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Diritto Romano: Mores, Leges e Giurisprudenza nella Repubblica Romana - Prof. Miglietta, Appunti di Diritto Romano

capitolo 2 manuale (Talamanca)

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 13/01/2019

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F O N T I D E L D I R I T T O E T A’ R E P U B B L I C A N A
“ Mores”
si ritiene siano tradizioni, ovvero diritto consuetudinario !
-ripetizione di stessi comportamenti da individui diversi in situazioni analoghe !
problema: capire quale fosse il fondamento che desse legittimità al diritto, si respinge con fermezza l’
ipotesi che il fondamento si trovi nella volontà degli dei !
È valida invece l’ ipotesi per cui i mores si fondino su un ordinamento. m e t a p o s i t i v o ( basato sulla
natura delle cose* ) ; quindi non sono la fonde di produzione/ legittimazione del diritto ma semplicemente il
modo in cui si manifesta la vigenza dell’ ordinamento. !
*ordine naturale che trascende la volontà divina, ma basato sul Fato (ovvero sul destino, che secondo gli
antichi romani era un entità superiore agli dei)
….questa concezione ha permesso di giustificare i cambiamenti nel diritto attribuendoli a modifiche “
naturali “ nella società che implicavano cambiamenti anche a livello giuridico.!
Importanza rilevante del fondamento giusnaturalistico dei mores
la memoria dei mores era adata ai PONTIFICES, i quali raccoglievano materiali per i decemviri !
infatti è impossibile pensare che il linguaggio tecnico e sintetico delle XII tavole (*1), realizzate dai decemviri
fossero state redatte da zero ( ex nihilo), si basa infatti sui mores
*1 dopo le lotte patrizio plebee del V sec a.C. si realizzò la codificazione delle XII tavole ( 451-450 a.C.) che
cercava di dare stabilità ai mores sottraendoli alla sola memoria dei pontifices / opera solo apparentemente
innovativa perde si limitava a codificare i mores esistenti.!
!
dubbio se sia fatta o men votare la legge delle XII tavole nelle assemblee popolari o se sia stata emanata
per la sola volontà dei decemviri ( tende a prevalere la prima ipotesi) !
!
Periodo repubblicano senza la lex rogata (ovvero la legge votata nelle assemblee popolari proposta dal
magistrato) rimane l’ unico modo per creare diritto oggettivo.!
L E X !
leges rogatae plebiscita
-proposte dal magistrato (munito di imperium) - delibere dell’ assemblea della plebe !
-Votate alle assemblee del popolus romanus - riconosciuti come vincolanti per tutto il !
popolo romano benché promulgate dalle !
plebe (287 a.C.) !
perchè : manca la traccia, nella tradizione romana,
dell’ intervento della volontà divina nel diritto tranne
per la convinzione che intervenisse nella decisione in
controversie giuridiche, poiché il giudice dava
sentenza dopo consultazione divina ( ma manca
TOTALMENTE una testimonianza di ciò)
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F O N T I D E L D I R I T T O E T A’ R E P U B B L I C A N A

“ Mores” si ritiene siano tradizioni, ovvero diritto consuetudinario

- ripetizione di stessi comportamenti da individui diversi in situazioni analoghe

problema: capire quale fosse il fondamento che desse legittimità al diritto, si respinge con fermezza l’ ipotesi che il fondamento si trovi nella volontà degli dei È valida invece l’ ipotesi per cui i mores si fondino su un ordinamento. m e t a p o s i t i v o ( basato sulla natura delle cose* ) ; quindi non sono la fonde di produzione/ legittimazione del diritto ma semplicemente il modo in cui si manifesta la vigenza dell’ ordinamento.

  • ordine naturale che trascende la volontà divina, ma basato sul Fato (ovvero sul destino, che secondo gli antichi romani era un entità superiore agli dei) ….questa concezione ha permesso di giustificare i cambiamenti nel diritto attribuendoli a modifiche “ naturali “ nella società che implicavano cambiamenti anche a livello giuridico. Importanza rilevante del fondamento giusnaturalistico dei mores la memoria dei mores era affidata ai PONTIFICES, i quali raccoglievano materiali per i decemviri infatti è impossibile pensare che il linguaggio tecnico e sintetico delle XII tavole (*1), realizzate dai decemviri fossero state redatte da zero ( ex nihilo), si basa infatti sui mores *1 dopo le lotte patrizio plebee del V sec a.C. si realizzò la codificazione delle XII tavole ( 451-450 a.C.) che cercava di dare stabilità ai mores sottraendoli alla sola memoria dei pontifices / opera solo apparentemente innovativa perde si limitava a codificare i mores esistenti. dubbio se sia fatta o men votare la legge delle XII tavole nelle assemblee popolari o se sia stata emanata per la sola volontà dei decemviri ( tende a prevalere la prima ipotesi) Periodo repubblicano senza la lex rogata (ovvero la legge votata nelle assemblee popolari proposta dal magistrato) rimane l’ unico modo per creare diritto oggettivo. L E X leges rogatae plebiscita

- proposte dal magistrato (munito di imperium) - delibere dell’ assemblea della plebe

- Votate alle assemblee del popolus romanus - riconosciuti come vincolanti per tutto il

popolo romano benché promulgate dalle plebe (287 a.C.) perchè : manca la traccia, nella tradizione romana, dell’ intervento della volontà divina nel diritto tranne per la convinzione che intervenisse nella decisione in controversie giuridiche, poiché il giudice dava sentenza dopo consultazione divina ( ma manca TOTALMENTE una testimonianza di ciò)

L e x : non solo carattere pubblico ma anche privato ___Lex pubblica distinta in :

  1. lex rogata ( votata dall’ assemblea )
  2. lex data (imposta da una determinata istituzione) anche se la giusta contrapposizione sarebbe con la 3. lex dicta ( imposta dal magistrato)

__per quanto riguarda invece il sistema privatistico il sistema legislativo ha avuto un ruolo marginale

: inalati non introduce nuovi istituti ma si limita a : correggere, abrogare figure giuridiche, riordinare e unificare istituiti simili M A con il passaggio dalla repubblica al principato, Augusto la utilizza per rivoluzionare la disciplina dei rapporti di famiglia, del matrimonio e delle successioni ( ambiti di diritto privato) spiegazione del motivo per cui la lex non era prevista nel diritto privato:

  1. Tendenza di basarsi sulle interpretazioni dei pontifices ed eventualmente dei prudens (piuttosto che dei legislatori)
  2. Certezza che i mores bastassero in quanto si fondavano sull’ o r d i n e d e l l a n a t u r a
  3. Editto del pretore, si occupava della maggior parte delle esigenze sorte in seguito alla modifiche socio- economiche. F O N T I D E L D I R I T T O P R I N C I P A T O: Mutamento politico ( I sec. a. C.) : poiché nella figura del princeps si sarebbe contentato il potere politico ma anche quello normativo la lex rogata cadde in disuso, così come le assemblee popolari e l’ editto del pretore venne posto sotto lo stretto controllo del princeps nuove forme di atti normativi:
  4. senatusconsulta , delibere prese dal senato su cui il princeps esercitava il controllo
  5. costitutiones principum
  6. S E N A T O: in periodo repubblicano aveva preso provvedimenti per l disciplina ma non per norme generali e astrarre volte a vincolare i cittadini ma per invitare il pretore a svolgere in un determinato modo i suoi poteri discrezionali Le decisioni vincolavano lo il magistrato ma non avevano efficacia normativa diretta nei confronti dei soggetti dell’ ordinamento fino al I sec. d. C. quando i senatusconsulta valgono solo sul piano del diritto onorario e solo con il regno di Adriano che i senatusconsulta diventano vincolanti per i soggetti dell’ordinamento (gli viene quindi riconosciuta efficacia di legge, produzione di norme di diritto civile) “forza di legge” dei senatusconsulta, che vennero presto sostituiti dall’ orario principis in senatu habita; inaffti il princeps interveniva per proporre deliberazioni o sostenere proposte con un’ oratio che con il tempo si sostitutì al procedimento legislativo stesso.

Importanza nello sviluppo del sistema normativo

romano a partire dal III sec a.C. e crea lo ius

honorarium che si contrappone allo ius civile

Processo in ambito della iurisdictio peregrina

(rapporto con uno straniero) , interpretazione del

pretore ai traffici internazionali che essendo

inesistenti danno vita all’ interpretatio

prudentium.

- Attualmente si pensa che le XII tavole abbiano attuato un mutamento nell’ interpretatio dei pontefices ma

la realtà è più complessa, vic una nascita di un’interpretazione basata sul dettato legislativo ma mancava un’organizzazione scientifica del sapere giuridico.

  1. con l’allontanarsi dall’emanazione delle XII tavole vi è una maggiore autonomia dell’interpretatio dei pontefices rispetto alle leggi decemvirali che con la marginalità della lex rogata viene definito “proprium ius civile quod sine scripto in sola prudentium interpretatione constit” ovvero il ius civile che non si fonde immediatamente sulla lex consiste unicamente nella elaborazione giurisprudenziale.
  2. con la laicizzazione della giurisprudenza (II-III secolo a.C.) la situazione non muta infatti continua ad esercitare attività di consulenza pratica fino all’affermazione del carattere scientifico del sapere giuridico che si affermerà con Mucio Scevola, il pontifex maximum. *Il collegio dei pontifices viene sostituito dall’attività dei singoli giuristi che si basa sempre sulla ius controversum le sentenze sono discutibili poiché rappresentano opinioni personali (sententiae basate comunque sull’ auctoritas) Quindi la differenza più grande è la presenza di opinioni contrastanti che nel ius quod sine scripto in sola prudentium interpretatione constit formano il ius controversum. La posizione delle opiniones basata:
  3. sull’ epoca storica i cui lavorano i prudens
  4. mancanza di testi normativi su cui controllare i risultati raggiunti dell’ interpretatio prudens ( XII tavole remote)
  5. Il giudice privato non era un operatore professionale del diritto, e quindi poteva solo chiedere consiglio ai giuristi per risolvere una singola e concreta controversia L A G I U R I S P R U D E N Z A n e l P R I N C I P A T O :
  • La situazione non muta
  • Si accentua la dialettica tra le varie sententiae

- Ius controversie raggiunge massimi livelli, favorito dal contrapporsi delle scuole dei sabiniani e dei

proculeiani

- I giuristi benché appartenenti ancora alla classe senatoria, la loro auctorits si basava sul riconoscimento

dato loro dal princeps

  1. Metà del II secolo d.C. avvenimento di due fenomeni:
  1. con Adriano nello ius controversum si inseriscono i rescripta imperiali ( non norme giuridiche ma i cui principi venivano valorizzati nel dibattito giurisprudenziale.
  2. La maggior parte dei giuristi cessa di intraprendere la carriera senatoria preferendo quella equestre che culminava con la prefettura del pretorio (carica al vertice) Riduzione dello ius controversum? Si avviene un superamento delle divergenze ma si aprono anche nuovi dibattiti Svolta decisiva: esaurirsi della giurisprudenza classica intorno al 240 d.C. interpretazione del diritto spetta solo alla cancelleria imperiale Cessa l’ attività letteraria dei prudentes e quindi si limita il crearsi di nuovo ius controversum che si irrigidisce non trovando più soluzioni nel dibattito giurisprudenziale conservandosi tale fino all’ epoca tardo- antica.
  1. I responsa prudentium concorrono a formare i iura popoli Romani, e se le opinioni di più giudici corrispondevano acquisivano “forza dl legge” (vincolando il giudice) Le singole opinioni discordanti erano considerate diritto vigente e il parere del giudice insignito del ius rispondendi era vincolante e poteva essere contradetto solo da un altro giudice munito anch’ esso di tale prerogativa All’ interno dello ius controversum avevano comunque spazio le opinioni dei giudici che non erano muniti di ius rispondendi

Inserimento dei responsa prudentium fra le parti dei iura populi Romani insieme ai rescripta imperiali e alle costituzioni particolari, hanno due giustificazioni:

  1. le opinioni dei giuristi e le decisioni degli imperatori contribuiscono a formare il ius controversum (diritto vigente)
  2. Operatività dei rescripta e dei responsa determinava quale diritto applicare al singolo caso concreto senza dare vita ad una norma generale ed astratta.
  1. Caratteristica della giurisprudenza romana: m e t o d o Il metodo casistica collegato all’ attività pratica della giurisprudenza trova applicazione nell’ ius civile, nell’ interpretatio prudentium e in maniera remota nelle XII tavole. Nell’ambito degli atti normativi ( leges e senatusconsulta) creavano diritto civile e l’ editto del pretore creava diritto onorario. Pag 37 (? ) Prese di posizione dei giuristi riguardo l’ interpretazione di testi normativi riguardavano la discussione della metodologia casistica che sorreggeva il lavoro dei prudentes
  2. Per sintetizzare la posizione del giurista romano nell’ ambito del sistema normativo si devono sottolineare altri due punti:
  1. ruolo particolare della giurisprudenza: se i responsa prudentium sono una parte del iura populi Romani però l’ attività dei giuristi rimane centrale nell’ ambito del diritto oggettivo.
  2. Il sistema normativo entro il quale lavora il giurista è un “sistema aperto” e non un “sistema chiuso” Giurisprudenza laica era pratica / considera single fattispecie concrete per trovare la soluzione della questione. M e t o d o l o g i a c a s i s t i c a della giurisprudenza romana I giuristi romani non analizzavano di volta in volta il singolo caso posto e in particolare modo con Mucio Scevola i prudentes laici elaborarono la materia privatistica e il ius civile Comportava:

- risoluzione dei problemi mediante casi pratici

( presenti in opere giuridiche o proposti dal giurista) e quindi categorie generali, definizioni, classificazioni e distinzioni che sorreggono il sistema trovano il punto I giuristi individuavano canoni interpretativi e quindi è difficile stabilire se avessero valore assoluto oppure fossero solo argomentazioni con valore topico. Scelte di politica legislativa e giudizi di valore avvengono senza l’ intervento del giurista che si limit ad interpretare gli atti normativi ricostruendo il sistema I giuristi romani operavano valutando i principi impiegati nella risoluzione di casi pratici che potevano venire sostituiti o essere superati: possibile perché:

- riconsiderazione di una fattispecie portava alla luce

aspetti che erano stati trascurati

- scoperta di varianti che potevano dare soluzioni

diverse A volte collegavano la funzione del diritto ad aspetti che avevano rilievo sulla politica legislativa.