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Principi fondamentali del diritto privato e costituzionale - Prof. Fusaro, Appunti di Diritto Privato

Una panoramica dei principi fondamentali del diritto privato e costituzionale italiano. Vengono esaminati articoli chiave della costituzione, come quelli relativi ai diritti inviolabili dell'uomo, al principio di eguaglianza, al diritto alla salute, alla libertà di iniziativa economica e alla proprietà privata. Si discute anche dell'importanza della carta dei diritti fondamentali dell'ue e della sua integrazione con la costituzione italiana. Inoltre, vengono analizzati i diritti della personalità, le persone giuridiche, la garanzia patrimoniale e vari aspetti dei contratti, inclusi i criteri di interpretazione e integrazione. Infine, vengono trattate le cause di nullità dei contratti e i vizi del volere.

Tipologia: Appunti

2023/2024

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DIRITTO PRIVATO
1. Il diritto
Diritto in senso soggettivo potere riconosciuto ad uno o più soggetti di agire per la realizzazione di un interesse (ho
diritto che mi si paghi il debito, ho un diritto di proprietà su un bene). Quindi indica una possibilità, una libertà, una
posizione di vantaggio garantita da una regola legale.
Diritto in senso oggettivo regole che governano la condotta degli individui, come ad esempio il diritto penale. Quindi
indica un insieme di regole legali.
Una caratteristica delle regole giuridiche è che queste non hanno un carattere descrittivo assertivo, ma
prescrittivo, sono cioè dei precetti, esprimono dei comandi (la necessi di comportarsi o di non comportarsi in un
certo modo).
Le regole giuridiche inoltre sono dotate del carattere della coercitività.
Es. art. 1153: Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà
mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento
della proprietà.
Una prescrizione di comportamento è resa efficace da un collegamento con una regola che prevede conseguenze
negative per chi le viola. Il concetto di sanzione indica proprio queste conseguenze negative.
Le regole del diritto hanno carattere generale (non si rivolgono cioè ad un soggetto, ma ad una serie di soggetti) ed
astratto (non riguardano uno o più casi concreti ma una serie ipotetica di casi e di fatti). Quindi prescrivono in modo
generale ed astratto ciò che su può o si deve fare in ogni situazione che corrisponda alle situazioni, tipo previste
dalle regole stesse.Es. art. 927 c.c. “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario”
Le regole generali ed astratte sono destinate ad essere tradotte in comandi particolari e concreti (sentenza,
provvedimento amministrativo, etc.)
Ordinamento giuridico universo di regole di diritto, che formano un insieme unitario ed ordinato perché prodotte
in conformità ad un apparato di fonti legittimato da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all’organizzazione di
un gruppo sociale
Come nascono, come vengono prodotte le norme giuridiche? Dalle fonti del diritto. Si dicono fonti del diritto tutti gli atti
e i fatti da cui si originano norme giuridiche.
Fonti di produzione (atti o fatti da cui si originano le norme giuridiche) procedimenti attraverso i quali in una
determinata organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica. Es. legge, decreto legge, decreto legislativo,...
Fonti di cognizione contenitori, documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche formatesi attraverso le
fonti di produzione. Es. la Costituzione, i codici,...
Le fonti del diritto italiano secondo l’art. 1 delle Disposizioni preliminari del Codice civile:
- le leggi;
- i regolamenti;
- le norme corporative
- gli usi
Occorre però tenere conto della Costituzione repubblicana (1948) e della normativa dell’Unione Europea, con il Trattato
istitutivo, i regolamenti e le direttive.
Di conseguenza, le fonti del diritto privato sono:
- La Costituzione e le leggi costituzionali
-Il Trattato dell’Unione Europea e la legislazione comunitaria (regolamenti e direttive)
-La legge (Leggi parlamentari, decreti legislativi, decreti legge, codice civile, leggi regionali) l'espressione
comprende la legge in senso formale o in senso stretto e gli atti aventi forza di legge.
-la legge in senso formale o in senso stretto è quello specifico atto che viene prodotto secondo le procedure
previste negli artt. 70 e ss. Cost.: approvazione da parte delle due Camere di un testo identico, promulgazione
da parte del Presidente della Repubblica, pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
-gli atti aventi forza di legge sono invece atti prodotti dal Governo e si distinguono in decreti legge e decreti
legislativi.
-I regolamenti si tratta di una fonte subordinata gerarchicamente alla legge. I regolamenti possono essere
emanati dal Governo, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.
-Gli usi (solo in quanto richiamati dalle leggi) sono una fonte di diritto sussidiaria le cui regole fanno parte
dell'ordinamento a queste condizioni:
- in quanto richiamate da una delle fonti precedenti
- in materie non regolate da altra fonte
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DIRITTO PRIVATO

1. Il diritto

Diritto in senso soggettivo → potere riconosciuto ad uno o più soggetti di agire per la realizzazione di un interesse (ho diritto che mi si paghi il debito, ho un diritto di proprietà su un bene). Quindi indica una possibilità, una libertà, una posizione di vantaggio garantita da una regola legale. Diritto in senso oggettivo → regole che governano la condotta degli individui, come ad esempio il diritto penale. Quindi indica un insieme di regole legali. Una caratteristica delle regole giuridiche è che queste non hanno un carattere né descrittivo né assertivo, ma prescrittivo , sono cioè dei precetti, esprimono dei comandi (la necessità di comportarsi o di non comportarsi in un certo modo). Le regole giuridiche inoltre sono dotate del carattere della coercitività. Es. art. 1153: Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Una prescrizione di comportamento è resa efficace da un collegamento con una regola che prevede conseguenze negative per chi le viola. Il concetto di sanzione indica proprio queste conseguenze negative. Le regole del diritto hanno carattere generale (non si rivolgono cioè ad un soggetto, ma ad una serie di soggetti) ed astratto (non riguardano uno o più casi concreti ma una serie ipotetica di casi e di fatti). Quindi prescrivono in modo generale ed astratto ciò che su può o si deve fare in ogni situazione che corrisponda alle situazioni, tipo previste dalle regole stesse. Es. art. 927 c.c. “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario” Le regole generali ed astratte sono destinate ad essere tradotte in comandi particolari e concreti (sentenza, provvedimento amministrativo, etc.) Ordinamento giuridicouniverso di regole di diritto , che formano un insieme unitario ed ordinato perché prodotte in conformità ad un apparato di fonti legittimato da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all’organizzazione di un gruppo sociale Come nascono, come vengono prodotte le norme giuridiche? Dalle fonti del diritto. Si dicono fonti del diritto tutti gli atti e i fatti da cui si originano norme giuridiche. Fonti di produzione (atti o fatti da cui si originano le norme giuridiche) → procedimenti attraverso i quali in una determinata organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica. Es. legge, decreto legge, decreto legislativo,... Fonti di cognizione → contenitori, documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche formatesi attraverso le fonti di produzione. Es. la Costituzione, i codici,... Le fonti del diritto italiano secondo l’art. 1 delle Disposizioni preliminari del Codice civile:

