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Appunti diritto sociale: La ragione della previdenza sociale, Appunti di Diritto Della Sicurezza Sociale

<br /><div>La trasformazione sociale dell’ organizzazione Costituzionale </div><div>è</div><div> legata all’ origine della </div><div>protezione sociale</div><div> dello Stato moderno di matrice liberale.I fattori che hanno portato a questa trasformazione sono:</div><div>•</div><div>LA QUESTIONE SOCIALE: fattori sociali­economici ed etici derivanti dalle profonde trasformazioni derivanti dalla rivoluzione industriale.</div>

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 10/01/2012

martinastam
martinastam 🇮🇹

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Scarica Appunti diritto sociale: La ragione della previdenza sociale e più Appunti in PDF di Diritto Della Sicurezza Sociale solo su Docsity! Introduzione: Le ragioni della Previdenza sociale La trasformazione sociale dell’ organizzazione Costituzionale è legata all’ origine della protezione sociale dello Stato moderno di matrice liberale. I fattori che hanno portato a questa trasformazione sono: • LA QUESTIONE SOCIALE: fattori sociali-economici ed etici derivanti dalle profonde trasformazioni derivanti dalla rivoluzione industriale. • LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: In Italia e negli altri paesi europei, è stata introdotta la legislazione sociale, complesso eterogeneo di norme con il quale lo Stato dell’ 800 da una posizione di neutralità va ad intervenire per la tutela dei lavoratori e del corpo sociale in generale originando le spinte del capitalismo. La legislazione sociale è rappresentata dalla nascita del DIRITTO DEL LAVORO: è la fase originaria in cui le prime leggi di tutela disciplinano il diritto comune fondato sul rispetto delle parità formali delle parti del contratto e quindi in sostanza disparitario rispetto della posizione delle parti nel rapporto di lavoro subordinato. 1 PRIMA: gli interventi normativi hanno risposto ad una logica di ORDINE PUBBLICO ossia, lo Stato interveniva per correggere le situazioni a rischio e quelle di sfruttamento del lavoro. DOPO: siamo passati alla tutela delle PERSONE, dei LAVORATORI cioè prescelto lo strumento assicurativo che avrebbe posto le basi al SISTEMA DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI, fulcro del DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Il primo modello di Assicurazione fu quello Bismarkiano (1833); MODELLO ASSICURATIVO- MUTUALISTICO O “BISMARKIANO” (Europa Continentale-Mediterranea) • Solidarietà Occupazionale • Rilevanza Status professionale • finanziamento con contributi (a carico delle imprese) • Correlazione contribuz/retribuz prestazione ( corrispettività) • Fine: garanzia livello di vita raggiunto • Distinzione tra PREVIDENZA ( lavoratori) e ASSISTENZA (sogg. Privi di reddito). MODELLO UNIVERSALISTICO SOLIDARISTICO O “BEVERIDGIANO” (GRANBRETAGNA E PAESI SCANDINAVI) • Solidarietà generale • Rilevanza status di cittadino • Finanziamento con fiscalità generale da parte dello Stato • Tendenza egualitaria delle prestazioni • FINE: liberazione del bisogno • SICUREZZA SOCIALE A TUTTI I CITTADINI In tutti gli ordinamenti c è una contaminazione fra i modelli non esiste perciò un modello “PURO”; Vi è la distinzione di 2 momenti: • Erogazione delle prestazioni: tutela di quella situazione per la quale è stata fatta l’ ass.ne. • Apporto contributivo: ossia lo strumento per finanziare la tutela. Tra i due rapporti basilari o elementari è necessario distinguere il VINCOLO ( rapporto) e i suoi EFFETTI. Per espandersi anche nel mercato dei LAVORATORI AUTONOMI l’ ass.ne c ha messo più tempo. La legge della RIFORMA PENSIONISTICA DEL 1995 ha esteso il sistema delle assicurazioni anche ai liberi professionisti forniti di albo, prive di un autonoma cassa di previdenza e prive di una specifica tutela sociale. La tutela è stata poi destinata anche alle categorie di reddito diretto, generatrici di lavoro non destinato al mercato ma di ricchezze indirette. ART.117 COST. : all’ iniziativa privata è affidato un ruolo meramente complementare. A livello statale la funzione di vigilanza in materia di sicurezza sociale e di amm.ne attiva sono ripartiti tra: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero della salute Ministero dell’ economia e delle finanze Ministero degli interni Rapporto che si instaura prima dell’ effetto finale: quando la legge riconosce al A CARICO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ART 38 II comma: 1. VECCHIAIA 2. DISOCCUPAZIONE 3. INVALIDITA’ 4. MALATTIA E INFORTUNIO LAVORATORI SUBORDINATI LAVORATOR UTONOMI FAMILIARI DEI L V RATORI LAVORATORI”FUORI DAL MERCATO” ART.118: le funzioni amm.ve sono attribuite per via originaria o per delega alle Comuni, province, città metropolitane, oltre che alle Regioni e allo Stato sulla base di tre principi: -Sussidiarietà -differenziazione -adeguatezza L’ organizzazione amm.va attraverso la quale vengono assolti i compiti di previdenza sociale è articolata per ENTI. Nella materia di previdenza obbligatoria hanno operato ed operano un gran numero di Enti; fra i piu importanti troviamo: INPS : istituto Nazionale della previdenza sociale Provvede attraverso delle assicurazioni alla tutela di INVALIDITA’, di VECCHIAIA, di MORTE per i LAVORATORI SUBORDINATI, di DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA, di TUBERCOLOSI e per le ASS.NI FACOLTATIVE, INDIVIDUALI E COLLETTIVE per l’ INVALIDITA’ e la VECCHIAIA. Gestisce i regimi pensionistici ( vecchiaia invalidità e superstiti) e le prestazioni minori per i lavoratori privati. Eroga l’ assegno sociale ai cittadini ultra 65enni sprovvisti di reddito, l’ assegno per i nuclei familiari, la pensione per le casalinghe. Il regime previdenziale gestito dall’ INPS è definito GENERALE: esso è riferito a tutti i lavoratori con contratto di diritto privato, ai dipendenti pubblici, alle svincolate categorie di lavoratori autonomi o associati a tutti nel medesimo ambito di tutela previdenziale, ai precari dello Stato, liberi professionisti privi di Regime previdenziale. INAIL : istituto Nazionale per l’ assistenza contro gli Infortuni sul lavoro. Gestisce l’ ass.ne obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali. Si struttura su base centrale e periferica. L’ assicurazione sul lavoro si riferisce al settore dell’ artigianato, del terziario e delle attività varie. Ha competenza generale nel settore pubblico e privato, salvo alcune categorie. Ha conservato le funzioni tipicamente assistenziali concernenti gli interventi economici a favore degli invalidi del lavoro, erogazione assegno di incollocabilità. Altra categoria sono anche i fondi di Previdenza Complementare . Infine gli ISTITUTI DI PATRONATO E ASS.SOCIALE( persone giuridiche di diritto privato costituite in forma gratuita per la tutela dei lavoratori). INPDAP: Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti della Pubblica amministrazione Gestisce i regimi Previdenziali dei dipendenti pubblici. E’ omologo all’ INPS perché questo è rivolto ai dipendenti pubblici infatti gestisce i REGIMI PENSIONISTICI dei DIPENDENTI DELLO STATO e DEI POSTI PUBBLICI. Gli Istituti di Previdenza si devono occupare dei BISOGNI SOCIALMENTE RILEVANTI in presenza di alcuni eventi definiti EVENTI PROTETTI. SOGGETTI PROTETTI E SOGGETTI OBBLIGATI Gli Enti previdenziali gestiscono le assicurazioni obbligatorie e erogano prestazioni a favore dei lavoratori. I soggetti protetti dalla tutela previdenziale sono: La tutela previdenziale può spettare anche a chi non ha un occupazione: PROSEGUZIONE VOLONTARIA dell’ ASS.NE OBBLIGATORIA. Restano fuori dal sistema previdenziale i LAVORATORI ATIPICI, FLESSIBILI E DISCONTINUI che hanno un reddito annuo inferiore a 5.000 €. Chiunque svolga attività lavorativa sul territorio Nazionale è iscritto alle Assicurazioni obbligatorie. Per gli extracomunitari ci possono essere dei problemi nell’ esportazione dei contributi versati nel caso di paesi che non hanno stipulato convenzioni di sicurezza sociale con l’ Italia. Gli Italiani che lavorano all’ estero in un paese dell’ UE che non ha stipulato convenzioni con l’ Italia sono iscritti alla gestione previdenziale Italiana. Il datore di lavoro è un soggetto PASSIVO a cui spetta l’ obbligo di versare i contributi. Per i lavoratori subordinati, il tipo di attività svolta dal dato redetermina l’ iscrizione e l’ adesione ad un regime previdenziale