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anno accademico 2024/2025, appunti della seconda parte di corso per la preparazione del parziale
Tipologia: Appunti
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Il provvedimento è stato definito come la manifestazione di volontà dell'amministrazione tesa a produrre in modo unilaterale effetti giuridici nei confronti del soggetto destinatario
privatistiche. Essa consiste nel fatto che la pubblica amministrazione titolare di poteri, può operare in modo unilaterale una modifica nella sfera giuridica del destinatario senza che sia richiesto il consenso di quest’ultimo. Quindi si intende per UNILATERALITA’ che l'atto proviene unilateralmente da parte della pubblica amministrazione e come tale è imperativo. L'imperatività consiste dunque con l'unilateralità nella produzione di un effetto giuridico che accomuna ogni atto di esercizio di un potere in senso proprio.
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia con la comunicazione al destinatario , dunque ha natura di atto recettizio. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i provvedimenti aventi carattere cautelare e urgente che sono immediatamente efficaci. L' articolo 21 bis stabilisce che i provvedimenti limitativi non aventi carattere sanzionatorio possono contenere una clausola motivata di immediata efficacia.inoltre detta alcune disposizioni riguardanti la modalità da seguire per la comunicazione del provvedimento. Esecutività —> art 21-quarter secondo il quale i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento. All'efficacia del provvedimento consegue dunque la necessità che esso venga portato subito a esecuzione dalla stessa amministrazione che emanato l'atto o dal destinatario del medesimo , laddove il provvedimento faccia sorgere in capo a quest'ultimo l'obbligo di dare o di fare.
L'obbligo di motivazione , la cui violazione può essere una causa di annullabilità, costituisce uno dei principi generali del regime degli atti amministrativi, che lo differenzia da quello sia degli atti legislativi, sia degli atti negoziali. La motivazione e quindi concorre a promuovere l'accettabilità dell'attività amministrativa da parte dei soggetti amministrati. 3 funzioni: 1) promuove la trasparenza dell'azione amministrativa perché rende palesi le ragioni sottostanti le scelte amministrative; 2) Agevola l'interpretazione del provvedimento; 3) Costituisce una garanzia per il soggetto privato che subisce dal provvedimento un pregiudizio perché consente un controllo giurisdizionale più incisivo sull'operato dell’amministrazione. La motivazione deve dar conto di tutti gli elementi rilevanti, acquisiti nel corso dell'istruttoria procedimentale, che hanno indotto l'amministrazione ad operare una determinata scelta. La motivazione può essere anche
di interpretazione dei contratti previste dal codice civile, ma alcune di esse non possono essere applicate ai provvedimenti amministrativi. ACCIDENTALI 3 figure:
natura sostanzialmente penale. Quindi se la sanzione amministrativa assume carattere penale si applica il ne bis in idem. TIPOLOGIE SANZIONI
Sono sottoposte a scia le concessioni non costitutive. Quindi le concessioni costitutive non sono sostenibili di scia. Un regime generale di comunicazione preventiva, cioè della segnalazione certificata di inizio attività, è posto dall'articolo 19 legge 241 del 1990. Le attività sottoposte al regime della scia sono libere, anche se conformata ad un regime amministrativo. La scia non costituisce regime autorizzatorio. La scia riconduce una serie di attività, per le quali in precedenza era previsto un regime di controllo preventivo, ex ante, sottoforma di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, ad un regime intrusivo di controllo successivo ex post, effettuato cioè dall’amministrazione una volta ricevuta la comunicazione di avvio dell’attività. Con la scia il soggetto subentra nel mercato e quindi entra in un regime concorrenziale, pertanto gli altri concorrenti terzi devono essere tutelati. Essa ha soltanto la funzione di consentire all'amministrazione di verificare se l'attività in questione è conforme alle norme amministrative. L'avvio dell'attività può essere contestuale alla presentazione della scia. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, nel termine di 60 giorni, l'amministrazione emana un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. Se emanato dopo la scadenza del termine, l'atto è inefficace. Si può invitare il privato a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni prescrivendo le misure necessarie. Anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni per l'attività di controllo, l'amministrazione può esercitare i poteri di vigilanza, prevenzione e controllo previsti da leggi vigenti. Il campo di applicazione della scia è definito dall'articolo 19 della legge 241 del 1990. Essa sostituisce di diritto ogni atto di tipo autorizzativo il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge. Deve trattarsi inoltre di atti autorizzativi per i quali non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o altri strumenti di programmazione in settore. L'articolo 19 prevede peraltro alcune esclusioni allorché entrino in gioco interessi pubblici particolarmente rilevanti oppure si tratti di atti autorizzativi imposti dalla normativa europea. Si è individuato un elenco di fattispecie sottoposte al regime della scia. Un problema delicato è quello della tutela del terzo che vuole opporsi all'avvio dell’attività. La scia non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio. Quindi il terzo che desideri contrastare l'avvio dell'attività deve invitare l'amministrazione a emanare un provvedimento che vieti la prosecuzione dell'attività e se l'amministrazione non provvede può rivolgersi al giudice amministrativo per far accertare l'obbligo di provvedere. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Con i regimi autorizzatori che introducono un controllo ex ante subordinando l'avvio dell'attività ad un provvedimento di assenso, si passa al modello dell'amministrazione titolare dei poteri il cui esercizio determina effetti ampliativi della sfera giuridica del privato. La scelta da parte del legislatore tra il controllo ex post o ex ante richiede una valutazione caso per caso. I regimi autorizzatori possono essere istituiti ho mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale. L' autorizzazione preventiva è ammessa solo quando l'obiettivo della tutela dell'interesse pubblico non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quando tu un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia. La costituzione pone il divieto di introdurre regimi autorizzatori che condizionano il diritto di associazione e di stampa o prevede nel caso delle riunioni in luogo pubblico, che possa essere imposto solo un obbligo di preavviso. Nell'ambito del modello del controllo ex ante sulle attività dei privati vanno considerate principalmente le autorizzazioni e le concessioni. -INQUADRAMENTO TRADIZIONALE 1.Ranelletti—> l'autorizzazione è l'atto con il quale l'amministrazione rimuove un limite all'esercizio di un diritto soggettivo del quale già titolare il soggetto che presenta la domanda. Il suo rilascio presuppone una verifica della conformità dell'attività ai parametri normativi posti a tutela dell'interesse pubblico (funzione di controllo). E esempi sono l'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale, o le cosiddette autorizzazioni di polizia. La concessione è invece l'atto con il quale l'amministrazione attribuisce o trasferisce la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto privato. Nel rapporto giuridico amministrativo che si instaura tra soggetto privato
relazione ad atti, fatti qualità e Stati soggettivi. Presentano funzione di certezza pubblica che si realizza con due modalità, la prima consiste nella tenuta e l'aggiornamento dei registri, albi, elenchi pubblici nei quali certe categorie di soggetti o di beni possono essere iscritti in base a procedimenti tipizzati in relazione al possesso di determinati requisiti; la seconda è la messa disposizione a soggetti interessati dei dati in essi contenuti per mezzo di attestazioni e certificazioni. es. Green pass
sul principio di autoresponsabilità del dichiarante e. Esse possono avere ad oggetto la data, il luogo di nascita, residenza la cittadinanza, iscrizione in albi, eccetera. In caso di dichiarazioni mendaci e di false attestazioni all'interessato è negata la possibilità di conformare l'attività alla legge sanando la propria posizione.
già definito in tutti i suoi elementi dalla norma attributiva di un diritto soggettivo.
di atti fatti operazioni avvenuti in sua presenza.
pubblici contenenti valutazioni e apprezzamenti in ordine di interessi pubblici secondari o altrimenti di carattere tecnico (valutazione tecnica) che l'amministrazione titolare del potere amministrativo è titolare e competente ad emanare un provvedimento amministrativo deve tenere in considerazione.
