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Appunti per l’esame di primo anno diritto pubblico con domande
Tipologia: Appunti
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1 ) Lo stato di diritto: quali sono gli elementi che lo caratterizzano? Lo Stato di diritto si afferma come superamento dello Stato assoluto ed è caratterizzato dal fatto che il potere politico non è più arbitrario, ma sottoposto alla legge. Un primo elemento fondamentale che caratterizza lo stato di diritto è la separazione dei poteri , teorizzata da Locke e soprattutto da Montesquieu: il potere sovrano viene distinto in potere legislativo (fare le leggi), esecutivo (applicarle) e giudiziario (farle rispettare). Questa divisione serve a evitare abusi e concentrazioni di potere, garantendo un equilibrio tra organi diversi. Un secondo elemento è il riconoscimento delle libertà fondamentali , affermatesi tra Settecento e Ottocento attraverso dichiarazioni dei diritti. Si tratta di libertà “negative”, come la libertà personale, religiosa e di manifestazione del pensiero, che implicano un dovere di astensione dello Stato, cioè il divieto di interferire nel loro esercizio. Infine, nello Stato di diritto si afferma la sottomissione del potere alla legge : il sovrano e i pubblici poteri non sono più legibus soluti , ma devono rispettare norme giuridiche e limiti imposti sia dalla separazione dei poteri sia dai diritti dei cittadini. 2)
Non tutta la Costituzione è modificabile: esistono dei “limiti”. In particolare, la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione (art. 139). Inoltre, la dottrina riconosce anche limiti impliciti, cioè principi fondamentali che non possono essere stravolti. Per quanto riguarda le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge che contrastano con la Costituzione, essi sono “illegittimi”. Il controllo spetta alla Corte costituzionale , che può essere chiamata a giudicare sulla loro legittimità. Se la Corte accerta il contrasto con la Costituzione, dichiara la norma illegittima. La conseguenza è che la norma cessa di avere efficacia : non può più essere applicata dal momento della decisione della Corte. In questo modo viene garantita la supremazia della Costituzione su tutte le altre fonti del diritto 3) Cosa significa riserva di legge? E quali tipologie di riserva di legge prevede la Costituzione La riserva di legge è il principio in base al quale la Costituzione attribuisce alla legge del Parlamento la disciplina di determinate materie considerate particolarmente importanti per la tutela dei diritti dei cittadini e per l’organizzazione dello Stato. Attraverso la riserva di legge si limita il potere del Governo e delle altre fonti normative, garantendo che alcune decisioni siano prese direttamente dal Parlamento, organo rappresentativo della volontà popolare. La Costituzione prevede diverse tipologie di riserva di legge:
Il principio del primato stabilisce che, in caso di contrasto tra una norma interna e una norma dell’Unione europea, prevale la norma europea. Il giudice nazionale deve quindi disapplicare la norma interna incompatibile. Il principio di efficacia garantisce invece che le norme europee possano produrre effetti concreti negli ordinamenti degli Stati membri. In questo ambito è importante distinguere tra applicazione diretta ed effetto diretto.
1) La cittadinanza: i modi di acquisto e la titolarità dei diritti (di libertà, politici e sociali) La cittadinanza costituisce lo status giuridico che lega una persona allo Stato e determina la piena appartenenza alla comunità politica. Essa rappresenta il presupposto per l'esercizio dei diritti politici e per la partecipazione alla vita pubblica del Paese. La cittadinanza italiana può essere acquistata principalmente per nascita da genitori italiani, secondo il criterio dello ius sanguinis , ma anche in altri casi previsti dalla legge, come il matrimonio con un cittadino italiano, la naturalizzazione o particolari ipotesi di nascita e residenza nel territorio dello Stato. La titolarità dei diritti non coincide tuttavia integralmente con il possesso della cittadinanza. La Costituzione, infatti, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, che spettano alla persona in quanto tale e non soltanto al cittadino. Per questo motivo le libertà fondamentali, come la libertà personale, la libertà religiosa, la libertà di associazione e gli altri diritti della persona, sono riconosciuti anche agli stranieri. Diversa è la situazione dei diritti politici, che sono normalmente riservati ai cittadini, in quanto collegati alla partecipazione alla sovranità popolare. Il diritto di voto, l'elettorato passivo e l'accesso alle principali cariche rappresentative presuppongono infatti il possesso della cittadinanza. Per quanto riguarda i diritti sociali, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente affermato che molte prestazioni sociali non possono essere negate agli stranieri sulla base del solo criterio della cittadinanza. Ogni differenziazione deve infatti rispettare il principio di ragionevolezza e deve essere giustificata da una causa normativa coerente con la finalità della prestazione. La Corte costituzionale ha affermato che eventuali distinzioni basate sulla cittadinanza o sulla residenza sono ammissibili soltanto quando esista una ragionevole correlazione tra il requisito richiesto e la funzione del beneficio sociale. 2) I modi di tutela delle libertà: a) riserva di legge e di giurisdizione; b) modi sostanziali La Costituzione tutela le libertà fondamentali attraverso strumenti sia formali sia sostanziali. Il primo strumento è la riserva di legge , che consiste nella previsione secondo cui determinate materie possono essere disciplinate soltanto dalla legge o da atti aventi forza di legge. La riserva di legge garantisce che le limitazioni delle libertà fondamentali siano adottate dagli organi rappresentativi e non da fonti subordinate. Si distingue tra riserva di legge assoluta , quando l'intera disciplina della materia è rimessa alla legge, e riserva di legge relativa , quando la legge deve limitarsi a stabilire i principi fondamentali, lasciando la disciplina di dettaglio a fonti subordinate. La libertà personale è sottoposta a riserva di legge assoluta. Accanto alla riserva di legge opera la riserva di giurisdizione , che richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria per limitare concretamente una libertà costituzionale. In particolare, la libertà personale
4) La tutela della concorrenza La tutela della concorrenza costituisce uno degli elementi fondamentali della moderna Costituzione economica e trova fondamento sia nel diritto dell'Unione europea sia nell'ordinamento nazionale. L'integrazione europea ha attribuito un ruolo centrale alla costruzione del mercato unico e alla salvaguardia della concorrenza. Gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la legge italiana n. 287 del 1990 disciplinano le principali fattispecie lesive della concorrenza. In particolare sono vietate: Le intese restrittive della concorrenza , cioè gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate dirette a influenzare prezzi, quantità o altri elementi essenziali del mercato, alterando il libero gioco della concorrenza. L'abuso di posizione dominante , che si verifica quando un'impresa sfrutta il proprio potere economico per ostacolare la concorrenza o danneggiare i consumatori. Gli aiuti di Stato alle imprese , che possono alterare il corretto funzionamento del mercato favorendo determinate imprese rispetto ad altre. Per tale motivo essi sono generalmente vietati salvo le deroghe previste dal diritto europeo. La tutela della concorrenza è affidata sia alle istituzioni europee sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita dalla legge n. 287 del 1990. 5) La regolazione nei settori bancario, finanziario e assicurativo e nei servizi d'interesse economico generale L'evoluzione della Costituzione economica italiana ha comportato il progressivo passaggio da un modello fondato sulla gestione pubblica diretta delle attività economiche ad un modello incentrato sulla regolazione. In seguito ai processi di liberalizzazione e all'integrazione europea, molti settori economici sono stati aperti alla concorrenza. In particolare si è assistito alla sostituzione della gestione diretta da parte dello Stato con forme di regolazione nei servizi economici di interesse generale, inizialmente nel settore della telefonia e successivamente nei settori dell'energia, del gas e di altri servizi essenziali. La regolazione consiste nell'attività svolta dai pubblici poteri per garantire il corretto funzionamento dei mercati, la tutela degli utenti, la qualità dei servizi e il rispetto delle regole della concorrenza. Anche nei settori bancario, finanziario e assicurativo la funzione pubblica si è progressivamente orientata verso la vigilanza e il controllo dei mercati, al fine di assicurare stabilità, trasparenza e tutela dei risparmiatori, secondo una logica di regolazione piuttosto che di gestione diretta dell'attività economica.
