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4. Decisione dell’assemblea: L’assemblea può approvare o respingerlo. 5. Deposito al registro: Entro 30 giorni dall’approvazione , il bilancio deve essere depositato al registro delle imprese (art. 2435). Dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo , non si possono più proporre azioni di annullabilità o nullità sul bilancio già approvato. UTILI-RISERVE-DIVIDENDI Quando l’assemblea approva il bilancio, deve anche decidere come distribuire gli utili ai soci. Tuttavia non tutti gli utili possono essere distribuiti , perché la legge e lo statuto impongono alcuni vincoli: 1) Perdita di capitale: se in passato il capitale sociale è diminuito, gli utili non possono essere distribuiti finché il capitale non viene reintegrato o ridotto in modo corrispondente. 2) Riserva legale: ogni anno deve essere accantonata almeno il 5% degli utili per creare la riserva legale, fino a quando questa non raggiunge il 20% del capitale sociale. 3) Riserva statutaria: lo statuto può prevedere altre riserve oltre a quella legale. 4) Riserve facoltative: l’assemblea può decidere altre riserve volontarie. 5) Partecipazioni particolari agli utili: lo statuto può prevedere che fondatori, promotori o amministratori ricevano una parte degli utili. L’assemblea può distribuire solo: gli utili dell’esercizio che risultano distribuibili e gli utili degli anni precedenti che non sono stati ancora distribuiti. Nelle SPA l’approvazione del bilancio non dà automaticamente diritto al socio a ricevere dividendi. Serve una deliberazione separata dell’assemblea. La società può distribuire dividendi solo se gli utili sono reali e risultano dal bilancio. CONSEGUENZE DISTRIBUZIONE ILLEGITTIMA: Se la società distribuisce utili senza rispettare queste regole:
- la delibera è nulla (oggetto illecito);
- gli amministratori rispondono civilmente e penalmente (art. 2627).
LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO: La S.p.A. si scioglie (artt. 2484–2496) ed entra in liquidazione quando si verifica una delle seguenti cause:
- Scadenza del termine di durata fissato nell’atto costitutivo: Il termine può essere prorogato con delibera straordinaria prima della scadenza; gli azionisti dissenzienti hanno diritto di recesso.
- Realizzazione dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo : lo scioglimento non avviene se l’assemblea modifica lo statuto in modo da rimuovere l’impossibilità.
- Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea : dovute ad assenza degli azionisti o a contrasti, tale da impedire l’adozione delle delibere necessarie.
- Riduzione del capitale sociale , per perdite, al di sotto del minimo legale.
- Delibera straordinaria di scioglimento adottata a seguito del recesso di uno o più soci, quando non è possibile rimborsare le loro azioni senza ridurre il capitale o quando vi è opposizione dei creditori alla riduzione.
- Delibera straordinaria di scioglimento anticipato : nelle S.p.A. che non ricorrono al mercato del capitale di rischio è richiesta una maggioranza rafforzata di oltre 1/3 del capitale sociale anche in seconda convocazione.
- Altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Dopo il 2003 il fallimento non è più causa di scioglimento. EFFETTI E ADEMPIMENTI DOPO LA CAUSA DI SCIOGLIMENTO: Una volta verificata la causa, gli amministratori (o il tribunale in caso di loro inerzia) devono accertarla e depositare senza indugio nel registro delle imprese la relativa dichiarazione o deliberazione. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione “in liquidazione”. Gli effetti dello scioglimento decorrono solo dall'iscrizione nel registro delle imprese; da quel momento, nei confronti dei terzi, operano tutti gli effetti previsti dall’ordinamento. In caso di ritardo o omissione nell’accertamento e nell’iscrizione, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili.
LA SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE
Il verificarsi di una causa di scioglimento non estingue immediatamente la società : prima occorre svolgere la liquidazione, che serve a pagare i creditori sociali e a distribuire ai soci l’eventuale residuo attivo. Gli amministratori rimangono in carica fino alla nomina dei liquidatori e devono convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. I loro poteri sono però limitati : dal momento stesso in cui si verifica la causa di scioglimento (anche prima dell’iscrizione nel registro), essi possono compiere solo atti necessari a conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale , in attesa di trasferire la gestione ai liquidatori. Lo scioglimento incide anche sugli altri organi sociali: le norme su assemblea, amministrazione e controllo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la fase liquidatoria. Il collegio sindacale continua infatti ad esercitare la sua attività di vigilanza, anche nei confronti dei liquidatori. Risulta meno chiaro definire i limiti dell’attività deliberativa dell’assemblea durante la liquidazione. La società può revocare in qualsiasi momento lo stato di liquidazione e tornare alla normale attività con una delibera dell’assemblea straordinaria. I soci dissenzienti hanno diritto di recesso. Anche i creditori anteriori all’iscrizione della revoca nel registro delle imprese sono tutelati: la revoca PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ Quando si verifica una causa di scioglimento, si apre la liquidazione , durante la quale si pagano i creditori e si divide l’eventuale residuo tra i soci.
1. NOMINA E RUOLO DEI LIQUIDATORI: La liquidazione inizia con la nomina dei liquidatori da parte dell’assemblea straordinaria, che stabilisce anche il numero dei liquidatori, i loro poteri e le regole del loro funzionamento. Se l’assemblea non provvede, i liquidatori vengono nominati dal tribunale su richiesta di soci, amministratori o sindaci. I liquidatori rimangono in carica per tutta la liquidazione; valgono per loro le stesse cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori. Possono essere revocati dall’assemblea (con le maggioranze dell’assemblea straordinaria) o dal tribunale in presenza di giusta causa. Nomina e revoca devono essere iscritte nel registro delle imprese. 2. PASSAGGIO DI CONSEGNE DAGLI AMMINISTRATORI: Con l’iscrizione della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica. Devono consegnare ai liquidatori: libri sociali, situazione dei conti e un rendiconto della gestione dall’ultimo bilancio approvato. 3. POTERI E DOVERI DEI LIQUIDATORI: I liquidatori
- devono agire con la diligenza richiesta dall’incarico;
- prendono in consegna beni e documenti sociali e redigono l’inventario del patrimonio insieme agli amministratori;
- possono compiere tutti gli atti utili alla liquidazione, cioè trasformare i beni in denaro e sistemare i rapporti giuridici pendenti. 4. PAGAMENTO DEI CREDITORI E RAPPORTI CON I SOCI: La priorità assoluta è pagare i creditori sociali. I soci possono ricevere beni o denaro solo dopo che tutti i creditori sono soddisfatti, oppure dopo avere accantonato le somme necessarie per pagarli. È comunque possibile distribuire acconti ai soci durante la liquidazione, purché ciò non danneggi i creditori. Se i fondi non bastano, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle azioni non liberate. Ogni anno i liquidatori devono redigere il bilancio annuale e farlo approvare dall’assemblea. Devono indicare eventuali modifiche ai criteri di valutazione rispetto all’ultimo bilancio in bonis. BILANCIO FINALE E PIANO DI RIPARTO: Una volta conclusa la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione , con il piano di riparto (chi prende cosa). Questo bilancio non è approvato dall’assemblea, ma dai singoli soci , anche tacitamente.
La S.a.p.a. ha una causa di scioglimento propria: La società si scioglie se tutti gli amministratori cessano , e entro 180 giorni non vengono sostituiti. Nel frattempo, il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio , che ha solo poteri di ordinaria amministrazione e non diventa accomandatario.
4. LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (s.r.l)
CARATTERI DISTINTIVI
La S.r.l. (artt. 2462–2483) è una società di capitali in cui: a) risponde solo la società con il suo patrimonio per i debiti sociali; b) le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né offerte al pubblico → questo limita la possibilità di raccogliere grandi capitali dai risparmiatori. Il capitale minimo per costituirla è 10.000 euro (molto più basso rispetto ai 120.000 richiesti per le altre società di capitali). Alla S.r.l. è riconosciuta un’ ampia autonomia statutaria : lo statuto può anche adottare regole tipiche delle società di persone, e la tutela del singolo socio è rafforzata. L’obiettivo della disciplina è distanziare la S.r.l. dalla S.p.A., creando un modello elastico, adatto soprattutto alle imprese di dimensioni medio-piccole. COSTITUZIONE La costituzione della S.r.l. segue in gran parte le regole della S.p.A., con alcune differenze: a) il capitale minimo è di 10.000 euro; b) la denominazione è libera ma deve contenere “S.r.l.”; c) può essere costituita anche a tempo indeterminato , nel qual caso il socio ha diritto di recedere con un preavviso di 6 mesi. S.R.L. UNIPERSONALE: La S.r.l. è stato il primo tipo di società di capitali che poteva essere costituito da un solo socio mantenendo comunque la responsabilità limitata. La disciplina iniziale è stata modificata e ora coincide con quella della S.p.A. unipersonale. CONFERIMENTI E ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO Nella S.r.l., come nelle società di persone, possono essere conferiti tutti i beni dell’attivo con valore economico. Il versamento del 25% dei conferimenti in denaro (e dell’intero sovrapprezzo) oppure dell’intero importo in caso di S.r.l. unipersonale può essere sostituito da:
**- una polizza assicurativa, oppure
- una fideiussione bancaria.** È ammesso il conferimento di opera o servizi (vietato nella S.p.A.) se il valore è garantito da polizza o fideiussione. CONFERIMENTI IN NATURA: L’esperto non deve essere nominato dal tribunale ma basta che sia un revisore o una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili e non è prevista alcuna revisione obbligatoria della stima. SOCIO MOROSO : Il socio moroso non può partecipare alle decisioni sociali. La società può vendere forzatamente le sue quote, se non ci sono acquirenti, gli amministratori lo escludono, trattenendo quanto già versato. In questo caso il capitale deve essere subito ridotto, perché la S.r.l. non può mai acquistare le proprie quote. FINANZIAMENTI DEI SOCI: È stata introdotta una disciplina per frenare il fenomeno delle S.r.l. sottocapitalizzate che usano soprattutto prestiti dei soci invece di capitale vero. Il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto ai creditori esterni → i soci vengono pagati per ultimi. Se il rimborso è avvenuto nell’anno prima del fallimento , deve essere restituito alla società. TITOLI DI DEBITO: Lo statuto può prevedere che la S.r.l. emetta titoli di debito simili alle obbligazioni. La decisione di emissione:
- stabilisce condizioni e modalità di rimborso,
- è iscritta nel registro delle imprese. Il valore minimo (taglio) di ciascun titolo è 50.000 euro.
Questi titoli non possono essere offerti al pubblico dei risparmiatori ma possono essere sottoscritti solo da investitori professionali. LE QUOTE SOCIALI Nella S.p.A. il capitale è diviso in azioni, tutte uguali e impersonali. Nella S.r.l. invece il capitale è diviso secondo un criterio personale , perché le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni.
- Ogni socio possiede una sola quota , che corrisponde alla parte di capitale da lui sottoscritta.
- Le quote possono avere valore diverso , perché dipende da quanto ciascun socio ha conferito. DIRITTI DEI SOCI: In generale, i diritti spettano ai soci in proporzione alla loro quota. Tuttavia, lo statuto può attribuire a singoli soci diritti particolari , ad esempio:
- privilegi sugli utili ,
- diritti speciali nell’ amministrazione ,
- obblighi ulteriori (prestazioni accessorie),
- Privilegi nella distribuzione degli utili. LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE: Le quote non possono essere titoli di credito e non possono essere offerte al pubblico. L’atto costitutivo può limitare il trasferimento o anche vietarlo del tutto, rafforzando il carattere personale della società. Può anche prevedere clausole di gradimento (di soci, organi sociali o terzi); se il gradimento è rifiutato, il socio o i suoi eredi possono recedere. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE Per rendere il trasferimento valido, tra le parti è sufficiente il consens o. Il trasferimento produce effetti verso la società solo quando è iscritto nel libro dei soci. I trasferimenti tra vivi richiedono:
- scrittura privata con firma autenticata da notaio ,
- deposito al registro delle imprese entro 30 giorni ,
- annotazione nel libro dei soci. Divieti: La S.r.l. non può mai acquistare proprie quote. Espropriazione della quota: I creditori personali del socio possono far espropriare la quota, che viene venduta forzatamente o assegnata al creditore. Lo stesso avviene se il socio fallisce. Se la quota non è liberamente trasferibile, la vendita è inefficace se la società trova entro 10 giorni un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. USCITA DEL SOCIO DALLA SOCIETÀ: RECESSO E ESCLUSIONE 1 ) RECESSO: Lo statuto può ampliare i casi di recesso e stabilire le modalità. Casi in cui il recesso è sempre riconosciuto per legge: - Società a tempo indeterminato : ogni socio può recedere con preavviso di almeno 180 giorni (lo statuto può aumentarlo fino a 1 anno). - Società a tempo determinato : può recedere chi non ha consentito a:
- modifiche dell’oggetto sociale;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all’estero;
- eliminazione di cause di recesso;
- aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. La quota del recedente deve essere prima offerta agli altri soci, o a un terzo scelto di comune accordo. Se non si trova un acquirente: la società rimborsa il socio usando le riserve disponibili, oppure tramite riduzione reale del capitale. Se la riduzione del capitale non è possibile (per opposizione dei creditori) → la società si scioglie. 2) ESCLUSIONE DEL SOCIO: Come nelle società di persone, lo statuto può prevedere cause di esclusione per giusta causa , con rimborso della quota.
- verso i singoli soci o terzi danneggiati direttamente. (Non viene menzionata la responsabilità verso i creditori sociali, prevista invece nella s.p.a.) Sono corresponsabili in solido con gli amministratori anche i soci che hanno intenzionalmente autorizzato o deciso atti dannosi. L’azione sociale di responsabilità può essere promossa anche dal singolo socio. Lo stesso socio può chiedere al tribunale la revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità gestionali. 2) COLLEGIO SINDACALE / REVISORE: Lo statuto può prevedere la nomina di collegio sindacale e revisore, definendone funzioni e poteri. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale è almeno pari al minimo della s.p.a. Se lo statuto non dice altro, il controllo contabile è svolto dal collegio sindacale. POTERI DI CONTROLLO DEI SOCI NON AMMINISTRATORI: Se manca il collegio sindacale, alcuni poteri di controllo passano direttamente ai soci non amministratori:
- diritto di ricevere informazioni dagli amministratori sugli affari sociali;
- diritto di consultare libri sociali e documenti relativi alla gestione. ALTRI ASPETTI DELLA DISCIPLINA BILANCIO: La redazione del bilancio segue sostanzialmente le stesse regole della s.p.a., senza differenze rilevanti. MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO: Le modifiche sono disciplinate in modo autonomo rispetto alla s.p.a., con alcune particolarità: - Delega agli amministratori per l’aumento di capitale: Lo statuto può delegare gli amministratori ad aumentare il capitale a pagamento. La relativa decisione deve essere verbalizzata da un notaio e iscritta nel registro delle imprese. AUMENTO REALE DI CAPITALE: Funziona come nella S.p.A. ma con una differenza L’esclusione del diritto di opzione è possibile solo se prevista dallo statuto. RIDUZIONE DEL CAPITALE: La disciplina della riduzione reale e nominale è sostanzialmente identica a quella della s.p.a., con una sola differenza Nella s.r.l. il capitale non può essere ridotto sotto i 10.000 euro in caso di perdite. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ: Lo scioglimento è regolato in modo unitario per tutte le società di capitali.
❖ LE SOCIETÀ COOPERATIVE
Le società cooperative sono società a capitale variabile che perseguono uno scopo mutualistico , cioè non mirano al lucro ma a soddisfare i bisogni dei propri membri (art. 2511 c.c., art. 45 Cost.). La disciplina è stata per lungo tempo molto complessa a causa di molte norme sovrapposte e di leggi speciali per diversi tipi di cooperative (agricole, edilizie, di credito ecc.). LO SCOPO MUTUALISTICO: Le cooperative si distinguono dalle società lucrative per lo scopo finale : Scopo-mezzo (comune a tutti): esercitare un’attività economica in comune. Scopo-fine: nelle società lucrative → ottenere e distribuire utili; Nelle cooperative → soddisfare bisogni dei soci attraverso lo scopo mutualistico : La cooperativa fornisce beni, servizi o lavoro direttamente ai soci a condizioni migliori rispetto al mercato. Cooperative di consumo: i soci coincidono con gli utilizzatori dei beni/servizi (es. supermercati cooperativi). Cooperative di produzione e lavoro: i soci forniscono essi stessi i fattori produttivi (es. cantine sociali). L’attività della cooperativa è una gestione a favore dei soci :
- i soci sono i destinatari principali dei beni/servizi;
- si elimina l’intermediario → si riduce il costo o si aumenta il guadagno; Vantaggio economico: Anche i soci cercano un beneficio economico, ma non per distribuire utili, bensì per soddisfare un bisogno preesistente (lavoro, abitazione, credito, consumo ecc.), ottenendo risparmio (cooperative di consumo) o migliori remunerazioni (cooperative di produzione/lavoro).
Soci sovventori: Accanto ai soci “mutualistici”, la legge permette la presenza di soci sovventori , che non usufruiscono delle prestazioni mutualistiche ma mettono solo capitale per finanziare la cooperativa. Scopo lucrativo: Le cooperative hanno come caratteristica principale lo scopo mutualistico, ma non esclusivamente: possono svolgere anche attività con terzi, offrendo gli stessi prodotti o servizi che danno ai soci. Queste attività con terzi possono essere lucrative e talvolta possono addirittura superare per entità l’attività mutualistica. Ciò che resta incompatibile con lo scopo mutualistico è l’integrale distribuzione degli utili ai soci. COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE La legge distingue due categorie:
- Cooperative a mutualità prevalente : godono di tutte le agevolazioni (fiscali, contributive ecc.). - Altre cooperative : non godono delle agevolazioni. Per avere una cooperativa a mutualità prevalente devono essere presenti entrambi questi requisiti: A. Clausole statutarie che limitano la distribuzione degli utili e delle riserve ai soci cooperatori. B. L’ attività deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci ( cooperative di consumo ), o deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci ( cooperative di lavoro ) o beni e servizi dagli stessi apportati ( cooperative di produzione e lavoro ). Gli amministratori e i sindaci devono documentare ogni anno che tali requisiti siano rispettati. Se la cooperativa per due esercizi consecutivi non rispetta i requisiti, perde lo status di cooperativa a mutualità prevalente. Le cooperative a mutualità prevalente devono:
- iscriversi in un albo speciale ,
- depositare ogni anno il bilancio. I CARATTERI STRUTTURALI Le cooperative possono avere una struttura più complessa o più semplice a seconda della dimensione:
- Le cooperative medie e grandi seguono una disciplina simile a quella delle S.p.A.
