Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto ecclesiastico e rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico, una disciplina che studia i rapporti tra società, diritto e religione, con particolare attenzione ai rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Italia. Viene affrontata la storia delle leggi che hanno regolato tali rapporti, come le leggi Siccardi del 1850, lo Statuto Albertino e i Patti Lateranensi, e vengono discusse questioni relative alla laicità dello Stato, alla distinzione degli ordini e alla natura dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 27/02/2018

camyi000
camyi000 🇮🇹

3 documenti

1 / 36

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO ECCLESIASTICO
Diritto ecclesiastico: quel ramo della scienza giuridica che si occupa di studiare i rapporti tra società, diritto
e religione.
N.B: è una disciplina secolare
Diritto canonico: complesso delle norme dettate dalla Chiesa cattolica, che regolano i rapporti umani e
sociali tra i suoi membri e in particolare del clero.
N.B: è una disciplina confessionale.
Così come sono ordinamenti confessionali il diritto ebraico, islamico etc.
Materia interdisciplinare: il diritto ecclesiastico innanzitutto è importante in quanto coinvolge vari
ambiti di interesse – a differenza ad es. del diritto dell’esecuzione civile, o del diritto dell’arbitrato.
Accordo 1984 stipulato tra la Repubblica e la santa sede.
Matrimonio, norme sul matrimonio, sull’annullamento del matrimonio
Obiezione di coscienza: aborto, procreazione medicalmente assistita, eutanasia: attività che richiedono una scelta morale della
persona
Profili economici: finanziamento alle confessioni religiose. 8x1000 alla chiesa cattolica, un miliardo ogni anno.
Rifugiati
Attentati di matrice islamica
C’è il diritto ecclesiastico penale, tributario, amministrativo, dell’UE… tocca vari aspetti della società e del
diritto.
Ruolo del diritto ecclesiastico: si tratta di un insieme di norme che si occupano del fattore religioso, del
rapporto tra lo stato e le viarie confessioni religiose. Perché la religione è così importante per lo stato
italiano?
Vi sono delle ragioni di carattere storico e per così dire geopolitico:
a. Per ragioni storiche
b. La città del vaticano è nel territorio italiano (dal 1871)
Ma soprattutto:
c. La libertà religiosa è un diritto fondamentale dell’individuo.
19 Cost: questo articolo è la prima manifestazione in diritto positivo della libertà religiosa, che nello
stato liberale non c’era – c’era sì una norma un po’ ambigua nella legge sulle guarentigie, ma in
modo esplicito fu riconosciuta solo con la costituzione del 1948.
4 Cost: attraverso la religione il soggetto può contribuire al progresso spirituale della società.
9 CEDU
10 carta dei diritti fondamentali dell’UE
d. Ma più in particolare, perché la religione costituisce un fattore di sviluppo della personalità
dell’individuo:
2 Cost: la repubblica riconosce e garantisce...
Dunque l’ordinamento italiano si occupa di libertà religiosa per questo motivo: perché essa serve per lo
sviluppo della personalità ed è un diritto fondamentale assicurato dalla costituzione.
Attenzione: si potrebbe dire: se nel nostro ordinamento vige il principio di laicità, l’ordinamento dovrebbe
essere indifferente alla religione. Invece non lo è perché la religione è un fattore di sviluppo della personalità
dell’individuo.
Principio di LAICITÀ: per l’ordinamento è irrilevante il contenuto del credo. Ognuno è libero di credere in
ciò che vuole o di credere in nulla o essere indecisi; qualunque posizione l’individuo prenda rispetto alla
questione è protetta dal principio di laicità < sent. 203/1989 della Corte Costituzionale.
Evoluzione per arrivare alla sentenza:
1. Patti lateranensi 1929 prevedevano il confessionismo: c’era una religione libera che era quella cattolica, mentre le altre erano
ammesse solo se non erano contrarie all’ordine pubblico o al buon costume. Infatti l’ art 1 del trattato lateranense 1929
riprendeva l’ art 1 dello Statuto albertino : confessionismo.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto ecclesiastico e rapporti tra Stato e Chiesa in Italia e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

DIRITTO ECCLESIASTICO

Diritto ecclesiastico: quel ramo della scienza giuridica che si occupa di studiare i rapporti tra società, diritto e religione. N.B: è una disciplina secolare

Diritto canonico: complesso delle norme dettate dalla Chiesa cattolica, che regolano i rapporti umani e sociali tra i suoi membri e in particolare del clero. N.B: è una disciplina confessionale. Così come sono ordinamenti confessionali il diritto ebraico, islamico etc.

  • Materia interdisciplinare : il diritto ecclesiastico innanzitutto è importante in quanto coinvolge vari ambiti di interesse – a differenza ad es. del diritto dell’esecuzione civile, o del diritto dell’arbitrato.
  • A ccordo 1984 stipulato tra la Repubblica e la santa sede.
  • Matrimonio, norme sul matrimonio, sull’annullamento del matrimonio
  • Obiezione di coscienza: aborto, procreazione medicalmente assistita, eutanasia: attività che richiedono una scelta morale della persona
  • Profili economici: finanziamento alle confessioni religiose. 8x1000 alla chiesa cattolica, un miliardo ogni anno.
  • Rifugiati
  • Attentati di matrice islamica

C’è il diritto ecclesiastico penale, tributario, amministrativo, dell’UE… tocca vari aspetti della società e del diritto.

  • Ruolo del diritto ecclesiastico : si tratta di un insieme di norme che si occupano del fattore religioso, del rapporto tra lo stato e le viarie confessioni religiose. Perché la religione è così importante per lo stato italiano?
  • Vi sono delle ragioni di carattere storico e per così dire geopolitico: a. Per ragioni storiche b. La città del vaticano è nel territorio italiano (dal 1871)
  • Ma soprattutto: c. La libertà religiosa è un diritto fondamentale dell’individuo. 19 Cost : questo articolo è la prima manifestazione in diritto positivo della libertà religiosa, che nello stato liberale non c’era – c’era sì una norma un po’ ambigua nella legge sulle guarentigie, ma in modo esplicito fu riconosciuta solo con la costituzione del 1948. 4 Cost : attraverso la religione il soggetto può contribuire al progresso spirituale della società. 9 CEDU 10 carta dei diritti fondamentali dell’UE d. Ma più in particolare, perché la religione costituisce un fattore di sviluppo della personalità dell’individuo: 2 Cost : la repubblica riconosce e garantisce...

Dunque l’ordinamento italiano si occupa di libertà religiosa per questo motivo: perché essa serve per lo sviluppo della personalità ed è un diritto fondamentale assicurato dalla costituzione. Attenzione: si potrebbe dire: se nel nostro ordinamento vige il principio di laicità, l’ordinamento dovrebbe essere indifferente alla religione. Invece non lo è perché la religione è un fattore di sviluppo della personalità dell’individuo. Principio di LAICITÀ : per l’ordinamento è irrilevante il contenuto del credo. Ognuno è libero di credere in ciò che vuole o di credere in nulla o essere indecisi; qualunque posizione l’individuo prenda rispetto alla questione è protetta dal principio di laicità < sent. 203/1989 della Corte Costituzionale. Evoluzione per arrivare alla sentenza:

  1. Patti lateranensi 1929 prevedevano il confessionismo: c’era una religione libera che era quella cattolica, mentre le altre erano ammesse solo se non erano contrarie all’ordine pubblico o al buon costume. Infatti l’ art 1 del trattato lateranense 1929 riprendeva l’ art 1 dello Statuto albertino : confessionismo.

Art. 1: L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Art. 1: La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

  1. Nel frattempo (1929-1984) entra in vigore la Costituzione repubblicana ma la costituzione non ha dato una svolta cosi chiara, ma si arriva all’abbandono del confessionismo solo nel 1984.
  2. Nel 1984: Santa Sede e repubblica rinegoziano i patti e con il protocollo addizionale le parti non considerano più il confessionismo come valido.
  • In che senso la religione contribuisce allo sviluppo della personalità dell’individuo?
  • Condiziona lo sviluppo delle identità dei singoli e delle identità collettive. Infatti ci occupiamo non solo della religione in sé, ma anche del rapporto con la società e della religione quando diventa elemento di unione tra più soggetti. Le religioni portano in sé delle identità forti. Sono elementi che contribuiscono a costituire identità collettive forti.
  • La religione dà delle risposte a domande fondamentali (cosa succede dopo la dipartita?), domande di senso : domande che toccano identità, personalità, coscienza individuale : questa è la differenza tra essere parte di una qualunque associazione e di una confessione religiosa.
  • Tocca tutti gli aspetti della vita umana: perché la religione non si occupa solo dei contenuti dogmatici del credo, ove presenti, ma implica scelte di moralità, ragionamenti su ciò che è giusto o sbagliato, che influenzano il vivere quotidiano delle persone. Infatti l’orientamento morale si traduce in comportamenti conformi all’etica (etos). Es. eutanasia, staminali.
  • In particolare qual è il ruolo delle religioni in questo momento storico? le confessioni religiose hanno un ruolo diverso da quello che avevano in passato. Siamo in una società liquida : valori sono sciolti. Internet, facebook. La società liquida non ha valori solidi a cui attaccarsi, ha valori liquidi. Le religioni acquistano un significato che prima non avevano, ma con un paradosso. Infatti in questa società dove non vi sono valori stabili a cui aggrapparsi, le confessioni religiose costituiscono agenzie di senso, ma dato che la nostra società è post secolare , non sono agenzie di senso come in passato: sono agenzie di senso tradizionale , non attualmente condiviso. Tra tutti quelli che si professano cattolici, pochi seguono davvero la morale cattolica in materia sessuale, pochi vanno in chiesa etc: eppure è comunque un elemento identificante, più tradizionale che religiosa in senso stretto. Non c’è più un contenuto religioso forte a fare da collante, ma potremmo dire la tradizione. Ma questo non significa che a religione non sia più un agenzia di senso; è comunque, in una società liquida, un appiglio a cui attaccarsi. Es. il cardinale Bagnasco, ad esempio, presidente della CEI ed arcivescovo di Genova con la sua dichiarazione riguardo al voto segreto in occasione della votazione del ddl Cirinnà era mirato a difendere la famiglia come intesa dalla religione cristiano cattolica. Il cardinale vorrebbe portare un contenuto di morale cattolica in un legge. Le religioni vogliono che la religione sia imposta tramite gli strumenti dello stato e quindi resi coercibili. Questo fenomeno comporta che tra queste agenzie di senso ci possa essere un conflitto con l’ordinamento repubblicano.
  • Attenzione: la mia personalità posso svilupparla in una formazione sociale (famiglia, confessione religiosa…) ma anche da solo. Posso decidere di fare una vita solitaria.

4 Cost : il lavoro è un diritto, e un dovere: ogni cittadino ha il dovere di svolgere una “attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Materiale : si tratta del lavoro in senso proprio; un’attività che contribuisca in pratica ad aumentare il PIL dello stato – la matrice politico culturale di tale frase è: fascista, socialista (ordinamenti materiali) Spirituale : cosa si intende per progresso spirituale? Es. i preti. Non lavorano nel senso proprio del termine, ma concorrono al progresso spirituale della società. Aiutano a sviluppare le coscienze. ATTENZIONE: non deve essere necessariamente un progresso religioso, (altrimenti in Italia ci sarebbe un pluri-confessionismo) si parla di progresso “spirituale”; infatti la spiritualità

PROBLEMA TECNICO: RAPPORTO TRA DUE ORDINAMENTI ORIGINARI

Natura della confessione religiosa: (attenzione, confessione religiosa è il gruppo, religione è il credo)

Dal punto di vista interno Una confessione religiosa si propone come societas perfecta : si tratta di un gruppo che crea un sistema di valori, il quale:

  • Credo: Crea legami di appartenenza tra i fedeli, che si riconoscono in quanto aderiscono allo stesso sistema di senso e sulla base di questo riconoscimento creano legami tra loro.
  • Tutti gli aspetti della vita: da questo sistema di valori derivano delle regole di vita che toccano la quotidianità dei fedeli, tutti gli aspetti della loro vita, in quanto toccano le loro coscienze: dando risposta alle domande di senso. Dunque le confessioni religiose sono societates perfectae perché esigono fedeltà ad un sistema di valori e a delle regole di comportamento. Es. caso dei fedeli cattolici: non solo recitare il credo, non abortire, carità, se si è parlamentari votare in un certo modo.

N.B: le confessioni religiose sono le uniche societates perfectae che viaggiano in concorrenza con lo stato nell’imporre delle regole e stanno sul suo stesso territorio. Attenzione: lo stato, almeno lo stato laico, non è una societas perfecta

  • Non tocca ogni aspetto delle vita dell’individuo
  • Non dà risposta alle domande fondamentali
  • Ha dei valori, ma non può imporre ai cittadini un sistema di valori a cui aderire. Ho diritto di credere o di non credere a quello che voglio. Ma d’altra parte lo stato può impormi l’osservanza di leggi → conflitti. Al contrario uno stato teocratico può essere considerato una societas perfecta.

