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Brevetti e invenzioni: diritto esclusivo e condivisione di conoscenze, Appunti di Diritto Commerciale

I brevetti danno ai loro inventori il diritto esclusivo di sfruttare una nuova invenzione per un certo periodo, incentivando l'innovazione. Dopo la scadenza, la collettività può beneficiare delle conoscenze brevettate. Le invenzioni brevettabili devono essere nuove, inventive e industriali, escludendo scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici, piani, principi, metodi intellettuali, gioco o commerciale e presentazioni di informazioni. La legge distingue tra brevetto di prodotto e procedimento, e tra invenzioni derivate. I requisiti per la brevettazione sono novità, liceità e originalità. La nullità di un brevetto può derivare da mancanza di requisiti di brevettabilità, mancanza di descrizione sufficiente, estensione oltre il contenuto iniziale o protezione, o richiesta da chi non aveva diritto. La concessione di brevetto avviene attraverso una domanda, verifica formale e accertamento dei requisiti. Il brevetto per modello di utilità protegge la nuova forma di un prodotto industri

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 07/04/2021

mike-may
mike-may 🇮🇹

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Le invenzioni
I brevetti per invenzione attribuiscono all’inventore il diritto di sfruttamento esclusivo dell’invenzione
per un determinato periodo di tempo. La giustificazione di tale protezione deriva dalla finalità
dell’ordinamento di incentivare l’attività innovativa delle imprese. All’inventore, quindi, è attribuito il
monopolio dello sfruttamento dell’invenzione per il periodo di durata del brevetto che si attesta a
venti anni, alla fine dei quali viene meno l’esclusività.
La funzione del brevetto, che si pone come schema di tutela legale alternativo rispetto al segreto, è
duplice:
a. Assicura all’inventore un lasso di tempo entro cui mettere a frutto il risultato dei propri investimenti;
b. Permette alla collettività, una volta scaduto il termine di esclusività, di usufruire delle conoscenze
brevettate.
Il brevetto per invenzione è accordato alle invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove e
che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale. Si precisa che non
sono invenzioni:
a. Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b. I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o attività commerciale e i programmi
di elaboratore;
c. Le presentazioni di informazioni.
La legge distingue tra:
- Brevetto di prodotto: l’invenzione ha ad oggetto un determinato bene, macchina, un composto
chimico;
- Brevetto di procedimento: l’invenzione ha ad oggetto una nuova tecnica o un metodo di
produzione;
- Invenzioni derivate: invenzioni che discendono da una precedente invenzione o che si distinguono
in invenzioni di perfezionamento, di combinazione o di traslazione (invenzione per un settore si applica
a un settore diverso)
Il brevetto
I requisiti richiesti dalla legge per la brevettazione sono:
- Novità: l’invenzione non è compresa in ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio
dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto (cd. stato della
tecnica);
- Liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume; - Originalità:
l’attività inventiva (che definisce il requisito dell’originalità dell’invenzione) ricorre se, per una persona
esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
- Industrialità: un’invenzione è considerata atta ad avere applicazione industriale se il suo oggetto
può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
La nullità del brevetto che può essere anche solamente parziale, dando luogo a una limitazione del
brevetto- può derivare da:
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Le invenzioni I brevetti per invenzione attribuiscono all’inventore il diritto di sfruttamento esclusivo dell’invenzione per un determinato periodo di tempo. La giustificazione di tale protezione deriva dalla finalità dell’ordinamento di incentivare l’attività innovativa delle imprese. All’inventore, quindi, è attribuito il monopolio dello sfruttamento dell’invenzione per il periodo di durata del brevetto che si attesta a venti anni, alla fine dei quali viene meno l’esclusività. La funzione del brevetto, che si pone come schema di tutela legale alternativo rispetto al segreto, è duplice: a. Assicura all’inventore un lasso di tempo entro cui mettere a frutto il risultato dei propri investimenti; b. Permette alla collettività, una volta scaduto il termine di esclusività, di usufruire delle conoscenze brevettate. Il brevetto per invenzione è accordato alle invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale. Si precisa che non sono invenzioni: a. Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b. I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o attività commerciale e i programmi di elaboratore; c. Le presentazioni di informazioni. La legge distingue tra:

  • Brevetto di prodotto : l’invenzione ha ad oggetto un determinato bene, macchina, un composto chimico;
  • Brevetto di procedimento : l’invenzione ha ad oggetto una nuova tecnica o un metodo di produzione;
  • Invenzioni derivate: invenzioni che discendono da una precedente invenzione o che si distinguono in invenzioni di perfezionamento, di combinazione o di traslazione (invenzione per un settore si applica a un settore diverso) Il brevetto I requisiti richiesti dalla legge per la brevettazione sono:
  • Novità : l’invenzione non è compresa in ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto (cd. stato della tecnica);
  • Liceità : l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume; - Originalità: l’attività inventiva (che definisce il requisito dell’originalità dell’invenzione) ricorre se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
  • Industrialità : un’invenzione è considerata atta ad avere applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. La nullità del brevetto – che può essere anche solamente parziale, dando luogo a una limitazione del brevetto- può derivare da:
  • Mancanza dei requisiti di brevettabilità;
  • Mancanza di descrizione sufficientemente chiara e completa;
  • Estensione del brevett o oltre il contenuto della domanda iniziale o estensione della protezione del brevetto;
  • Qualora il brevetto sia stato richiesto da chi non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia avvalso delle facoltà concessegli. È comunque possibile la conversione del brevetto nullo. La concessione di brevetto si articola nelle seguenti fasi:
  1. Domanda di brevetto, che deve contenere una descrizione sufficientemente chiara e completa dell’invenzione, i disegni per la comprensione e le rivendicazioni;
  2. Verifica della regolarità formale della domanda;
  3. Accertamento dei requisiti e delle liceità. Il termine di durata del brevetto per invenzione industriale è fissato in venti anni che decorrono dalla data di deposito della domanda. Il trasferimento di un brevetto può avvenire sia per atto inter vivos sia per atto mortis causa. I modelli, i disegni e le altre privative Il brevetto per modello di utilità è un’invenzione caratterizzata dal fatto di avere ad oggetto la forma nuova di un prodotto industriale che consente di attribuire allo stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Può poi essere protetto come disegno o modello per una durata di cinque anni, rinnovabile per analoghi periodi fino a un massimo di venticinque anni. Oggetto di protezione è dunque la forma, l’aspetto esteriore (design industriale). La tutela del disegno o modello discende dalla sua registrazione, la quale ne presuppone la novità, il carattere individuale e la liceità. Tra le altre invenzioni privative si distinguono:
  • Topografie di prodotti semiconduttori
  • Nuove varietà vegetali
    • Invenzioni biotecnologiche
  • Informazioni aziendali rise rvate IL BREVETTO GENERA IN CAPO AL SUO INVENTORE DUE PRINCIPALI DIRITTI: IL DIRITTO PATRIMONIALE ED IL DIRITTO MORALE. I diritti patrimoniali rappresentano i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione che si va a brevettare, mentre i diritti morali riguardano la paternità dell’invenzione. DALLE DEFINIZIONI EMERGONO SOSTANZIALI DIFFERENZE FRA I DUE TIPI DI DIRITTI : la principale è rappresentata dal fatto che mentre i diritti patrimoniali possono essere ceduti o venduti a terzi, a titolo gratuito o sotto compenso, i diritti morali non possono essere alienati dal proprio detentore, ovvero la paternità dell’invenzione rimarrà sempre di colui che nella domanda di brevetto è stato designato come “inventore”. I DIRITTI PATRIMONIALI DELL’OPERA CONSISTONO NEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO ESCLUSIVO DELL’INVENZIONE, CHE, UNA VOLTA BREVETTATA, POTRÀ ESSERE UTILIZZATA IN PROPRIO OPPURE VENDUTA MEDIANTE DUE PRINCIPALI ATTI : la cessione, ossia il trasferimento della titolarità del brevetto a favore di un altro soggetto (tramite varie tipologie contrattuali quali vendita, permuta,