  • le leggi;
  • i regolamenti;
  • le norme corporative
  • gli usi Occorre però tenere conto della Costituzione repubblicana (1948) e della normativa dell’Unione Europea, con il Trattato istitutivo, i regolamenti e le direttive. Di conseguenza, le fonti del diritto privato sono: - La Costituzione e le leggi costituzionali
  • Il Trattato dell’Unione Europea e la legislazione comunitaria (regolamenti e direttive)
  • La legge ( Leggi parlamentari, decreti legislativi, decreti legge, codice civile, leggi regionali ) → l'espressione comprende la legge in senso formale o in senso stretto e gli atti aventi forza di legge.
  • la legge in senso formale o in senso stretto è quello specifico atto che viene prodotto secondo le procedure previste negli artt. 70 e ss. Cost.: approvazione da parte delle due Camere di un testo identico, promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
  • gli atti aventi forza di legge sono invece atti prodotti dal Governo e si distinguono in decreti legge e decreti legislativi.
  • I regolamenti → si tratta di una fonte subordinata gerarchicamente alla legge. I regolamenti possono essere emanati dal Governo, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.
  • Gli usi (solo in quanto richiamati dalle leggi) → sono una fonte di diritto sussidiaria le cui regole fanno parte dell'ordinamento a queste condizioni:
  • in quanto richiamate da una delle fonti precedenti
  • in materie non regolate da altra fonte

La Costituzione si apre con i Principi fondamentali , cui segue la Parte Prima sui diritti e i doveri dei cittadini. La Parte Seconda è invece dedicata all'ordinamento della Repubblica e qui trovano specifica regolamentazione il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri, la Magistratura, gli enti territoriali e la Corte Costituzionale. Si tratta di una Costituzione rigida , che può essere modificata solo attraverso il procedimento individuato nell'art. 138: viene richiesta l’approvazione della legge di revisione costituzionale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e a maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere. Qualora poi non venga raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti delle camere, può essere indetto un referendum popolare (referendum Costituzionale articolo 138 Commi 2° e 3°). L'art. 139 stabilisce che la forma repubblicana non possa essere oggetto di revisione costituzionale ( limiti espressi ). Limiti impliciti → principio di unità nazionale, eguaglianza, sovranità popolare, diritti fondamentali. Oltre alle regole che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’apparato statale, la Costituzione contiene i principi fondamentali del diritto privato: art. 2 - diritti inviolabili dell’uomo art. 3 - principio di eguaglianza art. 32 - diritto alla salute art. 41 - libertà di iniziativa economica art. 42 - proprietà privata art. 29 - famiglia art. 30 - filiazione I principi costituzionali sono rilevanti:

  • Sia come criterio interpretativo di altre norme (es. dall’art. 32 si è tratta la risarcibilità ex art. 2043 c.c. del “danno biologico”, inteso come danno all’integrità psico-fisica della persona)
  • Sia come norme di immediata applicazione : es. dall’art. 2 si è tratto il riconoscimento dei diritti:
    • all’identità personale
    • al decoro e alla reputazione
    • alla riservatezza Il quadro delle fonti si è evoluto sensibilmente con l'avvento dei Trattati istitutivi delle Comunità europee e successivamente dell'Unione Europea, e cioè il Trattato di Roma ( Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del 1957, la cui denominazione è stata modificata in Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a seguito del Trattato di Lisbona del 2007, è entrato in vigore nel 2009) e il Trattato di Maastricht ( Trattato sull'Unione Europea del 1992). Un significato particolare assume la Carta dei diritti fondamentali dell'UE , che a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è fonte normativa vincolante, ha carattere costituzionale, nell'ambito dell'Unione, e si integra con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo , riconosciuta dall’Unione: benché le norme della Costituzione italiana conservino il primato nell'ambito dell'ordinamento interno, la Carta assume valore di fonte di rango costituzionale in quanto integri la tutela dei diritti apprestata dalla nostra Costituzione (così, ad esempio, in materia di consenso al trattamento medico), e vincola comunque il legislatore nazionale al rispetto del contenuto essenziale dei diritti da essa previsti. Nelle materie previste dal Trattato , il Consiglio dell'Unione Europea può emanare dei regolamenti che hanno immediata efficacia nel diritto interno degli Stati membri e prevalgono sulle norme statuali difformi. Tra gli obiettivi dell'Unione Europea ha poi grande rilevanza l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. A questo scopo, il Trattato prevede che il consiglio emani direttive volte a ravvicinare il diritto interno dei singoli stati in quelle materie che hanno immediata incidenza sull’instaurazione e sul funzionamento del mercato comune. Come dice il nome, la direttiva è una prescrizione rivolta agli Stati perché realizzino una determinata finalità, provvedendo, ciascuno nel proprio ambito e secondo il proprio sistema di Fonti, all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative. A differenza dei regolamenti, non si tratta dunque di atti aventi immediata efficacia nel diritto interno degli Stati membri, ma di atti devono essere recepiti entro un determinato termine, pena l'applicazione di una sanzione (Legge comunitaria l. 86/1989). Attraverso successive decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della Corte costituzionale è stato affermato il principio per cui le direttive inattuate possono avere immediata applicazione quando siano «incondizionate, chiare e sufficientemente precise». Si parla in questo caso di direttive self-executing (si pensi per esempio ad una direttiva che fissa determinati standard di qualità e sicurezza per una certa tipologia di prodotti). La potestà legislativa è attribuita in determinate materie anche alle Regioni. Per alcune materie tale attribuzione è esclusiva, per altre concorrente (art. 117 Costituzione). Legge → espressione che comprende tutti quegli atti con cui si esercita la funzione legislativa.

Il diritto in action o legal process si compone di tre momenti agganciati l’uno all’altro in un processo dinamico.

  • Legislazione (le fonti)
  • Giurisprudenza (insieme delle decisioni dei giudici)
  • Dottrina (la letteratura specialistica) Non sempre il percorso parte dalle fonti; molto spesso nuove regole sono create dalla giurisprudenza, illustrate e razionalizzate dalla dottrina, e trovano solo in un secondo momento un riconoscimento legislativo. L’applicazione delle norme non è mai un’operazione meccanica; essa esige sempre una serie di operazioni complesse. Innanzitutto stabilire quale, tra le norme possibili, sia la regola che si addice al caso che si ha dinanzi ( scegliere la regola ). Attribuire un significato alla regola , sia di quella che si ritiene di applicare, sia di quella che si ritiene di escludere. Le disposizioni dell'ordinamento prima di poter essere applicate devono essere interpretate attraverso regole ermeneutiche e criteri di interpretazione. Il presupposto dell’applicazione delle regole giuridiche è la loro interpretazione → attribuzione di un significato a dei segni linguistici che normalmente non si presentano come ovvi ma per lo più sono suscettibili di assumere diversi significati (interpretazione della legge, di un contratto, di un testamento). Secondo quali criteri svolgere questa operazione? Attraverso l’art. 12 disp. prel. cod. civ. (non si tratta infatti di criteri liberi ma vincolati previsti ed oggetto essi stessi di una regola specifica) → “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” Oltre a prevedere strumenti di interpretazione del diritto, l’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale prevede strumenti di integrazione del diritto → rimedi per colmare lacune e/o vuoti normativi ( completezza ) Interpretazione letterale → significato che delle parole. Interpretazione logica → verificare la ratio (Intenzione del legislatore → fine ultimo) della norma e il suo profilo funzionale facendo particolare attenzione agli interessi che la norma si riserva di tutelare. Per questo si può parlare di interpretazione estensiva → che estende il suo campo di interesse (più soggetti/oggetti) interpretazione intensiva → che restringe il suo campo di interesse (meno soggetti/oggetti) Interpretazione sistemica → cercare di vedere la connessione delle parole e la ratio in un'ottica più ampia, facendo riferimento anche agli altri istituti (insieme di norme correlate che hanno un unico fine). La norma deve essere valutata anche come parte integrante di un ordinamento giuridico che non può risultare incoerente e che è regolato da precise connessioni. Chi è che ha il compito di interpretare le norme?
  • Interpretazione dottrinale → fatta dagli studiosi del diritto (giuristi) serve ai giudici per un continuo aggiornamento, nuovi metodi, nuove interpretazioni. Può essere considerata un oggetto di ricerca ma non ha effetti.
  • Interpretazione giudiziaria → fatta dal giudice, produce effetti. In questo caso si parla di “diritto vivente”. Le interpretazioni giudiziarie tendono a seguire un po’ quelle fatte da giudici che si trovano in una posizione di grado superiore (ex: giudici civili seguono i giudici della cassazione per casi uguali/simili)
  • Interpretazione a sezioni unite → rappresenta l’organo massimo della cassazioni che si riunisce per risolvere i problemi interpretativi. Vengono chiamate quando le sezioni singole non riescono a mettersi d’accordo.
  • Interpretazione del legislatore → in certi casi è necessario rivolgersi direttamente a colui che ha prodotto la norma giuridica per ricavarne l’interpretazione più adeguata proprio per questo, si parla di “interpretazione autentica”. Il legislatore a questo punto emana una nuova norma che regola l’interpretazione di quella norma che non risultava abbastanza comprensibile. Esistono dei fatti che non sono normati all’interno dell’ordinamento giuridico, tuttavia il nostro ordinamento si professa completo (postulato della completezza). Per questo quando si presenta un atto non normato interviene l’art.12 che introduce due principi al II Comma ( “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato” ): Analogia Legis → è un criterio logico che prevede soluzioni simili per problemi simili. Si utilizzeranno disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Avendo riguardo alla disposizione che vale per la situazione analoga, il giudice stabilirà una regola concreta adatta alla questione che deve risolvere. Analogia Iuris → guardare i principi generali dell’ordinamento giuridico, ricavare dall’ordinamento italiano delle linee di tendenza

2. Situazioni giuridiche

Si parla di situazioni giuridiche soggettive per indicare la situazione, o posizione, in cui viene a trovarsi un soggetto, per effetto della applicazione di una o più regole di diritto. Obbligo → è la situazione di chi è tenuto ad un certo comportamento (fare, non fare, etc.). Es. art. 927 c.c.: chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario Potere → è la situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto (se compie quell’atto produce conseguenze giuridiche). Es. il proprietario può vendere il suo bene Facoltà → è la situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto (altro significato del verbo potere). Es. il proprietario può godere del suo diritto Soggezione → è la situazione del soggetto che, senza essere obbligato ad un determinato comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui. Es.: i figli minori sono soggetti alla potestà dei genitori. Onere → è la necessità di tenere un dato comportamento se si vuole ottenere un certo risultato. Es. nell’art.2643 si afferma che un determinato tipo di contratti (ad esempio: passaggio di proprietà di beni immobili) si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione(serve a rendere opponibile l’acquisto di un bene a terzi in causa). Questo serve a garantire la facile risoluzione di conflitti tra più aventi causa in uno stesso contratto di compravendita. Attraverso la trascrizione [determinato comportamento] si può rendere opponibile l’acquisto [vantaggio] che garantisce la precedenza su altri possibili aventi causa e la sicurezza di avere acquistato. In realtà, ogni norma crea un rapporto giuridico tra due o più soggetti, stabilisce cioè una relazione di carattere giuridico tra persone che si trovano in situazione giuridiche tra loro correlate. Questo avviene perché la norma giuridica risolve un conflitto di interessi. Diritto soggettivo → situazione di possibilità, libertà, vantaggio, garantita dall'ordinamento giuridico. Ad esempio il diritto di proprietà, il diritto di credito, il diritto reali, diritto agli alimenti e diritto all’immagine. Il titolare di un diritto soggettivo può esercitarlo tenendo tutta una serie di comportamenti (o rimanendo semplicemente inerte). Es: Tizio è titolare del diritto di proprietà di un certo edificio. Tizio può abitarvi, darlo in locazione, può demolirlo, può venderlo, etc. Il concetto di diritto soggettivo non indica posizioni sempre eguali: qualche volta si riferisce a situazioni in cui prevale l’aspetto della libertà di agire, o della facoltà, altre volte indica la situazione in cui il soggetto può compiere un atto, altre volte ancora indica una situazione che comprende facoltà, potere, doveri. Ma sempre il soggetto titolare di un diritto soggettivo ha un potere per la tutela primaria e diretta di un proprio interesse. La tutela giurisdizionale è il giudice civile. Interesse legittimo → Interesse al corretto comportamento della pubblica amministrazione. L’attribuzione di un potere ad un soggetto dipende dalla coincidenza dell’interesse particolare con quello generale. La tutela giurisdizionale è il giudice amministrativo , salvo i casi in cui è coinvolto un risarcimento dei danni (danno pecuniario) art.2043 in cui può essere coinvolto il giudice civile (giudice ordinario) Il diritto soggettivo può essere: Assoluto → Si può far valere verso chiunque (erga omnes) e la soddisfazione del titolare del diritto non è in connessione con un comportamento altrui. Proprietà, diritti reali e diritti della personalità. Relativo → Si può far valere solo nei confronti di determinati soggetti (c.d. debitori). Cioè diritti di credito (o rapporti di obbligazione). Attribuiscono ad un soggetto ( creditore ) il potere di pretendere un comportamento ( prestazione ) da parte di un altro soggetto ( debitore ). Il vincolo del debitore verso il creditore si dice obbligazione. Potestativo → può farsi valere nei confronti di determinati soggetti e ha il potere di determinare un mutamento della situazione giuridica di chi lo subisce. Recesso, Diritto di Prelazione, Diritto di riscatto. Non sempre può essere esercitato. In alcuni casi c’è un onere da adempiere per ottenere un determinato risultato. In altri casi per esercitarli è necessaria la giusta causa(recesso) o l’oggettiva necessità.

si osservano, in quanto compatibili → Occorre volta per volta verificare la compatibilità per l’atto unilaterale di una norma che presuppone l’esistenza di una controparte (atti recettizi) per gli atti unilaterali → Dichiarazione proveniente da una sola parte Esempio: procura, recesso, diffida, atto unilaterale costitutivo di s.r.l. tra vivi → Esclude gli atti che si compiono a causa di morte, no per il testamento aventi contenuto patrimoniale → Esclude gli atti di natura personale, no per il riconoscimento di figlio naturale, per il matrimonio Classificazione degli atti giuridici In base alla struttura:

  • Atto unilaterale → proveniente da una sola parte = centro di interessi, es. procura
  • Atto bilaterale → da due parti, es contratto
  • Atto plurilaterale → da più di due parti, es. atto costitutivo di società o associazione In base all’oggetto:
  • Atti patrimoniali → destinati a regolare rapporti giuridici di rilevanza economica, es. contratto
  • Atti non patrimoniali → destinati a regolare interessi di natura preminentemente personale, es. matrimonio, dagli atti non patrimoniali possono aversi anche conseguenze patrimoniali In base alla funzione:
  • Atti tra vivi → ogni atto che non sia mortis causa
  • Atti a causa di morte → destinati a regolare la successione ereditaria di un determinato soggetto, es. testamento Atti personalissimi → sono gli atti che possono essere compiuti solo personalmente e direttamente dall’interessato e non da suoi rappresentanti (per esempio, il riconoscimento di figlio naturale, il testamento, il matrimonio) Validità/Invalidità → Idoneità a produrre effetti /inidoneità a produrre effetti giuridici (giudizio valutativo). Es. mancanza di forma, di accordo, incapacità, etc. Efficacia/Inefficacia → Produce concretamente gli effetti/non produce effetti in un dato momento (giudizio descrittivo). Es. contratto condizionato, contratto simulato, contratto a temine.

→ La rappresentanza

La rappresentanza è il potere , conferito ad un soggetto che prende il nome di rappresentante , di agire in nome e per conto di un altro soggetto detto rappresentato. Gli atti giuridici compiuti dal rappresentante producono effetti direttamente nei confronti del soggetto. Rappresentante → parte in senso formale dell’atto (emette la dichiarazione). Rappresentato → parte in senso sostanziale dell’atto (ne subisce gli effetti). Il concetto di rappresentanza è strettamente legato a quello di legittimazione ("potere di compiere efficacemente atti con riguardo ad un determinato rapporto giuridico”). Il rappresentante infatti è legittimato a compiere atti in nome e per conto del rappresentato, per questo gli effetti di questi atti producono effetti su di esso. Le fonti della rappresentanza sono legale, volontaria e organica. Legale → prevede che il potere di rappresentanza venga conferito dalla legge. E’ sempre legato ad una fattispecie (minore, incapace...). L’esercizio del potere non è sotto il controllo dell’interessato ma si attua per proteggere gli interessi di un “soggetto fragile” → la revoca della rappresentanza è legata alla violazione di doveri o all’abuso di potere. VolontariaProcura → atto unilaterale diretto a terzi che non dispone di obbligo ma conferisce il potere di agire in nome e per conto (forma per relationem) “falsus procurator” → non produce effetti perché o non ha la procura o eccede i limiti della rappresentanza. Mandato → contratto con il quale una parte detta mandatario si obbliga con un altra detta mandante ad agire in nome e per conto (forma libera) Con rappresentanza Senza rappresentanza → agire non in nome ma per conto del mandatario, il quale potrà "appropriarsi" degli effetti dell’atto solo tramite un atto di ritrasferimento. Organica → si verifica quando all’interno di un'organizzazione il potere di compiere atti giuridici è attribuito ad un organo. Non ci sono due soggetti ma uno solo, l’ente , che agisce tramite l’organo.

3. I soggetti di diritto

L’ordinamento riconosce come persone i soggetti che sono destinatari delle norme che compongono l'ordinamento giuridico. I soggetti di diritto sono coloro a cui sono attribuiti diritti e obblighi, situazioni giuridiche soggettive attive e passive. Quindi sono i destinatari delle regole che compongono l’ordinamento giuridico. I soggetti di diritto sono i centri di imputazione , di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, e si suddividono in persone Giuridiche ( entità artificiali, centri di interesse diversi dall’uomo singolo che godono di diritti come se fossero persone ) e Fisiche ( esseri umani ).

Persone fisiche

La capacità giuridica (o soggettività) → È la capacità di essere soggetto di diritti, cioè la capacità (o attitudine) ad essere soggetto di diritti ed obblighi e quindi la capacità di essere centro di imputazione di situazioni giuridiche e titolare di rapporti giuridici. Secondo l’articolo 1 questa spetta a chiunque nasca. Secondo l’articolo 22 nessuno può essere privato della capacità giuridica. Secondo l’articolo 16 lo straniero viene considerato soggetto di diritto in reciprocità con lo stato da cui proviene. Secondo la legge la nascita si identifica con un respiro del feto(”nasciturum”) che da quando nasce vivo può essere centro di imputazione, essere titolare di diritti e obblighi, ha quindi capacità giuridica. In passato era soggetto di diritto solo chi aveva per esempio: Status civitatis (non era uno straniero), Status libertatis (non era schiavo o recluso), Status familiae (apparteneva ad un certo ceto sociale) I diritti prima della nascita possono essere patrimoniali o non patrimoniali. Patrimoniali → Il concepito può ricevere per successione e donazione. Il non concepito può ricevere per testamento e donazione (a condizione che nasca) Non patrimoniali → È molto discusso se al concepito (o addirittura all’embrione) spettino diritti; comunque: la legge 194/1978 (sull’aborto) protegge in qualche misura la vita del nascituro. Si fa strada l’idea del risarcimento dei danni subiti durante la gravidanza (es. incidente stradale) o addirittura con la procreazione (trasmissione di malattia genetica). Capacità di agire → attitudine a compiere atti giuridici validamente (l’atto dell’incapace non è nullo ma annullabile) con riguardo ai propri interessi (un atto giuridico può essere compiuto validamente da un incapace di agire se questi agisce in nome altrui e ha capacità di intendere e volere). Si acquista con il compimento del 18° anno di età. Esistono tuttavia delle “ capacità di agire speciali (Idoneità ad essere titolari di un determinato tipo di rapporto giuridico)” che valgono in alcuni casi dove non c’è bisogno di avere raggiunto la maggiore età.

  • A 15-16 anni si ha la capacità di stipulare un contratto di lavoro subordinato e di esercitarne i diritti
  • A 16 anni si può contrarre matrimonio su autorizzazione del comune → status di minore emancipato(acquisisce la capacità di agire riguardo gli atti di ordinaria amministrazione per gli altri viene affidato un curatore) che prevede determinate norme
  • A 16 anni può riconoscere il proprio figlio
  • La minorenne può richiedere l’interruzione della gravidanza
  • Se si hanno 14 anni si deve dare il consenso ad essere adottati e a 12 anni si deve essere sentiti Tuttavia la capacità di agire può mancare anche in soggetti ultra 18enni in casi di incapacità legale e naturale. La capacità di agire di un maggiorenne può mancare o essere limitata nei casi di (incapacità legale):
  • Interdizione
  • Inabilitazione
  • Amministrazione di sostegno Fino alla maggiore età, il minore è sottoposto alla potestà dei genitori, o se mancano, alla tutela del tutore. Responsabilità genitoriale → consiste nel diritto/dovere di mantenere/istruire ed educare i figli, potere/dovere di amministrare i beni dei figli (con autorizzazione del giudice per gli atti di straordinaria amministrazione), potere di rappresentanza legale dei figli e usufrutto legale sui beni del figlio. La decadenza della responsabilità avviene se i genitori violano o trascurano i loro doveri oppure ne abusano possono decadere dalla potestà per effetto di una sentenza del Tribunale per i minorenni, in tal caso, la cura della persona del minore (così come accade se un minore rimane senza genitori) è affidata ad un tutore. Incapacità legale → priva permanentemente, in tutto o in parte, della capacità di agire. Interdizione Giudiziale → soggetto affetto da infermità abituale di mente che lo rende incapace a provvedere per i propri interessi. La conseguenza è la perdita completa della capacità di agire, impossibilità di compiere atti patrimoniali, personali e di ordinaria amministrazione.

pubblicità costruttiva perché rende pubblica la creazione di un'azienda che senza l’iscrizione non può essere considerata una persona giuridica. La persona giuridica riconosciuta gode dell’ autonomia patrimoniale perfetta che garantisce la soggettività della persona giuridica agli occhi dell’ordinamento. L’ente acquisisce una sua identità che lo distingue dagli individui che la compongono. Questo comporta che la persona giuridica risponde dei debiti con il suo patrimonio e non con quello dei soci. Questi enti prendono infatti il nome di aziende a responsabilità limitata perché i soci che ne fanno parte rispondono limitatamente con il patrimonio conferito nell’azienda. Il patrimonio (diritti, obblighi, attività, passività) appartiene ad un’entità diversa dalle persone fisiche partecipi di quell’ente. I diritti e gli obblighi dei singoli partecipi dell’ente sono ben distinti da quelli dell’ente stesso. Proprio per questo può accadere per esempio che Tizio, socio della “Alfa s.p.a.” possa locare alla società l’ufficio di sua proprietà personale o avere un credito verso la società stessa. Persona giuridica (esempio società per azioni) I singoli soci non rispondono dei debiti della società Il creditore del socio non può escutere il patrimonio sociale ma solo la quota del socio Il socio non può pretendere di sciogliere la società Collettività che non assume autonoma soggettività (esempio comunione) I debiti della comunione sono debiti dei singoli comunisti il creditore del singolo comunista può escutere (pro quota) il bene comune Ciascun comunista può in ogni momento domandare la divisione Persone giuridicheAssociazioni (no profit) → persone giuridiche basate su un contratto pluriennale fra individui che collaborano per raggiungere un unico scopo di natura ideale. È determinante la volontà degli associati. Il controllo governativo è limitato alla sospensione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume. Fondazioni (no profit) → persone giuridiche con alla base un atto unilaterale che esprime la volontà di un soggetto il quale destina un patrimonio ad uno scopo di pubblica utilità. È determinante la volontà del fondatore. È soggetta ad un maggiore controllo da parte dell’autorità governativa. Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) (profit) → persone giuridiche costituite da un insieme di individui che dispongono di un certo capitale. Questi enti possono acquisire la personalità giuridica, attraverso il riconoscimento. Negli enti non societari (associazioni, fondazioni), occorre che il Prefetto (o la Regione) ritengano che il patrimonio dell’ente sia adeguato allo scopo che esso intende perseguire ( c.d. sistema concessorio ). Con il d.p.r. n. 361 del 2000, l’acquisto della personalità giuridica avviene anche per questi enti a seguito dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche , previo controllo da parte di Prefettura o Regione. Negli enti societari, occorre che, sussistendo tutti i requisiti di legge, la società sia iscritta al Registro delle Imprese ( c.d. sistema normativo ). Nel 2006 è stata introdotta dal legislatore l’impresa sociale che rientra nel settore del no profit. E’ stato stabilito che per l’esercizio di attività di interesse generale possono essere utilizzate organizzazioni private. Dunque non viene introdotta una nuova persona giuridica, ma questi enti vengono trattati come tali, esercitano attività imprenditoriale essendo soggetti tuttavia al divieto di distribuzione dei dividendi che devono essere destinati allo sviluppo dell’attività statutaria o all'incremento del patrimonio. Esistono poi delle persone giuridiche non riconosciute , soggetti collettivi che non godono di autonomia patrimoniale perfetta ma imperfetta. Per cui i soci rispondono dei debiti dell’ente con tutto il loro patrimonio e chi ha agito in nome e per conto dell’ente risponde con tutto il suo patrimonio delle sue azioni. Associazioni non riconosciute → partiti e sindacati. Comitati non riconosciuti → raccolta fondi da destinare a un fine. Si distinguono due figure: Promotori (coloro che hanno l’idea e gestiscono) e Sottoscrittori ( coloro che investono capitali). Dei debiti rispondono tutti i promotori con responsabilità solidale. Società di persone → (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) Enti del terzo settore → organizzazioni no profit che perseguono ideali e scopi sociali, civili (volontariato, organizzazioni filantropiche, ONLUS..). Questi vengono registrate nel registro unico degli enti del terzo settore. Enti pubblici → organizzazioni controllate totalmente dallo stato.

4. I beni

Art. 810 → Sono le cose che possono formare oggetto di diritto. Sono beni:

  • Le cose (entità materiali)
  • Le utilità economiche non materiali (il Know how, le opere dell’ingegno, la griffe)
  • I diritti aventi utilità economica (i crediti) Si distinguono in:
  • Beni immobili → art. 812: sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
  • Beni mobili → art. 812: Sono mobili tutti gli altri beni.
  • Beni mobili registrati → (autoveicoli, natanti e aeromobili) art. 815: i beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili Universalità → pluralità di cose che appartengono ad una stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Quindi possono essere venduti con un unico atto (es. Azienda, biblioteca, pinacoteca,…) La pertinenza di un bene è il rapporto tra un cosa "principale" e un'altra detta “ pertinenziale ” che è destinata al servizio o all’ornamento della cosa principale in modo durevole. Tutti gli atti dispositivi aventi in oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze benché queste non vengano esplicitamente escluse nell’atto. I frutti sono beni che provengono da altri beni, finché non separano dal bene da cui provengono non sono distinguibili dalla “cosa madre” che li ha generati. Frutti naturali → provengono direttamente da altri beni, vi concorra o no il volere dell’uomo (es. prodotti agricoli, legna) art. 820 Frutti civili → il corrispettivo (in denaro o in altro genere di cose) che si ricava da una cosa in cambio del godimento che si cede ad altri (es. interessi, canone di locazione,...) Cose Generiche/Fungibili → determinate per qualità e quantità e quindi sostituibili (es. un quintale di farina 00) Cose Specifiche/Infungibili → determinate in particolare, quindi non sostituibili (es. il pallone usato nella finale di Coppa Uefa) Nella vendita delle di cose generiche il venditore non può vendere una cosa che è di qualità inferiore alla media. I beni pubblici sono i beni che appartengono allo stato. Demanio → non è alienabile, né usucapibile può essere naturale (laghi, fiumi) o artificiale (strade, ferrovie, aeroporti) Patrimonio indisponibile → non è alienabile, ma usucapibile (miniere, foreste, caserme) Patrimonio disponibile → è soggetto alle regole di diritto comune

→ La proprietà

La proprietà è il primo dei diritti reali. Art. 832 → “il diritto di proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Godere → indica che il proprietario può trarre utilità dal bene, ricavandone sia i frutti naturali che civili. Si configura quindi come la facoltà (tutto ciò che al proprietario è lecito fare) sul bene. Disporre → è il potere che il proprietario ha sulla cosa, il quale può decidere che uso farne o come trasformarla (quali atti può efficacemente compiere il proprietario). L’art.832 fa riferimento anche ai limiti imposti dall’ordinamento giuridico:

  • Divieto degli atti emulativi (art. 833) → Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
  • Limiti alla facoltà di edificare e destinazione dei suoli (proprietà edilizia, norme di edilizia, regole urbanistiche, piani regolatori, concessione di edificare) - Rapporti di vicinato → derivanti dal rapporto di vicinato
    • Divieto di immissioni (art. 844: normale tollerabilità) → il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni (fumo, calore,esalazioni, rumori) se non superano la normale TOLLERABILITA’. Questa è variabile e si adatta alla condizione dei luoghi, alle esigenze della produzione e alle ragioni di priorità (chi arriva prima ). Gli atti contro le immissioni sono l’ordine di cessare l’abuso o per ridurre le inibizioni (azione inibitoria) e il risarcimento danni.
    • Distanze (artt. 873 ss.) → distanze minime devono essere mantenute innanzitutto dalle costruzioni, minima di 3 metri poi sono previste distanze speciali in determinate situazioni per tutelare l’interesse pubblico.

