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La ragione per cui la parte impugnante deve proposare tempestivamente una istanza di ricusazione dell'arbitro per poter contestare la nullità di un lodo per carenza di imparzialità. del procedimento di ricusazione come un procedimento de-formalizzato e non idoneo a pronunciarsi definitivamente sulla questione dell'imparzialità dell'arbitro, e come una misura per prevenire la pronuncia di un lodo potenzialmente annullabile. Il documento inoltre discute della responsabilità dell'arbitro e delle regole che regolano l'azione di responsabilità.
Tipologia: Appunti
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Abbiamo esaminato da ultimo, in particolare, il procedimento di ricusazione dell'arbitro. L’ultimo aspetto che ci rimaneva da specificare riguardava l'esistenza di un onere di ricusazione dell'arbitro , il quale era condizione per poter impugnare il lodo in conseguenza della denuncia di non imparzialità o non indipendenza dell'arbitro. Per quale ragione l'ordinamento^1 condiziona il potere di contestare la nullità del lodo per carenza di imparzialità dell'arbitro al fatto che la parte impugnante ha precedentemente e tempestivamente proposto istanza di ricusazione dell'arbitro? [Istanza che, evidentemente, se la parte si trova poi ad impugnare il lodo, sarà stata rigettata dal presidente del tribunale che non avrà ritenuto sussistenti le ragioni ex art. 815 c.p.c. per disporre la nomina, previa ricusazione, di un altro arbitro] La ragione è fondamentalmente legata al fatto che il procedimento di ricusazione è un procedimento fortemente de-formalizzato e, come tale, non è idoneo a pronunciarsi definitivamente su una questione così complessa e importante come quella dell'imparzialità dell'arbitro; basti considerare quell'unico elemento che abbiamo in qualche modo sottolineato a dimostrazione del carattere rudimentale di questo procedimento, cioè che si conclude con una ordinanza non impugnabile. Il fatto, quindi, che l'eventuale errore di valutazione del giudice, cioè del presidente del tribunale, sulla effettiva sussistenza di una delle cause di ricusazione ex art. 815 non sia censurabile impugnando l'ordinanza, già in qualche modo dimostra come la decisione del presidente del tribunale su una questione così complessa non possa essere l'ultima parola sul profilo di imparzialità dell'arbitro, non possa essere una decisione definitiva su questa importante questione. Allora, la vera funzione del procedimento di ricusazione dell'arbitro è quella di prevenire attraverso un giudizio celere e, quindi, necessariamente de-formalizzato, l'eventualità in cui sia pronunciato un lodo potenzialmente annullabile per difetto di imparzialità dell'arbitro. Il procedimento di ricusazione vuole assicurare una decisione -per quanto non “pienamente definitiva”
dal presidente del tribunale nel senso della sua insussistenza, cioè nel senso che il giudice era, secondo lui, imparziale o indipendente). Quindi, ricordiamoci che la proposizione dell'istanza di ricusazione al ricorrere di una delle cause prescritte dall'art. 815 è un onere per la parte interessata se vuole poi riservarsi il potere di impugnare il lodo per nullità da difetto di imparzialità o indipendenza dell'arbitro. Pertanto, se a fronte di un sospetto di non imparzialità o non indipendenza dell'arbitro, la parte non solleva l'istanza di ricusazione, una volta decorso il termine decadenziale per farlo, subisce la perdita del potere di impugnare il lodo per quel vizio -laddove questo naturalmente sussista davvero. Qualora invece la parte si avvalga dell'istanza di ricusazione, cioè assolva l'onere di chiedere la ricusazione dell'arbitro al ricorrere di una delle cause prescritte dall'art. 815, conserva il potere di impugnare il lodo per carenza di imparzialità o indipendenza dell'arbitro nel caso in cui il presidente del tribunale e rigetti