I provvedimenti possono essere classificati in base a ulteriori criteri:
comunicazione di avvio del procedimento—> quando? Questa seconda regola riguarda il provvedimento discrezionale ed il vizio di forma determina sempre l'annullabilità tranne in un caso ossia di mancata comunicazione di avvio del procedimento che non determinano annullabilità a meno che l'amministrazione dimostri che l'adempimento era inutile in questo caso annullabile. RETROATTIVITA ANNULLAMENTO La retroattività dell’annullamento è oggetto di un ripensamento nella giurisprudenza. In una controversia relativa ad alla legittimità di un piano faunistico, il consiglio di stato, nell’accogliere il ricorso proposto da un’associazione ambientalista, ha stabilito che l’atto viziato continui a produrre i propri effetti fin tanto che l’amministrazione non provveda a modificarlo o a sostituirlo entro un termine assegnato. Ciò per evitare la conseguenza paradossale che, eliminati gli effetti del piano, ritenuto dalla sentenza illegittimo a causa di un vizio procedurale, riprendesse vigore il piano precedente ancor meno protettivo. PROFILI PROCESSUALI Contro il provvedimento affetto da violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere può essere proposta l’azione di annullamento innanzi al giudice amministrativo nel termine di 60 giorni. L’annullabilità può essere pronunciata solo in seguito alla domanda di PROPOSTA nel ricorso, il quale deve indicare anche in modo specifico i profili di vizio denunciati (quindi non d’ufficio dal giudice).
1. INCOMPETENZA L’incompetenza è un vizio del provvedimento adottato da un organo o da un soggetto diverso da quello indicato dalla norma attributiva del potere. Si tratta dunque di un vizio che attiene all’elemento soggettivo dell’atto. Viene definita come una sottospecie della violazione di legge, poiché la distribuzione delle competenze tra i soggetti pubblici e tra gli organi interni è operata da leggi, regolamenti e altre fonti normative. L’incompetenza si connota tradizionalmente per un maggior disvalore rispetto ad altri vizi formali o procedurali. 2 tipologie di incompetenza:
Seconda parte art 21-octies, comma 2, l 241/1990—> individua una fattispecie particolare costituita dall’OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (disciplinata da art 7 ss, della stessa legge per la quale è previsto un regime in parte uguale e in parte diverso da quello del primo periodo. Uguale —> operazione richiesta all’interprete e cioè la ricostruzione di quello che sarebbe stato l’esito del procedimento ove tutte le norme sul procedimento e sulla forma fossero state rispettate. Diversa —> presenta due specificità: manca il riferimento alla natura vincolata del potere, si richiede all'amministrazione che emanato l'atto di dimostrare in giudizio che il vizio procedurale o formale accertato non ho avuto alcuna influenza sul contenuto del provvedimento. Dell' irregolarità del provvedimento, messa da sempre dalla giurisprudenza, è un'imperfezione minore del provvedimento che non determina la lesione di interessi tutelati dalla norma d’azione. Danno origine a irregolarità per esempio l'erronea indicazione di un testo di legge o di una data. Irregolarità non rende invalido un provvedimento che è suscettibile di regolarizzazione, attraverso la rettifica del provvedimento. Per quanto riguarda invece l'atto meramente illegittimo , si qualificano come illegittimi anche i provvedimenti non annullabili ai sensi della disposizione. In definitiva l'articolo ha stabilito al secondo comma soltanto che per taluni atti illegittimi l'annullamento, vuoi da parte del giudice, vuoi ufficio, costituisce una reazione dell'ordinamento non proporzionata, visto che il provvedimento risulta sostanzialmente legittimo.
3. ECCESSO DI POTERE L’eccesso di potere nasce con la legge istitutiva della quarta sezione del consiglio di stato, la quale stabilisce che il consiglio di stato può annullare i provvedimenti anche per eccesso di potere. L'eccesso di potere è il vizio di legittimità tipico dei provvedimenti discrezionali. Esso mette in condizione il giudice di operare un sindacato che va oltre la verifica del rispetto dei vincoli puntuali posti in modo esplicito dalla norma attributiva del potere (aspetti vincolati del potere) e che può spingersi invece fino alle soglie del merito amministrativo. L’eccesso di potere riguarda l’assetto funzionale del potere, cioè il perseguimento in concreto dell’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione.—> interesse sconosciuto nel diritto privato perché attiene solo un controllo di tipo estrinseco sulla capacità del soggetto agente, aspetti formali e procedurali. DEFINIZIONE L’eccesso di potere è stato ricostruito in dottrina variamente come un vizio della causa, della volontà, dei motivi, del contenuto del provvedimento. La DEFINIZIONE originale di eccesso di potere è data da Feliciano Benvenuti—> definisce l’eccesso di potere come un VIZIO della FUNZIONE intesa come la dimensione dinamica del potere che attualizza e concretizza la norma astratta attributiva del potere in un provvedimento produttivo di effetti. Spaventa diede la prima definizione di eccesso di potere nel 1892, e lo definì come un vizio di DEVIANZA DAL FINE PUBBLICO—> questo sarebbe l’eccesso di potere da sviamento, che è una figura primigenia—> quando l’amministrazione ha adottato il provvedimento non per attuare l’interesse pubblico ma per altri fini (personali). Una siffatta violazione sia quando il provvedimento emanato persegue un fine diverso da quello in relazione al quale il potere è conferito dalla legge all’amministrazione. Talvolta il fine pubblico non è posto in modo espresso dalla legge, ma va ricavato in via interpretativa. Esempi di sviamento di potere sono il trasferimento d'ufficio di un dipendente pubblico non privatizzato, motivato da esigenze di servizio, che in realtà ha una finalità punitiva. Lo sviamento di potere è difficile da provare, in quanto il provvedimento, all’apparenza, si presenta come perfettamente conforme alle disposizioni normative che regolano quel particolare potere. Ciò ha indotto la giurisprudenza a rilevare il vizio in via indiretta attraverso elementi indiziari del cattivo esercizio del potere discrezionale costituiti dalle cosiddette figure sintomatiche. La diagnosi, successo di potere può essere visto come una malattia del provvedimento discrezionale, va operata essenzialmente attraverso i sintomi, cioè le manifestazioni caratteristiche dell'affezione rilevabili dall’osservatore.
Le figure sintomatiche dell'eccesso di potere costituiscono una categoria aperta, non tipizzata dal legislatore. L'analisi del giudice sull'eccesso di potere avviene mediante una analisi sintomatica delle figure dell'eccesso di potere. Il giudice non entra mai nel merito però per capire qual è la patologia e perché della causa. Si dice che il giudice amministrativo con il potere discrezionale svolge un sindacato AB EXTERNO e non AB INTERNO—> cioè accerta il sintomo ma non la causa perché viene alla luce un altro principio fondamentale—> principio della divisione dei poteri. Nell'esecutivo si esercita anche il potere amministrativo—> potere distinto da legislativo e giudiziario. Da ciò discende un divieto—> divieto del giudice di sostituirsi all’amministrazione. E svolgere un sindacato AB INTERNO equivale ad amministrare, e questo il giudice non lo può fare. Il giudice può solo andare a vedere quindi se c’è un sintomo di cattiva gestione del potere. Nella discrezionalità tecnica il giudice non usa più la tecnica dell’eccesso di potere, ma il criterio dell’attendibilità del giudizio tecnico, verificando se il procedimento tecnico è attendibile. FATTISPECIE DI FIGURE SINTOMATICHE
