Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Appunti di Diritto Ecclesiastico - elementi di diritto ecclesiastico europeo, Appunti di Diritto Ecclesiastico

diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 09/08/2012

ericaunipg86
ericaunipg86 🇮🇹

3.9

(20)

10 documenti

1 / 18

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Appunti di Diritto Ecclesiastico - elementi di diritto ecclesiastico europeo e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! IL FATTORE RELIGIOSO NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DAL TRAMONTO DELLA COSTITUZIONE EUROPEA AL TRATTATO DI LISBONA Il progetto di unificazione europea si fonda sulla volontà di ricerca di una crescente sociale e politica delle nazioni interessate. Dall’insieme di patrimoni è nata una coscienza collettiva europea e si è avviato un processo che ha portato all’elaborazione di una costituzione che però non è mai entrato in vigore a causa del rifiuto di Francia e Olanda. Il nuovo testo è stato sottoscritto a Lisbona nel 2007 e pur avendo contenuti simili alla costituzione rifiutata, non ha carattere costituzionale. IL PREAMBOLO:LA QUESTIONE DEL RIFERIMENTO ALLE RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA La santa sede e le altre chiese avevano fortemente richiesto che il preambolo del testo facesse espresso riferimento alle radici cristiane o almeno giudaico- cristiane quale riconoscimento pubblico dell’influenza di quel patrimonio. La proposta non è stata accolta per timore di indebolire la laicità delle istituzioni comunitarie ma è stata usata senza richiami confessionali specifici. Il nuovo TUE rimanda “alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona,della libertà,della democrazia,dell’uguaglianza e dello stato di diritto”. I VALORI FONDATIVI DELL’UNIONE L’art 1 bis del trattato di Lisbona afferma che l’Europa si fonda “sui valori del rispetto della dignità umana,della libertà,della democrazia,dell’uguaglianza,dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani,compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze”. Questi valori sono comuni in tutte le società pluraliste,non discriminanti,tolleranti,giuste,solidali e dove gli uomini e le donne sono uguali. Se si viola uno di questi valori si apre un meccanismo sanzionatorio: art 7 TUE: • Su proposta motivata di un terzo degli stati membri,del parlamento o della commissione,il consiglio deliberando a maggioranza dei 4/5 dei suoi membri previa approvazione del parlamento,può constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di uno stato membro dei valori elencati.Prima di procedere alla constatazione il consiglio ascolta lo stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni • Il consiglio europeo deliberando all’unanimità su proposta di un terzo degli stati membri o della commissione e previa approvazione del parlamento,può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno stato.A questo punto il consiglio,deliberando a maggioranza qualificata,può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo stato membro dall’applicazione dei trattati Segue una disciplina per la revoca della sanzone e per le modalità di voto del provvedimento di sospensione.Sanzione rilevante sia per le conseguenze giuridiche sia per le implicazioni politiche:per questo la materia è sottratta alla corte di giustizia che può pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal consiglio europeo o del consiglio solo per quanto concerne il rispetto di mere prescrizioni di carattere procedurale ex art 7 TUE. LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI Il trattato di Lisbona ha apportato delle modifiche all’art 6.L’articolo opera su 3 livelli,connessi ma distinti tra loro e prevede che l’unione “riconosce i diritti,le libertà e i principi sanciti nella carta dei diritti fondamentali” firmata a Nizza “che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. Il rispetto dei diritti è un obbligo giuridicamente sancito,che vincola gli stati membri,le istituzioni e gli organi ma all’interno delle competenze del diritto dell’unione secondo il principio di attribuzione.Gli stati hanno l’obbligo di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dall’unione. Tra i diritti spiccano: • Libertà di pensiero,di coscienza e di religione • Uguaglianza davanti alla legge • Divieto di discriminazione • Dignità umana,vita,protezione della salute • Protezione dei dati di carattere personale • Libertà in campo artistico e di ricerca scientifica • Libertà di creare istituti di insegnamento • Divieto di allontanamento,espulsione o estradizione • Divieto di allontanamento,espulsione o estradizione se l’individuo rischia la pena di morte,la tortura o alle pene in ragione della loro fede • Rispetto della diversità culturale,religiosa,linguistica • Tutela in caso di licenziamento ingiustificato • Diritto a periodi di riposo giornalieri e settimanali Eventuali limitazioni sono ammesse solo se apposte dalla legge e solo se necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale. Il nuovo art 6 impone anche l’adesione dell’unione alla cedu che una volta sottoscritta diverrà una fonte formale dell’ordinamento comunitario;ma l’adesione non determina un allargamento delle competenze definite nei trattati. La corte di giustizia applica le disposizioni della CEDU in modo indiretto cioè tramite principi generali del diritto comunitario.Questo orientamento è stato discusso dalle recenti sentenze e superato.All’adesione consegue la piena e legittimata rilevanza degli organi di Strasburgo nell’agire comunitario,che determinerà un ruolo e un peso crescenti della giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo.La CEDU deve essere rispettata in ogni atto o provvedimento emanato e non può discostarsene se non in melius. Reg 168/2007:istituzione dell’agenzia dell’unione europea per i diritti fondamentali in materia di assistenza e consulenza Il 23 maggio 2007 l’unione europea e il consiglio d’Europa hanno sottoscritto un memorandum di accordo finalizzato a instaurare una stretta cooperazione in materia di: • Tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali • Promozione della preminenza del diritto e della collaborazione politica e giuridica • Rafforzamento dei modelli democratici stabili e pluralisti e del buon governo IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE Nuovo art 5 ter:”nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni,l’unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso,la razza o l’origine etnica,la religione o le convinzioni personali,la disabilità,l’età o l’orientamento”. Art 13 par 1 TCE:”il consiglio,deliberando all’unanimità su proposta della commissione e previa consultazione del parlamento europeo,può prendere provvedimenti” Par 2:”il parlamento europeo e il consiglio possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione comunitarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi ex par 1”. • il proselitismo è controllato 7. malta • sistema confessionista • la religione cattolica è quella di stato un secondo gruppo di paesi è caratterizzato dal modello separatista 8. francia • una legge del 1905 stabilisce la separazione tra stato e chiesa • non c’è un sistema di riconoscimento o di registrazione • tutte le religioni sono uguali • la pa è rigorosamente neutrale • legge 228/2004:è vietato indossare indumenti,accessori o minili che ostentino il credo religioso • i cappellani militari e la manutenzione di molti edifici di culto vengono finanziati dallo stato • non si estende a tutto il territorio:l’Alsazia-Mosella prevede un sistema di religioni riconosciute 9. Irlanda • Richiamo alla divinità all’art 44 cost • Sistema simile a quello separatista con l’eccezione del finanziamento pubblico delle scuole ad ispirazione religiosa 10. Paesi Bassi • Non c’è disciplina bilaterale con le confessioni • La chiesa non è un’istituzione • Viene assicurato il diritto di auto-organizzazione Un altro gruppo di paesi prevede un modello laico ma una disciplina bilaterale con le confessioni 11. Austria • Non c’è una religione di stato • Principio di neutralità rispetto a fedi e ideologie • Norme specifiche riguardo chiese protestanti,chiesa ortodossa greca,comunità ebraica,musulmani,chiese ortodosse orientali • Una legge del 1998 disciplina le procedure per il riconoscimento di uno status specifico e alcune prerogative non concesse agli altri culti • La chiesa cattolica,protestanti e vetero-cattolica sono legittimate a riscuotere un’imposta ecclesiastica 12. Belgio • Chiese e stato godono di reciproca indipendenza in un contesto di uguaglianza tra le confessioni • Le sei comunità riconosciute (cattolici,protestanti,ebrei,anglicani,musulmani,ortodossi greci e russi) hanno un regime di favore,consistente nel pagamento a carico dell’erario della remunerazione dei ministri di culto con funzioni pastorali,presenza gratuita all’interno dei palinsesti radio-televisivi 13. Lussemburgo • Vige ancora il concordato napoleonico con la chiesa cattolica ma non è religione di stato • Fonti bilaterali con protestanti luterani e riformati,ebrei e chiesa greco-ortodossa • Chiesa anglicana,chiesa ortodossa rumena e serbo-croata sono riconosciute come persone giuridiche di diritto pubblico • La previdenza dei ministri spetta allo stato • Il riconoscimento pubblico non determina differenze nel regime rispetto alle comunità non riconosciute che ricorrono al diritto privato 14. Germania: • Non c’è nessun credo religioso o ideologico • Atteggiamento neutrale • Confessioni pienamente autonome negli affari interni • Sistema di cooperazione tra stato e culto • Convenzioni bilaterali 15. Italia: • La laicità è un pr costituzionale • Sistema pluralista • Indipendenza dei due ordini • Divieto di reciproche ingerenze 16. Spagna • Ha superato il sistema confessionista • Ha stipulato accordi di natura internazionalistica con la chiesa cattolica • Con la riforma del 2006 hanno previsto un meccanismo simile all’8 x mille italiano • Il principio di bilateralità si estende anche alle altre confessioni purchè stabili e registrate secondo i requisiti previsti dalle leggi 17. Portogallo • Le chiese sono separate ed autonome • Non è applicato del tutto il principio di uguale trattamento pubblico nei confronti di tutte le religioni [paesi ex-comunisti:l’abbandono del comunismo,con la sua connotazione ateistica,ha determinato il riemergere della rilevanza del fattore religioso nella sfera pubblica.Vige un sistema di separazione collaborativa nella quale si riconosce la diversa autonomia e dovuta alla diffidenza verso le comunità religiose quindi ostacolano le pratiche religiose,le libertà di autonomia e di auto-organizzazione delle comunità relisiose sono scarsamente garantite] 18. Bulgaria • Libertà di organizzazione autonoma • Modello separatista • Riferimento storico-culturale al cristianesimo ortodosso • Non hanno una significativa posizione di privilegio 19. Romania • Libertà di organizzarsi secondo propri statuti • Sostenuti dallo stato nelle attività di assistenza all’interno delle comunità separate • Non c’è una religione ufficiale di stato • Lo stato è neutrale 20. Repubblica Ceca • Lo stato è neutrale • Le chiese sono autonome e beneficiano di forme di finanziamento pubblico • Siglato un accordo con la chiesa cattolica 21. Slovacchia • Principi di separazione e di neutralità dello stato • Rilievo alla tradizione cristiana • Remunerazione dei ministri a carico dello stato • Le confessioni si possono registrare 22. Polonia • Pr di uguaglianza • Chiese autonome e indipendenti nel proprio ambito • Cooperano con lo stato per la difesa dell’uomo e del bene comune 23. Ungheria • Pr cost di separazione e di reciproca autonomia • Lo stato è neutrale • Il supporto pubblico giustifica il sistema di cooperazione 24. Slovenia • Separazione tra stato e chiesa • Uguaglianza delle confessioni davanti alla legge,loro libertà e autonomia • Ha siglato accordi con la chiesa cattolica e protestante • Ha concluso una convenzione di natura internazionalistica con la santa sede • Accordi sottoscritti anche con chiesa luterana e serbo-ortodossa 25. Estonia • Non c’è formalmente una religione di stato • La chiesa luterana ha un ruolo dominante • Lo stato finanzia il consiglio estone delle chiese che comprende chiesa luterana e ortodossa apostolica • Procedimento di registrazione disciplinato nel 2002 • È del 1999 la convenzione con la santa sede 26. Lettonia • Pr di separazione ma con delle eccezioni • In certi casi le organizzazioni religiose possono ricoprire funzioni statali • Si possono registrare tutte • Una posizione di favore è accordata a luterani,ortodossi,antichi credenti,metodisti,battisti,avventisti,ebrei (convenzioni) 27. Lituania • Non c’è una religione di stato • Le confessioni sono autonome • Assicura la registrazione a tutte ma riconosce una posizione particolare a quelle radicate da almeno 25 anni che costituiscono parte integrante del patrimonio storico,culturale e spirituale • Sono tradizionali:chiesa cattolica,luterana evangelica,riformata evangelica,musulmana sannita,karaita I SISTEMI DI RELAZIONI NEGLI ALTRI 20 PAESI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA 1. Andorra • Sistema vicino al modello unionista e teocratico • Lo stato è governato dal vescovo spagnolo di Urgell insieme