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Caratteri del Diritto Canonico: Fonte, Destinatari, Contenuti e Fini Perseguiti - Prof. Mi, Appunti di Diritto Canonico

Introduzione al diritto canonico, una disciplina che studia i diritti religiosi, in particolare quelli della chiesa cattolica. Esploriamo i caratteri di questo diritto, come fonti, destinatari, contenuti e fini perseguiti. Il diritto canonico è eterofondato, con fonti divine e umane, e regola la vita della chiesa come istituzione. In questo documento, analiziamo il tema dei diritti religiosi, i loro fondamenti esterni, la loro specificità e la loro produzione.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 03/02/2019

matteo_andi
matteo_andi 🇮🇹

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DIRITTO CANONICO
Introduzione allo studio dei diritti religiosi-LEZIONE 1
DIRITTI RELIGIOSI= insieme di norme che disciplinano la vita dei fedeli che seguono quel
determinato diritto
Il diritto canonico è un diritto religioso, in particolare consiste nel diritto della chiesa cattolica.
L'osservanza delle regole di un determinato diritto piò avere, per determinati soggetti,
un'importanza e un significato particolari. Possono nascere quindi dei conflitti (es. ebrei che
vogliono tenere il cancello del condominio chiuso il sabato). Per risolvere questi conflitti viene
usato il PRINCIPIO DI NECESSITA',
secondo cui le regole vanno osservate se non ci sonno motivi che ne impediscano l'osservanza.
A PROPOSITO: sentenza 31 MARZO 2017= sentenza della corte di cassazione riguardo al KIRPAN. Il
kirpan è un pugnale portato dai seguaci del Sikh; gli indiani hanno l'obbligo di indossarlo, come
elemento che identifica l'appartenenza alla loro religione. Serve per simboleggiare la giustizia,
non è un'arma atta ad
offendere; è un oggetto di culto, così come il crocifisso per i cristiani.
La sentenza riguarda un soggetto che viene fermato per un controllo, e viene trovato con
indosso il kirpan; viene quindi sanzionato, perchè senza porto d'armi -> parla solo di conflitto di
valori di tradizione, non di religione; è quindi una questione culturale. I principi che entrano in
bilanciamento con la libertà di
religione sono SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO e PACIFICA CONVIVENZA. Viene citato l'art. 19
COST., secondo cui TUTTI hanno diritto di professare la propria fede religiosa, non solo i
cittadini. I riti esercitati non devono essere contrari al buon costume; il controllo non è
preventivo, ma ex post. Il rito deve essere posto in atto, on basta la dichiarazione ->
RAGIONAMENTO RECESSIVO DELLA CORTE.
Corte di Cassazione, Sezione I penale - Sentenza 31 marzo 2017, n. 24084
2.3. In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede
necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza
si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in
consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale, il limite
invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società
ospitante. È quindi essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del
mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la
compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di
essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina. La decisione di stabilirsi in una
società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di
provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori,
seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente
di quelli della società ospitante. La società multietnica è una necessità, ma non può portare
alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono,
ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza
pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti
atti ad offendere.
2.4. Nessun ostacolo viene in tal modo posto alla libertà di religione, al libero esercizio del
culto e all'osservanza dei riti che non si rivelino contrari al buon costume. Proprio la libertà
religiosa, garantita
dall'art. 19 invocato, incontra dei limiti, stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre
esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula
dell'«ordine
pubblico»; e la stessa Corte costituzionale ha affermato la necessità di contemperare i diritti di
libertà con le citate esigenze. Come osserva il Giudice delle leggi nella sentenza n. 63 del 2016
«Tra gli interessi
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DIRITTO CANONICO

Introduzione allo studio dei diritti religiosi-LEZIONE 1 DIRITTI RELIGIOSI= insieme di norme che disciplinano la vita dei fedeli che seguono quel determinato diritto Il diritto canonico è un diritto religioso, in particolare consiste nel diritto della chiesa cattolica. L'osservanza delle regole di un determinato diritto piò avere, per determinati soggetti, un'importanza e un significato particolari. Possono nascere quindi dei conflitti (es. ebrei che vogliono tenere il cancello del condominio chiuso il sabato). Per risolvere questi conflitti viene usato il PRINCIPIO DI NECESSITA', secondo cui le regole vanno osservate se non ci sonno motivi che ne impediscano l'osservanza. A PROPOSITO: sentenza 31 MARZO 2017= sentenza della corte di cassazione riguardo al KIRPAN. Il kirpan è un pugnale portato dai seguaci del Sikh; gli indiani hanno l'obbligo di indossarlo, come elemento che identifica l'appartenenza alla loro religione. Serve per simboleggiare la giustizia, non è un'arma atta ad offendere; è un oggetto di culto, così come il crocifisso per i cristiani. La sentenza riguarda un soggetto che viene fermato per un controllo, e viene trovato con indosso il kirpan; viene quindi sanzionato, perchè senza porto d'armi -> parla solo di conflitto di valori di tradizione, non di religione; è quindi una questione culturale. I principi che entrano in bilanciamento con la libertà di religione sono SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO e PACIFICA CONVIVENZA. Viene citato l'art. 19 COST., secondo cui TUTTI hanno diritto di professare la propria fede religiosa, non solo i cittadini. I riti esercitati non devono essere contrari al buon costume; il controllo non è preventivo, ma ex post. Il rito deve essere posto in atto, on basta la dichiarazione -> RAGIONAMENTO RECESSIVO DELLA CORTE. Corte di Cassazione, Sezione I penale - Sentenza 31 marzo 2017, n. 24084 2.3. In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. È quindi essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina. La decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere. 2.4. Nessun ostacolo viene in tal modo posto alla libertà di religione, al libero esercizio del culto e all'osservanza dei riti che non si rivelino contrari al buon costume. Proprio la libertà religiosa, garantita dall'art. 19 invocato, incontra dei limiti, stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula dell'«ordine pubblico»; e la stessa Corte costituzionale ha affermato la necessità di contemperare i diritti di libertà con le citate esigenze. Come osserva il Giudice delle leggi nella sentenza n. 63 del 2016 «Tra gli interessi

costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto

- nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità, per le ragioni spiegate sopra - sono senz'altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza». ALTRA SENTENZA riguardo l’illegittimità delle legge sugli edifici di culto. Viene richiamato l'art. 8 comma 2 COST., secondo cui le confessioni diverse da quella cattolica possono organizzarsi in base ai propri statuti, se non sono contrari all'ordinamento italiano -> non viene quindi preso in considerazione il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico. Il DIRITTO CANONICO è: 1-diritto religioso (uno dei diritti religiosi) 2-diritto non statale (di particolare rilevanza nel nostro paese). Ha una rilevanza storico-culturale. Su cosa si fonda questa rilevanza? RICORDIAMO ART. 9, legge n. 121/1985: legge che ha dato esecuzione all'accordo di revisione del concordato lateranense. Secondo l'articolo, lo stato si impegna a garantire l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Questo per ragioni culturali e storiche. NON E' OBBLIGATORIO, ma lo diventa solo quando lo studente sceglie. Le RICADUTE DI QUESTO PRINCIPIO: controversia legata all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. E' un tema che ha impegnato la giurisprudenza amministrativa italiana e la CORTE di STRASBURGO, nel 2009 e nel 2011. 2009: a sezioni unite, ha stabilito il divieto del crocifisso 2011: con un esame del ricorso, si è espressa in senso opposto, stabilendo che l'esposizione del crocifisso non è illegittima. QUESTIONE: RICORSO DI SOILE LAUTSI, cittadina italiana di origini finlandesi, con due figli iscritti a scuola. Atea, scopre del crocifisso appeso in aula e chiede al consiglio di istituto la rimozione del crocifisso. Il consiglio, formato da professori e genitori eletti, non accoglie la richiesta -> non soddisfatta, la donna si rivolge al TAR del Veneto, per diversi motivi: 1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E LAICITA' DELLO STATO 2. VIOLAZIONE ART.3 COST: uguaglianza dei cittadini 3. VIOLAZIONE ART.19 COST: libertà di professare la fede religiosa 4. VIOLAZIONE ART.9 CEDU: libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo Si tratta quindi di principi fondamentali. - Il PRINCIPIO di LAICITA' dello STATO è affermato nel nostro ordinamento dalla CORTE COSTITUZIONALE. LAICITA' non significa indifferenza rispetto alla religione, ma garantire la libertà di religione in un regime di pluralità confessionale e culturale -> non come in Francia, in cui la religione è sostanzialmente privata e non pubblica. - L'art.19 garantisce a tutti la libertà di religione. E' stato interpretato dalla dottrina: non significa solo libertà di credere, ma anche libertà di non credere o di cambiare opinione. Per questo è stato inserito da Soile. RISPOSTA DEL TAR: con l'ordinanza del Tar n.56 del 2004 (SEZ:1), si stabilisce che l'esposizione del crocifisso non pare conciliabile con la posizione di imparzialità tra le religioni, che lo stato deve mantenere. Il Tar solleva la questione di illegittimità costituzionale per contrasto con il principio di laicità -> PRIMA PRONUNCIA La CORTE COSTITUZIONALE, con l'ordinanza n.389 del 2004, procede su base formale, perchè i regolamenti del 24 e del 28 sono di natura amministrativa, e quindi non può essere esercitato il sindacato di legittimità. SECONDA PRONUNCIA: con la sentenza n.110 del 2005 del Tar (SEZ.2), si stabilisce che il crocifisso è un simbolo con una particolare storia, cultura e identità nazionale, MA ANCHE

DIRITTO CANONICO COME DIRITTO RELIGIOSO

Il diritto canonico NON è un diritto secolare, non è un diritto degli stati. Nel nostro ordinamento ha un significato rilevante. E' un DIRITTO RELIGIOSO. Cos'è? E' un diritto che nasce e si sviluppa all'interno di una comunità religiosa. Ha nella religione ORIGINE, OGGETTO e FINE. La chiesa cattolica è una comunità religiosa e, come tale, ha un diritto suo proprio. Caratteri dei diritti religiosi: FONTI, DESTINATARI, CONTENUTI e FINI PERSEGUITI a- FONTE : ETERORDINAZIONE= il fondamento dei diritti non è nell'uomo, ma è un'entità esterna all'uomo. Nel caso di ebraismo, cristianesimo e islam, coincide con la RIVELAZIONE, cioè con Dio. La prima fonte di diritto sono i testi sacri: Bibbia, Vangelo e Corano. Trattandosi di fonte rivelata è IMMUTABILE: sono immutabili i principi cristallizzati nella rivelazione, mentre sono mutabili le modalità di applicazione -> si parla di immutabilità RELATIVA, NON ASSOLUTA (es. prestito a interesse prima vietato, poi ammesso solo se necessario, per i cristiani) (es. nella Bibbia è prevista la pena di morte, ma di fatto non viene applicata. E' un principio soggetto a una serie di condizioni che lo rendono inapplicabile: il soggetto deve essere avvisato da almeno due persone che per quell'atto è prevista la pena di morte, deve compiere subito l'atto e almeno uno dei soggetto del consiglio giudicante deve essere favorevole). Chi adatta il diritto divino alla realtà umana? Legislatori e ministero (vescovi [nella loro diocesi] e papa con collegio episcopale [leggi con efficacia universale]). Per gli ebrei sono i rabbini: l'interpretazione vale solo per quel caso specifico. Deve crearsi un consenso intorno all'interpretazione. Ancora più complicato è per l'Islam, in cui ci sono diverse interpretazioni, che danno vita a gruppi diversi: sunniti, sciiti.. b- DESTINATARI : come si individuano? Non sono individuati su base territoriale, in base alla distribuzione sul territorio, ma su base PERSONALE. Per i cattolici con il battesimo; si tratta quindi di una scelta compiuta dai genitori. In altre comunità il battesimo viene impartito in età adulta. Ebrei: discendenza materna, è ebreo il figlio di madre ebrea. Se MATRIMONIO MISTO (uomo ebreo e donna non ebrea), ci sono due diverse interpretazioni: una ortodossa, secondo cui il figlio è ebreo solo se la donna si converte, e una meno rigida, secondo cui se il figlio viene educato nell'ebraismo, può essere considerato ebreo. Islamici: discendenza paterna, è musulmano il figlio di padre musulmano. Se MATRIMONIO MISTO: -l'uomo musulmano può sposare la donna non musulmana solo se cristiana o ebrea -la donna musulmana non può essere sottoposta a un uomo che non sia della sua religione: interpretazione più stretta. L'interpretazione meno rigida dice che può solo se la religione di appartenenza è una del libro. Sia l'ebraismo che l'islam prevedono la CONVERSIONE (più semplice in islam). FORO INTERNO: i diritti religiosi si rivolgono alla persona nel suo foro interno. Lo scopo dei diritti religiosi è primariamente quello di garantire la salvezza alle persone che fanno parte della comunità. Ci può comunque essere una rilevanza pubblicistica. La prospettiva non è quindi TEMPORALE, ma SPIRITUALE. c- CONTENUTI : una caratteristica fondamentale è l'ETICITA', che contraddistingue i diritti religiosi. Sono diritti, per loro stessa definizione e natura, GIUSTI. Il fedele osserva il diritto in quanto DETERMINAZIONE DI CIO' CHE E' GIUSTO.

Non esiste distinzione tra diritto, politica, etica e religione nei diritti religiosi, MA vanno di pari passo. Questo esclude conflitti di coscienza (es. non potrà mai esistere una legge che permette l'aborto, che invece è vietato nella chiesa cattolica). Ciò che è lecito moralmente, è lecito giuridicamente. E' irrilevante che una norma sia stata emessa nel rispetto delle procedure che precedono la sua emanazione; ciò che importa è il CONTENUTO. Si tratta quindi di diritti giusnaturalisti= le norme sono obbligatorie perchè determinazioni di ciò che è giusto. ILLICEITÀ' MORALE=ILLICEITA' GIURIDICA d- FINE = è soprannaturale, perchè si tratta di diritti personali che agiscono nel foro interno. Lo scopo è garantire la salvezza. Si tratta di un fine codificato nell'ordinamento canonico, dal canone 1752 (ultimo canone): la salvezza delle anime deve essere la legge suprema. RAPPORTI TRA DIRITTI RELIGIOSI E SECOLARI Cosa fare in caso di pluralità di appartenenze? I fedeli sono anche cittadini: devono sottostare alle regole di diritto religioso e a quelle dell'ordinamento statale -> sorgono quindi possibilità di conflitto (conflitto di lealtà). [es. testimoni di Geova, hanno il divieto di accedere alle trasfusioni, perchè il sangue è veicolo dell'anima. Oggi hanno accesso ad altre forme di trasfusione -> problema per il maggiorenne in stato di incoscienza, oppure per il figlio di testimoni di Geova che necessita di una trasfusione, ma senza il consenso dei genitori. La giurisprudenza tratta in modo diverso il caso dei minori e dei maggiorenni (bilanciamento di diverse posizioni) -> nei casi verificatisi è stata prevista la trasfusione nonostante il divieto per i minori] Altro es. RIPUDIO o POLIGAMIA RIPUDIO: possiamo ipotizzare che ottenga riconoscimento in Italia se è avvenuto in un paese in cui è previsto e lecito? IN COSA CONSISTE: l'uomo può ripudiare la moglie, la donna solo a determinate condizioni (in base alle diverse scuole). L'uomo pronuncia una formula di rito, o può demandarla a un terzo (per procura). ['io ti ripudio'] Può essere DEFINITIVO, e quindi avvenire una volta per tutte, o TEMPORANEO (se il ripudio è avvenuto tre volte, non è più possibile). Si tratta di un atto unilaterale, la donna non può difendersi, non può dire la sua. CASO: CORTE DI APPELLO CAGLIARI 2008 Ripudio ottenuto in Egitto. Il soggetto chiede che ottenga efficacia civile nell'ordinamento italiano. I giudici della corte di appello ritengono che la donna abbia avuto la possibilità di opporsi nel contraddittorio -> viene approvato il ripudio anche in Italia. SECONDO CASO: COMUNICATO STAMPA 14 settembre 2017, che contiene le conclusioni dell'avvocato generale della corte di giustizia delle comunità europee. Due cittadini tedeschi con doppia cittadinanza (siriana). Il marito, tramite un terzo, pronuncia il ripudio nei confronti della moglie e chiede che lo scioglimento del matrimonio ottenga effetto in Germania. La moglie contesta la richiesta del marito -> non viene riconosciuto in Germania e negli altri paesi UE perchè la pronuncia in questione è discriminante per motivi di genere, e sarebbe irrilevante che la donna non faccia valere il duo diritto. Non si può rinunciare a un valore condiviso nell'ordinamento giuridico di riferimento, e non proprio della persona. POLIGAMIA, non POLIANDRIA: l'uomo può avere fino a quattro mogli, se è in grado di trattarle tutte allo stesso modo. Sono state poi introdotte delle limitazioni. (es. musulmano con tre mogli nel suo paese; arriva in Italia. Si può riconoscere una condizione giuridica alle donne, o comunque dei diritti? Abbiamo una incompatibilità del matrimonio così come è regolato nel nostro ordinamento -> deve essere conforme ai nostri principi; la POLIGAMIA non è conforme.) In base al contesto la giurisprudenza stabilisce che, in una società plurireligiosa e culturale, le diversità possono diventare esimenti o attenuanti.

  • NIQAB: copre tutto il corpo e tutta la testa (con un fazzoletto legato al di sopra delle orecchie di stoffa leggero e traspirante, che viene coccolato al di sotto degli occhi a coprire naso e bocca), ma una finestrella lascia scoperti gli occhi.
  • CHADOR: stoffa semicircolare che ricopre il capo e le spalle, ma che lascia scoperto il viso -> consentito
  • HIJAB: velo leggero che copre solo la testa -> consentito I primi due sono vietati per ragioni di sicurezza, con sanzioni diverse per la donna o chi la costringe a usarlo (viene punito di più per ragioni di volontà). 2010: CASO SAS CONTRO FRANCIA: porta la legge anti burqa davanti alla corte di Strasburgo, che deve pronunciarsi sulla legittimità (giudica in base alla convenzione europea). Secondo la corte di Strasburgo NON C'E' ILLEGITTIMITA'. Non prende in considerazione il tema dell'ordine pubblico, ma ritiene che la legge sia legittima in base al fatto che questo tipo di abbigliamento è incompatibile con il VIVRE ENSEMBLE (principi propri della cittadinanza). In origine il modello è stato sposato da altri stati (Usa e Canada), oggi la situazione è cambiata. Il Canada è lo stato multiculturalista per eccellenza. MODELLO MULTICULTURALISTA : uguaglianza in termini sostanziali. Lascia spazio al riconoscimento delle differenze, nei limiti del possibile. NORMA del CODICE del TRAFFICO dell'88: permette agli indiani del sikh, muniti di turbante, di non ottemperare alla norma che che costringe all'utilizzo del casco. Evidentemente il tema della sicurezza è stato considerato recessivo rispetto alla libertà di religione (bilanciamento). es. sikh che lavora in un cantiere: c'è una norma che deroga all'obbligo del casco C'è un'ARMONIA RAZZIALE, un TRATTAMENTO PARITETICO RISULTATI? Dal 2001 a oggi (data di riferimento, attentato alle torri gemelle). I due modelli sono riusciti a prevenire questioni negative? Ci sono stati, nel corso degli anni, diversi attentati in entrambi i luoghi. Qual è il MODELLO ITALIANO? L'Italia adotta un MODELLO MISTO. Diversi sono i problemi da analizzare, non c'è un'unica chiave di lettura. I modelli sono stati applicati in un tempo in cui non c'erano problemi di sicurezza, e possono contrastare con la situazione attuale. PROBLEMA DEL PRESEPE legato al tema della diversità. Il presepe non è un simbolo religioso, ma della tradizione. BENEDIZIONE PASQUALE: Due anni fa, in una scuola bolognese, il consiglio di istituto, ha deciso di autorizzare la benedizione pasquale. Ne è derivata un'opposizione -> provvedimento del Tar dell'Emilia Romagna e, successivamente, del consiglio di stato. Questo ha approvato le benedizioni, perchè organizzate fuori dall'orario scolastico e su base volontaria. Il Tar invece le aveva negate. 2015: circolare del dirigente di una scuola superiore del Friuli sul tema del velo. La decisione viene presa a seguito di un'aggressione subita da un alunno straniero da parte di un allievo italiano. Il preside ritiene che, essendo la scuola italiana laica e indifferente al credo professato dagli alunni e dalle loro famiglie, non sarà accettata da parte di nessuno l'esibizione e l'ostentazione dei segni esteriori della propria confessione religiosa. PERCHE' STUDIARE I DIRITTI RELIGIOSI? Una governance consapevole dei problemi posti dalle religioni esige un'adeguata conoscenza della materia da governare. Non ci sono soluzioni semplici, ma possono aiutare a fare passi in avanti. E' necessario conoscere ciò di cui si sta discutendo.

