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Una panoramica dei principi fondamentali del diritto privato e costituzionale italiano. Vengono esaminati articoli chiave della costituzione, come quelli relativi ai diritti inviolabili dell'uomo, al principio di eguaglianza, al diritto alla salute, alla libertà di iniziativa economica e alla proprietà privata. Si discute anche dell'importanza della carta dei diritti fondamentali dell'ue e della sua integrazione con la costituzione italiana. Inoltre, vengono analizzati i diritti della personalità, le persone giuridiche, la garanzia patrimoniale e vari aspetti dei contratti, inclusi i criteri di interpretazione e integrazione. Infine, vengono trattate le cause di nullità dei contratti e i vizi del volere.
Tipologia: Appunti
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Diritto in senso soggettivo → potere riconosciuto ad uno o più soggetti di agire per la realizzazione di un interesse (ho diritto che mi si paghi il debito, ho un diritto di proprietà su un bene). Quindi indica una possibilità, una libertà, una posizione di vantaggio garantita da una regola legale. Diritto in senso oggettivo → regole che governano la condotta degli individui, come ad esempio il diritto penale. Quindi indica un insieme di regole legali. Una caratteristica delle regole giuridiche è che queste non hanno un carattere né descrittivo né assertivo, ma prescrittivo , sono cioè dei precetti, esprimono dei comandi (la necessità di comportarsi o di non comportarsi in un certo modo). Le regole giuridiche inoltre sono dotate del carattere della coercitività. Es. art. 1153: Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Una prescrizione di comportamento è resa efficace da un collegamento con una regola che prevede conseguenze negative per chi le viola. Il concetto di sanzione indica proprio queste conseguenze negative. Le regole del diritto hanno carattere generale (non si rivolgono cioè ad un soggetto, ma ad una serie di soggetti) ed astratto (non riguardano uno o più casi concreti ma una serie ipotetica di casi e di fatti). Quindi prescrivono in modo generale ed astratto ciò che su può o si deve fare in ogni situazione che corrisponda alle situazioni, tipo previste dalle regole stesse. Es. art. 927 c.c. “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario” Le regole generali ed astratte sono destinate ad essere tradotte in comandi particolari e concreti (sentenza, provvedimento amministrativo, etc.) Ordinamento giuridico → universo di regole di diritto , che formano un insieme unitario ed ordinato perché prodotte in conformità ad un apparato di fonti legittimato da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all’organizzazione di un gruppo sociale Come nascono, come vengono prodotte le norme giuridiche? Dalle fonti del diritto. Si dicono fonti del diritto tutti gli atti e i fatti da cui si originano norme giuridiche. Fonti di produzione (atti o fatti da cui si originano le norme giuridiche) → procedimenti attraverso i quali in una determinata organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica. Es. legge, decreto legge, decreto legislativo,... Fonti di cognizione → contenitori, documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche formatesi attraverso le fonti di produzione. Es. la Costituzione, i codici,... Le fonti del diritto italiano secondo l’art. 1 delle Disposizioni preliminari del Codice civile:
La Costituzione si apre con i Principi fondamentali , cui segue la Parte Prima sui diritti e i doveri dei cittadini. La Parte Seconda è invece dedicata all'ordinamento della Repubblica e qui trovano specifica regolamentazione il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri, la Magistratura, gli enti territoriali e la Corte Costituzionale. Si tratta di una Costituzione rigida , che può essere modificata solo attraverso il procedimento individuato nell'art. 138: viene richiesta l’approvazione della legge di revisione costituzionale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e a maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere. Qualora poi non venga raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti delle camere, può essere indetto un referendum popolare (referendum Costituzionale articolo 138 Commi 2° e 3°). L'art. 139 stabilisce che la forma repubblicana non possa essere oggetto di revisione costituzionale ( limiti espressi ). Limiti impliciti → principio di unità nazionale, eguaglianza, sovranità popolare, diritti fondamentali. Oltre alle regole che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’apparato statale, la Costituzione contiene i principi fondamentali del diritto privato: art. 2 - diritti inviolabili dell’uomo art. 3 - principio di eguaglianza art. 32 - diritto alla salute art. 41 - libertà di iniziativa economica art. 42 - proprietà privata art. 29 - famiglia art. 30 - filiazione I principi costituzionali sono rilevanti:
Il diritto in action o legal process si compone di tre momenti agganciati l’uno all’altro in un processo dinamico.