6) Il principio di eguaglianza e il criterio della ragionevolezza L'art. 3 Cost. sancisce il principio di eguaglianza, vietando discriminazioni arbitrarie e imponendo che situazioni uguali siano trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. La Corte costituzionale ha elaborato il criterio della ragionevolezza come strumento principale per verificare il rispetto del principio di eguaglianza. Secondo tale orientamento, sono costituzionalmente illegittimi sia i trattamenti irragionevolmente differenziati sia gli irragionevoli pareggiamenti di situazioni differenti. La Corte ha utilizzato questo principio per eliminare discriminazioni fondate sul sesso e altre condizioni personali. Ha ad esempio dichiarato illegittime norme che prevedevano un trattamento penale più grave per l'adulterio femminile rispetto a quello maschile o che attribuivano benefici previdenziali solo alle donne. Successivamente il canone della ragionevolezza è divenuto un autonomo criterio di giudizio della Corte costituzionale. Una legge può essere dichiarata illegittima quando risulti in contrasto con criteri di adeguatezza, proporzionalità, pertinenza, congruità e coerenza. Il giudizio di eguaglianza è quindi diventato un vero e proprio giudizio di ragionevolezza, volto a verificare la conformità tra la disciplina introdotta e la finalità che essa intende perseguire. L'art. 3, secondo comma, esprime inoltre il principio di eguaglianza sostanziale, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Tale disposizione costituisce il fondamento dei diritti sociali e delle politiche pubbliche dirette a realizzare una più effettiva partecipazione di tutti alla vita del Paese. 7) I diritti sociali (incondizionati e condizionati) I diritti sociali trovano il loro fondamento nell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Essi comprendono il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, all'assistenza e alla previdenza sociale. Una distinzione fondamentale è quella tra diritti sociali incondizionati e diritti sociali condizionati. I diritti sociali incondizionati sono quelli la cui violazione può essere fatta valere direttamente in giudizio senza che sia necessaria una particolare organizzazione pubblica. L'esempio principale è il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, previsto dall'art. 36 Cost. In questo caso il giudice può direttamente verificare se il diritto sia stato rispettato. I diritti sociali condizionati sono invece quelli la cui soddisfazione richiede la predisposizione di apparati organizzativi e l'erogazione di prestazioni da parte dei pubblici poteri. Appartengono a questa categoria il diritto alle cure sanitarie, all'istruzione, all'assistenza sociale e alle prestazioni previdenziali. Ciò non significa che tali diritti siano privi di tutela. La Costituzione contiene infatti disposizioni immediatamente vincolanti, come l'obbligo dell'istruzione inferiore obbligatoria e gratuita per
Contenuti degli statuti L’art. 123 Cost. attribuisce agli statuti ordinari il compito di disciplinare:
Equiparazione tra legge statale e legge regionale La riforma ha posto sullo stesso piano legge statale e legge regionale , poiché entrambe sono soggette ai medesimi limiti generali:
3) L’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali L’art. 119 Cost., come modificato dalla riforma del 2001, riconosce autonomia finanziaria a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Autonomia di entrata e autonomia di spesa L’ autonomia di entrata consiste nella possibilità di disporre di risorse finanziarie proprie e di partecipare al gettito tributario. L’ autonomia di spesa consiste invece nella possibilità di decidere autonomamente come utilizzare le risorse disponibili per l’esercizio delle funzioni attribuite. Entrambe devono essere esercitate nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. Tributi propri e compartecipazione ai tributi erariali Gli enti territoriali possono:
A differenza del fondo perequativo, questi interventi sono caratterizzati da specifici vincoli di destinazione. Dalla spesa storica al costo standard Uno degli obiettivi principali della riforma del federalismo fiscale è il superamento del criterio della spesa storica. La spesa storica finanziava gli enti sulla base di quanto avevano speso in passato, perpetuando inefficienze e squilibri territoriali. La legge n. 42 del 2009 ha invece introdotto il criterio del costo standard , cioè del costo necessario per garantire in modo efficiente ed efficace una determinata funzione o prestazione. Il costo standard diventa così il parametro di riferimento per valutare l’azione pubblica e per distribuire le risorse finanziarie. Il passaggio dalla spesa storica al costo standard comporta quindi:
