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Del principio di sovranità degli stati nel diritto internazionale e come viene temperato dalla libertà di circolazione all'interno dell'unione europea. Viene inoltre esplorata la responsabilità aggravata, che si applica in caso di violazione di obblighi di natura solidale, e la possibile reazione di stati terzi. Anche la nozione di attacco armato e come ha evoluto con l'avvento di nuovi tipi di attacchi, come quelli informatici.
Tipologia: Appunti
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Riprendiamo dove ci siamo lasciati l'ultima riguardo la questione della ritorsione, in particolare se equivale alla contromisura oppure se è un istituto diverso. La ritorsione ovviamente in diritto internazionale perché nel linguaggio comune: ritorsione, rappresaglia, contromisura sembrano termini equivalenti, sinonimi no? La contromisura è un illecito; è un atto illecito posto in essere da uno stato che diventa lecito quindi perde la sua illecità perché posto in essere in risposta ad un illecito che quello stato ha subito vi ricordate. La ritorsione invece non è una condotta illecita, in diritto internazionale la ritorsione è una misura inamichevole ma che non concreta la violazione di un obbligo internazionale d'accordo? Quindi sussiste l'elemento dell'imputabilità allo stato, l elemento soggettivo ma non sussiste l'elemento oggettivo. Quindi la ritorsione è sempre esperibile non è una causa di esclusione dell'illecito come la contromisura. La ritorsione è un atto lecito posto in essere da parte di uno stato che abbia subito un illecito ma che si completa in una misura inamichevole non nella violazione di un illecito, per esempio: la rottura delle relazioni diplomatiche. Voi sapete che a seguito del caso Regeni l' ambasciatore, diciamo i rispettivi ambasciatori, quello italiano in Egitto e quello egiziano in Italia sono stati più volte richiamati dai rispettivi governi ma non si è mai arrivati alla misura della rottura delle relazioni diplomatiche. Anche qualora si fosse arrivati a questa misura, diciamo pure di estrema ratio e anche qualora l 'Italia avesse chiuso le relazioni diplomatiche con l' Egitto a seguito dell'inerzia delle autorità egiziane di investigare in modo adeguato relativamente al caso dell' omicidio di Giulio Regeni ebbene quell'azione li ad opera del governo italiano sarebbe stata un azione lecita perché non vi è alcun obbligo nel diritto internazionale di instaurare relazioni diplomatiche. D'accordo?quindi la rottura delle relazioni diplomatiche fra due stati è un tipico esempio di ritorsione perché è un atto certo inamichevole, certo diciamo dimostra che lo stato che rompe la relazioni diplomatiche protesta con forza della condotta posta in essere dall' altro stato ma la ritorsione è sempre una misura lecita. Un' altra misura di ritorsione potrebbe essere la limitazione all' immigrazione di cittadini di un certo paese oppure l'espulsione di cittadini di quel paese. Vedremo infatti che nel diritto internazionale in virtù del principio di sovranità degli stati, gli stati sono liberi di consentire l'immigrazione e quindi l'espulsione di cittadini stranieri,questo però attenzione è un principio di natura generale che poi va temperato alla luce da una parte di eventuali accordi per esempio nell'ambito dell'Unione Europea che è la libertà di circolazione. Evidentemente quel trattato li deroga la norma consuetudinaria quindi l'Italia non può porre limiti di accesso ad altri cittadini dell'Unione Europea nel proprio paese. E l'altro limite di cui si è parlato spesso per esempio in riferimento a certe politiche dell'attuale esecutivo statunitense riguardano il rispetto del principio di non discriminazione della tutela dei diritti umani. Per cui ecco il principio generale della libertà di ammissione e di espulsione dei cittadini stranieri va temperato alla luce di questi due principi. Quindi perché uno stato talvolta ricorre, uno stato che ha subito un illecito, a misure di ritorsione piuttosto che a contromisure? questa è una scelta di natura politica. E' chiaro che la ritorsione pone in essere una forma di pressione puramente politica nei confronti dell'altro stato e
comunque anche la ritorsione ha l'obiettivo di indurre la controparte a cessare l'illecito ma per motivazioni di natura politica appunto si sceglie, si preferisce di non porre la questione su un piano giuridico e quindi di non ricorrere alla contromisura. E' chiara questa parte?Quindi su questo punto trovate molti errori, nei massmedia spesso vengono usati indifferentemente termini come contromisura,rappresaglia e ritorsione invece nel diritto internazionale ricordatevi che il termine:
Quindi la responsabilità aggravata talvolta viene in luce solo in riferimento alla violazione del(.....) in altri casi invece si accompagna questa violazione del (.......), del pregiudizio giuridico, si accompagna all'attuazione di un vero e proprio diritto dello stato. Quindi abbiamo una sorte di responsabilità parallela da una parte la responsabilità ordinaria e dall'altra la responsabilità aggravata. Studente: quindi si possono avere entrambe le forme di responsabilità? Si, si possono avere entrambe d'accordo?ora andiamo a esaminare quali sono le conseguenze specifiche della violazione di un obbligo solidale. Nella violazione di un obbligo solidale qual'é l'elemento di novità?è la possibile reazione ad opera degli stati terzi, cioè ad opera degli stati non direttamente lesi. Vi torna? perché tra lo stato direttamente leso e quello autore dell'illecito si instaura comunque un rapporto di responsabilità ordinaria. Il rapporto nuovo è quello si instaura tra gli stati terzi che hanno solo subito, terzi intendo solo stati che hanno subito un pregiudizio giuridico,ebbene questi stati hanno dei diritti. Degli stati che hanno subito solo un pregiudizio giuridico hanno dei diritti:in primo luogo possono chiedere la cessazione dell'illecito e la riparazione però attenzione a vantaggio di chi potranno richiedere? a vantaggio dello stato leso, se esiste quindi tutti gli stati della comunità internazionale avranno potuto chiedere al Ruanda di cessare dall'illecito e ripagare nei confronti dell'Italia e del Marocco giusto?se c'è lo stato leso, è chiaro non è che possono chiedere una riparazione nei loro confronti. E se non esiste uno stato leso?qui per fortuna il Progetto del 2001 fa un passettino avanti perché prevede che gli stati terzi possano chiedere la cessazione dell'illecito e la riparazione a beneficio degli individui che hanno subito il danno. Quindi in questo caso esempio del genocidio ruandese , supponendo che l'Italia e il Marocco non ne siano state coinvolti come vittime in quel caso li tutti gli stati della comunità internazionale potevano chiedere cessazione dell'illecito e riparazione a favore dei cittadini ruandesi. E questo è veramente un elemento di grande novità. Attenzione oltre a questo elemento gli stati terzi hanno un altro diritto possono ricorrere a misure " lecite " questa è una dicitura che trovate all'art 48 e art. 54 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello stato del 2001 e guardate che la scelta di questa espressione misure lecite è avvenuta ad arte ,non è frutto di un compromesso ne di una svista perché secondo la commissione del diritto internazionale allo stato attuale non è chiaro se stati diversi da quello leso quindi se gli stati terzi hanno il diritto o no di ricorrere a contromisure cioè hanno diritto o no di ricorrere alla terza conseguenza che derivano dalla commissione dell'illecito cioè la contromisura. Vi ricordate no?la prima forma di conseguenza dell'illecito è la cessazione la seconda è la riparazione e la terza è la contromisura. Capite perché questo è un aspetto cruciale e capite anche perché la commissione l'ha voluta in qualche modo lasciare irrisolto? perché attribuire a qualunque stato terzo della comunità internazionale la possibilità di ricorrere alle contromisure perché certo solo a seguito di una violazione di un obbligo solidale sarebbe potuto essere un oggetto di facili abusi ad opera di stati terzi e quindi la commissione ha detto
punto di vista interpretativo è logico che la commissione del diritto internazionale ha affermato che gli stati terzi nella responsabilità aggravata possono agire con misure lecite?c'era bisogno che la commissione c'è lo dicesse?qui mi sembra che il riferimento sia a quale delle misure vi ho parlato poco fa, alla ritorsione e sembra che la commissione dica <guardate tanto la responsabilità è aggravata gli stati possono sempre rompere le relazioni diplomatiche>. In realtà la commissione ha espressamente detto che vuole lasciare questo l'interpretazione del termine "Lawful measures"alla prassi successiva degli stati e vuole aprire lo spazio alla possibilità di adozione di contromisure da parte degli stati terzi ma secondo diciamo nei limiti che sarà la prassi stessa a sviluppare. Non c'è dubbio che il termine "Lawful measures"includa le ritorsioni questo è pacifico. Secondo però una parte della dottrina il termine "Lawful measures"appunto misure lecite includerebbe anche le contromisure perché sono una causa di esclusione dell'illecito e quindi in questo senso dovrebbero essere ritenute forme di misure lecite. Insomma come capite su un punto così cruciale la commissione del diritto internazionale non ha preso una posizione chiara. Una contromisura che gli stati terzi possono sicuramente prendere quale misura lecita è quello di investire della questione quindi della sussistenza della violazione di un obbligo solidale le organizzazioni internazionali competenti. Questo perché al fine che quella organizzazione possa prendere appunto le misure che rientrino nella propria competenza e quindi noi esamineremo le misure che in questo senso può prendere il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e che sono le cosiddette sanzioni. Ci arriviamo fra poco. Prima di arrivare a questo punto voglio attirare la vostra attenzione su un elemento di novità introdotto dal Progetto di articoli del 2001 e che attenzione relativamente alla responsabilità aggravata non ha a che fare con ulteriori obblighi posti in essere, posti in capo autore dell'illecito come ci aspetteremmo bensì ha a che fare con ulteriori obblighi posti in essere in capo agli stati terzi, situazione un po' particolare. Quindi oltre agli obblighi che vi ho detto che sono in capo agli stati terzi in caso di responsabilità aggravata lo stato autore dell'illecito non subisce, non ha ulteriori obblighi in più rispetto a quelli della responsabilità ordinaria, questo è il punto debole dell'intero edificio. La responsabilità ordinaria comunque lo stato autore dell'illecito ha gli stessi obblighi rispetto a quelli della responsabilità ordinaria. Gli stati terzi hanno altri diritti come abbiamo visto e hanno questi obblighi attenzione: - Primo obbligo non devono riconoscere come legittima la situazione creata dall'illecito aggravato quindi obbligo di non riconoscimento della situazione come legittima. Il caso tipo è quello della occupazione della Crimea da parte della Federazione Russa quindi vedremo che la comunità internazionale è intervenuta tramite sanzioni ma che altro puoi fare nei confronti dello stato autore di un illecito così grave?poco, puoi non riconoscere, infatti gli stati terzi non hanno riconosciuto come legittima quella annessione. -Secondo obbligo degli stati terzi di non prestare assistenza allo stato responsabile dell'illecito ai fini del mantenimento della situazione illecita quindi divieto di prestare assistenza ai fini del mantenimento della situazione illecita. Quindi sempre in riferimento alla Crimea gli stati non devono riconoscere l'annessione della Crimea ma non devono neppure prestare aiuto alla Russia affinché possa continuare a mantenere l'occupazione all'interno della Crimea.
mirano individui nominativamente, i cui nomi sono proprio allegati alla risolutezza del consiglio di sicurezza ovviamente però questa procedura richiede la firma dello stato. Perché chi è che fornisce i nomi al consiglio di sicurezza affinché questo possa poi adottare delle sanzioni mirate?Sono gli stati. La prassi delle sanzioni mirate ha dato luogo a gravissime critiche perché inizialmente non vi era diciamo un meccanismo che consentisse al singolo individuo un ricorso rispetto all'inserimento, al detratto inserimento del suo nome in questa lista per esempio vi erano molti casi di omonimia soprattutto tra cittadini islamici. Quindi non avevano alcuna forma di ricorso quindi negli anni questo processo è stato diciamo modificato per cui ora c'è proprio una procedura di inserimento di queste liste che è un po' più rispettosa ma non molto dei diritti degli individui che sono così nominati così inseriti in questa lista. E' comunque una procedura di natura interamente politica in quanto manca un organo giudiziario, un giudice che presieda alla verifica della correttezza del nominativo qui inserito. In questi casi, le sanzioni più comuni sono di due tipi: il 1)è di natura finanziaria e consiste nel congelamento dei beni di quel determinato individuo che spesso avviene all'estero, nelle famose banche svizzere oppure la 2)è la limitazione di movimento di quegli individui, di solito quegli individui non possono lasciare il territorio dello stato dove risiedono. Per finire con questa parte qualche parola sull'impatto e l'efficacia sanzioni. L' impatto delle sanzioni qualora siano di natura generalizzata e non individualizzata può essere estremamente negativo sulla colluttazione, qualora la sanzione di natura economica e generale sui prodotti nei confronti di un determinato paese e quindi le sanzioni di un certo tipo andrebbero a colpire la popolazione, che in realtà insomma è innocente non è quella responsabile della violazione grave di un obbligo solidale. Per cui su questo aspetto sono intervenuti vari organi a tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite che hanno posto il limite del rispetto dei diritti umani quindi le sanzioni sono legittime solo nella misura in cui non comportano una violazione dei diritti umani per la popolazione di quello stato a fronte di questo quindi il Consiglio di Sicurezza ha iniziato a istituire un Comitato per le sanzioni. Quindi ogni risoluzione che indica, che prevede delle sanzioni per un determinato stato ha un comitato che valuta l'impatto di queste sanzioni e qualora l'impatto sia negativo per la popolazione questo comitato potrà prevedere le cosiddette deroghe umanitarie, quindi potrà prevedere deroghe a determinati prodotti oggetto dell'imbarco affinché la popolazione non subisca le conseguenze negative. Ovviamente quello che ho detto non è che non deve avere conseguenze, la sanzione deve avere un impatto e l'impatto deve essere soprattutto a livello di stigmatizzazione pubblica del comportamento che ha dato luogo alla predisposizione della sanzione stessa. Quindi un ruolo di stigmatizzazione e non una funzione di tipo afflittivo volta a distruggere l'economia di un paese questo sarebbe oggi totalmente inaccettabile. Domande? Facciamo una piccola pausa. Allora partiamo dall'art 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite che sancisce il divieto della minaccia e dell'uso della forza posto in essere nei confronti della sovranità o dell'integrità territoriale di uno stato o in modi che comunque violino la Carta delle Nazioni Unite, questo grosso modo è il contenuto dell'art 2 paragrafo 4. Ricordatevi è un divieto che ha a che fare con l'uso della forza nelle relazioni internazionali, quindi l'uso della forza fra stati. Non è un divieto che interviene
rispetto all'uso della forza all'interno dei confini di uno stato ma solamente dell'uso della forza fra stati. Attenzione questo divieto non è assoluto perché sono previste 3 eccezioni a questo divieto, sono previste all'interno proprio della Carta delle Nazioni Unite in quello che viene definito il sistema di sicurezza collettiva quindi:1)la prima eccezione di divieto dell'uso della forza è la legittima difesa 2)la seconda è l'autorizzazione all'uso della forza da parte del consiglio di sicurezza 3)la terza sono le operazioni di mantenimento della pace, i cosiddetti caschi blu delle Nazioni Unite. Per oggi vediamo la prima eccezione al divieto che è quella della legittima difesa in questo ambito è importante che conosciate l'art.51 della carta anch'esso incluso nella capitolo settimo della carta delle nazioni unite e ve lo cito " Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. " Allora vedete che l'art 51 fa riferimento al diritto naturale invece che legittima difesa, un diritto che esiste diciamo in ambito consuetudinario non era necessario un articolo specifico della carta delle nazioni unite che proponesse questo diritto. Quello che però è interessante e che forse deroga un aspetto consuetudinario della legittima difesa è che l'art 51 preveda il diritto di legittima difesa, un diritto statale dello stato non solo individuale ma anche collettiva. Qual'é la differenza? La legittima difesa individuale è posta in essere dallo stato che ha subito l'attacco armato: il Kuwait nel 90 era stato invaso dall'Iraq e quindi aveva il diritto di rispondere a quell'attacco armato agendo come legittima difesa individuale. Invece è collettiva quella legittima difesa posta in essere, attenzione da stati diversi cioè dagli stati che non hanno subito l'attacco armato ma il cui intervento è richiesto dallo stato vittima dell'attacco armato e infatti gli stati uniti e la Gran Bretagna intervennero nei confronti del Kuwait per respingere l'attacco armato. E da qui capite qual'é la funzione della legittima difesa, una funzione come dice il termine puramente difensiva quindi la vittima dell'attacco armato deve limitarsi a respingere l'attacco al di fuori dei suoi confini ma non può, in virtù della legittima difesa, oltrepassare quei confini e tanto meno occupare il territorio dello stato aggressore. Il problema, molto delicato che si pone nella legittima difesa è la nozione di attacco armato, perché appunto abbiamo visto che la legittima difesa cioè l'uso della forza ad opera di uno stato è legittimo solo qualora lo stato abbia subito un attacco armato, nel caso che abbia luogo un attacco armato. Recita l'art. 51 in inglese " attack of course",quando ha luogo appunto l'attacco armato. A questo proposito ci si domanda, ci si pongono varie domande. Innanzitutto quali tipi di atti concreta un attacco armato?su questo l'art. 51 non ci è di aiuto, ci viene piuttosto in soccorso una risoluzione dell'assemblea generale, una nota risoluzione la 3314 del 1974 proprio sulla definizione di aggressione. Voi sapete essendo una risoluzione non è vincolante però abbiamo motivo di ritenere che rifletta il diritto
in legittima difesa occorrerebbe che l'attacco fosse imputabile ad uno stato invece molte volte il" cyber attack" in realtà non è imputabile allo stato ma a singoli individui. Quindi questo per quanto riguarda la nozione di attacco armato. Quali sono i limiti o i requisiti per l'azione di legittima difesa?qui si fa riferimento alla cosiddetta formula Webster. Webster era il segretario di stato americano che appunto la elaborò nel 1837 in seguito al caso Caroline. Il caso Caroline è molto noto in diritto internazionale, viene sempre citato in riferimento alla legittima difesa e riguarda la nave Caroline che portava assistenza a degli insorti. Gli insorti nel territorio canadese che volevano separarsi dalla madre patria, dalla Gran Bretagna, in questo caso il segretario di stato stabilì, la citazione è la seguente <per agire legittima difesa vi deve essere una necessità dettata dall'urgenza tale da richiedere un azione immediata e che non lascia spazio a mezzi alternativi inoltre le azioni intraprese non devono essere irragionevoli o sproporzionate> quindi da qui emergono 2 requisiti per legittimità di interventi di legittima difesa : il primo è la necessità e il secondo è la proporzionalità. Necessità nel senso che il pericolo deve essere imminente e su questo tornerò e non ci devono essere altre possibili soluzioni pacifiche quindi il ricorso all'uso della forza deve essere di estrema ratio. Inoltre la risposta deve essere proporzionata in questo caso la proporzionalità si intende non tanto con riferimento all'entità dell'attacco subito bensì con riferimento all'obiettivo di respingere l'attacco stesso. Una delle questioni che si è posta recentemente è se sia qualificabile come legittima difesa la reazione armata ad attacchi sferrati da stati come l'attentato dell'11 settembre. Perché in linea generale la legittima difesa è una reazione estrema che lo stato può porre in essere solo a fronte di attacchi estremi posti in essere da un altro stato. Tuttavia è successo frequentemente che attacchi armati siano stati posti da attori non statali e quindi la Corte Internazionale di Giustizia è stata più volte investita della questione se anche questi attacchi potessero dare luogo alla legittima difesa, e devo dire che la corte di solito ha escluso questa possibilità, per esempio nel parere reso nel 2004 relativamente alla costruzione del muro fra Israele e Palestina. La Corte ha negato che la costruzione del muro da parte di Israele potesse giustificarsi come legittima difesa a fronte di attacchi terroristici provenienti dai territori occupati. Con riguardo però agli attentati alle torri gemelle quantomeno Cassese rileva una sorta di diciamo consenso nel senso che gli stati uniti abbiano agito in legittima difesa sebbene quegli attacchi non fossero provenuti da un attore statale bensì da gruppi terroristici come Al Qaeda. In realtà io non sono personalmente tanto d'accordo con questa ricostruzione perché gli stati uniti hanno posto in essere una risposta che era comunque territorializzata cioè hanno attaccato per lo meno inizialmente lo stato dell'Afghanistan nell'ottobre del 2001 a seguito degli attentati, è vero che non avevano ricostruito in maniera chiara l'imputabilità degli attacchi allo stato afgano ma intervenendo nei confronti dello stato afgano, si può ritenere che questo legame sia stato almeno implicitamente ritenuto sussistente. Un altro caso in cui Cassese ritiene che lo stato sia intervenuto in legittima difesa nei confronti di attori non statali è la guerra Israele e Libano del 2006. In quel caso li infatti Israele dichiarò che interveniva sul territorio libanese non contro lo stato libanese bensì contro il gruppo armato degli
Hezbollah che avevano il controllo della parte sud del territorio che secondo loro sferrava attacchi nei confronti di Israele. Io di nuovo anche su questo ho ancora delle perplessità perché in realtà quell'attacco è sfociato in un vero e proprio conflitto armato contro il Libano nel momento in cui Israele aveva iniziato a bombardare l'aeroporto di Beirut secondo me è diventato difficile sostenere che Israele si limitava, non far fare il governo al Libano. L'unico diciamo elemento interessante, ma è uno perché secondo me non è sufficiente per sostenere una formazione di una norma consuetudinaria riguarda l'Unione Africana, riguarda l'Africa in quanto qui nel 2005 è stato redatto un patto di non aggressione che prevede la possibilità di reagire in legittima difesa anche nei confronti di attacchi provenienti da enti non statali, in particolare da organizzazioni terroristiche e questo turba perché abbiamo sempre detto che una norma pattizia può derogare una norma consuetudinaria, questo è un esempio del genere. L'ultimo elemento di prassi su cui mi soffermo relativamente a questo aspetto della legittima difesa riguarda gli attacchi all'Isis in Siria e all'Iraq perché gli Stati uniti e la Russia hanno giustificato i loro attacchi in quei territori proprio a titolo di legittima difesa contro appunto all'isis, ma l'Isis abbiamo detto è un attore non statale vi ricordate abbiamo detto prima a lezione. In realtà io sono d'accordo con quella parte della dottrina che non giustifica quest'intervento a titolo di legittima difesa bensì come risposta a gravissimi atti terroristici posti in essere da questo attori non statali e che pongono una minaccia grave alla pace internazionale quindi di fronte ad atti terroristici tali da porre una minaccia grave alla comunità internazionale si starebbe formando secondo questa dottrina appunto una norma che consente l'utilizzo della forza con azioni molto mirate e precise. Quindi secondo me non si sta formando una norma consuetudinaria che autorizza l'uso della forza nei confronti di attori non statali, l'uso della forza a titolo di legittima difesa è tuttora limitato ad attacchi posti in essere da attori non statali. Un'altra delle questioni e poi vi lascio per oggi che avrete sicuramente sentito parlare soprattutto chi di voi segue l'uso della forza ad opera soprattutto di Stati Uniti e Gran Bretagna riguarda la eventuale possibilità di azione di legittima difesa preventiva. L'interpretazione letterale dell'art. 52 sembra non consentire una tale interpretazione perché vi ricordate l'art 51 parla di attacco armato che si stia svolgendo "of course", quando l'attacco armato ha luogo, quindi l'attacco armato deve essere già sferrato secondo alcuni può essere anche imminente ma certo non può essere ipotetico e quindi distinguo le due ipotesi. Qualora l'attacco armato sia già sferrato è pacifico l'ipotesi di intervento di legittima difesa. Cosa ne è invece di un attacco armato imminente? con l'evoluzione degli armamenti in particolare l'uso sempre più importante del mezzo aereo e anche dei missili a lunga gittata si è iniziato proprio a parlare di come diciamo un interpretazione restrittiva del termine di attacco armato, di attacco già sferrato avrebbe posto lo stato una situazione di ingiusta vulnerabilità e quindi diciamo qui da vari decenni si è proprio proposto la possibilità che gli stati possano intervenire in legittima difesa anche qualora l'attacco sia solo imminente cioè anche qualora ci sia prova che l'attacco sta per essere sferrato, non è ancora stato sferrato ma sta per essere sferrato. E' la cosiddetta legittima difesa anticipata , direi che su questo ci sono molte aperture e a mio avviso che ormai la norma consuetudinaria in questo ambito esiste, in questo senso depongono varie documenti delle Nazioni Unite soprattutto degli ultimi 15 anni su cui non mi soffermo ovviamente però in questo caso non
di Sicurezza autorizza singoli stati oppure organizzazioni internazionali ad usare la forza armata per un determinato fine. Per esempio nel 2011 il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato gli stati la risoluzione era la 1973 del 2011 ha autorizzato gli stati agendo individualmente o all'interno di organizzazioni internazionali ad utilizzare tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione civile libica, in Libia. Questa è un espressione che tipicamente usa il Consiglio di Sicurezza, non usa mai il termine esplicito uso della forza parla di ricorso di tutti i mezzi necessari perché? perché in qualche modo presuppone una gradazione di misure però in questa gradazione di misure vi rientra anche l'uso della forza. E in che modo in questo caso gli stati interverranno?in questo caso il comando della operazione resterà in capo o agli stati individuali o alla organizzazione internazionale che interviene. Quindi se interviene la Nato il comando sarà Nato, se interviene la Francia il comando sarà della Francia. Quindi in questo caso l'azione che viene posta in essere non è un'azione della Nazioni Unite, non intervengono i caschi blu ma intervengono i contingenti di singoli stati grazie appunto all'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ma quei contingenti restano contingenti degli stati intervenienti. Vi torna?E di solito quand'è che queste risoluzioni vengono adottate? Quando il Consiglio di Sicurezza sa che ci sono degli stati disponibili all'intervento.