Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Giuridico: Soggetti, Negozi e Legittimazione., Sintesi del corso di Diritto Privato

Questo capitolo tratta dei soggetti giuridici, dei negozi giuridici e degli effetti giuridici derivanti da essi. Vengono esplorate le figure astratte del negozio giuridico e della legittimazione, i termini necessari per la validità di un negozio, i tipi di negozi e i loro effetti, e la relazione tra diritto e obbligo. Il testo include anche domande frequenti sui concetti trattati.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 14/08/2021

gaia_venditti
gaia_venditti 🇮🇹

6 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
CAPITOLO SOGGETTI
IL FATTO GIURIDICO è qualsiasi atto naturale fisico o animale a cui l’ordinamento colleghi il sorgere di atti
giuridici.
L’ATTO GIURIDICO comprende qualsiasi atto consapevole e volontario cui l’ordinamento ricolleghi il sorgere
di atti giuridici. ( Atto umano volontario, se la volontà manca non produce effetti giuridici. )
IL NEGOZIO GIURIDICO gli effetti giuridici sorgono soltanto se voluti da chi ha compiuto l’azione. Ad
esempio il matrimonio se fatto soltanto per ottenere la cittadinanza da una delle due parti, è nullo.
Il negozio è una figura astratta, costituisce lo strumento mediante il quale il soggetto persegue i propri
interessie ciò attreverso una regola, generalmente un contratto, ma ha una sua regolamentazione ( art.
1324 )
I termini del negozio giuridico sono i soggetti (che deve avere la capacità giuridica, la capacità di agire e la
legittimazione e l’oggetto (la possibilità e la determinatezza ) .
Il matrimonio ad esempio è un negozio giuridico bilaterale.
I negozi si distinguono in natura patrimoniale e non patrimoniale.
La causa è un requisito essenziale del negozio ed indica la ragione giustificatrice dello stesso.
L’EFFETTO GIURIDICO
Il negozio ad effetti reali sono quelli da cui deriva la nascita o il trasferimento di un diritto ( ad esempio una
cessione di contratto )
I negozi ad effetti obbligatori : nasce un dovere specifico a carico del debitore.
Si ha la perfezione del negozio quando sono presenti tutti gli elementi della fattispecie, però perché il
negozio sia valido occorre che tutti gli elementi siano presenti in maniera leggittima.
Il contratto perfetto non è sempre valido ne sempre efficace.
L’efficacia di un atto giuridico indica che l’atto è produttivo di effetti.
Domande:
•L’efficacia di un atto giuridico indica che l'atto è produttivo di effetti
•Il contratto reale è Il contratto che si perfeziona con la consegna della cosa
• I negozi ad effetti reali producono, come effetto, il trasferimento della proprietà di una cosa
determinata
• Il rapporto giuridico è una relazione tra situazioni giuridiche soggettive
•Tra diritto potestativo e soggezione esiste una relazione tra una situazione giuridica attiva e una
situazione giuridica passiva
• L'interesse legittimo può essere messo in correlazione con la potestà
• L'obbligo può essere messo in correlazione con il diritto di credito
• Il rapporto contrattuale è un rapporto complesso in cui possono confluire oltre ai rapporti
obbligatori semplici, anche altri tipi di rapporti giuridici
LA LEGGITTIMAZIONE
È il potere di un soggetto di disporre di un diritto mediante un negozio giuridico.
pf3

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Giuridico: Soggetti, Negozi e Legittimazione. e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Privato solo su Docsity!

CAPITOLO SOGGETTI

IL FATTO GIURIDICO è qualsiasi atto naturale fisico o animale a cui l’ordinamento colleghi il sorgere di atti giuridici. L’ATTO GIURIDICO comprende qualsiasi atto consapevole e volontario cui l’ordinamento ricolleghi il sorgere di atti giuridici. ( Atto umano volontario, se la volontà manca non produce effetti giuridici. ) IL NEGOZIO GIURIDICO gli effetti giuridici sorgono soltanto se voluti da chi ha compiuto l’azione. Ad esempio il matrimonio se fatto soltanto per ottenere la cittadinanza da una delle due parti, è nullo. Il negozio è una figura astratta, costituisce lo strumento mediante il quale il soggetto persegue i propri interessie ciò attreverso una regola, generalmente un contratto, ma ha una sua regolamentazione ( art. 1324 ) I termini del negozio giuridico sono i soggetti (che deve avere la capacità giuridica, la capacità di agire e la legittimazione e l’oggetto (la possibilità e la determinatezza ). Il matrimonio ad esempio è un negozio giuridico bilaterale. I negozi si distinguono in natura patrimoniale e non patrimoniale. La causa è un requisito essenziale del negozio ed indica la ragione giustificatrice dello stesso. L’EFFETTO GIURIDICO Il negozio ad effetti reali sono quelli da cui deriva la nascita o il trasferimento di un diritto ( ad esempio una cessione di contratto ) I negozi ad effetti obbligatori : nasce un dovere specifico a carico del debitore. Si ha la perfezione del negozio quando sono presenti tutti gli elementi della fattispecie, però perché il negozio sia valido occorre che tutti gli elementi siano presenti in maniera leggittima. Il contratto perfetto non è sempre valido ne sempre efficace. L’efficacia di un atto giuridico indica che l’atto è produttivo di effetti. Domande: •L’efficacia di un atto giuridico indica che l'atto è produttivo di effetti •Il contratto reale è Il contratto che si perfeziona con la consegna della cosa