Il termine Communitas Perfecta o Societas Perfecta è il nome latino dato a una delle tante teorie della chiesa cattolica. Secondo questa teoria la chiesa cattolica è un gruppo autosufficiente e indipendente che ha gli elementi sufficienti per raggiungere le sue finalità di salvezza del genere umano. Storicamente l’espressione è stata usata per definire i rapporti stato-chiesa. Questa espressione si può usare per la chiesa cattolica ma anche per tutte le altre confessioni religiose.

Dal punto di vista del diritto Un gruppo confessionale che si considera societas perfecta, dal punto di vista del diritto cosa è? Un ordinamento giuridico. Se ha un’organizzazione, che può essere gerarchica (come nella Chiesa Cattolica) o orizzontale (come nella Chiesa protestante).

  • L’ordinamento italiano può permettere che nel suo territorio ci siano altri ordinamenti giuridici, pluralismo giuridico (< Santi Romano). Fin qui non sembrano esserci problemi.
  • Ma le confessioni religiose non sono semplici ordinamenti giuridici, sono qualcosa in più. Sono ordinamenti originari, hanno la caratteristica dell’aseità, e sono indipendenti.

Originarietà : È un ordinamento originario quello che non richiede l’intervento di un altro ordinamento per considerarsi sussistente, trae legittimazione da se stesso:

  • Sono originari ordinamenti come la Chiesa Cattolica e la Repubblica: La Chiesa cattolica non è tale in quanto la Repubblica la riconosce come tale, così come la Repubblica non è tale in quanto un altro soggetto (ad es. un altro stato) la riconosce come tale. La santa sede ad es. non fa parte dell’ONU. Ha osservatori permanenti, ma non ne fa parte. Non si pone sullo stesso piano degli stati, ma su un piano superiore. Perché portatrice di un fede che non può essere degradata a meccanismi di partecipazione politica ed equilibri di potere. Per altro solo la santa sede ha personalità di diritto internazionale tra le varie confessioni religiose.
  • Non è originario un ordinamento sportivo come il CONI (comitato olimpico nazionale italiano). L’ordinamento sportivo non è una societas perfecta pur essendo portatore di valori morali, valori nello sport. Ma non come una confessione religiosa.

Si parla di aseità : questi ordinamenti traggono legittimazione solo da se stessi.

Anche perché le religioni ci sono da migliaia di anni. La repubblica c’è da poco e pur potendo far rispettare i propri precetti con la forza, non può legittimare le confessioni religiose. Quelli delle religioni sono gli unici ordinamenti giuridici originari che troviamo in Italia. Es. Unione Europea è un ordinamento non originario.

Indipendenza: conseguenza dell’originarietà. Art. 7 Cost: Stato e chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Quindi il rapporto tra questi due ordinamenti originari, stato e chiesa, è, o almeno deve essere, di reciproca indipendenza.

Le confessioni religiose hanno: ▲ (^) Se sono strutturate, avranno innanzitutto un vertice. L’organo di vertice della chiesa cattolica è la Santa Sede, con a capo il papa, che è anche capo dello stato del Vaticano (stato sovrano, che come San Marino è uno stato enclave, circondato dal territorio di uno stato diverso). ▲ Norme.

  • Norme che hanno delle fattispecie: Norme-regole che indicano come ci si deve comportare
  • (^) Norme senza fattispecie: Norme-principio (che hanno carattere dogmatico)
  • Norme di organizzazione. Es. nella costituzione della repubblica quelle sull’ordinamento della repubblica. Nella chiesa ad es. come si elegge il papa: con il conclave.

Rispetto a queste norme di organizzazione come si deve porre lo stato italiano? Non può modificare le norme di quello che è un ordinamento indipendente.

  • (^) Dove c’è organizzazione, giuridicamente viene riconosciuto un sistema di potere. Le confessioni religiose hanno organi di potere.
  • Abbiamo detto che gli ordinamenti chiesa e repubblica sono indipendenti reciprocamente
  • E indipendenti sono anche le loro organizzazioni, i loro sistemi di potere. Infatti lo stato italiano non può intervenire sulle norme di organizzazione. Non c’è osmosi, contaminazione tra potere religioso e potere civile. Almeno secondo il diritto. Poi nella prassi e nella politica è un’altra cosa. Es. il governo italiano non potrebbe decidere norme su come eleggere il papa

Regola della non ingerenza. Che è un corollario del principio di laicità dello stato. Che a sua volta è connesso alla democrazia. Laicità pluralismo e democrazia sono tre concetti che si compenetrano.

DEMOCRAZIA e PRINCIPIO DI LAICITÀ

La nostra forma di stato è: ▲ Laica: Sent 203/1989 principio di laicità. ▲ Democratica: Art. 1 co.1 Cost. Italia repubblica democratica fondata sul lavoro.

Cosa significa democrazia?

  1. Meccanismo della rappresentanza. Infatti democrazia significa potere al popolo: la sovranità appartiene al popolo, che lo esercita nelle forme e nei limiti della costituzione: forma rappresentativa. Attraverso rappresentanti eletti a suffragio universale, in applicazione del principio di uguaglianza (uguaglianze- rappresentanza-democrazia).
  2. Sostanzialmente, perché l’Italia è una repubblica democratica? Garanzia dei diritti fondamentali.

La nostra repubblica è democratica perché garantisce i diritti fondamentali dell’uomo, i quali non si possono espungere dall’ordinamento. Infatti senza di essi la Repubblica non si può dire democratica, e la forma democratica non può essere oggetto di revisione costituzionale.

  • Dove troviamo il divieto di modificare la forma democratica?

Abbiamo definito la forma dello stato come forma democratica quindi che garantisce i diritti fondamentali. L’ordinamento italiano non è sempre stato democratico in questo senso. Che fasi abbiamo conosciuto nello sviluppo del nostro ordinamento?

  1. STATO LIBERALE Nel 1861 c’è l’unità d’Italia, nasce lo stato italiano come stato liberale.
  • Caratteristiche dello stato liberale ▲ Uguaglianza formale ▲ Generalità delle fonti del diritto: si applica a tutti la stessa legge a prescindere dalle caratteristiche individuali e dalla confessione religiosa. ▲ (^) Organizzazione dello Stato : - separazione tra società civile e stato apparato - separazione tra burocrazia e vertice del potere ≠ ancient regime la burocrazia era un’articolazione del potere sovrano regio e quindi non c’era separazione tra stato apparato e vertice del potere. Luigi XVI : lo stato sono io

▲ Classe dominante la borghesia, non più l’Aristocrazia come nell’Ancient Regime – Luigi XIV: lo stato sono io, la burocrazia era un’articolazione del potere sovrano regio.

  • Atteggiamento verso la religione Nello stato liberale dopo l’unità d’Italia vigeva lo Statuto Albertino , concesso da Carlo Alberto nel 1848 (si trattava dunque di una fonte costituzionale pre-unitaria). - Art. 1 dello statuto: “ La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati ”. - Catalogo di diritti nello statuto: tra essi non compare la libertà religiosa, ma essa era considerata sussistente nel Regno d’Italia, pur non essendo sancita in senso stretto.

Dunque vi era tolleranza verso tutte le religioni, ma la religione cattolica era la religione di stato: si parla di confessionismo di stato. TUTTAVIA tale principio venne sgretolato nel corso degli anni nonostante il permanere dello statuto. Progressivo distanziamento tra potere civile e religioso: secolarizzazione. Già prima Beccaria aveva condotto i suoi studi di diritto penale in termini di distinzione chiave tra peccato e reato. Uno stato non può più punire un soggetto perché lo ritiene peccatore, ma reo.

  • 1848 Legge Sineo Stabilì il principio di non discriminazione (altra faccia della medaglia del principio di uguaglianza): volendosi togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professassero la religione cattolica, si stabilì che “la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari”. La diversità di appartenenza a delle diverse confessioni non può essere quindi motivo di esclusione di esercizio delle funzioni pubbliche. Di conseguenza il principio del confessionismo formalmente posto dall’art 1 viene smentito. - Poteva una legge smentire lo statuto? Si perché era una costituzione flessibile.
  • 1850 leggi Siccardi Leggi di separazione fra Stato e Chiesa, del Regno di Sardegna: esse abolirono tre privilegi goduti fino ad allora dal clero cattolico
    1. Il foro ecclesiastico, un tribunale che sottraeva alla giustizia dello Stato gli uomini di Chiesa oltre che per le cause civili anche per i reati comuni (compresi quelli di sangue). Perché? Se la legge si applica in egual modo a tutti, anche la giurisdizione deve applicarsi a tutti.
    2. Il diritto di asilo, ovvero l'impunità giuridica di chi si fosse macchiato di qualsiasi delitto e fosse poi andato a chiedere rifugio nelle chiese, nei conventi e nei monasteri.
    3. La manomorta ecclesiastica, ovvero la non assoggettabilità a tassazione delle proprietà immobiliari degli enti ecclesiastici, stante la loro inalienabilità, e quindi l'esenzione da qualsiasi imposta sui trasferimenti di proprietà.

In questo modo i beni della chiesa erano sottratti al mercato; siccome la borghesia era diventata dominante aveva bisogno di mercato, mentre aristocrazia e clero non dovevano commerciale e quindi non avevano questa esigenza.

  • 1860 legge Casati Costituì un sistema di istruzione pubblico mentre prima era la Chiesa che si occupava della religione.
  • 1865 Codice civile Indifferenza alla religione: non c’era collegamento tra norme religiose e norme statuali (Es: il matrimonio religioso non aveva effetti civili, potevo sposarmi solo con matrimonio civile).
  • 1866-1867 leggi eversive dell’asse ecclesiastico (< latino “evertĕre”, significa abbattere, rovesciare…) Lo stato liberale ha espropriato tutti i beni ecclesiastici con l’eccezione di quegli enti che si occupavano della cura di anime.
  1. (^) R.D. 3036/1866 fu tolto il riconoscimento e di conseguenza la capacità patrimoniale a tutti gli ordini religiosi e le congregazioni che comportassero vita in comune ed avessero carattere ecclesiastico. I beni di proprietà degli enti soppressi furono incamerati dal demanio statale. Per la gestione del patrimonio immobiliare fu creato il Fondo per il culto (oggi Fondo Edifici di Culto).
  2. L. 3848/1867 vennero soppressi indistintamente tutti gli enti ecclesiastici, sia quelli morali sia quelli per scopo di culto: diocesi, parrocchie e istituti di vita consacrata, ed anche i capitoli delle chiese cattedrali e di quelle collegiate. Furono soppressi in quanto ritenuti superflui dallo Stato per la vita religiosa del Paese. Da tale provvedimento restarono esclusi seminari, cattedrali, parrocchie, canonicati, fabbricerie e gli ordinariati.

Le leggi eversive sono la ragione per cui molte chiesa sono di proprietà dello stato. Quindi è lo stato a pagare la manutenzione straordinaria, e a goderne è la chiesa cattolica.

  • 1970 presa di Roma – nota come breccia di Porta Pia – Roma fu annessa all’Italia Uno stato che si professa cattolico invade lo stato pontificio: questo dimostra come l’art. 1 dello statuto non avesse un peso effettivo. Però l’art. 1 non fu mai abrogato. Autore dell’operazione fu Cavour “libera chiesa in libero stato”.

1871 Legge delle guarentigie pontificie. Si trattò di una legge unilaterale il cui rispetto venne imposto al pontefice.

  • (^) Considera il papa cittadino italiano, seppur gli venga applicato uno status particolarissimo di sovrano, sia dal punto di vista onorifico che giuridico. Il papa e sacro e inviolabile.
  • Il papa prima stava al Quirinale, mentre successivamente si trasferisce in una sede più modesta (appartamenti al Vaticano, Palazzo apostolico).

MA Pio IX non riconoscerà mai la legge delle guarentigie, perché era stata imposta alla chiesa dallo stato italiano. 1874 Non expedit («non giova, non conviene»): Pio IX prevede il divieto per i cattolici italiani di partecipare alle elezioni e in genere alla vita politica dello Stato italiano, divieto sanzionato con la scomunica (pena irrogata senza sentenza e senza il tribunale, che prevede l’allontanamento dalla comunità religiosa). Quando viene abolito? formalmente nel 1919 con Benedetto XV ma praticamente un po’ prima per permettere ai cattolici di partecipare alla vita politica visto che c’era la possibilità che il Partito cattolico vincesse le elezioni ed evitare l’ascesa del partito socialista.

  1. PRIMA METÀ DEL NOVECENTO Prima guerra mondiale coinvolge un nuovo soggetto che prima era restato in ombra nel tessuto sociale, dominato dalla classe borghese: le masse popolari. Nello stato borghese esistente fino a quel momento vigeva il principio di una partecipazione alla vita politica legata al censo. Ora quel principio inizia a sgretolarsi. Nasce la necessità che le masse popolari acquistino peso politico; iniziano ad essere estesi i suffragi a categorie di cittadini che prima ne erano escluse. Nascono i partiti di massa , che hanno bisogno di rappresentare le esigenze delle masse, per essere votati.
  • Partito socialista
  • Pietro Gasparri, cardinale, in rappresentanza della santa sede

■ Si compongono di due fonti di cognizione significative:

  1. Trattato del Laterano: riguarda gli aspetti relativi alle questioni di carattere internazionale
  2. Concordato lateranense: riguarda i rapporti con la chiesa cattolica come confessione religiosa
  3. Poi c’è una convenzione finanziaria

■ Contenuto: Con questi accordi cambia la forma di stato. Formalmente è ancora in vigore lo statuto albertino, ma in pratica si passa da una forma di stato liberal-separatista a una forma di stato confessionista e concordataria.

  • Soluzione della questione romana Questione territoriale e politica nata dalla debellatio dello stato pontificio. Questione sulla sopravvivenza del potere temporale del papato su Roma. Fu risolta decretando la nascita dello Stato del Vaticano

Stato particolare:

  • Nato con una convenzione, un trattato internazionale
  • (^) Con una funzione precisa: permettere alla chiesa di esercitare il suo magistero sul popolo di dio, insomma di compiere la propria missione nel mondo. Quindi se, in ipotesi, ci fosse una nuova cattività avignonese, lo stato del vaticano perderebbe la sua ragion d’essere e quel territorio tornerebbe ad essere italiano. Anche la cittadinanza del vaticano è funzionale: non si acquisisce per nascita ma a seconda della funzione esercitata.
  • Stato enclave: interamente circondato dal territorio di un altro stato, quello italiano. Da qui deriva la convenienza a stipulare i patti per la chiesa: la Chiesa riacquisisce un territorio che le permette di esercitare i suoi poteri di governo, infatti alla chiesa cattolica serve un territorio dove esercitare il suo magistero universale (cattolico= universale). La santa sede ha da sempre avuto soggettività giuridica proprio perché da sempre ha esercitato la propria sovranità su un territorio, prima grande oggi il più piccolo del mondo (nonostante l’interruzione che si ha quando il papa diventa cittadino italiano).
  • Confessionismo di stato Si dà nuova linfa all’art. 1 dello statuto albertino, dando vita a un confessionismo di matrice ideologica; si può parlare di una “riconfessionalizzazione” dell’ordinamento italiano, che consiste nel fatto che lo stato assorbe i principi della religione – da qui alcune antinomie che troviamo ancora oggi nello stato italiano malgrado sia uno stato laico.

Vediamo meglio in cosa consiste il confessionismo di stato e cosa comporta: ■ Emerge:

  • già nel preambolo del trattato lateranense (Si parla di “Convenienza”; “l’Italia riconosce e riafferma”, “Consacrato”: solennità).
  • art. 1 del trattato: “ L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica romana è la sola religione dello Stato ”.

■ Esempio: Art. 34 del concordato: istituto del matrimonio: si riconoscono al matrimonio canonico effetti civili. “Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili”.

Analizziamo con attenzione la terminologia usata:

  • (^) Tradizioni cattoliche : lo scopo è far riemergere le tradizioni cattoliche del regno d’Italia.

Vi è un’osmosi, tipica di un ordinamento confessionista, tra visione civile e religiosa. La famiglia non viene definita in una fonte unilaterale, ma in un concordato con la chiesa cattolica: il concetto viene connotato dal punto di vista religioso. Nella retorica fascista il concetto di comunità statale era tenuto coeso attraverso l’appartenenza alla comunità religiosa. L’ordinamento si nutre di principi religiosi per acquisire legittimazione.

  • Ridare dignità al matrimonio: ma prima non aveva dignità? C’era il matrimonio civile. Che quindi da questa affermazione risulta delegittimato. Lo stato sta dicendo: il mio matrimonio civile non vale nulla. Si tratta di un affermazione ideologica. Non sta costruendo una norma sotto il profilo tecnico: il matrimonio c’era già. Operazione di scrittura normativa dalla forte impronta ideologica e non tecnica.
  • Riconosce al Sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico effetti civili: non si parla di “negozio giuridico” ma di “sacramento”.

■ Perché il regime fascista usò proprio la religione cattolica come collante sociale? Perché il regime fascista aveva bisogno di un sistema di valori da imporre alla collettività. La religione cattolica è un sistema di valori; i valori servono a costruire un’identità collettiva condivisa. Ed era il sistema di valori più facile da imporre, in quanto condiviso dalla maggior parte della popolazione. Dunque il regime fascista prese questi valori cattolici, li assorbì, facendoli diventare valori propri e imponendoli alla collettività: tutti devono riconoscersi nella nazione cattolica. Salvo le sparute minoranze religiose che avevano un regime giuridico diverso. Il regime si è servito della religione come strumento di imposizione ideologica, per costruire un nazionalismo imposto. Esattamente l’opposto dello stato laico, democratico e pluralista, dove non c’è osmosi tra principi religiosi e civili, o almeno non dovrebbe esserci. Sinonimo di laicità è non confessionalità. Lo stato laico è non confessionale.

▲ Questo è il percorso sottilissimo a monte delle leggi raziali. Esse negano il principio giuridico fondamentale della dignità umana. Come ha fatto il regime ad affermare che alcuni soggetti non fossero nemmeno cittadini? Proprio attraverso il confessionismo di stato: può essere parte della nazione solo chi è cattolico. Chi non lo è non è parte della nazione fascista. Non è un cittadino. Non ha la dignità.

  • Nella firma delle leggi raziali da parte del re, il re si è dimenticato che i suoi predecessori avevano firmato la legge Sineo. All’epoca il re aveva detto che chiunque poteva diventare suo generale, suo senatore. Ora dice parte di quei soggetti che potevano diventarlo assieme agli altri non sono nemmeno cittadini.

▲ Questione del crocefisso: già dagli anni ‘20 questa osmosi tra principi religiosi e civili ha avuto un grande rafforzamento. Si prevede che in tutti gli istituti di istruzione non universitari fosse affisso come elemento di arredo obbligatorio il crocifisso da porre di fianco al ritratto del re, dietro alla cattedra.

Come mai il crocefisso viene reso obbligatorio?

  • Portata ideologica : l’accoppiata crocefisso-ritratto del re nelle aule scolastiche ha una precisa portata ideologica. Un aula è composta da bambini e insegnante. Tutti fanno parte della nazione cattolica. Qual era il ponte di collegamento che potesse riferire entrambi alla NAZIONE CATTOLICA? Il crocefisso – cattolica – di fianco al re – nazione – rappresenta la scelta ideologica del confessionismo di stato.
  • Legittimazione : il re viene legittimato dal crocifisso, dato che il re governa per grazia di dio, oltre che per volontà della nazione;
  • Tra due soggetti di pari ed elevato livello culturale: insomma una discussione tra dotti. I quali non vogliono convincere qualcuno ad abbracciare la propria religione.
  • Privata: infatti la stampa subiva delle censure, perché la legge sulla stampa era una legge indirizzata alla protezione del sentimento religioso cattolico.
  • Mentre invece la propaganda è rivolta al popolo; il proselitismo è la propaganda religiosa che mira a convincere di una certa visione del mondo.

Il rabbino e il teologo possono discutere, ma il rabbino non può uscire dalla sinagoga e dire convertitevi. Ratio: si richiamano le esigenze sottese all’art. 1: tutelare l’ordine pubblico. La propaganda lo mette a rischio, mentre la discussione tra dotti no.

Codice Rocco 1930 Vengono inseriti i reati contro il sentimento religioso. Art. 402 c.p. prevedeva il reato di vilipendio alla religione dello stato, punito con la reclusione fino a un anno.

  • (^) Il bene giuridico protetto è il sentimento religioso della nazione.
  • Il reato era perseguibile d’ufficio.
  • Il dolo è generico (per avere una tutela più ampia).
  • Un vilipendio è anche solo dire ma è sbagliata come fate a crederci

Oggi questi reati non sono più previsti: l’articolo cade con la sent. 508/2000 della corte costituzionale, relatore Zagrebelsky.

3. LA COSTITUZIONE

1948: entra in vigore la costituzione repubblicana;

  • Forma di stato: cambia la forma di stato, l’Italia diventa uno stato laico democratico e pluralista.
  • Dal punto di vista delle fonti: come è strutturata la costituzione dal punto di vista delle fonti
    • (^) Fonte di cognizione: Costituzione intesa come foglio di carta con scritti 139 articoli
    • Fonte di produzione: Costituzione come complesso di disposizioni normative che producono diritto.
    • Fonte sulla produzione: Costituzione come fonte che a sua volta regola il sistema delle fonti: stabilisce come le altre fonti devono produrre diritto. Es. art. 8 Cost. dice come si produce il diritto dei rapporti con le confessioni religiose: i rapporti sono disciplinati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze
  • Fattore religioso: la Costituzione inaugura un sistema di tutela del fattore religioso completamente antinomico con quello fascista. Vediamolo analizzando i vari articoli: la Costituzione italiana contiene molte disposizioni che toccano il fattore religioso, sia direttamente che indirettamente.

LA RELIGIONE NELLA COSTITUZIONE

3 Cost: Contiene la parola religione 4 Cost: Contiene la parola spirituale 7 Cost : riguardano la struttura, fonti sulla produzione giuridica. C’è la parola chiesa cattolica. 8 Cost : confessioni come ordinamento. Gli art. 7 e 8 toccano i rapporti con le confessioni come ordinamenti. Rapporti istituzionali inter-regolamentari. Vengono prima della libertà religiosa.

19 Cost: riguarda la libertà religiosa come esercizio di un diritto 20 Cost: riguarda il fattore religioso come motivo di discriminazione 117 Cost: lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. Quindi la Lombardia può fare un concordato con la Chiesa Cattolica? La risposta corretta è NO. Lo può fare solo il governo negoziando attraverso la legge dello stato.

Questi articoli, con l’art. 2 Cost (NO art. 117 Cost ) costituiscono un microsistema costituzionale da cui è distillato il principio di laicità.

3 Cost: Comma 1

  • Dignità sociale : “ tutti i cittadini hanno pari dignità sociale… ” La dignità sociale viene ancora prima dell’uguaglianza. Cosa significa pari dignità sociale? - (^) Uguale - Condivisa: comune. Questo vuol dire che, in vigore di questa costituzione, non si potrà mai considerare che persone appartenenti a una certa categoria non possano più essere considerate come cittadini. Le diversità di trattamento devono essere sempre ragionevoli. Infatti, come già detto, essenza della democrazia è pari dignità umana e uguaglianza. La democrazia non può esistere senza uguaglianza. Questo significa che bisogna porre un limite alla democrazia stessa, alla discrezionalità del legislatore. Art. 101 la giustizia è amministrata in nome del popolo. Quindi non potrei amministrarla sulla base della disuguaglianza. Perché il popolo gode di pari dignità. I giudici sono soggetti solo alla leggi. Non alle opinioni pubbliche né a quelle personali.
  • Uguaglianza:… e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali ” Abbiamo una disposizione e due norme, una che riguarda le dignità e l’altra l’uguaglianza.

“Senza distinzione di…”: vengono elencati dei fattori di identità.

  • Sesso: oggi diremmo meglio “orientamento sessuale”
  • Razza: insomma bah prima si dice che hanno pari dignità sociale poi mette le razze
  • Opinioni politiche
  • (^) Condizioni personali o sociali. Condizioni personali: stile di vita identificante. Art. 2 dice che posso sviluppare la mia personalità come voglio. Ma anche condizioni di salute. Condizioni sociali: appartenenza a categorie individuate.

Comma 2

  • “È compito della repubblica ”: meglio, un dovere della repubblica. Perché della Repubblica? È la repubblica ad essere democratica quindi è lei che deve applicare l’uguaglianza.
  • (^) “Rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza” : attenzione, ENTRAMBE.
  • Non solo l’uguaglianza:
  • Ma anche la libertà: non dobbiamo avere tutti lo stesso reddito. È legittimo che uno guadagni più o meno di un altro. Infatti se così non fosse, come in uno stato comunista, si limiterebbe la libertà in nome dell’uguaglianza di tutti, e allora l’ordinamento non sarebbe più democratico.

Art. 2

La Repubblica

▪ Non posso costituire un’associazione segreta: esse sono pericolose perché tendenzialmente possono non essere pacifiche.

Dunque ognuno è libero di professare il proprio credo e di esprimere le proprie opinioni, finché il suo comportamento non contrasta con la solidarietà. Ma la democrazia va sempre preservata, quindi la dimensione del credo deve restare libera. Anche se in realtà esistono i reati di opinione : Es. vilipendio della bandiera Es. apologia del fascismo La previsione di questi reati contrasta con l’art. 21 Cost che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero: si tratta di una rinuncia a un elemento della democrazia, per preservare la democrazia stessa. In questo caso anche per ragioni storiche. In ogni caso bisogna vedere l’idoneità dell’idea a promuovere comportamenti. Es. istigazione al suicidio è reato. Ma bisogna vedere nella situazione concreta vari elementi come la fragilità della persona che istigo, la forza e la natura dell’interlocutore.

7 Cost

Co. 1: Lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Co. 2: I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modifiche dei patti accettati dalle parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

  • Soggetti
    • I soggetti che hanno firmato i patti lateranensi: ■ Governo, per il regno ■ Santa sede
  • I soggetti individuati dall’art. 7 i cui rapporti devono essere regolati dai patti lateranensi: ■ Stato: lo stato è la repubblica, intesa come: - Struttura istituzionale composta dai vari enti territoriali: regioni, città metropolitane, province, comuni. Sono tutti indipendenti e sovrani - Struttura composta dall’insieme dei vari poteri: governo, parlamento, magistratura, P.d.R… - E il popolo? Il popolo è anch’esso parte della repubblica.

Quindi anch’esso è indipendente dalle confessioni religiose. Esso deve sottostare alla legge della Repubblica, quindi in primo luogo alla Costituzione. Ma non alla confessioni religiose: ciò è espresso nell’art. 7 Cost: principio di distinzione degli ordini.

Inoltre l’art. 1 dice che il popolo sovrano deve rispettare i limiti della costituzione, e tra questi limiti c’è quello dell’art. 7 per cui la Repubblica, quindi anche il popolo, deve rispettare il divieto di ingerenza.

Es: Referendum (strumento di democrazia diretta). Il popolo esercita la sua sovranità nell’attività, nell’esercizio del potere legislativo. Il popolo è indipendente rispetto alla confessioni religiose? Il popolo gode di un divieto di ingerenza? Se il popolo è composto da individui fedeli, può orientarsi sulla base, per esempio, del magistero ecclesiastico? Domani facciamo un referendum contro l’aborto (c’è già stato in Italia). La Chiesa dice che l’aborto è un peccato mortale. Qualcuno di voi può legittimamente o non andare a votare per non far raggiungere il quorum o andare a votare no? Lo può fare? CERTO. Viola qualche precetto costituzionale? NO. È un dovere partecipare alle elezioni? In teoria è un dovere, però negli anni si è sfumato. La Costituzione materiale lo ha fatto sfumare, è mutata. Non andare a votare significa, al di là del disinteresse di qualcuno, è un’attività che ha rilievo tecnico, perché non si raggiunge il quorum e quindi l’eventuale consultazione referendaria non può essere considerata rilevante nel suo potere abrogatore.

Es: l’iniziativa legislativa popolare (altro strumento di democrazia diretta). Può proporre, avanzare una proposta di legge di iniziativa popolare in cui la proposta sia contaminata da elementi religiosi? SI, lo può fare. La proposta passa al Parlamento, viene eventualmente votata … Una legge del genere che fine farà? Cosa è successo alla legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita?

È stata gradualmente smantellata dalla Corte costituzionale per vizi di illegittimità costituzionale, proprio per queste ragioni.

■ Chiesa Cattolica come confessione religiosa, NON la Santa sede.

  • La chiesa è la comunità dei fedeli, la confessione religiosa.
  • (^) La santa sede è l’organo di governo della Chiesa cattolica.
  • Sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani
  • Indipendenti L’indipendenza è una conseguenza dell’originarietà. Se sono ordinamenti originari questo comporta il principio della non ingerenza. Disposizioni e norme di un ordinamento non possono intervenire su disposizioni o norme dell’altro.
  • Sovrani PROBLEMA: come si può parlare di sovranità per un ordinamento che non ha un proprio territorio? Come si fa a dire che la Chiesa è sovrana, se non è dotata di un suo territorio? In Italia la santa sede ha la sovranità sul territorio dello stato vaticano. Ma qui non si parla di santa sede, ma di chiesa cattolica.

▲ Di solito quando si parla di sovranità si intende l’esercizio esclusivo e indipendente di un potere temporale. Lo stato esercita la sovranità sul piano temporale, sull’ordine civile. ▲ Ma qui si intende esercizio di un potere religioso, che attiene alla sfera religiosa: infatti quando la Cost. dice che stato e chiesa sono sovrani ciascuno nel proprio ordine, per ordine si intende sfera di influenza. È l’ordine ad essere l’oggetto di sovranità, non il territorio. La chiesa esercita la sovranità sull’ordine religioso (solo la Chiesa può dire se cristo ha natura umana e divina).

Cosa è l’ordine? Per capire cosa significa che stato e chiesa sono ciascuno sovrano e indipendenti ciascuno nel proprio ordine, dobbiamo chiarire meglio il concetto di ordine. Ordine è definibile come insieme di materie, interessi e contenuti.

  1. Materie Argomenti, ambiti.
  • (^) Materie che appartengono alla religione: peccato, nomina dei vescovi, sacramenti. Lo stato non può intervenire a disciplinare queste materie.
  • Materie che appartengono all’ordine statale: successioni, modalità di voto in aula di un D.Lgsl. Il diritto canonico non può interferire.
  1. (^) Interessi L’interesse individua una fascia di rilevanza per ciascun ordine. Vi possono essere dei casi in cui entrambi gli ordini hanno interesse su una stessa materia. Es. Stabilire cosa sia una famiglia:
  • È interesse dello stato: formazione sociale nella quale si sviluppa la personalità degli individui.
  • (^) Ma anche della Chiesa

Se c’è un doppio interesse cosa succede? Ognuno regola il suo interesse sulla base dei propri principi. Il diritto canonico darà una qualificazione alla famiglia, il diritto italiano darà la sua. Il diritto italiano non potrà pretendere che il diritto canonico riconosca unioni omossessuali. Il diritto canonico non potrà pretendere il contrario.

  • Quale età? Non corrispondenza tra la capacità di agire in senso giuridico e la libertà religiosa. Si ritiene che all’iscrizione di un ragazzo alla scuola secondaria superiore egli fosse in gradi di farlo. Dunque posso farlo anche a sedici anni di sbattezzarmi.
  • Come funzione lo sbattezzo? A che ordine appartiene?
    • (^) Alla chiesa, nel senso che è la chiesa ad amministrare i sacramenti, dunque è sua materia, ed è suo interesse farlo, e ne stabilisce la disciplina (contenuto), compreso segnare i nomi dei battezzati nel registro di battesimo. E la chiesa può legittimamente dire che non ci si può sbattezzare perché il battesimo è un sacramento incancellabile.
    • Ma lo sbattezzo può essere anche materia di interesse dello stato: per quel che concerne il diritto alla privacy , qui intesa non come diritto alla riservatezza ma come veritiera rappresentazione della propria identità, di sé davanti alla società. In questo diritto può entrare il diritto ad essere cancellati dal registro di battesimo.

Chi prevale? In questo caso prevale la chiesa, perché il battesimo è materia interesse e contenuto appartenente al suo ordine. a. Un giudice dello stato può imporre alla chiesa di cancellare il dato dal registro in nome della privacy? NO. Il contenuto dello stato, ossia il diritto a una rappresentazione veritiera di sé, si ferma davanti al contenuto della chiesa di tenere il dato nel registro di battesimo, ritenendolo un sacramento indelebile. La tenuta di quel registro è contenuto interesse materia che appartiene alla chiesa. Il giudice dovrebbe dire che c’è difetto di giurisdizione. La giurisdizione è il potere del giudice di iuris dicere rispetto però all’ordinamento dello stato. Il giudice non potrà mai disapplicare il diritto canonico. b. (^) Se l’INSTA dovesse fare un’indagine sui battezzati italiani, i soggetti che hanno chiesto la cancellazione non potrebbero essere inclusi nell’elenco dei battezzati. Se la chiesa dovesse lei fare un’indagine, potrebbe tenere in considerazione quel dato, e nessuno potrebbe impedirglielo, in nome della privacy.

Indipendenza e sovranità Rianalizziamo questi concetti alla luce di quanto appena visto. ▲ Indipendenza: no commistione tra i due ordini. Materie interessi contenuti paralleli. ▲ Sovranità: solo uno o l’altro avrà il potere di dare una disciplina a quelle materie interessi e contenuti.

Dunque abbiamo visto che l’art. 7 contiene il principio di distinzione degli ordini.

Profili problematici

  1. Le confessioni religiose sono societates perfectae. Non si occupano solo degli aspetti teologico-dogmatici (della natura umana e divina eccetera…). Ma di tutti gli aspetti della vita. Della vita che io vivo su un territorio come cittadino. Come vive, come vota, come si comporta, cosa sceglie. Anche aspetti etici, morali, che investono la vita di tutti i giorni. Ma questi elementi hanno interesse anche per lo stato. Questi due ordini tecnicamente non si incontrano in uno stato laico, ma ci sono quotidiani conflitti tra loro. L’interazione tra i due ordini avviene nella quotidianità di ogni singolo che appartenga a entrambi. Domanda fondamentale: chi comanda?
  2. Immaginiamo un parlamento in maggioranza musulmano, che vari una legge che accoglie una visione religiosa, oppure abroga l’art. 7 con una legge di modifica della costituzione. Cosa succede?
  • (^) La legge sarà dichiarata incostituzionale per contrasto con il principio di laicità. Ma uno potrebbe dire: l’ha votata il parlamento. Che rappresenta il popolo. Ma il popolo esercita la sovranità nei limiti della costituzione. Quindi anche nei limiti dell’art. 7. Che è un principio supremo che non può essere toccato nemmeno dalle leggi di modifica della costituzione. Anzi è un principio che serve a dichiarare incostituzionali anche le leggi costituzionali. La laicità è irrinunciabile, irretrattabile.
  • E se anche la corte costituzionale fa passare la legge? La magistratura potrebbe perseguire i giudici della corte costituzionale per attentato alla costituzione.
  • Se nemmeno loro agiscono: In questo caso è successo che è cambiata la forma di stato. Quell’ordinamento non c’è più. C’è stato un sovvertimento dell’ordinamento. Lo stato è diventato musulmano. Non è più un ordinamento laico pluralista e repubblicano. I contrappesi non hanno funzionato.
  1. Obiezioni: allora perché c’è il matrimonio canonico trascritto? Se gli ordini sono indipendenti e sovrani, perché ci sono i concordati?
  • Perché gli ordini sono indipendenti e sovrani e non si possono incontrare; almeno in uno stato laico.
  • Invece gli ordinamenti si possono incontrare.

Tramite la stipulazione di accordi.

Attenzione: questi accordi NON possono portare un contenuto di commistione.

Possono solo stabilire dei sistemi di coordinamento tra i due ordinamenti.

(Simile al diritto internazionale, dove ci sono sistemi di coordinamento, ma con una differenza fondamentale: qui non c’è il divieto di contaminazione).

Es. matrimonio: coordinamento per attribuire valenza civile all’istituto del matrimonio canonico.

Principi che si fondano sulla distinzione tra gli ordini

  1. (^) Principio di laicità Il principio di distinzione degli ordini caratterizza nell’essenziale il principio supremo di laicità o non confessionalità dello stato. Perché laicità significa indipendenza e autonomia rispetto alla religione: significa che ordine religioso e civile, in uno stato laico, non si possono mai incontrare, sono due rette parallele.

< Sent. 334/1996 in materia di giuramento decisorio nel processo civile. Questa sentenza ha dichiarato incostituzionale la formula del giuramento decisorio che c’era prima, la quale imponeva di giurare davanti a Dio: lo stato non può utilizzare precetti religiosi per rafforzare l’efficacia delle sue norme. Lo vieta il principio di distinzione degli ordini. Perché? La disciplina sul processo civile appartiene all’ordine civile. Assumere una responsabilità morale davanti a Dio appartiene all’ordine spirituale. Io posso giurare assumendomi la responsabilità davanti a Dio solo se credo. E ciò è frutto di una libera scelta. Se non credo non posso prestare il giuramento. E non si può escludere dal processo civile chi non crede. Non ci possono essere contaminazioni.

  1. Uguaglianza
  2. (^) Libertà religiosa Solo se l’ordinamento è laico io posso liberamente professare la mia religione.

In un ordinamento laico possiamo esercitare la religione che preferiamo. In un ordinamento confessionista, no. Perché l’ordinamento ha una propria religione di stato.

La laicità impedisce che un valore religioso entri in quanto religioso nell’ordinamento statale.