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IL FENOMENO SPORTIVO - Evoluzione, IL FENOMENO SPORTIVO COME ORDINAMENTO GIURIDICO, FONTI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, NORME DELLA COSTITUZIONE CON RIFERIMENTI SPORTIVI, NORME STATALI RILEVANTI PER LO SPORT, NORME REGIONALI, FONTI IN AMBITO EUROPEO, I SOGGETTI – Fisici e Giuridici, IL CIO – Comitato Internazionale Olimpico, FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI, IL CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DSA (Discipline Sportive Associ
Tipologia: Appunti
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Lo sport ha una portata internazionale e una valenza giuridica: anche lo sport ha acquisito un valore giuridico, per questo si parla di diritto dello sport. Non è solo un fenomeno ludico, ma ha valore di diritto, rilevanza giuridica.
La prima fase dell'importanza acquisita dallo sport, parte dal fenomeno delle olimpiadi: nella Roma antica, le olimpiadi erano un evento molto importante che si ripeteva ogni quadriennio. Durarono fino al 393 d.C. A questo punto, si sono verificati fenomeni di corruzione e forme di violenza fisica particolarmente gravi che hanno portato, nel 393 d.C., all'abolizione del movimento olimpico e dei giochi olimpici. →Nella metà dell’800 , alcuni soggetti benestanti si erano uniti per creare una sorta di associazione, delle strutture che potessero richiamare le attuali federazioni sportive, ovvero una costituzione volontaria di organismi che rappresentavano a livello embrionale le attuali federazioni sportive. → Nel 1894 , il barone Pierre de Coubertin decise di ripristinare le olimpiadi della Grecia Antica, chiamandole le olimpiadi moderne , per contrapporle alle prime olimpiadi, vista e considerata l'importanza degli ideali che si trasmettono attraverso le manifestazioni sportive olimpiche. Gli ideali sono la lealtà, l'indipendenza (del comitato olimpico) e il dilettantismo, racchiuso nel motto "l'importante non è vincere ma partecipare". L'attuale fenomenologia del movimento sportivo deriva dal ripristino delle olimpiadi. Il barone voleva ripristinare le olimpiadi a Parigi nel 1894 ma in quell'anno si riuscì soltanto ad emanare la Carta Olimpica , il documento in cui sono racchiusi i principi fondamentali dello svolgimento delle olimpiadi e del movimento olimpico (non è una legge). Le prime olimpiadi moderne si svolsero ad Atene, nel 1896, in memoria delle precedenti edizioni. Questa è una data importantissima perché determina un'evoluzione del mondo sportivo, infatti in questo contesto di ripristino delle olimpiadi moderne, era necessario che ci fossero degli Enti, degli organismi, delle organizzazioni che provvedessero a reclutare sia gli atleti che partecipavano alle olimpiadi, sia ad organizzare materialmente i giochi olimpici. →E’ stato quindi creato nel 1894 il primo soggetto che si occupò del movimento sportivo a livello internazionale, ovvero il CIO ( Comitato Olimpico Internazionale ), con il compito di curare l’organizzazione dei giochi olimpici e curare la selezione degli atleti che avrebbero partecipato a questi giochi. →Non bastava però un referente unico a livello mondiale ma c’era bisogno di alcuni referenti nei singoli stati, che si occupassero della selezione degli atleti partecipanti ai giochi olimpici e consentire la loro partecipazione alle olimpiadi. Per questo durante la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 sono stati costituiti i primi Comitati Olimpici (in Italia nacque il CONI) proprio come delegati, a livello di supporto del CIO, perché il CIO non poteva lavorare da solo.
Alla fine dell'800 però lo sport è ancora un fenomeno elitario: in Italia solo poche persone potevano permettersi di svolgere un'attività sportiva, avendo a che fare con altri problemi legati alla sopravvivenza. Il CONI di allora era un ente temporaneo, non stabile e non definitivo, che veniva creato in occasione delle olimpiadi e, alla fine delle stesse, veniva sciolto. →Nel 1908 viene costituito di fatto il soggetto che rappresenta l'antecedente dell'attuale CONI, il Comitato Italiano per le Olimpiadi che si differenzia da esso in quanto era un ente temporaneo che veniva costituito in vista delle Olimpiadi per essere poi sciolto alla fine delle stesse. →Successivamente nel 1914 è stato costituito l’attuale Comitato Olimpico Nazionale Italiano ( CONI ) , come comitato stabile e permanente. Lo sport assume maggiore rilevanza durante il fascismo, quando diventa uno strumento di propaganda politica. Anche il CONI in quel periodo ha assunto una maggiore importanza e si poteva considerare un’appendice del partito nazionale fascista, in quanto i componenti del CONI venivano nominati dal partito nazionale fascista tra i propri membri. →Nel 1942 il CONI viene valorizzato dallo Stato italiano, al tramonto della dittatura fascista, come ente autonomo con la legge 426 : il CONI acquista dignità giuridica venendo riconosciuto dalla legge come ente esponenziale dello sport italiano, al vertice del movimento sportivo nazionale. Lo sport acquista sempre più valore giuridico. Vengono riconosciuti dei soggetti operanti in ambito sportivo che presuppongono una regolamentazione, che siano riconosciuti da leggi, norme, aventi dei componenti (degli organi) con determinate funzioni e potere normativo. Anche lo sport, come il gioco, ha delle regole. Le regole previste in ambito giuridico sono coercibili: se non vengono attuate spontaneamente ci sono delle sanzioni, ovvero modalità vincolanti per fare attuare quelle norme. Le regole sono giuridiche quando è prevista una sanzione per la loro inosservanza. Un altro elemento che le contraddistingue è il fatto di essere vincolanti per la generalità delle persone.
●In ambito sportivo ci sono sempre stati dei dubbi in questo caso: le regole sportive hanno queste caratteristiche? Si può parlare di sport come ordinamento giuridico? L'ordinamento giuridico ha necessariamente 3 elementi:
Norma giuridica → E’ una regola generale ed astratta emanata dallo Stato che concorre a disciplinare l'organizzazione della vita della collettività. Lo sport però rappresenta un ordinamento secondo la tesi maggioritaria. L’ordinamento sportivo non è solo in ambito statale, infatti ci sono eventi, manifestazioni che superano i confini nazionali, quindi a livello mondiale (es. Olimpiadi, mondiali di calcio), quindi è evidente che ci devono essere dei soggetti a livello mondiale che sono competenti a disciplinare il movimento sportivo. Avremo quindi un ordinamento sportivo nazionale e uno internazionale: → In Italia (nazionale) , il movimento sportivo è rappresentato dal CONI, dalle Federazioni nazionali, dalle società, dalle associazioni e da tutte le persone fisiche. A livello nazionale l’ordinamento sportivo ha una struttura piramidale:
In ambito sportivo le fonti del diritto sono:
La Costituzione contiene una sola norma dedicata allo sport, ovvero l’articolo 117 della Costituzione il quale fa riferimento alla legislazione concorrente ; indica quindi una serie di materie oggetto di legislazione concorrente in riferimento all’ordinamento sportivo e alle professioni sportive. Legislazione concorrente vuol dire che in alcune materie, lo Stato deve emanare delle leggi di principio o leggi quadro che devono essere attuate con atti normativi delle regioni.
La persona fisica è l’uomo quale destinatario delle regole di condotta approntate dall’ordinamento giuridico, negli aspetti della sua esistenza regolati dal diritto. La persona giuridica è un’entità organizzata che si distingue dalle persone fisiche che la compongono, unite da un interesse comune, ed è dotata di una propria volontà. Vengono creati i soggetti giuridici perché c’è bisogno di un soggetto responsabile nei confronti della collettività. La differenza tra i due, nel caso dello sport si riflette sulle modalità di ingresso nel mondo sportivo, perché i soggetti fisici (non solo gli atleti) entrano a far parte nell’ordinamento sportivo con l’atto di tesseramento. I soggetti giuridici (società e associazioni sportive) entrano a far parte del mondo sportivo con un atto che si chiama affiliazione.
Entrambi questi atti comportano l’acquisizione di uno status , ovvero l’insieme di diritti e doveri. SOGGETTI A LIVELLO INTERNAZIONALE SOGGETTI A LIVELLO NAZIONALE
Istituito nel 1894 da Pierre de Coubertin con il ripristino delle Olimpiadi moderne, non svolge tutti i compiti da solo, ma è affiancato dai fiduciari nazionali (Come ad esempio il C.O.N.I.). Trasferito da Parigi, a causa della guerra, in Svizzera precisamente a Losanna dove ha sede tutt’ora, il C.I.O. elabora la Carta Olimpica (insieme di regole, non leggi che disciplinano il movimento olimpico). Come le Federazioni sportive internazionali, il CIO è una organizzazione internazionale non governativa (ONG, quindi non composta da stati, ma da soggetti appartenenti a stati diversi) senza scopo di lucro (ciò che viene guadagnato non viene ripartito tra i membri, ma viene reinvestito in altre manifestazioni sportive). Il C.I.O. è un’associazione con personalità giuridica regolata dalla legge svizzera (afferma che deve esserci la volontà dei soggetti a creare un soggetto autonomo e che ci sia uno scopo di natura ideale come uno scopo umanitario contrapposto allo scopo lavorativo). Il C.I.O. è composto da individui fisici e singoli e non da associazioni, detto perciò di tipo semplice. Per poter operare ha bisogno di organi , essi sono:
Al di sotto del CIO ci sono le Federazioni sportive internazionali. Anche queste ultime sono organizzazioni non governative e hanno la funzione di rappresentare un singolo sport a livello mondiale. Sono enti esponenziali di ciascuno sport a livello internazionale. A differenza del CIO hanno le sedi in vari Stati del mondo e sono sottoposte alle leggi dello Stato in cui si trovano. Hanno autonomia normativa : in particolare emanano uno statuto (l'atto che disciplina il proprio funzionamento interno) e vari regolamenti (atti normativi con cui la Federazione disciplina vari settori come il regolamento della giustizia, gioco, organico…). Le norme
CONI: Ente pubblico o privato? Nel 1942 il legislatore non aveva stabilito la natura dell'ente, se fosse un ente pubblico o privato. La distinzione è molto importante in quanto i soggetti pubblici sono regolati in modo molto diverso dai soggetti privati. L'ente pubblico fa parte della pubblica amministrazione, che emana dei provvedimenti, atti amministrativi espressione dell'autorità della pubblica amministrazione. I soggetti privati invece prendono vita in seguito ad un contratto, ovvero da un accordo tra i soggetti intenzionati a costituirlo (atto negoziale, diverso dal provvedimento amministrativo, atto autoritario espressione del potere della pubblica amministrazione). La pubblica amministrazione si costituisce con una legge, i soggetti privati (come ad esempio le società sportive) sono costituiti per accordo, per contratto. La differenza si riflette poi sulla tutela giuridica (intervento della giustizia amministrativa, rappresentata dal TAR, oppure intervento del giudice ordinario, ovvero Tribunale, Corte di Appello e Cassazione). La maggioranza degli interpreti affermano che il CONI sia da ritenere ente pubblico secondo alcuni indici:
→Il presidente ha una funzione di rappresentanza legale (sostanziale) e processuale dell'ente, così come tutti i presidenti in ambito federale (e per quanto riguarda società e associazioni). In ambito sostanziale, il presidente rappresenta il CONI, come ad esempio nel caso di una riunione di Comitati Olimpici internazionali. In caso di processo, il presidente viene chiamato in giudizio in qualità di legale rappresentante, non potendo far convenire in giudizio l'ente stesso, in quanto persona giuridica creata dal diritto. La rappresentanza sostanziale si esplica nei rapporti tra privati; il presidente rappresenta il Comitato Olimpico nei rapporti interpersonali sia in ambito nazionale sia in quello internazionale. Rappresentanza processuale vuol dire che, se ci sono delle controversie nei confronti del CONI, è il presidente a convenire in giudizio. Se viene intentata una causa nei confronti del CONI o il CONI intenta una causa nei confronti di un'altra persona (fisica o giuridica), è il presidente a rispondere. Il presidente rappresenta il CONI nei confronti del CIO, ha una funzione di raccordo tra l'ente nazionale e quello internazionale. →Il consiglio nazionale è l'organo deliberativo, il quale ha anche il compito di coordinare tutta l'attività sportiva a livello nazionale e di armonizzare le azioni federali (fissa gli indirizzi generali per quanto riguarda le Federazioni sportive nazionali). Le Federazioni hanno autonomia normativa: per evitare che ciascuna agisca in modo completamente autonomo, regolamentandosi in maniera troppo differente l'una dall'altra, il CONI, attraverso l'azione del consiglio nazionale, indirizza gli ordinamenti delle Federazioni sportive nazionali. →La giunta nazionale è l'organo esecutivo e di controllo, in quanto controlla che siano raggiunti i risultati previsti dal CONI. Verifica il conseguimento dei risultati previsti dal CONI; in particolare, ha una funzione di controllo sulle singole Federazioni sportive nazionali, ovvero verifica che il patrimonio delle Federazioni sportive nazionali venga utilizzato per le finalità istituzionali delle stesse, che non ci siano buchi di bilancio (vd. Malagò contro Barelli, contenzioso per i buchi di bilancio nella FIN). →Il segretario generale predispone il bilancio e attua le delibere del consiglio e della giunta. →Il collegio dei revisori dei conti opera in ambito contabile, ha un potere di verificare i conti del CONI. Tutti questi organi fanno riferimento alla sede centrale di Roma; la stessa struttura si ritrova anche a livello regionale. In tutte le regioni c'è un comitato regionale del CONI. Fino alla precedente presidenza (Petrucci) la stessa struttura si ritrovava anche a livello provinciale. Nel 2012, in ambito di spending review, si è optato per l'abolizione della struttura a livello provinciale. Nel momento in cui è stato eletto il nuovo presidente, si è arrivati ad un sistema la cui formula è il CONI Point: non c'è più un comitato provinciale del CONI (c'è solo a livello nazionale e regionale), è solamente presente un delegato provinciale il quale non ha potere di spesa (come i ministri senza portafoglio), mantenuto dal comitato regionale. Il CONI servizi S.P.A. (Sport e Salute S.P.A.) Intorno agli anni '2000, il CONI ha subito una profonda crisi economica che l'ha portato ad un dissesto economico-finanziario (fosse stato un imprenditore si parlava di fallimento, ma trattandosi di ente pubblico è improprio parlare di fallimento).
definizione non è più valida). Successivamente vennero riconosciute anche attraverso la legge 91/1981 (legge sul professionismo in Italia) la quale le definisce quali enti dotati di una propria autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Nessuna di queste leggi però definiva la natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali: occorreva precisare se le Federazioni sportive nazionali fossero enti pubblici o enti privati, differenza importante perché diversa è la regolamentazione prevista nei due casi. C'erano varie teorie circa la natura giuridica: secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, le Federazioni erano enti pubblici perché la legge 426/1942 definiva le Federazioni sportive nazionali come organi del CONI. Siccome il CONI è un ente pubblico, anche le Federazioni sportive nazionali, secondo questa teoria, sono enti pubblici. Secondo altra parte della dottrina e della giurisprudenza invece, erano enti di natura privata perché le Federazioni sportive nazionali sono composte da società e associazioni sportive, soggetti privati. Il legislatore, con la legge 242/1999 (decreto Melandri), prende posizione in merito alla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali e stabilisce che queste ultime sono soggetti di diritto privato senza scopo di lucro (eventuali utili della Federazione sportiva nazionale non possono essere ripartiti tra i componenti ma devono essere reinvestiti). Le Federazioni sportive nazionali sono considerate soggetti di diritto privato, non sono più considerati organi del CONI (gli organi sono elementi necessari e imprescindibili per la persona giuridica, la quale altrimenti non potrebbe esistere). Le Federazioni sportive nazionali non sono organi imprescindibili del CONI che, anche senza loro, potrebbe esistere e operare lo stesso. Gli organi inoltre rappresentano la volontà dell'ente: nel caso delle Federazioni sportive nazionali, questo non si verifica necessariamente in quanto la loro volontà potrebbe divergere da quella del CONI. In senso tecnico, le Federazioni non possono essere considerate organi del CONI. Hanno autonomia normativa, organizzativa e di gestione. Questa autonomia si esplica nella emanazione delle carte federali (statuto e regolamenti). Nonostante siano dei soggetti di diritto privato presentano degli aspetti pubblicistici:
Definite dal C.O.N.I. nel 1975, rappresentano l’attività ludica come un’attività sportiva , ad esempio l’arrampicata o il gioco degli scacchi. Il primo riconoscimento esplicito dal punto di vista giuridico si è avuto nel 2004 con il decreto Pescante che ha conferito personalità giuridica di diritto privato. E’ riconosciuta una singola disciplina associata per uno sport. Per ottenere il riconoscimento bisogna:
Riconosciuti dal C.O.N.I. nel 1985 , rappresentano lo sport a livello amatoriale , sono delle associazioni operanti in ambito nazionale che promuovono e organizzano attività sportive con finalità ludiche e ricreative senza scopo di lucro. Nascono come organizzazioni religiose/politiche. Per essere riconosciute devono:
vantaggio patrimoniale) con caratteri di continuità e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali che prevedono il professionismo sportivo. Le federazioni sportive italiane affiliate al CONI , che hanno riconosciuto il professionismo sono: o Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) → Serie A, B e Lega Pro o Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.) o Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) o Federazione Motociclistica Italiana (FMI) → Il motociclismo, pur avendo recepito la disciplina per il settore professionistico, non l'ha ancora attuata. o Federazione Italiana Golf (F.I.G.) o Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) → Serie A o Sport equestri Oggi purtroppo (con effetto dal 2014), anche a causa delle crisi globale che colpisce la maggior parte delle aziende che fungevano da sponsor, solo 5 di queste federazioni riconoscono il professionismo: calcio, ciclismo, golf, pallacanestro e sport equestri. Non esistono in Italia delle sportive professioniste donne. Nel 2011 esce da questo elenco il motociclismo e nel 2013 il pugilato. La differenza tra dilettanti e professionisti è che i professionisti hanno un contratto di lavoro e hanno una tutela previdenziale. Dilettante : è dilettante lo sportivo non professionista. La dottrina e la giurisprudenza hanno delimitato la categoria del dilettante, distinguendo dal dilettante puro (chi pratica sport a livello amatoriale) il professionista di fatto o (semiprofessionista). Questi ultimi sono soggetti che praticano sport in modo continuativo, guadagnando cifre anche importanti che permettono loro di svolgere unicamente l'attività sportiva ma non sono tesserati ad una delle sei Federazioni sportive nazionali che prevedono il settore professionistico. Questo comporta la mancanza di un contratto di lavoro sportivo ai sensi della legge 91/1981 e l'assenza di tutela previdenziale (non vengono versati loro i contributi): giuridicamente l'atleta in questo caso è considerato dilettante. Il soggetto fisico entra nel mondo sportivo attraverso l'atto del tesseramento: questo può essere diretto (come nel caso degli arbitri, che si tesserano direttamente alla Federazione) o indiretto (attraverso la società o l'associazione sportiva). Attraverso l'atto del tesseramento si ottiene uno status, cui fa capo un insieme di diritti :
La prestazione sportiva, può formare oggetto di lavoro autonomo , solo ove ricorrano i requisiti stabiliti dall’ art. 3 comma 2 della Legge 91/81:
ideale e caratterizzato dall'uniformità dei diritti tra tutti gli associati. realizzazione dell'attività allo scopo di perseguimento di un utile.
Con il contratto di società disciplinato dall'articolo 2247 c.c. due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Il contratto plurilaterale è chiuso: non è possibile entrare a far parte della società così facilmente come accade nelle associazioni. Per fare ciò è necessaria l'approvazione dei soci. Ottenuto l'accordo dei soci, occorre modificare lo statuto della società attraverso l'atto notarile. Il nuovo socio, per poter entrare in società, deve comunque acquistare le quote dagli altri soci (che quindi possono o non possono essere disposti a venderle). Esistono diversi tipi di società, ognuna delle quali viene disciplinata dal codice civile. Si dividono in 3 grandi gruppi: Società di persone Società di capitali Società cooperative. Tra le società di persone si ritrovano le società semplice, la società in accomandita semplice e la società in nome collettivo. Sono società tendenzialmente piccole dove l'apporto dei soci è prevalentemente lavorativo e dove non si ha autonomia patrimoniale perfetta (per i debiti delle società rispondono anche personalmente e illimitatamente tutti i soci, indipendentemente dal fatto che abbiano agito in nome e per conto della stessa). Il creditore, prima rifarsi sui soci, deve pretendere i soldi dalla società: solo se la società è incapiente può rivalersi sul capitale dei soci. Nelle associazioni invece il creditore può rifarsi a suo piacimento sulla società o sull'associato. Nelle società di capitali invece la società ha autonomia patrimoniale perfetta (per i debiti della società risponde solo la società con il suo patrimonio, come per le associazioni riconosciute o con personalità giuridica). I terzi devono però avere delle tutele: viene previsto un capitale sociale minimo (50'000€ per le società per azioni e 10'000€ per le società a responsabilità limitata), la tenuta delle scritture contabili e il deposito del registro di bilancio presso il registro delle imprese. Parlando di società sportive, queste possono assumere solo la natura di società di capitali o cooperative; non esistono società di persone sportive. Nel professionismo (91/1981) non è possibile che esistano società cooperative sportive professionistiche in quanto la cooperativa non ha scopo di lucro ma scopo mutualistico (creare lavoro per i soci, creare possibilità di prezzi vantaggiosi per i soci…). Altra caratteristica delle società è che queste sono contratti chiusi (a differenza dell'associazione, contratto di natura aperta a cui può aderire chiunque). Nelle società possono entrare dei nuovi soci ma solo se i vecchi soci lo acconsentono. L'aspirante nuovo socio fa richiesta per entrare nel capitale sociale della società ai vecchi soci, i quali possono, sotto il pagamento di un prezzo, accettare il suo ingresso. L'ingresso o l'uscita di un socio comporta una variazione dello statuto, del contratto originario. Nelle cooperative è prevista e garantita l'adesione successiva dei nuovi aspiranti soci.