Si parla di situazioni giuridiche soggettive per indicare la situazione, o posizione, in cui viene a trovarsi un soggetto, per effetto della applicazione di una o più regole di diritto. Obbligo → è la situazione di chi è tenuto ad un certo comportamento (fare, non fare, etc.). Es. art. 927 c.c.: chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario Potere → è la situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto (se compie quell’atto produce conseguenze giuridiche). Es. il proprietario può vendere il suo bene Facoltà → è la situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto (altro significato del verbo potere). Es. il proprietario può godere del suo diritto Soggezione → è la situazione del soggetto che, senza essere obbligato ad un determinato comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui. Es.: i figli minori sono soggetti alla potestà dei genitori. Onere → è la necessità di tenere un dato comportamento se si vuole ottenere un certo risultato. Es. nell’art.2643 si afferma che un determinato tipo di contratti (ad esempio: passaggio di proprietà di beni immobili) si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione(serve a rendere opponibile l’acquisto di un bene a terzi in causa). Questo serve a garantire la facile risoluzione di conflitti tra più aventi causa in uno stesso contratto di compravendita. Attraverso la trascrizione [determinato comportamento] si può rendere opponibile l’acquisto [vantaggio] che garantisce la precedenza su altri possibili aventi causa e la sicurezza di avere acquistato. In realtà, ogni norma crea un rapporto giuridico tra due o più soggetti, stabilisce cioè una relazione di carattere giuridico tra persone che si trovano in situazione giuridiche tra loro correlate. Questo avviene perché la norma giuridica risolve un conflitto di interessi. Diritto soggettivo → situazione di possibilità, libertà, vantaggio, garantita dall'ordinamento giuridico. Ad esempio il diritto di proprietà, il diritto di credito, il diritto reali, diritto agli alimenti e diritto all’immagine. Il titolare di un diritto soggettivo può esercitarlo tenendo tutta una serie di comportamenti (o rimanendo semplicemente inerte). Es: Tizio è titolare del diritto di proprietà di un certo edificio. Tizio può abitarvi, darlo in locazione, può demolirlo, può venderlo, etc. Il concetto di diritto soggettivo non indica posizioni sempre eguali: qualche volta si riferisce a situazioni in cui prevale l’aspetto della libertà di agire, o della facoltà, altre volte indica la situazione in cui il soggetto può compiere un atto, altre volte ancora indica una situazione che comprende facoltà, potere, doveri. Ma sempre il soggetto titolare di un diritto soggettivo ha un potere per la tutela primaria e diretta di un proprio interesse. La tutela giurisdizionale è il giudice civile. Interesse legittimo → Interesse al corretto comportamento della pubblica amministrazione. L’attribuzione di un potere ad un soggetto dipende dalla coincidenza dell’interesse particolare con quello generale. La tutela giurisdizionale è il giudice amministrativo , salvo i casi in cui è coinvolto un risarcimento dei danni (danno pecuniario) art.2043 in cui può essere coinvolto il giudice civile (giudice ordinario) Il diritto soggettivo può essere: Assoluto → Si può far valere verso chiunque (erga omnes) e la soddisfazione del titolare del diritto non è in connessione con un comportamento altrui. Proprietà, diritti reali e diritti della personalità. Relativo → Si può far valere solo nei confronti di determinati soggetti (c.d. debitori). Cioè diritti di credito (o rapporti di obbligazione). Attribuiscono ad un soggetto ( creditore ) il potere di pretendere un comportamento ( prestazione ) da parte di un altro soggetto ( debitore ). Il vincolo del debitore verso il creditore si dice obbligazione. Potestativo → può farsi valere nei confronti di determinati soggetti e ha il potere di determinare un mutamento della situazione giuridica di chi lo subisce. Recesso, Diritto di Prelazione, Diritto di riscatto. Non sempre può essere esercitato. In alcuni casi c’è un onere da adempiere per ottenere un determinato risultato. In altri casi per esercitarli è necessaria la giusta causa(recesso) o l’oggettiva necessità.
