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Dispenda di Diritto Industriale, Dispense di Diritto Industriale

Dispensa di diritto Industriale sulla prima parte del corso (Brevetti e Diritto D'Autore)

Tipologia: Dispense

2018/2019

In vendita dal 12/05/2019

Antonia43
Antonia43 🇮🇹

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INTRODUZIONE
Il diritto industriale afferisce non esclusivamente alla proprietà intellettuale o
all’attività industriale.
Proprietà intellettuale: diritto esclusivo a poter sfruttare un’opera, una creazione dell’ingegno.
Diritto esclusivo su una creazione dell’ingegno attinente al mondo delle attività economiche, diritti
di esclusiva sullo svolgimento di un’attività economica.
Questi possono essere: marchi, brevetti e innovazioni industriali.
Il diritto industriale è una delle materie maggiormente economiche che esistono in quanto è la
disciplina legislativa delle dinamiche d’ impresa che riguardano la concorrenza, la comunicazione,
il marketing e le strategie d’impresa.
Questa materia è la disciplina del mondo in cui l’imprenditore si organizza, compie delle scelte e
comunica con il pubblico per ottenere la massima efficienza e ottenere la massima quota di
mercato.
L’imprenditore, che vuole prevalere nella gara concorrenziale, innanzitutto deve cercare di battere
la concorrenza andando sul mercato ed offrendo sul mercato un prodotto migliore e maggiormente
competitivo di quello della concorrenza. Il primo modo di offrire un prodotto concorrenziale è
quello di creare qualcosa di innovativo che i concorrenti non hanno oppure mettere appunto un
processo produttivo migliorato che porta sul mercato lo stesso prodotto della concorrenza ma a un
prezzo migliore; anche in questo caso entra l’innovazione tecnologica sia in termini di prodotto che
di processo. L’innovazione può essere anche di tipo estetico e quindi nel mondo del disegno
industriale e qui la competizione è sul progettare un prodotto esteticamente appetibile che invogli il
cliente a preferire quel prodotto. L’imprenditore dopo aver fatto tutto questo ha la necessità di farsi
conoscere, un prodotto che non si conosce non esiste perché non ha quota di mercato e qui entra in
gioco la comunicazione. L’impresa comunica sia con la pubblicità ma prima ancora con il suo
marchio e con il suo brand; quindi un segno, una parola che incorporano un messaggio che viene
trasmessa al consumatore.
Il diritto industriale studia come la legge garantisce che queste dinamiche d’impresa possano
svolgersi. Questo diritto è molto importante perché parliamo di creazioni intellettuali cioè creazioni
che non consistono in un oggetto tangibile (magari si manifestano tramite uno tangibile) ma hanno
come base delle idee.
Per i beni immateriali non vi è fisicamente una possibilità di copertura del bene se non attraverso la
legge. Ecco perché vi è la necessità di creare una legge che possa permettere di proteggere qualcosa
che materialmente sia impossibile da proteggere.
Il diritto industriale è anche molto consumistico, cioè va verso la tutela della collettività. Se il
cliente acquista sulla base di informazioni che ha su un prodotto ma in realtà quelle informazioni
non sono vere, questo comporta che il consumatore viene ingannato e quindi necessita di tutela.
Il diritto industriale si occupa in linea generale delle leggi di concorrenza da utilizzare sul mercato.
Le innovazioni che oggi si fanno in quasi tutti gli ambiti sono molto costose infatti il diritto
industriale è uno stimolo al progresso e ha anche l’obiettivo di far si che lo sviluppo ci sia in quanto
garantito.
Chi investe in innovazione ha, attraverso il diritto Industriale, la sicurezza di un ritorno economico
che altrimenti non ci sarebbe.
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26-02-2019
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INTRODUZIONE

Il diritto industriale afferisce non esclusivamente alla proprietà intellettuale o all’attività industriale. Proprietà intellettuale: diritto esclusivo a poter sfruttare un’opera, una creazione dell’ingegno. Diritto esclusivo su una creazione dell’ingegno attinente al mondo delle attività economiche, diritti di esclusiva sullo svolgimento di un’attività economica. Questi possono essere: marchi, brevetti e innovazioni industriali. Il diritto industriale è una delle materie maggiormente economiche che esistono in quanto è la disciplina legislativa delle dinamiche d’ impresa che riguardano la concorrenza, la comunicazione, il marketing e le strategie d’impresa. Questa materia è la disciplina del mondo in cui l’imprenditore si organizza, compie delle scelte e comunica con il pubblico per ottenere la massima efficienza e ottenere la massima quota di mercato. L’imprenditore, che vuole prevalere nella gara concorrenziale, innanzitutto deve cercare di battere la concorrenza andando sul mercato ed offrendo sul mercato un prodotto migliore e maggiormente competitivo di quello della concorrenza. Il primo modo di offrire un prodotto concorrenziale è quello di creare qualcosa di innovativo che i concorrenti non hanno oppure mettere appunto un processo produttivo migliorato che porta sul mercato lo stesso prodotto della concorrenza ma a un prezzo migliore; anche in questo caso entra l’innovazione tecnologica sia in termini di prodotto che di processo. L’innovazione può essere anche di tipo estetico e quindi nel mondo del disegno industriale e qui la competizione è sul progettare un prodotto esteticamente appetibile che invogli il cliente a preferire quel prodotto. L’imprenditore dopo aver fatto tutto questo ha la necessità di farsi conoscere, un prodotto che non si conosce non esiste perché non ha quota di mercato e qui entra in

gioco la comunicazione. L’impresa comunica sia con la pubblicità ma prima ancora con il suo marchio e con il suo brand; quindi un segno, una parola che incorporano un messaggio che viene trasmessa al consumatore. Il diritto industriale studia come la legge garantisce che queste dinamiche d’impresa possano svolgersi. Questo diritto è molto importante perché parliamo di creazioni intellettuali cioè creazioni che non consistono in un oggetto tangibile (magari si manifestano tramite uno tangibile) ma hanno come base delle idee. Per i beni immateriali non vi è fisicamente una possibilità di copertura del bene se non attraverso la legge. Ecco perché vi è la necessità di creare una legge che possa permettere di proteggere qualcosa che materialmente sia impossibile da proteggere. Il diritto industriale è anche molto consumistico, cioè va verso la tutela della collettività. Se il cliente acquista sulla base di informazioni che ha su un prodotto ma in realtà quelle informazioni non sono vere, questo comporta che il consumatore viene ingannato e quindi necessita di tutela. Il diritto industriale si occupa in linea generale delle leggi di concorrenza da utilizzare sul mercato. Le innovazioni che oggi si fanno in quasi tutti gli ambiti sono molto costose infatti il diritto industriale è uno stimolo al progresso e ha anche l’obiettivo di far si che lo sviluppo ci sia in quanto garantito. Chi investe in innovazione ha, attraverso il diritto Industriale, la sicurezza di un ritorno economico che altrimenti non ci sarebbe.