Due sono i possibili atteggiamenti:

  1. non interessarsi dei conflitti
  2. cercare soluzioni a partire dal lato concreto Dal secondo punto, possono derivare dei vantaggi:
  • evitare stereotipi: *se non conosco le ragioni che spingono una comunità religiosa a comportarsi in un certo modo, rischio di cadere negli stereotipi (es. Islamici terroristi, maltrattatori di donne)
  • gestire i conflitti di lealtà/identità: si può provare a trovare un compromesso
  • costruire una società inclusiva: la politica gestisce le scelte in base agli interessi La chiesa come ordinamento-LEZIONE 2 Ragioniamo sui profili di specificità del diritto canonico, particolarmente legato alla storia culturale e giuridica del nostro paese. La chiesa come ordinamento -> istituzione che ha una serie di regole che ne disciplinano l'esistenza. Questo insieme di regole, è altrimenti riconosciuto come diritto canonico, il diritto della chiesa cattolica, quel complesso di regole e precetti che sono finalizzati a regolare la vita della chiesa come istituzione o comunità religiosa. Quali sono i PRESUPPOSTI e i CARATTERI dell'ordinamento giuridico della chiesa cattolica? PRESUPPOSTI : ci introducono a tutta una serie di considerazioni sul 'se' degli ordinamenti giuridici religiosi. Perchè considerazioni sul se? Perchè noi, fino ad ora, abbiamo dato per scontato l'esistenza e la legittimità degli ordinamenti religiosi. Ma perchè le religioni devono avere dei diritti? Perchè una comunità che aspira a garantire la salvezza dei propri fedeli deve avere un diritto più o meno articolato, e perchè questo diritto deve interferire con quello dello stato? Perchè negli anni le religioni si sono create, e per crearsi hanno avuto bisogno dei fedeli. Questi fedeli si sono organizzati in base a determinate regole, dettate dalla nuova religione, e negli anni queste regole si sono cristallizzate formando appunto quelle che adesso sono le religioni, ossia degli ordinamenti -> diritti religiosi sono strumenti a disposizione di queste comunità per darsi una struttura. Chi comanda? Cosa può fare? Che diritti ha il singolo fedele? In fondo all'interno delle comunità religiose, si sviluppano dinamiche del tutto analoghe a quelle che sono presenti nelle comunità politiche. Tra l'altro la chiesa cattolica è una delle comunità che presenta un livello di istituzionalizzazione più significativo, che a tratti diventa quasi un limite per la vita stessa della chiesa, perchè nel corso della storia ci sono stati dei movimenti che hanno provato a mettere in discussione l'istituzione chiesa e l'esistenza stessa di un diritto canonico (es. Luteranesimo [riforma protestante]: l'attacco alla chiesa è un attacco diretto all'istituzione) Qual è la posizione del nuovo pontefice rispetto al tema dell'istituzione del diritto? Ritiene valida ancora l'idea di una chiesa istituzione e di norme che ne disciplinano l'esistenza? Quali sono i temi forti che normalmente i mezzi di comunicazione portano alla luce? 'Chi sono io per giudicare' è stata una frase che ha provocato una rivoluzione; frase che a un certo punto papa Francesco pronuncia durante un'intervista riguardo al tema dell'omosessualità, tema delicatissimo per la chiesa, perchè da sempre l'idea è che non sia consentita una relazione tra soggetto, se non di natura eterosessuale. La ragione è che solo una relazione eterosessuale si inserisce all'interno del progetto della creazione e permette all'uomo di compiere l'opera creativa di Dio attraverso la filiazione. Lo spazio per le relazioni che non siano di natura eterosessuale non è previsto.

(comunità giuridica) e la chiesa come dimensione spirituale non sono altro che due diversi aspetti di una stessa identità -> è legittimo un sistema di norme che consenta di conseguire i fini delle due nature: da un lato il fine temporale dell'organizzazione, dall'altro quello spirituale di preservare il messaggio del fondatore, perchè il fine dei diritti religiosi è un fine soprannaturale, e nel caso della chiesa cattolica coincide con la salvezza (canone 1752 del codice di diritto canonico). Altro passaggio, che spiega l'esigenza di un diritto. Se guardiamo all'esperienza del popolo di Israele prima, e poi di quanto accade con l'avvento di Gesù, sappiamo che la salvezza dell'uomo, per ebraismo e cristianesimo, non avviene mai singolarmente. L'uomo è salvato come popolo, e come entità collettiva questo popolo deve essere disciplinato da un sistema di norme -> la salvezza non è mai concepita come salvezza del singolo individuo, ma è salvezza del popolo, al quale questo individuo appartiene. CARATTERI : specificità, il 'come' del diritto Per riflettere su questo aspetto, scegliamo un settore del diritto canonico che più di altri si presta a dimostrare la specificità del diritto religioso di cui stiamo parlando. Affronteremo il tema dei caratteri del diritto canonico utilizzando come esemplificazione il diritto penale canonico. Nell'ordinamento canonico (il diritto religioso più articolato che conosciamo) esistono diversi settori, così come nei dirti secolari. Abbiamo diversi tipi di norme: penali, costituzionali, amministrative, norme che disciplinano i processi, processi che si svolgono di fronte ai tribunali della chiesa. Il diritto penale canonico è, se vogliamo, quello che più si presta a dimostrarci quali sono i caratteri speciali del diritto di cui ci stiamo occupando. ESEMPIO DI FATTISPECIE: canone 1366= i genitori, o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare o educare i figli in una religione acattolica, devono essere puniti con una censura o con un'altra giusta pena. Qual è la ragione per cui il legislatore penale canonico ritiene opportuno sanzionare questo tipo di condotta? Si tratta per la chiesa di una norma fondamentale, perchè il battesimo è lo strumento della salvezza, quindi garantendo il battesimo degli infanti, io garantisco la salvezza di colui che di fatto entra a far parte della chiesa cattolica, diventando a tutti gli effetti un fedele. Si pone quindi il problema del battesimo degli infanti, una scelta che fa il genitore per il bambino, non è una scelta autonoma. Problema che trova una parziale risoluzione attraverso il cosiddetto sbattezzo. Che cosa dobbiamo osservare rispetto a questa norma? Sicuramente la peculiarità della fattispecie, che però trova una sorta di giustificazione (come abbiamo appena detto). Qual è la pena in cui si incorre? Si tratta di una pena INDETERMINATA -> riferimento alla giusta pena. Non si dice che chi commette questo delitto è soggetto a un certo tipo di sanzione, ma si prevede in alternativa una censura o una giusta pena. E come facciamo a sapere qual è la pena giusta? Chi deciderà quale pena deve essere comminata? Il TRIBUNALE: esiste il tribunale della chiesa che, non diversamente da quanto fanno i tribunali dei nostri stati, a fronte del verificarsi di una fattispecie, decide quale sarà la sanzione da applicare. QUINDI, SPECIFICITA' SU TRE LIVELLI:

  • (^) peculiarità della fattispecie
  • (^) indeterminatezza della pena
  • (^) natura della sanzione Natura della sanzione che, in alternativa alla giusta pena, si configura in termini di censura. Si deve notare un particolare elemento: il DOLO SPECIFICO. Un'altra caratteristica fondamentale del diritto penale canonico è che non si è puniti se un delitto non è commesso con dolo specifico, la colpa grave non configura un criterio di imputabilità tale da far derivare

l'applicazione di una sanzione. Quindi io devo sapere che, nel commettere un certo tipo di azione, compio un delitto. Non solo, il dolo è specifico, quindi deve essere costruito in funzione della fattispecie. SANZIONI APPLICABILI All'interno dell'ordinamento canonico abbiamo tre tipi di sanzione:

  1. pene medicinali o censure
  2. pene espiatorie
  3. rimedi penali e penitenze La pena è una sanzione che va a colpire il delitto, non punisce il peccato. Questi sono profili molto diversi tra di loro, stiamo ragionando su una condotta che ha, nell'ordinamento della chiesa, un'efficacia non solo spirituale ma anche temporale. Gli effetti di questa condotta si producono nella dimensione comunitaria della chiesa, e come tali vengono sanzionati -> non tutti i peccati sono delitti, ma i delitti sono anche peccati. Questo per sottolineare che la rilevanza della condotta può essere solamente spirituale o anche temporale, fermo restando che l'orizzonte di riferimento al quale guardiamo è quello della chiesa cattolica e della particolare comunità che stiamo studiando. Non posso quindi risolvere il problema di una condotta che costituisce allo stesso tempo peccato e delitto semplicemente confessandomi. _Can. 1312 §1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono:
  4. le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 1331-1333;
  5. le pene espiatorie di cui al can. 1336. §2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa. §3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa._ Anche se il canone 1312 elenca all'interno della categoria delle sanzioni le tre ipotesi, di fatto i rimedi penali e le penitenze non sono pene in senso proprio. Sono quelle che possiamo in qualche misura definire misure alternative alla pena classica, oppure se usate con funzione preventiva delle misure di tipo preventivo. PENE MEDICINALI o CENSURE servono ad emendare il reo, quindi sono pene il cui obiettivo è quello di guarire l'autore del delitto. Per questo si chiamano pene medicinali. PENE ESPIATORIE servono a espiare il delitto e a riparare il danno. Quindi mentre nel primo caso l'elemento sul quale si concentra l'attenzione è l'esigenza di intervenire sul comportamento di un soggetto redimendolo, nel secondo il tema è l'offesa che un determinato comportamento arreca alla comunità. A seconda della tipologia del delitto avremo quindi delle pene medicinali se vogliamo correggere chi ha commesso un delitto, delle pene espiatorie se vogliamo rimuovere gli effetti negativi della condotta del reo nella comunità. Una condotta può essere offensiva della comunità e come tale va sanzionata. Questa è una distinzione di massima; può capitare che profili di una pena e profili dell'altra si intersechino in vari modi. 1- PENE MEDICINALI o CENSURE : se diverse sono le pene, diverso sarà il modo di comminarle. Le pene medicinali o censure possono essere: FERENDAE SENTENTIAE o LATAE SENTENTIAE. Questa è una differenza di massima di per sè particolarmente importante, perchè le pene ferendae sententiae sono quelle pene che per scattare devono essere dichiarate. Ci deve essere quindi una autorità che dichiara, a fronte della commissione di un delitto, la pena da applicare. Ci sono però dei casi in cui le pene sono latae sententiae, cioè scattano automaticamente come conseguenza del fatto stesso di aver commesso il delitto (es. La pena che scatta di fronte al delitto di aborto. Se esiste il dolo

Can. 1357: §1. (…) il confessore può rimettere in foro interno sacramentale la censura latae sententiae di scomunica o d'interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda. §2. Il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente. Può anche accadere che a una pena medicinale o censura che scatta automaticamente, segua una dichiarazione dell'autorità ecclesiastica che ci dice che in quel determinato caso è stata comminata latae sententiae una pena medicinale o censura. ESEMPIO: 2009, una bambina di 9 anni di una diocesi del Brasile abortisce due gemelli che erano frutto di una violenza del patrigno. Qualche giorno dopo, l'arcivescovo decide di dichiarare la scomunica per i medici che hanno provocato l'aborto. Perchè non hanno scomunicato lei? Perchè non era imputabile perchè minore di età. Il delitto di aborto prevede la sanzione a carico non solo della donna, ma di chiunque in qualche modo concorra all'uccisione del feto (medico, genitori, padre). Perchè l'arcivescovo decide di dichiarare una pena che è comunque già scattata? La pena scatta automaticamente, la contumacia è virtuale e la sanzione è la scomunica, che è per la chiesa la sanzione più grave, perchè comporta sostanzialmente l'allontanamento del fedele dalla comunità. Decide di dichiarare la pena per richiamare l'attenzione di tutti i fedeli sulla gravità del delitto. Questo è stato un caso particolarmente discusso, vede contrapposto l'arcivescovo e la santa sede, che attraverso le parole di monsignor Fisichella, che scrisse all'epoca un articolo e giudicò negativamente questa scelta brasiliana, perchè in questa scelta non emergeva un'attenzione pastorale alla vittima dell'abuso. Successivamente la congregazione per la dottrina della fede (uno degli organi della curia romana) intervenne proprio a ricordare il disvalore giuridico della condotta e in definitiva a legittimare anche la dichiarazione. Perchè per l'arcivescovo è importante richiamare l'attenzione sul fatto che quella condotta comportava quella determinata sanzione? Perchè in America Latina, più tardi rispetto a quanto è avvenuto in Europa, si è cominciato ad introdurre leggi che o depenalizzavano l’interruzione di gravidanza o la legittimavano. Quell’intervento si inseriva in un contesto di riforme e modifiche legislative che in qualche misura aprivano la società secolare all'interruzione volontaria della gravidanza e in questo modo l'arcivescovo richiamava l'attenzione dei fedeli sul disvalore della condotta. Se la pena medicinale o censura viene dichiarata, la sua remissione è di competenza di chi ha dichiarato la pena. Al venir meno della contumacia l’arcivescovo può decidere di rimuovere la scomunica. E se questa pena medicinale o censura è scattata automaticamente e non è stata dichiarata? Dura per sempre anche se la contumacia viene meno? NO, abbiamo una strada che è prevista dal codice del diritto canonico, che ci dice che in questi casi la remissione avviene attraverso un doppio canale, che passa da un sacramento, la confessione, e poi coinvolge il profilo temporale della condotta, cioè l'autorità competente a rimuovere la pena -> pena medicinale latae sententiae, scattata automaticamente e non è stata dichiarata. La contumacia è virtuale. La remissione della pena dipende dal venir meno della contumacia.