  • I negozi ad effetti reali producono, come effetto, il trasferimento della proprietà di una cosa determinata
  • Il rapporto giuridico è una relazione tra situazioni giuridiche soggettive •Tra diritto potestativo e soggezione esiste una relazione tra una situazione giuridica attiva e una situazione giuridica passiva
  • L'interesse legittimo può essere messo in correlazione con la potestà
  • L'obbligo può essere messo in correlazione con il diritto di credito
  • Il rapporto contrattuale è un rapporto complesso in cui possono confluire oltre ai rapporti obbligatori semplici, anche altri tipi di rapporti giuridici LA LEGGITTIMAZIONE È il potere di un soggetto di disporre di un diritto mediante un negozio giuridico.

I soggetti giuridici sono le persone e gli enti. I diritti della personalità sono riducibili agli articoli 2 e 3 della costituzione ( 26 agosto 1789 ), loro caratteristica è di essere diritti soggettivi inerenti alla persona. Si acquisicono con la nascita quindi sono ASSOLUTI e IMPRESCRITTIBILI in quanto anche se non si esercitano questi non vengono tolti, INDISPONIBILI in quanto non sono rinunziabili. I vari diritti sono riconundicibili a due : DIRITTI CIVILI inviolabili dallo stato e dai privati ( diritto al nome, diritto all’aborto, diritto al riconoscimento sessuale ) DIRITTI SOCIALI sono pretensivi da parte dello stato , attraverso l’aiuto di quest’ultimo ( diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto all’agire in giudizio..) CAPITOLO FAMIGLIA La crisi del matrimonio: la separazione non comporta lo scioglimento del vincolo ma soltano il sospendimento di alcuni obblighi. La separazione legale può essere giudiziale (Quando uno dei coniugi è contrario alla separazione, dopo il 75 c’è una separazione per OGGETTIVA CRISI DELLA COPPIA. Questa separazione si ispira al modello della separazione per GIUSTA CAUSA.) o consensuale ( i coniugi sono d’accordo, il giudice NON PUO’ SINDACARE LA DECISIONE DI SEPARARSI )

  • Dal 2014 ci si può separare anche senza passare per le aule giudiziarie , a condizione che : ci siano figli minori incapaci o maggiorenni economicamente insufficienti o trasferimenti patrimoniali. Con la separazione l’obbligo di fedeltà: cessa, ma non sono ammesse condotte che violano la lealtà reciproca. Con la separazione i figli: vanno affidati ad entrambi i genitori ( legge del 2006 ) La riconciliazione: può essere fatta senza un atto formale al Tribunale. Il divorzio: al contrario della separazione è uno sciogliemento del vincolo. Per divorziare bisogna essere già separati, tranne in casi eccezionali. Si ha diritto all’assegno di mantenimento quando uno dei coniugi è economicamente più debole.
  • Con la legge 76 del 2016 nascono le UNIONI CIVILI e LA FAMIGLIA DI FATTO ( situazioni che pur non espressamente disciplinate da una norma giuridica sono considerati produttivi di effetti per l’ordinamento ). Prima di questa legge si poteva sciogliere e costruire senza formalità e non PRODUCEVA EFFETTI GIURIDICI, altrimenti dovevano sposarsi. Era necessario essere MORE UXORIO comportarsi come una coppia stabile. Gli scambi patrimoniali tra conviventi erano regolati dalla obbligazione naturale e della obbligazione donazione.
  • Dopo il 2013 il rapporto tra genitori e figli è stata eliminata ogni differenza tra figli leggittimi e non.
  • Dopo la legge 76/12 due persone che costituiscono una coppia di fatto sono titolare di una serie di specifici diritti, deve esserci la maggioretà, una stabile convivenze e reciproco affetto. Non è necessaria una dichiarazione da entrambi le parti.

LA FILIAZIONE NEL 2012