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Diritto Sindacale: Analisi del Contratto Collettivo e dei Diritti dei Lavoratori - Prof. B, Appunti di Diritto del Lavoro

Appunti di tutte le lezioni di diritto sindacale per il corso di diritto del lavoro. Argomenti trattati: fonti del diritto sindacale, art.29 C., Statuto dei lavoratori, contrattazione collettiva...

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 09/11/2023

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Che cosa studia il diritto del lavoro?
Il diritto del lavoro agisce su due diversi livelli di regolamentazione:
rapporto individuale di lavoro: rapporti che si instaurano tra lavoratore e
datore di lavoro;
relazioni collettive di lavoro: relazioni che si instaurano e si stabiliscono attorno
ai rapporti di lavoro individuali per la difesa e la rappresentanza degli interessi dei
lavoratori e dei datori di lavoro. Comprende:
- la disciplina delle organizzazioni sindacali e la loro attività (che cos’è e che
cosa fa un sindacato);
- rappresentanza del sindacato;
- contrattazione collettiva;
- conflitti collettivi (sciopero)
Il diritto del lavoro presenta una sorta di autonomia rispetto agli altri diritti. Dal punto di
vista didattico e scientifico, il diritto del lavoro è stato concepito, alle sue origini, come parte
del diritto privato secondo la tripartizione classica tra diritto civile,diritto commerciale e
diritto del lavoro.
Successivamente si è compreso che le logiche del diritto privato, se applicate senza correttivi
ai rapporti di lavoro, non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio nel rapporto di
scambio (lo scambio è quello tra lavoro e retribuzione) alla base del contratto di lavoro
individuale.
Francesco Santoro Passarelli afferma:
“Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda
l’avere per l’imprenditore ma l’essere per il lavoratore”
Questa frase fa riferimento al fatto che, quando il lavoratore svolge una prestazione
lavorativa, impiega il suo essere; i rapporti contrattuali tra lavoratore e datore di lavoro
hanno per oggetto una prestazione lavorativa finalizzata a ricevere un corrispettivo, ma
all'interno del lavoro c’è una fortissima implicazione della persona del lavoratore ed è
proprio questo tipo di coinvolgimento a distinguere il rapporto di lavoro da tutti gli altri
vincoli di natura patrimoniale regolati dal diritto privato.
La ragion d’essere alla base del diritto del lavoro nelle sue origini è quella di tutelare il
soggetto debole del rapporto di lavoro, cioè il lavoratore- colui che utilizza le sue energie
lavorative per soddisfare gli interessi del datore di lavoro in cambio di una retribuzione, ma
accettando di assoggettarsi ad una serie di poteri e controlli esercitati dal datore di lavoro.
Il diritto del lavoro nasce come risposta dell'ordinamento giuridico ad una situazione di
disparità che può esistere tra le parti del contratto, perché il datore di lavoro è il soggetto che
detiene i mezzi di produzione (il capitale). Il lavoratore subordinato, per contro, non detiene
alcun mezzo di produzione ma è un soggetto che può esclusivamente offrire le sue energie
lavorative, creando una sorta di squilibrio sul piano contrattuale a favore del datore di lavoro
che, ancora oggi, è il soggetto che definisce le condizioni di svolgimento della prestazione
lavorativa.
Tale finalità del diritto del lavoro spiega la tecnica legislativa che, per molto tempo, ha
caratterizzato tale materia norma di legge inderogabile: una certa norma di legge che
fissa tutele basiche a vantaggio del lavoratore non può essere derogata dall’autonomia
privata dall’autonomia individuale da quella collettiva.
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Che cosa studia il diritto del lavoro? Il diritto del lavoro agisce su due diversi livelli di regolamentazione: ● rapporto individuale di lavoro : rapporti che si instaurano tra lavoratore e datore di lavoro; ● relazioni collettive di lavoro : relazioni che si instaurano e si stabiliscono attorno ai rapporti di lavoro individuali per la difesa e la rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Comprende:

  • la disciplina delle organizzazioni sindacali e la loro attività (che cos’è e che cosa fa un sindacato);
  • rappresentanza del sindacato;
  • contrattazione collettiva;
  • conflitti collettivi (sciopero) Il diritto del lavoro presenta una sorta di autonomia rispetto agli altri diritti. Dal punto di vista didattico e scientifico, il diritto del lavoro è stato concepito, alle sue origini, come parte del diritto privato secondo la tripartizione classica tra diritto civile , diritto commerciale e diritto del lavoro. Successivamente si è compreso che le logiche del diritto privato, se applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro, non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio nel rapporto di scambio (lo scambio è quello tra lavoro e retribuzione) alla base del contratto di lavoro individuale. Francesco Santoro Passarelli afferma: “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda l’avere per l’imprenditore ma l’essere per il lavoratore” Questa frase fa riferimento al fatto che, quando il lavoratore svolge una prestazione lavorativa, impiega il suo essere; i rapporti contrattuali tra lavoratore e datore di lavoro hanno per oggetto una prestazione lavorativa finalizzata a ricevere un corrispettivo, ma all'interno del lavoro c’è una fortissima implicazione della persona del lavoratore ed è proprio questo tipo di coinvolgimento a distinguere il rapporto di lavoro da tutti gli altri vincoli di natura patrimoniale regolati dal diritto privato. La ragion d’essere alla base del diritto del lavoro nelle sue origini è quella di tutelare il soggetto debole del rapporto di lavoro, cioè il lavoratore - colui che utilizza le sue energie lavorative per soddisfare gli interessi del datore di lavoro in cambio di una retribuzione, ma accettando di assoggettarsi ad una serie di poteri e controlli esercitati dal datore di lavoro. Il diritto del lavoro nasce come risposta dell'ordinamento giuridico ad una situazione di disparità che può esistere tra le parti del contratto, perché il datore di lavoro è il soggetto che detiene i mezzi di produzione (il capitale). Il lavoratore subordinato, per contro, non detiene alcun mezzo di produzione ma è un soggetto che può esclusivamente offrire le sue energie lavorative, creando una sorta di squilibrio sul piano contrattuale a favore del datore di lavoro che, ancora oggi, è il soggetto che definisce le condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa. Tale finalità del diritto del lavoro spiega la tecnica legislativa che, per molto tempo, ha caratterizzato tale materia → norma di legge inderogabile : una certa norma di legge che fissa tutele basiche a vantaggio del lavoratore non può essere derogata nè dall’autonomia privata nè dall’autonomia individuale nè da quella collettiva.

La norma di legge inderogabile dunque, si impone sugli atti di autonomia privata ad essa difformi, andando a limitare l’autonomia del lavoratore stesso che è protetto dalla sua stessa libertà negoziale; questo accade perché, essendoci disparità sostanziali nel rapporto di lavoro, il lavoratore in quanto soggetto debole necessita di protezione. L’inderogabilità, nel diritto del lavoro, va intesa in senso peggiorativo del livello minimo di tutela previsto dalla legge; viceversa, solitamente, la norma di legge può essere derogata in senso migliorativo per il lavoratore. Si parla di:

➜ inderogabilità in peius: la norma che fissa un certo standard di tutela non può essere

derogata in senso peggiorativo dall'autonomia privata/collettiva/individuale.

➜ inderogabilità in melius: la stessa norma di legge può essere derogata, qualora vada a

migliorare le condizioni riconosciute al lavoratore. La norma chiave in tema di inderogabilità è quella dell’ art.2113 C.C. che sancisce l’indisponibilità dei diritti riconosciuti dalle norme di legge e contratti collettivi. Esempio di norma inderogabile, funzionale a ristabilire la parità sostanziale tra lavoratore e datore di lavoro): ● art.2103 C.C. : divieto di mutamento unilaterale in pejus delle mansioni del lavoratore; ● art.i 2110- 2111: il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro in alcuni periodi (come la gravidanza o il servizio militare) Il diritto del lavoro è stato a lungo contraddistinto da un aspetto protettivo molto garantista da parte del legislatore; a partire da un certo momento in poi, si è assistito ad un’attenuazione e ad una flessibilizzazione dell'inderogabilità, soprattutto attraverso una delega sempre più ampia alla contrattazione collettiva. Siamo passati da una legislazione garantista ad una fase in cui il legislatore ha iniziato a delegare a parti sociali differenti il principio dell’inderogabilità. Il diritto del lavoro è tripartito in: ● il diritto del lavoro in senso stretto : costituito dalle norme che disciplinano direttamente il rapporto di lavoro, fissando i minimi di trattamento che devono essere garantiti al lavoratore, riconducibili alle norme di legge ma anche ai contratti collettivi e ai contratti di lavoro individuali. ● il diritto sindacale : riguarda il fenomeno delle coalizioni sindacali e delle loro attività. Esso nasce e si evolve in parallelo alla storia del movimento operaio, riflettendo la contrapposizione tra il lavoro e il capitale, conseguenza della Rivoluzione industriale. La tutela del lavoratore si realizza attraverso una serie di norme, di fonte legale e negoziale, che riguardano la libertà/attività sindacale e lo sciopero, in vista della stipulazione dei contratti collettivi. Fondamenti costituzionali del diritto sindacale:

  • Art. 39 C.- libertà sindacale
  • Art. 40 C. - sciopero ● il diritto della previdenza sociale

Locatio operis : Il soggetto si obbliga a garantire un’opera finita nei confronti dell’altra parte, assumendosi costi e rischi di tale produzione (l’attuale lavoro autonomo). ➝ art. 1570- locatio operarum ➝ art. 1627- individuazione di tre tipi di locatio operarum (la prima di queste tre è quella in cui il lavoratore si obbliga a prestare la sua opera -energie lavorative- a favore di un’altra persona, cioè il datore di lavoro= lavoro subordinato). Ludovico Barassi, nel 1901, fornisce una ricostruzione civilistica del contratto di lavoro individuale inquadrato nella locazione delle opere, di cui parla il Codice Civile del 1865. ➝ art. 1628: contiene l’unica regola per il lavoro dipendente ed è volta ad evitare la costituzione di un rapporto di lavoro a vita= il lavoro può essere solo a tempo determinato e non a tempo indeterminato, diversamente si incorrerebbe in un rapporto servile= deve essere sempre salvaguardata la libertà della persona 27. MODELLO LIBERALE SOCIALE Nell'ultimo decennio dell'Ottocento, l'Italia si avvia ad essere un paese industrializzato ma le condizioni lavorative sono molto faticose perché nel lavoro di fabbrica vengono utilizzate le c.d. "mezze forze" cioè bambini -anche molto piccoli- e donne. In questo momento storico, esplode la questione sociale : da più parti si prende atto dell'insostenibilità della situazione di sotto protezione dei lavoratori all'interno delle fabbriche. I lavoratori stessi iniziano ad essere compartecipi delle loro cattive condizioni lavorative, iniziano a condividere interessi comuni e ad avvertire la necessità di riunirsi e associarsi per difendere tali interessi collettivi; le principali richieste avanzate sono condizioni migliorative di tipo salariale e migliori condizioni di lavoro. Le prime forme di associazionismo operaio sono le Società di mutuo soccorso (1886) e le Camere del Lavoro (1891) che saranno la base costitutiva della più grande organizzazione sindacale cioè la CGIL. La condizione di disagio dei lavoratori verrà riconosciuta anche in un'importante enciclica -la Rerum Novarum (1891)- emanata da Papa Leone XIII, in cui la Chiesa prende coscienza della profonda crisi delle masse e dei lavoratori: da una parte, la Chiesa rimproverava il mondo imprenditoriale per il suo egoismo e attaccamento al denaro mentre, dall'altra parte, esorta i lavoratori a non irrigidire il conflitto con i mondo imprenditoriale per evitare una "sterile lotta di classe" ma a collaborare per raggiungere uno Stato di benessere. Il Codice penale Zanardelli (1889) è il testo più importante di questa fase poiché riconosce:

  • la libertà di stipulare i contratti collettivi di lavoro
  • la libertà di costituire associazioni collettive
  • la libertà di astenersi dal lavoro in forma collettiva ->sciopero: fino a quel momento, esso era considerato un vero e proprio reato sotto il profilo penale e civilistico; con il C. Zanardelli, il lavoratore che sciopera non è più penalmente perseguibile ma, continuando a porre in essere una violazione del suo contratto di lavoro, può ancora essere sanzionato civilmente. Nel 1901 nasce la Federazione Italiana degli Operai Metallurgici ( FIOM ): l'aggregazione operaia assume le vesti di un sindacato nell'accezione in cui la conosciamo oggi e di lì a poco infatti, nascerà anche la CGIL (Confederazione Generale dei Lavoratori). La FIOM nel 1919 firmerà il primo contratto nazionale con i rappresentanti del mondo imprenditoriale. Negli stessi anni, inizia a strutturarsi anche l'associazionismo degli imprenditori: nel 1910, nasce la Confederazione Italiana dell'Industria (CIDI) che diventerà successivamente Confindustria.

Le lotte sindacali di questi anni sono finalizzate a stipulare i cd. "concordati di tariffa" cioè dei contratti che vengono stipulati con la finalità di regolamentare la materia retributiva (=il prezzo del lavoro). Negli stessi anni inizia ad affermarsi una legislazione sociale a protezione dei lavoratori: leggi a tutela del lavoro delle donne e dei bambini; a partire dal 1898, prende avvio il nostro attuale sistema di protezione sociale (legge 80/1898) con cui i datori di lavoro saranno obbligati ad assicurare i loro lavoratori dagli infortuni sul lavoro. A questa si andranno ad affiancare anche una prima forma di tutela previdenziale per la vecchiaia e per l'invalidità (che diverrà obbligatoria solo nel 1919), riconoscimento di un sussidio di maternità per le operaie, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria con la finalità di tutelare tutti quei soggetti che, a causa dell'evento bellico (I guerra mondiale) hanno perso il loro lavoro. IL MODELLO CORPORATIVO Al termine della Prima guerra mondiale inizia una nuova fase per il diritto del lavoro legata all'avvento del fascismo. Il fascismo nasce ufficialmente nel 1919, a Milano con i Fasci italiani di combattimento, Nel 1922 abbiamo la Marcia su Roma e l'incarico di Mussolini di formare un nuovo governo. Tra il 1925 ed il 1926 vengono adottate le c.d. leggi fascistissime che aboliscono qualunque libertà politica e di espressione avversa al potere. Durante il fascismo, non parliamo di diritto del lavoro ma di diritto corporativo : nome con cui il diritto del lavoro, nel 1929, entra nei corsi universitari. Il corporativismo è l'ideologia portante del fascismo. Per il fascismo, lo Stato ha il compito di intervenire per mantenere la giustizia e la pace sociale tra le diverse classi sociali in contrapposizione tra loro (Stato interventista): l'interesse che dev'essere protetto, non è quello dell'individuo, ma della nazione. Tale interesse trova realizzazione nelle corporazioni, istituite nel 1934, che saranno organi dello Stato che riuniscono e sintetizzano gli interessi di entrambe le classi dentro la corporazione➝ collaborazione fra gli interessi delle parti per evitare il contrasto. Nelle corporazioni infatti, saranno poi riuniti i sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori. In questa fase, a differenza del sistema precedente, abbiamo un forte intervento da parte dello Stato nella minuziosa regolamentazione di tutte le relazioni individuali e collettive con una visione molto repressiva del conflitto sindacale.L'ordinamento fascista aveva una visione negativa del conflitto sindacale, visto come una patologia da estirpare. I primi anni '20 sono anni di grande contestazione sindacale: siamo nel Biennio rosso, anni di conflitti sindacali che esplodono nelle fabbriche. Alla FIAT di Torino vengono costituiti, in questi anni, i primi consigli di fabbrica- organismi interni alla fabbrica, che vengono eletti da parte di tutti i lavoratori (organismo elettivo) che si fanno portavoce di interessi e rivendicazioni dei lavoratori stessi, che poi evolveranno nelle rappresentazioni aziendali sindacali. L'ordinamento, in reazione a queste lotte, si oppone in maniera molto violenta; ci si avvia verso la progressiva soppressione del pluralismo sindacale : il principio di libertà di riunione sindacale cambia radicalmente con il fascismo, che si caratterizza proprio per la soppressione di tale libertà- con l'Accordo di Palazzo Vidoni (1925) ci sarà il riconoscimento del sindacato unico fascista: un unico sindacato fascista che si sostituisce alla pluralità dei sindacati che esistevano fino a quel momento. Tutte le funzioni svolte dai consigli di fabbrica...ecc.. passano al sindacato fascista. Nel 1926, viene istituzionalizzato il sindacato unico afscista, che avrà il monopolio della rappresentanza dei lavoratori. Nel 1927 verrà sciolta la CGIL, che verrà poi ufficialmente costituita al termine del regime fascista.

Elementi tipici della subordinazione: ⇢ collaborazione : il lavoratore si obbliga a collaborare nell'impresa ⇢ diligenza ed obbedienza : assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro ⇢ obbligo di fedelt à (art. 2105) ➢ art. 2222 : definizione di lavoro autonomo 02/ Sempre all’interno del Codice rintracciamo un altro principio per cui le tutele che vengono introdotte a favore dei lavoratori devono essere coordinate con l’interesse della produzione nazionale. È costante il riferimento all’economia e al sistema di produzione nazionale come obiettivo al quale sopraggiungere, tenendo a mente l’interesse superiore dello Stato e mettendo da parte il conflitto tra classi; è centrale l‘interesse dell’impresa e del mondo dei datori di lavoro mentre l’interesse del lavoratore deve essere contemperato sulla base dell’interesse della produzione anzioanle. Il Codice Civile detta anche una prima disciplina del licenziamento , nei seguenti articoli: ● art. 2118 : norma per cui ciascuno dei due contraenti (sia lavoratore che datore) possono recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso all’altra parte. L’unico obbligo che hanno entrambe le parti è quello di dare un preavviso all’altra parte→ principio di libera recedibilità. Questa è la prima disposizione che regola il licenziamento nel nostro ordinamento e dovremo aspettare il 1966 per avere una normativa di tutela più forte del lavoratore in materia di licenziamento. ● art. 2119 : riguarda il licenziamento per giusta causa- il lavoratore può essere licenziato senza preavviso se pone in essere un grave inadempimento del suo contratto di lavoro. Il Codice Civile è pervaso dall’idea di un lavoratore come contraente debole, che necessita di essere tutelato dall’ordinamento giuridico; tale visione si rinviene ne:

  • art.2077 - inderogabilità delle norme di legge e dei contratti collettivi: efficacia del contratto collettivo (stipulato da due soggetti privati ma collettivi come il sindacato dei lavoratori e dall’associazione datoriale ) sul contratto individuale (stipulato da due soggetti privati: datore di lavoro-lavoratore). I contratti individuali di lavoro, tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo, devono uniformarsi alle condizioni di questo. Se non si uniformano, le clausole difformi del contratto individuale sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo; se nel contratto individuale è prevista una clausola peggiorativa rispetto a quella prevista nel contratto collettivo, questa viene sostituita automaticamente a meno che quella stessa clausola non sia più favorevole per il lavoratore. La finalità è quella di tutelare l'interesse del lavoratore e l’ordinamento va a limitare il potere che ha il lavoratore stesso di disporre i suoi diritti; il lavoratore infatti, potrebbe essere indotto dal datore di lavoro ad accettare condizioni di lavoro più sfavorevoli rispetto a quelle previste nel contratto collettivo (→limitare la libertà negoziale del lavoratore).
  • art.2113 la formulazione del 1942 affermava il principio dell’indisponibilità dei diritti derivanti da norme inderogabili di legge e dalle norme corporative; la norma riguarda le rinunzie e le transazioni (atti dispositivi dei diritti del lavoratore)- le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro

derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative non sono valide. Nel 1943 cade il regime fascista e le conseguenze sono: ➢ ripristino della libertà sindacale ➢ vengono stipulati i primi contratti collettivi post corporativi ➢ nel 1944 vengono sciolti i sindacati fascisti e vengono soppresse le corporazioni ➢ viene prevista l’ ultrattività dei contratti collettivi fascisti : i contratti collettivi firmati dai sindacati fascisti non cessano all’improvviso la loro efficacia ma restano in vigore anche dopo lo scioglimento del sindacato e continuano a produrre i loro effetti finché non verrano sostituiti da contratti collettivi post corporativi; ➢ le norme del Codice penale Rocco, repressive dello sciopero (considerato come reato), rimarranno in vigore per molto tempo dopo la caduta del regime; di questo problema si occuperà la Corte costituzionale per via del contrasto, a partire dal 1948, con l’articolo 40 della Costituzione che qualifica lo sciopero come un diritto. ➢ Nel 1944 viene sottoscritto il Patto di Roma con cui si ricostruisce la CGIL, il sindacato che riunirà al suo interno tutte le varie anime del sindacalismo (cattolici, laici, comunisti..), divenendo in poco tempo importantissima. Di lì a poco però, avverrà la scissione interna e la costituzione della CISL (componente cattolica) e UIL (componente laica e socialdemocratica). ➢ Nel 1950, nasce anche la CISNAL, sindacato d’ispirazione fascista-corporativa MODELLO COSTITUZIONALE La Costituzione è il frutto dei lavori dell’Assemblea costituente a partire dal giugno del 1946. La nostra Carta costituzionale dedica una grande importanza al lavoro a partire dall’ articolo 1 ( L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ). La dottrina ha subito evidenziato che il lavoro a cui fa riferimento il primo articolo (principio lavorista) rappresenta, non solo uno strumento attraverso cui raggiungere il proprio sostentamento, ma è il tramite attraverso il quale si afferma la propria personalità e dignità dell’essere umano. Il lavoro, secondo la Corte costituzionale, rientra nel novero dei diritti inviolabili di cui parla l’ articolo 2 della nostra Costituzione ( La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ) ed ha precisato che il diritto al lavoro è diritto alla libertà della persona umana e diritto fondamentale della comunità nazionale. La norma che maggiormente ci fa capire la collocazione del diritto del lavoro nei principi costituzionali è l’ articolo 3 con il principio di uguaglianza formale ed il principio di uguaglianza sostanziale ( È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che… ): il nostro costituente prende atto che, nella concreta realtà storica, l’uguaglianza non esiste ma è un obiettivo verso il quale deve tendere l’ordinamento che deve farsi carico di rimuovere tutti quegli ostacoli che, di fatto, impediscono il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale. È in questa cornice che il diritto del lavoro svolge un ruolo particolarmente significativo: trattando di situazioni socio-economico squilibrate, cerca di mitigare ed eliminare la condizione di diseguaglianza sostanziale che esiste tra lavoratore e datore di lavoro. Il diritto del lavoro è enunciato nell’ articolo 4 che lo riconosce come diritto e dovere ( La Repubblica riconosce a tutti cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto… ); la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito

articolo 38 : riguarda la previdenza sociale

  • Primo comma: riconosce il diritto all'assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro;
  • Secondo comma: riconosce ai lavoratori il diritto che siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di bisogno, in relazione ai vari eventi socialmente rilevanti come l’infortunio, la malattia, l’invalidità, la vecchiaia, e la disoccupazione involontaria.
  • Terzo comma: gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento sociale;
  • Quarto comma: ci sono organi o istituti predisposti dallo Stato (vedi il caso di enti previdenziali con l’INAIL) che hanno il compito di adempiere a tali doveri;
  • Quinto comma: libertà di assistenza privata (seguono articoli frutto del diritto sindacale) ➔ articolo 39 : il primo comma afferma che l’organizzazione sindacale è libera ; la seconda parte dell’articolo pone una serie di vincoli al legislatore a cui spetta il compito di registrare i sindacati (devono avere un ordinamento interno a base democratica, devono essere registrati e solo successivamente stipulare contratti collettivi erga omnes, dopo aver acquisito personalità giuridica). ➔ articolo 40 - il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano : la nostra Carta costituzionale riconosce lo sciopero come un diritto per la prima volta e sono necessarie leggi atte a regolamentare tale diritto, leggi che -tuttavia- non ci sono state prima del 1990 quando è stata emanata la legge 1466/1990 (l’unica esistente in materia) che regolamenta l’esercizio del diritto di sciopero solo nei servizi pubblici essenziali. ➔ articolo 41 - tutela la libertà d’iniziativa economica privata e ricorda che l’attività economica privata non può recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. 03/ IL DIRITTO DEL LAVORO NEGLI ANNI ‘ La caratteristica principale è l’affermazione del modello di produzione fordista; in Italia, l'industria è concentrata tra Milano-Torino-Genova ( il triangolo industriale ). Il sistema di produzione fordista viene introdotto da Henry Ford quando, nel 1913, immette nella sua fabbrica del Michigan la catena di montaggio che costituirà una rivoluzione nell’organizzazione del lavoro. L’elemento innovatore è la trasformazione e la riorganizzazione dell’impresa in chiave tayloristica: viene importato un metodo di organizzazione del lavoro che si fonda su l'assegnazione al lavoratore di compiti molto semplici e ripetitivi da compiere entro i tempi prestabiliti, in maniera quasi meccanica; in questo modo si realizza una sorta di parcellizzazione del processo produttivo che, per via dei tanti piccoli compiti semplici da svolgere, richiede l’impiego di lavoratori meno esperti. Conseguenze:
  • nuova composizione della forza-lavoro , fatta da operai generici (il lavoratore non deve essere specializzato e ciò lo rende sostituibile);
  • diluizione dei tempi di produzione e aumento dei beni prodotti→ si ottiene così la produzione di massa di oggetti omogenei;
  • i costi del prodotto sono contenuti così da consentire a tutti di averne accesso→ boom economico degli anni ‘60. In questa fase, i cambiamenti nel diritto del lavoro non sono molti, poiché la struttura portante della disciplina continua ad essere quella del fascismo, a partire dal Codice Civile: il datore di lavoro conserva le sue prerogative di tipo direttivo ed il lavoratore non ha alcuna libertà di espressione all’interno dei luoghi di lavoro. Leggi importanti adottate in questi anni sono: ● una legge del 1949 che andrà ad accentrare in capo alle strutture pubbliche il collocamento dei lavoratori; ● una legge del 1958 che andrà a regolamentare il lavoro a domicilio; ● una legge del 1955 che andrà a disciplinare il contratto di apprendistato; ● una legge del 1958 sul lavoro domestico; ● legge 741/1959 (conosciuta come legge Vigorelli ), importante in materia sindacale Il sindacato che si è ricostituito (regime di pluralismo sindacale post fascismo) fatica ad avere una sua organizzazione, in particolare la contrattazione collettiva è svolta dal sindacato confederale e questi accordi hanno l’obiettivo di tutelare gli interessi più importanti e comuni di tutti i lavoratori, come al tutela retributiva. La Costituzione, in questi anni, rimane ancora al di fuori delle fabbriche (Pietro Calamandrei parla di “Costituzione di carta” cioè un testo che rimane privo di effetti pratici); la Corte costituzionale, istituita nel 1956, inizierà ad intervenire in materia di diritto del lavoro proprio in questi anni. Negli anni ‘60 si afferma il modello garantista. Tra il 1958 ed il 1963 vi sarà un grande sviluppo dell’industria che porterà al boom economico e alle assunzioni di massa dei lavoratori che, tuttavia, tengono ancora ritmi di lavoro molto intensi ed in condizioni difficili; i lavoratori iniziano a chiedere di partecipare alle decisioni in materia di tempi e ritmi di lavoro così da poter manifestare il proprio disagio e chiedere il miglioramento del proprio status, il riconoscimento di alcuni diritti sindacali ed aumenti salariali. In questi anni abbiamo alcuni interventi normativi importanti:
  • legge 1369/1960 con cui viene introdotto il divieto di interposizione di manodopera, cioè il divieto che vi sia una terza persona nel rapporto che si instaura tra lavoratore e datore di lavoro; è finalizzata a combattere il fenomeno del caporalato, utilizzato specialmente nei paesi.
  • legge 230/1962 : viene regolamentato il contratto di lavoro a tempo determinato, l'elemento interessante è che tale contratto è un’eccezione rispetto al contratto a tempo indeterminato. Il primo articolo di questa legge afferma che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni che vengono espressamente e tassativamente indicate nella legge. - legge 604/1966 : si affronta la materia del licenziamento individuale e introduce l’importantissimo principio per cui il licenziamento, per essere legittimo, dev’essere giustificato.
  • legge 300/1970 - Statuto dei lavoratori: questa legge è di sostegno all’azione del sindacato all’interno dei luoghi di lavoro ed introduce una serie di limiti ai poteri dei datori di lavoro, intoccabili fino a quel momento.

Nei primi anni ‘80, si inizia a sperimentare un nuovo modello di gestione delle politiche del lavoro e delle relazioni industriali e si introduce il modello della concertazione : vengono conclusi grandi accordi per la gestione delle politiche in materia di lavoro e le relazioni sindacali vengono sottoscritte non solo tra sindacati dei lavoratori e organizzazioni dei datori, ma anche con il Governo che diventa agente della contrattazione→ in questo senso, si parlerà anche di modello neo-corporativo: il sindacato rinuncia al tradizionale ruolo di soggetto che si contrappone al datore di lavoro per farsi portavoce degli interessi dei lavoratori e diventa un soggetto che collabora per mantenere i livelli occupazionali; ciò porta ad una contestazione del sindacato da parte della classe operaia. Questo quadro costituirà terreno fertile per gli anni del terrorismo e delle Brigate Rosse:

  • Aldo Moro (1978) viene prima sequestrato e poi ucciso
  • Luigi Giugni (1983), padre dello Statuto dei lavoratori e professore di diritto del lavoro alla Sapienza, viene gambizzato mentre camminava per Roma;
  • Vittorio Bachelet (1980), dopo aver tenuto una lezione, sulle scalinate di scienze politiche in Sapienza viene colpito da sette colpi di pistola Gli anni ‘80 saranno anni di forte innovazione tecnologica e progressivo ampliamento del settore terziario: inizia a delinearsi una società post-industriale, che sempre di più si fonda sui servizi. I provvedimenti adottati in questo momento sono un esempio di legislazione contrattata tra il Governo e le parti sociali. I temi caldi su cui interviene la legge sono: ➔ la flessibilità dell’occupazione e delle condizioni di lavoro , vedi la legge 863/1984 che andrà a regolamentare il lavoro a tempo parziale ed i contratti di formazione del lavoro o la legge 56/1987 con cui si interverrà sul contratto di lavoro a tempo determinato, che può essere utilizzato -con la mediazione del sindacato (soggetto che dialoga con l’impresa)- in più casi di ricorso; ➔ politica dei redditi : si inizia ad intervenire sulla materia salariale per contenere l’inflazione. Nel 14/02/1984 verrà sottoscritto l’ Accordo di San Valentin o con cui si andrà a delegittimare il governo ad intervenire sul meccanismo della scala mobile, riducendo gli scatti della indicizzazione del salario rispetto all’aumento del costo della vita; tale accordo non viene sottoscritto dalla CGIL, elemento che porterà ad una rottura tra le confederazioni (= fine del patto confederativo del 1972). In questi anni abbiamo una coda della legislazione garantista→ poche norme di questo decennio rispondono ancora al modello garantista:
  • legge 108/1990 che interverrà in materia di licenziamento individuale, rafforzando le tutele dei lavoratori occupati anche da datori di lavoro “più piccoli”;
  • legge 125/1991 a tutela del lavoro femminile
  • legge 223/1991 che riscrive la normativa in materia di Cassa integrazione guadagni e che, ancora oggi, contiene la normativa in materia di licenziamento collettivo
  • legge 146/1990 riguarda la regolamentazione del conflitto collettivo, dunque l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali Gli anni ‘90 sono anni di transizione, caratterizzati da: ➢ globalizzazione dell’economia, che porta alla caduta di tutte le barriere commerciali fra i paesi; ➢ la diffusione di nuove tecnologie informatiche;

➢ l’avvento di nuovi paesi sul mercato del lavoro (aumento della concorrenza e della competizione) ed relativo avviamento dei processi di decentramento produttivo: molte industrie italiane spostano le loro sedi in paesi in cui il costo del lavoro è minore e con meno complicazioni burocratiche + iniziano i processi di esternalizzazione : molte imprese iniziano ad esternalizzare pezzi della propria attività; ➢ Protocollo (1993): importante accordo a livello nazionale, che segna un momento di nuova unità sindacale, precedentemente rotta. Con il Protocollo si tenta di regolamentare la contrattazione collettiva e si interviene sulla politica dei redditi (salari); ➢ europeizzazione del sistema politico ed economico:

  • Trattato di Maastricht (1992) che rafforza l’integrazione europea e la formazione del mercato unico europeo, imponendo parametri minimi per entrare nell’eurozona → l.dl. 421/1992 con la quale prenderà avvio il processo di privatizzazione del pubblico impiego e legge in materia pensionistica;
  • Trattato di Amsterdam (1997) Per quanto riguarda il rapporto di lavoro individuale, un primo intervento importante sarà dato dalla privatizzazione del lavoro pubblico attraverso il decreto legislativo 29/1993 (oggi la materia è contenuta nel Testo unico 165 del 2001). La legge 196/1997 introdurrà il lavoro interinale (successivamente diventerà la somministrazione di lavoro) che vede la presenza, all’interno del rapporto di lavoro, di tre soggetti: il lavoratore, il datore di lavoro (che è l’agenzia interinale) e l’utilizzatore della prestazione di lavoro (per cui lavora il lavoratore)→ superamento dell'interposizione di manodopera. In questi anni si registra anche una forte influenza della disciplina da parte del diritto comunitario , soprattutto per via dell’attuazione di due importanti direttive comunitarie:
  • direttiva sul lavoro a tempo parziale
  • direttiva sul contratto di lavoro a tempo determinato La legge costituzionale 3/2001 va a modificare alcune norme della Carta → riforma federalista della Costituzione. A fine anni ‘90 e primi anni 2000 c’è un ritorno del terrorismo con l’uccisione di Massimo D’Antona e Marco Biagi - professori di diritto del lavoro e collaboratori del governo, simbolo della concertazione tra le parti non gradita al terrorismo. LA LEGISLAZIONE DEL TERZO MILLENNIO Questi anni sono caratterizzati da:
  • un crescente sviluppo del settore tecnologico;
  • una forte espansione del settore terziario;
  • uno sviluppo dell’industria tecnologica nel senso della crescente digitalizzazione dei processi produttivi;
  • il lavoro si trasforma velocemente e le imprese iniziano ad utilizzare sempre di più delle gestioni automatizzate dei rapporti di lavoro. A ciò si aggiunge anche un’alternanza rapida di governi con orientamenti ben distinti e diversi tra loro

Il diritto sindacale

(nel lavoro privato) Il diritto del lavoro e il diritto sindacale sono nati connessi alla storia del Movimento Operaio poiché le regole odierne del diritto del lavoro sono frutto delle rivendicazioni portate avanti dai lavoratori organizzati in maniera collettiva. Diritto sindacale = insieme di norme statuali o contrattuali che disciplinano l’organizzazione collettiva dei diversi gruppi professionali, che rappresentano gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e le loro attività. Fonti del diritto sindacale: ● Fonti internazionali: ○ Convenzione dell’OIL n. 87 (1948) sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale ; ○ Convenzione dell’OIL n. 98 (1949) sul diritto di organizzazione e contrattazione collettiva. Entrambe ratificate nel 1958 dall’Italia. ● Fonti europee: ○ Art. 153 del TFUE , il quale indica le materie di competenza concorrente dell’UE con gli Stati membri dell’Unione stessa → tale norma esclude materie di grande importanza del diritto sindacale come la libertà sindacale, il diritto di sciopero, la serrata, il diritto di associazione → su queste materie, gli organi europei non possono assumere decisioni giuridicamente vincolanti; l’unica materia di natura sindacale in cui l’UE ha competenza sono i diritti di informazione e consultazione sindacale; ○ Carta di Nizza (CEDU) → ■ art. 27: diritto del lavoratore (e dei loro rappresentanti) all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa in tempo utile nei casi e alle condizioni previste dal diritto comunitario e dalle legislazioni nazionali, ■ art. 28: diritto di negoziazioni e azioni collettive dei lavoratori e datori di lavoro, come alle loro rispettive rappresentazioni → diritto di concludere contratti collettivi e di ricorrere in caso di conflitto d’interessi ad azioni collettive, compreso lo sciopero. ○ Strumento che consente alle parti sociali di partecipare alla costruzione del diritto europeo: dialogo sociale europeo , intendendosi tutte le discussioni, consultazioni o negoziati che vengono avviate a livello europeo dalle organizzazioni rappresentative delle parti sociali e la normativa del TFUE disciplina lo svolgimento di tale coinvolgimento. ● Fonti nazionali: ○ art. 39 Cost. comma 1 : « l’organizzazione sindacale è libera » → principio fondamentale dopo il periodo fascista, nel quale le parti erano rappresentato da un solo grande sindacato fascista;

art. 39 Cost. comma 2: «Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.» → unico obbligo possibile per i sindacati, rinviando a legge ordinaria la disciplina della registrazione dei sindacati; ○ art. 39 comma 3: «E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.» ○ art. 39 comma 4: «I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.» Gli ultimi tre commi non hanno mai avuto attuazione, creando non pochi problemi: i sindacati non sono mai stati registrando, non assumendo personalità giuridica e quindi non possono stipulare contratti collettivi erga omnes. COMMA I «l’organizzazione sindacale è libera» ⇓ Non si parla di associazione sindacale, bensì di organizzazione → valenza più ampia del concetto di associazione : quando ci si organizza, non è necessaria una forma associativa (es. è valido un comitato o un gruppo spontaneo non ufficializzato). Il termine sindacale deve essere desunto mano a mano dall'esperienza storica e dalla realtà economica, sociale e politica del Paese. La stessa nozione di libertà appare complessa: quando si parla di libertà sindacale si distinguono normalmente dei profili individuali e dei profili collettivi →

  • i profili individuali: - libertà sindacale positiva - che consente a ogni lavoratore di iscriversi al sindacato - - libertà sindacale negativa - non iscriversi al sindacato. LEGGE N. 300/1970 (Statuto dei lavoratori): I. Titolo I: Della libertà e dignità del lavoratore (artt. 1-13) → situazioni repressive nei luoghi di lavoro, ponendo limite all’esercizio dei poteri - direttivo, organizzativo, disciplinare - del datore di lavoro; conferendo diritti ai lavoratori, che possono esercitarli sul luogo di lavoro II. Titolo II: Della libertà sindacale (artt. 14-18) → volto a rafforzare l’effettività del principio della libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro. Si assicura l’esercizio della libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, anche con la previsione di un apposito apparato sanzionatorio; III. Titolo III: Dell’attività sindacale (artt. 19-27) → norme volte a sostenere l’azione del sindacato all’interno dei luoghi di lavoro attraverso il riconoscimento dei c.d. diritti sindacali; IV. Titolo IV: Disposizioni varie e generali (artt. 28- 32): art. 28 - condotta antisindacale da parte del datore di lavoro, volto ad impedire l’attività sindacale o lo sciopero; V. Titolo V: Norme sul collocamento (artt. 33-34, abrogati dal d.lgs. 297/2002)

Letture del principio:

  • le garanzie di non ingerenza (lettura classica) contro comportamenti o atti lesivi della libertà sindacale collettiva da parte dello Stato (es. non può predefinire gli scopi del sindacato o l’ambito soggettivo di tutela; non può individuare l’ambito territoriale d’azione del sindacato, non può regolare la forma giuridica del sindacato…).
  • la dimensione promozionale (lettura dinamica) all'attività sindacale: se nella lettura classica, c’è la garanzia che lo Stato non faccia qualcosa; nella dimensione promozionale lo Stato si attiva in maniera positiva per sostenere l’attività del sindacato. → titolo III della l. n. 300/1970 (e il suo campo di applicazione: art. 35) che riconosce al sindacato il diritto di usufruire dei diritti sindacali per rendere effettiva la presenza del sindacato all’interno dei luoghi di lavoro. → norme che impongono al datore di lavoro un comportamento positivo per rendere effettivo l’esercizio dell’attività sindacale 10/ Il catalogo dei diritti sindacali (riconosciuti all’interno del Titolo III)
  1. Diritto di assemblea (art. 20)
  2. Diritto a svolgere referendum (art. 21)
  3. Diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali a fruire dei permessi sindacali retribuiti o non retribuiti (artt. 23 e 24)
  4. Diritto di affissione nella bacheca sindacale (art. 25)
  5. Diritto di svolgere proselitismo e raccogliere contributi sindacali (art. 26)
  6. Obbligo datoriale di predisposizione di locali idonei all’esercizio delle funzioni sindacali e per lo svolgimento delle riunioni (art. 27)
  7. La norma “di chiusura”: l’art. 28- tutela il sindacato sotto il profilo giudiziale, sanzionando le condotte antisindacali (comportamenti messi in essere dal datore del lavoro per limitare l’attività sindacale) II COMMA dell’articolo 39 Tra il 1946 ed il 1947, il dibattito che si sviluppò in seno all’Assemblea Costituente circa tale norma fu molto vivace, per via della sua elaborazione molto controversa. “...l’articolo 35 (diverrà solo successivamente il 39) pone in modo sintetico la base di principio del nuovo ordinamento sindacale italiano (...). Tutto l’ordinamento sindacale si ispira a questo principio di libertà, d'indipendenza del sindacato, di autonomia del movimento sindacale dei lavoratori”. Oltre a ciò, viene affermato anche il principio dell’obbligatorietà del contratto collettivo con effetti erga omnes attraverso rimedi di tipo giurisprudenziale. L’art.39 era volto a selezionare i sindacati deputati a poter stipulare un contratto collettivo di tipo erga omnes e, dall’altro lato, vi era la necessità di garantire la democraticità e l'autonomia del fenomeno sindacale attraverso il rispetto del principio della libertà sindacale. La modalità individuata dal costituente è stata la registrazione (iter per il raggiungimento della personalità giuridica), delineato all’interno dello stesso articolo.

Questa seconda parte, ad oggi, non ha mai avuto attuazione. Le ragioni storiche di questa mancata attuazione sono: ● contrarietà da parte di CISL e UIL, poiché sarebbe risultata una rappresentanza minoritaria. All’inizio, la CGIL -il sindacato più forte- era favorevole a dare attuazione all’articolo poiché la rappresentanza del sindacato era data dal numero di iscritti. ● diffidenza da parte di tutte le sigle sindacali verso un controllo statale del sindacato nel momento della registrazione. La stessa Confindustria era contrariata e non aveva interesse nel vedere attuata tale norma, per timore di veder scardinato il sistema sindacale di rapporti che si stava consolidando tra gli anni ‘50 e ‘60. ● contrarietà dei governi dei primi anni ‘50, per cui l’assenza di una legge sindacale non avrebbe comunque impedito il controllo del movimento sindacale e dall’attività posta in essere dai sindacati. ● contributo della dottrina giuslavoristica, volto a valorizzare il sistema privatistico che si stava delineando ed un sistema sindacale “di fatto” che si andava consolidando in quegli anni. Dagli anni ‘60, il sindacato acquisisce un grande potere contrattuale (si ottengono le prime tutele essenziali minime da garantire a tutti i lavoratori) e a ciò si aggiunge la risposta positiva del legislatore con la legge 300/1970 con il riconoscimento del sistema sindacale. La mancata attuazione del 39, nel nostro ordinamento, ha comportato le seguenti conseguenze : ➢ rispetto all'impianto disegnato dalla costituzione, la realtà delle nostre relazioni sindacali si è sviluppata in una direzione totalmente diversa (il sindacato non è stato registrato, non ha mai acquisito personalità giuridica e, per ultimo, non ha potuto sottoscrivere contratti collettivi); ➢ sviluppo di un sistema autoregolato di relazioni sindacali, che non trova legittimazione in nessuna legge ed è costituito attraverso un riconoscimento reciproco che le parti si sono date nel corso delle loro relazioni e che ha portato ad una continua evoluzione dei relazioni sindacali per via del cambiamento dei rapporti di forza, con divisioni sul fronte sindacale, vari fasi in cui il sindacato è stato separato dalla parte datoriale e ciò ha obbligato il sindacato a rinnovarsi continuamente per adeguare la sua attività al contesto nel quale opera; ➢ qualificazione giuridica del sindacato come un’associazione non riconosciuta, disciplinata dalle norme del Codice Civile che riguardano le associazioni non riconosciute (art.36/37/38). Modelli organizzativi in base a cui si è strutturato il sindacato Il principio di libertà sindacale al cui interno si è sviluppato il nostro sistema sindacale è di tipo pluralista (=all’interno del nostro sistema sindacale esistono tanti sindacati). Il punto di partenza infatti, è proprio il pluralismo sindacale: il nostro sistema sindacale non è regolato da una legge e i singoli lavoratori possono dar vita ad un sindacato e possono farlo liberamente sulla base di diverse motivazioni (di natura professionale/ ideale/ culturale/ politica/ territoriale). Il sindacato, nel suo statuto, individua i lavoratori che vuole organizzare in piena autonomia e, dall’altro lato, si ha la piena libertà del lavoratore di iscriversi al sindacato che meglio è in grado di rappresentarlo, in quanto forma organizzativa che nasce per tutelare l'interesse collettivo di un gruppo di lavoratori.