la sua istanza di ricusazione. Il fatto che il legislatore processuale mantenga vivo il potere di impugnare il logo per carenza di imparzialità o indipendenza, anche nel caso in cui l'istanza di ricusazione sia stata rigettata dal presidente del tribunale, si giustifica con il fatto che questo procedimento è rudimentale, è de- formalizzato, esprime cioè una sorta di giudizio probabilistico allo stato degli atti. Non essendoci peraltro un giudizio di secondo grado sul provvedimento del presidente del tribunale, il rischio che quella decisione sia affetta da degli errori sussiste, tuttavia il legislatore vi rimedia conservando il potere di impugnare il lodo in caso di rigetto dell'istanza di ricusazione. Questo era l'ultimo aspetto che andava sottolineato, anche se faremo nuovamente un cenno parlando ovviamente del potere di impugnare il lodo. Un ultimo profilo relativamente al dovere di imparzialità e indipendenza dell'arbitro attiene poi al c.d. dovere di trasparenza dell'arbitro. Nel Codice di procedura civile NON è previsto che gli arbitri, al momento dell'accettazione dell'incarico, debbano dichiarare l’esistenza di rapporti con le parti i loro difensori o con l'oggetto della controversia tali da far dubitare della loro indipendenza e della loro imparzialità. In altri ordinamenti, soprattutto nei regolamenti degli arbitrati amministrati, invece è sempre più spesso presenti un vero e proprio obbligo di disclosure dell'arbitro, un obbligo cioè di dichiarare l'esistenza di qualsiasi circostanza che è in grado di limitare o escludere l'autonomia di giudizio dell'arbitro e quindi la sua imparzialità e la sua indipendenza. In un certo senso, laddove negli ordinamenti stranieri o nei regolamenti di molti arbitrati amministrati si impone l'obbligo di rivelare (da qui il verbo disclosure) l'esistenza di rapporti tra l'arbitro e le parti o i loro difensori o l'oggetto della controversia, si assicura una prevenzione degli strumenti rimediali alla non imparzialità o alla non indipendenza, cioè si assicura la prevenzione soprattutto del procedimento di ricusazione. L'obbligo disclosure, infatti, consente ad entrambe le parti e soprattutto alla parte che non ha nominato l'arbitro di rivelare l'esistenza di situazioni, soprattutto di rapporti individuali, che possono essere giudicati rilevanti ai sensi dell'art. 815, cioè come causa di ricusazione. È evidente che, laddove l'obbligo di disclosure dell'arbitro viene adempiuto in relazione a una situazione che genera effettivamente un dubbio di imparzialità e indipendenza, il più delle volte l'arbitro non accetterà la nomina. Se vi è un palese conflitto di interessi è perché, ad esempio, l'arbitro è il marito di una delle parti o un parente; in molti altri casi, laddove il rischio della carenza di imparzialità o indipendenza non è così palese, l'obbligo di disclosure consentirà comunque alla controparte di fare le sue valutazioni, senza dover in qualche modo attendere di venire a conoscenza aliunde , cioè in altro modo, di quella causa di possibile ricusazione, in un momento in cui magari si sono già compiuti molti atti del processo arbitrale. È chiaro che la ricusazione agisce retroattivamente invalidando gli atti compiuti dall’arbitro fino al momento della ricusazione, ma questi possono avere medio tempore prodotto delle conseguenze pregiudizievoli. L'obbligo di disclosure dell'arbitro assicura un intervento tempestivo o sotto forma di rifiuto della nomina da parte dell'arbitro sotto forma di istanza tempestiva di ricusazione dell'arbitro avverso le situazioni di non imparzialità o non indipendenza. Se non c'è una disciplina positiva nel nostro ordinamento sull'obbligo di disclosure, è tuttavia indubbiamente riconoscibile che costituisce un costante principio etico e deontologico affermato in molti organismi arbitrali, sia nazionali -soprattutto appunto arbitrati amministrati-, sia internazionali.
La terza e ultima fattispecie è quella in cui l'arbitro abbia omesso o -dice la norma- impedito la pronuncia del lodo nel termine fissato dalla legge. Vedremo, infatti, che la pronuncia del lodo non può pervenire alle parti in un lasso di tempo scelto arbitrariamente, cioè discrezionalmente dagli arbitri, ma deve avvenire entro un certo termine la cui incidenza è significativa perché ha delle ripercussioni. La principale ripercussione -che chiariamo fin d'ora- è che si genera una responsabilità dell'arbitro. Qualcosa di simile non c'è negli stessi termini per la sentenza rispetto al dovere di pronuncia dei giudici anche se, come sappiamo, il decorso di un eccessivo lasso di tempo prima della definizione della controversia mediante la sentenza -da parametrarsi soprattutto rispetto al termine ordinatorio di 60 giorni dalla rimessione della causa in decisione per la pronuncia della sentenza-, genera tuttavia una responsabilità patrimoniale dello Stato nei confronti della parte che ha subito una durata irragionevole del processo. Come si fa valere la responsabilità dell'arbitro? L'art. 813 ter contiene una disciplina abbastanza articolata che noi non andiamo a studiare, ma su cui voglio ricordare sostanzialmente solo due aspetti. Anzitutto, ricorrendo una delle tre cause di responsabilità che abbiamo ora ricordato, l'articolo 813 ter condiziona l'accertamento della responsabilità e, quindi, il riconoscimento di un risarcimento del danno alla parte alla proposizione di una domanda risarcitoria. Come ogni domanda risarcitoria derivante dalla violazione di un obbligo della legge, anche questa deve essere proposta dinanzi ad un giudice statale. La norma precisa, anzitutto, questa regola: l'azione di risarcimento del danno da responsabilità dell'arbitro non può essere proposta nella pendenza del processo arbitrale. La pendenza dell'arbitrato impedisce la proposizione dell'azione di responsabilità. Questo perché, evidentemente, questa azione nella pendenza dell'arbitrato e, quindi, nel perdurante potere dell'arbitro di decidere la controversia, inciderebbe ovviamente sulla sua imparzialità e indipendenza. L'unica possibilità di promozione dell'azione di responsabilità nella pendenza dell'arbitrato è che l'arbitro abbia già cessato di essere tale, ad esempio, per rinuncia o per decadenza, ma fintanto che non interviene la rinuncia o la decadenza, l'azione di responsabilità non può essere promossa se non dopo che si è concluso l'arbitrato. La seconda regola è che l'azione di responsabilità è proponibile quando si è avuta la pronuncia del lodo solo se quest'ultimo sia stato definitivamente annullato per il ricorrere di una delle cause dell'art. 813 ter , cioè una delle cause che ha generato la responsabilità dell'arbitro. Quindi, non solo non si può proporre l'azione di responsabilità e la conseguente domanda di risarcimento del danno quando è pendente l'arbitrato, ma se l'arbitrato si è concluso non per effetto della rinuncia o della decadenza dell'arbitro, ma con un lodo -quindi con una pronuncia sul merito della controversia-, l'azione di responsabilità può essere proposta solo se il lodo è stato definitivamente annullato per una di quelle ragioni che hanno determinato la responsabilità. L'azione di responsabilità, quindi, dell'arbitro necessiterà la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo che ha certi il vizio del lodo consistente in quel comportamento da cui scaturisce la responsabilità dell'arbitro, cioè una delle cause dell'art. 813 ter. A seguito dell'annullamento del lodo, la parte potrà promuovere l'azione di responsabilità dell'arbitro e il conseguente giudizio risarcitorio. Sul compenso richiamo soltanto l' art. 814 che prevede che gli arbitri -ed è questo che dobbiamo ricordarci- hanno diritto al compenso; questo compenso consiste nel rimborso delle spese e nell’onorario per l'opera prestata; la norma prevede inoltre che al pagamento sono tenute le parti solidalmente tra di loro. Naturalmente, questa regola quella della solidarietà non impedisce che l'arbitro possa porre le spese di funzionamento dell'arbitrato a carico della sola parte soccombente in tutto o in parte secondo le regole proprie del giudizio processuale. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE Cominciamo dall'esame dell'atto che, una volta nominato l'arbitro e una volta accettata la nomina da parte dell'arbitro, segna l'avvio del procedimento arbitrale, cioè la domanda di arbitrato. Il rapporto processuale si instaura con l'accettazione della nomina, ma la domanda di arbitrato che è logicamente o anche cronologicamente successiva alla nomina dell'arbitro è l'atto processuale con cui, al pari della domanda giudiziale, viene formulata l'istanza di tutela che la parte interessata formula nei
confronti del giudice privato. Non mi interessa tanto soffermarmi sul punto del contenuto formale della domanda di arbitrato perché essa riflette sotto questo profilo il contenuto della domanda giudiziaria, cioè costituisce la formulazione di una richiesta di tutela conseguente alla lesione di un diritto soggettivo. Questa richiesta si deve formulare mediante l'esplicitazione della cosa oggetto della domanda, il c.d. petitum , sia nel senso del provvedimento che si richiede all'arbitro, un mero accertamento piuttosto che una condanna, ma anche sotto forma di utilità sostanziale conseguibile dalla osservanza o dall'adeguamento della parte al provvedimento del giudice. La domanda deve inoltre contenere il riferimento alla causa petendi , cioè agli elementi di fatto e di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, quindi l'esplicitazione della fattispecie costitutiva del diritto dedotto in arbitrato e dell'evento lesivo, ad esempio, l'inadempimento che ha determinato l'interesse ad agire in arbitrato. Mi interessa soffermarmi, invece, sulla domanda di arbitrato con riferimento alla sua funzione, perché questo ci fa capire la differenza più importante tra la domanda giudiziale e la domanda di arbitrato. La funzione complessiva della domanda di arbitrato è sancita dal legislatore in varie norme del Codice civile relative soprattutto agli effetti sostanziali e processuali della domanda di arbitrato. Il Codice civile ci permette quindi di individuare tre funzioni della domanda di arbitrato: il primo è quello di manifestare l'intenzione della parte attrice di promuovere il procedimento arbitrale; questa funzione è sicuramente analoga a quella della domanda giudiziale con cui la parte manifesta l'intenzione di far valere un diritto soggettivo assumendone la lesione, ma è chiaro che nell'arbitrato questa prima funzione ha un significato particolare, in quanto manifesta quel consenso della parte a sottrarre la lite alla decisione del giudice devolvendola all'arbitro. Inoltre, la domanda di arbitrato svolge la funzione di proposizione della domanda di tutela di una situazione giuridica soggettiva e qui abbiamo sicuramente una perfetta sovrapposizione tra il contenuto della domanda di arbitrato e il contenuto della domanda giudiziale. Anche la domanda di arbitrato è una domanda di tutela. Infine, la domanda di arbitrato svolge la funzione di assicurare la nomina dell'arbitro o degli arbitri. Il legislatore quindi pur ammettendo che l'atto di nomina e la domanda di arbitrato siano espressi in atti separati, pensa comunque alla domanda di arbitrato come l'atto processuale -pure esplicitato attraverso due documenti- con cui la parte che manifesta l'intenzione di promuovere l'arbitrato e soprattutto chiede la tutela di una situazione giuridica soggettiva, proceda anche alla nomina dell'arbitro e questo perché la nomina, come abbiamo detto tante volte, è il primo step di formazione del rapporto arbitrale (il secondo essenziale è la sua accettazione da parte dell'arbitro). Quindi, ricordiamoci le tre funzioni della domanda di arbitrato:
rilevanti per stabilire se c’è o meno la risarcibilità del danno. In questo caso, le parti consensualmente decidono di andare in arbitrato anche o soltanto per la questione relativa alla quantificazione dei danni prodotti dall’incendio della cosa assicurata. Questo non sarebbe possibile in un giudizio, poiché significherebbe dedurre nella domanda giurisdizionale un mero fatto e dunque qualcosa di diverso da un diritto soggettivo. Questo, che sia rilevante in funzione dell’accertamento di un diritto soggettivo, può essere invece l’oggetto minimo di una domanda di arbitrato. In un secondo momento, le parti potranno rivolgersi ad un altro arbitro o al giudice ed ottenere l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, sollevando, ad esempio, ai fini dell’accertamento del diritto, anche la questione dell’indennizabilità o meno dei danni derivanti dall’incendio provocato da un evento naturalistico. Per stabilire, dunque, quale sia l’oggetto del processo arbitrale, se esteso al diritto o ai diritti derivanti da un determinato atto o fatto, oppure solo ad alcune delle questioni rilevanti ai fini dell’esistenza di un diritto o di più diritti derivanti da un certo atto o fatto, bisogna riferirsi al contenuto della convenzione di arbitrato. Torna quindi la differenza tra compromesso e clausola compromissoria: nel caso del compromesso , l’oggetto del processo arbitrale non può essere individuato nel compromesso stesso, perché la controversia è già insorta; al contrario, la clausola compromissoria , ma anche la convenzione di arbitrato ex art.808- bis c.p.c. per controversie future non contrattuali, hanno ad oggetto tutte le possibili controversie che possono sorgere dal rapporto contrattuale o non contrattuale. La clausola o la convenzione, non è da sola sufficiente ad individuare l’oggetto del processo arbitrale: è necessario un atto che individui le questioni che vengono sottoposte agli arbitri. Questo atto successivo che determina le questioni che le parti intendono sottoporre alla decisione dell’arbitro può essere lo stesso atto di nomina dell’arbitro, oppure -soprattutto nei casi in cui l’arbitro viene nominato da un terzo designatore imparziale- il primo atto del processo arbitrale, che si compie dopo l’accettazione della nomina e quindi della costituzione del collegio arbitrale o successivamente alla nomina dell’arbitro unico. Facciamo riferimento, ad esempio, alla clausola compromissoria statutaria: immaginiamo che nello statuto di una società sia pattuita una clausola compromissoria per tutte le controversie che deriveranno dall’operatività della società. Per identificare l’oggetto del processo arbitrale serve un atto, oltre la clausola, che specifichi se l’oggetto della clausola arbitrale sia l’esclusione di un socio, la distribuzione degli utili, la responsabilità di un amministratore, ecc. L’individuazione dell’oggetto del processo arbitrale avviene con un atto successivo alla convenzione di arbitrato: sarà quindi l’atto con cui viene compiuto il primo intervento nella parte del processo, posto che la nomina dipende dalla designazione di un terzo. A quel punto, la parte che si è avvalsa della clausola compromissoria statutaria, ricevuta l’accettazione della nomina da parte dell’arbitro designato dal terzo, formulerà il contenuto della sua domanda sotto forma di istanza di tutela e nel fare ciò, specificherà qual è l’oggetto del processo arbitrale (ad esempio, per ottenere la dichiarazione di esclusione del socio Tizio in conseguenza dei gravi comportamenti adottati a sfavore della società). Basta il compromesso per individuare l’oggetto della domanda di arbitrato e quindi del processo, perché la controversia è già insorta; nel caso della clausola compromissoria o della convenzione di arbitrato, per controversie future, serve- oltre alla convenzione di arbitrato- anche un altro atto determinativo (l’atto di nomina, se passa attraverso le parti, o il primo atto del processo arbitrale). EFFETTI DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI ARBITRATO Nel 1994 è stata approvata la legge n.25/1994 , che ha riguardato anche molte disposizioni afferenti all’arbitrato. Prima di questa data, si dubitava su quali effetti la domanda di arbitrato fosse idonea a produrre; con la riforma in questione e con l’introduzione di alcune disposizioni del Codice civile, la domanda di arbitrato produce, dal momento della sua proposizione, gli stessi effetti della domanda giudiziale. Vi è una questione di litispendenza , poiché la proposizione della domanda di arbitrato instaura il rapporto di arbitrato; litispendenza qui da intendere come pendenza della lite, quindi del suo significato più proprio. Tra le ripercussioni derivanti dalla pendenza della lite, vi è quella relativa alla pronuncia degli arbitri sulla loro competenza. Tra gli altri effetti della domanda di arbitrato, comuni a quelli della domanda giudiziale, vi è quella dell’interruzione e sospensione della prescrizione. Le due norme del cc, artt. 2943 c.4 e 2945 c.4 , introducono l’estensione della stessa regola valida per
l’interruzione e la sospensione della prescrizione (indipendenza della domanda) anche alla domanda arbitrale. Il fatto che la domanda di arbitrato interrompa la prescrizione significa che comporta l’esercizio del diritto fatto valere; proporre la domanda giudiziale, così come proporre la domanda di arbitrato, significa disporre del diritto. Esercitando il diritto, il termine prescrizionale si interrompe e riprende a decorrere dal giorno successivo alla proposizione della domanda. Tuttavia, come per il processo, anche per l’arbitrato, la proposizione della domanda, comporta anche la sospensione della prescrizione se la domanda è accolta dalla decisione finale. Quindi, con efficacia retroattiva, il termine prescrizionale del diritto non è solo interrotto dalla proposizione della domanda, ma è anche sospeso fino alla pronuncia del lodo solo se quest’ultimo è favorevole all’attore, cioè accoglie la domanda. Anche nell’arbitrato, quindi, la misura della sospensione della prescrizione, opera un effetto di salvaguardia degli interessi dell’attore, cioè della parte che è risultata avere ragione per effetto del lodo: in questo modo si evita che il tempo necessario per arrivare alla definizione arbitrale della controversia vada a danno della parte che ha ragione. Sospensione, infatti, significa che, con la proposizione della domanda, non solo il termine prescrizionale si interrompe, ma resta sospeso, cioè riprende a decorrere al giorno successivo alla pronuncia del lodo. Questo effetto sospensivo è incerto: l’attore non sa, fino alla pronuncia del lodo, se la prescrizione si è solo interrotta o se si è anche sospesa (sa se si è anche sospesa solo quando è pronunciato il lodo, a quel punto, retroattivamente, il termine prescrizionale viene sospeso fino al momento della riproposizione della domanda). Se il lodo rigetta la domanda di arbitrato, invece, la domanda interrompe soltanto la prescrizione, ma non la sospende. Quindi, se è intercorso un tempo superiore rispetto a quello prescrizionale senza che la parte abbia operato un altro atto interruttivo stragiudiziale, il diritto sarà prescritto. Un altro aspetto che consente di comprendere quanto la domanda arbitrale sia equiparabile a quella giudiziale è contenuto negli artt. 2652 e 2653 c.c. per i beni immobili e gli artt. 2690 e 2691 c.c. per i beni mobili registrati. Queste norme prevedono la possibilità di trascrivere la domanda di arbitrato, così come prevedono la possibilità di trascrivere quella giudiziale. Questo fa sì che anche la domanda di arbitrato, come quella giudiziale, possa essere corredata dalla trascrizione, idonea a tutelare le parti nei confronti dei terzi. La litispendenza arbitrale, come quella giudiziale, è quindi opponibile ai terzi per virtù della trascrizione della domanda arbitrale. Gli effetti della trascrizione della domanda sono molto importanti soprattutto in quelle vicende processuali che comportano, ad esempio, un effetto acquisitivo in conseguenza della decisione di accoglimento della domanda. Pensiamo all’acquisizione di una domanda in forma specifica dell’obbligo di contrarre: se il preliminare è inadempiuto, a certe condizioni, la parte non inadempiente può chiedere al giudice di pronunciare una sentenza che tenga luogo del consenso dimostrato. Trascrivendo però la domanda, si consente che quell’effetto acquisitivo, derivante dalla sentenza, retroagisca al momento della trascrizione della domanda. In questo modo, l’acquisto derivante dal processo prevale rispetto agli altri acquisti effettuati nel corso del processo in favore di terzi; questo perché la trascrizione della domanda assicura l’opponibilità dell’effetto acquisitivo fin dal momento in cui la domanda è stata resa opponibile ai terzi. Un ultimo spetto che attiene solo indirettamente agli effetti della domanda, è però molto importante: la domanda di arbitrato è equiparabile a quella giudiziale anche in materia di tutela cautelare. L’ art. 669- octies c.p.c. , sul procedimento cautelare uniforme, stabilisce che, una volta ottenuto il provvedimento cautelare, la parte deve proporre la causa di merito entro un certo termine. Prima della modifica dell’art. 669- octies , in particolare del suo c.5 ad opera della legge del 1994, ci si chiedeva che cosa succedesse se il merito della lite fosse stato devoluto in arbitri con un compromesso o una clausola compromissoria. Ci si chiedeva: se il merito è devoluto in arbitrato, qual è l’attività dal cui compimento si può dire proposta la domanda arbitrale e quindi rispettato il termine perentorio per proporre la domanda di merito dinanzi agli arbitri? In assenza della clausola compromissoria, si poteva dire proposta la domanda di merito con la notifica dell’atto di citazione, nel termine perentorio previsto; con l’arbitrato, invece, la risposta era molto più complicata: si creò infatti un dibattito interpretativo. Il legislatore del 1994, accogliendo l’interpretazione della giurisprudenza e modificando il c.5 art.669- octies , ha stabilito che nel caso in cui la controversia sia oggetto di una convenzione di arbitrato, la parte (nel termine stabilito per l’introduzione dell’azione di merito) deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria