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Concordato Preventivo: Tipologia, Contenuto e Novelle Regolamentari, Appunti di Diritto fallimentare

Una panoramica del Concordato Preventivo, un accordo tra debitore e creditori per evitare il fallimento e soddisfare in parte i creditori. sulla storia, contenuto e le novelle regolamentari del Concordato Preventivo, inclusi i requisiti soggettivi, il ruolo del tribunale e le forme alternative come l'accordo stragiudiziale e quelli omologati. Vengono anche trattati i principi rigidi del Concordato vecchio e la nuova disciplina del Concordato in bianco.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 26/04/2021

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CONCORDATO PREVENTIVO
Accordo che i creditori raggiungono col debitore, che ha la funzione di
evitare il fallimento al debitore e di far ottenere ai creditori una certa
soddisfazione.
Esistono anche altre forme di accordi tra debitore e creditore, meno
articolate e complicate e pesanti dal pdv procedurale rispetto al
concordato preventivo accordo stragiudiziale (semplicemente un
contratto), fino agli accordi di ristrutturazione omologati (accordi tra
debitore e parte dei creditori -un quorum elevato, almeno il 60%-, che
però vengono omologati dal tribunale).
Il concordato preventivo lo troviamo già nella l. fall. del 1942,
profondamente diverso da com’è regolato oggi. Mentre il fallimento tra
il 1942 e la grande riforma del 2006 è cambiato ma non così tanto.
Il concordato prev. è stato oggetto di molte e profonde riforme.
Nella legge del ’42, l’art. 160 (norma di apertura del concordato
preventivo) diceva che l’istituto del concordato era istituto destinato
all’imprenditore ONESTO MA SFORTUNATO: perché l’istituto era
riservato agli imprenditori che avessero determinati requisiti (requisiti
soggettivi) VEDI SLIDE
Inoltre, l’imprenditore doveva anche, nonostante il possesso di quei
requisiti, il tribunale poteva comunque negare l’omologazione (art. 181
vecchio del 1942) ove l’imprenditore non risultasse meritevole
(valutazione del Tribunale) in relazione a cause della crisi e condotta
del debitore: quindi il tribunale deteneva un potere piuttosto ampio! Se
non illimitato!
Il Tribunale doveva omologare se riteneva l’imprenditore MERITEVOLE
e la proposta di concordato ECONOMICAMENTE CONVENIENTE.
Contenuto proposta di concordato: esso è un accordo, un istituto con
dimensione contrattuale molto marcata. Alcuni dicono proprio che è un
contratto, altri dicono altro… perché gli effetti del concordato si
producono in forza del decreto di omologa!
CONTENUTO PROPOSTA DI CONCORDATO: nel ’42 era rigorosamente
limitato in 2 ipotesi alternative:
1) Che il debitore offra garanzie personali o reali di pagare almeno il
40% dell’ammontare dei creditori chirografari…
2) Che il debitore offra al creditore il pagamento… ecc VEDI SLIDE
(cessione dei beni concordataria! C’è anche la cessione dei beni
civilistica).
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CONCORDATO PREVENTIVO

Accordo che i creditori raggiungono col debitore, che ha la funzione di evitare il fallimento al debitore e di far ottenere ai creditori una certa soddisfazione. Esistono anche altre forme di accordi tra debitore e creditore, meno articolate e complicate e pesanti dal pdv procedurale rispetto al concordato preventivo  accordo stragiudiziale (semplicemente un contratto), fino agli accordi di ristrutturazione omologati (accordi tra debitore e parte dei creditori -un quorum elevato, almeno il 60%-, che però vengono omologati dal tribunale). Il concordato preventivo lo troviamo già nella l. fall. del 1942, profondamente diverso da com’è regolato oggi. Mentre il fallimento tra il 1942 e la grande riforma del 2006 è cambiato ma non così tanto. Il concordato prev. è stato oggetto di molte e profonde riforme. Nella legge del ’42, l’art. 160 (norma di apertura del concordato preventivo) diceva che l’istituto del concordato era istituto destinato all’imprenditore ONESTO MA SFORTUNATO: perché l’istituto era riservato agli imprenditori che avessero determinati requisiti (requisiti soggettivi)  VEDI SLIDE Inoltre, l’imprenditore doveva anche, nonostante il possesso di quei requisiti, il tribunale poteva comunque negare l’omologazione (art. 181 vecchio del 1942) ove l’imprenditore non risultasse meritevole (valutazione del Tribunale)  in relazione a cause della crisi e condotta del debitore: quindi il tribunale deteneva un potere piuttosto ampio! Se non illimitato! Il Tribunale doveva omologare se riteneva l’imprenditore MERITEVOLE e la proposta di concordato ECONOMICAMENTE CONVENIENTE. Contenuto proposta di concordato: esso è un accordo, un istituto con dimensione contrattuale molto marcata. Alcuni dicono proprio che è un contratto, altri dicono altro… perché gli effetti del concordato si producono in forza del decreto di omologa! CONTENUTO PROPOSTA DI CONCORDATO: nel ’42 era rigorosamente limitato in 2 ipotesi alternative:

  1. Che il debitore offra garanzie personali o reali di pagare almeno il 40% dell’ammontare dei creditori chirografari…
  2. Che il debitore offra al creditore il pagamento… ecc VEDI SLIDE (cessione dei beni concordataria! C’è anche la cessione dei beni civilistica).

La disciplina vecchia del ’42 quindi reputava irrilevante il risanamento. Il legislatore guardava soltanto alla rimozione dell’imprenditore insolvente dal mercato e alla soddisfazione dei creditori: invece, era del tutto disinteressato dell’ottica di salvataggio della realtà produttiva (dell’azienda). 2005: grande riforma del concordato preventivo (MOLTA ELASTICITA’) Linee direttive della riforma  1) i limiti che abbiamo visto (i requisiti) comunque erano abbastanza inutili rispetto all’obiettivo che avevano, cioè evitare l’utilizzo strumentale ed abusivo della procedura di concordato (per evitare il fallimento). -soprattutto Srl nel 2005… prima, nel ’42, soprattutto soc. di persone-. Poi, la l. fall. del ’42 non considerava minimamente il salvataggio dell’azienda. Esso rappresenta un valore in sé per aspetti sociali, ma inoltre può essere e molto spesso è lo strumento attraverso il quale i creditori raggiungono una maggior soddisfazione. Ancora, nel 2005 si prende atto del fatto che due principi molto rigidi del concordato vecchio (del ’42, come anche del fallimento e della altre procedure concorsuali) meritavano di essere un po’ attenuati: 1) la par condicio; 2) il pagamento integrale dei creditori prelatizi. Novella del 2012 (PIU’ RIGIDITA’): ci si rende conto che si è un po’ esagerato nel senso dell’elasticità (tra il 2005 e il 2012 il conc. prev. era stato usato spesso in maniera avventata, un po’ buttati là, in particolare per quanto riguarda il tema della continuità aziendale: essa ha comunque un costo che può essere elevatissimo, e che è prededucibile; inoltre, si aggiungono gli elevati costi che richiede la procedura di concordato: opera di molti professionisti  liquidatore, attestatore, avvocato, commercialista,…). Quindi, nel 2012 il legislatore reintroduce alcune limitazioni, in particolare per quanto riguarda il concordato che prevede la continuità aziendale: questa riforma è molto intelligente da questo pdv. Esclude questo tipo di concordato quando non ci sono prospettive di miglior soddisfacimento dei creditori; dall’altra parte però, una volta che si sia dimostrato che la continuità aziendale è vantaggiosa, il legislatore lo agevola.

conservazione dei livelli occupazionali (come se ne parla anche nella disciplina dell’affitto d’azienda: fa parte della conservazione della consistenza dell’azienda). Concordato liquidatorio  non solo c’è quella soglia del 20% per i chirografari, ma inoltre si impone al debitore un apporto aggiuntivo di risorse esterne. C’è una disciplina del concordato dei gruppi di società. Infine, la nuova disciplina del concordato contiene anche una disciplina accurata per quanto riguarda le interferenze tra la disciplina fallimentare e la disciplina del CC: per quanto riguarda le operazioni straordinarie nell’ambito del concordato (fusioni, scissioni, …)  c’è una dialettica tra la disciplina del concordato che c’è nella l. fall. (o nel nuovo codice della crisi d’impresa) e quella che c’è nel CC. Es., c’è una fusione tra una società in concordato preventivo e una in bonis: i creditori di quest’ultima potrebbero volersi opporre a ciò  si seguono le regole del CC o della l. fall.?


CONCORDATO: ha dei profili sostanziali e dei profili processuali (inizio e fine  decreto di omologa). Iniziamo dalla faccia sostanziale: CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO Art. 160 (lett. a.): norma messa a confronto con il ‘decreto Marzano’ (d. l. emanato in occasione dell’insolvenza del gruppo Parmalat, disciplina della ristrutturazione industriale delle grandi imprese in crisi, disciplina che ha affiancato quella dell’amministrazione straordinaria  1979, riformata radicalmente nel 1999): art. 4bis del d.l. 347/2003. Infatti, il decreto Marzano contiene una disciplina particolare del concordato (anche se la Parmalat fece sì un concordato, ma non utilizzando questo tipo particolare messole a disposizione dal legislatore). Le due norme sono quasi speculari, ma quella della l. fall. contiene un ‘errore’: l’art. 160 dice “accollo o altre operazioni straordinarie”  ma

l’accollo non è un’operazione straordinaria! Lo sono fusione e scissione; quindi il legislatore ha dimenticato di riscrivere ‘fusione’ (VEDI SLIDE). Comunque, le due norme sono sostanzialmente quasi identiche. L’autonomia lasciata al debitore nella predisposizione del contenuto di questo accordo è ampissima! NB: ristrutturazione e soddisfazione sono termini molto diversi  ristrutturare i debiti significa per definizione non soddisfarli: ma modificare tutte le modalità del debito , quindi la scadenza, il tasso di interesse, le modalità di rimborso, le garanzie, l’ammontare, ecc… “qualsiasi forma”  quindi, l’elenco che segue è meramente esemplificativo. Art. 160,1 lett. b, c, d: b) ASSUNTORE  si assume l’obbligo di adempiere il concordato. Questa figura nasce nel concordato fallimentare, che è il concordato con il quale si può uscire dal fallimento. C e d) facoltà di suddividere i creditori in classi, attribuendo alle diverse classi trattamenti differenziati (a condizione che le classi siano formate in maniera omogenea, per posizione giuridica -quindi collocazione del credito prevista dalla legge- e interesse economico -es. banche da una parte e fornitori dall’altra; o fornitori in continuità e fornitori che non saranno più utilizzati; ecc…-). Quindi, come avevamo detto, affievolimento della par condicio. Ultima novità del 2005 (NB): art. 160,2 l. fall.  possono essere falcidiati se i beni e diritti non sono capienti (VEDI SLIDE). L’unica condizione perché si possa falcidiare questi crediti (muniti di prelazione)  che ci sia una perizia attestata da un professionista. La norma non limita il proprio campo di applicazione alle prelazioni speciali: si applica anche al privilegio generale (tutti i beni mobili, compresi i diritti di credito ed i beni intangibili dell’impresa). Nel 2015 c’è stato un irrigidimento della disciplina  è stata reintrodotta una franchigia del 20% per i chirografi nel caso di concordato liquidatorio (ultimo comma dell’art. 160).