si osservano, in quanto compatibili → Occorre volta per volta verificare la compatibilità per l’atto unilaterale di una norma che presuppone l’esistenza di una controparte (atti recettizi) per gli atti unilaterali → Dichiarazione proveniente da una sola parte Esempio: procura, recesso, diffida, atto unilaterale costitutivo di s.r.l. tra vivi → Esclude gli atti che si compiono a causa di morte, no per il testamento aventi contenuto patrimoniale → Esclude gli atti di natura personale, no per il riconoscimento di figlio naturale, per il matrimonio Classificazione degli atti giuridici In base alla struttura:
La rappresentanza è il potere , conferito ad un soggetto che prende il nome di rappresentante , di agire in nome e per conto di un altro soggetto detto rappresentato. Gli atti giuridici compiuti dal rappresentante producono effetti direttamente nei confronti del soggetto. Rappresentante → parte in senso formale dell’atto (emette la dichiarazione). Rappresentato → parte in senso sostanziale dell’atto (ne subisce gli effetti). Il concetto di rappresentanza è strettamente legato a quello di legittimazione ("potere di compiere efficacemente atti con riguardo ad un determinato rapporto giuridico”). Il rappresentante infatti è legittimato a compiere atti in nome e per conto del rappresentato, per questo gli effetti di questi atti producono effetti su di esso. Le fonti della rappresentanza sono legale, volontaria e organica. Legale → prevede che il potere di rappresentanza venga conferito dalla legge. E’ sempre legato ad una fattispecie (minore, incapace...). L’esercizio del potere non è sotto il controllo dell’interessato ma si attua per proteggere gli interessi di un “soggetto fragile” → la revoca della rappresentanza è legata alla violazione di doveri o all’abuso di potere. Volontaria → Procura → atto unilaterale diretto a terzi che non dispone di obbligo ma conferisce il potere di agire in nome e per conto (forma per relationem) “falsus procurator” → non produce effetti perché o non ha la procura o eccede i limiti della rappresentanza. Mandato → contratto con il quale una parte detta mandatario si obbliga con un altra detta mandante ad agire in nome e per conto (forma libera) Con rappresentanza Senza rappresentanza → agire non in nome ma per conto del mandatario, il quale potrà "appropriarsi" degli effetti dell’atto solo tramite un atto di ritrasferimento. Organica → si verifica quando all’interno di un'organizzazione il potere di compiere atti giuridici è attribuito ad un organo. Non ci sono due soggetti ma uno solo, l’ente , che agisce tramite l’organo.
L’ordinamento riconosce come persone i soggetti che sono destinatari delle norme che compongono l'ordinamento giuridico. I soggetti di diritto sono coloro a cui sono attribuiti diritti e obblighi, situazioni giuridiche soggettive attive e passive. Quindi sono i destinatari delle regole che compongono l’ordinamento giuridico. I soggetti di diritto sono i centri di imputazione , di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, e si suddividono in persone Giuridiche ( entità artificiali, centri di interesse diversi dall’uomo singolo che godono di diritti come se fossero persone ) e Fisiche ( esseri umani ).