Come faccio a sapere che la contumacia è venuta meno se non so neanche che la condotta si è verificata? La pena scatta anche se nessuno all'interno della chiesa sa che quel delitto è stato commesso. La strada che sceglie il codice di diritto canonico è quella di dare alla confessione la funzione di aprire la porta alla remissione, perchè durante la confessione il peccato potrà essere oggetto di assoluzione e gli effetti penali della condotta saranno cancellati dall'autorità competente, che può essere sia chi sta amministrando il sacramento della confessione, sia un terzo. In questo caso, se chi amministra il sacramento della confessione non è competente a intervenire sulla remissione della pena, inviterà il soggetto in questione, che si sta confessando, a rivolgersi entro un mese all'autorità competente per la remissione. Quali sono queste pene medicinali o censure? a) scomunica b) interdetto c) sospensione SCOMUNICA (1331) è la pena più grave i assoluto per la chiesa, perchè nella prospettiva di questo ordinamento, la scomunica priva il fedele della cosa che dovrebbe per lui essere più importante, cioè la possibilità di accedere ai sacramenti, viatico della salvezza. Quando a commettere un delitto per il quale è prevista la scomunica sono dei chierici (soggetti che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine)*, agli effetti tipici della scomunica se ne aggiungono degli altri, che si traducono sostanzialmente nella privazione dei compiti di governo di cui i chierici sono investiti. *preti, vescovi, papa, arcivescovo. Sono necessariamente maschi che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine in uno dei suoi gradi. In funzione del grado in cui l'hanno ricevuto possono avere dei poteri di governo. Possono amministrare la parrocchia, governare una diocesi, o essere a capo della chiesa universale. Se questi soggetti sono colpiti dalla scomunica, questa riguarda certamente l'aspetto dei sacramenti, ma anche l'esercizio delle funzioni di governo a cui sono preposti. Se poi la pena della scomunica è comminata ferendae sententiae o dichiarata, agli effetti già considerati se ne possono aggiungere ulteriori. ESEMPIO di delitto punito con la scomunica: profanazione delle specie consacrate (acqua e vino nel sacrificio dell'Eucaristia). Chi profana le specie consacrate, le asporta o le conserva a scopo sacrilego incorre nella scomunica latae sententiae. Questo delitto è un delitto riservato alla santa sede, cioè nel momento in cui il soggetto non è più contumace, l'unica via per far cadere la pena sarà quella di procedere attraverso la confessione, che assolverà dal peccato ma aprirà le strade per la remissione in sede penale. Essendo un delitto riservato alla santa sede la confessione dal parroco o dal vescovo non basta, e entro un mese il soggetto deve rivolgersi alla santa sede, che si occuperà di rimuovere gli effetti temporali di quella condotta. Can. 1367: «Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae (…)». ALTRI ESEMPI di delitti per i quali scatta la scomunica latae sententiae che sono rimessi alla santa sede: consacrazione di un vescovo senza un mandato specifico. Chi consacra un vescovo senza avere un potere in questo senso subisce come sanzione quella della scomunica. Oppure chi realizza il delitto di attentata ordinazione femminile. Tra i delitti in questione abbiamo anche l'aggressione fisica al pontefice, e ancora la violazione del sigillo sacramentale (cioè il segreto della confessione). Si tratta di una norma di diritto canonico riconosciuta in sede civile, perchè il ministro del culto, al pari degli avvocati e degli altri professionisti per i quali è previsto il segreto professionale, può, se chiamato a testimoniare, eccepire che il fatto è stato appreso nell'esercizio del ministero e quindi rifiutarsi di testimoniare.

Per gli altri diritti religiosi funziona negli stessi termini? Esiste un diritto penale dell'ebraismo o dell'islam? Relazione tra potere spirituale e potere temporale -> esistono posti del mondo nei quali l'ordinamento religioso e l'ordinamento secolare vanno di pari passo. Le fonti di produzione-LEZIONE 3 L'obiettivo è quello di illustrare le fonti di produzione e quelle di cognizione del diritto canonico. Le fonti di produzione sono gli atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche. Quelle di cognizione sono invece gli strumenti nei quali troviamo le fonti (i codici). Le fonti del diritto canonico sono del tutto peculiari, nella misura in cui sono fonti di due tipi: di diritto divino e di diritto umano. Di diritto divino perchè questo diritto religioso è eterofondato, come tutti i diritti religioni, e l'elemento estraneo all'uomo è qui costituito dalla rivelazione divina. Le fonti di diritto umano appartengono solo al diritto canonico, perchè la chiesa cattolica ha strutturato l'esercizio della funzione legislativa con il compito di interpretare il diritto divino. Le fonti del diritto divino sono a loro volta di due tipi: diritto divino naturale e diritto divino positivo, o rivelato. Solo il diritto canonico conosce un diritto divino naturale. E' stata un'invenzione straordinaria di S. Tommaso, che ha segnato la storia giuridica di questo ordinamento, ma anche la storia delle civiltà nelle quali viviamo. Solo il diritto divino rivelato è riconducibile alla rivelazione, quindi si trova in un testo sacro. Il diritto divino naturale è un insieme di principi non scritti che sono stati impressi da Dio nella coscienza dell'uomo all'atto della creazione. Questi principi quindi vincolano tutti gli uomini, non soltanto i battezzati, naturali destinatari del diritto canonico, in quanto membri di questa comunità. Ogni uomo facendo semplicemente uso della ragione è in grado di riconoscere. Questo attribuisce al diritto divino naturale dei caratteri assolutamente peculiari: può essere conosciuto attraverso la ragione da tutti, ma soprattutto vincola tutti gli uomini indipendentemente dalla circostanza che abbiano ricevuto il battesimo. E' un insieme di norme metapositive, cioè sussistono prima e a prescindere dall'intervento di qualsiasi legislatore positivo, è intrinsecamente valido perchè vige indipendentemente da tutto, ed è munito di superiore obbligatorietà. Si applica in funzione della sua origine divina. CONOSCIBILITÀ', VALIDITA' UNIVERSALE, META-POSITIVITA', INTRINSECA VALIDITA' E SUPERIORE OBBLIGATORIETA'. Questo non significa che la chiesa non si attribuisca il potere di interpretarlo. Interpretando il diritto divino naturale, la chiesa lo qualifica e lo eleva, e lo specifica in rapporto ai propri fedeli. ESEMPIO: il dato creaturale dell'unione tra l'uomo e la donna, naturalmente preordinata alla procreazione, viene tradotto nella disciplina dell'istituto del matrimonio, per effetto dell'interpretazione della chiesa. Istituto giuridico disciplinato in ogni suo aspetto, nel quale il dato creaturale quasi sembra scomparire, perchè tradotto e ampiamente giuridicizzato all'interno di una costruzione positiva. [per la chiesa cattolica il matrimonio non è solo un sacramento, ma è anche un contratto, in cui il consenso è fondamentale. Nel momento in cui le parti prestano il loro consenso, quel consenso è effettivo -> sorgere del matrimonio]. Abbiamo detto che il diritto divino naturale è un diritto che si applica ad ogni uomo, ed è proprio qui che risiede il carattere originale dell'individuazione del diritto divino, perchè nel diritto divino naturale confluiscono tutte le questioni legate all'etica, e più in generale il tema dei DIRITTI UMANI. Non è infrequente imbattersi in testi nei quali si afferma che l'origine dei diritti umani, come tutelati all'interno delle carte delle convenzioni internazionali, risiede sostanzialmente nella elaborazione che in questi diritti è stata fatta a partire dalla teorizzazione della chiesa cattolica, perchè secondo questa particolare lettura i diritti umani non sarebbero altro che

