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Appunti diritto pubblico, Appunti di Diritto Pubblico

Appunti per l’esame di primo anno diritto pubblico con domande

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 24/06/2026

delia_____
delia_____ 🇮🇹

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DIRITTO PUBBLICO
Primo nucleo
1) Lo stato di diritto: quali sono gli elementi che lo caratterizzano?
Lo Stato di diritto si afferma come superamento dello Stato assoluto ed è caratterizzato dal fatto
che il potere politico non è più arbitrario, ma sottoposto alla legge.
Un primo elemento fondamentale che caratterizza lo stato di diritto è la separazione dei poteri,
teorizzata da Locke e soprattutto da Montesquieu: il potere sovrano viene distinto in potere
legislativo (fare le leggi), esecutivo (applicarle) e giudiziario (farle rispettare). Questa divisione
serve a evitare abusi e concentrazioni di potere, garantendo un equilibrio tra organi diversi.
Un secondo elemento è il riconoscimento delle libertà fondamentali, affermatesi tra Settecento e
Ottocento attraverso dichiarazioni dei diritti. Si tratta di libertà “negative”, come la libertà
personale, religiosa e di manifestazione del pensiero, che implicano un dovere di astensione dello
Stato, cioè il divieto di interferire nel loro esercizio.
Infine, nello Stato di diritto si afferma la sottomissione del potere alla legge: il sovrano e i pubblici
poteri non sono più legibus soluti, ma devono rispettare norme giuridiche e limiti imposti sia dalla
separazione dei poteri sia dai diritti dei cittadini.
2)
La nostra è una Costituzione rigida. Cosa significa?
Come è possibile modificare la Costituzione (con quale procedimento)?
È tutta la Costituzione è modificabile?
E cosa accade alle leggi e agli atti aventi forza di legge che contrastano con la
Costituzione?
La Costituzione italiana è definita “rigida” perché non può essere modificata con una legge
ordinaria, ma solo attraverso un procedimento speciale, più complesso e garantito.
La modifica della Costituzione avviene tramite il procedimento previsto dall’art. 138, che richiede:
una “doppia approvazione” da parte di ciascuna Camera
un intervallo di almeno “tre mesi” tra le due votazioni
nella seconda votazione, la “maggioranza assoluta” dei componenti
Se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza dei “due terzi”, la legge è promulgata
direttamente; se invece si raggiunge solo la maggioranza assoluta, può essere richiesto un
“referendum costituzionale” da parte di cittadini, parlamentari o Consigli regionali.
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DIRITTO PUBBLICO

Primo nucleo

1 ) Lo stato di diritto: quali sono gli elementi che lo caratterizzano? Lo Stato di diritto si afferma come superamento dello Stato assoluto ed è caratterizzato dal fatto che il potere politico non è più arbitrario, ma sottoposto alla legge. Un primo elemento fondamentale che caratterizza lo stato di diritto è la separazione dei poteri , teorizzata da Locke e soprattutto da Montesquieu: il potere sovrano viene distinto in potere legislativo (fare le leggi), esecutivo (applicarle) e giudiziario (farle rispettare). Questa divisione serve a evitare abusi e concentrazioni di potere, garantendo un equilibrio tra organi diversi. Un secondo elemento è il riconoscimento delle libertà fondamentali , affermatesi tra Settecento e Ottocento attraverso dichiarazioni dei diritti. Si tratta di libertà “negative”, come la libertà personale, religiosa e di manifestazione del pensiero, che implicano un dovere di astensione dello Stato, cioè il divieto di interferire nel loro esercizio. Infine, nello Stato di diritto si afferma la sottomissione del potere alla legge : il sovrano e i pubblici poteri non sono più legibus soluti , ma devono rispettare norme giuridiche e limiti imposti sia dalla separazione dei poteri sia dai diritti dei cittadini. 2)

  • La nostra è una Costituzione rigida. Cosa significa?
  • Come è possibile modificare la Costituzione (con quale procedimento)?
  • È tutta la Costituzione è modificabile?
  • E cosa accade alle leggi e agli atti aventi forza di legge che contrastano con la Costituzione? La Costituzione italiana è definita “rigida” perché non può essere modificata con una legge ordinaria, ma solo attraverso un procedimento speciale, più complesso e garantito. La modifica della Costituzione avviene tramite il procedimento previsto dall’art. 138, che richiede:
  • una “doppia approvazione” da parte di ciascuna Camera
  • un intervallo di almeno “tre mesi” tra le due votazioni
  • nella seconda votazione, la “maggioranza assoluta” dei componenti Se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza dei “due terzi”, la legge è promulgata direttamente; se invece si raggiunge solo la maggioranza assoluta, può essere richiesto un “referendum costituzionale” da parte di cittadini, parlamentari o Consigli regionali.

