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• DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO CANONICO • STORIA E RELIGIONE • ERETICI ED INFEDELI • LA ROTTURA DELL’UNITA’ RELIGIOSA IN EUROPA • GUERRA D’INDIPENDENZA AMERICANA E RIVOLUZIONE FRANCESE • POLITICA ECCLESTIASTICA NEL REGNO D’ITALIA • POLITICA ECCLESIASTICA NELL’EPOCA DEL FASCISMO • POLITICA ECCLESIASTICA NELLA COSTITUZIONE E NEL DIRITTO POSITIVO ODIERNO • ISLAM IN ITALIA • DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA • PRINCIPIO DI LAICITA’ • MATRIMONIO
Tipologia: Appunti
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Diritto ecclesiastico studia i rapporti fra stato e chiesa, fa parte del diritto dello Stato. Diritto ecclesiastico è insegnato da professori appartenenti a un settore scientifico disciplinare: diritto ecclesiastico e diritto canonico. Questi settori sono settori dell'ordinamento giuridico italiano. Diritto ecclesiastico è un settore dell'ordinamento giuridico italiano, diritto positivo dello stato italiano che disciplina il fenomeno religioso. Lo stato con la sua legge dà rilevanza giuridica a un diritto esterno. Da una parte vi è lo stato, dall'altra parte la chiesa e le altre religioni. Vi è una legislazione che si occupa di tale disciplina. Dopo il 1861 veniva insegnato il diritto della Chiesa nelle università. Però per una scelta politica, culturale, non si insegnò più il diritto della chiesa. L'aggettivo ''ecclesiastico'' vuol dire: assemblea dei credenti, fedeli, soprattutto cristiani cattolici. Si tratta di una denominazione un po' stretta rispetto ai temi di cui si occupa il diritto ecclesiastico. Si chiama ''ecclesiastico'' perché dopo il 1861, Francesco Scaduto insieme ad altri studiosi, riflettendo sui problemi da studiare, decise di studiare il diritto ecclesiastico (a quei tempi: diritto della chiesa) in senso moderno, cioè si deve studiare un settore dell'ordinamento italiano, si tratta di un diritto che si deve confrontare con il diritto della chiesa. Contemporaneamente a Scaduto, Francesco Ruffini fu l'altro padre fondatore del diritto ecclesiastico con Scaduto, mette al centro della sua riflessione la libertà religiosa, configurata come idea fondamentale. La libertà è un'eccezione della storia. Il diritto ecclesiastico deve promuovere la libertà religiosa come un diritto soggettivo pubblico da fare valere di fronte all'autorità religiosa. Altri studiosi, giuristi importanti del diritto ecclesiastico furono: Jemolo; Finocchiaro, il quale legge il diritto ecclesiastico italiano alla luce del valore costituzionale dell'uguaglianza. Tali giuristi si occuparono, inoltre, della sistemazione delle fonti di natura ecclesiastica. Le basi del diritto ecclesiastico nella costituzione sono l’art. 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.), art. 19 (Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.), art. 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.), art. 7 (Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.), art. 8 (Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.): dalla loro natura emergono vari principi. Diritto canonico è il diritto proprio della chiesa cattolica.
Presenza della religione nella vita delle persone comporta dei problemi (es. Iran): discriminazioni, persecuzioni nei confronti delle minoranze. Perché la politica si deve occupare della religione? In teoria, la politica e il diritto non dovrebbero mettere parola all'interno della sfera religiosa. Non è mai stato così nella storia. Il potere politico, l'ordinamento dello stato si è sempre interessato alla religione, addirittura è stato pervaso da essa. È difficile immaginare uno stato che si disinteressi del fenomeno religioso. Oggi lo stato disciplina in un certo modo il fenomeno religioso. Non esiste alcun ordinamento giuridico che non prenda posizione sul fenomeno religioso. In Italia, lo stato finanzia le questioni religiose con la partecipazione del cittadino (es. 8x1000). La politica non si disinteressa della religione, anzi nell'esperienza greca e romana vi era una fusione: il mondo del diritto era pervaso dalla religione. È inconcepibile un diritto senza la religione. Il diritto dell'occidente continentale nasce dal diritto romano e dal diritto della Chiesa. Giustiniano voleva restaurare l’Impero Romano attraverso il diritto, raccogliendo il diritto romano nel suo codice, Corpus Iuris Civilis. Digesto (raccoglie la giurisprudenza degli iuriconsulti romani) 1.1.1.2., redatto quando già il cristianesimo era religione di stato, riprende la distinzione di Ulpiano, il quale professava il paganesimo, tra diritto pubblico (‘’ Il diritto pubblico è quello che riguarda lo stato della res(publica) di Roma... Il diritto pubblico consiste nelle cose sacre, nei sacerdoti e nei magistrati ) e diritto privato. La religione dei romani da pagana diventò cristiana: i cristiani furono all'inizio una minoranza perseguitata, sia dagli ebrei sia dai romani. Le persecuzioni iniziano con Nerone nel 64 e cessano con Diocleziano nel 303-
costretto a credere in qualcosa in cui non crede. Questo principio teologico fu formulato da Sant’Agostino. Non si può imporre ad una persona di credere e di professare. Solo l’accettazione interna alla fede fa di una persona un credente. La religione cristiana ha natura missionaria, cioè parte dal messaggio di Cristo e degli apostoli che hanno divulgato il verbo. Ci può essere un’opera di persuasione ma non di convinzione. Non si può costringere un infedele a professare una religione. Nei suoi confronti è possibile professare la tolleranza, il quale è un concetto sia giuridico, sia religioso. Non può essere tollerato il deviante cristiano: una volta che si è intrapreso il percorso di fede e si ha abbracciato un credo non si può più uscire da tale credo. Le devianze religiose non venivano tollerate. Gli infedeli erano ebrei e musulmani. La tolleranza presuppone che chi tollera abbia una concezione, un’idea differente da quella che ha l’altro. Rispetto a chi ha una credenza religiosa diversa dalla mia si tollera, si sopporta per evitare danni maggiori. Si tratta di un istituto giuridico canonistico. Il regime della tolleranza si realizza secondo gradi diversi di tolleranza. In passato si ebbe la proibizione per gli infedeli di occupare uffici pubblici, esercitare azioni giudiziarie. Gli ebrei non potevano ottenere il titolo dottorale, non potevano concludere gli studi universitari ricevendo la laurea. Eresia degli Albigesi era una sorta di deviazione dalla fede cattolica per contaminazione con idee dualistiche (contrapposizioni di idee di bene e del male). È difficile definirli cristiani, rifiutavano aspetti della vita sociale, come il matrimonio. Il corpo viene visto come un qualcosa di demoniaco, invece l'anima qualcosa di benevolo. Dovevano essere indotti prima con la persuasione, poi con la forza alla conversione. Nacquero nella Francia meridionale. Condannavano tutto ciò legato alla sessualità. La chiesa chiede sostegno alla politica contro questa eresia. Ai detentori del potere politico fu ordinato di eseguire le pene emanate dalla chiesa contro di loro. Si condanna questa eresia nel Concilio Lateranense IV sotto Innocenzo III (1215). La condanna fu il rogo degli Eretici. Alcune eresie si estinsero, altre hanno creato la propria chiesa: chiese scismatiche. Nel corso del tempo, alcune di queste eresie si sono riunite alla chiesa cattolica. Valdo era un mercante che seguì un principio del vangelo: spogliati delle tue ricchezze per darle ai poveri. Condusse una vita povera in cui predicava. Valdo raccolse tantissimi seguaci che furono condannati. Questa eresia nacque a Lione, si espanse anche in Italia. Si trattava di laici. Vissero nascosti in alcune aree alpine, si formò una comunità non cattolica: comunità dei valdesi. Federico II era re di Sicilia e imperatore del sacro romano impero. All'atto dall'incoronazione promulgò alcune leggi che erano applicabili nel Sacro Romano Impero nel 1220 a tutela della chiesa, tra cui una legge di punizione nei confronti degli eretici. Nel 1231 pubblica delle leggi per l'ordine e il funzionamento del regno di Sicilia. Gli infedeli possono essere tollerati, non si può costringere alla conversione. Si spera che col tempo si convertano in quanto vivono con i cattolici. Per gli eretici non c'è nessuna pietà, in quanto sono considerati come falsificatori della fede, puniti come i falsificatori civili dalla legge civile. In Sicilia, alcuni musulmani emigrarono, quelli rimasti si dissolsero, gli ebrei erano presenti. Nel corso del tempo, la Sicilia entrò a far parte del dominio degli Aragonesi, nel 1492 gli ebrei furono espulsi da tutto il regno d'Aragona e di Castiglia, tra cui rientrava la Sicilia. L'alternativa era tra la conversione non forzata e l'espulsione. La tolleranza può essere sottoposta a limiti o può finire quando lo decide il sovrano. Questo sistema di potere cessò in un certo momento, evolvendosi. Nel presente la chiesa ha condannato la persecuzione dell'eresia. L’Inquisizione è la procedura di ricerca degli eretici realizzata dal 200' dai vescovi su proposta dei papi. Col passare del tempo, questo ruolo fu attribuito all'ordine dominicano e all'ordine francescano. Questa procedura continua fino al 700'. L'inquisizione aveva sede in tribunali civili: lo stato stesso si faceva carico dell'inquisizione, di reprimere le eresie. In quei tempi non si parlava della libertà. Nell'Europa moderna la situazione cambia. Le comunità eretiche erano marginali, alcune eresie si estinsero nel corso del tempo. Una delle grandi divisioni all'interno del cristianesimo consiste nel fatto che da una parte c'è la chiesa apostolica romana, dall’altra le chiese ortodosse (chiese scismatiche). Ortodosso è chi professa la retta fede. Questa divisione nasce nel XI secolo.
Con la Riforma protestante di Martin Lutero si crea una frattura in Germania nel 1517. Questa eresia si diffonde rapidamente in Europa e nel nuovo mondo. Non è più un fenomeno di marginalità. Questo fenomeno rompe l'unità religiosa. I protestanti vengono considerati eretici e scismatici. Il fenomeno è talmente ampio e si pone il problema se sia possibile estendere la tolleranza nei confronti degli eretici. Il Sacro Romano Impero continuava ad essere cattolico, ma molti abitanti diventano protestanti. Viene
ripensata l'idea della tolleranza, viene intesa come principio di pacificazione della società per evitare una guerra di tutti contro tutti. Il 500 è un mondo piena di novità: divisione religiosa tra cattolici e protestanti, scoperta dell'America che pone problemi di conquista, sfruttamento ed evangelizzazione. Nel 1517, Lutero affligge alla porta della Cattedrale di Wittenberg le sue tesi. Nel 1521 viene scomunicato. Nel 1534, Enrico VII, re d’Inghilterra, compie un atto di scisma ed istituisce una chiesa separata: la Chiesa Anglicana. Si dichiara capo della Chiesa Anglicana perché il Papa non aveva voluto dichiarato la nullità del suo primo matrimonio. Sottrae l’Inghilterra all’autorità di Roma. In Germania la divisione è massima: cattolici e protestanti vivono assieme nello stesso territorio. Con la Dieta di Augusta del 1555, si afferma il principio del territorialismo (il capo politico decide la religione di stato): si sceglie che la religione dell'impero sia quella professata dall'imperatore, mentre il singolo territorio professa la religione scelta e professata dal capo del territorio: si creano circa 2000 territori distinti. Si frammenta il potere politico. Lo Stato diventa confessionista, nel senso che professa egli steso una religione. Le alternative erano tra la persecuzione o espulsione di coloro che professavano la religione diversa da quella di stato (nel corso del tempo si attribuì dietro pagamento il diritto di emigrare per ragioni religiose), la conversione, o il riconoscimento della tolleranza. Si ha un riconoscimento della tolleranza in modo difforme rispetto al passato. Nel 1648 con la pace di Westfalia, a seguito della guerra dei 30 anni, fu stabilita come norma di diritto pubblico dell'impero l'obbligo di tollerare i cattolici, i luterani, i calvinisti. Il luteranesimo e il calvinismo sono due rami del protestantesimo. La riforma protestante provoca uno scisma reciproco: vi è la divisione nel corpo della cristianità. Non si può più ragionare in termini medievali. Con l’Atto di Supremazia del 1534 di Enrico VII si forma la Chiesa Anglicana. L’Atto di Supremazia fa parte della Costituzione inglese. Il capo della chiesa è il re d'Inghilterra, però i vescovi sono presenti, cioè si tratta di una chiesa episcopale. All'inizio la fede è quella cattolica, nel corso del tempo si avrà l'influsso dal protestantesimo: è una via di mezzo tra la cattolica e la protestante. Martin Lutero stravolge i principi: la salvezza dell’uomo passa attraverso la fede, cioè l’uomo si salva per il solo fatto di credere in Cristo, la grazia e le scritture. La chiesa cattolica crede che la fede sola non sia sufficiente, sono necessarie anche le opere, cioè è necessario il complemento della fede. Secondo Lutero, le scritture sono sufficienti, non sono necessarie tutte quelle interpretazioni che sono avvenute successivamente delle scritture. Secondo Lutero, chi ha un minimo di raziocinio è in grado di interpretare autonomamente le scritture e con esse è in grado di intraprendere il proprio percorso di fede, non è necessario il magistero. Lutero conserva il battesimo e l'eucarestia (menzionati nella bibbia). I luterani hanno una concezione diversa dell'eucarestia rispetto ai cristiani. I cattolici ritengono che sia avvenuta la trasformazione da una sostanza all'altra (transustansazione), cosa che non accade secondo Lutero (consustansazione). Lutero era un monaco, poi si sposa con un'altra monaca. Nel cattolicesimo è affermata la distinzione tra sacerdozio comune, cioè di tutti i fedeli, e sacerdozio ministeriale, cioè di coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordinazione: diacono, presbitero, vescovo. Hanno ricevuto lo spirito santo tramite il sacramento dell’ordinazione e ciò permette di operare come Cristo. Martin Lutero sconvolge l'ordine dogmatico della chiesa, non ci sono più sacerdoti perché tutti sono sacerdoti, la salvezza è un atto di grazia, non richiede la cooperazione umana, il singolo soggetto interpreta le scritture. La chiesa luterana è differente rispetto alla chiesa cattolica. Lutero aveva fortissime idee dogmatiche e pensava che la chiesa dovesse essere riformata da tutti mali della chiesa (es. vendita delle indulgenze: la chiesa vendeva i certificati di indulgenza, cioè il perdono dei peccati). La Chiesa è amministratrice dei beni di dio, anche del perdono. Per i luterani non esiste la remissione dei peccati concessa da un ministro sacro, perché non ci sono ministri sacri. Sono attivisti per il bene. Danno grande valore della bibbia, non all'esteriorità, al
calvinisti francesi. I Paesi Bassi del sud restano cattolici, quelli del nord diventano calvinisti. Nel Nord Europa si diffonde il luteranesimo. In Scozia prende piede il calvinismo. In Germania vi sono sia protestanti sia cattolici. In Polonia e in Svizzera si diffondono i calvinisti. Calvo a Ginevra forma una repubblica teocratica: la legge interpretata da Calvino diventa legge civile. Il modus vivendi da applicare è la tolleranza per una convivenza civile e pacifica tra le varie religioni. La tolleranza è il male minore. La soppressione sarebbe peggiore. Vi sono diversi gradi di tolleranza. Si afferma il culto domestico: si ammette che ci siano cattolici o protestanti nello stato ma la religione deve essere professata nella propria casa. Valdesi stavano nelle valli piemontesi. I valdesi formalmente aderirono al calvinismo. Una parte di questi valdesi si era trasferita in Calabria. Nel 1561 qui ci fu una strage, in cui collaboravano i vescovi e il potere politico spagnolo che governavano il territorio per aver aderito al protestantesimo. Lo scopo era l'uniformità religiosa,
La riflessione sulla tolleranza porta ad una riflessione teorica. La tolleranza non è libertà, non c'è repressione solo perché porterebbe a un male maggiore. Non è la tolleranza il valore superiore, ma la libertà. A ciò si arriva tramite guerre e rivoluzioni (es. guerra d'indipendenza americana, Rivoluzione francese). Nasce il concetto di libertà religiosa. Negli Stati Uniti, vi fu un processo che portò all'indipendenza dalla Madrepatria inglesi di 13 colonie. Queste colonie si formarono a seguito di migrazione derivanti da Inghilterra e Francia: nei territori americani si pose il modello religioso inglese: chiesa anglicana e il riconoscimento delle altre professioni come dissidenti. Solo che migrarono anche alcuni dissidenti, tra cui calvinisti. L'ambiente era eterogeneo. Queste 13 colonie si proclamano indipendenti, creando gli Stati Uniti d'America. Si dotano anche di una costituzione il 17 settembre 1787: ‘’Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America’’. Alla costituzione furono aggiunti nel corso del tempo alcuni emendamenti. L'emendamento del 1791 parla della libertà religiosa: ‘’ Il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o che proibisca il libero esercizio di una religione; o che limiti la libertà di parola o di stampa; o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente, e di rivolgere petizioni al governo per la riparazione di torti’’. Gli Stati Uniti dichiarano di non volere avere una religione di stato: proibizione al congresso di dettare una religione di stato. Non può porsi limitazione all'esercizio della libertà di religione: proibizione del congresso di limitare la libertà religiosa). È una novità assoluta. Tutto questo viene affermato nel 1791 ma viene realizzato nel corso dei decenni successivi. In Francia vi è la Rivoluzione francese che vuole cambiare l'ordine dell’antico regime e creare un nuovo modello di società civile. Il 26 agosto del 1789 viene emanata dall'assemblea generale la Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del Cittadino che pone un modello di relazione tra stato e chiesa: ‘’Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge’’. Alcuni membri erano favorevoli a mantenere l'idea della tolleranza, mentre altri erano favorevoli ad introdurre la libertà religiosa. Questa dichiarazione è improntata sulla libertà, in essa è affermata la libertà religiosa. Questa dichiarazione viene richiamata nella costituzione francese vigente del 1958, alla quale si ispira. Queste idee tardarono ad affermarsi nel resto del mondo.
In Italia, la libertà religiosa si realizza con la Costituzione del 1948. Nel frattempo, il modello a cui si ispirano le varie legislazioni degli stati preunitari è il modello della religione di stato e della tolleranza delle altre confessioni diverse dalla religione di stato. Quando Napoleone entra in Italia sconvolge il vecchio ordine: una parte d'Italia viene annessa all'impero francese; invece, in altre parti si crearono dei regni ma sotto il controllo di Napoleone. Dopo la sconfitta di Napoleone inizia il processo di restaurazione dell'ordine europeo prima delle conquiste militari di napoleone (Congresso di Vienna). Il Congresso di Vienna produce l'assetto in Italia degli stati preunitari. Nel 1861, nasce il regno d'Italia, in cui vengono uniti gli stati preunitari. Lo stato è cattolico, vi è un regime di tolleranza nei confronti delle altre confessioni. Dopo il Congresso di Vienna vi furono i moti rivoluzionari, che cercavano di rovesciare il sistema vigente. Lo scopo era la democratizzazione dello stato, tramite l'istituzione di organi rappresentativi del popolo, e porre limiti all'assolutismo del potere del sovrano. Il potere sovrano è disciplinato dalla costituzione. Queste costituzioni, all’inizio, sono ottriate, cioè concesse dal sovrano spinto dai moti rivoluzionari, il quale cerca di porre un freno alle richieste di democratizzazione. Nel 1848, vi è la costituzione del regno delle 2 Sicilie concessa dal re, in Sicilia fu convocato un parlamento in cui fu decretata uno statuto: assunzione di una religione di stato che viene imposta anche al re: ‘’ La religione dello Stato è la cattolica, apostolica romana. Quando il re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto’’. In Sicilia vi era una vocazione di indipendenza rispetto al resto del regno delle 2 Sicilie: aveva un ordinamento giuridico diverso. Nella parte napoletana del regno fu il re a concedere la costituzione: ‘’Art. 1 – Il reame delle Due Sicilie verrà d’oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative. Art. 3 – L’unica religione dello stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l’esercizio di alcun’altra religione.’’ C'è un diritto prodotto dall'uomo, poi vi è il diritto divino che sfugge dalla disponibilità dell'uomo. Il diritto divino è posto da dio creatore al momento della
creazione. È il diritto naturale. L'uomo non può abrogare, modificare il diritto divino. Si tratta di un limite, vincolo al diritto positivo posto sempre, anche nello stato assoluto. Nel 1849, il re mandò l'esercitò in Sicilia per reprimere il generale parlamento siciliano, inoltre revocò la costituzione concessa l'anno prima. Nel regno di Sardegna, Carlo Alberto, nel 1848, concede una costituzione: Statuto Albertino, valevole solo per il regno di Sardegna. Nel 1861, viene istituito il regno d'Italia e lo statuto Albertino diventa la costituzione del regno d'Italia. Resterà in vigore fino al referendum del 2 giugno del 1946. Art. 1: ‘’La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.’’ Il sistema giuridico statuale è fondato sulla premessa che vi è una religione di stato. È riconosciuta la tolleranza in modo conforme alle leggi, cioè nel modo in cui le leggi danno forma a questa tolleranza, agli altri culti esistenti al momento dell'emanazione, cioè si pensava ai Valdesi e agli ebrei. Si riconosceva la tolleranza a quei culti che si conoscevano già. Si trattava di una costituzione flessibile che poteva essere modificata con altre leggi. Art. 24: ‘’Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.’’ Si riconosce il Principio di uguaglianza di tutti gli abitanti del regno. Però si pone un problema: la diversità del culto professato può comportare una disuguaglianza. Art. 28: ‘’La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.’’ Viene affermato il permesso di pubblicazione. I valdesi erano stati perseguitati nella storia piemontese, gli ebrei erano esclusi dagli uffici pubblici e dalla facoltà di ottenere il titolo di dottore. Carlo Alberto rimuove queste storiche interdizioni: parificazione giuridica delle confessioni religiosi e dei credenti. 17 febbraio 1848 n.673, Regie lettere patenti colle quali S.M. ammette i Valdesi a godere di tutti i diritti civili e politici dei suoi sudditi: ‘’ Prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni sentimenti delle popolazioni valdesi, i reali nostri predecessori hanno gradatamente e con successivi provvedimenti abrogate in parte o moderate le leggi che anticamente restringevano le loro capacità civili, e noi stessi seguendone le traccie abbiamo conceduto a quei nostri sudditi sempre più ampie facilitazioni, accordando frequenti e larghe dispense dalla osservanza delle leggi medesime. Ora poi, che, cessati i motivi da cui quelle restrizioni erano state suggerite, può compiersi il sistema a loro favore progressivamente già adottato, ci siamo di buon grado risoluti a farli partecipi di tutti i vantaggi conciliabili con le massime generali della nostra legislazione. Epperciò per le presenti, di nostra scienza, regia autorità, ed avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici de’ nostri sudditi, a frequentare le scuole dentro e fuori dell’università, ed a conseguire i gradi accademici. Nulla è però innovato quanto all’esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette.’’ 29 marzo 1848 n.688, Regio decreto per l’emancipazione degli Israeliti: ‘’ Gli Israeliti regnicoli godranno dalla data del presente di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici, nulla innovato quanto all’esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette.’’ 15 aprile 1848 n.700, Decreto luogotenenziale che ammette gli Israeliti regnicoli a far parte della Leva militare: ‘’ Gl’Israeliti regnicoli saranno quindi innanzi ammessi a far parte della Leva militare di conformità alle leggi e discipline esistenti. 19 giugno 1848 n.735, Legge Sineo: ‘’La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari.’’ L'ordinamento giuridico si evolve nel senso della progressiva distinzione e separazione dell'ordine dello stato e dell'ordine della chiesa: Processo di laicizzazione dello stato. Si ha la sovranità della chiesa sulle cose spirituali e la sovranità dello stato sule cose materiali. Lo stato riacquista poteri sovrani di cui prima si era spogliato in virtù di antichi privilegi riconosciuti alla chiesa, risalenti all’Impero Romano cristiano. Legge 9 aprile 1850 n.1013 abolisce il foro e le immunità ecclesiastiche: Art. 1: ‘’Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici, spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di qualunque sorta.’’ Prima di questa legge, in materia civile, se una parte era ecclesiastica, la giurisdizione era di competenza del tribunale ecclesiastico. Con questa legge, la competenza giurisdizionale è dello stato.
dell'asse patrimoniale ecclesiastico in tutto lo stato italiano avviene attraverso decreto legislativo del 1866 e legge del 1867. Con tali norme, si ha l’applicazione delle precedenti leggi sabaude emanate su tale tema. Decreto Legislativo 7 luglio 1866 n. 3036, sulla soppressione delle corporazioni religiose in tutto il regno: ‘’Art. 1.: Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatorii e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico. Le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatori e ritiri anzidetti sono soppressi. Art. 2. I membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.’’ Legge 15 agosto 1867 n. 3848, soppressione degli enti ecclesiastici secolari in tutto il regno e di liquidazione dell’asse ecclesiastico: ‘’Art. 1.: Non sono più riconosciuti come enti morali: 1°I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunìe e le cappellanie corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale; 2°I canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale de' capitoli delle chiese cattedrali 3°Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale; 4°I benefizi ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura; 5°Le prelature e cappellanie ecclesiastiche, o laicali; 6°Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, od opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri che si conserveranno al culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'articolo 2 della Legge 5 agosto 1862, n. 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quello che sarà con altra Legge apposita ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile. La designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perché destinate alla conservazione di monumenti, e la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con Decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente Legge. Art. 2.: Tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al Demanio dello Stato sotto le eccezioni e riserve infra espresse. Quanto ai beni stabili, il Governo, salvo il disposto dell'art. 18, inscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento, uguale alla rendita dei medesimi accertata e sottoposta alla tassa di mano-morta, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione. Per le Provincie Venete e la Mantovana la rendita da inscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell'equivalente d'imposta a termini del Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3346.’’ Si ha Dispersione dei membri degli enti ecclesiastici nella vita comune. Gran parte degli edifici pubblici odierni erano di proprietà di enti ecclesiastici di cui lo stato se ne appropriò: incameramento dei beni ecclesiastici nel patrimonio dello stato. La chiesa si oppose solo tramite strumenti spirituali: ammonizione ai fedeli di non rendersi complici a questa politica lesiva (es. divieto di partecipare ai fedeli alla vita politica del regno di Italia). Le autorità politiche sono ostili alla chiesa. Si Afferma il principio ''Libera chiesa in un libero stato'': la chiesa è libera ma vive all'interno di uno stato la cui sfera di competenza è libera: distinte competenze tra stato e chiesa. Smantellamento del modello costantiniano, Laicizzazione e modernizzazione dell'ordinamento. Nel 1874, la santa sede emanò il provvedimento del non expedit: divieto di partecipare ai fedeli alla vita politica del regno di Italia. Non expedit: non è opportuno che i cattolici italiani partecipino alla vita politica dell’Italia. La chiesa esercita il potestas indirecta in temporalibus (potestà indiretta sulle materie temporali: se il fedele non si pente, non può essere assolto dalla chiesa) con la speranza invano di ripristinare la situazione precedente. L’Italia occupa Roma per completare l'unità d’Italia, facendo venire meno il potere temprale del papa sullo stato pontificio. 20 settembre 1870 entrano i bersaglieri a Roma. Lo stato pontificio viene debellato, si estingue a causa della guerra mossa dal regno d’Italia. Il papa era monarca dello stato pontificio e capo universale della chiesa cattolica. Pio IX si rifugia nello stato vaticano, non uscendo più e considerandosi come prigioniero di guerra. Pio IX fu l'ultimo papa re. Lo stato aveva
agito unilateralmente perché il papà non vuole venire a patti. Fatta l'unità d’Italia, bisogna regolare la presenza della santa sede e del papa in Italia e regolare i rapporti tra santa sede e regno d’Italia: promulgazione della legge delle guarentigie del 1871 n. 214. Per Guarentigie si intendono garanzie, prerogative della santa sede offerte dallo stato italiano. Santa sede: organo di governo della chiesa universale. Capo della santa sede: papa. Collegio episcopale: insieme dei vescovi che esercitano il potere giurisdizionale sulla chiesa. Capo di questo collegio è il papa. Si riunisce con la forma del concilio. Il papa può agire da solo, mente il collegio episcopale può agire solo con l'opera del papa. La legge delle guarentigie garantisce alla santa sede di esercitare il potere di governo sulla chiesa universale. Legge delle guarentigie (legge 13 maggio 1871, n. 214, per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni della Chiesa con lo Stato ): ‘’Art. 1 – La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. Art. 2 – L’attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'art. 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'art. 19 della legge stessa. I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte di assise. La discussione sulle materie religiose è pienamente libera. Art. 3 – Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori sovrani; e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai sovrani cattolici. Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona ed alla custodia dei palazzi, senza pregiudizi degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti nel Regno. Art. 4 – È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di lire 3.225.000. Con questa somma, pari a quella iscritta nel bilancio romano sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice ed ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui all’articolo precedente, e degli addetti alla Corte pontificia, e alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati. La dotazione di cui sopra sarà inserita nel Gran Libro del debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo. Essa resterà esente da ogni specie di tassa ed onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e la biblioteca. Art. 5 – Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici, Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizii, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonché della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazioni per causa di utilità pubblica. Art. 6 – Durante la vacanza della Sede Pontificia nessuna Autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali. Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza. Art. 7 – Nessun uffiziale della pubblica Autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporanea dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio. Art. 8 – È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Uffizi e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.
Restano ferme le disposizioni delle leggi rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni. Art. 17 – In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, né è a loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all’ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. Abolizione appello per abuso: prima di tale legge, lo stato si ingeriva nella giurisdizione ecclesiastica. Art. 18 – Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno. Art. 19 – In tutte le materie che formano oggetto della presente legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.’’ Con tale legge, si afferma il fenomeno del separatismo, cioè la distinzione delle sfere di competenza tra stato e chiesa. Sorge il Conflitto di obbedienza, di coscienza dei fedeli cattolici. Essi devono agire in rispondenza sia delle leggi civili sia delle leggi ecclesiastiche. Il vescovo di Catania Dusmet accettò le leggi statali. La chiesa reagisce con il provvedimento del non expedit: non è opportuno che i fedeli cattolici partecipino alle elezioni politiche di uno stato ostile alla chiesa. Col passare del tempo, il non expedit perse i suoi effetti. Alle elezioni politiche del 1913, i cattolici parteciparono alle elezioni politiche grazie al Patto tra Gentiloni e Giolitti: i cattolici si impegnarono a sostenere Giolitti e a conformarsi alla volontà della chiesa. Il non expedit fu abolito nel 1919. Nel 1919 sorse il partito politico: partito popolare italiano fondato da Luigi Sturzo, che si trasforma in democrazia cristiana. Col passare degli anni si afferma il principio di uguaglianza di tutti i culti. Col Codice penale Zanardelli del 1889, vi è l’ingresso nell'ordinamento della libertà di culto: la libertà diventa un concetto chiave. Si tratta di una Protezione penale della religione offerta a tutti i culti ammessa dallo stato: religione cattolica (religione di stato) e gli altri culti tollerati dallo statuto albertino. I culti ammessi non hanno una definizione legislativa. Sorge un problema di interpretazione. Scaduto sosteneva che fossero ammessi tutti i culti, tranne che ci sia un atto di esclusione di un culto. Scaduto escludeva islam, culto mormonico senza alcuna motivazione. Questi culti avevano in comune la poligamia, forse per questo motivo furono esclusi dall'interpretazione di Scaduto. Non esisteva una normativa che indicava quali fossero i culti ammessi e quali no. Libertà, uguaglianza e parità dei culti ammessi di fronte alla legge è stato il frutto della politica dell’Italia liberale. Erano presenti in Italia piccole comunità che professavano i culti diversi dalla professione cattolica. In epoca fascista le cose cambiano. Da leggere: Prime 3 pagine del libro ''Chiesa e Stato in Italia negli ultimi 100 anni'' di Arturo Carlo Jemolo
Vi è la spinta a ricreare un nuovo ordine dopo la Prima guerra mondiale. I cattolici e il partito nazionale fascista vogliono essere protagonisti della politica italiana. Vi è l’eclissi dell’Italia liberale nel 1922 con la marcia su Roma, grazie alla quale i fascisti andarono al potere. Il re rifiutò di firmare lo stato di assedio, il capo del governo Facta si dimise. Mussolini fu nominato capo del governo dal re. Nasce lo Stato totalitario, Mussolini smantella tutto il sistema liberale e democratico. Nel 1929 vengono emanati i patti lateranensi, i quali hanno effetto tutt'oggi. Mussolini comprese che doveva risolversi la questione romana (questione politica nata dal fatto che nel 1870 lo stato italiano aveva debellato lo stato pontificio) e le relazioni tra stato italiano e chiesa. La chiusura della questione romana avrebbe garantito il sostegno della parte cattolica italiana e della Santa Sede. Mussolini procede ad un processo di pacificazione con la chiesa tramite delle relazioni diplomatiche e il procedimento che porta ai patti lateranensi. Patti lateranensi furono stipulati a Roma l'11 febbraio 1929 e ne fu data esecuzione con la Legge 27 maggio 1929 n. 810. Patti lateranensi si compongono del trattato, concordato, convenzione finanziaria.
lateranensi sono stati stipulati in un ordinamento diverso da quello italiano, cioè quello internazionale. Per far entrare nell'ordinamento giuridico dello stato i trattati, deve essere emanata una legge di esecuzione. Il trattato prevede garanzie finalizzate allo svolgimento delle funzioni proprie della santa sede previsti dagli articoli 13-14-15: Si tratta di garanzie di immunità in alcune sedi in cui si svolgono le funzioni della santa sede. Le autorità giudiziarie non possono accedere in questi edifici se non autorizzati, non possono essere espropriati, non sono soggetti a tributi, non possono essere sottoposti a misure coattive. Queste immunità pongono dei problemi di difficile risoluzione. Vengono riconosciute garanzie nello svolgimento delle funzioni della santa sede (es. art. 21). Cittadinanza dello stato della città del vaticano è funzionale alla funzione svolta nell'ambito della santa sede. Il Papa esercita le funzioni legislative, esecutive, giudiziarie dello stato di città del vaticano. Vi è la recezione delle leggi italiane nelle materie non disciplinate dalle norme canoniche e dai provvedimenti del papa. Vi è la recezione del Codice civile italiano, salvo determinate riserve. Mussolini si occupò anche delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, cioè i culti ammessi dal codice Zanardelli. Legge 1159/1929 è denominata ‘’legge sui culti ammessi’’ e disciplina le Relazioni tra lo stato e i culti ammessi, concedendo prerogativa alla chiesa cattolica. Questa legge è tuttora vigente. Art. 1: Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero. Con tale articolo si determina un criterio legislativo per l'ammissione dei culti. I principi e i riti dei culti ammessi non devono essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume. Il limite dell'ordine pubblico è più pesante rispetto al limite del buon costume, soprattutto per quanto riguarda i principi. Pur essendo ancora vigente nel nostro ordinamento, tale articolo è incompatibile con la costituzione. I culti non ammessi erano i pentecostali (confessione protestante) e i testimoni di Geova. Questa legge da una parte riconosceva la libertà di religione, dall'altra parte la opprimeva, concedendo allo stato la facoltà di esclusione di alcuni culti che non erano rispettosi dei limiti del buon costume e dell'ordine pubblico. Art. 2: Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri (essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l’autorizzazione governativa per gli acquisti e per l’alienazione dei beni dei corpi morali, abolito con legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 191 del 1998). Norme speciali per l’esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale. Art. 3: Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell’Interno per l’approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa. Art. 4: La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari. Art. 5: La discussione in materia religiosa è pienamente libera. Tale norma era ambigua. Vi era la tendenza interpretativa a configurare la propaganda come proibita. Art. 6: Abrogato (I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.) Art. 7: Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l’ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti. Art. 8: Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all’ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio. L’ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a’ termini dell’art. 3. Art. 9: Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (Vedi gli artt. 143, 144 e 147 c.c. 1942) e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l’uno dopo l’altro, di volersi prendere
rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell’art. 95 del codice civile. L’atto di matrimonio dev’essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell’art. 10 della presente legge. L’atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all’ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione. Art. 10: L’ufficiale dello stato civile, ricevuto l’atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l’età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge; il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio; il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore della Repubblica, nei casi e per gli effetti indicati nell’art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l’ordinamento dello stato civile. Art. 11: Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l’ufficiale dello stato civile. Art. 12: Agli effetti dell’art. 124 codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell’autorizzazione prevista nell’art. 8 della presente legge. Incorre nella multa stabilita nell’art. 124 del codice civile l’ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell’atto di matrimonio, entro il termine indicato nell’art. 10 della presente legge. Art. 13: Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con un decreto del 1930 si disciplinarono le comunità ebraiche. Tutt'altra cosa furono le leggi razziali del 1938: non si trattava di una legge contro la religione ebraica, ma contro la razza ebraica.
Dal punto di vista religioso, è necessario rapportarsi con le esperienze religiose precedenti. Nella costituzione, vi sono alcuni articoli che trattano la religione intesa come diritto di libertà dell'individuo, ma anche intesa come religione dei gruppi in quanto titolare di alcune prerogative istituzionali. Gli articoli 7-8- 19-20 sono i cardini costituzionali della religione. Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. È la chiave di volta. Riconosce, nel senso che i diritti preesistono allo stato e derivano dalla dignità umana, e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Gli articoli 7-8-19-20 ruotano intorno a questo articolo Gli articoli 7 e 8 parlano delle formazioni sociali. Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo articolo afferma il principio di eguaglianza. Tale norma fa riferimento alla persona. Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Tale articolo afferma l’uguaglianza nella libertà delle confessioni religiose, intese come gruppi.