un'esplicazione del diritto divino naturale, quindi di questi principi che accomunano tutti gli uomini. Diritti umani sono più precisamente quei diritti che vanno riconosciuti ad ogni uomo, in ragione della sua dignità di persona, e questa dignità risiede nel diritto divino naturale. E' un'affermazione che è stata direttamente sostenuta da Giovanni Paolo II in un discorso che ha tenuto davanti alle nazioni unite nel 1995: c'è un rapporto di derivazione diretta tra il diritto divino naturale (definito dal papa 'la verità') e i diritti umani. Il collegamento è la dignità dell'uomo che nasce nel diritto divino naturale. Quella del diritto divino naturale è un'invenzione straordinaria, perchè dentro questa invenzione ci sono tutti i presupposti per accettare la secolarizzazione. Mentre gli altri diritti religiosi, tendenzialmente, cercano di disciplinare ogni aspetto dell'esistenza umana, la chiesa cattolica dice 'mi occupo sicuramente dei profili organizzativi che interessano la comunità, e mi occupo di tutte quelle questioni che riguardano nello specifico i fedeli. Non mi occupo invece di aspetti che sono imputabili al diritto divino naturale, perchè questi li posso lasciare alla disciplina degli ordinamenti secolari'. Sono aspetti di estrema delicatezza, perchè sono tutti gli aspetti che si riferiscono all'etica. Se decido di lasciare allo stato la disciplina di aspetti delicati legati al mondo dell'etica, non significa però che rinuncio a ricordare allo stato quella che è la posizione del diritto naturale. Per questo, ogni volta in cui gli stati si accingono a legiferare in materie che interagiscono con quelli che sono definiti principi non negoziabili, la chiesa interviene per ricordare l'illegittimità di disposizioni di questo tipo, per contrarietà al diritto divino naturale, che non riguarda soltanto i fedeli della chiesa cattolica, ma tutti gli uomini, perchè queste leggi ledono i diritti fondamentali della persona, sanciti dal diritto naturale. E' evidente un'operazione a rischio, perchè funziona nella misura in cui esiste una relazione diretta tra il tessuto sociale di riferimento e l'insegnamento della chiesa cattolica in materia. Nel momento in cui questa connessione salta, il tipo di pressione che la chiesa cattolica può fare in materia, perde l'efficacia che ha invece nel primo caso. ESEMPIO: legge sulla procreazione medicalmente assistita del 2004, n.40, che in definitiva nasce da una stretta relazione tra la società civile (nel senso di cattolicamente configurata) e il parlamento. Si raggiunge un accordo sulle modalità per disciplinare la procreazione medicalmente assistita, che sono sostanzialmente conformi alla visione della chiesa. La chiesa riconosceva in quel momento la necessità di intervenire per disciplinare la materia, per contenere il cosiddetto 'far west' della procreazione; ottiene una disciplina, con il supporto dei parlamentari, che per molti versi è il male minore. La fecondazione medicalmente assistita è evidentemente, per la chiesa, inaccettabile, la disciplina è necessaria, e si è quindi cercata la soluzione che realizza il male minore. Se guardiamo invece al dibattito che ha accompagnato la legge che va sotto il nome della 'proponente Cirinnà' ci rendiamo conto che, seppure non siano passati moltissimi anni, il mondo è cambiato. Durante il dibattito parlamentare che ha portato all'adozione di questa legge, la presenza della chiesa cattolica è stata assolutamente silenziosa; non c'è stato un attivismo dei movimenti cattolici, come per la legge 40, si è sostanzialmente deciso di mantenere fermi i principi senza una militanza attiva. Ogniqualvolta quindi si affronta uno dei temi eticamente sensibili che abbiamo visto, la chiesa attraverso il diritto divino naturale, prova ad accordare quali sono le norme comuni a tutti gli uomini, e invita i governi a riflettere sull'opportunità di leggi che in qualche misura violano questi principi validi per tutti gli uomini. Quali sono questi principi fondamentali che vengono in considerazione, e che spiegano perchè le leggi elencate non funzionano in quanto violano il diritto divino naturale?

  1. la complementarietà uomo donna
  2. l’impossibilità di separare l'atto sessuale dalla procreazione
  3. l'illegittimità della sessualità al di fuori del matrimonio Questi sono i principi fondamentali che regolano l'etica della chiesa su questi temi, e che la chiesa deriva dal diritto divino naturale.

e soprattutto una scelta dei coniugi, che dopo aver fatto un percorso all'interno del matrimonio decidono, per assecondare il proprio desiderio di un figlio, di ricorrere a questo tipo di pratica, oppure l'elemento fisico e corporale è assolutamente insuperabile? Possiamo immaginare di staccarci dalla fisicità per pensare alla filiazione come percorso dentro al matrimonio, e quindi come scelta condivisa? Fino al codice del 1983, il matrimonio era l'unione tra un uomo e una donna, per sua natura ordinata alla procreazione. La procreazione era un fine primario, era il primo dei fini del matrimonio. Con il codice del 1983 si cambia prospettiva. Il matrimonio non è più ordinato alla procreazione, ma a una relazione tra i due coniugi, che vuole il bene dei coniugi in una relazione di vita spirituale e materiale, e che può sfociare nella procreazione. Quello che accadeva sotto la vigenza nel codice del 1917 era in sostanza che il matrimonio permetteva il cosiddetto ius in corpo, cioè il diritto di compiere atti di ordine sessuale sul corpo dell'altro coniuge. Tra il codice del 1917 e quello del 1983 c'è una rivoluzione della concezione di matrimonio: non più il diritto di compiere atti di natura sessuale sul corpo del coniuge, non più ordinato alla procreazione, ma destinato alla creazione del consortium totius vitae, cioè un'unione stabile tra l'uomo e la donna, che è per sua natura ordinata alla procreazione, ma non necessariamente deve portare a questo obiettivo. C'è stata un'evoluzione tra il prima e il dopo; questa evoluzione si potrebbe realizzare anche in materia di procreazione medicalmente assistita o effettuata attraverso alla provetta, provando a ragionare su un'idea di filiazione non puramente corporale, ma che avviene all'interno di un percorso dentro la coppia, che però presuppone un matrimonio, che a sua volta presuppone la differenza dei sessi. ALTRI TEMI DELICATI: Ideologia di genere (gender): non c'è una genetica che determina l'appartenenza al genere maschile o femminile, ma viene condizionata dall'ambiente in cui il soggetto vive. La fisicità, l'organicità interessa fino a un certo punto, interessa la scelta che fa la persona. La chiesa può accettare una ideologia di questo genere? No, perchè il diritto divino naturale ci dice che l'uomo è creato o uomo o donna. E che la filiazione può avvenire solo tra due soggetti che appartengono a due sessi differenti. Ma perchè questo? Perchè nella costruzione del diritto divino naturale, quando l'uomo e la donna si uniscono e riescono a procreare, partecipano del disegno della creazione, e questo spiega perchè il matrimonio sia un istituto giuridico di fondamentale importanza per la chiesa stessa. Un documento della conferenza episcopale spagnola, risalente al 2012, elenca tutte le ragioni per cui questa ideologia non è ammissibile: 'il genere è, secondo questa ideologia, un termine culturale per indicare le differenze socio culturali tra uomo e donna, si può dire che il nucleo di questa ideologia è il dogma pseudo scientifico secondo cui l'essere umano nasce sessualmente neutro, il genere non avrebbe alcuna base biologica, sarebbe una mera costruzione culturale. Da questo punto di vista, l'identità sessuale e il ruolo che le persone di entrambi i sessi assumono nella società, sono prodotti culturali senza alcun fondamento nella natura. Il fattore decisivo nel plasmare la personalità sarebbe che ognuno potesse scegliere il proprio orientamento sessuale in base alle proprie preferenze. Una cultura che non genera la vita è però destinata a diventare una cultura di morte'. Una delle critiche che viene normalmente fatta dalla chiesa cattolica quando si legifera su unioni che non sono riconducibili al matrimonio in senso stretto, è che quel tipo di unioni non devono essere chiamate matrimonio, perchè il matrimonio è solo la relazione tra l'uomo e la donne per sua natura ordinata alla procreazione. Altro tema significativo: il matrimonio è importante per la chiesa ma non solo, perchè secondo la chiesa cattolica il matrimonio è la base della società, e come tale va garantito non solo dalla chiesa, ma anche dagli stati stessi. Quando, nel 2014/2015, tutta la chiesa si è trovata a discutere del matrimonio e della famiglia, all'interno dei sinodi (assemblee in cui i vescovi affrontano determinate questioni, e sottopongono poi al pontefice la loro posizione in diritto), sono stati affrontati diversi temi: relazione prematrimoniali, unioni civili, identità di genere, matrimoni contratti da persone che, dopo aver posto fine al matrimonio celebrato in chiesa, ne celebrano un altro in sede civile.

Sulla questione del genere, tutte le conferenze episcopali che si sono espresse in materia, hanno sostanzialmente affermato l'illegittimità di questa teoria. Anche rispetto alle unioni omosessuali è riemersa ancora una volta, nonostante una trattativa complessa, l'idea che debba mantenersi la distinzione tra attenzione pastorale e condanna dell'atto. Diverso il discorso per il matrimonio riguardo alle procedure per la dichiarazione della sua nullità. Ci si è a lungo interrogati sulla possibilità che i divorziati e risposati potessero avere accesso ai sacramenti, possibilità fino ai sinodi sostanzialmente vietata. Perchè? E' una situazione analoga a quella delle relazioni tra persone dello stesso sesso. Nella visione della chiesa, nel momento in cui il primo matrimonio non può essere dichiarato nullo, se mi risposo con un'altra persona questo matrimonio non mi preclude l'accesso ai sacramenti solo se non ci saranno relazioni di tipo sessuale. E' esattamente la stessa logica: attenzione pastorale per la coppia, ma condanna della relazione fuori dal matrimonio, perchè il matrimonio civile per la chiesa non esisteva. Su questo tema però, i vescovi si sono duramente e aspramente confrontati, tant'è che durante il sinodo straordinario, la prima delle due assemblee, è sul paragrafo dedicato ai separati e risposati, che non è stata raggiunta la maggioranza prescritta, a testimonianza della spaccatura che c'era all'interno della chiesa. Questa spaccatura si ricompone nel secondo sinodo, quello ordinario, mantenendo ferma la tradizione. A questo punto la palla passa nelle mani di Papa Francesco, perchè all'esito dei sinodi normalmente il Papa, se ritiene ci siano i presupposti, con un suo documento opera una sintesi del percorso compiuto dai padri sinodali, e dice la sua posizione in proposito. Papa Francesco, all'interno di Amoris Laetitia, una esortazione apostolica che ha ottenuto un certo seguito, non consente e non vieta. All'interno di una nota particolarmente dibattuta, ammette che in taluni casi, a seguito di un percorso spirituale fatto con una persona della chiesa di riferimento, possa decidersi di non escludersi l'accesso ai sacramenti. Ed è per questa ragione che a un certo punto si scatena un vero e proprio putiferio, perchè di fronte a un'affermazione di questo genere, si genera all'interno della chiesa un'incertezza: c'è chi vuole interpretare questa presa di posizione di Francesco a favore dell'acceso ai sacramenti dei divorziati e risposati, e chi invece fa una scelta di segno contrario. Mandando una lettera direttamente al Papa, quattro cardinali individuano le preposizioni dubbie, e si chiede al Papa un chiarimento. Questa lettera viene mandata non solo al Papa, ma anche alla congregazione per la dottrina della fede, organo cui compete sia di capire quale sia la posizione della chiesa rispetto al progresso delle scienze, sia di garantire che le tesi sostenute da chi opera nella chiesa siano conformi alla verità della chiesa (il vecchio sant'uffizio). E perchè questi cardinali mandano la lettera al Papa e alla congregazione? Perchè la congregazione per la dottrina della fede, nel compito cui è preposta di verificare la legittimità, può addirittura individuare in quelle preposizioni delle preposizione eretiche, vale a dire delle preposizioni da condannare, perchè vanno contro l'insegnamento della chiesa, e come tali vanno sanzionate. Francesco non ha detto assolutamente niente, così come la congregazione. E' recentissima la notizia di una lettera firmata da 72 persone, in cui si elencano tutte le proposizioni eretiche dell'Amoris Laetitia. Si sottopongono ancora al Papa, e si chiede espressamente una correzione di queste proposizioni. Questa lettera reca anche la firma di Gotti Tedeschi, che ha operato presso la Santa Sede ed è stato cacciato. Era a capo dell'autorità finanziaria di vigilanza della Santa Sede stessa. E' stata poi rilasciata un'intervista dal cardinale di Bologna Caffarra, uno dei 4 cardinali che hanno sottoposto i dubbi al pontefice e alla congregazione, in cui mette in evidenza quali sono gli effetti di una rivoluzione come quella auspicata da alcuni vescovi e da Francesco rispetto all'istituto del matrimonio. Queste dinamiche che contrappongono conservatori e modernisti valgono per la chiesa ovunque nel mondo? Possiamo ipotizzare che questo dibattito sia polarizzato solamente su una parte del mondo, o che invece sia un dibattito della chiesa ovunque si trova? E' un problema che tocca in modo specifico l'Europa,