1) Il referendum abrogativo quale istituto di democrazia diretta. Le tipologie di referendum Il più importante istituto di democrazia diretta previsto dall'ordinamento italiano è il referendum. Esistono diverse tipologie di referendum. Il referendum costituzionale, disciplinato dall'art. 138 Cost., può essere richiesto da 500. elettori, da un quinto dei membri di una Camera oppure da cinque Consigli regionali. Esso serve a verificare se il corpo elettorale approva o respinge una legge costituzionale o di revisione costituzionale approvata dal Parlamento con maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi. Il referendum consultivo è previsto, tra gli altri casi, dagli artt. 132 e 133 Cost. per la fusione di Regioni, la creazione di nuove Regioni, l'aggregazione di Province e Comuni ad altre Regioni e l'istituzione di nuovi Comuni. In questi casi il referendum non produce direttamente l'effetto giuridico finale, ma serve a raccogliere il parere delle popolazioni interessate. Sono consultivi anche i referendum d'indirizzo, che esprimono un orientamento politico. Particolare rilievo assume il referendum abrogativo, disciplinato dall'art. 75 Cost. e dalla legge n. 352 del 1970. Esso consiste nella possibilità per il corpo elettorale di decidere l'abrogazione totale o
governabilità e la riduzione del numero dei partiti rappresentati, ma possono sacrificare la rappresentatività. Tra i due modelli si collocano i sistemi proporzionali con premio di maggioranza, che attribuiscono un numero aggiuntivo di seggi al partito o alla coalizione vincente, al fine di assicurare una maggioranza parlamentare stabile. Fino al 1993, la Camera dei Deputati era eletta con un sistema proporzionale basato sulla formula Imperiali, mentre il Senato era formalmente maggioritario ma sostanzialmente proporzionale, poiché la soglia del 65% necessaria per vincere direttamente il collegio era quasi impossibile da raggiungere. Questo sistema produsse una forma di governo parlamentare caratterizzata da multipartitismo estremo, con governi di coalizione spesso instabili. Tra il 1948 e il 1993 la durata media dei governi fu di circa dieci mesi. Nel 1993, con le leggi n. 276 e n. 277, venne introdotto un sistema prevalentemente maggioritario: il 75% dei seggi veniva attribuito con collegi uninominali e il restante 25% con metodo proporzionale. Tale riforma favorì la bipolarizzazione del sistema politico, organizzato attorno a due grandi coalizioni, di centrodestra e di centrosinistra. Pur rimanendo una forma di governo parlamentare, il sistema si orientò verso una maggiore centralità del Governo rispetto al Parlamento. Gli elettori potevano infatti individuare una coalizione, un programma e un leader candidato alla Presidenza del Consiglio. Nel 2005 venne approvata una nuova legge elettorale che prevedeva liste bloccate e premio di maggioranza. Tale sistema è stato dichiarato parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, anche per le incoerenze che poteva determinare nella composizione delle due Camere. Esiste uno stretto rapporto tra sistema elettorale, sistema dei partiti e forma di governo: i sistemi proporzionali tendono a favorire il multipartitismo e governi di coalizione, mentre quelli maggioritari incentivano il bipolarismo e rafforzano l'esecutivo. 3) Il Parlamento e la funzione legislativa Il Parlamento esercita principalmente la funzione legislativa. L'iniziativa legislativa spetta:
Nella procedura ordinaria la Commissione opera in sede referente: esamina il disegno di legge e poi rimette il testo all'Assemblea, che lo discute e lo approva articolo per articolo e con votazione finale. La Costituzione prevede anche procedimenti speciali. Nella sede deliberante la Commissione approva direttamente la legge senza passaggio in Assemblea. Nella sede redigente la Commissione approva i singoli articoli, mentre l'Assemblea si limita all'approvazione finale del testo senza possibilità di modificarlo. La procedura ordinaria è obbligatoria per:
In ambito legislativo:
Il Patto di stabilità e crescita Per garantire la solidità delle finanze pubbliche e il buon funzionamento dell'euro, l'Unione Europea ha introdotto il Patto di stabilità e crescita. Il Patto si basa principalmente su due parametri fondamentali: