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Appunti Diritto Pubblico, Dispense di Diritto Pubblico

Appunti del corso 2024 presi a lezione

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 18/01/2026

andrea-anselmo-3
andrea-anselmo-3 🇮🇹

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LEZIONE 1
DIRITTO PUBBLICO:
Nuclei tematici:
1. Nascita del diritto, fatti e norme giuridiche
2. Gli ordinamenti giuridici
3. Le forme di stato
La nascita del diritto, i fatti e le norme giuridica
Ubi societas, ibi ius; questo significa che dove c’è un gruppo sociale organizzato, c’è
la formazione del diritto perché vi è un insieme di regole più o meno complesse volte
a disciplinare la struttura della società e la condotta che devono tenere i soggetti che
compongono quel gruppo sociale. Ci concentriamo su 2 questioni, per comprendere
qual è l’origine del fenomeno giuridico e di distinguere il diritto pubblico da privato
1. Cosa caratterizza la regola/norma giudica
2. Come nascono le regole/norme giuridiche
Il diritto è noma giuridica, ma è vero solo in parte perché il diritto non si esaurisce
solo nelle norme, MA è anche nei fatti. Dunque, il diritto nasce dall’ ordinazione di
una serie di fatti secondo delle regole (non sempre scritte) e questo comporta dei
vincoli giuridici.
1 ES è quello della fila di fronte all’ufficio postale dove esiste l’ordinazione di un fatto
secondo una regola. Se l’ultima persona che arriva supera, ha trasgredito 1 regola che
non nasce per 1 norma scritto, ma un fatto percepito dai soggetti. In questo caso
notiamo che nasce dall’ordinazione di 1 insieme di fatti, a seguito di regole.
Questo lo troviamo in 2 rapporti:
- rapporti interindividuali (rapporti di diritto privato)
- rapporti tra il singolo individuo ed il gruppo sociale
Ad ES nel caso di rapporti interindividuali: X consegna il corrispettivo ad Y, il quale
dovrà consegnare il bene, se egli non lo consegnerà X dovrà chiedere l’adempimento,
o di ottenere la restituzione di quanto versato salvo il diritto al risarcimento del danno.
Nell’ambito del diritto tra privati, si creano dei vincoli giuridici, che sono esterni e
devono essere temperati da parte dei destinatari.
Mentre nel caso di rapporti tra il singolo ed il gruppo sociale; in questo caso è diversa
la fonte di legittimazione che non è consensuale, ma il singolo individuo deve
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LEZIONE 1

DIRITTO PUBBLICO:

Nuclei tematici:

  1. Nascita del diritto, fatti e norme giuridiche
  2. Gli ordinamenti giuridici
  3. Le forme di stato La nascita del diritto, i fatti e le norme giuridica Ubi societas, ibi ius; questo significa che dove c’è un gruppo sociale organizzato, c’è la formazione del diritto perché vi è un insieme di regole più o meno complesse volte a disciplinare la struttura della società e la condotta che devono tenere i soggetti che compongono quel gruppo sociale. Ci concentriamo su 2 questioni, per comprendere qual è l’origine del fenomeno giuridico e di distinguere il diritto pubblico da privato
  4. Cosa caratterizza la regola/norma giudica
  5. Come nascono le regole/norme giuridiche Il diritto è noma giuridica, ma è vero solo in parte perché il diritto non si esaurisce solo nelle norme, MA è anche nei fatti. Dunque, il diritto nasce dall’ ordinazione di una serie di fatti secondo delle regole (non sempre scritte) e questo comporta dei vincoli giuridici. 1 ES è quello della fila di fronte all’ufficio postale dove esiste l’ordinazione di un fatto secondo una regola. Se l’ultima persona che arriva supera, ha trasgredito 1 regola che non nasce per 1 norma scritto, ma un fatto percepito dai soggetti. In questo caso notiamo che nasce dall’ordinazione di 1 insieme di fatti, a seguito di regole. Questo lo troviamo in 2 rapporti:
  • rapporti interindividuali (rapporti di diritto privato)
  • rapporti tra il singolo individuo ed il gruppo sociale Ad ES nel caso di rapporti interindividuali: X consegna il corrispettivo ad Y, il quale dovrà consegnare il bene, se egli non lo consegnerà X dovrà chiedere l’adempimento, o di ottenere la restituzione di quanto versato salvo il diritto al risarcimento del danno. Nell’ambito del diritto tra privati, si creano dei vincoli giuridici, che sono esterni e devono essere temperati da parte dei destinatari. Mentre nel caso di rapporti tra il singolo ed il gruppo sociale; in questo caso è diversa la fonte di legittimazione che non è consensuale, ma il singolo individuo deve

accettare dei vincoli sono IMPOSTI nell’interesse e tutela della collettività. Come AD ES: quando bisogna pagare le imposte, nel caso di inadempienza abbiamo una legittimazione non consensuale, ma il fondamento trova la nascita nella rappresentanza politica, secondo cui un soggetto pubblico impone degli obblighi/comandi al privato unilateralmente, senza il consenso del privato. Alla base di questa imposizione c’è il concetto di rappresentanza politica, che poggia sulla sovranità popolare, secondo cui: Il soggetto pubblico è legittimato perché è stato eletto dai cittadini e frutto della rappresentanza politica ed è per questo che il soggetto pubblico può imporre dei comandi unilateralmente, e a prescindere dal consenso del soggetto privat o. I vincoli giuridici sono esterni ai soggetti ma devono essere osservati. Le regole che danno luogo ai vincoli giuridici si distinguono in ( categorie):

  • Regole giuridiche
  • Regole morali
  • Regole scientifiche Le regole giuridiche si contraddistinguono per la DOVEROSITÀ, in presenza di presupposti; si hanno effetti; che creano dei vincoli che devono essere osservati Mentre le regole scientifiche sono caratterizzate dalla REGOLARITÀ, CONTROLLABILITÀ e dalla possibilità di verificare l’ipotesi attraverso test empirici. Popper (filosofo della scienza), sosteneva che una regola è scientifica quando si procede a verificare dall’esterno che quella regola sia valida; questo avviene quando il procedimento è ripetibile. Quindi la regola è scientifica quando si caratterizza sulla verificabilità dell’ipotesi sperimentata; Infatti, si parla NON di violazione MA di falsificazione di 1 regola scientifica, qualora questa NON fosse verificabile. Le regole morali (sono + vicine alle regole giuridiche) comportano dei precetti da rispettare. Ma la regola morale è soggettiva perché è l’individuo che si pone questa regola dal proprio interno, NON viene imposta dall’esterno. La regola morale può porre problemi quando c’è 1 conflitto tra esse e le regole giuridici. Ad es: l’obiezione di coscienza, prima di essere riconosciuta dalla legge ha creato problemi dal punto di vista giuridico. Dunque, IL FENOMENO GIURIDICO (applicazione di 1 complesso di regole all’interno di 1 gruppo sociale); comporta la nascita di VINCOLI OBBLIGATORI, questo avviene sia:  Nei rapporti interindividuali (rapporti privati)  Tra il singolo e la struttura organizzativa dal gruppo sociale

 La natura del vincolo è di tipo consensuale  Soddisfano le finalità dei privati; interessi individuali  Sono disponibili  Le controversie che insorgono sono soggette al giudice ordinario, dato che i 2 soggetti sono sullo stesso piano Le Norme di diritto publico hanno ad oggetto: -Interesse pubblico -Hanno il fine di assicurare 1 conservazione pacifica della società -Sono imposte Unilateralmente

  • Indisponibili ( perché non possono essere derogate sulla volontà delle parti) -Giurisdizione del giudice amministrativo Il confine che delimita questi 2 adibiti è 1 confine mobile perché si può ampliare a favore dell’intervento pubblico oppure si può restringere, perché in base all’epoche storiche a seconda delle esigenze che hanno i stati ed ordinamenti giuridici. AD ES: A partire dagli anni 75 fino agli anni 90, vi è stata 1 politica di intervento pubblico importante, nell’ambito dell’economia. Mentre negli anni 90, una serie di crisi hanno indotto 1 serie di processi di privatizzazione che hanno comportato 1 riduzione della sfera pubblica, alla fine degli anni 90, si sono affermate le regole di concorrenza, che hanno concorso all’affermazione di questo tipo di modello. Con il covid l’intervento pubblico è diventato fondamentale, vi è stata 1 riespansione dell’intervento pubblico, a livello europeo co 1 conseguenza espansione delle norme pubblicistiche rispetto a quelle privatistiche. GLI ORDINAMENTI GIURIDICI: La nozione di ordinamenti giuridico, si è sviluppata nel corso dell’800 con l’emersione degli stati nazionali. L’OG è quello dello stato nazione, nella teoria classica, esso è composto da 3 elementi:  Territorio  Popolo  Sovranità Questa nozione, per quanto descrittiva, ha 1 suo significato, soprattutto in relazione con il concetto di sovranità ; perché l’OG, si ha quando c’è 1 organizzazione che esercita la sovranità in un determinato territorio. In particolare per sovranità s’intende la capacità di usare la forza pacificamente, nei confronti dei propri consociati, per risolvere conflitti interni. RIASSUMENDO: L’OG nella teoria classica è composto da

1 territorio, 1 popolo e da 1 organizzazione preposta all’applicazione di regole giuridiche, che ha la capacità di risolvere conflitti interni usando pacificamente la forza. Ci sono 2 concezioni, che hanno influito sul concetto di ordinamento giuridico:  1° concezione: teoria normativista di kelsen  2° concezione: teoria INSTITUZIONALE di Santi Romano;che ha dato luogo alla pluralità di ordinamenti giuridici TEORIA NORMATIVISTA:  Secondo Kelsen l’ordinamento giuridico è composto da norme giuridiche che vengono considerate scisse dal corpo sociale.  Inoltre, essa prevede un sistema di norme separate dal corpo sociale, che sono vigenti in 1 determinato territorio.  Nella teoria normativista viene accolta 1 concezione gradualista del diritto e dell’ordinamento; infatti, la raffigurazione dell’OG è piramidale, al cui vertice c’è una norma fondamentale, che regola la REGOLARITÀ E L’EFFICACIA di tutte le altre norme, che sono sottostanti nella piramide. Dunque, la norma fondamentale legittima quelle sottostanti, inoltre esse non possono essere in contrasto da ciò che viene disposto dalla norma fondamentale. IL MERITO della teoria normativista è quello di individuare nella concezione gradualista la teoria dell’ordinamento giuridico , la costituzione è 1 norma fondamentale che sta al vertice del sistema, da cui dipendono tutte le altre fonti. Inoltre essa opera 1 scissione tra il mondo delle norme ed i fenomeni sociali. CRITICA: Ciò che Kelsen NON spiega è che la norma fondamentale, non ha 1 origine distinta rispetto alle altre norme per questo la teoria normatività è stata soggetta a critiche perché (sebbene ha il merito di aver dato ordine dell’OG e di aver individuato la forma fondamentale, che regola l’intero sistema delle fonti MA NON spiega la legittimazione della norma fondamentale, posta al vertice) TEORIA ISTITUZIONALE di Santi Romano  Per santi romano l’origine dell’ordinamento giuridico è il fenomeno sociale (NON la norma scritta), in particolare egli fa coincidere l’ordinamento giuridico con la teoria dell’istituzione (secondo cui ogni corpo sociale si auto- organizza secondo determinate regole, per il conseguimento di determinati fini.)

norma scritta ; questo approccio agevola 1 interpretazione OGGETTIVA, ma ha è anche pericoloso come approccio quando si trasforma in una passiva obbedienza alla legge, e qual ora quest’ultima viola i diritti umani. Ad es: coloro chiamati a rispondere dei crimini di guerra, nella germania nazista argomentarono di aver obbedito agli ordini, applicando la legge.  Mentre è diversa il visone del diritto nel Giusnaturalismo: dove i principi derivano dalla natura umana, questi diritti sono considerati superiori della stessa legge umana. AD ES: Antigone (protagonista di 1 tragedia di Sofocle) fu condannata a morte perché aveva dato sepoltura al fratello, che aveva combattuto contro la propria città (questo era vietato dalla legge) Antigone sosteneva di aver obbedito a delle leggi superiori/ non scritte e quindi questi indica che ci sono leggi non scritte, che sono considerate superiori rispetto alle stesse leggi scritte. Il problema che esso pone rispetto al positivismo giuridico può essere difficile l’individuazione di qui principi che sono considerati superiori rispetto alle leggi scritte, questo problema è rilevante soprattutto oggi, perché all’interno di diversi ordinamenti giuridici, ci sono concezioni diverse della natura umana. Ci sono dei principi nella costituzione americana, francese ma anche italiana che risentono dell’approccio Giusnaturalista con il riconoscimento dell’uguaglianza e dei diritti inviolabili dell’uomo; presenti nell’ art 2 della costituzione. Alla base della costituzione c’è 1 pretesa Giusnaturalista, che tende ad essere positivizzata attraverso le norme costituzionali questo accade in tutte le costituzioni dell’Europa occidentale. Come si può risolvere questo dilemma tra positivismo e giusnaturalismo ossia (legge scritta ingiusta) e (principi supremi che superano la legge scritta)? L’approccio adottato nella 2° metà degli anni 50 tendeva a positivizzare il diritto naturale all’interno delle costituzioni; dunque, ciascun paese ha riconosciuto, in termini di diritti le condizioni naturalista (come ha fatto la costituzione nel articolo 2) lo stesso venne fatto con i trattati internazionali Gli OG si differenziano nei paesi di   Civil law   Common law Perché tali paesi si sono formati in maniera diversificata dal punto di vista storico e giuridico ma hanno visto diversi processi di produzione del diritto:  Nei paesi di civil law, la codificazione è stato il fenomeno centrale, nei paesi come l’Italia e la Francia: il diritto scritto è divenuto la forma centrale nella produzione del

diritto, dunque il ruolo del giudice, si limita all’interpretazione del diritto scritto; questo ha comportato che il giudice non svolgesse alcun ruolo creativo.  Mentre nei paesi di Common law: non c’è 1 forma predominate di diritto scritto, bensì la base del diritto è consuetudinario, che costituisce fonte del diritto; dove il ruolo del giudice, è importante. Nei paesi di common law vale la regola del precedente, ossia là dove è stato deciso dal giudice, tale decisione si applica a situazioni analoghe, decise sulla base di quel precedente. Questa spaccatura era evidente soprattutto nello scorso secolo, negli ultimi anni: è in atto una tendenza al ravvicinamento tra i 2 ordinamenti, perché da 1 parte nei paesi di common law gli atti scritti incominciano ad aumentare sempre di più, dall’altra i paesi di civil law hanno attuato 1 processo di unificazione nell’interpretazione del diritto, che ha portato le corti di giustizia dell’UE di elaborare dei principi comuni affinché le libertà fondamentali potessero essere applicata comunemente in tutti gli ordinamenti, dei singoli Stati membri. Questa opera di unificazione ed interpretazione comune, nell’ambito delle corti supreme avvicina quelli di civil law con quelli di common law. LE FORME DI STATO: Lo stato viene utilizzato in 2 diverse accezioni  Stato come popolo detto anche “Stato ordinamento” quando ci si riferisce alla comunità stanziata sul territorio.  Stato come apparato organizzativo in senso proprio (ad es: quando il codice penale, si riferisce lo stato in questa seconda accezione ; quando ci si riferisca ad una struttura organizzativa dello stato preposta ad esercitare il potere amministrativi nei confronti dei consociati) Forma di stato è diverso dal concetto di forma di governo (quest’ultima ci consente, di comprendere come il potere politico è distribuito tra i governanti e i destinatari degli organi che detengono tale potere politico.) Mentre quando parliamo di FORMA DI STATO, si intendono 2 diverse accezioni:

  1. Concetto di forma di stato: in chiave storica; si fa riferimento al rapporto che si è realizzato tra i governanti (detentori del potere politico) ed i cittadini (ossia i destinatari dei comandi). Dunque, in una prima eccezione di forma di stato, in chiave storica si fa riferimento al rapporto è dunque tra l’autorità statale [che detta comandi unilaterali] e la società civile.
  2. Nella seconda accezione, si considera la struttura unitaria e pluralista dello stato, distinguendo: tra lo stato unitario da quello pluralista (come lo stato regionale), questa distinzione avviene a seconda di dove si trova il potere. Se il potere e solo nelle mani dello stato oppure se il potere e ripartito con altri soggetti

costituzionalismo del 800/900 “no taxation, without rappresenation”; significa che l’unico organo che poteva imporre i tributi era l’organo eletto dal popolo]

  1. Il 2° fenomeno è riconducibile all’emanazione relative alle libertà e ai diritti fondamentali ; che si ha l’affermazione del principio dell’assoggettabilità del potere alla legge (detto principio di legalità) perché comporta che il potere sia subordinato e regolato alla legge, MA soprattutto si forma 1 principio di gerarchia delle fonti, perché tutti gli atti del governo; sono a livello delle fonti, inferiori rispetto alla legge. Riconosce al giudice il potere di sindacare tutti i casi in cui gli atti dell’esecutivo del potere siano in contrasto con la legge. RIASSUMENDO: Lo stato di diritto nasce dallo stato liberale, ma sul piano giuridico lo stato di diritto è qualcosa di più perché nello stato liberale non c’è una piena affermazione né del principio di separazione dei poteri, né dei principi di legalità, gerarchia e sindacabilità del potere. Lo stato di diritto, ai giorni nostri appare come 1 forma di stato incompleta; perché le nostre costituzioni si fondano su 1 forma di stato democratico sociale, che NON contraddice lo stato di diritto ma bensì lo PERFEZIONA. Infatti, lo stato democratico sociale porta a completamento 1 serie di principi ed istituti che sono già presenti nello stato di diritto , inoltre esso ha come garanzia il fatto che la sua forma viene inserita in costituzioni scritte e rigide che non possono essere revisionate dal singolo legislatore); con lo stato democratico sociale, si affermano dei diritti tra cui:  suffragio universale (non c’è solo l’affermazione della borghesia, ma conquistano il potere anche le classi popolari, che vengono rappresentate in sede parlamentare; questa conquista è stata graduale, essa venne estesa alle classi popolari con Giolitti e nel 1912 e nel 1948 viene estesa alle donne).  Diritto sociali tra cui: Diritto alla salute, Diritto all’istruzione; accanto al riconoscimento di questi diritti si afferma il pluralismo sociale (associazioni di diritto privato, organizzazioni create sulla base della libera iniziativa) ed il pluralismo istituzionale (accanto all’ordinamento statale, vengono riconosciuti gli ordinamenti di altri entri territoriali) DOMANDA: L’affermazione della globalizzazione (ossia della movimentazione dei capitali a precidere dei confini territoriali, senza confini) comporta ad 1 declino dello stato nazione? Non esiste più lo stato nazionale, in senso proprio, perché 1 serie di decisioni vengono prese collegialmente o in base al principio maggioritario in ambito europeo (questo comporta 1 ridimensionamento dello stato nazione) quindi il potere economico globale è in grado di condizionare i singoli stati MA anche l’unione europea; ma il singolo stato es: l’Italia facendo parte dell’UE ha più possibilità di opporsi da fenomeni che derivano dalla globalizzazione adottando delle misure

comuni in ambito europeo, che lascia spazio decisorio a senso nazionale. RISPOSTA: Dunque la globalizzazione non ha portato al declino della forma di stato, ma è evidente che rispetto ai primi del 900 lo stato non è più lo stato nazione, ma è 1 stato che si colloca all’interno di un quadro normativo ed economico europeo: anche se ha una sovranità ridimensionata, MA è ancora 1 forma di stato, che va però collocato nel quadro europeo. 2)LE FORME DI STATO (nella seconda eccezione: modalità in cui il potere è distribuito verticalmente, ossia distinguendo la struttura di stato unitaria da quella pluralista) lo stato si distingue in:  LO STATO UNITARIO: è lo stato che detiene il monopolio del potere LEGISLATIVO e del potere unitario ; quindi, si ha 1 pluralità dei centri di potere. 1 esempio di stato unitario è la Francia, che è stata molto influenzata dall’impostazione sia giuridica che organizzativa dello stato, data da Napoleone. Ciò che caratterizza lo stato unitario è che le regioni sono presenti, MA il potere legislativo, oltre a quello giudiziario è saldamente concentrato nelle mani dello stato. Le regioni sono dei dipartimenti territoriali, esse hanno poteri regolamentari MA NON hanno poteri legislativi autonomi.  LO STATO FEDERALE: ci dà la possibilità di cogliere il fenomeno storico, processo di affermazione storica che vede alla base delle entità statali, che già sono presenti MA che decidono di UNIRSI e mettere in comune 1 serie di funzioni : (la difesa, la giustizia); lo fanno per 1 pericolo come nel caso Della svizzera (dove il pericolo era quello asburgico). Lo stesso accadde per gli USA, dove gli stati mettono insieme 1 serie di funzioni; creando una sovrastruttura di stato che è lo stato federale, assegnando ad esso, alcune funzioni giurisdizionali, la politica estera, la moneta, la firma dei trattati internazionali. Quindi i singoli stati in America nascono dall’esigenza di dover combattere contro la concorrenza commerciale olandese e di dover combattere contro gli indigeni; l’unirsi consentiva la possibilità di sopravvivenza e di mantenere gli stati. Lo stato federale: è il processo unificante di realtà che sono già storicamente esistenti e sono già precostituite (è il procedimento che va dal basso verso l’alto, perché alcune funzioni sono state cedute dai singoli stati allo stato federale ). Le singole realtà statuali esistevano già, ma si sono unite, conferendo allo stato federale l’esercizio di determinate funzioni ): infatti esistono alcune regole che sono federali e altre legate ai singoli stati (anche a livello penale)  LO STATO REGIONALE: (forma intermedia di stato) è uno stato che è caratterizzato da una parte presuppone un’unità ed indivisibilità della repubblica (Da 1 parte è 1 stato unitario); ART 5. Della costituzione_. Ma dall’altra parte riconosce degli altri ordinamenti_ , che sono dotati di particolare

La Forma di stato; si fa riferimento al rapporto tra il potere statuale e quello civile (visione storica). Definizione di forma di stato: l’insieme delle finalità che lo stato si propone di raggiungere ed i valori a cui ispira la propria azione. MENTRE per la forma di governo: si intende l’insieme degli strumenti o dei mezzi mediante i quali si procede all’organizzazione statuale ai fini di raggiungere le proprie finalità; i modi e i mezzi si traducono come 1 insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli organi al vertice dello stato e gli organi costituzionali LE FORME DI GOVERNO: Ci permettono di capire come è distribuito il potere tra parlamento, governo e presidente della repubblic a. Storicamente si sono elaborati diversi criteri, per classificare le forme di governo, il criterio attendibile:  Criterio di monopolio/ distribuzione del potere d’indirizzo politico tra più organi costituzionali: secondo. Mortati si distinguono le forme pure (il potere politico è concentrato in 1 solo organo; es storico: monarchia assoluta e dittatura) le forme miste: dove invece il potere è diviso tra più organi che detengono l’indirizzo politico. 1 ES: nella costituzione sovietica del 1936 il sistema era formalmente misto perché (il potere apparteneva in parte ai soviet ed in parte al dittatore) ma di fatto era 1 forma pura (il potere era accentrato nelle mani di Stalin) I modelli principali di forme di governo miste:  Repubblica presidenziale (che deriva dalla monarchia costituzionale); USA  Forma di governo parlamentare  Forma di governo semi-previdenziale (in Francia)  Forma di governo direttoriale (nella confederazione svizzera) Monarchia costituzionale; ha condotto alla REPUBBLICA PRESIDENZIALE: questa forma di governo, si è affermata storicamente nell’Inghilterra nel corso del 600, in Francia dal (1814-1848), è presente anche nello statuto Albertino del (1848) ed è stata presente NELLA PRUSSIA (dal 1850-1918). Questa forma di governo è caratterizzata da 2 organi espressione di 2 poteri diversi, con funzioni altrettanto diverse  Re (potere ereditario); funzione esecutiva  Il parlamento (potere elettivo); funzione legislativa In questa forma vi era 1 netta separazione dei 1 poteri esercitati da questi organi, legata al fatto che non sussiste alcun collegamento /rapporto di fiducia tra di loro.  Questi tratti caratteristici si trovano nella costituzione americana e nella repubblica presidenziale: dove vi è 1 netta separazione dei poteri, le funzioni sono svolte da 1

parte dal presidente e dall’altra dalle camere. Anche qua abbiamo 2 poteri che sono autonomi, frutto di 2 legittimazioni: -Da 1 parte il presidente della repubblica è anche capo dello stato/delle forze armate ed è eletto tramite elezione di 2° grado (nel sistema americano: gli elettori eleggono gli elettori presidenziali, che a loro volta eleggono il presidente, è considerata 1 elezione diretta, perché sa già quale presidente andrà a votare l’elettore presidenziale).  Il presidente ha dei poteri autonomi: nomina e revoca i sottosegretari di stato discrezionalmente (non ha bisogno del parlamento) inoltre egli svolge dei poteri politici in maniera autonoma, sulla base dei poteri assegnati dalla costituzione -Dall’altra parte abbiamo IL CONGRESSO (le camere): che svolgono la funzione legislativa e NON hanno la possibilità di incidere sull’indirizzo politico presidenziale, se non in alcuni casi specificati dalla costituzione americana (ad esempio: la dichiarazione di guerra, i trattati internazionali, incide sulla manovra finanziare) MA il congresso NON può terminare la carica del presidente SE NON in caso di impeachment; che è 1 procedimento che riguarda fattispecie penali come in casi di alto tradimento o di attentato alla costituzione degli USA. Però il presidente non può ingerirsi nella funzione parlamentare e negli atti propri del parlamento, l’unico atto che potrebbe adottare è 1 veto all’entrata in vigore delle leggi, MA il congresso potrebbe intervenire: votando con 1 maggioranza di 2/3; in questo modo il congresso supera il veto del presidente e si adotta la legge Rapporto tra il presidente e il congresso:  Presidente e congresso sono separati come poteri e svolgono funzioni che sono gara loro autonomi. Questa caratteristica della repubblica presidenziale è alla base del sistema, ma causa anche la crisi del sistema stesso: -perché il fatto che i poteri sono rigidamente separati; nei momenti di crisi NON permette di avere flessibilità e può comporta 1 peggioramento dei momenti di crisi, soprattutto quando il presidente non ha nel congresso 1 maggioranza del proprio segno politico, che possa sopportare le sue politiche; per questo nella realtà la forma. Di governo della repubblica presidenziale, presenta 2 direzioni (BI- DIREZIONALITÀ della R. Presidenziale)  Casi in cui: il presidente è la figura trainate (Lincon e Roosvelt); prevale il potere presidenziale  Casi in cui: la repubblica presidenziale, veniva influenzata dal parlamento, dove il congresso decide le direttive politiche che poi sono state attuate dal presidente; + simile ad 1 repubblica congressuale.

fondamentale che è quella di PROMULGAZIONE della legge, prima di farlo deve attuare 1 controllo sul testo di costituzionalità della legge. Nella forma di governo parlamentare questi tre organi concorrono a formarsi e a sostituirsi reciprocamente. Altro elemento che dimostra il carattere ternario della forma di governo parlamentare è che tutti e tre gli organi concorrono a formarsi e a sostituirsi reciprocamente  Parlamento  Governo  Presidente della repubblica Non è l’elemento della fiducia il tratto caratteristico. IN PARTICOLARE: il parlamento elegge il presidente della repubblica, il quale a sua volta concorre a formare il governo (dando l’incarico al vincitore delle elezioni), il quale poi deve ricevere la fiducia da parte del parlamento. Inoltre il presidente della repubblica (secondo l’art 88) della costituzione può scogliere le camere (quando non c’è + 1 maggioranza che sostiene il governo); MENTRE nei casi di reati previsti dall’art 90 della costituzione (come ad e: attentato alla costituzione) può essere messo in STATO DI ACCUSA dal parlamento, in seduta comune.

  • Quindi tutti e 3 organi oltre che concorrere a formarsi si sostituiscono a vicenda alla scadenza dei mandati, questo dimostra che gli organi essenziali della forma di governo non sono solo parlamento e governo MA c’è anche la figura del presidente della repubblica; essenziale per dare continuità a questa forma di governo. Ci sono 1 serie di varianti che hanno inciso su questa forma di governo:  Spostamento del baricentro politico dal parlamento al governo dall’800 al 900 sono i governi, che detengono la funzione politica in senso proprio). (Ma ci sono altri 2 elementi che incidono sull’applicazione pratica di questo modello)
  • L’incidenza che il ruolo dei partiti hanno sulla forma di governo: sia il n° di partiti e come sono organizzati  Legge elettorale nel caso in cui sia di tipo PROPORZIONALE: garantisce di + la rappresentanza, mentre nel caso sia di tipo MAGGIORITARIO: garantisce di + la governabilità invece che la rappresentanza vi BIPARTITISMO RIGIDO, multipartitismo estremo.ES: l’Inghilterra ha sempre avuto dal 1700 una forma di governo parlamentare; ma caratterizzata da 1 sistema rigido (conservatori e progressisti): quindi in Inghilterra vi sono 2 formazioni politiche ( 1 conservatrice ed 1 progressista che si sono contrapposte tra di loro). In Inghilterra il premier viene

sopportato dalla forza politica risultata vincente nelle elezioni MA quando si inclina la bipolarità del sistema (ad es. Come la formazione di 1 terzo partiti), la forma di governo entra in crisi Multipartitismo temperato Es: in Germania il sistema è diverso MULTIPARTITISMO: vi è 1 pluralità di partiti e non 2 blocchi contrapposti; per garantire la governabilità si è scelta 1 soluzione di legge di tipo proporzionale per garantire la presenza di tutti i partiti in parlamento. TUTTAVIA, sono stati aggiunti dei CORRETTIVI, come:  Per garantire la stabilità la soglia di sbarramento è del 5% per escludere i partiti estremisti dall’ingresso in parlamento.  Inoltre, è previsto 1 meccanismo di SFIDUCIA COSTRUTTIVA: nel caso in cui dovesse essere votata la sfiducia da parte di 1 forza politica, quest’ultima deve proporre l’alternativa della NUOVA forza che deve andare a governare. In Germania anche se la forma di governo è la stessa di quella inglese funziona in maniera comprarmene diversa, perché in Germania vi è 1 pluripartitismo con legge proporzionale e con dei correttivi che garantiscono la governabilità. (soglia di sbarramento al 5% e voto di sfiducia costruttivo, per evitare che i partiti estremisti restino fuori dal governo) Multipartitismo ESTREMO AD ES: in italia prima del 1993 vi era 1 multipartitismo estremo, il multipartitismo in Italia è stato retto da 1 legge di tipo PROPORZIONALE ( che consente di rappresentare la maggioranza così com’è ) NON maggioritario; questo ha determinato nella 1° repubblica italiana un grande instabilità ( vi è stato 1 numero di governi molto ampio, n° di crisi maggiore delle legislature).Il fatto di avere 1 legge proporzionale MA senza i correttivi (come in Germania) ha reso il sistema italiano instabile, questo ha determinato la necessità nel 1993 di rivedere la legge elettorale. Il modello della forma di governo fondato sul:  Rapporto di fiducia.  Ruolo del presidente della repubblica, con il governo e il parlamento; tutti e 3 gli organi di governo Sul piano dell’effettività giuridica trova 1 applicazione che può essere diversificata, a seconda di come indicono i fattori sostanziali che sono dati dal ruolo dei partiti e dalla legislazione elettorale. FORMA DI GOVERNO SEMI- PRESIDENZIALE

determinare delle crisi delle forme di governo ES: in Austria; l’indirizzo politico è del 1° ministro, mentre al presidente viene attribuito 1 ruolo di garanzia FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE: Confederazione svizzera (prende questa terminologia dal “direttorio” che resse la Francia nella costituzione del 1795). OGGI è la forma tipica della CONFEDERAZIONE SVIZZERA. Questa forma di governo è caratterizzata da 2 organi necessari, che sono il parlamento ed il governo. Non vi è il rapporto di fiducia Ma vi è 1 certa stabilità perché il governo è di DIRETTA emanazione del parlamento ; quindi, è il parlamento che elegge direttamente il governo SENZA istaurare nessun rapporto di fiducia con il governo ed inoltre il governo NON è revocabile, anche se nel corso della legislatura dovesse mutare la maggioranza parlamentare. Quindi è come se ci fosse 1 atto iniziale si fiducia, che rimane tale fino alla fine. La RATIO: è quella di garantire la stabilità all’esecutivo / di governo sempre, al fine di sopperire ad 1 carenza di tipo politico e di rappresentanza politica. Questo perché la confederazione svizzera è composta da tante piccole comunità etniche diverse tra di loro che sono difficili da amalgamare sotto il profilo della rappresentanza politica; questo perché le comunità non sono solo etnicamente diverse ma sono anche politicamente diverse. Quindi questa forma di governo risponde all’esigenza di:  stabilità governativa  e di unificare la diversa rappresentanza politica alla base delle diverse comunità etniche, religiose Quello che può accadere nella forma di governo direttoriale LA FORMA DI GOVERNO ITALIA: è principalmente 1 forma di governo parlamentare RAZIONALIZZATA Gli elementi presenti in costituzione sono:  L’esercizio della funzione legislativa ai sensi degli articoli 70/71 spetta al parlamento. Art 70 la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 camere. Art 71 l’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita la legge costituzionale. Il popolo la esercita mediante raccolta firma 500k elettori.  L’attribuzione della funzione di indirizzo politico: aspetta ai sensi dell’art 95 al governo che predetermina collegialmente la politica generale. I PCDM dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando le attività dei ministri.

 Il rapporto di fiducia (art 94); si prevede che il governo per poter svolgere le proprie funzioni debba ricevere la fiducia, non basta che il governo si sia formato dunque, affinché il governo che posso svolgere le sue funzioni. IL GOVERNO DEVE AVERE LA FIDUCIA DELLE DUE CAMERE. La fiducia deve persistere, per tutta la durata. In carica del governo -Il presidente della repubblica è 1 organo necessario, d’intermediazione perché nel caso di crisi di governo, il presidente della repubblica, ha 1 compito di verifica costituzionale: egli deve verificare nel caso di crisi di governo che ci sia la possibilità o di sostenere il medesimo governo con 1 altra maggioranza, o con la stessa maggioranza ma il governo è parzialmente modificato o addirittura deve verificare che ci sia 1 maggioranza idonea a sostenere anche 1 nuovo governo. Quando ha svolto questa verifica e NON è possibile formare un governo, il presidente della repubblica scioglie le camere ai sensi dell’art 88 e vengono indette delle nuove elezioni.  Dunque il presidente della repubblica è 1 ORGANO DI INTERMEDIAZIONE, sia nella fase di formazione del governo (art 92) sia per lo scioglimento: nel caso in cui ci sia 1 crisi ed il presidente non riesca a trovare 1 maggioranza parlamentare idonea a sostenere 1 nuovo governo (art 88). Vi sono 2 fattori che incidono sull’applicazione (di questa forma di governo IL RUOLO DEI PARTITI:  L’incidenza della legge elettorale In Italia soprattutto nella 1° repubblica c’è stato 1 multipartitismo estremo, infatti prima della riforma della legge elettorale in senso maggioritario del 1993, il sistema era proporzionale e questo non ha assicurato la governabilità. Poi c’è stata 1 modifica del sistema politico alla base, ad oggi il sistema partitico si è evoluto (non è più bipolare, ma tripolare con i 5 stelli). Dalla legge CALDERONI del 2005, vi sono stati diversi interventi da parte della Corte costituzionale. Significati del termine costituzione, primo significato lo abbiamo visto studiando le forme di governo, tutte queste sono recepite e disciplinate nella costituzione. In questo senso dobbiamo pensare come una funzione principalmente descrittiva. LA COSTITUZIONE: ora tratteremo:  I diversi significati del termine di costituzione  Quali sono i diversi tipi di costituzione  Quali sono le origini/genesi della costituzione e l’Assemblea costituente  I contenuti della costituzione