Non tutta la Costituzione è modificabile: esistono dei “limiti”. In particolare, la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione (art. 139). Inoltre, la dottrina riconosce anche limiti impliciti, cioè principi fondamentali che non possono essere stravolti. Per quanto riguarda le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge che contrastano con la Costituzione, essi sono “illegittimi”. Il controllo spetta alla Corte costituzionale , che può essere chiamata a giudicare sulla loro legittimità. Se la Corte accerta il contrasto con la Costituzione, dichiara la norma illegittima. La conseguenza è che la norma cessa di avere efficacia : non può più essere applicata dal momento della decisione della Corte. In questo modo viene garantita la supremazia della Costituzione su tutte le altre fonti del diritto 3) Cosa significa riserva di legge? E quali tipologie di riserva di legge prevede la Costituzione La riserva di legge è il principio in base al quale la Costituzione attribuisce alla legge del Parlamento la disciplina di determinate materie considerate particolarmente importanti per la tutela dei diritti dei cittadini e per l’organizzazione dello Stato. Attraverso la riserva di legge si limita il potere del Governo e delle altre fonti normative, garantendo che alcune decisioni siano prese direttamente dal Parlamento, organo rappresentativo della volontà popolare. La Costituzione prevede diverse tipologie di riserva di legge:

  • Riserva di legge assoluta: la materia deve essere disciplinata esclusivamente dalla legge, senza che altre fonti possano intervenire se non per aspetti puramente tecnici o esecutivi. Un esempio è l’articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale.
  • Riserva di legge relativa: la legge deve stabilire i principi fondamentali della materia, mentre la disciplina di dettaglio può essere affidata a regolamenti o ad altre fonti subordinate. Un esempio è l’articolo 97 della Costituzione riguardante l’organizzazione dei pubblici uffici.
  • Riserva di legge rinforzata: oltre a richiedere l’intervento della legge, la Costituzione impone particolari limiti, contenuti o procedure che la legge deve rispettare. Ad esempio, l’articolo 16 consente limitazioni alla libertà di circolazione solo per motivi di sanità o sicurezza. La riserva di legge rappresenta quindi una garanzia fondamentale dello Stato di diritto, perché assicura che le materie più delicate siano regolate secondo i principi democratici e costituzionali.

Il principio del primato stabilisce che, in caso di contrasto tra una norma interna e una norma dell’Unione europea, prevale la norma europea. Il giudice nazionale deve quindi disapplicare la norma interna incompatibile. Il principio di efficacia garantisce invece che le norme europee possano produrre effetti concreti negli ordinamenti degli Stati membri. In questo ambito è importante distinguere tra applicazione diretta ed effetto diretto.

  • L’applicazione diretta riguarda gli atti dell’Unione che entrano automaticamente nell’ordinamento interno senza bisogno di una legge di recepimento da parte dello Stato. Il principale esempio è il regolamento europeo, che è immediatamente obbligatorio e applicabile in tutti gli Stati membri.
  • L’effetto diretto indica invece la capacità di una norma europea di attribuire ai singoli diritti che possono essere fatti valere davanti al giudice nazionale. Una norma ha effetto diretto quando è chiara, precisa e incondizionata. L’effetto diretto può riguardare non solo i regolamenti, ma anche alcune disposizioni dei Trattati e, in certi casi, le direttive non correttamente recepite dallo Stato. La differenza fondamentale è quindi che l’applicazione diretta riguarda l’ingresso automatico della norma europea nell’ordinamento interno, mentre l’effetto diretto riguarda la possibilità per i cittadini di invocare quella norma davanti al giudice per ottenere la tutela dei propri diritti. 6 ) Quali sono gli strumenti che consentono alle fonti del diritto dell'Unione europea di fare ingresso nel nostro ordinamento? A cosa servono la legge europea e la legge di delegazione europea? Le fonti del diritto dell’Unione europea fanno ingresso nel nostro ordinamento attraverso diversi strumenti. In primo luogo, l’Italia ha aderito ai Trattati europei mediante leggi di ratifica, accettando così le limitazioni di sovranità previste dall’art. 11 della Costituzione. Da ciò deriva il principio secondo cui le norme europee entrano a far parte dell’ordinamento interno e prevalgono sulle norme nazionali incompatibili. I regolamenti europei hanno efficacia diretta: entrano automaticamente nel nostro ordinamento senza bisogno di atti di recepimento da parte dello Stato. Le direttive europee, invece, devono essere recepite dagli Stati membri mediante atti normativi interni, perché fissano obiettivi da raggiungere lasciando allo Stato la scelta delle modalità di attuazione. Per garantire l’adeguamento dell’ordinamento italiano al diritto dell’Unione europea vengono utilizzate la legge europea e la legge di delegazione europea. La legge europea serve a eliminare i contrasti tra il diritto interno e quello europeo. Contiene quindi norme dirette ad adeguare immediatamente l’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall’Unione europea, modificando o abrogando disposizioni nazionali incompatibili. La legge di delegazione europea, invece, serve a delegare il Governo ad attuare le direttive europee attraverso decreti legislativi. Con questa legge il Parlamento conferisce al Governo il potere di recepire le direttive dell’UE entro termini e criteri stabiliti.

Secondo nucleo

1) La cittadinanza: i modi di acquisto e la titolarità dei diritti (di libertà, politici e sociali) La cittadinanza costituisce lo status giuridico che lega una persona allo Stato e determina la piena appartenenza alla comunità politica. Essa rappresenta il presupposto per l'esercizio dei diritti politici e per la partecipazione alla vita pubblica del Paese. La cittadinanza italiana può essere acquistata principalmente per nascita da genitori italiani, secondo il criterio dello ius sanguinis , ma anche in altri casi previsti dalla legge, come il matrimonio con un cittadino italiano, la naturalizzazione o particolari ipotesi di nascita e residenza nel territorio dello Stato. La titolarità dei diritti non coincide tuttavia integralmente con il possesso della cittadinanza. La Costituzione, infatti, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, che spettano alla persona in quanto tale e non soltanto al cittadino. Per questo motivo le libertà fondamentali, come la libertà personale, la libertà religiosa, la libertà di associazione e gli altri diritti della persona, sono riconosciuti anche agli stranieri. Diversa è la situazione dei diritti politici, che sono normalmente riservati ai cittadini, in quanto collegati alla partecipazione alla sovranità popolare. Il diritto di voto, l'elettorato passivo e l'accesso alle principali cariche rappresentative presuppongono infatti il possesso della cittadinanza. Per quanto riguarda i diritti sociali, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente affermato che molte prestazioni sociali non possono essere negate agli stranieri sulla base del solo criterio della cittadinanza. Ogni differenziazione deve infatti rispettare il principio di ragionevolezza e deve essere giustificata da una causa normativa coerente con la finalità della prestazione. La Corte costituzionale ha affermato che eventuali distinzioni basate sulla cittadinanza o sulla residenza sono ammissibili soltanto quando esista una ragionevole correlazione tra il requisito richiesto e la funzione del beneficio sociale. 2) I modi di tutela delle libertà: a) riserva di legge e di giurisdizione; b) modi sostanziali La Costituzione tutela le libertà fondamentali attraverso strumenti sia formali sia sostanziali. Il primo strumento è la riserva di legge , che consiste nella previsione secondo cui determinate materie possono essere disciplinate soltanto dalla legge o da atti aventi forza di legge. La riserva di legge garantisce che le limitazioni delle libertà fondamentali siano adottate dagli organi rappresentativi e non da fonti subordinate. Si distingue tra riserva di legge assoluta , quando l'intera disciplina della materia è rimessa alla legge, e riserva di legge relativa , quando la legge deve limitarsi a stabilire i principi fondamentali, lasciando la disciplina di dettaglio a fonti subordinate. La libertà personale è sottoposta a riserva di legge assoluta. Accanto alla riserva di legge opera la riserva di giurisdizione , che richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria per limitare concretamente una libertà costituzionale. In particolare, la libertà personale

4) La tutela della concorrenza La tutela della concorrenza costituisce uno degli elementi fondamentali della moderna Costituzione economica e trova fondamento sia nel diritto dell'Unione europea sia nell'ordinamento nazionale. L'integrazione europea ha attribuito un ruolo centrale alla costruzione del mercato unico e alla salvaguardia della concorrenza. Gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la legge italiana n. 287 del 1990 disciplinano le principali fattispecie lesive della concorrenza. In particolare sono vietate: Le intese restrittive della concorrenza , cioè gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate dirette a influenzare prezzi, quantità o altri elementi essenziali del mercato, alterando il libero gioco della concorrenza. L'abuso di posizione dominante , che si verifica quando un'impresa sfrutta il proprio potere economico per ostacolare la concorrenza o danneggiare i consumatori. Gli aiuti di Stato alle imprese , che possono alterare il corretto funzionamento del mercato favorendo determinate imprese rispetto ad altre. Per tale motivo essi sono generalmente vietati salvo le deroghe previste dal diritto europeo. La tutela della concorrenza è affidata sia alle istituzioni europee sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita dalla legge n. 287 del 1990. 5) La regolazione nei settori bancario, finanziario e assicurativo e nei servizi d'interesse economico generale L'evoluzione della Costituzione economica italiana ha comportato il progressivo passaggio da un modello fondato sulla gestione pubblica diretta delle attività economiche ad un modello incentrato sulla regolazione. In seguito ai processi di liberalizzazione e all'integrazione europea, molti settori economici sono stati aperti alla concorrenza. In particolare si è assistito alla sostituzione della gestione diretta da parte dello Stato con forme di regolazione nei servizi economici di interesse generale, inizialmente nel settore della telefonia e successivamente nei settori dell'energia, del gas e di altri servizi essenziali. La regolazione consiste nell'attività svolta dai pubblici poteri per garantire il corretto funzionamento dei mercati, la tutela degli utenti, la qualità dei servizi e il rispetto delle regole della concorrenza. Anche nei settori bancario, finanziario e assicurativo la funzione pubblica si è progressivamente orientata verso la vigilanza e il controllo dei mercati, al fine di assicurare stabilità, trasparenza e tutela dei risparmiatori, secondo una logica di regolazione piuttosto che di gestione diretta dell'attività economica.

6) Il principio di eguaglianza e il criterio della ragionevolezza L'art. 3 Cost. sancisce il principio di eguaglianza, vietando discriminazioni arbitrarie e imponendo che situazioni uguali siano trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. La Corte costituzionale ha elaborato il criterio della ragionevolezza come strumento principale per verificare il rispetto del principio di eguaglianza. Secondo tale orientamento, sono costituzionalmente illegittimi sia i trattamenti irragionevolmente differenziati sia gli irragionevoli pareggiamenti di situazioni differenti. La Corte ha utilizzato questo principio per eliminare discriminazioni fondate sul sesso e altre condizioni personali. Ha ad esempio dichiarato illegittime norme che prevedevano un trattamento penale più grave per l'adulterio femminile rispetto a quello maschile o che attribuivano benefici previdenziali solo alle donne. Successivamente il canone della ragionevolezza è divenuto un autonomo criterio di giudizio della Corte costituzionale. Una legge può essere dichiarata illegittima quando risulti in contrasto con criteri di adeguatezza, proporzionalità, pertinenza, congruità e coerenza. Il giudizio di eguaglianza è quindi diventato un vero e proprio giudizio di ragionevolezza, volto a verificare la conformità tra la disciplina introdotta e la finalità che essa intende perseguire. L'art. 3, secondo comma, esprime inoltre il principio di eguaglianza sostanziale, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Tale disposizione costituisce il fondamento dei diritti sociali e delle politiche pubbliche dirette a realizzare una più effettiva partecipazione di tutti alla vita del Paese. 7) I diritti sociali (incondizionati e condizionati) I diritti sociali trovano il loro fondamento nell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Essi comprendono il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, all'assistenza e alla previdenza sociale. Una distinzione fondamentale è quella tra diritti sociali incondizionati e diritti sociali condizionati. I diritti sociali incondizionati sono quelli la cui violazione può essere fatta valere direttamente in giudizio senza che sia necessaria una particolare organizzazione pubblica. L'esempio principale è il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, previsto dall'art. 36 Cost. In questo caso il giudice può direttamente verificare se il diritto sia stato rispettato. I diritti sociali condizionati sono invece quelli la cui soddisfazione richiede la predisposizione di apparati organizzativi e l'erogazione di prestazioni da parte dei pubblici poteri. Appartengono a questa categoria il diritto alle cure sanitarie, all'istruzione, all'assistenza sociale e alle prestazioni previdenziali. Ciò non significa che tali diritti siano privi di tutela. La Costituzione contiene infatti disposizioni immediatamente vincolanti, come l'obbligo dell'istruzione inferiore obbligatoria e gratuita per

Contenuti degli statuti L’art. 123 Cost. attribuisce agli statuti ordinari il compito di disciplinare:

  • i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione;
  • l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum;
  • la forma di governo regionale;
  • il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione tra Regione ed enti locali. La riforma del 1999 ha rafforzato notevolmente il ruolo degli statuti, attribuendo loro il potere di definire la forma di governo regionale, cioè i rapporti tra gli organi di vertice della Regione. I vincoli costituzionali alla forma di governo regionale L’autonomia statutaria non è assoluta. Lo statuto deve essere adottato in armonia con la Costituzione , che continua a porre alcuni limiti fondamentali. In particolare la Costituzione:
  • individua gli organi regionali essenziali: Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Regione (art. 121 Cost.);
  • attribuisce alla legge statale la definizione dei principi fondamentali del sistema elettorale regionale (art. 122 Cost.);
  • impone un rapporto fiduciario tra Consiglio regionale e Presidente della Regione (art. 126 Cost.);
  • obbliga a prevedere il Consiglio delle autonomie locali (art. 123 Cost.). Quanto alle funzioni:
  • il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa;
  • la Giunta regionale esercita le funzioni esecutive;
  • il Presidente della Regione rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Nel caso di elezione diretta del Presidente della Regione opera il principio del simul stabunt simul cadent : se il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, morte o impedimento permanente, si scioglie anche il Consiglio regionale e si procede a nuove elezioni. La Corte costituzionale ha più volte ribadito questi limiti, dichiarando illegittime disposizioni statutarie che li violavano. 2) La ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha profondamente modificato il sistema di distribuzione della potestà legislativa tra Stato e Regioni.

Equiparazione tra legge statale e legge regionale La riforma ha posto sullo stesso piano legge statale e legge regionale , poiché entrambe sono soggette ai medesimi limiti generali:

  • rispetto della Costituzione;
  • rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea;
  • rispetto degli obblighi internazionali. Le due fonti si distinguono non per il valore giuridico, ma per il diverso ambito di competenza. La legge statale e quella regionale sono quindi equiparate quanto alla forza normativa, ma ciascuna può intervenire soltanto nelle materie attribuitele dalla Costituzione. La potestà legislativa concorrente L’art. 117, terzo comma, Cost. individua le materie di legislazione concorrente. In tali materie:
  • allo Stato spetta determinare i principi fondamentali ;
  • alle Regioni spetta la disciplina di dettaglio. La caratteristica fondamentale della legislazione concorrente consiste quindi nella collaborazione tra legislatore statale e legislatore regionale: il primo fissa i principi, il secondo sviluppa la disciplina concreta. La competenza residuale del quarto comma L’art. 117, quarto comma, stabilisce che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata allo Stato. Questa competenza viene definita residuale e non esclusiva perché non si basa su un elenco chiuso di materie, ma comprende tutte quelle non attribuite ai commi precedenti. Non può però essere considerata una competenza pienamente esclusiva, poiché anche nelle materie residuali continuano ad operare limiti derivanti dalle competenze statali trasversali. Le “materie-non materie” Tra le competenze esclusive dello Stato vi sono alcuni ambiti che non costituiscono vere e proprie materie, ma interessano trasversalmente numerosi settori. Per questo motivo vengono definite “materie-non materie”. Tra esse rientrano:
  • ordinamento civile;
  • ordinamento penale;
  • livelli essenziali delle prestazioni (LEP);
  • tutela della concorrenza.

3) L’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali L’art. 119 Cost., come modificato dalla riforma del 2001, riconosce autonomia finanziaria a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Autonomia di entrata e autonomia di spesa L’ autonomia di entrata consiste nella possibilità di disporre di risorse finanziarie proprie e di partecipare al gettito tributario. L’ autonomia di spesa consiste invece nella possibilità di decidere autonomamente come utilizzare le risorse disponibili per l’esercizio delle funzioni attribuite. Entrambe devono essere esercitate nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. Tributi propri e compartecipazione ai tributi erariali Gli enti territoriali possono:

  • istituire e applicare tributi propri , secondo i principi stabiliti dalla legge statale di coordinamento della finanza pubblica;
  • partecipare al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio. I tributi propri sono quindi entrate direttamente riconducibili all’ente territoriale. La compartecipazione al gettito dei tributi erariali consiste invece nell’attribuzione agli enti territoriali di una quota del gettito di imposte statali riscosse nel territorio di riferimento. Il fondo perequativo L’art. 119 Cost. prevede un fondo perequativo senza vincoli di destinazione. Esso opera a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante , allo scopo di compensare gli squilibri finanziari esistenti tra le diverse aree del Paese. L’assenza di vincoli di destinazione significa che le somme ricevute possono essere utilizzate liberamente per finanziare le funzioni attribuite all’ente beneficiario. Interventi speciali dello Stato Oltre al fondo perequativo, lo Stato può destinare risorse aggiuntive e realizzare interventi speciali in favore di determinate Regioni o enti territoriali. Tali interventi devono essere finalizzati:
  • alla promozione dello sviluppo economico;
  • alla coesione e solidarietà sociale;
  • alla rimozione degli squilibri economici e sociali;
  • alla tutela effettiva dei diritti della persona;
  • al perseguimento di finalità diverse dall’ordinario esercizio delle funzioni.

A differenza del fondo perequativo, questi interventi sono caratterizzati da specifici vincoli di destinazione. Dalla spesa storica al costo standard Uno degli obiettivi principali della riforma del federalismo fiscale è il superamento del criterio della spesa storica. La spesa storica finanziava gli enti sulla base di quanto avevano speso in passato, perpetuando inefficienze e squilibri territoriali. La legge n. 42 del 2009 ha invece introdotto il criterio del costo standard , cioè del costo necessario per garantire in modo efficiente ed efficace una determinata funzione o prestazione. Il costo standard diventa così il parametro di riferimento per valutare l’azione pubblica e per distribuire le risorse finanziarie. Il passaggio dalla spesa storica al costo standard comporta quindi:

  • maggiore responsabilizzazione degli enti territoriali;
  • valorizzazione dell’efficienza e dell’efficacia amministrativa;
  • eliminazione delle inefficienze consolidate nel tempo;
  • distribuzione delle risorse sulla base dei fabbisogni reali e non delle spese sostenute in passato;
  • realizzazione di un sistema più equo e coerente con i principi del federalismo fiscale.

Quarto nucleo

1) Il referendum abrogativo quale istituto di democrazia diretta. Le tipologie di referendum Il più importante istituto di democrazia diretta previsto dall'ordinamento italiano è il referendum. Esistono diverse tipologie di referendum. Il referendum costituzionale, disciplinato dall'art. 138 Cost., può essere richiesto da 500. elettori, da un quinto dei membri di una Camera oppure da cinque Consigli regionali. Esso serve a verificare se il corpo elettorale approva o respinge una legge costituzionale o di revisione costituzionale approvata dal Parlamento con maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi. Il referendum consultivo è previsto, tra gli altri casi, dagli artt. 132 e 133 Cost. per la fusione di Regioni, la creazione di nuove Regioni, l'aggregazione di Province e Comuni ad altre Regioni e l'istituzione di nuovi Comuni. In questi casi il referendum non produce direttamente l'effetto giuridico finale, ma serve a raccogliere il parere delle popolazioni interessate. Sono consultivi anche i referendum d'indirizzo, che esprimono un orientamento politico. Particolare rilievo assume il referendum abrogativo, disciplinato dall'art. 75 Cost. e dalla legge n. 352 del 1970. Esso consiste nella possibilità per il corpo elettorale di decidere l'abrogazione totale o

governabilità e la riduzione del numero dei partiti rappresentati, ma possono sacrificare la rappresentatività. Tra i due modelli si collocano i sistemi proporzionali con premio di maggioranza, che attribuiscono un numero aggiuntivo di seggi al partito o alla coalizione vincente, al fine di assicurare una maggioranza parlamentare stabile. Fino al 1993, la Camera dei Deputati era eletta con un sistema proporzionale basato sulla formula Imperiali, mentre il Senato era formalmente maggioritario ma sostanzialmente proporzionale, poiché la soglia del 65% necessaria per vincere direttamente il collegio era quasi impossibile da raggiungere. Questo sistema produsse una forma di governo parlamentare caratterizzata da multipartitismo estremo, con governi di coalizione spesso instabili. Tra il 1948 e il 1993 la durata media dei governi fu di circa dieci mesi. Nel 1993, con le leggi n. 276 e n. 277, venne introdotto un sistema prevalentemente maggioritario: il 75% dei seggi veniva attribuito con collegi uninominali e il restante 25% con metodo proporzionale. Tale riforma favorì la bipolarizzazione del sistema politico, organizzato attorno a due grandi coalizioni, di centrodestra e di centrosinistra. Pur rimanendo una forma di governo parlamentare, il sistema si orientò verso una maggiore centralità del Governo rispetto al Parlamento. Gli elettori potevano infatti individuare una coalizione, un programma e un leader candidato alla Presidenza del Consiglio. Nel 2005 venne approvata una nuova legge elettorale che prevedeva liste bloccate e premio di maggioranza. Tale sistema è stato dichiarato parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, anche per le incoerenze che poteva determinare nella composizione delle due Camere. Esiste uno stretto rapporto tra sistema elettorale, sistema dei partiti e forma di governo: i sistemi proporzionali tendono a favorire il multipartitismo e governi di coalizione, mentre quelli maggioritari incentivano il bipolarismo e rafforzano l'esecutivo. 3) Il Parlamento e la funzione legislativa Il Parlamento esercita principalmente la funzione legislativa. L'iniziativa legislativa spetta:

  • al Governo;
  • a ciascun parlamentare;
  • al popolo mediante proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori;
  • al CNEL;
  • alle Regioni. I progetti di legge vengono assegnati a una Commissione parlamentare.

Nella procedura ordinaria la Commissione opera in sede referente: esamina il disegno di legge e poi rimette il testo all'Assemblea, che lo discute e lo approva articolo per articolo e con votazione finale. La Costituzione prevede anche procedimenti speciali. Nella sede deliberante la Commissione approva direttamente la legge senza passaggio in Assemblea. Nella sede redigente la Commissione approva i singoli articoli, mentre l'Assemblea si limita all'approvazione finale del testo senza possibilità di modificarlo. La procedura ordinaria è obbligatoria per:

  • leggi costituzionali;
  • leggi elettorali;
  • leggi di delegazione legislativa;
  • leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
  • leggi di bilancio e consuntivi. Affinché una legge sia approvata, deve essere votata nello stesso identico testo da entrambe le Camere. Successivamente interviene il Presidente della Repubblica, che promulga la legge. Egli può rinviarla alle Camere con messaggio motivato se ritiene che presenti profili di incostituzionalità o grave inopportunità. Se il Parlamento approva nuovamente lo stesso testo, il Presidente è obbligato a promulgarla. La legge viene poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo quindici giorni di vacatio legis, salvo diverso termine previsto dalla legge stessa. 4) Il Governo: formazione, fiducia parlamentare e funzioni Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri e dal Consiglio dei Ministri. Ai sensi dell'art. 92 Cost., il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest'ultimo, i Ministri. Prima delle riforme elettorali del 1993, il Presidente della Repubblica svolgeva ampie consultazioni per individuare una personalità capace di ottenere la fiducia parlamentare. Dopo le riforme, la presenza di coalizioni maggioritarie ha reso più immediata la formazione del Governo. Elemento essenziale della forma di governo parlamentare è il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Il Governo può esercitare pienamente le proprie funzioni solo dopo aver ottenuto la fiducia delle due Camere. La fiducia può venire meno mediante la mozione di sfiducia, che deve essere proposta da almeno un decimo dei membri di una Camera e votata per appello nominale dopo almeno tre giorni dalla

In ambito legislativo:

  • invia messaggi alle Camere;
  • autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi;
  • promulga le leggi;
  • può rinviarle alle Camere per una nuova deliberazione. In ambito esecutivo:
  • nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri;
  • emana decreti legislativi, decreti-legge e regolamenti;
  • nomina funzionari dello Stato nei casi previsti dalla legge. In ambito giurisdizionale:
  • presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;
  • nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale;
  • concede la grazia e commuta le pene. Inoltre può sciogliere anticipatamente le Camere e svolge un ruolo fondamentale nella formazione dei Governi durante le crisi politiche. Il suo ruolo fondamentale è quello di garante dell'equilibrio costituzionale e di organo di intermediazione tra i poteri dello Stato, assicurando il rispetto della Costituzione e il corretto funzionamento delle istituzioni. 6) Le disposizioni del TFUE sulla politica economica dell’UE. Patto di stabilità, divieto di disavanzi eccessivi, Fiscal Compact, MES, interventi monetari espansivi e nuovo Patto di stabilità La politica economica dell'Unione Europea si fonda principalmente sulle disposizioni contenute nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che disciplinano il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e il funzionamento dell'Unione economica e monetaria. L'Unione Europea non sostituisce gli Stati nella gestione delle rispettive politiche economiche, ma ne coordina l'azione al fine di garantire stabilità finanziaria, crescita economica sostenibile e corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri conservano la competenza in materia di politica economica e di bilancio, ma devono esercitarla nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi stabiliti a livello europeo. Particolare importanza assumono gli articoli 119, 120, 121 e 126 TFUE. Essi prevedono che gli Stati membri considerino le proprie politiche economiche come una questione di interesse comune e le coordinino nell'ambito dell'Unione. Il Consiglio dell'Unione Europea esercita una funzione di sorveglianza multilaterale sui bilanci nazionali e può rivolgere raccomandazioni agli Stati che non rispettano gli obiettivi concordati.

Il Patto di stabilità e crescita Per garantire la solidità delle finanze pubbliche e il buon funzionamento dell'euro, l'Unione Europea ha introdotto il Patto di stabilità e crescita. Il Patto si basa principalmente su due parametri fondamentali:

  • il disavanzo pubblico annuo non deve superare il 3% del Prodotto Interno Lordo (PIL);
  • il debito pubblico non deve superare il 60% del PIL oppure deve ridursi progressivamente verso tale valore. L'obiettivo è evitare che comportamenti finanziari irresponsabili di un singolo Stato possano compromettere la stabilità economica dell'intera Unione monetaria. Il Patto di stabilità si articola in una fase preventiva e in una fase correttiva. La fase preventiva mira a evitare l'insorgere di squilibri attraverso il controllo periodico dei conti pubblici e la definizione di obiettivi di medio termine. La fase correttiva interviene invece quando uno Stato supera i limiti consentiti e può condurre all'apertura della procedura per disavanzo eccessivo. Il divieto di disavanzi eccessivi L'art. 126 TFUE stabilisce il principio secondo cui gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. La Commissione europea monitora costantemente la situazione finanziaria degli Stati e verifica il rispetto dei parametri relativi a deficit e debito pubblico. Quando il deficit supera il limite del 3% del PIL oppure il debito pubblico non segue una traiettoria di riduzione considerata adeguata, la Commissione può proporre al Consiglio l'avvio della procedura per disavanzo eccessivo. In tale procedura vengono formulate raccomandazioni allo Stato interessato affinché adotti misure correttive. In caso di persistente inadempimento possono essere previste misure sanzionatorie, soprattutto per gli Stati appartenenti all'area euro. Lo scopo non è quello di limitare l'autonomia degli Stati, ma di preservare la stabilità complessiva dell'Unione economica e monetaria. Il Fiscal Compact La crisi finanziaria internazionale del 2008 e la successiva crisi dei debiti sovrani europei hanno evidenziato la necessità di rafforzare la disciplina di bilancio. Per questo motivo nel 2012 è stato sottoscritto il Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria). I contenuti essenziali del Fiscal Compact sono: