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Appunti Diritto Ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti presi a lezione fondamentali per lo svolgimento degli esoneri con la professoressa Rita Benigni.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 22/02/2020

lorenzo.elia
lorenzo.elia 🇮🇹

6 documenti

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Scarica Appunti Diritto Ecclesiastico e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! FONTI Non è possibile elaborare un codice di diritto ecclesiastico, le fonti sono infatti sparse ovunque. La fonte primaria è comunque la Costituzione. Oggi dobbiamo inserire all’interno del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico anche le norme di diritto internazionale. Ci sono fonti interne e fonti internazionali. Le fonti interne sono: - Costituzione - Concordato e Intese (art 8 della cost.) - Legge quadro sui culti ammessi 1159 del 1929 - Tutte le altre fonti: leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislative, leggi regionali, disposizioni di carattere comunale etc. Le fonti internazionali sono strutturate in: - Fonti di valenza universale: coprono tutto il mondo e fanno riferimento a organizzazioni di carattere mondiale (ONU etc) - Fonti di valenza regionale: riguardano l’Europa; le fonti di diritto ecclesiastico europee sono all’interno del Consiglio di Europa e dell’Unione Europea. Il consiglio di Europa è una delle due istituzioni Europee. E’ un’organizzazione di stati (47 stati), tutti gli stati dell’Europa intesa in senso geografico. La diversità di popoli e ordinamenti comporta la ne- cessita di scrivere delle norme in grado di coprire le esigenze di tutti (aspettative e culture). La nor- mativa europea si sostanzia nella libertà religiosa, riconosciuta in tutte le sue sfaccettature. Il consi- glio di Europa ha la sua normativa nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in cui c’è una norma sulla libertà religiosa. La corte di Strasburgo giudica sulle violazioni assunte della convenzio- ne. La convenzione è l’unica fonte formale del consiglio. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo è molto importante: la corte di Strasburgo ha compe- tenza in materia specifica della tutela di tutte le libertà, quindi anche della libertà religiosa. Le sen- tenze della corte di Strasburgo hanno una particolare efficacia: quando la corte di Strasburgo adot- ta una sentenza, questa è esecutiva ed esecutoria solo per quanto attiene ai profili patrimoniali. Esempio: La corte ritiene che la presenza del crocifisso nelle classi sia illegittima; condanna l’Italia al risarcimento monetario nei confronti della persona che è stata offesa (non alla rimozione del croci- fisso). Non c’è la caducazione della norma che prevede che il crocifisso rimanga li. Le sentenze han- no capacità esecutiva per quanto attiene alla condanna patrimoniale. Le sentenze della corte di Strasburgo possono arrivare a modificare i nostri ordinamenti attraverso due strumenti, uno inter- no e uno sovranazionale. Quello interno è l’art 117 della costituzione, che ci impegna a tenere fede alle proclamazioni dei trattati internazionali, stabilendo che nel momento in cui un trattato internazionale definisce la li- bertà religiosa, i principi posti sono di valenza sub costituzionale (norme interposte). Una proclama- zione del principio fatta da una sentenza della Corte, comporta che il giudice italiano nel momento in cui va ad applicare una norma sulla tutela religiosa, non può non tenere conto dei principi fissati dalla Corte. Quello sovranazionale è l’ordinamento giuridico dell’Unione Europea. L’unione europea è governa- ta dal trattato di Lisbona, che prevede che l’unione Europea entri a far parte del consiglio di Europa. Anche in assenza dell’Unione alla Convenzione, le norme della Convenzione vengono ritrattate nel trattato, perché il trattato richiama gli stati membri a rispettare le libertà fondamentali come scritte nei trattati sottoscritti. Ance la Carta di Nizza richiama la Convenzione Europea. La corte di Lussem- burgo attualmente si appoggia ed è vincolata alla giurisprudenza della corte di Strasburgo. Attualmente giudici e avvocati non possono ignorare le sentenze della corte di Strasburgo e le sen- tenze della corte di Lussemburgo. L’Unione Europea è un altro soggetto sovranazionale. Gli stati membri dell’Unione Europea non sono tutti quelli che appartengono al Consiglio. Sul piano della tutela dei diritti e delle libertà fonda- mentali, ciò non porta ad una maggiore capacità normativa dell’Unione. Essa è infatti incompetente in materia religiosa: non adotta norme che hanno riferimento diretto al fenomeno religioso. Quindi ad esempio l’Unione Europea non può adottare norme che regolano le confessioni religiose, gli edi- fici di culto, le modalità con cui si fa proselitismo, e tutte le materie dirette che si riferiscono alla re- ligione. L’unione europea regola problematiche religiose solo all’interno di una materia di sua competenza: ad esempio, una delle materie di competenza è la regolazione del rapporto di lavoro, in cui entra il fenomeno religioso, in questo caso regolato dall’Unione. La regolazione del fenomeno religioso dell’unione e le sentenze della corte di Lussemburgo, sono vincolanti. L’unione non può adottare una normativa che vada a stabilire come si deve strutturare una chiesa, come i paesi debbano regolare la formazione religiosa. L’incompetenza è molto forte, poiché c’è un articolo specifico del trattato di Lisbona (17) che la prevede. L’articolo 17 stabilisce che l’unione non debba regolare lo status giuridico di chiese e regolazioni religiose, regolato solo dagli stati. L’art 11 affianca a ciò che non può essere regolato dall’Unione, anche le organizzazioni filosofiche non con- fessionali (ateistiche). L’art 17 nasce da una richiesta delle chiese. La chiesa cattolica e quelle protestanti nel momento in cui si scrivono il trattato di Maastricht e di Amsterdam chiedono che l’Unione non si occupi di que- sta materia. Per quanto riguarda le fonti interne, la libertà religiosa è presente nella Costituzione agli articoli 2 e 3 in for- ma generale, si parla di religione come fattore di possibile discriminazione. Gli articoli 7,8, 19, 20 si occupa- no del profilo religioso collettivo e individuale. Le fonti secondarie sono Concordato e Intese. Questi sono previste all’articolo 7 e 8 della Costituzione, e si pongono tra la fonte legislativa e la Costituzione. Da un punto di vista della forza di legge vengono subito dopo la Costituzione. Ci sono spesso delle norme anche di livello regionale chiamate “Intese”. Le uniche Intese che possono porsi subito al di sotto della costituzione, sono quelle sottoscritte ai sensi dell’art 8 della costituzione. La legge 1159 del 1929 è una legge ordinaria anteposta alle altre fonti (anche di pari livello giuridico forma- le) perché è la regolazione formale dei culti senza intesa (come l’Islam). I CONTENUTI La maggior parte degli stati occidentali sono stati separatisti, cioè laici che presentano declinazioni diverse; per quanto riguarda la laicità francese, essa è avversa alla religione e alla struttura clericale quindi tende ad escluderla dalla realtà pubblica. La laicità italiana invece non è avversa ma accogliente, cioè ogni soggetto riesce ad esprimere la propria identità religiosa, fin quanto non entra in contrasto con i principi fondamen- tali dell’ordinamento. Il connotato specifico della laicità è lo stesso del separatismo, ossia i diritti civili e politici non devono essere influenzati dalla religione. ART 7 COSTITUZIONE “Lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti da parte delle due parti non richiedono il procedi- mento di revisione costituzionale”. Nel 1948 i Costituenti si trovano davanti una società italiana interamente cattolica, perché il regime fascista ha azzerato tutte le minoranze. Il Concordato del 1929 attribuiva alla chiesa cattolica un ruolo di grande importanza. I costituenti capiscono di non potere più essere stato confessionista, e vogliono andare verso uno stato lai- co pluralista. L’ala comunista vuole avvicinarsi ad uno stato separatista, mentre l’ala democristiana vuole che la situazio- ne rimanga quella che è. Decidono di salvare i patti lateranensi, ritenendo necessario richiamarli nella Co- stituzione. BUDDISMO. E’ un pensiero e una dottrina di purificazione. Budda è il fondatore del buddismo. Secondo la storia Budda è un principe di nome Siddartha che vive in India. Vive tra il 563 e il 483 a.c. La storia di Siddharta è molto complicata: il padre gli vieta di uscire dal palazzo perché ha la consapevolezza di ciò che c’è fuori dal palaz- zo. Siddartha uscendo dal palazzo viene a contatto con il mondo esterno, e capisce che il suo mdo di vivere non è quello corretto. Sviluppa un pensiero nuovo. Manca il soggetto che parla con Budda e gli fa cambiare idea sul modo in cui vive. Con l’osservazione svilup- pa un pensiero, una via di purificazione: nasce in lui il desiderio di creare un percorso per uscire dai mali del mondo. I mali non riguardano solo la sofferenza fisica ma anche quella morale. Sviluppa un percorso di puri- ficazione, che è un percorso che il buddista segue da solo o guidato da un maestro e che comporta una ri- nuncia a una serie di cose. Si sviluppa un linguaggio coerente con il proprio livello di purificazione e un nuo- vo modo di vedere le cose. Lo Stupa (monumento tipico del Nepal) è un edificio formato da una collinetta e una piramide in cima, for- mata da sette livelli, che sono i sette livelli per arrivare alla purificazione. Con la fine del cammino della purificazione si arriva al massimo grado del benessere, si raggiunge il Nirvana. Secondo l’impostazione buddista noi siamo fatti di materia e spirito, e ciò che l’uomo cerca è la realizzazio- ne della propria spiritualità. Il buddismo nasce da un uomo. Budda fa una vita molto solitaria. Non esiste il buddismo come pensiero unitario, ma esistono una serie di scuole e orientamenti: quando muore Budda si sviluppano diverse scuole. Un esempio della differenza di Budda è tra il Budda cinese, cic- cione, e il Budda indiano, magro. Il buddismo tibetano è un buddismo molto strutturato. Si sviluppa una for- ma di monachesimo: i monaci buddisti sono coloro che detengono la verità. Il buddismo tibetano ha una strutturazione molto forte e sposa una strutturazione di carattere teocratico: i monaci sono la parte della società eletta, che devono guidare il livello terreno, la comunità politica e la comunità religiosa. Per questo motivo il Nepal entra in stretto conflitto con il comunismo cinese, che non concepisce una strutturazione teocratica. Le altre scuole buddiste non hanno una gerarchizzazione, il monaco è colui che si allontana dal mondo per cercare se stesso. Ogni individuo cerca una guida, ma non c’è forma di proselitismo. L’intesa con l’Ubi Le diverse scuole buddiste presenti sul territorio italiano si sono date una strutturazione e hanno chiesto l’intesa. L’intesa è stata tramutata poi in legge: la federazione degli Ubi è ora una confederazione religiosa, anche se nella loro credenza non c’è un Dio e anche se nella loro strutturazione non ci sono i profili propri di una religione (matrimnio, ministro di culto) Intesa con Soka Kakkai La Soka Kakkai è strutturata in modo molto forte: è una realtà molto diversa dalle altre scuole, che non ha voluto aderire alla confederazione e ha quindi richiesto un’intesa a parte. Il buddismo si è espanso molto in italia, perché il buddismo può convivere bene anche con le altre religioni, perché nel buddismo non si richiede un’adesione come il battesimo, o una ritualità: si può essere buddisti e cristiani nello stesso tempo. ORGANIZZAZIONI MALIGNE Altro soggetto che non può essere confessione religiosa è chi propugna la fede nel maligno. Se si ha un’organizzazione che crede in un essere maligno, essa non promuove lo sviluppo dell’uomo: il motivo per cui non si può riconoscere questa organizzazione è il fatto che questo soggetto degradando l’individuo non merita la tutela. Le sette sono impossibili da definire giuridicamente. Con setta sicuramente si attribuisce disvalore all’orga- nizzazione religiosa. Uno dei rapporti più importanti sviluppato sulle sette è il Guest Guyard in Francia. La Francia sviluppa quin- di una commissione perché in Francia si erano sviluppati nuovi movimenti religiosi, tra cui l’ordine del tem- pio solare, che propugnava suicidi di massa. Nascendo un problema di ordine pubblico, si sviluppa la figura di setta. La Francia guarda non tanto al tipo di religione elaborata o alla figura presa come riferimento, ma individua il carattere setta nei rapporti che uniscono i consociati. La setta viene individuata nella formazione sociale in cui viene in evidenza uno specifico rapporto tra i consociati: si sviluppa tra i consociati un rappor- to di unione settario. I soggetti sono legati da un vincolo comunitario molto forte che diminuisce o azzera l’auto determinazione: il soggetto perde la sua identità e diventa gruppo, identificandosi in esso e nella gui- da di esso. Ne consegue che la persona viene sradicata dal suo precedente tessuto sociale e vive solo ed esclusivamente per il gruppo. Al gruppo devolve tutte le sue sostanze. In Francia viene introdotta nei primi anni del 2000 un’ipotesi di reato, il plagio, che viene ad essere configu- rato con una connotazione specificatamente religiosa: il plagio è il reato nel quale si pone in essere nei con- fronti del soggetto un comportamento di estraneazione dal contesto sociale precedente che hanno l’effetto di limitare la sua libertà di autodeterminazione e scelta. Quando si ravvisa questa condotta si scioglie il gruppo: si persegue il soggetto che pone in essere il plagio e si scioglie il gruppo. Spesso si usa questa ipotesi di reato contro tutte quelle religioni che non sono grate alla Francia. La chiesa cattolica ha messo in evidenza come alcune pratiche e comunità di vita religiosa potrebbero rien- trare nella fattispecie che è stata creata. Un esempio è la clausura, in cui si crea un vincolo stretto tra i con- sociati, si potrebbe sollevare l’ipotesi di plagio e sciogliere il gruppo. Andare ad utilizzare nei confronti del fenomeno delle sette il diritto penale speciale, quindi configurare un ipotesi di reato specifico, può non es- sere opportuno, perché si espone all’abuso del reato come strumento per tarpare il pluralismo religioso. L’Italia ha affrontato il problema delle sette in modo più ponderato. Il primo rapporto del 1998 è il rappor- to sulle organizzazioni spirituali. Esso è stato rinnovato. Non viene utilizzato negli atti italiani il termine set- ta. La squadra antisette è una sezione speciale della polizia di stato. C’è anche un centro CESAP (centro stu- di abusi psicologici) che si occupa di monitorare il problema delle sette. Vengono regolati nuovi movimenti religiosi: in mancanza di una definizione di setta e di confessione religio- sa, quando ci si trova davanti a realtà che sembrano movimenti religiosi, spesso si arranca. Questi nuovi movimenti religiosi si strutturano con grande intelligenza: si strutturano con i requisiti che la dottrina individua come confessione religiosa. RAELIANI Nascono in Francia, ma sono presenti dal 1983 anche in Italia (circa 500/600 mila persone). La religione nasce da Rael, un francese giornalista che si dedica all’alpinismo. Nel cratere di un vulcano in- contra un omino extraterrestre, il quale gli dice che è un extraterrestre che viene da un altro pianeta, ma arrivato in Francia 25 mila anni fa. L’alieno ha creato con il suo popolo Eloim gli uomini attraverso la clona- zione e ci hanno mandato i profeti di tutte le religioni. Non c’è un essere supremo. L’ometto dice a Rael che il popolo Eloim vuole venire sulla terra come soggetti che possono regolarci meglio e darci pace. L’omino chiede a Rael di strutturare una società che possa acco- glierli: essi non vogliono venire come usurpatori, ma vogliono essere accolti dagli uomini. Rael struttura delle comunità che vivono nel segno indicato dagli Eloim. Gli Eloim sono molto aperti: propu- gnano la piena libertà di azione e autodeterminazione. Per quanto riguarda la strutturazione della società, esistono dei soggetti più esperti e in grado di guidare la società. Non ci deve essere una democrazia ma bisogna essere guidati dagli illuminati. I profili sono quindi promiscuità sessuale, clonazione, eugenetica, profili molto diversi rispettpo alle altre re- ligioni. Sul piano della strutturazione, essi sono strutturati come una Chiesta in modo gerarchico: c’è una parte di membri che non hanno titolo, gli altri sono tutti identificati con termini che richiamano la Chiesa. Hanno una struttura autonoma. Loro ritengono di riconoscere tutti i profeti delle altre religioni, ma questi non sono dei, bensì Eloim. CHIESA DI SCIENTOLOGY Scientology è stata fondata da Roan Hubbard, scienziato che sviluppa un pensiero rivolto alla cura di perso- ne che hanno incontrato sostanze psicotrope. Inizialmente egli fonda dei centri Dianetic e Narconon, in cui i soggetti andavano a disintossicarsi. Il percorso di carattere psicoterapeutico è quindi indirizzato ad uscire da situazioni di dipendenza. Nel tempo questo tipo di elaborazione si trasforma in un percorso di crescita spirituale dell’individuo. Il suo pensiero si avvicina ad un percorso di rinascita spirituale. In questa seconda fase, l’essere umano è fatto di spirito immortale. A seguito della morte si trova ad essere prigioniero di una serie di scorie, perdendo le sue originali potenzialità: passa da una situazione di benessere e sicurezza ad una situazione di “sporcizia”. Per tornare ad essere una mente cosciente, bisogna eliminare tutte queste scorie, passando per un percorso di pulizia (questo tipo di impostazione è presente anche nel buddismo, secondo il quale bisogna passare per sette gradi di purificazione). Nel caso di Scientology, secondo la pratica elaborata da Hubbard, occorre purificare la mente (clear) attra- verso una tecnica che prevede un soggetto da ripulire e un soggetto che lo aiuta a ripulirsi (auditor) che pone delle domande al paziente; attraverso il percorso di uno a uno si arriva alla purificazione. L’auditor è molto costoso. Quando si arriva allo stato di clear, ci si può ancora alzare per otto livelli spiritua- li, fino a diventare guida. Questo tipo di struttura ha un substrato di spiritualità e religiosità: si poggia molto sulle filosofie occidentali e orientali e per questo è riconosciuta in tutto il mondo. Scientology è presente in Italia dal 1977, e arriva in Italia come centri Dianetic e Narconon. Successivamen- te, in parallelo con lo sviluppo della Chiesa di Scientology altrove, nel 1985 aprono dei corsi di purificazione, che anche se molto costosi, riscuotono molto successo. Inizia a discutersi tra la Corte d’Appello di Milano e la Corte di Cassazione se Scientology fosse o meno una confessione religiosa. Nel 1991 la Corte d’appello di Milano ritiene che Scientology non sia una confessione religiosa, perché que- sto soggetto è costituito per perseguire finalità di lucro, perché l’attività che svolge è vendita di servizi. La cassazione nel 1995 dice alla Corte d’Appello che la motivazione data da quest’ultima non può essere ac- colta perché troppo leggere: infatti non è vietato alla Chiesa svolgere attività economia, dal momento che tutte svolgono attività economiche per finanziarsi. La cassazione indica la rotta per andare ad individuare una confessione: nel momento in cui il giudice si trova davanti ad un soggetto che si proclama confessione religiosa, il giudice deve valutare se quel soggetto è davvero una religione o no. In assenza di un’intesa, bi- sogna verificare se il soggetto abbia precedenti riconoscimenti pubblici come confessione religiosa; bisogna fare un analisi dello statuto del soggetto; bisogna vedere qual è la comune considerazione rispetto a quel soggetto. La Cassazione indica solo i criteri senza specificarli e qualificarli. Questa sentenza ne richiama un’altra, in cui la Cassazione aveva enucleato gli stessi principi senza qualifi- carli. Sulla base di questi criteri il giudizio torna alla Corte d’Appello. La Corte d’Appello pronuncia: non ci sono precedenti riconoscimenti; nello statuto non ci sono finalità reli- giose; la realtà Scientology nella comune considerazione non è una religione e on può essere considerata tale perché “Scientology manca del concetto di salvezza dell’anima e del rapporto con una divinità che è ti- pico delle grandi religioni monoteistiche”. La Cassazione a questo punto scende nel dettaglio. Ribadisce che la Corte d’appello continua a sbagliare e non segue le indicazioni date. La corte di cassazione dice che nell’ordinamento manca una definizione di confessione religiosa, la mancanza della quale è legata alla definizione di stato laico. E’ quindi il giudice che deve verificare se ci sono i requisiti stabiliti della precedente sentenza. E’ errato interpretare la religione confrontandola con altre religioni, quindi utilizzare il modello giudaico cri- stiano come giudizio. La cassazione afferma che ci sono precedenti riconoscimenti di Scientology in una se- rie di sentenze tributarie, che riguardano reati fiscali e tributari, in cui le corti italiane hanno ritenuto una qualche religiosità a Scientology per quanto riguarda ad esempio l’esenzione di alcuni tributi sugli immobili. Da un punto di vista strutturale ha uno statuto in cui si definisce ente di diritto privato, che non ha uno spic- cato fine religioso. Ha chiesto il riconoscimento e le trattative sono aperte. La grande massa di musulmani in italia è legata ad Ukoi. Da un punto di vista sociale questo soggetto è definito Islam della migrazione. Raccoglie la parte di islam più intransigente. Dal 1990 è stata scritta una legge generale sulla libertà religiosa, che dovrebbe disegnare la libertà religiosa di tutti quei culti che non hanno l’intesa. Sul piano della libertà individuale l’islam vive su una serie di regole che pongono al centro la libertà indivi- duale. La libertà religiosa individuale nella nostra costituzione trova regolamentazione nell’articolo 19 della costi- tuzione: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. Questo articolo può essere spiegato messo a confronto con l’articolo 9 della CEDU, che tratta di libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Si individuano le componenti della libertà religiosa: - Libertà di coscienza e di pensiero - Libertà di professare la propria fede - Proselitismo - Libertà di culto: esercitare pratiche e riti - Ius poenitendi: diritto di cambiare religione o credo a. A seguito della costituzione del 48, la dottrina sosteneva che dato che non c’è la libertà di pensiero e coscienza nella costituzione, non esisteva di conseguenza il diritto ad essere atei. L’ateismo non è tutelato dall’articolo 19, ma dall’art 21, quindi il pensiero ateistico è tutelato nella costituzione anche non essendo tutelato dall’articolo 19. Come si tutela l’autodeterminazione? Anche in questo caso lo stato deve assumere l’impegno atti- vo a procurare l’autodeterminazione per quanto è nelle sue possibilità. Il primo obbligo dello stato è quello di ritrazione: lo stato non può obbligare nessuno a seguire una fede. b. Libertà di professare la propria fede vuol dire libertà di rendere noto agli altri l’appartenenza di fede. L’appartenenza di fede può essere dimostrata con una dichiarazione, con degli oggetti religio- si, con pratiche religiose. Con diritto alla riservatezza si intende che non si può richiedere di dichiarare la propria appartenen- za di fede per godere di uno dei diritti che quell’appartenenza di fede tutela. Il diritto alla riservatez- za è un diritto tutelato dal codice sulla privacy; esso mette il dato religioso tra i dati sensibili. Il codi- ce della privacy prevede due dati: i dati personali e i dati sensibili. Quando parliamo di dato perso- nale e sensibile, riconosciamo a quel dato una tutela di maggior grado. La tutela è per tutte le orga- nizzazioni religiose. Sabatish in Austria partecipa ad un convegno “i rudimenti dell’Islam”. Nel parlare di Maometto la signora lo accusa di essere un pedofilo, dal momento che ha avuto rapporti con la seconda moglie in tenera età. Le comunità islamiche reagiscono. L’Austria prevede l’ipotesi di reato di blasfemia, quindi Sabatish viene sottoposta a giudizio penale per diffa- mazione. Si arriva alla corte di Strasburgo. Sabatish sostiene che quello che lei ha detto rientra nel suo di- ritto di manifestazione critica riguardo la religione, quindi il suo diritto è titolato dall’articolo 9. La sentenza della Corte di Lussemburgo da a Sabatish i criteri che indicano la differenza tra critica legittima e critica non legittima. La corte rileva che se è vero che può esserci la critica, essa deve rispettare certe modalità. Le modalità non devono essere diffamatorie o ingiuriose. La corte afferma che Sabatish nell’intervenire, arriva al seminario dicendo “io non sono un’esperta di Islam”, quindi questa parla senza avere la competenza adatta per farlo. Ciò che Sabatish dice riguardo la moglie di Maometto è assolutamente smentito dalla dottrina, ritenendolo non fondato. Sabatish è quindi una signora che interviene in un seminario dicendo cose su cui non ha adatte conoscenze. Un altro caso riguarda l’utilizzazione di personaggi del cristianesimo all’interno di messaggi pubblicitari. In questo caso si ha una società in Lituania che produce jeans. Si fa una campagna pubblicitaria con dei mani- festi che vedono Gesù e Maria che indossano dei jeans. Vengono rimossi i cartelloni e si arriva alla Corte di Strasburgo. La corte adotta una sentenza che prevede l’assenza di un’offesa al valore del cristianesimo. Si ha multiculturalità quando su un determinato territorio si ha pluralità di culture. La regolazione della simbologia religiosa è diversa in base a due elementi: - Il luogo: regolare un simbolo in uno spazio aperto (strada) o in uno spazio ristretto (università o luo- go in cui si svolge pubblico servizio). - Chi è che lo indossa: quando si sta in un luogo aperto non importa chi ha il simbolo. Quando si sta in un luogo chiuso è rilevante il fatto che il simbolo lo indossi l’utente o il prestatore del pubblico servizio. A quest’ultimo sono chieste determinate limitazioni per l’uso del simbolo. Nello spazio pubblico aperto (strada, spiaggia pubblica) nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di usare qualsiasi tipo di simbolo (anche il burka), posso usare ogni corredo (pugnale, stella di david) purchè ciò non vada in contrasto con le norme di pubblica sicurezza. Nel caso della simbologia (pugnale) è previsto ovviamente il rispetto del codice penale. La norma del testo di sicurezza afferma che nessuno può andare in giro con il viso travisato rifiutandosi di farsi riconoscere. Nel 2010 arriva una legge diversa da quella del 2004 (che prevedeva il divieto di simbologia all’interno di luoghi pubblici), che prevede l’assoluto divieto di andare in giro con il volto completamente travisato (bur- ka). Chi va in giro con il volto coperto è sottoposto ad una pena pecuniaria. In francia è previsto anche un percorso di rieducazione. S.A.S. contro francia 2010- Belka cheni contro Belgio La corte afferma che il burka e il nikad sono entrambi abbigliamenti che hanno un imprinting religioso im- portante, rientrando nella manifestazione dell’appartenenza di fede, coperti dall’articolo 9. La corte deve capire se la limitazione sia legittima o meno. La corte afferma di non poter accettare la motivazione di pub- blica sicurezza. Entrambi i governi Belga a Francese affermano che il burka e il nikad testimoniano la dispari- tà della donna rispetto all’uomo nella cultura musulmana. La corte afferma il suo essere d’accordo, infatti il burka e il nikab rendono difficile la socialità. Non c’è però un collegamento tra l’indossare il velo ed essere sottoposta all’uomo. La corte afferma che una norma generale che va a limitare la libertà delle persone non è accettabile, essendoci una limitazione della determinazione della libertà della persona. La corte afferma che la limitazione sia legittima perché nei contesti sociali di riferimento (francia e belgio) il costume sociale della maggioranza non tollera il velo integrale: questo abbigliamento non rientra nel costu- me idealtipo di un francese. L’impostazione italiana è un’impostazione di accoglienza dentro il rispetto di alcuni principi, che sono princi- pi giuridici fondamentali, scritti nella carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, che aveva come scopo quello di andare ad elaborare i principi fondamentali del vivere insieme e che i soggetti stranieri che arrivano in italia devono conoscere e accettare. È previsto che chi arriva nel territorio debba sottoscrivere un accordo di integrazione in cui la persona che arriva si impegna a studiare la lingua, acquisire la cultura etc, e lo stato italiano si impegna a fornire gli strumenti per ciò. Allo straniero viene data la carta dei valori e della cittadinanza, e entro due anni lo straniero con un esame deve dimostrare di avere imparato ciò che ha sottoscritto.