1. Errore sul travisamento dei fatti. Se il provvedimento è emanato sul presupposto, richiamato nell'atto medesimo, dell'esistenza di un fatto o di una circostanza che risulta invece inesistente o viceversa della non esistenza di un fatto o di una circostanza che invece risulta esistente emerge la figura dell'eccesso di potere per errore di fatto (o anche travisamento dei fatti o falso supposto in fatto). Questo errore può emergere in sede processuale sia in seguito alla produzione di prove da parte del ricorrente, sia in seguito all'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice amministrativo. Guarda esclusivamente la percezione oggettiva della realtà materiale e non anche il momento successivo della valutazione dei fatti da parte dell'amministrazione rimessa al suo apprezzamento. 2. Difetto di istruttoria. Nella fase istruttoria del procedimento l'amministrazione è tenuta ad accertare in modo completo i fatti, ad acquisire gli interessi rilevanti e ogni altro elemento utile per operare una scelta consapevole e ponderata. Ove questa attività svolta dal responsabile del procedimento manchi del tutto sia effettuata in modo frettoloso, incompleto o poco approfondito, il provvedimento è viziato sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria. Per esempio l'amministrazione non può prendere per buona la ricostruzione dei fatti operata della parte privata intervenuta nel procedimento, ma deve condurre le opportune verifiche. 3. Difetto di motivazione nella motivazione del provvedimento l'amministrazione deve dar conto in sede di decisione delle ragioni che sono alla base della scelta operata. Per quanto sintetica, essa deve consentire una verifica del corretto esercizio del potere, cioè dell'iter logico seguito per pervenire alla determinazione contenuta nel provvedimento, partendo dagli elementi istruttori rilevanti ed operando la ponderazione degli interessi. Il difetto di motivazione a varie sfaccettature. Può essere: - INSUFFICIENTE INCOMPLETA O GENERICA—> se da essa non traspare in modo percepibile l'iter logico seguito dall'amministrazione e non emergono le ragioni sottostanti la scelta operata. La legge 241 del 1990 contiene alcune disposizioni che specificano il contenuto minimo della motivazione. Un obbligo di motivazione analitico è previsto per alcune delibere in materia di società a partecipazione pubblica. Ma la motivazione può consistere soltanto in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Si ritiene che quanto più ampia è la discrezionalità dell'amministrazione e quanto più gravosi sono gli effetti del provvedimento nella sfera soggettiva dei destinatari, tanto più elevato è lo standard quantitativo e qualitativo imposto alla motivazione. Nel caso in cui la motivazione esplicita di una pluralità di ragioni autonome poste alla base del provvedimento è sufficiente che una sola ragione sia legittima per escludere l'annullabilità dell’atto —> PROVA DI RESISTENZA - ILLOGICA E CONTRADDITTORIA—> se contiene proposizioni o riferimenti ad elementi incompatibili tra loro. - PERPLESSA O DUBBIOSA—> quando non consenta di individuare con precisione il potere che l'amministrazione ha inteso esercitare. Anche nel caso di difetto di motivazione, non è da escludere che, una volta annullato il provvedimento l'amministrazione possa emanarne uno di contenuto identico emendato dal vizio rilevato. Nel caso in cui la motivazione manchi del tutto , il vizio può essere qualificato come violazione di legge in quanto l'obbligo di motivazione è previsto espressamente dall'articolo tre della legge 241 del 1990. Questione di battuta e se nel caso dei concorsi o delle procedure di aggiudicazione di
4. Legge qualifica espressamente come nullo un atto amministrativo—> nullità testuale. es. atti adottati da organi collegiali scaduti, decorso il termine di prorogatio—> nullità La nullità di un provvedimento sembra atteggiarsi in modo diverso a seconda che il potere Miria restringere o ad ampliare la sfera giuridica del destinatario. Se mira a RESTRINGERE la nullità priva il provvedimento della sua forza imperativa e pertanto della sua idoneità ad incidere sulle situazioni di diritto soggettivo di cui è titolare il privato, le quali non subiscono alcun affievolimento. Se mira ad AMPLIARE il provvedimento di diniego, affetto vuoi da un vizio che comporti la nullità, vuoi da un vizio che comporti l'annullabilità lascia comunque insoddisfatta la pretesa del soggetto privato e non sembra influire sulla configurazione della situazione giuridica soggettiva di base di cui quest'ultimo è titolare. AZIONE DI NULLITA’—> sul versante processuale l'articolo 31 comma quattro del codice del processo amministrativo disciplina l'azione per la declaratoria della nullità (azione di accertamento) che può essere prevista dinanzi al giudice amministrativo entro un termine di decadenza breve di 180 giorni e ciò in relazione all'esigenza di garantire stabilità all'assetto dei rapporti di diritto pubblico. La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice opposta dalla parte resistente. Si attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla nullità dell'atto adottato in violazione o luci one del giudicato. PROVVEDIMENTI PER PORRE RIMEDIO ALL'INVALIDITÀ O ALLA NON CONFORMITÀ ALL'INTERESSE PUBBLICO DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. AUTOTUTELA DECISORIA 1. ANNULLAMENTO D’UFFICIO—> la misura specifica per reagire all'illegittimità del provvedimento è costituito dall'annullamento con efficacia ex tunc dell'atto emanato. L'annullamento del provvedimento illegittimo può essere pronunciato dal giudice amministrativo, dalla stessa amministrazione in sede di esame dei ricorsi amministrativi, degli organi amministrativi preposti al controllo di legittimità di alcune categorie di provvedimenti. In queste ipotesi l'annullamento doveroso, nel senso che deve essere necessariamente pronunciato ove sia accertato un vizio. L'annullamento d'ufficio ha invece carattere discrezionale e costituisce una delle manifestazioni del potere di autotutela della pubblica amministrazione. Il potere in questione può essere esercitato dallo stesso organo che emanato l'atto o da altro organo al quale si è attribuito per legge o a livello statale dal ministro nei confronti degli atti adottati dei dirigenti. Il potere di annullamento d'ufficio può essere esercitato in quattro presupposti: il primo è che il provvedimento sia illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies; invece devono sussistere ragioni di interesse pubblico rimesse alla valutazione discrezionale dell'amministrazione che rendano preferibile la rimozione dell'atto e dei suoi elementi piuttosto che la loro conservazione; inoltre richiesta una ponderazione di tutti gli interessi in gioco da esplicitare nella motivazione; infine si deve tenere conto del fattore temporale, l'annullamento può essere disposto entro un termine ragionevole, principio espresso dalla giurisprudenza europea è previsto anche in altri ordinamenti. Il potere di annullamento d'ufficio deve essere esercitato nel rispetto delle regole generali della legge 241 del 1990 in tema di comunicazione di avvio del procedimento e di partecipazione dei soggetti interessati. 2. CONVALIDA —> in alternativa all'annullamento d'ufficio la legge 241 del 1990 prevede che l'amministrazione possa procedere alla convalida del provvedimento illegittimo, in presenza di ragioni di interesse pubblico, da esplicitare nella motivazione, ed entro un termine ragionevole. La convalida consiste in una manifestazione di volontà dell'amministrazione intesa a eliminare, con effetto retroattivo, il vizio da cui l'atto è inficiato e serve a renderlo stabile a tutti gli effetti. La convalida include varie figure tra le quali vi è innanzitutto la ratifica che si ha quando l'organo competente ad emanare un atto fa proprio l'atto emanato da un organo incompetente. 3. RATIFICA—> si riferisce anche all'ipotesi nelle quali all'interno di un'amministrazione pubblica un organo può esercitare in caso di urgenza una competenza attributiva in via ordinaria a un altro organo che poi fa proprio l'atto emanato. Si tratta dunque di un fenomeno che non attiene alla patologia del provvedimento. 4. SANATORIA—> un'altra sottospecie di convalida è la sanatoria che sia nei casi in cui l'atto è emanato in carenza di un presupposto e quest'ultimo si materializza in un momento
successivo, oppure nei casi in cui un atto della sequenza procedimentale viene posto in essere dopo il provvedimento conclusivo.
5. CONFERMA E ATTO CONFERMATIVO—> all'esito di un procedimento di riesame aperto su sollecitazione di un privato o anche d'ufficio e dell'istruttoria, l'amministrazione può convincersi che il provvedimento non è affetto da alcun vizio. In questi casi l'amministrazione emana un provvedimento di conferma. In giurisprudenza si distingue tra conferma che costituisce un provvedimento autonomo dal contenuto identico rispetto a quello oggetto del riesame, e atto meramente confermativo. Con quest'ultimo l'amministrazione si limita a comunicare al privato che chiede il riesame che non vi sono motivi per riaprire il procedimento e procedere ad una nuova istruttoria. L'atto meramente confermativo non è provvedimentale e dunque non è suscettibile di impugnazione. 6. CONVERSIONE—> ai provvedimenti nulli annullabili si ritiene generalmente applicabile la conversione. 7. REVOCA —> gli atti ai quali si è fatto sin qui riferimento sono assunti all'esito di procedimenti di secondo grado aventi per oggetto provvedimenti affetti da invalidità. Ma anche i provvedimenti validi sono sottoponibili ad un riesame che ha per oggetto il merito, cioè la loro conformità all'interesse pubblico. Qui interviene uno degli istituti più caratteristici del diritto amministrativo, cioè la revoca del provvedimento. Nel diritto amministrativo la revoca è considerata come una manifestazione del potere di autotutela della pubblica amministrazione ed è ammessa da sempre dalla giurisprudenza. Il potere di revoca, che ha carattere discrezionale, è giustificato dall'esigenza di garantire nel tempo la conformità all'interesse pubblico dell'assetto giuridico derivante da un provvedimento. Art 21-quinquies pone una disciplina generale della revoca precisandone i presupposti e gli effetti. Si distinguono due fattispecie: 1. la revoca per sopravvenienza che si ha in due ipotesi tipizzate, la prima è la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse , che interviene quando l'amministrazione opera una rivalutazione dell'assetto degli interessi alla luce di fattori ed esigenze sopravvenute, cioè non presenti al momento in cui l'atto era stato emanato. La seconda ipotesi di revoca per sopravvenienza è quella per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, ipotesi peraltro sovrapponibile all’altra. 2. Riguardo alla seconda fattispecie di revoca riguarda la revoca jus poenitendi , essa riguarda l'ipotesi di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario nei casi in cui l'amministrazione si rende conto di aver compiuto una ponderazione errata degli interessi nel momento in cui ha emanato il provvedimento. La revoca può essere disposta dallo stesso organo che ha emanato l'atto ovvero da altro organo previsto dalla legge. A differenza dell'annullamento d'ufficio, che ha efficacia retroattiva, la revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti, opera cioè ex nunc. La revoca ha per oggetto provvedimenti ad efficacia durevole come per esempio le concessioni di servizi pubblici. Non sono suscettibili di revoca gli atti vincolati e più in generale le certificazioni e le valutazioni tecniche. Non è revocabile neppure il permesso a costruire. L'articolo 21 prevede anche un obbligo di indennizzo nei casi in cui la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati. Relativamente ai criteri per quantificare l'indennizzo in caso di revoca di atti che incidono su rapporti negoziali, l'indennizzo è limitato al danno emergente escludendo il lucro cessante. Revoca va distinta dalla cosiddetta revoca sanzionatoria e dal mero ritiro. La prima può essere disposta dall'amministrazione nel caso in cui il privato destinatario di un provvedimento favorevole, non rispetti le condizioni e limiti in esso previsti oppure non intraprende l'attività oggetto del provvedimento entro il limite previsto. Il mero ritiro ha per oggetto atti amministrativi non ancora efficaci. Può avvenire per ragioni di legittimità o anche di merito e non necessita di una valutazione specifica nell'interesse pubblico e degli interessi dei destinatari del provvedimento, ciò proprio perché non ha ancora inciso in modo diretto su situazioni giuridiche soggettive dei soggetti terzi. In questo senso il mero ritiro è assimilabile alla revoca del testamento o della proposta contrattuale. 8. RECESSO DAI CONTRATTI—> l'articolo 21- sexies disciplina anche il recesso dei contratti della pubblica amministrazione prevedendo che esso sia ammesso solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto. Si tratta di una disposizione che riguarda l'attività negoziale di diritto privato della pubblica amministrazione ed è impropria pertanto la sua collocazione nella legge 241 del 1990.