- Le piccole cooperative (meno di 20 soci o attivo ≤ 1 milione €) possono scegliere la disciplina più semplice della S.r.l.
- Le cooperative con meno di 9 soci devono obbligatoriamente applicare la disciplina della S.r.l. È previsto un numero minimo di soci, che devono avere specifici requisiti soggettivi. Esistono limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio e alla percentuale di utili distribuibile. La cooperativa ha una struttura aperta: le variazioni nel numero o nell’identità dei soci e le variazioni del capitale non richiedono la modifica dell’atto costitutivo. Ogni socio persona fisica ha un solo voto in assemblea. Le cooperative sono sottoposte a vigilanza statale, per garantire correttezza amministrativa e contabile. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA Servono almeno 9 soci per costituire una cooperativa, tuttavia, se si sceglie la disciplina della S.r.l., bastano 3 soci. Se il numero dei soci scende sotto il minimo → la società deve essere sciolta e liquidata, a meno che il numero non venga reintegrato entro 1 anno. I soci devono possedere requisiti soggettivi coerenti con l’attività della cooperativa. Non possono essere soci chi esercita attività in concorrenza con la cooperativa. I soci sovventori NON devono avere tali requisiti. La procedura di costituzione è simile a quella della S.p.A. o della S.r.l.:
- Atto costitutivo per atto pubblico ,
- Iscrizione nel Registro delle Imprese → la cooperativa acquista personalità giuridica. ATTO COSTITUTIVO: Deve contenere:
- L’oggetto sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci.
- I requisiti per diventare socio e le modalità/tempi dei conferimenti (criteri non discriminatori e coerenti
Ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito più di 1/3 dei voti totali. VARIAZIONI DEI SOCI E DEL CAPITALE SOCIALE Le cooperative sono a capitale variabile : il capitale non è fissato in anticipo. L’ingresso o l’uscita dei soci non richiede la modifica dell’atto costitutivo. AMMISSIONE DI NUOVI SOCI: L’ammissione è decisa dagli amministratori , non dall’assemblea. La decisione viene solo annotata nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare il valore della quota o azione e l’eventuale sovrapprezzo stabilito dall’assemblea. Se gli amministratori respingono la domanda → il socio può chiedere che decida l’assemblea. Soci in formazione: Esiste una categoria speciale di soci che devono seguire un periodo formativo. Dopo max 5 anni , diventano soci a tutti gli effetti. **CAUSE DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI SOCI E DEL CAPITALE
- Recesso** Ammesso:
- quando lo statuto vieta la cessione delle quote/azioni;
- nei casi previsti per S.p.A. o S.r.l. Procedura: Il socio comunica il recesso e gli amministratori verificano la domanda. Se la respingono, il socio può ricorrere al tribunale. Effetti: Gli effetti del recesso si verificano sul rapporto sociale dal momento in cui viene accolta la domanda e sui rapporti mutualistici alla chiusura dell’esercizio in corso, se la comunicazione arriva 3 mesi prima; altrimenti alla chiusura dell’esercizio successivo. 2) Esclusione Può avvenire per:
- mancato pagamento delle quote/azioni;
- cause tipiche delle società di persone;
- gravi inadempienze;
- perdita dei requisiti per essere socio. Procedura: Decisione degli amministratori o dell’assemblea; Comunicazione al socio; Il socio può fare opposizione in tribunale. 3) Morte del socio Il rapporto si scioglie automaticamente. L’atto costitutivo può prevedere la continuazione con gli eredi , se questi hanno i requisiti. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA: Avviene secondo le regole dello statuto. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio. **GLI ORGANI SOCIALI
- L’ASSEMBLEA:** Le cooperative che seguono le regole della S.p.A. hanno organi simili alla S.p.A., con alcune differenze. Il voto non dipende dalla quota posseduta: per le persone fisiche vale “una testa-un voto”. Le persone giuridiche possono avere più voti, ma non oltre 5. Regole di voto
- Si vota solo se il socio è iscritto nel libro soci da almeno 90 giorni.
- l socio può essere rappresentato solo da un altro socio, e ciascun socio può rappresentarne al massimo 10.
- Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o tramite mezzi telematici, se lo statuto lo permette. I quorum costitutivi e deliberativi si calcolano in base al numero dei voti (per testa) , e lo statuto può modificarli sia in aumento sia in diminuzione rispetto alla S.p.A. Assemblee separate: La volontà assembleare può formarsi in modo progressivo tramite assemblee separate e poi assemblea generale. Le assemblee separate sono obbligatorie se la cooperativa ha più di 3000 soci e opera in più province. Le assemblee separate eleggono dei soci-delegati , e l’assemblea generale, composta dai delegati, delibera definitivamente. 2) ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO: Le regole su amministratori e sindaci sono molto simili a quelle della S.p.A., con possibilità di adottare: sistema tradizionale , dualistico o monistico.
Differenze principali
- Non è più richiesto che tutti gli amministratori siano soci : basta la maggioranza.
- La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nelle stesse ipotesi della S.r.l.
- Lo statuto può attribuire il voto nel collegio sindacale in proporzione alle quote o azioni. Collegio dei probiviri: Molto comune nelle cooperative. Risolve controversie tra soci o tra soci e società, riguardanti il rapporto sociale o la gestione mutualistica. 3) VIGILANZA GOVERNATIVA E CONTROLLO GIUDIZIARIO: Le cooperative sono sottoposte a vigilanza dello Stato per verificare il mantenimento della mutualità e il corretto funzionamento amministrativo e contabile. La vigilanza è esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite revisioni almeno ogni 2 anni e ispezioni straordinarie quando necessario. POTERI DELLA VIGILANZA
- Può revocare amministratori e sindaci.
- Può nominare un commissario governativo per la gestione della cooperativa.
- Può disporre lo scioglimento se la cooperativa non raggiunge gli scopi mutualistici o per due anni non deposita il bilancio o non compie atti di gestione. Le cooperative sono soggette anche al controllo giudiziario sulla gestione , come le S.p.A.
- Possono ricorrere i soci che possiedono almeno il 10% del capitale.
- Nel procedimento deve essere sentita anche l’autorità di vigilanza. BILANCIO, UTILI E RISTORNI La redazione del bilancio segue le stesse regole della S.p.A. DISTRIBUZIONE UTILI: Per rafforzare il patrimonio sociale, le cooperative devono destinare il 30% degli utili netti alla riserva legale (contro il 5% della S.p.A.). Ogni anno deve essere destinato il 3% degli utili a fondi mutualistici , per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (autocontribuzione obbligatoria). Ci sono limiti alla distribuzione degli utili ai soci , per ridurre il carattere lucrativo della partecipazione. Nelle cooperative non quotate: Gli utili possono essere distribuiti solo se patrimonio netto / indebitamento > ¼ → così le cooperative molto indebitate devono autofinanziarsi invece di distribuire utili. **DIFFERENZA TRA COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE E ALTRE COOPERATIVE
- Cooperative non a mutualità prevalente**
- È sufficiente che lo statuto stabilisca la percentuale massima di dividendi distribuibili ai soci.
- L’assemblea può anche distribuire le riserve tramite emissione di strumenti finanziari o aumento gratuito del capitale. 2. Cooperative a mutualità prevalente Gli statuti devono prevedere: a) Dividendi vietati oltre un certo limite , pari all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali + 2,5% sul capitale effettivamente versato. b) Remunerazione degli strumenti finanziari limitata al 2% oltre tale limite. c) Divieto di distribuire le riserve ai soci. d) In caso di scioglimento, tutto il patrimonio deve essere devoluto ai fondi mutualistici. UTILI VS. RISTORNI Gli utili sono la parte di risultato economico distribuibile (nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto). I ristorni sono invece rimborsi ai soci per parte del prezzo pagato per beni o servizi acquistati dalla cooperativa o integrazioni della retribuzione pagata ai soci lavoratori. I ristorni servono a realizzare il vantaggio mutualistico , cioè: - risparmio di spesa (cooperative di consumo), - maggiore remunerazione (cooperative di produzione/lavoro). SCIOGLIMENTO DELLA COOPERATIVA E DEVOLUZIONE PATRIMONIALE La cooperativa si scioglie:
- per le cause comuni alle società di capitali (art. 2484);
Serve una relazione giurata di stima da esperto nominato dal tribunale (se trasformazione in s.p.a.) o da revisore scelto dai soci (se in s.r.l.). Il capitale della nuova società non può superare il patrimonio netto effettivo. Se il patrimonio è inferiore al minimo legale → i soci devono versare nuovi conferimenti.
3. Assegnazione di azioni/quote: Ogni socio riceve una quota proporzionale alla sua partecipazione precedente. I soci d’opera ricevono azioni/quote commisurate alla loro partecipazione agli utili. 4. Responsabilità dei soci: Per le obbligazioni anteriori alla trasformazione i soci a responsabilità illimitata restano responsabili, salvo consenso dei creditori. Il consenso dei creditori si presume se non rispondono entro 60 giorni alla comunicazione → silenzio = assenso (art. 2500-quinquies). Ecco un riassunto chiarissimo e compatto, diviso per argomenti, delle parti che hai inviato. 3) TRASFORMAZIONE REGRESSIVA (da società di capitali → società di persone) Il legislatore guarda con sfavore al passaggio da un modello più evoluto (società di capitali) a uno meno evoluto (società di persone). Di conseguenza, la trasformazione regressiva è sottoposta a regole molto rigide. A) Deliberazione : Serve la maggioranza prevista per le modifiche statutarie + il consenso di tutti i soci che diventeranno illimitatamente responsabili. B) Relazione degli amministratori: è obbligatoria e deve spiegare motivi ed effetti della trasformazione. Deve essere depositata per 30 giorni in sede sociale, consultabile gratuitamente dai soci. C) Assegnazione delle partecipazioni: Ogni socio riceve una partecipazione nella società di persone proporzionale al valore della quota o azioni che aveva prima. D) Responsabilità dei soci: I soci che assumono responsabilità illimitata rispondono anche delle obbligazioni anteriori all’iscrizione della trasformazione (art. 2500-sexies, co. 4). Non basta il recesso come tutela: serve il loro consenso esplicito. 4) TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE Una sola trasformazione è vietata: cooperativa a mutualità prevalente → società lucrativa. Per impedire che i soci si approprino di risorse destinate alla finalità mutualistica. Le cooperative non a mutualità prevalente possono trasformarsi in società di persone e società di capitali, con la maggioranza dei soci. In caso di trasformazione in società lucrativa, la cooperativa deve devolvere il patrimonio netto reale ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione. 5) TRASFORMAZIONI ETEROGENEE Comportano cambio dello scopo-fine e della forma giuridica, riguardano il passaggio tra:
- società di capitali ↔ enti diversi (consorzi, associazioni, fondazioni, comunioni d’azienda)
- società consortili ↔ società di capitali
- comunione d’azienda ↔ società di capitali PROCEDIMENTO Se si passa da società di capitali → altro ente Serve un quorum rafforzato: 2/3 dei voti. Consenso necessario dei soci che assumerebbero responsabilità illimitata. Obbligatoria la relazione degli amministratori (come per le trasformazioni regressive). Se si passa da altro ente → società di capitali consorzi e società di persone → maggioranza (deroga al principio di unanimità dei consorzi); associazioni → maggioranza prevista per lo scioglimento; comunione d’azienda → unanimità. Tutela dei creditori: La trasformazione non ha effetto subito all’iscrizione, diventa efficace dopo 60 giorni, durante i quali i creditori possono fare opposizione. Può avere effetto prima solo se i creditori acconsentono, vengono pagati o è data garanzia sufficiente. Stima del patrimonio: il patrimonio dell’ente viene valutato tramite relazione di stima.
6) TRASFORMAZIONI ATIPICHE: Sono ammesse se non contrastano con norme inderogabili e non danneggiano soci, creditori o interessi generali. Esempio ammesso: consorzio → società di persone. Non sono trasformazioni: impresa individuale → società (è un conferimento d’azienda); società → impresa individuale (perché serve lo scioglimento formale della società).
LE FUSIONI
È un’operazione di concentrazione giuridica : due o più società si unificano in una sola. È diversa dalla concentrazione economica (come il gruppo): qui le società si fondono in un unico soggetto.
- Fusione propria→ nasce una nuova società che sostituisce tutte le precedenti. - Fusione per incorporazione (la più usata) → una società assorbe le altre. In entrambi i casi le società fuse/incorporate si estinguono. La società risultante/incorporante subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle società partecipanti. I soci ricevono nuove quote/azioni in cambio di quelle annullate. Fusione Omogenea : società dello stesso tipo. Fusione Eterogenea: società di tipo diverso (es. s.r.l. + fondazione). → opera anche come trasformazione, quindi valgono i limiti previsti per le trasformazioni (es. vietata l’incorporazione di una cooperativa a mutualità prevalente in una s.p.a.). Limiti alla partecipazione S.p.a. in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell’attivo → NON possono partecipare. Eccezione: nelle fusioni non azionarie (s.r.l., società di persone, cooperative “s.r.l.”) il divieto non vale, le società in crisi o in procedura concorsuale possono partecipare → la fusione è uno strumento utile per risanare l’impresa. IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE : 3 fasi obbligatorie e in ordine fisso 1) PROGETTO DI FUSIONE: Redatto dagli amministratori, contiene:
- dati delle società coinvolte;
- statuto della nuova società / modifiche dell’incorporante;
- rapporto di cambio delle partecipazioni (quante nuove azioni spettano per ogni vecchia);
- data degli effetti contabili;
- eventuali trattamenti particolari per categorie di soci o titolari di strumenti finanziari. Pubblicità: deposito al registro imprese o pubblicazione sul sito. Deve trascorrere un periodo di 30 giorni (15 per fusioni non azionarie) prima della decisione. Allegati obbligatori:
- Situazione patrimoniale (bilancio di fusione) → bilancio infrannuale a data recente (max 120 giorni); può essere sostituito dal bilancio d’esercizio se chiuso ≤ 6 mesi prima.
- Relazione degli amministratori → spiega ragioni economiche e giuridiche della fusione e motiva il rapporto di cambio.
- Relazione degli esperti → Nelle fusioni trasformative tra persone e capitali, l’esperto deve anche valutare il patrimonio della società di persone. Tutti i documenti devono essere messi a disposizione dei soci per 30 giorni (15 nelle fusioni non azionarie). 3) DELIBERA DI FUSIONE: Società di persone: maggioranza determinata per utili; il socio dissenziente ha diritto di recesso. S.p.a.: assemblea straordinaria, nessun recesso salvo fusione eterogenea o modifiche che di per sé lo prevedono. S.r.l.: decisione dei soci a maggioranza; il socio dissenziente può recedere. Le delibere vanno tutte verificate dal notaio e iscritte nel registro imprese. 3) ATTO DI FUSIONE: Deve essere sempre in forma di atto pubblico. Si deposita al registro imprese delle società fuse e dell’incorporante. L’ultima iscrizione ha efficacia costitutiva: da quel momento la fusione è realizzata. Dopo l’efficacia:
- si annullano le partecipazioni delle società incorporate;
- si emettono le nuove partecipazioni;
Passivo di destinazione incerta: Responsabilità solidale tra società coinvolte, nei limiti del patrimonio netto ricevuto o rimasto. Relazione amministratori: Deve spiegare i criteri di distribuzione delle partecipazioni e indicare il valore effettivo del patrimonio trasferito e di quello rimasto. Relazione esperti: Necessaria per valutare la congruità del rapporto di cambio. 2 ) Scissione non proporzionale & asimmetrica Scissione non proporzionale: Consentita a maggioranza. Se un socio riceve partecipazioni non proporzionali, ha diritto a far acquistare le proprie partecipazioni al valore determinato come nel recesso. Obbligo di acquisto e soggetti obbligati devono risultare dal progetto. Scissione asimmetrica : Consentita solo con il consenso unanime. Alcuni soci restano nella scissa e non partecipano a una o più beneficiarie, serve per “separare” gruppi di soci in conflitto. 3) Decisione dei soci, tutela dei creditori, atto di scissione Decisione di scissione: Stesse regole della fusione. Dopo l’approvazione, non è eseguibile subito. Termini e tutela dei creditori: L’atto di scissione può essere stipulato solo dopo 60 giorni dall’ultima iscrizione delle delibere (30 giorni se vi partecipano società non azionarie). Durante questo periodo i creditori anteriori possono fare opposizione. Stipula anticipata possibile se tutti i creditori anteriori consentono, oppure i creditori non consenzienti sono pagati o le somme depositate, oppure una società di revisione unica attesta che non servono garanzie. Tutte le società coinvolte rispondono in solido, nei limiti del patrimonio ricevuto/rimasto, per i debiti non soddisfatti della scissa. Atto di scissione: è un atto pubblico. Nella scissione in senso stretto è anche atto costitutivo delle nuove beneficiarie. La scissione produce effetti con la ultima iscrizione dell’atto di scissione nel registro imprese delle beneficiarie. Una volta efficace, la scissione è inattaccabile (come la fusione), restano solo le azioni risarcitorie contro amministratori, esperti ecc.