Usufrutto → si verifica quando il proprietario di un bene (detto nudo proprietario perchè non ha più alcun diritto sulla cosa) costituisce usufrutto in capo ad un altro soggetto (detto usufruttuario). Il quale ha diritto di godere del bene, utilizzare la cosa direttamente e indirettamente, percepire i frutti naturali e civili, consegue il possesso della cosa. L’usufrutto vale per i beni mobili e immobili. L’usufruttuario può, se non espressamente escluso nell’atto costitutivo, disporre del proprio diritto per un certo periodo o per tutta la sua durata. I diritti dell'usufruttuario sono utilizzare la cosa, direttamente o indirettamente, e percepire i frutti naturali e civili (art. 981), conseguire il possesso della cosa (art. 982) e dare in locazione la cosa (art. 999). Obblighi dell'usufruttuario: L’usufruttuario non può alterare la destinazione economica della cosa (art. 1101). Usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1002). Pagare le spese di ordinaria amministrazione, le imposte, i canoni e le rendite Ha l’obbligo a restituire il bene alla cessazione del diritto: I) se l’usufrutto riguarda cose deteriorabili l’usufruttuario ha diritto di servirsene ma ha l’obbligo di restituirle nello stato in cui si trovano. II) se riguarda cose consumabili (quasi-usufrutto) può servirsene ma ha l’obbligo di pagarne il valore al termine DurataPersona fisica : Non può eccedere la vita dell’usufruttuario; in caso di alienazione il diritto si estingue alla scadenza prevista nel titolo o alla morte del primo titolare (art. 980). Persona giuridica : Non più di 30 anni (art. 979) Nascita → a) Per volontà privata (Contratto, Testamento). b) legge. c) usucapione → dopo i 20 anni. Estinzione → a) per prescrizione → non uso per oltre 20 anni. b) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà in un unico propietario. c) per totale perimento della cosa su cui si è costituito usufrutto. d) per abuso dell'usufruttuario → abbandono del bene, deterioramento, lasciare andare in perimento. ll nudo proprietario conserva un certo controllo sulla cosa in quanto è suo compito provvedere alle riparazioni straordinarie e inoltre può concedere all’usufruttuario di cambiare la destinazione economica della cosa. Inoltre egli può disporre della nuda proprietà che ha un valore poiché è destinata ad espandersi e ritornare piena con la cessazione dell’usufrutto. Servitù Prediali (sul ”predium” = terreno) → peso imposto sopra un fondo(immobile) per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027). Il peso può consistere nell’obbligo di non fare (es. non sopraelevare) e lasciar fare (es. lasciar passare, lasciar derivare l’acqua, etc.) La legge parla di peso imposto sopra un fondo per indicare un rapporto che si instaura tra i proprietari di due fondi, come tali, e che quindi permane anche se l’uno o l’altro dei due fondi passano nella proprietà di persone diverse. Cos’è l’utilità? è una concezione molto ampia, può consistere anche nella maggiore comodità. La legge in questo caso indica che la servitù non può essere fatta valere da qualsiasi soggetto ma da colui che ne ricava un oggettiva utilità. Ne consegue che per stabilire un rapporto di servitù i due fondi devono essere vicini o così da consentire di legare gli svantaggi di uno ( servente → fondo su cui grava la limitazione della facoltà di godimento di un immobile) all’oggettivo vantaggio dell’altro ( dominante → l’immobile a vantaggio del cui proprietario è stabilito il peso) La servitù consiste in un limite imposto al diritto di proprietà su un fondo per la migliore utilizzazione di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario, il quale acquista un diritto reale limitato sul fondo servente. Occorre distinguere con le servitù personali invece danno vita a dei semplici rapporti obbligatori fra i proprietari di un fondo. Su nessuno grava alcun peso al di fuori del rapporto obbligatorio. Modi di costituzione della servitù:

  • volontarie → Indicano tutte quelle servitù la cui costituzione non è obbligatoria. Per esse valgono i modi di costituzione elencati nell’art.1031 (fra cui contratto e testamento).
  • coattive → prevedono una serie di situazioni in cui la piena utilizzazione di un fondo esige che sia imposto un peso ad un altro fondo(ex: servitù di acquedotto,elettrodotto,etc..).La situazione prevista crea il diritto ad ottenere da parte del proprietario la costituzione della servitù. A questo diritto corrisponde l’obbligo imposto da parte del proprietario del fondo che diventerà “servente” di contrarre. Il primo modo di costituzione è il contratto in cui le parti devono stabilire le modalità+l’indennità. Se le parti non si mettono d’accordo si può richiedere la sentenza del giudice (costitutiva) che farà sorgere la servitù. Finché non verrà pagata l’indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all’esercizio della servitù. Le servitù apparenti sono quelle servitù che per essere costituite richiedono un’opera visibile e permanente, si costituiscono:
  • per usucapione → se il fondo servente esercita la servitù “indisturbato” per oltre 20 anni
  • per destinazione del padre di famiglia → due fondi che erano di un'unica proprietà che quando li ha divisi la lasciato uno stato di cose che implica la presenza di una servitù su uno dei due fondi Le servitù c.d. personali non sono servitù. La servitù si estingue in due modi:
  • per prescrizione → non uso ventennale
  • per confusione → quando i proprietari dei due fondi diventano i medesimi Le azioni a difesa della proprietà sono azioni reali restrittive contro chiunque perturbi il diritto reale di proprietà.
  1. Azione di Rivendicazione (rev-indicato) art.948 → il proprietario chiede la consegna o la restituzione della cosa da chiunque la possiede o detiene a. occorre fornire la prova della proprietà (”probatio diabolica” = prova difficile) → bisogna dimostrare di avere acquistato a titolo originario b. è imprescrittibile → non si prescrive in nessun caso tranne quando si tratta di usucapione. c. ll proprietario che voglia ottenere soltanto la restituzione della cosa può ricorrere anche alle azioni
  2. Azione negatoria art.949 → è diretta a far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa e inoltre ha lo scopo di fare cessare eventuali molestie e turbative.
  3. Regolamento dei confini → si esperisce quando non si sa bene quale è il confine perché è conteso
  4. Apposizione di termini (segni di confine) → quando le parti non si accordano per mettere dei segni di confine La più importante tra le azioni a difesa dei diritti reali limitati e l’azione confessoria. È azione prevista a difesa delle servitù (art. 1079), ma si applica per analogia a tutti i diritti reali. Ha lo scopo di:
  • far riconoscere l’esistenza del diritto reale
  • far cessare eventuali turbative ed impedimenti
  • chiedere la rimessione in pristino → la situazione viene riportata a come era prima di subire la turbativa/molestia
  • chiedere il risarcimento di eventuali danni

→ La comunione

Comunione equivale a contitolarità di un diritto reale: comproprietà (comunione di proprietà), cousufrutto (comunione di usufrutto), cosuperficie (comunione di superficie). Ci sono tre possibili origini della situazione di comunione:

  1. comunione volontaria → cioè che si realizza per volontà delle parti, come quando due o più persone comprano insieme una cosa.
  2. comunione incidentale → si attua indipendentemente dalla volontà delle parti, come la comunione tra gli eredi.
  3. comunione forzosa → imposta dalla legge a una o a tutte le parti, come la comunione che necessariamente si realizza nel condominio con riguardo alle parti comuni, cioè suolo, muri maestri, scale La proprietà sulla cosa spetta solo all'insieme dei partecipanti, ma a ciascuno spetta un diritto su una quota del bene, cioè non una parte materiale, ma una frazione ideale, matematica, dell'intero. La quota è a sua volta un bene, che rappresenta un cespite attivo nel patrimonio del singolo partecipante. Egli ne può disporre e di conseguenza ne può fare anche l'oggetto di una garanzia per i suoi creditori. Il comproprietario può, nei limiti della quota, cedere ad altri il godimento della cosa. Art 1102 → Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune , purché non ne ha altri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L'uso è un diritto del singolo, che non può essere privato: la norma si limita a stabilire un ovvio coordinamento. Art 1103 → Ciascun partecipante può disporre del suo diritto nei limiti della quota, è necessario il consenso di tutti i partecipanti.. Art. 1111 → Ciascun partecipante ha il diritto di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione. Se gli altri non consentono, la domanda va rivolta al giudice, che ordina lo scioglimento e procede alla divisione. Può esserci però un patto di non divisione per un periodo massimo di 10 anni. Inoltre, non si può chiedere lo scioglimento quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate. Art. 1105 → Per tutto ciò che riguarda l'amministrazione del bene comune, si applica il principio di maggioranza. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione, nel senso di partecipare alle rilevazioni che avvengono, per l'ordinaria amministrazione, a maggioranza semplice calcolata secondo il valore delle quote, per le innovazioni e la straordinaria amministrazione, invece, con la maggioranza di due terzi. Il potere della maggioranza è quello di stabilire un regolamento per l'ordinaria amministrazione. Il condominio è una particolare forma di proprietà degli edifici, che combina in sé aspetti di proprietà individuale e aspetti di comunione : proprietà individuale di piani o porzioni di piano e comunione forzosa, cioè indivisibile, delle parti comuni.

possesso in buona fede. Uno dei vantaggi è rendere spedita e sicura la circolazione dei beni. Usucapione → il possessore non proprietario acquista il diritto di proprietà a titolo originario a condizione che il possesso sia pacifico e pubblico (cioè non dev’essere stato acquistato in modo violento o clandestino; se così fosse, l’usucapione potrà decorrere solo da quando la violenza o la clandestinità siano cessate), che sai continuato (anche in mala fede, anche se il possesso è stato acquistato in modo violento e/o clandestino) per il tempo previsto dalla legge, cioè che il possessore non abbia cessato di possedere per qualche tempo, e che non sia stato interrotto per atto del proprietario o di terzi che ne abbiano privato il possessore per oltre un anno. Il termine ordinario di usucapione è di vent'anni sia per gli immobili, sia per l'universalità dei mobili, sia per i beni mobili. Il termine ventennale si riduce a 10 anni, nel caso dei beni immobili se c'è buona fede, un titolo idoneo a trasferire la proprietà e la trascrizione dell’atto. Si riduce a tre anni l'usucapione dei beni mobili registrati. Quanto agli altri beni mobili, la buona fede fa ridurre il termine a 10 anni, mentre la presenza di buona fede e titoli idoneo determina l'acquisto immediato della proprietà a norma dell'art. 1153 e quindi realizza un'ipotesi diversa da l'usucapione. L’usucapione è modo di acquisto anche dei diritti reali limitati es. usufrutto, servitù. Certezza dei diritti sulle cose → acquisto a titolo originario come fondamentale elemento di prova della proprietà. Azioni possessiorie → possibilità di rivolgersi al giudice e chiedere provvedimenti a tutela della sua posizione. Azione di spoglio o reintegrazione → qualunque possessore, che abbia acquistato il possesso in modo pacifico o violento, pubblico o clandestino, da lungo tempo o da breve tempo, è protetto contro lo spoglio, cioè la privazione violenta o clandestina del possesso; egli può chiedere al giudice entro un anno dallo spoglio, di essere reintegrato nella sua posizione, da qui il nome azione di reintegrazione ( art. 1168 → Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. [....] La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione ). Anche il detentore può agire per lo spoglio: per esempio, un inquilino. L'azione non spetta, invece, se la detenzione è dovuta a ragioni di ospitalità o di servizio. Azione di manutenzione → Una più completa tutela è disposta a favore di un possessore di immobili o di universalità di mobili il cui possesso abbia i requisiti già visti per l'usucapione e sia durato almeno un anno ( azione di manutenzione ). Spetta al possessore molestato o che ha subito turbativa, al possessore spogliato in modo non violento o non clandestino, entro un anno dalle turbative. Il possesso è protetto contro le molestie (ostacoli frapposti all’esercizio di una servitù) e contro una privazione del possesso non violenta ne clandestina (contro una persona cui si è concesso gratuitamente l'uso di un appartamento, e che non se ne vuole andare)

5. L’obbligazione

Art. 1174 → La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (es. pagamento di denaro o comportamento diverso traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico). L’obbligazione è un vincolo giuridico, ovvero un legame di diritto fra almeno 2 soggetti in virtù del quale un soggetto (dal lato passivo), detto debitore , è obbligato ad eseguire una determinata prestazione a carattere patrimoniale a favore di un altro soggetto (dal lato attivo), detto creditore. L’adempimento è garantito dallo Stato quindi il creditore può pretendere l’adempimento e in caso di inadempimento sorge la responsabilità del debitore (per l’inadempimento). Qualsiasi relazione-economico giuridica che preveda obblighi tra le parti riveste i caratteri dell’obbligazione. L’obbligazione è un diritto relativo :

  • il titolare del diritto si soddisfa con l’adempimento del debitore
  • il creditore può far valere il suo diritto solo nei confronti del debitore Si distingue dal diritto reale , che è il diritto che una persona ha su un bene. Il diritto reale è un diritto assoluto:
  • il titolare del diritto si soddisfa nel rapporto con il bene
  • il titolare del diritto può farlo valere erga omnes Non tutti gli obblighi di comportamento sono obbligazioni. Ad esempio: obbligazioni naturali (art. 2034 – es. mantenimento del convivente more uxorio, pagamento di debito prescritto):
  • nessuna norma esige di adempierle
  • non si può pretenderne in giudizio l’adempimento
  • ma se adempiute spontaneamente, producono l’effetto di precludere la ripetizione La Prestazione ha delle caratteristiche specifiche e un oggetto (cosa riguarda la prestazione) Caratteristiche → la prestazione ha carattere patrimoniale cioè deve essere suscettibile di valutazione economica, e deve essere in grado di soddisfare l’interesse (economico, morale o personale) del creditore. Oggetto → uno schema tradizionale di classificazione distingue, obbligazioni di dare , di fare , di non fare. L'obbligazione di dare è quella in cui Il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica o di un certo numero o quantità di cose determinate solo nel genere (pagamento, consegna cosa venduta, restituzione). L'obbligazione di fare è quella in cui Il debitore è tenuto a svolgere un'attività, il cui compimento soddisfa un interesse del creditore (trasferire cose o persone, attività lavorativa o professionale, etc.). Le obbligazioni di non fare , richiedono al debitore una omissione, cioè di astenersi da un'attività, quindi un divieto (contenuto negativo od omissivo, es. patto di non concorrenza). Inoltre insieme all’obbligazione molto spesso troviamo obbligazioni accessorie cioè considerate come parte dell’obbligazione “principale” (es. con la restituzione c’è anche l’obbligo di custodia) La prestazione qui Il debitore è tenuto deve essere suscettibile di valutazione economica: deve essere possibile, cioè, determinare un valore, che possa esprimersi in un equivalente in denaro. Al comportamento del debitore (dare, fare, non fare) si potrà assegnare un valore perché si tratta di una prestazione comunemente apprezzata nei rapporti economici. Ma la prestazione Può anche non avere un valore di mercato ma assumere una rilevanza economica nel rapporto tra debitore e creditore. Quel che conta è che il rapporto tra le parti sia caratterizzato da un indice di patrimonialità della prestazione. La norma fondamentale del rapporto tra creditore debitore e quella dell'art. 1175 → Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Impone a entrambe le parti del rapporto obbligatorio un dovere di correttezza (c.d. buona fede oggettiva o etica). Esso assume contenuti diversi per Il debitore e il creditore. Quanto al primo, l'obbligo si precisa nel dovere di usare una media diligenza nell'adempiere l'obbligazione: ma è soprattutto nei singoli rapporti contrattuali che si possono osservare particolari doveri di correttezza. Il creditore ha un dovere di collaborazione con Il debitore perché questi possa adempiere, e in caso di inadempimento, deve a sua volta usare un ordinaria diligenza. La tradizione parla dell'obbligazione come un vincolo. Quello che rimane, in più rispetto all'obbligo, è il legame tra dovere e responsabilità patrimoniale. L’art 2740 → Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Significa che i creditori possono rivalersi sui beni del debitore per soddisfare il loro interesse quando Il debitore manca di adempiere. Questo aspetto è così essenziale che l'obbligazione comprende due elementi, cioè obbligo e responsabilità.

dell’attività esercitata (art. 1176). Il buon padre di famiglia è una persona di buon senso, che non fa le cose male Ma neppure si vota alla perfezione. Quando → Se non è fissato un termine il creditore può esigere l’adempimento immediatamente, a meno che gli usi, la natura della prestazione, il modo o il luogo dell’adempimento richiedano un termine (stabilito da un giudice). Il debitore in questo caso non può pagare prima di una certo termine prestabilito. Il creditore non può chiedere il pagamento prima del termine, ma, se vuole, il debitore può pagare prima (entro sempre i termini previsti). Dove(Art. 1183 → Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta. L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.) Per stabilire il luogo dell’ adempimento si vanno a guardare i seguenti elementi: convenzione (luogo stabilito dalle parti) , usi, natura della prestazione, altre circostanze. Infine si fa ricorso a tre regole suppletive:

  • per la consegna di una cosa determinata → va fatta nel luogo in cui era la cosa quando è sorta l’obbligazione;
  • per il pagamento di una somma di denaro → va fatto al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (debiti portabili)
  • per altri casi → vanno eseguite al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (debiti chiedibili) Chi a chiSoggetto legittimato ad adempiere(art. 1180 → L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.). Il debitore (o, anche un terzo, se il creditore non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione). Soggetto legittimato a ricevere la prestazione(art. 1188 → Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato). Nelle mani del creditore o di un suo rappresentante o altra persona autorizzata, dal creditore o dalla legge a riceverlo. Oppure pagamento a creditore apparente → il debitore che paga a chi non è legittimato può essere liberato se colui al quale ha pagato appariva legittimato in base a circostanze univoche, e se il debitore ha pagato in buona fede, cioè convinto di pagare al creditore (buona fede soggettiva). Il debitore non può pretendere di adempiere in modo parziale o mediante una prestazione diversa da quella dovuta, a meno che il creditore, la legge o gli usi non lo consentano (c.d. datio in solutum). Pagamento = atto dovuto, il creditore non può essere obbligato a restituire. L’obbligazione si estingue non solo con l’adempimento, ma anche attraverso altri modi che realizzano ( satisfattoricompensazione , confusione ) o non realizzano ( non satisfattorinovazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta ) l’interesse del creditore. L’impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c) → Sopravvenuta → se originaria, impedisce il sorgere del rapporto obbligatorio. Per causa non imputabile al debitore → caso fortuito, forza maggiore. Deve essere assoluta, oggettiva e definitiva. Se temporanea il debitore non risponde del ritardo e l’obbligazione sopravvive, quando cessa l'impossibilità allora il debitore deve adempiere. L’obbligazione si estingue solo se il ritardo si protrae a lungo fino a che il creditore non ha più bisogno della prestazione o il debitore non si può ritenere obbligato. La novazione (art. 1230 c.c.) → L’obbligazione si estingue quando le parti del rapporto obbligatorio sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto (es. Un antiquario che mi deve un milione si obbliga a consegnare un tavolo dell'ottocento di una certa misura e di una certa qualità) o titolo (es. il padrone di casa e l'inquilino, che deve pagare un anno di canone arretrato, si accordano perché la somma sia da restituire, a un certo termine, a titolo di mutuo) diverso.

Obbligatio Novand a → Deve esserci una valida obbligazione originaria, altrimenti l'accordo è senza effetto. Aliquid Novi → oggetto diverso e titolo nuovo. Volontà Univoca → entrambe le parti devono essere d’accordo e devono manifestare la propria volontà L’effetto naturale della novazione è di estinguere i privilegi e le garanzie (pegno e ipoteca) dell’obbligazione originaria. La remissione del debito (art. 1236 c.c.) → La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. È un atto unilaterale, quindi non è necessario il consenso del debitore. Se il debitore si oppure è come se la remissione non fosse mai avvenuta. La restituzione volontaria del titolo originale del credito (fatta dal creditore al debitore) fa prova della liberazione del debitore. La rinuncia alle garanzie non fa presumere la remissione. La compensazione (art. 1241 c.c.) → si realizza quando esistono crediti e debiti reciproci tra le parti. Può essere legale → opera quando i beni sono omogenei → aventi per oggetto una somma di denaro o cose fungibili dello stesso genere, liquidi → determinati nel loro ammontare ed esigibili → non sottoposti a termini o condizione. In questo caso l’estinzione deve essere eccepita e se rimane una differenza sorge l’obbligazione di dare il restante. Giudiziale → accade quando i beni sono omogenei ed esigibili ma difettano della liquidità. Il giudice dichiara la compensazione se è di facile e pronta liquidazione. Volontaria → prescinde da qualsiasi tipo di vincolo ed è un semplice accordo fra le parti. L’estinzione opera automaticamente e, se i debiti hanno valore differente, resta in vita l’obbligazione di prestare la differenza. Non opera d’ufficio, ma va fatta valere come eccezione. La confusione (art. 1253 c.c.) → La qualità di creditore e di debitore, nello stesso rapporto, si riuniscono nella medesima persona (es. Tizio, debitore di Caio, gli succede come erede). Successione mortis causa → nel caso dell’eredità, se l’erede aveva dei debiti nei confronti del de cuius Inter vivos → nel caso, per esempio, dell’acquisizione di una azienda nei confronti del quale erano presenti debiti. Per effetto della confusione si estinguono anche le garanzie. La confusione riguarda anche l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui (ad es. nella stessa persona si riuniscono le qualità di proprietario e di usufruttuario).

→ Inadempimento

Art. 1218 → Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Si identifica con la mancata o inesatta esecuzione della prestazione da parte del debitore e determina la responsabilità del debitore che lo obbliga a risarcire il danno. A meno che l’impossibilità dell’adempimento non sia imputabile al debitore per causa oggettiva (cioè non dipendere dalla particolare situazione del debitore) e assoluta (cioè tale da escludere anche la minima possibilità di eseguire la prestazione). Il debitore deve quindi provare il caso fortuito → fatto imprevedibile che rende impossibile l’adempimento, la forza maggiore → fatto a cui non si può resistere. In alcuni casi la prestazione non diventa mai impossibile, come prestazioni di dare cose di genere (es. prestazione di denaro) Non sempre il debitore viene “scagionato” provando il caso fortuito o la forza maggiore, in certi casi basta che la prestazione sia inesigibile per il creditore, questo consente al debitore di non essere ritenuto responsabile per l’inadempimento. Inesigibilità → riguarda la pretesa da parte del creditore che deve rispettare il criterio di correttezza fra le parti e si può aspettare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176) da parte del creditore. In sostanza il creditore deve porsi una domanda: “è eseguibile dal debitore la prestazione richiesta in quello specifico caso?” L’intero rapporto obbligatorio è dominato dal reciproco dovere di correttezza imposto al creditore e al debitore. Se la correttezza vale non solo come dovere, ma come criterio di valutazione di ogni atto debitore o del creditore, Allora la pretesa di quest'ultimo, che esiga la prestazione nonostante essa sia ostacolata da circostanze che rendono il suo impegno oltremodo gravoso o difficoltoso, può apparire in concreto contraria a correttezza; esigere l'adempimento, in tali condizioni, può costituire abuso del diritto del creditore: la prestazione, benché possibile , sarebbe inesigibile. La responsabilità del debitore è esclusa soltanto nel caso di impossibilità della prestazione (art. 1218).