BREVETTI PER INVENZIONE

I brevetti sono lo strumento creato dalla legge con cui si assicura a chi innova, a chi realizza un’innovazione, un diritto di esclusiva sullo sfruttamento di quell’innovazione. Il diritto di esclusiva è una costante di tutti i diritti di proprietà intellettuale. La legge erige delle barriere alla creazione senza le quali tutti potrebbero copiarla e quindi, attraverso la legge, nessuno può copiare la creazione e anzi nel caso in cui lo fa può andare in contro alla violazione della contraffazione e subire delle sanzioni. La logica del diritto del brevetto è quella di proteggere le innovazioni di tipo tecnico e di stimolare la creazione di ulteriore innovazione tecnica proprio perché il brevetto, in regime di esclusiva che erige, da all’innovatore la prospettiva di quel ritorno economico che lo induce a investire e che quindi trova nella legge uno strumento che lo può tutelare. I brevetti hanno regole particolari e spesso trovano dei compromessi per tutelare le varie parti. Ci sono per delle scelte di compromesso perché da un lato vi è l’interesse a incentivare il progresso tecnico e quindi a stimolare l’investimento in ricerca e questo diventa il premio per chi investe in ricerca (premio di esclusiva), ma dato che è un premio vi è l’interesse che il premio di esclusiva non dia una protezione eccessiva da diventare un ostacolo al progresso. Il caso si manifesta quando si crea un monopolio lungo nel tempo che porta a prezzi troppo elevati o non permettere il proseguimento della ricerca. Questo ha portato a dei limiti come per esempio il fatto che i brevetti possono durare massimo 20 anni e 25 nel settore farmaceutico. Un esempio è quello dell’industria farmaceutica: dopo 25 anni il farmaco può essere fatto anche da altre case farmaceutiche come i cosiddetti farmaci generici che vengono venduti a prezzi più bassi. Come vediamo il brevetto incentiva il progresso ma allo stesso tempo permette che tutti possano

usufruire dell’innovazione. Esiste anche la legge che prevede che anche durante i 20 anni si possano usare le informazioni alla base di quell’innovazione per creare altra innovazione e quindi fare altra ricerca.

Dopo i brevetti parleremo del DIRITTO D’AUTORE. Esso nasce come forma di tutela delle forme artistiche (musica, cultura, letteratura). Qui parleremo di diritto d’autore facendo riferimento alle opere utili ovvero creazioni di tipo tecnico protette con il diritto d’autore ovvero una forma di esclusiva che nasce in capo a chi ha creato un certo bene, o chi ha creato una certa opera. Fino alla fine degli anni '80 era una tutela esclusiva dell’arte ma partire dagli anni ‘90 si è estesa anche a creazioni di tipo tecnico come in particolare il software, le banche dati e le raccolte organizzate come i motori di ricerca.

La seconda parte del corso sarà dedicata al versante della comunicazione: rapporto impresa – mercato e quindi il DIRITTO SUI MARCHI ovvero qualunque segno che identifica l’imprenditore e con il quale l’imprenditore trasmette dei messaggi al pubblico (concetto di brand). Non solo le parole ma anche i disegni fanno riferimento al diritto sui marchi. Anche la forma, la colorazione di un prodotto può essere marchio, un suono, un rumore, un jingle possono essere marchi, la configurazione di un servizio o di un punto vendita possono essere marchi. Vedremo la sinergia fra la creazione di un brand e le norme di legge che assistono l’imprenditore nella realizzazione del brand. Il marchio comunica diversi valori e diversi messaggi e quindi può capitare che un terzo utilizzi il marchio in un contesto differente. Esempio: un marchio del luxury che viene utilizzato per un prodotto generico. Il sistema dei marchi è un incentivo al miglioramento della qualità e dell’offerta.

Ultima parte riguarderà la CONCORRENZA SLEALE.

Vedremo poi i modi in cui un titolare può autorizzare altri a sfruttare la sua idea (disposizione del diritto) e le cause di nullità e decadenza (circostanze che emergono successivamente alla concessione del brevetto, che quella concessione non doveva essere concessa poiché non c’erano i presupposi, oppure fatti sopravvenuti che impediscono che il diritto permanga).

COSA PUÒ ESSERE BREVETTATO? PROTETTO? OGGETTO DEL BREVETTO, CIOÈ

ENTITÀ PROTEGGIBILE

Consideriamo le norme contenute nel Codice della proprietà industriale agli articoli 45 e seguenti. Per quanto riguardi i brevetti bisogna tenere in considerazione tre convenzioni internazionali. Esse sono:

  • la convenzione di unione di Parigi che contiene delle norme base sulla tutela dei brevetti;
  • l’accordo Trips che ha previsto anch’esso una serie di norme base sui brevetti;
  • la convenzione sul brevetto industriale, specifica per i brevetti. Articolo 45, primo comma: possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della tecnica (no invenzioni ed innovazioni di tipo commerciale o estetico ma solo quelle che abbiano un carattere tecnico), a condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale. Qui possiamo quindi dire che l’invenzione brevettabile è la soluzione originale di un problema tecnico. Il brevetto deve risolvere in modo originale un problema tecnico. L’invenzione può consistere nell’individuazione di un prodotto (il prodotto è dato dal dispositivo meccanico che funziona in un certo modo), di un procedimento (ad esempio è possibile non creare un dispositivo ma far funzionare uno già esistente in maniera differente) o di nuovo uso. Si parla di brevetti di nuovo uso o di traslazione quando è già noto un prodotto, esiste già un brevetto, e per quel prodotto viene individuato un nuovo uso. L’invenzione quindi è quella di individuare un nuovo uso (questo accade molto spesso nell’ambito chimico o farmaceutico). I brevetti quindi può essere di prodotto e di provvedimento. A queste due categorie si può aggiungere anche i brevetti di nuovo uso. Articolo 45, secondo comma: le entità che non possono costituire oggetto di brevetto, che non vengono considerate invenzioni, cioè soluzioni originali di un problema tecnico, sono:
  • scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici: non c’è un elemento tecnico apportato dall’uomo, una soluzione di un problema tecnico, nell’ elaborazione di un metodo matematico astratto, nella formulazione di una teoria scientifica astratta e nella scoperta di un qualcosa che esiste in natura. L’uomo qui si limita a constatare che c’è qualcosa in natura od una nuova formula matematica. Il comma due ci dice quanto detto, tuttavia il comma 3 precisa e limita questa regola dicendo che non sono invenzioni solo se considerate in quanto tali. La scoperta è in quanto tale se si limita ad individuare e far conoscere l’esistenza di qualcosa. Se tuttavia lo scopritore oltre ad individuare e far conoscere quel qualcosa fa un passo in più e dà a quel qualcosa un’applicazione industriale, cioè usa quel qualcosa per risolvere un problema tecnico, allora la scoperta può essere brevettabile. Es.: brevettabilità della scoperta consistente nel genoma di un virus se unita ad una sua applicazione industriale per la fabbricazione di vaccini e kit diagnostici;
  • piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale (le innovazioni puramente commerciali non sono materia di brevetto. Però se si tratta di un’innovazione per la quale oltre al suo rilievo per l’attività commerciale ha anche una valenza tecnica, dovesse servire a risolvere un problema tecnico, allora può essere brevettata) e programmi per elaboratore (: software. Questa è una stranezza perché il programma per elaboratore sembrerebbe essere qualcosa di tecnico. Tuttavia, nelle leggi attuali è incluso nelle entità che non sono brevettabili. C’è una duplice via: la prima è quella di inserire il software nelle entità che possono essere oggetto di diritto d’autore, la seconda via ha elaborato in via interpretativa il concetto di “non in quanto tale” proprio per recuperare uno spazio ai brevetti software. Quindi abbiamo una norma che fino al 1973 dice i programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni e non sono brevettabili. La condizione attuale è che i software vengono regolarmente e con una certa facilità brevettati. Questo è possibile perché in via interpretativa si è sempre più ampliata l’area del software “non in quanto tale”. Cioè si è detto che quando il software ha

un’applicazione pratica ed utile non è più un software “in quanto tale” e può essere brevettato. Si parla qui di brevetti di software. Lo stesso ufficio dei brevetti europei dice che anche il software è escluso dalla brevettazione solo se è considerato “solo in quanto tale”. Da una parte abbiamo quindi la convenzione sul brevetto europeo che dice che il software non è un’invenzione e non è brevettabile e che viene in questo caso protetto con il diritto d’autore, dall’altra c’è lo stesso ufficio che amministra la convenzione che ritiene che se il software ha un’applicazione pratica ed utile ed ha quindi un carattere tecnico e può essere brevettato. Le Guidelines EPO sono molto chiare e sono direttive che riguardo i presupposti di brevettazione del software. Esse dicono che per avere un carattere tecnico il programma per elaboratore deve produrre un effetto tecnico ulteriore quando viene eseguito sul computer. Ulteriore effetto tecnico non è il semplice effetto tecnico dell’interazione tra il software e l’hardware. Un caso è quando il software è usato per controllare un macchinario, un processo esterno al computer. Ad esempio, quando il software viene usato per azionare un macchinario o quando organizza e fa funzionare meglio il computer nei rapporti con l’utente. Quindi un ulteriore effetto tecnico è un effetto tecnico che va oltre le normali interazioni fisiche tra il programma (software) ed il computer (hardware) su cui viene eseguito);

  • presentazioni di informazioni: raccolte ordinate di informazioni. Importanti sono le banche dati: contenitori di informazioni. Non risolvono un problema tecnico e quindi non sono brevettabili. Parte delle banche dati sono protetti non con i brevetti ma con il diritto d’autore e con delle loro regole particolari.

Quindi, come detto, le entità menzionate non sono brevettabili solo se considerate “in quanto tali”. Possono però essere brevettate se non sono “in quanto tali, se per queste entità viene individuata un’applicazione industriale. All’interno di questo elenco, le entità che sono più facilmente brevettabili sono le scoperte ed invenzioni ed il software. Nella convenzione sul brevetto europeo, queste tre categorie in realtà sono quattro. L’articolo 52, secondo paragrafo della convenzione sul brevetto europeo comprende anche le creazioni estetiche. La nostra legge non lo dice perché non c’è bisogno di dirlo. Ha già detto che solo le innovazioni tecniche possono essere brevettate e quindi è implicito il fatto che le innovazioni estetiche non sono brevettabili.

Poi ci sono le entità che pur essendo invenzioni vengono escluse dalla brevettazione perché il legislatore ritiene che vi sia un interesse pubblico che impone di non costituire un monopolio di brevettazione. Queste sono invenzioni ma la legge ritiene giusto che non possono essere brevettate. Esse sono:

  • metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; Questi non sono brevettabili per poter tutela la salute. Si ha il timore che l’eventuale concessione di un brevetto su questa prima categoria possa far arrivare ad un risultato indesiderato. Ad esempio, può accadere che il paziente che ha bisogno di quel trattamento non ne possa beneficiare perché il proprietario non ne ha dato il consenso. Quindi per ragioni legati alla salute.

Il metodo chirurgico, cioè il modo di eseguire un intervento chirurgico, in sé non è brevettabile ma lo strumento, il macchinario e l’apparecchiatura che servono per applicare quel metodo sono brevettabili. Così come i prodotti, sostanze o composizioni (farmaci) per l’uso dei metodi.

  • varietà vegetali e razze animali, procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali. Qui la motivazione era il timore che lo strumento brevettuale non fosse idoneo a regolare le innovazioni su queste entità.

BREVETTI – REQUISITI DI VALIDITA’

La legge stabilisce che un’invenzione (o trovato) deve presentare i seguenti requisiti di validità:

  • Industrialità;
  • Novità;
  • Attività inventiva (originalità);
  • Liceità;
  • Sufficiente descrizione. I primi 4 requisiti, definiti base, sono caratteristiche che l’invenzione deve presentare. L’ultimo si colloca su un piano diverso, sul piano del modo in cui è scritta, è redatta, la domanda di brevetto. Alla base del sistema brevettuale c’è una delle regole cardine cioè in cambio dell’esclusiva l’inventore deve divulgare alla collettività in che cosa consiste la sua invenzione. Perché questo meccanismo funzioni è necessario che il modo in cui l’invenzione è descritta nella domanda di brevetto sia idonea a far comprendere in che cosa consiste l’invenzione. La deve descrivere in modo sufficiente. Se non lo facesse è come se l’inventore non avesse divulgato l’invenzione e non l’avesse messa a disposizione della collettività. La sufficiente descrizione è quindi un requisito senza il quale il brevetto non sarebbe valido. In più si deve dire che mentre i primi quattro requisiti si riferiscono all’invenzione in sé per sé, si valutano quindi prendendo l’idea inventiva, il quinto si valuta prendendo il testo del brevetto e valutando se e come quest’ultimo è scritto. I requisiti principale, quelli che normalmente vengono esaminate nelle cause in materia di brevetti, sono quasi sempre novità ed attività inventiva, molto spesso anche la sufficiente descrizione, più raramente l’industrialità e quasi mai la liceità.
  • Industrialità: l’invenzione deve effettivamente risolvere un problema tecnico e deve essere in grado di funzionare. L’invenzione è atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d’industria. Applicazione industriale vuol dire applicazione effettivamente possibile in una qualsiasi genere di attività economica (compresa quella agricola o della fornitura dei servizi). Fabbricato o utilizzato: quella cosa può essere effettivamente fabbricata ed utilizzata nel senso di risolvere, di funzionare e di superare un problema tecnico. L’oggetto del brevetto deve essere tecnicamente realizzabile (deve trattarsi di un trovato che non è in contrasto con le leggi della fisica. Qualcosa che, secondo le leggi della fisica, può funzionare) e che possa essere riprodotto con caratteri costanti (seguendo le indicazioni contenute nel testo del brevetto si arriva sempre e comunque a quel trovato).

Industria: qualunque attività dotata di un carattere tecnico, che risolve un problema tecnico.

Consideriamo un brevetto relativo all’utilizzo di un composto chimico che tuttavia è instabile e quindi nel momento stesso in cui questo composto viene sintetizzato si decompone. L’invenzione che dovesse proteggere l’uso di questo composto in un processo industriale sarebbe priva di industrialità, sarebbe un’invenzione che pretende di funzionare in modo contrario alle leggi della natura. Supponiamo invece che l’invenzione consiste sempre in un composto chimico che però è stabile e sintetizzabile e che può funzionare nel processo solo se inserito in una certa fase del processo ed in una certa quantità. Il testo del brevetto non ci dice però in quale fase e quantità. Questa è un’invenzione che ha il requisito dell’industrialità ma non della sufficiente descrizione.

L’industrialità non coincide né con l’utilità né con la materialità cioè non è necessario che l’invenzione, per essere brevettabile, sia utile (se intesa nel senso che l’invenzione deve servire a qualcosa, questo è il concetto di industrialità. Qui invece si intende in termini comparativi cioè nel

senso di essere più utile, di funzionare meglio delle conoscenze e soluzioni già esistenti) o materiale (l’invenzione può consistere anche in un processo).

  • Novità: l’invenzione è diversa da un qualche cosa che già esiste. Articolo 46: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Il legislatore ha detto che fanno parte dello stato della tecnica tutte le conoscenze rese accessibili al pubblico (è qualcosa a cui il pubblico può avere accesso senza restrizioni. Se una conoscenza è accessibile al pubblico, nel senso che chiunque può avere accesso a quell’informazione, allora quell’informazione fa parte dello stato della tecnica anche se è “nascosta” nel senso che non viene in mente di andare a cercare in un certo posto, anche se è stata dimenticata o anche se nessuno la conosce. Basta l’accessibilità al pubblico. Quest’ultima rende invalidante il brevetto e toglie quindi novità al successivo trovato. Quindi affinché una conoscenza entri a far parte dello stato della tecnica basta la mera accessibilità, non occorre che l’accesso vi sia stato. Anche le conoscenze nascoste o dimenticate, ma pur sempre accessibili, fanno parte dello stato della tecnica. Una conoscenza non accessibile non fa parte dello stato della tecnica e non toglie la novità), in qualsiasi modo (è possibile usare qualunque forma di divulgazione di quella conoscenza che la renda accessibile al pubblico. Può essere ad esempio una descrizione scritta oppure una descrizione orale. Importante è l’accessibilità della conoscenza. Se è un testo scritto allora basta che sia fisicamente raggiungibile ed è accessibile al pubblico. Nella divulgazione orale c’è accessibilità solo se chi fa questa divulgazione spiega esattamente di che cosa si tratta e solo se chi riceve questa informazione la comprende ed è in grado di ritrasmetterla. Tipico caso di acquisizione di una conoscenza durante una divulgazione orale sono le relazioni ai convegni: quando io, anche solo oralmente, racconto una invenzione ad una platea di esperti. Questo è un tipico caso di far entrare quell’informazione nello stato della tecnica. La legge ci dice che è possibile fare ciò anche attraverso l’utilizzazione. Nel caso della semplice utilizzazione l’accessibilità si valuta stabilendo se chi entra in contatto con il prodotto reso disponibile al pubblico è in grado di esaminare il prodotto e di risalire all’informazione. È il caso del revers engineering. In questo processo si prende il prodotto, lo si

scompone e lo si analizza per cercare di capire l’idea inventiva alla base di quel prodotto. Se attraverso questo processo si comprende l’idea inventiva allora si può dire che c’è stata una accessibilità e fa parte dello stato della tecnica. Quindi le informazioni segrete, non accessibili al pubblico, o perché mantenute riservate o perché non è possibile risalire a quella conoscenza, non fanno parte dello stato della tecnica. Tutto ciò che è stato, anche una volta sola, reso accessibile, fa parte dello stato della tecnica), in Italia o all’estero, prima del deposito della domanda del brevetto (lo stato della tecnica aumenta minuto dopo minuto. In ogni momento viene raggiunta un’evoluzione tecnica messa a disposizione del pubblico. Bisogna anche fissare una data. La soluzione è logica: se io deposito oggi la domande di brevetto, per valutare se quello che io intendo brevettare oggi è nuovo, si deve far riferimento allo stato della tecnica esistente fino a ieri, fino al momento in cui è stata depositata la domanda di brevetto. Quindi per stabilire se l’invenzione è compresa nello stato della tecnica (e quindi è priva di novità) si deve confrontare l’invenzione con ciascuna delle anteriorità prese singolarmente. Nel giudizio di novità non si fa la cosiddetta combinazione a mosaico ma tutte le anteriorità individuate si considerano separatamente e la valutazione è 1:1. Cioè io voglio brevettare il mio trovato, emergono tre anteriorità, io per valutare la novità prendo separatamente ciascuno dei tre brevetti anteriori e confronto la novità che voglio brevettare con ciascuna anteriorità. Ad esempio, io ho un brevetto ab e ci sono un’anteriorità a ed un’anteriorità b, la mia invenzione è nuova. Per essere nuova, un’invenzione non deve essere identica ad una conoscenza presente nello stato della tecnica. Se invece l’invenzione coincide con una delle anteriorità manca la novità: identità tra invenzione e anteriorità. Identità «fotografica» o sostanziale? Fotografica quando la novità è al 100% sovrapponibile con un’anteriorità. In questo caso c’è identità e manca la novità. L’ufficio dei brevetti invece segue un approccio sostanziale. L’ufficio dice: se io ho un’anteriorità che rivela qualcosa e magari omette un

  1. La prima è quella che è frutto di un abuso, evidente, diretto od indiretto, ai danni di chi chiede il brevetto. L’abuso evidente può esserci in più circostanze: - la prima è quella del non rispetto del vincolo di segretezza. Un abuso evidente si verifica quando un possibile produttore dell’oggetto inventato, dopo aver firmato un accordo di riservatezza, inizia a produrlo e lucrarci oppure deposita il brevetto di conto suo. - Un altro abuso evidente è lo spionaggio industriale o comunque la sottrazione fraudolenta dei segreti industriali. Quando c’è l’abuso evidente, la legge pone un rimedio. Pone un rimedio se ci sono due condizioni: se l’abuso è appunto evidente e se chi ha diritto a depositare il brevetto lo deposita entro sei mesi dall’atto che costituisce abuso evidente. L’abuso deve essere evidente, cioè che i comportamenti ai danni del titolare del brevetto sono stati fatti con l’intenzione di nuocere all’inventore oppure anche con la consapevolezza che detti atti avrebbero potuto nuocere al titolare dell’invenzione. L’abuso può essere diretto (viene fatto, ad esempio, dalla persona che era vincolata dal segrego o da colui che fa lo spionaggio industriale) o indiretto (quando l’abuso viene compiuto da una persona che non ha nessun legame con l’inventore ma che è giunto a conoscenza dell’invenzione a causa della rivelazione di una persona che aveva un rapporto diretto con l’inventore). La norma dice che in ogni caso, l’inventore è salvo se va a depositare la domanda di brevetto entro 6 mesi. Se ci sono queste due condizioni (abuso evidente e deposito della domanda entro 6 mesi), il requisito della novità sussiste anche se c’è stata una predivulgazione.
  2. Il deposito di un brevetto toglie novità a tutte le altre invenzioni successive. Dunque, se io

deposito un brevetto in Italia lo posso poi depositare in un altro stato? Con la convenzione di unione di Parigi si è stabilita la cosiddetta priorità unionista : se io deposito una domanda di brevetto in un paese aderente alla convenzione di unione di Parigi, ho un anno di tempo per depositare la stessa domanda di brevetto in qualsiasi altro paese aderente alla convenzione di unione di Parigi. Questo periodo di tempo è detto periodo di grazia. In pratica, qualsiasi deposito, di terzi od il mio, e qualsiasi divulgazione, di terzi o mia, fatte dopo il mio primo deposito, non tolgono novità a tutte le mie domande di brevetto che avrò depositato in giro per il mondo entro un anno dal primo deposito. Ogni brevetto depositato in ciascun paese avrà una propria vita e seguirà le regole del paese in cui viene depositato. L’unica cosa che deve esserci affinché ci sia la priorità unionista è che il contenuto di tutte le domande di brevetto successive alla prima domanda sia lo stesso della prima domanda di brevetto. Contenuto non significa che le domande di brevetto successive alla prima devono essere identiche alla prima domanda ma è possibile che nelle domande di brevetto successive, che rivendicano la priorità della prima domanda, una parte che era nella descrizione diventi, nelle domande successive, rivendicazione od una o più rivendicazioni. È altresì possibile che quando era, nella prima domanda semplicemente rivendicazione, possa diventare descrizione nelle domande successive. La cosa importante è che il contenuto della prima domanda, cioè l’idea inventiva, sia la stessa.

  1. L’articolo 47 parla anche di predivulgazioni che non tolgono novità quando l’invenzione è esposta nelle fiere. Si tratta solo di fiere riconosciute a livello internazionale. È una norma che non è stata mai applicata. Quando l’invenzione è esposta in una fiera internazionalmente riconosciuta, come quelle previste dalla convenzione di unione di Parigi (Expo), se l’inventore deposita il brevetto entro sei mesi, non c’è novità.
  2. Un ultimo caso di predivulgazione che non toglie novità è la priorità interna: è un “trucchetto” usato per aggiungere un anno alla protezione. Abbiamo questo istituto, previsto dall’ articolo 47, per cui se io deposito oggi una domanda di brevetto ho un anno di tempo per depositare un’altra domanda di brevetto, sempre in Italia. Qui rivendico la priorità di una domanda di brevetto depositata in Italia per depositarne un'altra che abbia lo stesso contenuto ma che sia stata modificata. Perché lo faccio? Perché alcune volte voglio ampliare le mie rivendicazioni. Lo posso fare solo ed esclusivamente attingendo dalla descrizione. Non posso ampliare il contenuto della domanda di brevetto originale, in quel caso tutto quello che è in più rispetto alla domanda originale è nullo ed il brevetto è parzialmente nullo. Lo faccio per migliorare il brevetto perché potrebbe

essere attaccabile ed allora posso restringere le rivendicazioni e metterle nella descrizione semplicemente per avere una sufficiente descrizione, ma no chiedo la protezione su quella parte del brevetto. La priorità interna, in fin dei conti, serve ad avere un brevetto che sia il più efficiente possibile, il più inattaccabile possibile, ma serve anche a guadagnare un anno di protezione perché io ho un anno per rivendicare la priorità interna. Io deposito la mia domanda di brevetto ed entro un anno deposito una seconda domanda di brevetto con lo stesso contenuto della prima domanda, modificato perché posso aggiungere o togliere rivendicazioni, ma la protezione parte dal deposito della seconda domanda. Io avevo già protezione per la prima e per la seconda ho un altro anno per cui anziché avere 20 anni di protezione ne avrò 21.

viene realizzato in un determinato settore ed utilizzato in un altro. In questi casi si considera la combinazione dei settori e si dovrà individuare una figura di esperto non del singolo ramo ma di più rami, deve essere esperto di entrambi i settori. Nel caso delle invenzioni polisettoriali il problema tecnico può porsi su due versanti. Nell’esempio, il problema tecnico può porsi nel versante delle vernici o nel versante dei mobili.

a. Una volta individuato il settore, od i settori, si deve individuare chi è il tecnico medio (l’esperto del ramo). Il passaggio non è molto semplice, la complessità deriva proprio dalla natura di questo requisito. Per i brevetti la figura di riferimento è l’esperto del ramo. Tutte le volte in cui la valutazione deve farsi prendendo come parametro una certa figura c’è un problema pratico: le persone che fisicamente rientrano nella definizione del parametro sono moltissime. L’interprete deve ricostruire un parametro ideale (una figura ideale e non fisica ed esistente) che possa fungere da parametro di riferimento per la valutazione. Quindi l’individuazione dell’esperto del ramo non è trovare una persona realmente esistente ma è individuare un parametro di valutazione. A questa figura ideale vengono attribuite un set di conoscenze. Questa figura ideale ha sia conoscenze (anche tecniche) che capacità (deve essere in grado di applicare le conoscenze che possiede).

  • Conoscenze dell’esperto del ramo: per il settore o per i settori in cui si colloca l’invenzione si ritiene che l’esperto conosca tutto lo stato della tecnica di quel settore. Per i settori diversi si attribuiscono comunque delle conoscenze al tecnico medio ma, non essendo il suo settore, le conoscenze attribuibili al tecnico medio decrescono, diminuiscono, man mano che ci si allontana dal settore di riferimento. In questo caso si attribuiscono all’esperto il normale insieme di conoscenze generali, le conoscenze di base che presumibilmente avrebbe in quei settori.
  • Capacità dell’esperto del ramo: capacità mediamente possedute da un operatore pratico del settore di riferimento. Si devono considerare le capacità di applicazione delle conoscenze note ed eventualmente di combinazione delle stesse (è capace di applicare le conoscenze note, è capace di studiarle e svilupparle ma che non è in grado di fare un passo ulteriore cioè non è in grado di fare un passo che lo porterebbe a dare una nuova idea di soluzione al problema tecnico. Immaginiamo che nello stato della tecnica c’è una conoscenza sul modo di conformare il cestello della lavatrice per avere un certo risultato, il tecnico medio, sulla base di questa conoscenza, sa costruire e far funzionare il cestello. Magari è anche in grado di studiarlo e fare dei piccoli e banali ritocchi. Quello che non è alla sua portata e che caratterizza il salto inventivo è la capacità di andare oltre, di costruire un cestello che risolve i problemi del lavaggio dei tessuti in un modo diverso), nonché le capacità di sperimentazione (Anche per quanto riguarda la sperimentazione, il tecnico medio è in grado di fare normali prove di laboratori, normali test ma non test che lo portano a superare la precedente invenzione e che lo portano a concepire una nuova idea di soluzione). Si devono inoltre considerare le disponibilità che un operatore medio del settore ha in termini di mezzi, di strumenti e di risorse finanziarie. In certi settori, il problema che è emerso è che l’invenzione in sé era scontata e prevedibile (si sapeva che per arrivare ad un certo risultato bisognava seguire una certa strada) ma tuttavia il motivo per cui quella strada non era stata ancora seguita era un motivo economico/finanziario (gli investimenti in ricerca erano molto elevati). Quindi si trattava di invenzioni che, dal punto di vista tecnico erano prevedibili, ma quello che mancava era la multinazionale che avesse deciso di investire le risorse necessarie per percorrere quella strada. Una ricerca di questo tipo aveva il problema che si rischiava di considerare tutte queste invenzioni, tecnicamente prevedibili ma che richiedevano investimenti ingenti, ovvie e scontate. Questo sarebbe stato in contrasto con la finalità del brevetto di incentivare e stimolare la ricerca. Allora si è andato ad inserire nel concetto di tecnico medio non solo le capacità intellettuali e tecniche ma anche le capacità di investimenti. Al tecnico medio non si devono attribuire solo capacità medie ma anche dotazioni e risorse finanziarie medie. Questo per arrivare a dire che se un’invenzione è prevedibile ma non è raggiungibile dal tecnico medio perché non ha la strumentazione per mancanza di risorse finanziarie, quell’invenzione va comunque considerata non alla portata e comunque originale. La figura dell’esperto del ramo va collegata alla data di valutazione, cioè si deve considerare un tecnico medio individuabile non oggi ma alla data di deposito della domanda di brevetto.

Considerare la data di deposito significa che si deve ricostruire il modo in cui avrebbe ragionato un tecnico medio dell’epoca, cioè si deve valutare l’originalità secondo il trend di ricerca tipiche di un settore all’epoca dell’invenzione. Questo è molto importante soprattutto nei nuovi settori (settori della nanotecnologia) perché sono settori dove i protocolli di ricerca cambiano nel tempo e quindi ad una certa data si segue un certo protocollo di ricerca e ad un’altra data la situazione cambia e si fa ricerca con un protocollo diverso. Immaginiamo che la domanda di brevetto riguardi uno specifico composto derivato da una formula generale di composti. Può essere che questo composto sia molto individuabile nella formula generale, può essere che con il modo di fare ricerca oggi si arrivi subito a questo composto ma può essere che all’epoca del brevetto quella formula generale sarebbe stata studiata in un modo diverso e tale modo non avrebbe fatto emergere tale composto. In questo caso l’invenzione originale è consistita nell’aver individuato un composto che, secondo le metodiche di ricerca dell’epoca, non sarebbe stato individuato.

b. Con il giudizio di non evidenza si guarda a determinati reati, storicamente documentabili, che portano a far ritenere che una certa intenzione fosse evidente o meno. Ci sono una serie di indizi di non evidenza. Stiamo però parlando di indizio (circostanza che di per sé non prova il fatto ma che induce ragionevolmente a ritenere che il fatto si sia verificato: prova presunta) e non di prova (qualcosa che dimostra un fatto). Non c’è una prova documentata di una non evidenza ma degli indizi che fanno ritenere che lo sia o che non lo sia. In più non è detto che la presenza di uno di questi indizi voglia dire sicuramente non evidenza così come non è detto che l’assenza di uno di questi indizi voglia dire necessariamente che l’invenzione è scontata e banale. Gli indizi di non evidenza sono:

  • Progresso tecnico: di per sé il progresso tecnico non è un requisito di validità però se c’è un progresso tecnico rilevante questo è un indizio di non evidenza, un indizio di aver portato l’invenzione ad un livello migliore di quello a cui sarebbe stato in grado di portare un tecnico medio;
  • “Prova” storica: si va ad analizzare il settore in epoca anteriore all’invenzione cioè si va a vedere come era quel settore prima dell’invenzione. Rientrano in questo tipo di indizi: il superamento di particolari difficoltà tecniche, il bisogno da tempo avvertito ma non ancora soddisfatto, precedenti tentativi non andati a buon fine e l’esistenza di un pregiudizio tecnico (in questo caso si ha un pregiudizio nel senso di ritenere che una certa soluzione non va bene. Se l’inventore supera questo pregiudizio e dimostra che invece l’invenzione va bene, funziona, ha un fortissimo indice di non evidenza a suo favore);
  • Fatti successivi all’invenzione: un grande successo commerciale, opinione di esperti (il fatto che dopo che la domanda di brevetto viene pubblicata, gli esperti del settore si pronuncino a favore dell’invenzione), comportamento dei concorrenti che rispettano il brevetto e magari chiedono licenze (il fatto che un concorrente invece di contestare la validità del brevetto lo rispetta e chiede la concessione, è a sua volta un giudizio di non evidenza). Ci sono poi anche indizi di evidenza: il fatto che il trovato sia assolutamente equivalente a conoscenze note, il fatto che i concorrenti non si preoccupano dell’esistenza del brevetto e non lo rispettano, il progresso routinario (banale applicazione delle conoscenze) ed il caso della strada a senso unico (se c’è solo un modo per risolvere il problema tecnico allora non c’è nulla di originale).

Criterio di valutazione applicato dall’Ufficio Europeo Brevetti prima di concedere i brevetti: approccio problema e soluzioni ( Problem and Solution Approach ):

  • Si prendono tutte le anteriorità pertinenti e si individua quella più vicina (closest prior art) intesa come più vicina dal punto di vista tecnico (non più vicina temporalmente ma più vicina per quanto riguarda la soluzione del problema). L’anteriorità più vicina è l’anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per arrivare alla soluzione del problema oggetto del brevetto;
  • Individuazione del problema tecnico oggettivo risolto dal trovato (a che cosa serve quell’invenzione? Qual è il problema che risolve?);

Liceità: non possono essere brevettate le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico (insieme di principi e valori fondamentali su cui si fonda l’ordinamento giuridico) o al buon costume (ai principi etici, morali, fondamentali di una collettività). Questo vuol dire che ad esempio, certe invenzioni in campo militare non possono essere brevettate? No, esse possono essere brevettate. Sono lecite poiché un’arma può essere sì usata per commettere crimini ma anche per la difesa nazionale e quindi il suo uso è lecito e utile per tutelare l’incolumità dei cittadini. Il requisito della liceità vuol dire che non sono brevettabili le invenzioni per cui non è fattibile neanche un uso lecito (es.: sostanze tossiche il cui unico possibile utilizzo reca danni alla salute). Se invece è possibile almeno un uso lecito, l’invenzione può essere brevettata (es.: dispositivo per scassinare una serratura che può essere lecitamente usato da un fabbro in casi di emergenza. Si tratta di un dispositivo che può avere un uso illecito se viene usato per penetrare in casa altrui ma può avere anche un uso lecito poiché può essere usato per aprire una porta e liberare una persona bloccata).

Non si può considerare illecita un’invenzione solo per il fatto che il suo utilizzo è vietato da una legge o da una norma amministrativa.

Nel settore delle biotecnologie ci sono invece dei divieti molto severi relativi alla tutela di valori fondamentali di dignità umana per cui ci sono norme che dicono che non può essere brevettato il corpo umano, i procedimenti di clonazione dell’uomo etc.

  • Sufficiente descrizione: l’invenzione deve essere sufficientemente descritta nel testo del brevetto. Nella la domanda di brevetto l’invenzione deve essere descritta e deve essere descritta in modo sufficiente da renderla comprensibile perché una descrizione incomprensibile o carente di elementi essenziali è una non descrizione e non dice di che cosa si tratta. L’articolo 51: l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona del ramo possa attuarla. Descritta: vuol dire rilevata, divulgata, spiegata, resa effettivamente comprensibile ed accessibile. Il punto di riferimento è la persona esperta del ramo o il tecnico medio (già incontrato nel requisito di originalità). Il brevetto è sufficientemente descritto e quindi valido se solo leggendo il testo del brevetto una persona esperta del ramo, avendo quel bagaglio di conoscenze e capacità, è in grado di attuare l’invenzione cioè di metterla in opera, farla funzionare e replicarla. Nel giudizio di originalità si prende lo stato della tecnica, si prendono tutte le conoscenze e capacità del tecnico medio fino al momento di deposito della domanda di brevetto e ci si chiede se sulla base di quelle conoscenze e capacità il tecnico medio sarebbe arrivato all’invenzione brevettata. Nella sufficiente descrizione invece si fa una valutazione diversa: si suppone che il tecnico medio abbia in mano la domanda di brevetto, sa già che il brevetto è stato depositato e quindi lo ha già letto, e ci si chiede, non più se ci potesse arrivare, ma se sarebbe stato in grado di capirlo e di metterlo in opera. La descrizione deve essere strutturata in un certo modo: bisogna specificare il campo della tecnica, bisogna indicare lo stato della tecnica anteriore, il problema da risolvere, bisogna esporre l’invenzione, illustrarla con disegni o con prove di laboratorio e descrivere il modo in cui l’invenzione può essere attuata ed applicata. Non è necessario, per avere una sufficiente descrizione, inserire informazioni comprese nello stato della tecnica che rientrino nel bagaglio di conoscenze del tecnico medio, cioè non è necessario inserire informazioni che fanno parte delle conoscenze possedute dall’esperto del ramo e che quindi l’esperto non ha bisogno di leggere nel brevetto. Allo stesso tempo però la descrizione deve essere sufficiente e sufficiente vuol dire che deve contenere tutto ciò che permette al tecnico medio di attuarla.

Nel linguaggio inglese dei brevetti si parla di divulgazione abilitante: qualcosa che abilita, che permette al tecnico medio di attuare quest’invenzione. La descrizione non è sufficiente quando la domanda di brevetto contiene delle informazioni troppo ampie e generiche e non danno una guida precisa all’esperto. Ad esempio, dice che ad un certo punto di un processo di sintesi chimica va utilizzata una certa sostanza ma non dice la quantità e la temperatura (informazioni che il tecnico medio non conosce nello stato della tecnica e senza le quali non è in grado di attuare l’invenzione). Oppure la descrizione non è sufficiente quando si limita a dare informazioni di massima ed il tecnico medio può arrivare ad attuare l’invenzione solo con una seria di ulteriori ricerche o tentativi. Non è sufficiente perché il requisito di sufficienza c’è solo se il tecnico medio non ha bisogno di fare nulla, gli basta leggere il testo del brevetto. Nel linguaggio inglese si usa il termine di onere indebito per indicare la situazione in cui la descrizione non è sufficiente.

In certi settori, soprattutto nel campo biotecnologico, dove la descrizione a parole può non essere sufficiente, è previsto che si possa allegare ed accompagnare alla domanda di brevetto un campione della sostanza.

Ma sufficiente anche in un altro significato: la nostra legge dice che il brevetto deve indicare almeno un modo di attuazione dell’invenzione ma non è necessario che vengano indicati tutti i possibili modi di attuazione ed in particolare non è necessario che venga indicato il modo migliore e più efficiente. Questo è un vantaggio nel senso che tutto ciò che va oltre questo modo sufficiente di attuare l’invenzione l’inventore può non rivelarlo, può tenerlo per sé. Può quindi affiancare alla tutela brevettuale una tutela di no out supplementare.

BREVETTO

Attualmente per un inventore che volesse protezione in Italia le vie possibili sono, al livello teorico 4, al livello pratico 3.

  1. Brevetto italiano rilasciato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: questa è la strada tipica di chi, operando solo sul territorio italiano, non ha interesse ad avere una protezione negli altri paesi. Qui si deposita la domanda di brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e quest’ultimo rilascia il brevetto;
  2. (^) Brevetto europeo rilasciato dall’Ufficio Europeo Brevetti istituito dalla Convenzione di Monaco. Il brevetto europeo non è un titolo unico per tutti i paesi aderenti alla convenzione di monaco. È una procedura unitaria di concessione di un brevetto che avrà poi valore nei singoli stati, come brevetto nazionale, indicati nella domanda di brevetto. Quindi se io ho il mercato in Italia, Francia, Germania ed Olanda deposito un’unica domanda di brevetto davanti l’ufficio europeo chiedendo che venga rilasciato questo brevetto per questi paesi e se il brevetto viene rilasciato avrò simultaneamente 4 brevetti nazionali nel territorio di questi quattro stati. Si dice che i brevetto europeo non è un brevetto unico ma una procedura di brevettazione unica che porta al rilascio di un fascio di brevetti, una serie di brevetti paralleli ognuno per ciascuno stato. Ma poi, in ciascuno stato, il brevetto vive di vita propria.

Queste due forme di brevettazione hanno degli elementi in comune, soprattutto nella prima fase. In entrambi i casi si deposita la domanda telematicamente indirizzata all’ufficio competente (Italiano o Europeo). Nei primi 18 mesi la domanda rimane segreta e non può essere vista da nessuno. Dopo i 18 mesi viene invece pubblicata. Se ci sono esigenze di rendere nota l’esistenza della domanda prima dei 18 mesi il richiedente può chiedere che il termine di segretezza sia accorciato a 90 giorni e se vuole immediatamente poter attaccare un contraffattore sulla base della domanda segreta può anche formalmente notificargliela tramite ufficiale giudiziario o tramite notizia elettronica. Ma salvo queste ipotesi (abbreviazione a 90 giorni e notifica diretta) per 18 mesi la domanda è segreta ed in questi 18 mesi l’ufficio verifica la regolarità della domanda e se regolare inizia la valutazione dei requisiti di validità. C’è una differenza: l’Ufficio Italiano non ha al suo interno personale tecnico (i cosiddetti esaminatori) qualificato per fare un’analisi di questo tipo. Questi sono invece presenti nell’Ufficio Europeo. In quest’ultimo l’esame viene fatto direttamente da organi interni. Invece nel caso di brevetto italiano, in base ad un accordo tra il nostro ufficio e l’ufficio europeo, la domanda di brevetto italiana viene mandata all’ufficio europeo ed è quest’ultimo a fare le valutazione di validità e rimandare la domanda all’ufficio italiano, corredata con l’opinione dell’ufficio e con le anteriorità. Quindi nel caso di domanda italiana si ha una sorta di esame delegato dal nostro ufficio a quello europeo.

La legge permette che di fronte ad un report negativo dell’esaminatore sia data la possibilità al richiedente di modificare e limitare la domanda. Nella fase di brevettazione il testo brevettuale può essere ancora modificato, chiarito, meglio specificato o limitato. C’è un limite a tutto questo che è il contenuto originario della domanda di brevetto cioè queste modifiche, chiarimenti o limitazioni le posso fare solo all’interno di ciò che era, nella domanda di brevetto, fin dall’inizio. Non si po' aggiungere nulla al brevetto dopo il deposito. Ma tutto ciò che è già contenuto nella domanda di brevetto, al momento del deposito della domanda, lo posso usare per modificare, chiarire o limitare la domanda fino al momento della concessione del brevetto. Dopo la concessione queste modifiche, chiarimenti e limitazioni possono essere fatti ma solo per restringere la protezione. Tipicamente quindi nella procedura di brevettazione dopo il primo esame dell’esaminatore si instaura una sorta di dialogo tra l’esaminatore e tra chi chiede la brevettazione nel corso del quale quest’ultimo propone delle modifiche, degli aggiustamenti per arrivare ad un testo che superi l’esame. Ed è possibile che questo dialogo si articoli in più fasi. Se alla fine ilo brevetto supera, seppur in forma modificata, l’esame allora viene concesso. In Italia la concessione del brevetto chiude i compiti dell’ufficio. Se invece l’ufficio respinge la domanda del brevetto, il richiedente può fare appello davanti ad un giudice speciale presso il

Ministero dello sviluppo economico (commissione dei ricorsi) e poi in ultima istanza davanti la corte di Cassazione. Quindi qualunque brevetto, nonostante sia stato concesso, può ancora essere sindacato quanto la sua validità davanti ad un giudice. Questo perché il procedimento che porta alla concessione del brevetto è un procedimento amministrativo. Ma la regola è che la magistratura, se sollecitata, può intervenire sulla validità/invalidità del brevetto per cui un brevetto concesso può comunque essere portato davanti ad un giudice con una domanda di nullità ed il giudice è libero di dichiararlo nullo anche se era stato concesso dall’ufficio.

Per i brevetti europei vale quanto detto, si può arrivare ad una concessione del brevetto oppure ad un rifiuto. Nel caso di rifiuto c’è un’unica possibilità di appello sempre dentro l’ufficio di Monaco la cui pronuncia è definitiva per quanto riguarda il procedimento amministrativo. Ma la particolarità del brevetto europeo è che dopo la concessione, a differenza di quando avviene in Italia, è possibile contestare il brevetto davanti allo stesso ufficio che lo ha rilasciato. Mentre in Italia un concorrente che ritiene che il brevetto sia invalido, dopo la concessione, può solo andare dal giudice

  • Brevetto italiano: se rifiutato l’inventore può andar in commissione di ricorso e poi in cassazione. Se concesso chi non vuole quel brevetto e lo reputa invalido non può fare nessun’azione davanti all’ufficio italiano ma può solo fare causa di nullità davanti al giudice.
  • Brevetto europeo: se rifiutato l’inventore può appellarsi a delle commissioni di ricorso interne all’ufficio e non ci sono istanze superiori. Se viene concesso il concorrente che si oppone al brevetto e che lo ritiene invalido ha la possibilità

di richiedere la nullità al giudice ma ha anche una seconda possibilità, ha la possibilità di fare un procedimento di opposizione davanti allo stesso ufficio europeo dei brevetti, difronte alla divisione di opposizione, davanti alla quale chiunque ne abbia interesse può opporsi al brevetto concesso e chiederne la revoca sostenendo che è stato rilasciato per errore.

  1. Brevetto PCT (Petent Cooperation Treaty): trattato multilaterale non rispetto all’Europa ma di portata mondiale che si ispira alla filosofia del brevetto europeo (unica procedura di brevettazione) ma non completa. Possiamo quindi dire che il brevetto PCT è una domanda unica depositata preso un ufficio internazionale che compie le prime valutazioni, che può fare una prima analisi di validità ma che poi trasmette la domanda ai singoli uffici nazionali che portano avanti in proprio il seguito della procedura di brevettazione per il loro territorio di competenza. Questo brevetto ha il vantaggio di fare una domanda unica e di centralizzare le prime fasi.
  2. Brevetto europeo con effetto unitario. Questa quarta strada è prevista da un regolamento dell’unione europea già in vigore ma non è ancora operativa. Dovrebbe essere un brevetto dell’unione europea quindi un brevetto rilasciato dall’ufficio europeo di Monaco ma non un brevetto europeo come un fascio di brevetti ma un vero e proprio unico ed unitario brevetto per l’intero territorio europeo.

Struttura del brevetto:

  • Dati identificativi del titolare, dell’inventore e dell’eventuale rappresentante del titolare (se nominato);
  • Titolo dell’invenzione e riassunto;
  • Eventuale rivendicazione di priorità (ci dice la data rilevante);
  • Descrizione (si descrive in che cosa consiste l’invenzione);
  • Rivendicazioni (si rivendica, si precisa su che cosa si vuole protezione);
  • Eventuali disegni.