La capacità giuridica (o soggettività) → È la capacità di essere soggetto di diritti, cioè la capacità (o attitudine) ad essere soggetto di diritti ed obblighi e quindi la capacità di essere centro di imputazione di situazioni giuridiche e titolare di rapporti giuridici. Secondo l’articolo 1 questa spetta a chiunque nasca. Secondo l’articolo 22 nessuno può essere privato della capacità giuridica. Secondo l’articolo 16 lo straniero viene considerato soggetto di diritto in reciprocità con lo stato da cui proviene. Secondo la legge la nascita si identifica con un respiro del feto(”nasciturum”) che da quando nasce vivo può essere centro di imputazione, essere titolare di diritti e obblighi, ha quindi capacità giuridica. In passato era soggetto di diritto solo chi aveva per esempio: Status civitatis (non era uno straniero), Status libertatis (non era schiavo o recluso), Status familiae (apparteneva ad un certo ceto sociale) I diritti prima della nascita possono essere patrimoniali o non patrimoniali. Patrimoniali → Il concepito può ricevere per successione e donazione. Il non concepito può ricevere per testamento e donazione (a condizione che nasca) Non patrimoniali → È molto discusso se al concepito (o addirittura all’embrione) spettino diritti; comunque: la legge 194/1978 (sull’aborto) protegge in qualche misura la vita del nascituro. Si fa strada l’idea del risarcimento dei danni subiti durante la gravidanza (es. incidente stradale) o addirittura con la procreazione (trasmissione di malattia genetica). Capacità di agire → attitudine a compiere atti giuridici validamente (l’atto dell’incapace non è nullo ma annullabile) con riguardo ai propri interessi (un atto giuridico può essere compiuto validamente da un incapace di agire se questi agisce in nome altrui e ha capacità di intendere e volere). Si acquista con il compimento del 18° anno di età. Esistono tuttavia delle “ capacità di agire speciali (Idoneità ad essere titolari di un determinato tipo di rapporto giuridico)” che valgono in alcuni casi dove non c’è bisogno di avere raggiunto la maggiore età.
pubblicità costruttiva perché rende pubblica la creazione di un'azienda che senza l’iscrizione non può essere considerata una persona giuridica. La persona giuridica riconosciuta gode dell’ autonomia patrimoniale perfetta che garantisce la soggettività della persona giuridica agli occhi dell’ordinamento. L’ente acquisisce una sua identità che lo distingue dagli individui che la compongono. Questo comporta che la persona giuridica risponde dei debiti con il suo patrimonio e non con quello dei soci. Questi enti prendono infatti il nome di aziende a responsabilità limitata perché i soci che ne fanno parte rispondono limitatamente con il patrimonio conferito nell’azienda. Il patrimonio (diritti, obblighi, attività, passività) appartiene ad un’entità diversa dalle persone fisiche partecipi di quell’ente. I diritti e gli obblighi dei singoli partecipi dell’ente sono ben distinti da quelli dell’ente stesso. Proprio per questo può accadere per esempio che Tizio, socio della “Alfa s.p.a.” possa locare alla società l’ufficio di sua proprietà personale o avere un credito verso la società stessa. Persona giuridica (esempio società per azioni) I singoli soci non rispondono dei debiti della società Il creditore del socio non può escutere il patrimonio sociale ma solo la quota del socio Il socio non può pretendere di sciogliere la società Collettività che non assume autonoma soggettività (esempio comunione) I debiti della comunione sono debiti dei singoli comunisti il creditore del singolo comunista può escutere (pro quota) il bene comune Ciascun comunista può in ogni momento domandare la divisione Persone giuridiche → Associazioni (no profit) → persone giuridiche basate su un contratto pluriennale fra individui che collaborano per raggiungere un unico scopo di natura ideale. È determinante la volontà degli associati. Il controllo governativo è limitato alla sospensione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume. Fondazioni (no profit) → persone giuridiche con alla base un atto unilaterale che esprime la volontà di un soggetto il quale destina un patrimonio ad uno scopo di pubblica utilità. È determinante la volontà del fondatore. È soggetta ad un maggiore controllo da parte dell’autorità governativa. Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) (profit) → persone giuridiche costituite da un insieme di individui che dispongono di un certo capitale. Questi enti possono acquisire la personalità giuridica, attraverso il riconoscimento. Negli enti non societari (associazioni, fondazioni), occorre che il Prefetto (o la Regione) ritengano che il patrimonio dell’ente sia adeguato allo scopo che esso intende perseguire ( c.d. sistema concessorio ). Con il d.p.r. n. 361 del 2000, l’acquisto della personalità giuridica avviene anche per questi enti a seguito dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche , previo controllo da parte di Prefettura o Regione. Negli enti societari, occorre che, sussistendo tutti i requisiti di legge, la società sia iscritta al Registro delle Imprese ( c.d. sistema normativo ). Nel 2006 è stata introdotta dal legislatore l’impresa sociale che rientra nel settore del no profit. E’ stato stabilito che per l’esercizio di attività di interesse generale possono essere utilizzate organizzazioni private. Dunque non viene introdotta una nuova persona giuridica, ma questi enti vengono trattati come tali, esercitano attività imprenditoriale essendo soggetti tuttavia al divieto di distribuzione dei dividendi che devono essere destinati allo sviluppo dell’attività statutaria o all'incremento del patrimonio. Esistono poi delle persone giuridiche non riconosciute , soggetti collettivi che non godono di autonomia patrimoniale perfetta ma imperfetta. Per cui i soci rispondono dei debiti dell’ente con tutto il loro patrimonio e chi ha agito in nome e per conto dell’ente risponde con tutto il suo patrimonio delle sue azioni. Associazioni non riconosciute → partiti e sindacati. Comitati non riconosciuti → raccolta fondi da destinare a un fine. Si distinguono due figure: Promotori (coloro che hanno l’idea e gestiscono) e Sottoscrittori ( coloro che investono capitali). Dei debiti rispondono tutti i promotori con responsabilità solidale. Società di persone → (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) Enti del terzo settore → organizzazioni no profit che perseguono ideali e scopi sociali, civili (volontariato, organizzazioni filantropiche, ONLUS..). Questi vengono registrate nel registro unico degli enti del terzo settore. Enti pubblici → organizzazioni controllate totalmente dallo stato.
Art. 810 → Sono le cose che possono formare oggetto di diritto. Sono beni:
La proprietà è il primo dei diritti reali. Art. 832 → “il diritto di proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Godere → indica che il proprietario può trarre utilità dal bene, ricavandone sia i frutti naturali che civili. Si configura quindi come la facoltà (tutto ciò che al proprietario è lecito fare) sul bene. Disporre → è il potere che il proprietario ha sulla cosa, il quale può decidere che uso farne o come trasformarla (quali atti può efficacemente compiere il proprietario). L’art.832 fa riferimento anche ai limiti imposti dall’ordinamento giuridico:
Usufrutto → si verifica quando il proprietario di un bene (detto nudo proprietario perchè non ha più alcun diritto sulla cosa) costituisce usufrutto in capo ad un altro soggetto (detto usufruttuario). Il quale ha diritto di godere del bene, utilizzare la cosa direttamente e indirettamente, percepire i frutti naturali e civili, consegue il possesso della cosa. L’usufrutto vale per i beni mobili e immobili. L’usufruttuario può, se non espressamente escluso nell’atto costitutivo, disporre del proprio diritto per un certo periodo o per tutta la sua durata. I diritti dell'usufruttuario sono utilizzare la cosa, direttamente o indirettamente, e percepire i frutti naturali e civili (art. 981), conseguire il possesso della cosa (art. 982) e dare in locazione la cosa (art. 999). Obblighi dell'usufruttuario: L’usufruttuario non può alterare la destinazione economica della cosa (art. 1101). Usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1002). Pagare le spese di ordinaria amministrazione, le imposte, i canoni e le rendite Ha l’obbligo a restituire il bene alla cessazione del diritto: I) se l’usufrutto riguarda cose deteriorabili l’usufruttuario ha diritto di servirsene ma ha l’obbligo di restituirle nello stato in cui si trovano. II) se riguarda cose consumabili (quasi-usufrutto) può servirsene ma ha l’obbligo di pagarne il valore al termine Durata → Persona fisica : Non può eccedere la vita dell’usufruttuario; in caso di alienazione il diritto si estingue alla scadenza prevista nel titolo o alla morte del primo titolare (art. 980). Persona giuridica : Non più di 30 anni (art. 979) Nascita → a) Per volontà privata (Contratto, Testamento). b) legge. c) usucapione → dopo i 20 anni. Estinzione → a) per prescrizione → non uso per oltre 20 anni. b) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà in un unico propietario. c) per totale perimento della cosa su cui si è costituito usufrutto. d) per abuso dell'usufruttuario → abbandono del bene, deterioramento, lasciare andare in perimento. ll nudo proprietario conserva un certo controllo sulla cosa in quanto è suo compito provvedere alle riparazioni straordinarie e inoltre può concedere all’usufruttuario di cambiare la destinazione economica della cosa. Inoltre egli può disporre della nuda proprietà che ha un valore poiché è destinata ad espandersi e ritornare piena con la cessazione dell’usufrutto. Servitù Prediali (sul ”predium” = terreno) → peso imposto sopra un fondo(immobile) per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027). Il peso può consistere nell’obbligo di non fare (es. non sopraelevare) e lasciar fare (es. lasciar passare, lasciar derivare l’acqua, etc.) La legge parla di peso imposto sopra un fondo per indicare un rapporto che si instaura tra i proprietari di due fondi, come tali, e che quindi permane anche se l’uno o l’altro dei due fondi passano nella proprietà di persone diverse. Cos’è l’utilità? è una concezione molto ampia, può consistere anche nella maggiore comodità. La legge in questo caso indica che la servitù non può essere fatta valere da qualsiasi soggetto ma da colui che ne ricava un oggettiva utilità. Ne consegue che per stabilire un rapporto di servitù i due fondi devono essere vicini o così da consentire di legare gli svantaggi di uno ( servente → fondo su cui grava la limitazione della facoltà di godimento di un immobile) all’oggettivo vantaggio dell’altro ( dominante → l’immobile a vantaggio del cui proprietario è stabilito il peso) La servitù consiste in un limite imposto al diritto di proprietà su un fondo per la migliore utilizzazione di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario, il quale acquista un diritto reale limitato sul fondo servente. Occorre distinguere con le servitù personali invece danno vita a dei semplici rapporti obbligatori fra i proprietari di un fondo. Su nessuno grava alcun peso al di fuori del rapporto obbligatorio. Modi di costituzione della servitù:
Comunione equivale a contitolarità di un diritto reale: comproprietà (comunione di proprietà), cousufrutto (comunione di usufrutto), cosuperficie (comunione di superficie). Ci sono tre possibili origini della situazione di comunione:
possesso in buona fede. Uno dei vantaggi è rendere spedita e sicura la circolazione dei beni. Usucapione → il possessore non proprietario acquista il diritto di proprietà a titolo originario a condizione che il possesso sia pacifico e pubblico (cioè non dev’essere stato acquistato in modo violento o clandestino; se così fosse, l’usucapione potrà decorrere solo da quando la violenza o la clandestinità siano cessate), che sai continuato (anche in mala fede, anche se il possesso è stato acquistato in modo violento e/o clandestino) per il tempo previsto dalla legge, cioè che il possessore non abbia cessato di possedere per qualche tempo, e che non sia stato interrotto per atto del proprietario o di terzi che ne abbiano privato il possessore per oltre un anno. Il termine ordinario di usucapione è di vent'anni sia per gli immobili, sia per l'universalità dei mobili, sia per i beni mobili. Il termine ventennale si riduce a 10 anni, nel