Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Forme e elementi del reato: Delitto tentato e concorso di persone, Appunti di Diritto Penale

Il concetto di delitto tentato in base all'articolo 56 del Codice Penale Italiano. Viene inoltre discusso il concorso di persone nel reato, come specificato nell'articolo 110 del Codice Penale. elementi positivi e negativi del delitto tentato, la colpevolezza del tentativo, e la struttura del concorso di persone. una profonda comprensione di questi concetti legali.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 02/06/2021

ilaria_prioli
ilaria_prioli 🇮🇹

4

(1)

5 documenti

1 / 20

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Le#forme#di#manifestazione#del#
reato#
Delitto#tentato#
#
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14

Anteprima parziale del testo

Scarica Forme e elementi del reato: Delitto tentato e concorso di persone e più Appunti in PDF di Diritto Penale solo su Docsity!

Le forme di manifestazione del

reato

Delitto tentato

Art. 56 c.p.

  • Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
  • Il colpevole di delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
  • Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
  • Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà

Elementi positivi

  • Idoneità degli atti e univocità degli atti
    1. Idoneità= creazione di un pericolo nei confronti del bene tutelato
  • Accertamento in base ad un giudizio di prognosi postuma: giudizio ex ante, in concreto riferito alla idoneità degli atti e non dei mezzi.
  • Direzione univoca degli atti.
  • Due concezioni:
  • Soggettiva: gli atti sono univoci se è provato in processo l’esistenza del proposito criminoso (prova dell’elemento soggettivo del reato)
  • Oggettiva: requisito degli atti che oltre ad essere idonei devono essere ad uno sviluppo nell’iter criminis, in una fase prossima agli atti esecutivi (fase finale della condotta esecutiva)

Colpevolezza del tentativo

    1. solo doloso: non è previsto espressamente un tentativo colposo, né è logicamente compatibile la colpa con la univoca direzione degli atti
    1. Si dolo intenzionale
  • 2.1. Dubbi sul dolo eventuale

Limiti alla configurabilità del tentativo

    1. Contravvenzioni
    1. Delitti colposi
    1. Delitti di attentato
    1. Delitti di pericolo
    1. Delitti unisussistenti (si consumano con un unico atto)
    1. Reati omissivi propri
  • 3 letture:
  • A. Doppione della norma sul delitto tentato: ribadisce che non c’è tentativo punibile quando gli atti sono inidonei (così come quando l’inidoneità è determinata dall’inesistenza dell’oggetto materiale).
  • B. Concezione realistica del reato: principio generaleèla punibilità è esclusa quando il fatto anche se tipico è inoffensivo, cioè non sia riscontrabile, per inidoneità assoluta dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto materiale, la lesione o messa in pericolo del bene.
  • C. Intermedia: rafforza l’idea che non è rilevante penalmente un tentativo del tutto inidoneo, sulla base di un giudizio che tenga inconsiderazione anche gli elementi esistenti ed emersi successivamente alla condotta (Giudizio su base totale)

Le forme di manifestazione del

reato

Il concorso di persone nel reato

    1. Questa nuova fattispecie è una fattispecie plurisoggettiva eventuale:
  • Plurisoggettiva perché i soggetti attivi sono almeno due
  • Eventuale perché il reato può anche essere realizzato da una sola persona (diverso il caso delle fattispecie a concorso necessario=reati associativi)

La struttura del concorso di persone

nel reato

    1. pluralità di agenti
    1. la realizzazione di un fatto di reato
    1. la presenza di un contributo rilevante da parte di ogni soggetto
    1. il dolo di concorso

La realizzazione di un fatto di reato

  • Realizzazione di un fatto tipico
  • Anche nella forma del delitto tentato (concorso di persone nel delitto tentato)
  • NO tentativo di partecipazione: art. 115 c.p.
  • “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso. Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il contributo rilevante: concorso

materiale o concorso morale

  • Contributo materiale.
    1. Autore: chi realizza l’intera condotta esecutiva del reato (la condotta sarebbe già tipica anche in assenza dell’art. 110 c.p.
    1. coautore: chi realizza insieme all’autore la condotta tipica
    1. complice: colui che realizza una condotta che di per sé non sarebbe punibile perchénon integra una fattispecie tipica

Problema della linea di confine tra rilevanza e non rilevanza del contributo (complice o istigatore

    1. criterio: causale- condizionalistico = il contributo deve essere condizione necessaria del reato
    1. causalità agevolatrice o di rinforzo = anche il contributo che abbia solo agevolato
    1. teoria della prognosi postuma: anche se la condotta appariva idonea ex ante ma risulta poi dannosa o inutile ex post (complice maldestro)
  • Per l’istigatore necessità che abbia inciso concretamente sulla psiche del soggetto.

Dolo di concorso

  • Oltre alla rappresentazione e volontà del fatto tipico è necessaria la consapevolezza di concorrere con altri nella realizzazione dello stesso (almeno in capo ad uno dei soggetti)
  • Non è necessario un previo concerto (accordo antecedente alla commisione del fatto
  • Discusso ma generalmente ammesso il concorso doloso in un reato colposo e viceversa