al presidente della repubblica di Francia 2. Granducato del Liechtenstein • La religione cattolica è quella di stato e beneficia di pieno supporto pubblico • Viene garantita la libertà religiosa e di coscienza • Le attività delle altre confessioni devono rispettare la morale e l’ordine pubblico 3. Principato di Monaco • La religione cattolica è quella di stato • L’accordo con la santa sede risale al 1981 4. Repubblica di San Marino • Stato e chiesa sono indipendenti e sovrani ciascuno nel loro ordine • Collaborano nelle materie di comune interesse 5. Svizzera • Nel preambolo ci si riferisce a dio onnipotente • Pr di neutralità religiosa • La disciplina dei rapporti compete ai cantoni non sulla base di fonti negoziate ma su leggi unilaterali • Il sistema richiama il modello giurisdizionalista • Le confessioni non sono libere di stabilire la propria organizzazione interna • Hanno la personalità giuridica di diritto pubblico e godono di finanziamenti • Riscossione di imposta ecclesiastico 6. Norvegia • La chiesa evangelica luterana è chiesa di stato • Il re di Norvegia è il capo della chiesa nazionale • Sottoposto alla legislazione del parlamento e governata da un consiglio di cui fa parte il primo ministro presieduto al sovrano che ha l’obbligo di professare il suo credo • Il supremo organo ecclesiastico è il sinodo generale 7. Islanda • La chiesa evangelica luterana è chiesa di stato • Ha ambiti di autonomia di governo 8. Albania • Non ha una religione di stato • Coopera con le comunità religiose per promuoverne i diritti • Obbligo di reciproco rispetto • Accordo con la santa sede nel 2002 9. Bosnia-Erzegovina • Uguaglianza di diritti e doveri tra le religioni • La comunità islamica,la chiesa ortodossa serba,la chiesa cattolica e la comunità ebraica hanno la personalità giuridica • Libertà di movimento e di scelta della propria residenza • Diritto di abbandonare il proprio paese • Divieto di espulsione dallo stato di cui hai la cittadinanza • Divieto di espulsione collettiva di stranieri • Diritto alla non discriminazione • I protocolli di emendamento invece servono per modificare il funzionamento,la procedura e il sistema giurisidizionale della cedu (il più rilevante è il protocollo XI che ha reso più efficace,semplificato e accelerato l’esame dei ricorsi) • Non è stato possibile garantire la totalità dei diritti a causa delle resistenze dei singoli stati.Per questo si è affermato il criterio della giustiziabilità:valutazione della possibilità da parte del singolo di rilevare di fronte ad un organo giudiziario sopranazionale l’inosservanza di precisi obblighi assunti dagli stati • 3 gruppi di diritti: I. Diritti insuscettibili di deroga:non possono subire limitazioni o sospensioni neanche in caso di guerra o altro pubblico pericolo (diritto alla vita;diritto di non subire torture,pene,trattamenti disumani o degradanti;diritto a non esser ridotto in schiavitù o essere sottoposti a lavori forzati o obbligatori;pr di legalità dei delitti e delle pene) II. Diritti soggetti all’apprezzamento degli stati:possono subire compressioni o limitazioni se devono essere bilanciati con gli uguali diritti e libertà degli altri;le ingerenze però devono rispettare 3 requisiti fondamentali:devono essere previste dalla legge,devono avere uno scopo legittimo e devono avere un carattere di necessità III. Diritti correlati all’amministrazione della giustizia:diritto di non essere privati arbitrariamente della propria libertà;diritto ad un equo processo che si svolga secondo i principi di diritto e garantire una buona amministrazione della giustizia;diritto al doppio grado di giurisdizione,equo risarcimento in caso di errore giudiziario e a non essere giudicati o condannati più di una volta per lo stesso reato. LA CEDU E IL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI La cedu afferma che le sue sentenze sono vincolanti ma non si occupa del rapporto tra la cedu e gli ordinamenti nazionali.In tal senso vale un regime di discrezionalità che ha prodotto 3 possibili soluzioni: 1. Spagna,Portogallo,Austria,Germania,Olanda,Cipro e Svizzera hanno attribuito rango costituzionale alle norme della Cedu le cui disposizioni prevalgono sulle norme ordinarie interne 2. Nei paesi anglosassoni la cedu non è integrata formalmente ma c’è una presunzione di compatibilità del diritto interno rispetto agli impegni assunti LA CONVENZIONE E L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO 3. Attribuire alla cedu il rango di norme ordinarie attraverso l’ordine di esecuzione della cedu adottato con la legge 848/1955. Il problema di questa scelta è il pericolo che una norma successiva abroghi implicitamente quelle della cedu.Per questo hanno il rango di norme costituzionali anche se formalmente si collocano nelle norme ordinarie.In Italia l’articolo di riferimento è l’11 cost. Secondo un’altra ricostruzione la prevalenza di un trattato internazionale ratificato con legge ordinaria rispetto alle leggi successive si otterrebbe non tanto assegnando al primo una forza formale superiore rispetto alle secondo ma piuttosto in via interpretativa o facendo ricorso al principio di specialità:a parità di fonti del diritto,la norma speciale prevarrebbe su quella generale.Anche la giurisprudenza si è espressa in favore di questa tesi: • Corte cost 10/1993:le disposizioni cedu hanno una forza di resistenza passiva all’abrogazione superiore all’ordinario • Cass pen 10 luglio 1993:viene riconosciuta la particolare forza di resistenza rispetto alla normativa ordinaria successiva • Riforma del titolo V:la legislazione nazionale e regionale sono obbligate al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario LE PROCEDURE PRESUPPOSTI DEL CONTROLLO SOPRANAZIONALE Esistono due tipi di ricorsi azionabili:il ricorso interstatale e individuale.Il ricorso interstatale può essere azionato da ciascun stato ogni volta che esso ritenga che un altro paese contraente non ha osservato la CEDU.Questo ricorso rappresenta una notevole limitazione del generale principio del diritto internazionale che vieta agli stati di interferire negli affari interni di altri stati;tale limitazione è giustificata dal comune progetto di integrazione e cooperazione. Per quanto riguarda il ricorso individuale: • Non è condizionato ad una dichiarazione facoltativa ed esplicita da parte degli stessi • Non bisogna avere la cittadinanza di uno stato membro quindi chiunque soggiorni,anche temporaneamente in un paese membro,può ricorrere alla cedu • Condizioni di ricevibilità: I. Previo esaurimento delle vie di ricorso interne (la ratio è di salvaguardare gli ordinamenti giuridici interni) II. Non deve essere anonimo (deve essere presentato da un soggetto direttamente leso nei suoi diritti) III. L’oggetto non deve essere identico a quello di un altro ricorso (pr ne bis in idem) IV. Non deve essere incompatibile con le disposizioni della CEDU o manifestamente infondato o abusivo LE MODALITA’ DEL CONTROLLO SOPRANAZIONALE L’originario meccanismo è stato riformato con il protocollo XI nel 1994 ed entrato in vigore nel 1998. Procedura originaria: • Funzionava tramite 3 organi-istituzione con il compito di esaminare i ricorsi che potevano essere presentati:commissione europea dei diritti dell’uomo,cedu e comitato dei ministri del consiglio d’Europa • La commissione fa da filtro esaminando la ricevibilità dei ricorsi in base ai requisiti ex art 27 vecchio testo e ex 35 nuovo testo • Se ammissibili,si procedeva alla procedura del friendly settlement cioè un tentativo di conciliazione amichevole:se aveva successo la procedura terminava con un rapporto della commissione;se falliva la commissione redigeva un rapporto sul merito nel quale esprimeva il proprio parere e lo inviava al comitato dei ministri • A questo punto spetta alla commissione adire alla cedu entro 3 mesi nel caso di questioni rilevanti • Per gli stati che hanno ratificato il protocollo IX la legittimazione ad agire spettava anche ai singoli cittadini sempre che ci fosse un rapporto favorevole della commissione e sempre che un collegio di 3 giudici della cedu ritenesse la questione rilevante • Se il caso arriva dinanzi alla cedu,la procedura diventa pubblica e si conclude con una sentenza di valore vincolante per gli stati • Se non viene adita entro 3 mesi il caso si conclude con una risoluzione adottata in segreto con valore vincolante ma non parificabile a quello di una sentenza Questo sistema era complesso,articolato e inefficace soprattutto perché con l’aumento costante di ricorsi erano necessari 5 anni per la procedura davanti alla commissione e 1 anno per quello davanti alla cedu. Meccanismo così come modificato dal protocollo IX: • I 47 giudici sono eletti dall’assemblea parlamentare del consiglio su una terna di nominativi presentata da ciascun governo nazionale;carica di 6 anni;rieleggibili • A seconda dei casi la cedu si riunisce in comitati,camere o grandi camere con un numero variabile di giudici • La cedu esamina i ricorsi interstatale e individuali presentati da persone fisiche e giuridiche • Non ci sono formalità richieste per la presentazione del ricorso • Non è necessario presentarlo nelle lingue ufficiali (inglese o francese) • Non è necessario il patrocinio di un difensore • La procedura è gratuita • Il ricorso viene sommariamente esaminato dalla cancelleria della cedu che in assenza di motivi di rigetto immediati lo registra e lo assegna ad un giudice relatore • Il ricorso viene quindi esaminato da un comitato di 3 giudici che possono dichiararlo non ricevibile e disporne l’immediata cancellazione (usa le decisioni vista la limitatezza del contenuto) • In assenza di un voto unanime di rigetto,il ricorso passa a una delle camere ex art 29 CEDU e se il ricorso viene dichiarato ricevibile,la camera procede all’esame del merito tramite un contraddittorio • Se la vertenza pone gravi problemi di interpretazione la camera può dichiararsi incompetente a favore della grande camera composta da 17 giudici • Prima di decidere sul merito la cedu deve comunque tentare una conciliazione e se non riesce,procede con la trattazione vera e propria della causa con una discussione in pubblica utenza • Esaurita la trattazione,la cedu,riunita in camera di consiglio,delibera a maggioranza sulla sussistenza della violazione • Sentenza: • Deve essere motivata • Se non si raggiunge l’unanimità,i giudici in minoranza possono esprimere la loro iponione • Sono limitatamente impugnabili:entro 3 mesi e solo nei case ex art 30: ✓ La questione solleva gravi problemi di interpretazione della cedu o dei protocolli ✓ La soluzione contraddice una decisione precedente Le parti possono richiedere il rinvio alla grande camera e l’istanza viene decisa da 5 giudici della camera stessa che,in caso di accoglimento,decide in maniera definitiva. Ma il costante aumento dei ricorsi ha reso necessario una nuova riforma tramite il protocollo XIV:ratificato da tutti gli stati tranne la Russia e quindi non si riesce a prevedere quando entrerà in vigore: • La prima fase del controllo di ricevibilità verrà operato dal giudice unico e la sua decisione non avverrà in contraddittorio ma solo sulla base della documentazione • Lo assegnerà ad un comitato o ad una camera a seconda che si tratti di un ricorso ripetitivo o meno • Il comitato di 3 giudici decideranno non solo sull’irricevibilità ma anche sul merito della questione qualora sia risolvibile in base alla stessa giurisprudenza consolidata della cedu • La grande camera oltre a decidere su casi declinati da parte di una camera o sul riesame di una decisione,esamina anche la domanda di condanna presentata dal comitato di uno stato membro per inottemperanza di una precedenta sentenza della cedu stessa • La possibilità di composizione amichevole può avvenire in ogni momento della procedura LA SPECIALITA’ DEL SISTEMA DELLA CEDU L’INTERPRETAZIONE DELLA CEDU NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (cedu) La cedu svolge un’importante funzione di interpretazione dell’intera CEDU e questa interpretazione ha permesso di risolvere il problema del mero valore programmatico delle disposizioni CEDU. Principali criteri interpretativi della CEDU usati dalla cedu: • Criterio di interpretazione autonoma:la cedu non è vincolata all’interpretazione che di quello stesso diritto ne ha fatto l’ord nazionale degli stati membri Non si può effettuare un controllo sul contenuto dogmatico di una confessione religiosa a meno che non si prospetti un qualche pericolo per la società democratica.La federazione russa è stata condannata per aver rifiutato di riconoscere scientology perché essa non aveva prodotto un’adeguata documentazione in ordine ai suoi principi e riti. LE FACOLTà Art 10:possibilità di esprimere il proprio pensiero per garantire l’estrinsecazione e la realizzazione della personalità morale degli individui sia nell’ambito etico che in quello ideologico. La distinzione tra gli ambiti di applicazione dell’art 9 e 10 non si deve basare solo sul contenuto della convinzione (il termine credo comprende le convinzioni religiose e a-religiose) ma sulla rilevanza sulla sfera morale o meramente intellettuale dell’individuo cioè sull’idoneità della convinzione a guidare e condizionare i comportamenti. È possibile e accade spesso che vengano richiamati contemporaneamente. Per quanto riguarda la libertà di coscienza,la commissione è stata restia ad affermare che il comportamento imposto dalla coscienza individuale possa essere considerato compreso nell’ambito dell’art 9 il che è paradossale perché la libertà di coscienza è nominata espressamente in questo articolo.Probabilmente le ragioni di una simile impostazioni sono di due tipi: I. Le occasioni per tratteggiare contenuti,limiti e condizioni riguardanti decisioni di coscienza sono state scarse II. È difficile distinguere decisioni meritevoli di tutela e decisioni puramente politiche o di opportunità Questi fattori hanno fatto si che ricorsi di questo tipo non fossero accolti. La manifestazione della propria religione o delle proprie convinzioni è garantita sia in forma individuale sia in forma collettiva. I LIMITI I limiti concessi possono riguardare solo la manifestazione della propria religione o convinzione e mai la libertà di pensiero,di coscienza e di religione.Non è facile distinguere ciò che attiene alla libertà di religione in quanto tale (libertà interna) da ciò che ne rappresenta la manifestazione (libertà esterna):la libertà interna presuppone una sua estrinsecazione nella vita di relazione sociale anche se estrinsecazione e manifestazione non coincidono. Le restrizioni devono essere necessariamente previste da una legge dello stato.La previsione legale delle restrizioni impedisce l’assoluta discrezionalità nelle decisioni delle autorità amministrative e governative ed impone che ogni intervento delle stesse sia espressamente autorizzato da una norma legislativa che ne fissi la portata. Devono anche essere necessarie secondo i parametri propri di una società democratica per proteggere l’ordine pubblico,la salute e la morale pubblica o i diritti e le libertà altrui. Per società democratica si intende una società ispirata al pluralismo social,il quale a sua volta si riflette in un regime istituzionale sottoposto alla preminenza del diritto e,al tempo stesso,al principio della separazione dei poteri. Per quanto riguarda le misure necessarie la cedu ha elaborato la dottrina del margine di discrezionalità per ottenere un equilibrio tra diritti dell’uomo e peculiarità degli ordinamenti nazionali.Quindi bisogna riconoscere un ambito di discrezionalità agli ordinamenti perché si presume che gli stati sappiano valutare meglio lo spirito della cedu all’interno dello stato stesso.Si può così parlare di un doppio margine di discrezionalità:quello dello stato nell’applicazione,nel suo territorio,delle restrizioni consentite dal par 2 e 9 e quello della cedu nel sottoporre a controllo la legittimità dell’azione concreta dello stato.La formulazione è molto generica. La cedu ha sottolineato il carattere mutevole e relativo di morale pubblica per cui non si può parlare di una nozione europea di morale.E il termine “ordine pubblico” non ha un significato univoco ma può assumere connotazioni specifiche in determinati ambiti. In questa prospettiva sono stati analizzate le nozioni di sicurezza e salute pubblica.La protezione dei diritti e delle libertà altrui può legittimare delle ingerenze statali relativamente ampie avendo come fine la difesa dell’ordine sociale democratico. ASPETTO POSITIVO E NEGATIVO DELLA LIBERTA’ DI RELIGIONE La libertà religiosa non va intesa solo in senso positivo ma ha anche un aspetto negativo:la libertà di non averla cioè non credere. Vedi vicenda Buscarini e altri c San Marino:i ricorrenti avevano prestato giuramento dopo l’elezione al parlamento ma non avevano fatto riferimenti ai vangeli e il parlamento ha richiesto invece un nuovo giuramento sui vangeli:la restrizione contestata non è necessaria in una società democratica perché è contraddittorio subordinare l’esercizio di un mandato all’adesione ad una predeterminata visione del mondo. Vedi caso unione degli atei c Francia:l’associazione lamentava di non aver potuto beneficiare della legislazione a favore delle associazioni di culto in quanto non godeva di tale considerazione da parte dello stato.La commissione ha riscontrato una violazione della libertà di associazione e del principio della non discriminazione. Quindi la libertà religiosa e la libertà di ateismo si configurano come due distinte species concettuali della libertà di pensiero e di coscienza,entrambe riconosciute e tutelate dall’art 9. LIBERTA’ RELIGIOSA E PROSELITISMO Vedi caso Kokkinakis c Grecia In Grecia una legge del 1938 emanata durante la