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Esercizio di Diritto Internazionale Privato: Clausola di scelta del foro competente, Appunti di Diritto Internazionale Privato

Università Carlo Cattaneo Liuc - anno 2015

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 19/01/2021

sarinz
sarinz 🇮🇹

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16/02/2015
Diritto internazionale privato
Lezione n°1
Cos’è il diritto internazionale privato?
E’ quella parte del ‘’Diritto nazionale’’ che disciplina i rapporti privati (riguardanti cioè persone
fisiche e/o giuridiche), aventi carattere internazionale o come meglio si dice che presentano
elementi di estraneità.
Es. Contratto di vendita stipulato tra un’impresa italiana e una francese; oppure ancora un
Matrimonio tra un cittadino italiano e una cittadina Svizzera.
Nell’ambito del diritto internazionale privato 3 sono le problematiche che possono sorgere:
1.) COMPETENZA GIURISDIZIONALE: Cosa accade ad esempio se da un determinato
contratto di vendita internazionale emerge una lite tra le parti?
Nell’esempio visto sopra, se l’impresa francese non paga in quanto ritiene che quella italiana le
abbia venduto merce difettosa chi è il giudice competente a giudicare questa controversia
internazionale privata?
Il problema giurisdizionale è proprio quello di capire qual è il giudice competente a giudicare la
lite; cioè nell’ambito della giurisdizione di quale giudice rientra la controversia internazionale
privata.
2.) EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE: Supponiamo che l’impresa francese abbia adito
il giudice francese e questo rilevi la sua competenza a giudicare quella lite. Se il giudice francese
emette una sentenza con la quale condanna l’impresa italiana al risarcimento del danno per
responsabilità del venditore, qualora l’impresa italiana non paghi, quella francese non potrà
svolgere direttamente l’esecuzione forzata, ma dovrà prima chiedere in Italia il riconoscimento di
quella sentenza. Sarà quindi il giudice italiano sulla base del diritto internazionale privato a stabilire
se ed in che misura la sentenza straniera esplica la sua efficacia in Italia.
Entrambi sono problemi di DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE.
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Diritto internazionale privato

Lezione n°

Cos’è il diritto internazionale privato?

E’ quella parte del ‘’Diritto nazionale’’ che disciplina i rapporti privati (riguardanti cioè persone

fisiche e/o giuridiche), aventi carattere internazionale o come meglio si dice che presentano

elementi di estraneità.

Es. Contratto di vendita stipulato tra un’impresa italiana e una francese; oppure ancora un

Matrimonio tra un cittadino italiano e una cittadina Svizzera.

Nell’ambito del diritto internazionale privato 3 sono le problematiche che possono sorgere:

1.) COMPETENZA GIURISDIZIONALE: Cosa accade ad esempio se da un determinato

contratto di vendita internazionale emerge una lite tra le parti?

Nell’esempio visto sopra, se l’impresa francese non paga in quanto ritiene che quella italiana le

abbia venduto merce difettosa chi è il giudice competente a giudicare questa controversia

internazionale privata?

Il problema giurisdizionale è proprio quello di capire qual è il giudice competente a giudicare la

lite ; cioè nell’ambito della giurisdizione di quale giudice rientra la controversia internazionale

privata.

2.) EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE: Supponiamo che l’impresa francese abbia adito

il giudice francese e questo rilevi la sua competenza a giudicare quella lite. Se il giudice francese

emette una sentenza con la quale condanna l’impresa italiana al risarcimento del danno per

responsabilità del venditore, qualora l’impresa italiana non paghi, quella francese non potrà

svolgere direttamente l’esecuzione forzata, ma dovrà prima chiedere in Italia il riconoscimento di

quella sentenza. Sarà quindi il giudice italiano sulla base del diritto internazionale privato a stabilire

se ed in che misura la sentenza straniera esplica la sua efficacia in Italia.

Entrambi sono problemi di DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE.

3.) CONFLITTO DI LEGGI: Una volta che è stato individuato il giudice competente a decidere

la controversia, si pone il problema di capire quale legge deve essere applicata.

Se ad esempio il giudice italiano è competente a decidere su di una determinata controversia non è

detto che debba applicare la legge italiana.

Per stabilire quale legge bisogna applicare alla controversia privata avente carattere internazionale

vengono in aiuto tutta una serie di norme c.d. Norme di conflitto (Contenute nella legge 218/

in relazione a diverse categorie giuridiche). Sono norme Strumentali o Indirette, in quanto non

risolvono direttamente il conflitto a differenza delle norme c.d. materiali o dirette ( Es. norme del

c.c.), ma ci indicano solo a quale ordinamento (alla legge di quale ordinamento) fare riferimento per

ricercare la soluzione.

Le norme di conflitto si compongono di due parti:

  • FATTISPECIE: è la categoria giuridica regolata dalla norma di conflitto;
  • CRITERIO DI COLLEGAMENTO: è un elemento specifico della fattispecie scelto dal legislatore nazionale per collegare la fattispecie ad un determinato ordinamento.

Es. L’ art. 51 l. 218/95 stabilisce che ‘’ Il Possesso, la proprietà e gli altri diritti reali

(FATTISPECIE) sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si

trovano (il luogo in cui i beni si trovano rappresenta il CRITERIO DI COLLEGAMENTO).

Il problema è che i criteri di collegamento (collegano la fattispecie ad un ordinamento) non sono

uguali in tutti gli Stati. Ciascun legislatore sceglie autonomamente i criteri che ritiene più

significativi.

Es. Il legislatore italiano, in materia di rapporti familiari e personali utilizza quale criterio di

collegamento per individuare la legge applicabile, quello della Cittadinanza.

Ci sono invece altri ordinamenti, ad esempio la Svizzera che con riferimento alla stessa fattispecie o

categoria giuridica utilizzano come criterio di collegamento quello della Residenza.

La scelta dell’uno o dell’altro criterio di collegamento sono c.d. scelte di policies..

Questo è il c.d. fenomeno della COMUNITARIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

Lezione n° 2

La Scorsa lezione abbiamo accennato come il punto di partenza per ogni disciplina di Diritto

Internazionale Privato sono gli ordinamenti nazionali. Ogni stato adotta delle norme di diritto

internazionale privato, che hanno il compito di disciplinare i rapporti privati di carattere

internazionale , dal punto di vista italiano la legge di riferimento è la l. 218/95. Ma abbiamo visto

che successivamente gli stati europei a partire dal 1999 con il trattato di Amsterdam hanno

attribuito all’UE il potere di adottare misure normative in materia di Diritto Internazionale Privato.

Questo fenomeno è denominato Comunitarizzazione del diritto internazionale privato. Quindi

le leggi nazionali, come la nostra l. 218/1995 , mantengono uno spazio residuale, perché il diritto

dell’UE ovviamente prevale sul diritto nazionale.

Qual è la base giuridica che permette all’UE di adottare misure nel campo del diritto internazionale

privato?

La base giuridica è l’art 81 TFUE. Inserito nel quadro dello sviluppo della Cooperazione

giudiziaria europea.

Art 81 TFUE: “ L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con

implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni

giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a

ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri .”

Queste misure sono volte a : “ il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire: a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione; d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;

e) un accesso effettivo alla giustizia; f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario

promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. ”

Comunitarizzare il DIP in ultima analisi significa adottare delle misure uniformi in tutti questi settori (art 81) , misure uguali per tutti gli stati.

La ‘ ’ratio’ ’ di questa Comunitarizzazione è che non è più tollerabile, almeno in certi settori, avere

norme diverse da Stato in Stato, perché questo costituirebbe un ostacolo al buon funzionamento del

mercato interno europeo (obbiettivo economico). L’obbiettivo ulteriore della comunitarizzazione

del Diritto Internazionale privato è la creazione dello spazio di sicurezza, libertà, e giustizia: un

obbiettivo non meramente economico, con misure volte a garantire la libertà di circolazione delle

persone, accompagnate da misure volte a garantire la sicurezza e una giustizia uniforme.

L’obbiettivo ultimo in definitiva è quello di garantire l’accesso alla giustizia dei cittadini europei.

Ogni stato è libero di determinare le proprie norme materiali , la UE non da nessuna indicazione

dal punto di vista materiale, ma unifica le norme strumentali di DIP. Es. caso di matrimonio tra

cittadino italiano e cittadina rumena, il diritto internazionale privato grazie alle norme strumentali

unificate permette di giungere al medesimo risultato (divorzio) sia che il processo sia instaurato in

Romania sia che il processo sia instaurato in Italia. Naturalmente resta salvo il potere di ogni stato

di regolare da un punto di vista materiale il divorzio, in Italia per esempio deve decorrere un lasso

di tempo maggiore rispetto alla Romania.

La Comunitarizzazione rappresenta una sorta di Limite alla Sovranità statale, dato che , se un

settore del diritto internazionale privato viene Comunitarizzato , disciplinato cioè da norme comuni

a tutti gli Stati, la conseguenza è che le leggi nazionali che regolavano quel settore vengono abolite.

La maggior parte dei 28 stati membri dell’UE ha accettato senza problemi questa riduzione della

propria sovranità, ad eccezione di Tre stati : UK, Danimarca e Irlanda, che godono di una posizione

speciale, hanno rivendicato il diritto di opting in / out, negoziando e ottenendo una serie di

protocolli allegati al TFUE che garantiscono a questi stati il diritto di poter scegliere volta per volta

se aderire o meno ai regolamenti che l’UE adotta. Tutti gli altri stati non hanno questo diritto, e

sono vincolati direttamente al contenuto diei regolamenti adottati dalle istituzioni europee.

BIS si applica a questi tipi di rapporti, o il regolamento si applica anche a rapporti con stati terzi e di

conseguenza acquisisce carattere universale.

LEZIONE N ° 3

Ambito d’applicazione materiale BRUX-1bis

Il Regolamento riguarda la competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell’esecuzione delle

sentenze in ambito civile e commerciale, quindi il regolamento è c.d. doppio, perché disciplina sia

le norme sulla giurisdizione uniformi, sia norme uniformi riguardanti il riconoscimento

dell’esecuzione delle sentenze. Questa è la chiave del successo di questo regolamento, perché è

possibile avere una disciplina sulla circolazione delle decisioni liberale, cioè che consente un facile

riconoscimento delle sentenze in ambito europeo, grazie all’uniformità delle norme sulla

giurisdizione. Se guardiamo infatti l’art 64 della l. 218/95 , ci dice che le sentenze straniere sono

riconosciute ed eseguite in Italia, se sono state rese dal giudice straniero sulla base di principi sulla

competenza giurisdizionale analoghi a quelli dell’ordinamento italiano. Questo viene definito

Controllo sulla competenza indiretta.

ES. una sentenza di un giudice di New York, di cui si vuol chiedere l’efficacia e quindi l’esecuzione

in Italia, questa sentenza potrà essere efficace in Italia solo se è stata resa sulla base di principi e

norme sulla giurisdizione simili a quelle dell’ordinamento italiano, vale a dire il giudice di New

York deve aver giudicato nel merito, sulla base di una norma sulla giurisdizione uguale a quella

dell’ordinamento italiano.

La ratio del Controllo sulla competenza indiretta, è che una sentenza di un giudice straniero può

essere riconosciuta nell’ordinamento italiano, solo se il giudice straniero è collegato

significativamente con la controversia, non deve avere dei collegamenti tenui, e questi collegamenti

ce li traducono le norme sulla giurisdizione.

Il regolamento BRUX 1bis elimina questo controllo sulla competenza indiretta, perché per

quanto concerne le cause vertenti su controversie intracomunitarie detta norme sulla

giurisdizione uniformi. Il controllo sulla competenza indiretta rimane fermo per le

controversie riguardanti stati terzi, dove si farà riferimento alla L. 218/95 art 64.

Tornando all’ambito di applicazione materiale abbiamo detto che il regolamento BRUX 1bis si

applica in ambito civile e commerciale.

L’art 1 del regolamento definisce l’ambito di applicazione materiale.

Articolo 1 tutto sapere

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii ). 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l’arbitrato; e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa.

Commento: Cosa si intende per materia civile e commerciale? La nozione di materia civile e

commerciale non va interpretata alla luce dei singoli diritti nazionali, ma deve essere interpretata in

modo autonomo, (questo principio interpretativo di regola vale per tutte le nozioni contenute nei

regolamenti di diritto internazionale privato).

PRINCIPIO DELL’INTERPRETAZIONE AUTONOMA : le nozioni e le espressioni dei

regolamenti devono essere interpretate alla luce degli obbiettivi e degli scopi del regolamento da un

lato e sulla base dei principi generali e comuni a tutti gli stati membri dell’UE dall’altro.

Il regolamento opera delle precisazioni soprattutto al paragrafo 2 :

a) Queste materie sono escluse (per rapporti comparabili al matrimonio si intendono per esempio le unioni civili) b) Qui l’esclusione è facile da spiegare in quanto vi è un regolamento speciale in materia di procedure di insolvenza trans-nazionali c) Per il diritto italiano non è materia civile o commerciale ma in altri paesi vi erano dubbi, in ogni caso è esclusa.

stato membro emetta un divieto indirizzato ad un soggetto di intraprendere o continuare un

procedimento in un altro stato membro in base al fatto che tale procedimento viola un accordo

arbitrale? Dal momento che art 1 di Bruxelles escluse la sua applicazione all’arbitrato. La Corte di

Giustizia sostiene che il problema verte sulla validità della convenzione arbitrale, ovvero il

tribunale di Siracusa deve effettuare un controllo incidentale sulla validità della convenzione

arbitrale. Il problema è capire se questo controllo incidentale rientra o meno nel regolamento di

Bruxelles 1-bis. La Corte di Giustizia sostiene che rientra nel regolamento perché si tratta di un

controllo incidentale (rivedi paragrafi 26 e 29 della sentenza) se fosse stato in via principale no. Di

conseguenza se rientra nel regolamento la High Court non può adottare l’anti – suit injuction. La

sentenza West Tankers ha prodotto anche altri effetti, cioè se il controllo della clausola arbitrale

anche se effettuato in via incidentale rientra nel regolamento, allora anche le decisioni sul controllo

della convenzione arbitrale rientrano nel regolamento. Perché nel caso della West Tankers siamo

nel piano della giurisdizione, nel caso Endesa ( Spagna vs UK) della sentenza spagnola su una

clausola arbitrale, si chiede il riconoscimento a Londra, e il giudice inglese non può far altro che

prenderne atto. Dopo questo caso, si è cercato di spingere soprattutto verso l’esclusione

dell’arbitrato dal regolamento e quindi di superare la sentenza West Tankers. Frutto di questo

dibattito è il considerando 12:

Paragrafo 1 : Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all’arbitrato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un’azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all’arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e di esaminare l’eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale.

Paragrafo 2 : La decisione dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità,

inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non dovrebbe essere soggetta alle

disposizioni del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione,

indipendentemente dal fatto che l’autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via

principale o in via incidentale.

Alla luce del considerando 12 il caso della West Tankers si sarebbe risolto in maniera opposta, la

tendenza attuale è quella di escludere il più possibile dal regolamento, l’arbitrato.

LEZIONE N° 4

Ambito di applicazione spaziale del regolamento BRUX 1 BIS.

Questo argomento è strettamente correlato con le norme che individuano il c.d. Foro Generale.

Le norme riguardanti il foro generale e l’ambito di applicazione spaziale sono contenute negli artt. Da 4 a 6 del regolamento.

L’art 4 paragrafo 1 individua il foro generale. (il foro generale indica il giudice competente per tutte le controversie che rientrano nella materia civile e commerciale).

Articolo 4

1. A norma del presente regolamento,le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

Il foro generale è il domicilio del convenuto. L’attore dovrà iniziare la causa davanti alle autorità giurisdizionali dello stato membro in cui è domiciliato il convenuto, è questo foro si applica a tutte le controversie appartenenti all’ambito di applicazione materiale del regolamento ovvero alla materia civile e commerciale. Il foro generale delle persone fisiche è lo stato in cui è domiciliato il convenuto persona fisica, per le persone giuridiche si guarda alla sede legale della persona giuridica. Si parla di domicilio a prescindere dalla cittadinanza in quanto tutto il diritto dell’Ue è stato costruito proprio sulla base del principio di non discriminazione per quanto concerne la cittadinanza.

La stessa norma costituisce sia il foro generale, ma anche condizione di applicazione spaziale del regolamento. Il regolamento si applicherà solo quando il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 5

1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

Qui si ribadisce sostanzialmente che solo quando le persone sono domiciliate in un territorio di uno stato membro, queste potranno essere convenute ai sensi delle norme del regolamento. Il regolamento si applica ai soli rapporti intracomunitari.

2. In particolare, nei confronti delle persone di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera a).

Qui ci spiega che nei confronti delle persone del primo paragrafo ovvero, alle persone domiciliate in uno stato membro non si applicano le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale. Le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale generalmente sono norme che tendono ad ampliare la potestas iudicandi dei propri giudici, sono norme adottate sulla base di considerazioni di politica legislativa interna. Ogni legislatore le adotta in base a proprie scelte.

La nostra legge 218/95 fa eccezione e semplicemente rinvia alla convenzione di Bruxelles (art 3.2), ma normalmente gli altri legislatori tendono ad ampliare la competenza giurisdizionale nazionale, tanto che a volte si parla dei c.d. Fori esorbitanti. Sono fori che ampliano in maniera eccesiva la giurisdizione nazionale. Maestri di fori esorbitanti sono i francesi per es. l’art 14 del codice civile francese dice che quando l’attore è cittadino francese, allora il giudice francese è competente a conoscere della controversia. Attualmente però questa norma potrà applicarsi solo quando il

Caso Owusu. (ousu)

Il sign. Andrew Owusu, cittadino inglese di Sheffield, decide di andare in vacanza in Jamaica, prenotando un viaggio tramite un’agenzia della sua città e affittando una villa in Jamaica. Il signor Owusu dopo un tuffo spericolato durante questa vacanza, rimarrà paralizzato e decide a seguito di questo incidente di citare in giudizio davanti al tribunale di Sheffield sia l’agenzia di viaggi, sia i proprietari Jamaicani della villa. I convenuti quindi sono due, nasce un problema di giurisdizione, poiché è una causa con un elemento di estraneità. Il giudice di Sheffield ha un dubbio sull’applicabilità dell’allora regolamento 44/2001 e rinvia il caso alla Corte di Giustizia. I convenuti sono due, ma l’agenzia di viaggio è di Sheffield quindi inglese, e manca l’elemento intracomunitario. La Corte di Giustizia dice che anche in questi casi si deve applicare il regolamento perché l’importante è che ci sia un convenuto, in questo caso l’agenzia di viaggi, domiciliato nell’UE. La corte di Giustizia tende quindi ad una maggiore universalizzazione del regolamento.

N.B. STUDIA SOLO: artt. 4 primo paragrafo, 5 tutto, 6 primo paragrafo.

05/03/

Lezione n° 5

Reg. BRUX 1 BIS : I fori speciali o alternativi.

Sono dei fori che l’attore ha a disposizione in alternativa rispetto al foro generale. Il foro generale si applica a tutte le categorie di fattispecie comprese nel regolamento, quindi alla materia civile e commerciale, accanto a questo l’attore ha a disposizione dei fori speciali contemplati negli artt. 7 e 8 del regolamento. L’art 8 parla di connessione ( non lo studieremo). L’art 7.1 riguarda la materia contrattuale mentre il 7.2 riguarda la responsabilità civile. Come novità rispetto al regolamento BRUX 1 c’è solo il punto 4 dell’art 7 ( foro in materia di beni culturali). Il senso di questi fori speciali è quello di permettere all’attore di affrontare una causa in un paese diverso da quello in cui è domiciliato il convenuto. I fori alternativi come ci dice la Corte di giustizia sono un eccezione rispetto al foro generale e quindi andranno interpretati in senso restrittivo rispetto alla regola generale (domicilio del convenuto). Questi fori si giustificano perché nelle determinate, specifiche fattispecie prese in considerazione esiste uno stretto collegamento tra la fattispecie stessa e il foro determinato dalla norma. Es. Vi è un collegamento così stretto tra il contratto di compravendita e il luogo di consegna del bene da giustificare come foro alternativo quello del giudice del luogo di consegna del bene. Es. beni culturali (7.4) l’azione di recupero dei beni culturali sottratti illegittimamente può essere iniziata anche davanti al giudice del luogo in cui si trova il bene culturale. Il luogo dove si trova il bene presenta un collegamento stretto con la controversia. Importante: 1) concetto di significativo collegamento tra la specifica categoria indicata nelle varie norme ( contratti, beni culturali, responsabilità civile ecc.) e il foro indicato. 2) si tratta di un eccezione rispetto al foro generale e in quanto tale va interpretata restrittivamente. Questa idea dell’interpretazione restrittiva talvolta se esasperata potrebbe pregiudicare l’effetto utile del foro alternativo, pregiudizio dell’effetto utile delle disposizione che è un concetto molto importante del diritto dell’UE.

I contratti internazionali 7.

_Articolo 7 Una persona domiciliata in uno Stato membro pu essere convenuta in un altro Stato membro:

  1. a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;_

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo di versa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio : — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non applicabile la lettera b);

In materia contrattuale abbiamo ben tre norme: la lettera a che riguarda il foro alternativo in materia contrattuale generale , la lettera b ne contiene 2, il foro alternativo in materia di compravendita di beni mobili, e il contratto di prestazione di servizi. Qui parliamo ovviamente di contratti internazionali. Come mai 3 norme? Si giustificano da un punto di vista, possiamo dire storico del regolamento, perché inizialmente la convenzione di Bruxelles fino al regolamento n° 44/2001 conteneva una norma sola in materia di contratti, quella della lettera a, sui contratti in generale. Il regolamento n° 44/2001 ha introdotto le due norme speciali in materia di contratto di vendita e di prestazione di servizi, perché la norma generale in materia di contratti creava dei problemi di carattere interpretativo e applicativo, notevoli nella prassi. Quindi almeno per quanto concerne le due tipologie contrattuali maggiormente significative per il commercio internazionale, contratto di compravendita e prestazione di servizi sono state elaborate due norme che risolvono i problemi che pone la norma di carattere generale. Per tutti i contratti diversi da compravendita e prestazione di servizi si applica la norma generale, la norma generale quindi ha visto notevolmente ridotto il suo campo di applicazione ma resta pur sempre valida e applicabile per i restanti contratti. La norma generale ci dice che una persona domiciliata in uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro in materia contrattuale ( esclusi come abbiamo anticipato contratti di compravendita e di prestazione di servizi) davanti ai giudici del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio (foro alternativo in materia di contratto generale).

Dobbiamo esaminare tre questioni riguardanti la norma in materia contrattuale generale: a) cosa significa in materia contrattuale la fattispecie, la categoria, b) cosa significa luogo di esecuzione, c) cosa significa obbligazione dedotta in giudizio. In tutti e tre i casi ci aiuta la Corte di Giustizia , abbiamo una prassi importante della Corte su questi punti, perché come abbiamo anticipato il contratto è lo strumento principale per il commercio internazionale tra privati. Per quanto riguarda la categoria di materia contrattuale generale, la corte ci dice che si tratta di una nozione autonoma , quindi il significato di questa nozione non va ricercato nei vari ordinamenti nazionali, ma è una nozione di diritto dell’UE, che va ricavata da un lato in base ai principi e agli scopi del regolamento, dall’altro in base ai principi generali e comuni fra gli Stati Membri. Quindi per es. il giudice italiano adito per una causa internazionale in materia di contratti, deve ricostruire la nozione di materia contrattuale non in base al nostro codice civile (art 1321) , ma in base al senso autonomo stabilito dal regolamento, come interpretato più volte dalla corte di giustizia. La Corte di giustizia ci ha dato una definizione di materia contrattuale ai sensi del regolamento, secondo la corte di giustizia , le controversie in materia contrattuale sono tutte quelle controversie, che riguardano “un’ obbligazione liberamente assunta da una parte nei confronti di un’altra parte.” Bisogna partire da questa definizione. Questa definizione è una nozione più ampia di quella presente nel diritto italiano, per esempio le obbligazioni unilaterali qui sono ricondotte alla materia contrattuale. Nel nostro ordinamento le fonti di obbligazione sono tre contrattuali, extracontrattuali e legali, qui sono due: le obbligazioni contrattuali stabilite nell’art 7.1 e quelle extracontrattuali stabilite nell’art 7.2. Una volta intesa la nozione di categoria contrattuale, va approfondito il criterio di collegamento ovvero il l luogo di esecuzione, dell’obbligazione dedotta in giudizio. La corte di giustizia ci ha spiegato il significato di questa espressione in due cause risalenti al 1976 che vanno studiate insieme e sono la Tessili e De Bloos. Queste cause hanno subito chiarito cosa significa luogo dell’esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, la De Bloos ci

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo di versa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio : — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non applicabile la lettera b);

I problemi presenti nella disciplina generale dei contratti, e affrontati con il metodo De Bloos/Tessili, Con la norma presente al punto b dell’art 7 comma 1 nel caso dei contratti di compravendita e di prestazione di servizi, si superano in due modi. 1) si prescinde dall’obbligazione dedotta in giudizio, 2)perché il luogo di esecuzione è indicato a prescindere dalla norma in modo autonomo , (il prof la vuole ripetuta così 2 modi!) quindi non bisogna più cercare il luogo di esecuzione nelle norme di conflitto come nel caso della materia contrattuale in generale, per questi due specifici contratti il regolamento in modo autonomo ci indica qual è il luogo di esecuzione che nel caso del contratto di compravendita è il luogo di consegna dei beni, mentre nel caso del contratto di prestazione di servizi, il luogo in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato. Queste due norme superano i problemi che abbiamo visto nascere dalla norma generale che però restano fermi da tutti gli altri contratti. Per queste due tipologie di contratti si semplifica la disciplina, il metodo De Bloos/Tessili non si applica a questi contratti ma alla norma generale. Risolti questi problemi, nascono ulteriori problemi interpretativi. [il prof si concentrerà sul contratto di compravendita, per quanto riguarda la prestazione di servizi bisogna sapere solo la norma].

Osservazioni preliminari. Il luogo di consegna o prestazione di servizio deve essere situato in uno stato membro, se non fosse così e fosse situato per esempio in svizzera, si applica sempre il regolamento, solo che torna ad applicarsi la norma generale, e non la disciplina speciale per il contratto di compravendita.

Torniamo ai problemi interpretativi. La nozione di contratto di compravendita internazionale ci viene data da una Convenzione internazionale, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita di beni mobil i. Questa convenzione è stata promossa dalle Nazioni Unite in particolare dall’ UNCITRAL (United Nation Commision on International Trade Law), la commissione delle nazioni unite per il commercio internazionale, quindi non è una commissione europea ma è una commissione globale, ratificata però da più di 80 stati. Questa convenzione non è di diritto internazionale privato che pone norme sulla giurisdizione o sulla legge applicabile ma è una convenzione di diritto materiale ovvero unifica il diritto sostanziale dei vari paesi contraenti, ci detta quali sono i diritti del venditore, del compratore ecc.. Ma questa convenzione è fondamentale sostituisce le norme del nostro codice civile per quanto concerne i contratti di vendita internazionali. Perché è importante in questa sede? Perché nel nostro regolamento troviamo la disciplina più modesta della giurisdizione in materia di contratti di vendita, e il primo collegamento è sul piano definitorio, questa convenzione ci da una definizione di compravendita internazionale, la nozione di contratto di compravendita si interpreta alla luce della definizione di questa convenzione. La definizione posta dalla convenzione è più ampia rispetto alla nostra definizione di contratto di vendita. È una nozione che in certi casi racchiude anche i contratti di appalto nella sfera dei contratti di compravendita. Ci sono numerose sentenze della Corte di giustizia che discutono di questo aspetto, e che ci dicono che la nozione di compravendita di beni presente nell’art 7 va interpretata alla luce della nozione di cui alla convenzione di Vienna del 1980 e non alla luce dei singoli diritti nazionali che possono essere differenti. La discussione si è soffermata però soprattutto sulla nozione di luogo di consegna. La norma dice in sostanza che in caso di compravendita di beni interpretata alla luce della convenzione di Vienna una persona domiciliata in uno stato membro può

essere convenuta anche davanti ai giudici del luogo in cui i beni sono stati consegnati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contrattola sentenza Electrosteel ci dice che la volontà delle parti può stabilire qual è il luogo di consegna dei beni. In assenza di volontà delle parti, cosa si intende per luogo di consegna dei beni? La giurisprudenza italiana e straniera ha discusso per 10 anni, perché vi sono due interpretazioni possibili e antitetiche tra loro. Una parte della giurisprudenza nazionale sostiene che il luogo di consegna dei beni è una nozione di diritto, una nozione giuridica, che quindi va interpretata alla luce di indicazioni date da norme giuridiche e quindi la si deve ricavare da una nozione comune, che ci è data dalla Convenzione di Vienna dove c’è un’indicazione sul luogo di consegna dei beni, all’art 31 vi è l’obbligo da parte del venditore di consegnare la merce in un determinato luogo  prima opzione. Il problema è che la convenzione di Vienna non è stata ratificata da 4 paesi dell’UE : UK, Irlanda, Malta, e Portogallo. L’art 31 ci dice in generale che il luogo di consegna dei beni è il luogo della sede del venditore o il luogo in cui avviene la consegna al trasportatore. Questa prima interpretazione è stata adottata in numerose sentenze. Dietro questa interpretazione ci sono scelte di policies fondamentali, qui viene agevolato il venditore, perché se il compratore non corrisponde il prezzo, l’azione di pagamento potrà essere esperita presso il luogo in cui ha la sede l’azienda del venditore e quindi il foro alternativo coinciderà il linea di principio con il foro dell’attore , questo più in generale favorirà i paesi esportatori. Vi è anche una seconda interpretazione che poi è quella che è prevalsa. La corte di giustizia ha adottato nella famosa sentenza Car Trim 2010 , una seconda interpretazione sostenendo che il luogo di consegna del bene non è una nozione giuridica, non centra niente la convenzione di Vienna e quindi non va ricercata nell’art 31 , ma il luogo di consegna dei beni è una nozione fattuale , quello che conta è la consegna materiale dei beni. Di conseguenza alla luce di questa interpretazione il luogo di consegna dei beni coinciderà con la sede del compratore, e allora il venditore non avrà più la possibilità di radicare la causa presso i giudici dove ha sede la sua attività, così si tende a favorire il compratore. A questa seconda interpretazione si può fare un obiezione ovvero che il foro alternativo finisce per coincidere con il foro generale ovvero il domicilio del convenuto, di conseguenza in questo modo si pregiudica l’effetto utile della disposizione, del foro alternativo. Vedremo che nella sentenza Electrosteel la clausola in base al contratto ovvero in presenza della volontà delle parti, si può convogliare il discorso in un’altra direzione.

Lezione n° 7

La norma contenuta nel primo comma dell’art 7 paragrafo b trattando di compravendita dei beni, si riferisce al luogo di consegna dei beni stabilito in base al contratto. Quindi in realtà diventa prioritario interpretare la norma secondo quanto stabilito dalla volontà delle parti, la volontà delle parti è la prima cosa che bisogna analizzare per stabilire qual è il luogo di consegna ai fini giurisdizionali. Il criterio della consegna materiale dei beni ha quindi un ruolo suppletivo, ovvero solo nel momento in cui manca la volontà delle parti, quindi quando le parti non stabiliscono il luogo di consegna si utilizza il criterio di consegna materiale dei beni. La sentenza Electrosteel ci dice bene come deve essere effettuato il ragionamento per stabilire il luogo di consegna dei beni, perché grazie alla volontà delle parti la norma mantiene il c.d. effetto utile, sennò il più delle volte con il criterio di consegna materiale del bene, il foro alternativo coinciderà con il foro principale (Domicilio del convenuto) perdendo il c.d. effetto utile. Es. se le parti stabiliscono nel contratto che il luogo di consegna dei beni è Milano non vi è nessun problema, vi è un’indicazione diretta. Però in realtà nella prassi molto raramente si verifica questo nei contratti, perché se è vero che nei grandi contratti di compravendita vi sono numerose revisioni contrattuali, la maggior parte dei contratti sono stipulati quasi oralmente, con scambi di mail iniziali e successivamente di fatture. Il più delle

anno, il loro valore è sostenuto da chi ritiene rilevante la c.d. lex mercatoria una serie di norme transnazionali di cui gli usi sarebbero la maggior espressione. Il tribunale di Vicenza ha dubbi sull’interpretazione del regolamento e attua un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea. La Corte di Giustizia dice sostanzialmente che in questo caso non vi è un’indicazione diretta del luogo di consegna e si deve stabilire se anche un’indicazione indiretta del luogo di consegna può valere ai fini dell’articolo 7. La Corte dice che se questa espressione coincide o meno con la nozione di Ex Works lo deve stabilire il tribunale che decide nel merito la controversia, però la corte ci dice che anche un’indicazione indiretta che coincide con gli Incoterms può valere come indicazione di luogo di consegna ai sensi dell’art 7 del regolamento. Quindi anche i contratti che fanno riferimento esplicitamente agli Incoterms per esempio all’ Ex Works che significa essenzialmente luogo di consegna del venditore. Quindi la corte risolve tutto quel dibattito riguardante il valore degli Incoterms, stabilendo che vale come indicazione anche se indiretta della volontà delle parti in un contratto sul luogo di consegna dei beni.

Centralità della volontà delle parti.

Dentro l’art 7 però la centralità della volontà delle parti emerge anche in un altro modo, nell’ inciso “ salvo diversa convenzione” , ciò significa che le parti sono libere di individuare un diverso luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, cioè la norma ci dice il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è in materia di vendita il luogo di consegna dei bene in base al contratto salvo diversa convenzione stabilita dalle parti, quindi in realtà le parti possono decidere che il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio sia per esempio il foro di pagamento. Quindi la centralità della volontà delle parti è rafforzata.

Breve cenno sulla legge applicabile. Lo studio della materia contrattuale va però completato, fino ad ora abbiamo studiato le norme relative all’individuazione del giudice competente. Una volta individuato il giudice competente, lo step successivo è individuare qual è il diritto applicabile. Quindi questo articolo 7.1 si collega necessariamente al regolamento Roma 1 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Quindi le norme che abbiamo studiato fino ad ora sono norme sulla giurisdizione quelle invece che sono contenute nel regolamento Roma 1 sono norme di conflitto. Vedremo che nel regolamento verrà stabilito che le parti sono libere di scegliere la legge applicabile.

Foro speciale in Materia di illeciti civili.

Articolo 4

1. norma del presente regolamento,le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

7.2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso avvenuto o pu avvenire.

L’art 7.2 corrisponde al vecchio art 5.3 del regolamento n°44 del 2001 , perché il vecchio articolo 5.2 era dedicato alle obbligazioni alimentari che però è scomparso in quanto la materia è disciplinata da un diverso regolamento n° 4/2009. L’art 4 ci da l’ambito di applicazione spaziale, quindi una persona domiciliata in uno stato membro in materia di illeciti civili può essere convenuta nel luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. Questa nozione di illeciti civili dolosi o colposi va

interpretata, e anche qui la Corte di Giustizia in una serie di sentenze ci ha detto che la nozione di illeciti civili dolosi o colposi è una nozione autonoma, non possiamo riferirci alla nozione di illecito civile contenuta nel nostro diritto italiano ma dobbiamo individuarla in base alle indicazioni offerte dalla corte di giustizia. La nozione autonoma si ricava alla luce dei principi e dello scopo del regolamento e dai principi generali comuni a tutti gli ordinamenti, un’interpretazione uniforme. La corte di giustizia ci dice che siamo alla presenza d’ illecito civile quando l’azione mira a far accertare la responsabilità del convenuto per materie diverse da quella contrattuale (materia in cui una parte ha assunto liberamente un’obbligazione nei confronti di un’altra parte ( definizione di obbligazione contrattuale ex art 7.1). L’ambito di applicazione dell’art 7.2 è residuale rispetto all’art 7.1. Da questa definizione quindi ricaviamo già il dato della residualità dell’ambito di applicazione dell’art 7.2 e la diversità rispetto all’ordinamento italiano perché manca l’obbligazione legale, terza fonte di obbligazione insieme alla contrattuale e all’extracontrattuale. I principali dibattiti riguardano l’interpretazione di luogo in cui l’evento dannoso si è verificato. Nel 1976 la Corte di giustizia nella sentenza Mines de Potasse ha individuato un principio tutt’ora valido ma che è stato poi fortemente ridimensionato dalla prassi. Questo è un caso di scuola, un caso di carattere ambientale riguardante un fiume che scorreva tra Belgio e Olanda, un’impresa in Belgio aveva scaricato dei rifiuti industriali su questo fiume, che aveva creato dei danni sia in Belgio che in Olanda, soprattutto per la floricultura. E qui nasce il problema come si individua il luogo dell’evento dannoso? Parliamo di illeciti cross border cioè illeciti i cui elementi costitutivi (azione e danno) sono presenti in stati diversi, come in questo caso il fatto è avvenuto in Belgio ma i danni sono localizzabili anche in Olanda. La nozione di luogo in cui l’ evento dannoso si è verificato deve essere interpretata in maniera ampia in modo tale da poter ricomprendere sia il luogo dove si è generato il fatto, sia il luogo dove si è verificato il danno. In questo caso quindi la scelta ricade sull’attore che può scegliere tra il luogo in cui il fatto si è generato e il luogo in cui si è verificato il danno. Successivamente ci si è accorti che questa interpretazione lasciava una forte discrezionalità all’attore, con questo diritto di opzione di scelta tra fori diversi e questo andava anche a minare un po’ l’effetto dell’art 7.2 che ricordiamo essere un foro speciale e in quanto tale va interpretato in maniera restrittiva. Quindi successivamente nessuno concretamente ha contrastato il principio di questa sentenza, ma nello stesso tempo nella prassi è stato ridimensionato, dapprima escludendo i così detti danni indiretti , non ci si deve riferire al luogo del danno indiretto, è escluso ( Sentenza Marinari , questo è molto importante nel campo di illeciti finanziari). Nel caso Shevill 1995 , caso di diffamazione a mezzo stampa, un giornale aveva pubblicato delle notizie ritenute diffamatorie su questa signora, ma queste notizie furono pubblicate in vari stati dell’UE, quindi in base alla Mines de Potasse la causa poteva essere radicata in ognuno di questi stati. La corte di giustizia individua come luogo in cui il fatto si è verificato l’Inghilterra, stato in cui ha sede il giornale, invece è vero che secondo il criterio del luogo in cui il danno si è verificato, l’attrice può far causa in vari stati membri, ma è anche vero che lo può fare solo nella misura in cui il danno si è verificato in quel determinato stato (quindi in Belgio non potrà chiedere il risarcimento del danno anche francese). Quindi la signora se vorrà affrontare un’unica causa chiedendo la totalità dei danni, dovrà radicarla in Inghilterra.

16/03/

Lezione n° 8

La scorsa lezione non abbiamo parlato del riflesso sui conflitti di leggi, abbiamo visto per quanto concerne l’art 7.1 come una volta che il giudice ha accertato la propria competenza deve domandarsi qual è la legge applicabile e abbiamo visto che a questo rispondono le norme di conflitto e nel caso specifico delle obbligazioni contrattuali il regolamento Roma 1 , così come per quanto concerne la responsabilità civile derivante dalle obbligazioni extracontrattuali, la questione sulla legge applicabile sarà risolta dal regolamento Roma 2 ( che non studieremo).