caso dei beni immobili se c'è buona fede, un titolo idoneo a trasferire la proprietà e la trascrizione dell’atto. Si riduce a tre anni l'usucapione dei beni mobili registrati. Quanto agli altri beni mobili, la buona fede fa ridurre il termine a 10 anni, mentre la presenza di buona fede e titoli idoneo determina l'acquisto immediato della proprietà a norma dell'art. 1153 e quindi realizza un'ipotesi diversa da l'usucapione. L’usucapione è modo di acquisto anche dei diritti reali limitati es. usufrutto, servitù. Certezza dei diritti sulle cose → acquisto a titolo originario come fondamentale elemento di prova della proprietà. Azioni possessiorie → possibilità di rivolgersi al giudice e chiedere provvedimenti a tutela della sua posizione. Azione di spoglio o reintegrazione → qualunque possessore, che abbia acquistato il possesso in modo pacifico o violento, pubblico o clandestino, da lungo tempo o da breve tempo, è protetto contro lo spoglio, cioè la privazione violenta o clandestina del possesso; egli può chiedere al giudice entro un anno dallo spoglio, di essere reintegrato nella sua posizione, da qui il nome azione di reintegrazione ( art. 1168 → Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. [....] La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione ). Anche il detentore può agire per lo spoglio: per esempio, un inquilino. L'azione non spetta, invece, se la detenzione è dovuta a ragioni di ospitalità o di servizio. Azione di manutenzione → Una più completa tutela è disposta a favore di un possessore di immobili o di universalità di mobili il cui possesso abbia i requisiti già visti per l'usucapione e sia durato almeno un anno ( azione di manutenzione ). Spetta al possessore molestato o che ha subito turbativa, al possessore spogliato in modo non violento o non clandestino, entro un anno dalle turbative. Il possesso è protetto contro le molestie (ostacoli frapposti all’esercizio di una servitù) e contro una privazione del possesso non violenta ne clandestina (contro una persona cui si è concesso gratuitamente l'uso di un appartamento, e che non se ne vuole andare)
Art. 1174 → La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (es. pagamento di denaro o comportamento diverso traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico). L’obbligazione è un vincolo giuridico, ovvero un legame di diritto fra almeno 2 soggetti in virtù del quale un soggetto (dal lato passivo), detto debitore , è obbligato ad eseguire una determinata prestazione a carattere patrimoniale a favore di un altro soggetto (dal lato attivo), detto creditore. L’adempimento è garantito dallo Stato quindi il creditore può pretendere l’adempimento e in caso di inadempimento sorge la responsabilità del debitore (per l’inadempimento). Qualsiasi relazione-economico giuridica che preveda obblighi tra le parti riveste i caratteri dell’obbligazione. L’obbligazione è un diritto relativo :
dell’attività esercitata (art. 1176). Il buon padre di famiglia è una persona di buon senso, che non fa le cose male Ma neppure si vota alla perfezione. Quando → Se non è fissato un termine il creditore può esigere l’adempimento immediatamente, a meno che gli usi, la natura della prestazione, il modo o il luogo dell’adempimento richiedano un termine (stabilito da un giudice). Il debitore in questo caso non può pagare prima di una certo termine prestabilito. Il creditore non può chiedere il pagamento prima del termine, ma, se vuole, il debitore può pagare prima (entro sempre i termini previsti). Dove → (Art. 1183 → Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta. L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.) Per stabilire il luogo dell’ adempimento si vanno a guardare i seguenti elementi: convenzione (luogo stabilito dalle parti) , usi, natura della prestazione, altre circostanze. Infine si fa ricorso a tre regole suppletive:
Obbligatio Novand a → Deve esserci una valida obbligazione originaria, altrimenti l'accordo è senza effetto. Aliquid Novi → oggetto diverso e titolo nuovo. Volontà Univoca → entrambe le parti devono essere d’accordo e devono manifestare la propria volontà L’effetto naturale della novazione è di estinguere i privilegi e le garanzie (pegno e ipoteca) dell’obbligazione originaria. La remissione del debito (art. 1236 c.c.) → La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. È un atto unilaterale, quindi non è necessario il consenso del debitore. Se il debitore si oppure è come se la remissione non fosse mai avvenuta. La restituzione volontaria del titolo originale del credito (fatta dal creditore al debitore) fa prova della liberazione del debitore. La rinuncia alle garanzie non fa presumere la remissione. La compensazione (art. 1241 c.c.) → si realizza quando esistono crediti e debiti reciproci tra le parti. Può essere legale → opera quando i beni sono omogenei → aventi per oggetto una somma di denaro o cose fungibili dello stesso genere, liquidi → determinati nel loro ammontare ed esigibili → non sottoposti a termini o condizione. In questo caso l’estinzione deve essere eccepita e se rimane una differenza sorge l’obbligazione di dare il restante. Giudiziale → accade quando i beni sono omogenei ed esigibili ma difettano della liquidità. Il giudice dichiara la compensazione se è di facile e pronta liquidazione. Volontaria → prescinde da qualsiasi tipo di vincolo ed è un semplice accordo fra le parti. L’estinzione opera automaticamente e, se i debiti hanno valore differente, resta in vita l’obbligazione di prestare la differenza. Non opera d’ufficio, ma va fatta valere come eccezione. La confusione (art. 1253 c.c.) → La qualità di creditore e di debitore, nello stesso rapporto, si riuniscono nella medesima persona (es. Tizio, debitore di Caio, gli succede come erede). Successione mortis causa → nel caso dell’eredità, se l’erede aveva dei debiti nei confronti del de cuius Inter vivos → nel caso, per esempio, dell’acquisizione di una azienda nei confronti del quale erano presenti debiti. Per effetto della confusione si estinguono anche le garanzie. La confusione riguarda anche l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui (ad es. nella stessa persona si riuniscono le qualità di proprietario e di usufruttuario).
Art. 1218 → Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Si identifica con la mancata o inesatta esecuzione della prestazione da parte del debitore e determina la responsabilità del debitore che lo obbliga a risarcire il danno. A meno che l’impossibilità dell’adempimento non sia imputabile al debitore per causa oggettiva (cioè non dipendere dalla particolare situazione del debitore) e assoluta (cioè tale da escludere anche la minima possibilità di eseguire la prestazione). Il debitore deve quindi provare il caso fortuito → fatto imprevedibile che rende impossibile l’adempimento, la forza maggiore → fatto a cui non si può resistere. In alcuni casi la prestazione non diventa mai impossibile, come prestazioni di dare cose di genere (es. prestazione di denaro) Non sempre il debitore viene “scagionato” provando il caso fortuito o la forza maggiore, in certi casi basta che la prestazione sia inesigibile per il creditore, questo consente al debitore di non essere ritenuto responsabile per l’inadempimento. Inesigibilità → riguarda la pretesa da parte del creditore che deve rispettare il criterio di correttezza fra le parti e si può aspettare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176) da parte del creditore. In sostanza il creditore deve porsi una domanda: “è eseguibile dal debitore la prestazione richiesta in quello specifico caso?” L’intero rapporto obbligatorio è dominato dal reciproco dovere di correttezza imposto al creditore e al debitore. Se la correttezza vale non solo come dovere, ma come criterio di valutazione di ogni atto debitore o del creditore, Allora la pretesa di quest'ultimo, che esiga la prestazione nonostante essa sia ostacolata da circostanze che rendono il suo impegno oltremodo gravoso o difficoltoso, può apparire in concreto contraria a correttezza; esigere l'adempimento, in tali condizioni, può costituire abuso del diritto del creditore: la prestazione, benché possibile , sarebbe inesigibile. La responsabilità del debitore è esclusa soltanto nel caso di impossibilità della prestazione (art. 1218).