dittatura di Metaxa vietava il proselitismo così un testimone di Geova si è rivolto alla cedu per violazione dell’art 9. La cedu ha condannato la Grecia mostrando anche la distinzione tra testimonianza religiosa,missione essenziale per i credenti e proselitismo abusivo:si afferma una pericolosa distinzione tra proselitismo lecito e abuso di proselitismo (illecito) consistente nell’offerta di vantaggi materiali o soociali,nell’esercizio di indebite pressioni su persone in stato di difficoltà o di bisogno,in violenze fisiche o psichiche per ottenerne la conversione.Distingue quindi coloro che esercitano la libertà religiosa da quelli che la sfruttano per perseguire altri fini ma tale distinzione non viene adeguatamente sviluppata. Vedi caso Larissis ed altri Grecia 3 aeronauti vengono condannati per aver fatto del proselitismo su 3 aviatori.Ma la cedu non ha condannato la Grecia perché il proselitismo in senso assoluto e ha considerato prioritaria l’esigenza di garantire la libertà di coscienza di coloro che sono destinatari delle attività di proselitismo. Il proselitismo può configurare un illecito personale se va oltre la testimonianza della propria adesione I BENI DESTINATI AL CULTO Nella libertà di religione rientra anche la libertà di acquistare e di utilizzare i beni,gli oggetti e i materiali necessari per i riti e le pratiche religiose. Tra il rito e la pratica ci deve essere un nesso strettamente funzionale. Vedi caso I santi monasteri c Grecia Il caso riguardava una convenzione per cui i monasteri avrebbero dovuto cedere tutti i beni agricoli e forestali allo stato.Per la cedu non c’è stata violazione dell’art 9 perché i beni in questione non erano finalizzati all’esercizio del diritto di libertà religiosa. Caso Manoussakis e altri c Grecia La cedu ha considerato come ingerenza ingiustificabile in una società democratica il rifiuto immotivato delle autorità civili ed ecclesiastiche greche di concedere l’autorizzazione alla destinazione al culto di locali presi in affitto dagli appartenenti a una comunità di testimoni di geova.I ricorrenti contestavano il carattere discriminatorio del decreto che disciplinava l’apertura e l’officiatura dei luoghi di culti perché era totalmente discrezionale.La cedu ha rilevato una violazione con l’art 9 ma non ha invitato la Grecia a cambiare disposizione perché la protezione dell’ordine pubblico-che implicava l’autorizzazione amministrativa-era idonea. Il possesso indisturbato di beni destinati al pubblico non sono esenti da imposte reali. LIBERTA’ DELLE CHIESE DU AUTORGANIZZARSI La libertà religiosa comporta la facoltà di autorganizzarsi. Vedi caso Serif c Grecia La Grecia è stata condannata poiché ha impedito ad una comunità musulmana locale di eleggere un Muftì diverso da quello nominato dallo stato. vedi caso chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c Moldova la Moldova non ha riconosciuto la personalità giuridica a questa chiesa in quanto scismatica dalla chiesa metropolitana delle Moldova collegata al patriarcato di Mosca.La chiesa di Bessarabia ha la facoltà di autorganizzarsi e lo stato pluralista deve essere neutrale e imparziale. Vedi caso Svyato-Mykhaylivska Parafiya v Ucraina Una parrocchia ortodossa aveva cambiato statuto e denominazione per passare dalla giurisdizione del patriarcato di Mosca a quella di Kyev e non avevano ricevuto l’autorizzazione:La cedu ha riscontrato una violazione in quanto le lacune delle norme lasciavano spazio ad un arbitrio ingiustificato delle autorità in merito. IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RELIGIOSI Il divieto di discriminazione non comporta solo il divieto di trattare in modo diverso,senza una giustificazione obiettiva e ragionevole,persone in situazioni simili ma anche il divieto di trattare in modo eguale persone in situazioni diverse. Sentenza Thlimmenos c Grecia L’individui aveva subito una discriminazione in quanto escluso da un concorso pubblico perché aveva rifiutato il servizio militare per motivi religiosi (avrebbe dovuto essere trattato in modo diverso dai condannati per reati comuni). La religione di stato non è contraria alla libertà religiosa a patto che non ne derivi un trattamento discriminatorio per gli appartenenti a religioni diverse. Vedi caso Hoffmann c Austria Il tribunale austriaco aveva affidato i figli alla madre perché era testimone di Geova.La commissione ha riscontrato una violazione perché è una scelta del