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Sui diritti reali di godimento e garanzia. I diritti reali di godimento consentono al detentore di trarre utilità dal bene oggetto del diritto, mentre i diritti reali di garanzia consentono al detentore di soddisfare un credito in modo secondario. La relazione nei diritti reali è diretta con il bene e non con la persona del proprietario. Il testo include anche una discussione sulle molestie di diritto e sul pegno irregolare.
Tipologia: Appunti
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I diritti reali sono diritti sulle cose, più precisamente raggruppano i diritti su cosa materiale “ iura in rem ”; il principale è il diritto di proprietà. Nell’ambito di tali diritti reali si è soliti distinguere da un lato la proprietà “ ius in re propria ” e dall’altro lato i diritti reali minori o “ iura in re aliena ” che gravano appunto su beni di proprietà altrui. Esistono però anche diritti reali minori , ovvero i diritti che gravano sui beni di proprietà di altri; sono diritti che coesistono pertanto con il diritto del proprietario ed inevitabilmente lo comprimono. Esempio Un bene può essere di proprietà di Tizio, ma lo stesso bene può essere oggetto del diritto di usufrutto di Caio. Su un fondo può gravare il diritto di proprietà di Tizio, ma anche la servitù di passaggio (diritto reale di godimento su cosa altrui) a favore di Caio o del fondo di Caio. Quando parliamo di diritti reali su cosa altrui o diritti reali in re aliena distinguiamo tra:
diritto un potere di godimento e quindi il potere di trarre dal bene oggetto del diritto talune utilità che il bene è in grado di fornire. Si tratta di diritti reali di godimento su cosa altrui quindi inevitabilmente vanno a comprimere in vario modo il potere di godimento del proprietario. Questi sono la superficie , l’enfiteusi , l’usufrutto , l’uso , l’abitazione , le servitù prediali.
potere di soddisfare in via secondaria il credito con delle particolari modalità. Attribuiscono al loro titolare il diritto di farsi assegnare il ricavato dall’eventuale alienazione forzata del bene, in caso di mancato adempimento dell’obbligo garantito. Questi sono il pegno , l’ ipoteca , le leggi speciali. Dal punto di vista strutturale entrambi sono diritti reali cioè che insistono sulla cosa, diversa è la funzione di tali diritti e chiaramente anche il contenuto.
Con riguardo ai diritti reali, si dice che essi sono connotati da determinate caratteri in particolare i diritti reali sono caratterizzati dalla immediatezza , dall’ assolutezza e dall’ inerenza. Tali connotati non caratterizzano in realtà sempre i diritti reali e non caratterizzano soltanto i diritti reali. Con immediatezza dei diritti reali ci si riferisce alla circostanza che titolare di tali diritti può ricavare le utilità corrispondenti al suo diritto attraverso un rapporto immediato con la cosa che ne costituisce oggetto senza bisogno dell’intermediazione di un altro soggetto. È la possibilità, per il titolare, di esercitare direttamente il potere sulla cosa, senza la necessità della cooperazione di terzi. Esempio Il proprietario può utilizzare la cosa che è oggetto del suo diritto di proprietà e a tal fine non ha bisogno della collaborazione di altri soggetti perché è sufficiente che gli altri consociati non ostacolino il proprietario. Con assolutezza si ha un lemma ambiguo poiché c’è chi lo usa come sinonimo di immediatezza e chi invece si riferisce all’assolutezza come una caratteristica dei diritti reali autonoma, ulteriore rispetto all’immediatezza. Il nostro manuale traduce assolutezza nel dovere di tutti i consociati di astenersi dall’interferire nel rapporto che intercorre tra il titolare del diritto reale ed il bene che ne è oggetto. Si traduce anche nella correlativa possibilità per colui che ne è titolare del diritto reale di agire contro chiunque contesti o pregiudichi il suo diritto, si parla quindi dell’ efficacia erga omnes dei diritti reali. PRECISAZIONE… In realtà anche i diritti di credito non sono sprovvisti di una rilevanza erga omnes infatti vi è il dovere di tutti i consociati di astenersi dal ledere anche i diritti di credito altrui tanto che se un terzo lede il diritto di credito vi sarà la possibilità di richiedere al creditore il risarcimento del danno derivante da tale lesione. I diritti di credito pertanto possono essere fatti valere non nei confronti di chiunque ma solamente nei confronti del soggetto passivo del rapporto ovvero il debitore(relatività dei diritti di credito). Esempio caso Leoni In seguito alla morte di un calciatore sportivo, la società sportiva ha richiesto il risarcimento del danno al responsabile; era stato leso il diritto di credito da parte di un soggetto terzo rispetto al rapporto tra debitore e creditore ma ciò nonostante si è ammessa la risarcibilità del danno.
corrisponde ad uno dei tipi previsti e regolati dalla legge; accade diversamente invece per i diritti di credito. Questo principio del numero chiuso dei diritti reali in realtà è un principio molto in crisi negli ultimi anni. RATIO : Questo numero chiuso dei diritti reali è un principio che mira ad impedire moltiplicazioni di limiti e di vincoli che inevitabilmente sono destinati a comprimere i poteri del proprietario. Moltiplicazione che renderebbe poco efficiente la gestione del bene. Tale principio mira poi a tutelare anche i terzi, i potenziali acquirenti dei diritti sulla cosa, ovvero soggetti che devono essere posti nella condizione di sapere, di conoscere quali sono i vincoli che gravano sulla cosa medesima. Se la serie dei diritti reali fosse una serie aperta l’acquirente di un bene avrebbe sempre il timore di scoprire in un momento successivo che su quel bene, che si appresta ad acquistare, sussiste un qualche diritto reale tipico precedentemente costituito; questo timore inciderebbe, si ripercuoterebbe sulla circolazione della ricchezza e rischierebbe di rallentare il traffico giuridico. In altri termini è chiaro che un bene appesantito da un vincolo o potenzialmente appesantito da un vincolo è meno appetibile per chi si appresta ad acquistarlo di quanto non lo sia un bene libero da qualsiasi gravame. LA PROPRIETA’ Il diritto di proprietà è il prototipo dei diritti reali, dei diritti sulle cose. Il nostro Codice intitola il Libro III “proprietà”, anche se poi il contenuto del Libro III è più ampio, il codice disciplina in quella sede anche altri diritti reali minori e non soltanto. Il Codice civile definisce la proprietà nell’ art. 832 “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.” In realtà la concezione del diritto di proprietà è fortemente cambiata nel tempo, questo non emerge direttamente dalla definizione, ma da questa si può notare quasi una contraddizione. Ad un certo punto la concezione liberale ottocentesca del diritto della proprietà considerato come potere assoluto ed illimitato della proprietà come diritto sacro ed inviolabile, che i poteri pubblici possono solo in via eccezionale comprimere; ad un certo punto questa concezione è andata in crisi.
È andata in crisi perché ad un certo punto sono entrate in gioco trasformazioni di tipo politico, sociale ed economico che hanno inciso sul modo in cui la proprietà viene intesa e considerata. Ad un certo punto sono venuti mentando quei limiti al diritto della proprietà, degli obblighi che il proprietario deve osservare che in origine erano considerati del tutto eccezionali; quei limiti/obblighi hanno perso il carattere di eccezionalità che in una prima fase li connotava. Il primo distacco da questa concezione liberale ottocentesca del diritto di proprietà è un diritto che matura poi nella Costituzione del ’. La Costituzione si occupa della proprietà non già nella parte dedicata ai principi fondamentali bensì nella parte dedicata ai rapporti economici. Questo ci fa capire che la proprietà non è più considerata, come lo era nella ideologia liberale, come un attributo necessario della libertà e della personalità umana; è qualcosa che riguarda i rapporti economici. La norma centrale in cui si parla di proprietà nella Costituzione è l’ articolo 42 della Costituzione. “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.” Questa disposizione dopo aver precisato che la proprietà può essere pubblica o privata, al secondo comma si concentra sulla proprietà privata e dice che tale proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge. Pertanto sarebbe incostituzionale abolire la proprietà privata ma questa proprietà garantita dalla legge, è anche a sua volta regolata dalla legge. La Costituzione ci dice da un lato che la proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge, ma ci dice anche che è possibile assoggettarla a dei limiti in particolare limiti previsti per assicurare la funzione social e della proprietà privata in modo tale che non contrasti l’interesse generale della collettività o gli interesse meritevoli di tutela. Il contenuto della proprietà è conformato dalla legge a seconda dei diversi tipi di proprietà. Il terzo comma dell’art. 42 stabilisce che “ La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale”. L’ espropriazione può essere traslativa quando realizza il trasferimento del bene dal proprietario all’ente pubblico o larvata che prevede che non
Esistono anche delle eccezioni di proprietà temporanea. LIMITI DI PROPRIETA’: L’ art. 833 c.c. vieta al proprietario di porre in essere atti emulativi , cioè atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare danni ad altri e che costituiscono abuso del diritto (per esempio, si pensi alla costruzione di fronte ad un edificio di un muro su volontà di un soggetto che non intende in alcun modo godere del muro ma che voglia esclusivamente privare il vicino della luce diurna e della vista). Sempre parlando di limiti, il nostro codice ne prevede diversi per la proprietà fondiaria , proprietà dei beni immobili, della terra e dei fondi. A partire dall’ art. 840 c.c cerca di limitare l’estensione di tale proprietà: “La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.” Dal secondo comma di questo articolo emergono ulteriori limiti, il proprietario può recintare il proprio fondo e può impedire ad altri l’accesso al proprio fondo ma non senza limiti. Deve consentire tale accesso nei casi previsti dagli artt. 842 e 843 c.c Art. 842 del Codice civile “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.” Art. 843 del Codice civile “Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l’animale." Il Codice civile detta una serie di ulteriori limiti alla proprietà fondiaria che di solito riguardano i rapporti con il vicinato, con i confinanti. Il più importante è quello previsto dall’ art. 844 c.c , disposizione che regola le immissioni : “ Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.” Con riguardo alle emissioni dobbiamo distinguere:
dei tetti, l’altezza massima degli edifici; norme che limitano i poteri del proprietario. Chi prima costruisce condiziona le scelte altrui, ma con il rischio delle precedenti affermazioni. Ci sono poi disposizioni codicistiche si occupano delle luci e delle vedute , sono finestre o aperture ma che presentano diverse caratteristiche. Le luci danno passaggio all’aria ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; le vedute sono sempre finestre o aperture che invece permettono di affacciarsi/guardare nel fondo del vicino. Il nostro Codice dice a quali condizioni possono essere aperte, per quanto riguarda le luci possono essere aperte ma ad un’altezza minima dal suolo, nell’aprirle devono essere seguiti particolari accorgimenti costruttivi proprio per evitare l’affaccio nel fondo del vicino (devono essere usate grate, inferiate). Per quanto riguarda invece le vedute il Codice dice che possono essere aperte purché sia rispettata una distanza dall’altro fondo. Il Codice, in questo modo, attraverso queste disposizioni, cerca di conciliare gli interessi dei proprietari dei fondi confinanti. Nell’ambito dei limiti relativi ai rapporti di vicinato il Codice detta una serie di norme che riguardano il regime delle acque, parla di stillicidio (caduta acqua piovana dal proprio tetto che deve avvenire nel proprio suolo e non in quello del vicino). Articolo 908 Codice civile “Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.” Quando parliamo dei limiti al diritto di proprietà importante è il divieto degli atti emulativi (art. 833 c.c.), le immissioni (art. 844 c.c), l’estensione della proprietà fondiaria, le norme relative alle distanze minime legale, norme sulle luci e vedute. L’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
Nel Codice civile l’ art. 922 dice quali sono i modi di acquisto della proprietà, gli elenca; la proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e per altri modi stabiliti dalla legge. Tale disposizione fa riferimento sia ai modi di acquisto a titolo derivativo (contratto, successione a causa di morte) sia ai modi di acquisto a titolo originario (occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione o commistione, usucapione). Gli acquisti a titolo derivativo avvengono sulla base di un rapporto fra l’acquirente e un precidete titolo del diritto, che trasferisce tale diritto. Si ha un diritto che si trasmette da una persona all’altra. Gli acquisti a titolo originario tale rapporto con il precedente titolare manca, il diritto sorge a favore di un soggetto senza essere trasmesso da nessuno. Distinguere tra gli acquisti a titolo derivativo o a titolo originario della proprietà è importante per non avere delle ripercussioni soprattutto sulla stabilità dell’acquisto medesimo. I principali modi di acquisto a titolo derivativo sono quelli dettati dall’art 922 cc, quindi il contratto e le successioni a causa di morte, si potrebbe menzionare anche l’espropriazione per pubblica utilità. Il principale contratto con cui viene trasferita la proprietà è la compravendita , quel contratto che produce l’effetto traslativo della proprietà dietro il corrispettivo del prezzo. Negli acquisti a titolo derivativo, il titolo dell’acquisto è rappresentato per lo più da un atto negoziale si possono presentare dei problemi con riguardo alla stabilità dell’acquisto perché: A. La proprietà non si acquista se il titolo dell’acquisto è irregolare (se è nullo il contratto e di conseguenza non produce effetti, è improduttivo anche dell’effetto traslativo); B. La proprietà non si acquista regolarmente se chi l’ha trasmessa l’aveva a sua volta acquistata in base a un titolo irregolare, l’acquirente infatti (avente causa o successore) succede nel diritto e quindi gli eventuali vizi che inficiavano il titolo del precedente proprietario si riverberano sul successore; C. La proprietà non si acquista o comunque non si acquista come PROPRIETA’ PIENA se chi l’ha trasmette non ce l’ha o non ce l’ha come proprietà piena: se è vero che l’avente causa che acquista consegue lo
Prima precisazione: può trattarsi solo di una cosa mobile, però vacanti (non risultano di proprietà di nessuno). I beni mobili vacanti possono essere sia le cose prive di proprietario, le cosiddette res nullius (i pesci che vivono allo stato naturale); sia le res derelictae , ovvero cose abbandonate. Quando di tali cose un soggetto se ne impossessa con l’intenzione di renderle proprie, ne acquista la proprietà per occupazione. ATTENZIONE! In realtà ci sono dei casi in cui si possono acquistare per occupazione anche cose che appartengono a qualcuno. È il caso degli animali selvatici, che appartengono allo Stato, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, ma che i cacciatori possono catturare/fare propri nel rispetto delle leggi sulla caccia. La stessa cosa vale per gli sciami d’api, dei conigli (regolati dall’artt. 924, 925, 926 c.c) di cui pure si può acquistare la proprietà per occupazione, quando questi sono fuggiti al proprietario e questi non li ha tempestivamente reclamati. Mentre per i beni immobili il legislatore ha dettato una regola diversa; infatti i beni immobili vacanti che non sono di proprietà di nessuno, spettano automaticamente al patrimonio dello Stato, secondo quanto stabilito dall’art. 827 c.c. 2° MODO DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO: INVENZIONE L’invenzione è disciplinata dagli artt. 927 c.c e seguenti, che si riferiscono alle cose ritrovate: “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.” L’ invenzione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si basa sul ritrovamento di cose mobile smarrite dal proprietario. Il Codice dice che chi trova la cosa mobile da altri smarrita, non può chiaramente farla propria, non ne acquista immediatamente la proprietà, ma ha l’obbligo di restituirla al proprietario. Non sempre chi ritrova una cosa mobile da altri smarrita conosce il proprietario della cosa medesima, pertanto il Codice dice che dovrà consegnarla al sindaco del luogo in cui l’ha trovata.
Segue la pubblicazione del ritrovamento, e poi le possibilità sono due:
proprietario del fondo al quale si unisce la porzione staccata ne acquista la proprietà. 4° MODO DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO: UNIONE O COMMISTIONE L’ unione o commistione integra un’ipotesi di accessione da mobile a mobile, è il caso di più cose mobili che appartengono a diversi proprietari che si mescolano in modo da formare una cosa unica, a questo punto vi sono due possibilità :
!!!Queste regole valgono nel caso in cui non si sia giunti ad alcun accordo con il proprietario della materia!!! L’ACCESSIONE INVERTITA L’ accessione invertita è disciplinata dall’art. 938 c.c; ci sono dei casi eccezionali in cui la regola per l’accessione subisce una deroga perché è la costruzione ad attrarre la proprietà del suolo e non viceversa. L’ipotesi principale è prevista dall’art. 938 c.c. -> un soggetto costruisce sul proprio terreno e in buona fede invade una porzione del fondo confinante, il proprietario del fondo invaso ha la possibilità di opporsi ma se non lo fa entro 3 mesi allora il proprietario sconfinante può rivolgersi al giudice. Rivolgendosi al giudice può chiedere che quest’ultimo con sentenza costitutiva gli attribuisca la proprietà sia dell’edificio che del terreno occupato, il costruttore dovrà però pagare il doppio del valore della superficie occupata al proprietario del fondo invaso e dovrà corrispondergli un risarcimento del danno conseguito. Inoltre in passato esisteva anche un’ altra ipotesi di accessione invertita di elaborazione giurisprudenziale non disciplinata dal c.c. -> potrebbe darsi il caso che la Pubblica Amministrazione esegua l’espropriazione ancor prima che il procedimento si sia perfezionato, quindi che occupi il terreno privato iniziando a costruire l’opera pubblica. Il problema si pone quando il procedimento di espropriazione non si perfeziona, per evitare che il proprietario del terreno acquisti l’opera pubblica la giurisprudenza aveva stabilito che il terreno passasse automaticamente in proprietà alla Pubblica Amministrazione e che questa dovesse corrispondere un risarcimento del danno al privato (occupazione acquisitiva ). Questa soluzione è stata fortemente criticata perché contraria al diritto di proprietà per come questo viene garantito ad oggi quindi non viene più applicata. Esiste oggi l ’acquisizione sanante che prevede che la Pubblica Amministrazione non acquisti automaticamente il terreno del privato ma che possa farlo attraverso uno specifico provvedimento dell’autorità pubblica a fronte di determinate situazioni.
proprietario. L’art. 949 stabilisce che in caso di molestie di diritto il proprietario può rivolgersi al giudice chiedendo di affermare l’inesistenza del diritto che il soggetto afferma di avere. In caso di molestie di fatto il proprietario che le subisce può rivolgersi al giudice per chiedere la cessazione di quei comportamenti posti in essere. Per esperire l’azione negatoria è sufficiente che il proprietario dimostri un valido titolo di acquisto (per esempio un atto notarile che dimostri che egli abbia acquistato l’immobile), sarà colui che vanta un diritto sulla cosa del proprietario a dover provare l’esistenza dello stesso. · Azione di regolamento dei confini = presuppone una situazione di incertezza del confine tra due fondi , ciascuno dei proprietari dei due fondi potrà chiedere che il confine tra gli stessi sia stabilito giudizialmente. Ciascuno potrà poi dare la prova per il passaggio del confine, ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di prove il giudice deciderà facendo riferimento alle risultanze delle mappe catastali. · Azione per apposizione di termini = non si fonda su una situazione di incertezza del confine ma anzi presuppone che questo sia certo, l’azione può essere esperita quando nonostante tale certezza manchino o siano divenuti irriconoscibili i segni che marcano il confine (come una siepe). Ciascuno dei proprietari confinanti può esperire l’azione chiedendo quindi che i segni che marcano il confine siano apposti a spese comuni. DIRITTI REALI DI GODIMENTO MINORI Sono diritti reali di godimento su cosa altrui, perché gravano su beni di proprietà di altri. Sullo stesso bene possono anche coesistere più diritti reali di godimento minori. La prerogativa dei diritti reali minori è la titolarità altrui della proprietà , perché se chi gode di un diritto reale minore su cosa altrui successivamente ne acquista anche la proprietà allora il diritto reale minore si estingue e la proprietà passa dall’essere nuda ad essere piena – consolidazione. La proprietà è tendenzialmente perpetua mentre i diritti reali minori possono essere temporanei o perpetui (anche se alcuni come l’uso e l’abitazione sono necessariamente perpetui). I diritti reali minori, a differenza della proprietà, sono soggetti a prescrizione per non uso ventennale.
Per i diritti reali minori vige la regola per cui chi ne è titolare può agire in via petitoria (l’usufruttuario ha a disposizione l’azione confessoria contro chi contesta il diritto per ottenerne l’accertamento, l’azione negatoria, e un’azione simile a quella di rivendicazione), ad esempio per averne accertamento, per riottenere la disponibilità del bene.. I diritti reali minori sono la superficie, l’enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.
1. L’USUFRUTTO L’ usufrutto è disciplinato dall’ art. 981 del Codice civile , è il diritto di godere di una cosa altrui, di trarre da questa ogni utilità che è in grado di dare con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Il proprietario avrà la sola nuda proprietà del bene, cioè ne conserverà il titolo ma le sue facoltà saranno compresse. Il titolare del diritto di usufrutto è sottoposto al rispetto di un obbligo fondamentale (per esempio, se un appartamento viene dato in locazione questo non può essere utilizzato come deposito..). Ha necessariamente una durata temporanea , altrimenti considerati gli ampi poteri dell’usufruttuario la proprietà si vedrebbe per sempre svuotata di ogni contenuto. La durata del diritto di usufrutto dipende dalla distinzione di due ipotesi: