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Appunti di tutte le lezioni di diritto sindacale per il corso di diritto del lavoro. Argomenti trattati: fonti del diritto sindacale, art.29 C., Statuto dei lavoratori, contrattazione collettiva...
Tipologia: Appunti
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Che cosa studia il diritto del lavoro? Il diritto del lavoro agisce su due diversi livelli di regolamentazione: ● rapporto individuale di lavoro : rapporti che si instaurano tra lavoratore e datore di lavoro; ● relazioni collettive di lavoro : relazioni che si instaurano e si stabiliscono attorno ai rapporti di lavoro individuali per la difesa e la rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Comprende:
La norma di legge inderogabile dunque, si impone sugli atti di autonomia privata ad essa difformi, andando a limitare l’autonomia del lavoratore stesso che è protetto dalla sua stessa libertà negoziale; questo accade perché, essendoci disparità sostanziali nel rapporto di lavoro, il lavoratore in quanto soggetto debole necessita di protezione. L’inderogabilità, nel diritto del lavoro, va intesa in senso peggiorativo del livello minimo di tutela previsto dalla legge; viceversa, solitamente, la norma di legge può essere derogata in senso migliorativo per il lavoratore. Si parla di:
derogata in senso peggiorativo dall'autonomia privata/collettiva/individuale.
migliorare le condizioni riconosciute al lavoratore. La norma chiave in tema di inderogabilità è quella dell’ art.2113 C.C. che sancisce l’indisponibilità dei diritti riconosciuti dalle norme di legge e contratti collettivi. Esempio di norma inderogabile, funzionale a ristabilire la parità sostanziale tra lavoratore e datore di lavoro): ● art.2103 C.C. : divieto di mutamento unilaterale in pejus delle mansioni del lavoratore; ● art.i 2110- 2111: il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro in alcuni periodi (come la gravidanza o il servizio militare) Il diritto del lavoro è stato a lungo contraddistinto da un aspetto protettivo molto garantista da parte del legislatore; a partire da un certo momento in poi, si è assistito ad un’attenuazione e ad una flessibilizzazione dell'inderogabilità, soprattutto attraverso una delega sempre più ampia alla contrattazione collettiva. Siamo passati da una legislazione garantista ad una fase in cui il legislatore ha iniziato a delegare a parti sociali differenti il principio dell’inderogabilità. Il diritto del lavoro è tripartito in: ● il diritto del lavoro in senso stretto : costituito dalle norme che disciplinano direttamente il rapporto di lavoro, fissando i minimi di trattamento che devono essere garantiti al lavoratore, riconducibili alle norme di legge ma anche ai contratti collettivi e ai contratti di lavoro individuali. ● il diritto sindacale : riguarda il fenomeno delle coalizioni sindacali e delle loro attività. Esso nasce e si evolve in parallelo alla storia del movimento operaio, riflettendo la contrapposizione tra il lavoro e il capitale, conseguenza della Rivoluzione industriale. La tutela del lavoratore si realizza attraverso una serie di norme, di fonte legale e negoziale, che riguardano la libertà/attività sindacale e lo sciopero, in vista della stipulazione dei contratti collettivi. Fondamenti costituzionali del diritto sindacale:
Locatio operis : Il soggetto si obbliga a garantire un’opera finita nei confronti dell’altra parte, assumendosi costi e rischi di tale produzione (l’attuale lavoro autonomo). ➝ art. 1570- locatio operarum ➝ art. 1627- individuazione di tre tipi di locatio operarum (la prima di queste tre è quella in cui il lavoratore si obbliga a prestare la sua opera -energie lavorative- a favore di un’altra persona, cioè il datore di lavoro= lavoro subordinato). Ludovico Barassi, nel 1901, fornisce una ricostruzione civilistica del contratto di lavoro individuale inquadrato nella locazione delle opere, di cui parla il Codice Civile del 1865. ➝ art. 1628: contiene l’unica regola per il lavoro dipendente ed è volta ad evitare la costituzione di un rapporto di lavoro a vita= il lavoro può essere solo a tempo determinato e non a tempo indeterminato, diversamente si incorrerebbe in un rapporto servile= deve essere sempre salvaguardata la libertà della persona 27. MODELLO LIBERALE SOCIALE Nell'ultimo decennio dell'Ottocento, l'Italia si avvia ad essere un paese industrializzato ma le condizioni lavorative sono molto faticose perché nel lavoro di fabbrica vengono utilizzate le c.d. "mezze forze" cioè bambini -anche molto piccoli- e donne. In questo momento storico, esplode la questione sociale : da più parti si prende atto dell'insostenibilità della situazione di sotto protezione dei lavoratori all'interno delle fabbriche. I lavoratori stessi iniziano ad essere compartecipi delle loro cattive condizioni lavorative, iniziano a condividere interessi comuni e ad avvertire la necessità di riunirsi e associarsi per difendere tali interessi collettivi; le principali richieste avanzate sono condizioni migliorative di tipo salariale e migliori condizioni di lavoro. Le prime forme di associazionismo operaio sono le Società di mutuo soccorso (1886) e le Camere del Lavoro (1891) che saranno la base costitutiva della più grande organizzazione sindacale cioè la CGIL. La condizione di disagio dei lavoratori verrà riconosciuta anche in un'importante enciclica -la Rerum Novarum (1891)- emanata da Papa Leone XIII, in cui la Chiesa prende coscienza della profonda crisi delle masse e dei lavoratori: da una parte, la Chiesa rimproverava il mondo imprenditoriale per il suo egoismo e attaccamento al denaro mentre, dall'altra parte, esorta i lavoratori a non irrigidire il conflitto con i mondo imprenditoriale per evitare una "sterile lotta di classe" ma a collaborare per raggiungere uno Stato di benessere. Il Codice penale Zanardelli (1889) è il testo più importante di questa fase poiché riconosce:
Le lotte sindacali di questi anni sono finalizzate a stipulare i cd. "concordati di tariffa" cioè dei contratti che vengono stipulati con la finalità di regolamentare la materia retributiva (=il prezzo del lavoro). Negli stessi anni inizia ad affermarsi una legislazione sociale a protezione dei lavoratori: leggi a tutela del lavoro delle donne e dei bambini; a partire dal 1898, prende avvio il nostro attuale sistema di protezione sociale (legge 80/1898) con cui i datori di lavoro saranno obbligati ad assicurare i loro lavoratori dagli infortuni sul lavoro. A questa si andranno ad affiancare anche una prima forma di tutela previdenziale per la vecchiaia e per l'invalidità (che diverrà obbligatoria solo nel 1919), riconoscimento di un sussidio di maternità per le operaie, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria con la finalità di tutelare tutti quei soggetti che, a causa dell'evento bellico (I guerra mondiale) hanno perso il loro lavoro. IL MODELLO CORPORATIVO Al termine della Prima guerra mondiale inizia una nuova fase per il diritto del lavoro legata all'avvento del fascismo. Il fascismo nasce ufficialmente nel 1919, a Milano con i Fasci italiani di combattimento, Nel 1922 abbiamo la Marcia su Roma e l'incarico di Mussolini di formare un nuovo governo. Tra il 1925 ed il 1926 vengono adottate le c.d. leggi fascistissime che aboliscono qualunque libertà politica e di espressione avversa al potere. Durante il fascismo, non parliamo di diritto del lavoro ma di diritto corporativo : nome con cui il diritto del lavoro, nel 1929, entra nei corsi universitari. Il corporativismo è l'ideologia portante del fascismo. Per il fascismo, lo Stato ha il compito di intervenire per mantenere la giustizia e la pace sociale tra le diverse classi sociali in contrapposizione tra loro (Stato interventista): l'interesse che dev'essere protetto, non è quello dell'individuo, ma della nazione. Tale interesse trova realizzazione nelle corporazioni, istituite nel 1934, che saranno organi dello Stato che riuniscono e sintetizzano gli interessi di entrambe le classi dentro la corporazione➝ collaborazione fra gli interessi delle parti per evitare il contrasto. Nelle corporazioni infatti, saranno poi riuniti i sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori. In questa fase, a differenza del sistema precedente, abbiamo un forte intervento da parte dello Stato nella minuziosa regolamentazione di tutte le relazioni individuali e collettive con una visione molto repressiva del conflitto sindacale.L'ordinamento fascista aveva una visione negativa del conflitto sindacale, visto come una patologia da estirpare. I primi anni '20 sono anni di grande contestazione sindacale: siamo nel Biennio rosso, anni di conflitti sindacali che esplodono nelle fabbriche. Alla FIAT di Torino vengono costituiti, in questi anni, i primi consigli di fabbrica- organismi interni alla fabbrica, che vengono eletti da parte di tutti i lavoratori (organismo elettivo) che si fanno portavoce di interessi e rivendicazioni dei lavoratori stessi, che poi evolveranno nelle rappresentazioni aziendali sindacali. L'ordinamento, in reazione a queste lotte, si oppone in maniera molto violenta; ci si avvia verso la progressiva soppressione del pluralismo sindacale : il principio di libertà di riunione sindacale cambia radicalmente con il fascismo, che si caratterizza proprio per la soppressione di tale libertà- con l'Accordo di Palazzo Vidoni (1925) ci sarà il riconoscimento del sindacato unico fascista: un unico sindacato fascista che si sostituisce alla pluralità dei sindacati che esistevano fino a quel momento. Tutte le funzioni svolte dai consigli di fabbrica...ecc.. passano al sindacato fascista. Nel 1926, viene istituzionalizzato il sindacato unico afscista, che avrà il monopolio della rappresentanza dei lavoratori. Nel 1927 verrà sciolta la CGIL, che verrà poi ufficialmente costituita al termine del regime fascista.
Elementi tipici della subordinazione: ⇢ collaborazione : il lavoratore si obbliga a collaborare nell'impresa ⇢ diligenza ed obbedienza : assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro ⇢ obbligo di fedelt à (art. 2105) ➢ art. 2222 : definizione di lavoro autonomo 02/ Sempre all’interno del Codice rintracciamo un altro principio per cui le tutele che vengono introdotte a favore dei lavoratori devono essere coordinate con l’interesse della produzione nazionale. È costante il riferimento all’economia e al sistema di produzione nazionale come obiettivo al quale sopraggiungere, tenendo a mente l’interesse superiore dello Stato e mettendo da parte il conflitto tra classi; è centrale l‘interesse dell’impresa e del mondo dei datori di lavoro mentre l’interesse del lavoratore deve essere contemperato sulla base dell’interesse della produzione anzioanle. Il Codice Civile detta anche una prima disciplina del licenziamento , nei seguenti articoli: ● art. 2118 : norma per cui ciascuno dei due contraenti (sia lavoratore che datore) possono recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso all’altra parte. L’unico obbligo che hanno entrambe le parti è quello di dare un preavviso all’altra parte→ principio di libera recedibilità. Questa è la prima disposizione che regola il licenziamento nel nostro ordinamento e dovremo aspettare il 1966 per avere una normativa di tutela più forte del lavoratore in materia di licenziamento. ● art. 2119 : riguarda il licenziamento per giusta causa- il lavoratore può essere licenziato senza preavviso se pone in essere un grave inadempimento del suo contratto di lavoro. Il Codice Civile è pervaso dall’idea di un lavoratore come contraente debole, che necessita di essere tutelato dall’ordinamento giuridico; tale visione si rinviene ne:
derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative non sono valide. Nel 1943 cade il regime fascista e le conseguenze sono: ➢ ripristino della libertà sindacale ➢ vengono stipulati i primi contratti collettivi post corporativi ➢ nel 1944 vengono sciolti i sindacati fascisti e vengono soppresse le corporazioni ➢ viene prevista l’ ultrattività dei contratti collettivi fascisti : i contratti collettivi firmati dai sindacati fascisti non cessano all’improvviso la loro efficacia ma restano in vigore anche dopo lo scioglimento del sindacato e continuano a produrre i loro effetti finché non verrano sostituiti da contratti collettivi post corporativi; ➢ le norme del Codice penale Rocco, repressive dello sciopero (considerato come reato), rimarranno in vigore per molto tempo dopo la caduta del regime; di questo problema si occuperà la Corte costituzionale per via del contrasto, a partire dal 1948, con l’articolo 40 della Costituzione che qualifica lo sciopero come un diritto. ➢ Nel 1944 viene sottoscritto il Patto di Roma con cui si ricostruisce la CGIL, il sindacato che riunirà al suo interno tutte le varie anime del sindacalismo (cattolici, laici, comunisti..), divenendo in poco tempo importantissima. Di lì a poco però, avverrà la scissione interna e la costituzione della CISL (componente cattolica) e UIL (componente laica e socialdemocratica). ➢ Nel 1950, nasce anche la CISNAL, sindacato d’ispirazione fascista-corporativa MODELLO COSTITUZIONALE La Costituzione è il frutto dei lavori dell’Assemblea costituente a partire dal giugno del 1946. La nostra Carta costituzionale dedica una grande importanza al lavoro a partire dall’ articolo 1 ( L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ). La dottrina ha subito evidenziato che il lavoro a cui fa riferimento il primo articolo (principio lavorista) rappresenta, non solo uno strumento attraverso cui raggiungere il proprio sostentamento, ma è il tramite attraverso il quale si afferma la propria personalità e dignità dell’essere umano. Il lavoro, secondo la Corte costituzionale, rientra nel novero dei diritti inviolabili di cui parla l’ articolo 2 della nostra Costituzione ( La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ) ed ha precisato che il diritto al lavoro è diritto alla libertà della persona umana e diritto fondamentale della comunità nazionale. La norma che maggiormente ci fa capire la collocazione del diritto del lavoro nei principi costituzionali è l’ articolo 3 con il principio di uguaglianza formale ed il principio di uguaglianza sostanziale ( È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che… ): il nostro costituente prende atto che, nella concreta realtà storica, l’uguaglianza non esiste ma è un obiettivo verso il quale deve tendere l’ordinamento che deve farsi carico di rimuovere tutti quegli ostacoli che, di fatto, impediscono il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale. È in questa cornice che il diritto del lavoro svolge un ruolo particolarmente significativo: trattando di situazioni socio-economico squilibrate, cerca di mitigare ed eliminare la condizione di diseguaglianza sostanziale che esiste tra lavoratore e datore di lavoro. Il diritto del lavoro è enunciato nell’ articolo 4 che lo riconosce come diritto e dovere ( La Repubblica riconosce a tutti cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto… ); la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito
➔ articolo 38 : riguarda la previdenza sociale
Nei primi anni ‘80, si inizia a sperimentare un nuovo modello di gestione delle politiche del lavoro e delle relazioni industriali e si introduce il modello della concertazione : vengono conclusi grandi accordi per la gestione delle politiche in materia di lavoro e le relazioni sindacali vengono sottoscritte non solo tra sindacati dei lavoratori e organizzazioni dei datori, ma anche con il Governo che diventa agente della contrattazione→ in questo senso, si parlerà anche di modello neo-corporativo: il sindacato rinuncia al tradizionale ruolo di soggetto che si contrappone al datore di lavoro per farsi portavoce degli interessi dei lavoratori e diventa un soggetto che collabora per mantenere i livelli occupazionali; ciò porta ad una contestazione del sindacato da parte della classe operaia. Questo quadro costituirà terreno fertile per gli anni del terrorismo e delle Brigate Rosse:
➢ l’avvento di nuovi paesi sul mercato del lavoro (aumento della concorrenza e della competizione) ed relativo avviamento dei processi di decentramento produttivo: molte industrie italiane spostano le loro sedi in paesi in cui il costo del lavoro è minore e con meno complicazioni burocratiche + iniziano i processi di esternalizzazione : molte imprese iniziano ad esternalizzare pezzi della propria attività; ➢ Protocollo (1993): importante accordo a livello nazionale, che segna un momento di nuova unità sindacale, precedentemente rotta. Con il Protocollo si tenta di regolamentare la contrattazione collettiva e si interviene sulla politica dei redditi (salari); ➢ europeizzazione del sistema politico ed economico:
(nel lavoro privato) Il diritto del lavoro e il diritto sindacale sono nati connessi alla storia del Movimento Operaio poiché le regole odierne del diritto del lavoro sono frutto delle rivendicazioni portate avanti dai lavoratori organizzati in maniera collettiva. Diritto sindacale = insieme di norme statuali o contrattuali che disciplinano l’organizzazione collettiva dei diversi gruppi professionali, che rappresentano gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e le loro attività. Fonti del diritto sindacale: ● Fonti internazionali: ○ Convenzione dell’OIL n. 87 (1948) sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale ; ○ Convenzione dell’OIL n. 98 (1949) sul diritto di organizzazione e contrattazione collettiva. Entrambe ratificate nel 1958 dall’Italia. ● Fonti europee: ○ Art. 153 del TFUE , il quale indica le materie di competenza concorrente dell’UE con gli Stati membri dell’Unione stessa → tale norma esclude materie di grande importanza del diritto sindacale come la libertà sindacale, il diritto di sciopero, la serrata, il diritto di associazione → su queste materie, gli organi europei non possono assumere decisioni giuridicamente vincolanti; l’unica materia di natura sindacale in cui l’UE ha competenza sono i diritti di informazione e consultazione sindacale; ○ Carta di Nizza (CEDU) → ■ art. 27: diritto del lavoratore (e dei loro rappresentanti) all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa in tempo utile nei casi e alle condizioni previste dal diritto comunitario e dalle legislazioni nazionali, ■ art. 28: diritto di negoziazioni e azioni collettive dei lavoratori e datori di lavoro, come alle loro rispettive rappresentazioni → diritto di concludere contratti collettivi e di ricorrere in caso di conflitto d’interessi ad azioni collettive, compreso lo sciopero. ○ Strumento che consente alle parti sociali di partecipare alla costruzione del diritto europeo: dialogo sociale europeo , intendendosi tutte le discussioni, consultazioni o negoziati che vengono avviate a livello europeo dalle organizzazioni rappresentative delle parti sociali e la normativa del TFUE disciplina lo svolgimento di tale coinvolgimento. ● Fonti nazionali: ○ art. 39 Cost. comma 1 : « l’organizzazione sindacale è libera » → principio fondamentale dopo il periodo fascista, nel quale le parti erano rappresentato da un solo grande sindacato fascista;
○ art. 39 Cost. comma 2: «Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.» → unico obbligo possibile per i sindacati, rinviando a legge ordinaria la disciplina della registrazione dei sindacati; ○ art. 39 comma 3: «E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.» ○ art. 39 comma 4: «I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.» Gli ultimi tre commi non hanno mai avuto attuazione, creando non pochi problemi: i sindacati non sono mai stati registrando, non assumendo personalità giuridica e quindi non possono stipulare contratti collettivi erga omnes. COMMA I «l’organizzazione sindacale è libera» ⇓ Non si parla di associazione sindacale, bensì di organizzazione → valenza più ampia del concetto di associazione : quando ci si organizza, non è necessaria una forma associativa (es. è valido un comitato o un gruppo spontaneo non ufficializzato). Il termine sindacale deve essere desunto mano a mano dall'esperienza storica e dalla realtà economica, sociale e politica del Paese. La stessa nozione di libertà appare complessa: quando si parla di libertà sindacale si distinguono normalmente dei profili individuali e dei profili collettivi →
Letture del principio:
Questa seconda parte, ad oggi, non ha mai avuto attuazione. Le ragioni storiche di questa mancata attuazione sono: ● contrarietà da parte di CISL e UIL, poiché sarebbe risultata una rappresentanza minoritaria. All’inizio, la CGIL -il sindacato più forte- era favorevole a dare attuazione all’articolo poiché la rappresentanza del sindacato era data dal numero di iscritti. ● diffidenza da parte di tutte le sigle sindacali verso un controllo statale del sindacato nel momento della registrazione. La stessa Confindustria era contrariata e non aveva interesse nel vedere attuata tale norma, per timore di veder scardinato il sistema sindacale di rapporti che si stava consolidando tra gli anni ‘50 e ‘60. ● contrarietà dei governi dei primi anni ‘50, per cui l’assenza di una legge sindacale non avrebbe comunque impedito il controllo del movimento sindacale e dall’attività posta in essere dai sindacati. ● contributo della dottrina giuslavoristica, volto a valorizzare il sistema privatistico che si stava delineando ed un sistema sindacale “di fatto” che si andava consolidando in quegli anni. Dagli anni ‘60, il sindacato acquisisce un grande potere contrattuale (si ottengono le prime tutele essenziali minime da garantire a tutti i lavoratori) e a ciò si aggiunge la risposta positiva del legislatore con la legge 300/1970 con il riconoscimento del sistema sindacale. La mancata attuazione del 39, nel nostro ordinamento, ha comportato le seguenti conseguenze : ➢ rispetto all'impianto disegnato dalla costituzione, la realtà delle nostre relazioni sindacali si è sviluppata in una direzione totalmente diversa (il sindacato non è stato registrato, non ha mai acquisito personalità giuridica e, per ultimo, non ha potuto sottoscrivere contratti collettivi); ➢ sviluppo di un sistema autoregolato di relazioni sindacali, che non trova legittimazione in nessuna legge ed è costituito attraverso un riconoscimento reciproco che le parti si sono date nel corso delle loro relazioni e che ha portato ad una continua evoluzione dei relazioni sindacali per via del cambiamento dei rapporti di forza, con divisioni sul fronte sindacale, vari fasi in cui il sindacato è stato separato dalla parte datoriale e ciò ha obbligato il sindacato a rinnovarsi continuamente per adeguare la sua attività al contesto nel quale opera; ➢ qualificazione giuridica del sindacato come un’associazione non riconosciuta, disciplinata dalle norme del Codice Civile che riguardano le associazioni non riconosciute (art.36/37/38). Modelli organizzativi in base a cui si è strutturato il sindacato Il principio di libertà sindacale al cui interno si è sviluppato il nostro sistema sindacale è di tipo pluralista (=all’interno del nostro sistema sindacale esistono tanti sindacati). Il punto di partenza infatti, è proprio il pluralismo sindacale: il nostro sistema sindacale non è regolato da una legge e i singoli lavoratori possono dar vita ad un sindacato e possono farlo liberamente sulla base di diverse motivazioni (di natura professionale/ ideale/ culturale/ politica/ territoriale). Il sindacato, nel suo statuto, individua i lavoratori che vuole organizzare in piena autonomia e, dall’altro lato, si ha la piena libertà del lavoratore di iscriversi al sindacato che meglio è in grado di rappresentarlo, in quanto forma organizzativa che nasce per tutelare l'interesse collettivo di un gruppo di lavoratori.