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appunti per sostenere l'esame di giustizia costituzionale prof. Marcenò
Tipologia: Appunti
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Lunedì 25 Febbraio 2019 La nostra costituzione è rigida : è previsto un procedimento aggravato per la revisione; vi sono dei principi intoccabili, fondamentali; la rigidità è data anche dalla presenza della Corte Costituzionale. Vi è bisogno di un organo che faccia si che la Costituzione non venga violata o toccata nei suoi principi costituzionali, che faccia si che possa cambiare o annullare norme in contrasto. Le Corti Costituzionali nascono nel secondo dopo Guerra come custodi della Costituzione. La costituzione pone diritti e principi costituzionali; individua la struttura dello stato e dei suoi organi; limita il potere della maggioranza politica, come se ci fosse qualcosa sopra il parlamento; il parlamento con la costituzione può e deve fare tanto, ma non può tutto, deve muoversi dentro una cornice → la Corte controlla che il parlamento stia dentro a questa.
Le Costituzioni mettono insieme ciò che in astratto è in contraddizione. Fa stare insieme posizioni politico-ideologiche diverse, ma alla quale in fondo si aderisce, si crede stiano alla base, nonostante siano magari in contraddizione. Si troverà successivamente un equilibrio, un compromesso fra le posizioni differenti. → La legge è la scelta di una certa maggioranza politica, in un certo momento storico, che sempre in quel momento ritiene adatta. In quanto scelta politica essa è suscettibile di essere revocata tramite una nuova legge → non è sbagliato pensare che una legge possa cambiare nel tempo, perché cambiano le maggioranze e quindi ci sarà una nuova rappresentanza in grado di rispondere alle esigenze che le persone necessitano o la nascita di nuove esigenze. In astratto, non è negativo che la nuova maggioranza cambi la legge della maggioranza precedente, anzi può essere positivo. Legge e Costituzione sono due cose completamente differenti. La Costituzione tende all’eternità, una legge, una scelta politica, no. La Costituzione auspica a non essere cambiata, è un compromesso, è differente perciò dalla Costituzioni che venivano concesse, è infatti una scelta condivisa: deve essere necessariamente un compromesso, volto a porre fine ai conflitti civili. Presupposti logici della giustizia costituzionale: Un presupposto logico per cui si possa parlare di giustizia costituzionale è che nasca un’idea condivisa di una costituzione come pactum societatis. Ciò non è sufficiente. Ci vuole un altro presupposto: un “pactum subiectionis” : gli organi costituzionali e i cittadini non si devono riconoscere nella costituzione solo come pactum societatis, ma devono considerarsi assoggettati alla costituzione, bisogna essere vincolati a questa, in caso contrario la Costituzione sarebbero solo parole. E’ la volontà di essere assoggettati a questa, senza questo presupposto la Costituzione sarebbe una qualunque altra legge. Presupposti storici della giustizia costituzionale:
1. Decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Madison vs. Marbury del giudice Marshall (1803) → successivamente a questa → Judicial Review. Sostanzialmente Marshall vede l’idea della Costituzione come pactum unionis e pactum subiectionis: o è uguale alla legge o è diversa dalla legge, ossia se non è diversa dalla legge allora è modificabile dal legislatore, ma in tal caso equivarrebbe alla legge ordinaria; se la costituzione è diversa dalla legge allora è immodificabile. Se la legge e la costituzione sono uguali allora esse sono un assurdo tentativo di limitare un potere politico che è in realtà illimitabile. Qualsiasi atto normativo, contro Costituzione, per Marshall, sarà nullo, cioè nullo a monte, come se non fosse mai esistito (oggi in Italia questo tipo di atto viene considerato annullabile). Ciò che Marshall dà per scontato è che questo controllo di conformità legge-costituzione lo faccia il giudice, il suo obiettivo sin dall’inizio è quello di darsi un potere: da qui nasce il sindacato di costituzionalità svolto da ciascun giudice, per cui se una legge è in contrasto con la Costituzione, il giudice disapplica la legge ed applica la costituzione. Marshall però non spiega perché questo compito debba proprio essere attribuito al giudice e non ad un altro organo. 2. Francia, 1795, Proposta fatta al Termidoro dall’abate Sieyès → ipotizza l’esistenza di un Tribunale Costituzionale: “una costituzione è un corpo di leggi obbligatorio, oppure non è niente. Se è un corpo di leggi ci si domanda dove sia il guardiano, dove sia la magistratura. Una dimenticanza del genere sarebbe intollerabile. Le leggi suppongono la possibilità della loro violazione, dalla quale deriva l’esigenza di farle osservare”. Egli dunque domanda all’assemblea chi abbiano nominato per accogliere i ricorsi contro la costituzione, come custode della costituzione. Domanda quale sia la magistratura che si occuperà di rendere obbligatorie le affermazioni della costituzione. Lui attribuisce 3 compiti ad un Tribunale costituzionale: 1°: che si erga come custode della costituzionale, che vegli sul mantenimento del lascito costituzionale; 2°: che si occupi, al riparo di ogni funesta passione (delle modifiche della costituzione non può occuparsene la stessa assemblea legislativa, assumerebbe decisioni sulla base della passione, del sentimento, d’impulso, nel senso che sarebbero troppo sentimentali nei confronti della Costituzione), di tutte le opinioni che possano servire a perfezionare la costituzione. 3°: che metta a disposizione della libertà civile una risorsa di equità naturale, una sorta di giudizio di equità. Nelle occasioni gravi in cui la legge posta a tutela dei diritti abbia dimenticato la loro giusta garanzia. Riconosce perciò che la legge nonostante possa essere conforme a costituzione, possa non essere equa, cioè adatta al singolo caso.
cessa mai di concretizzarsi. La libertà del legislatore, subordinata solo alla costituzione, incontra limiti deboli. Non è vero che legislazione e creazione sono mondi completamente separati e non è solo la legge creazione del diritto, tutti gli atti sono al contempo creazione (rispetto all’alto) ed applicazione (verso il basso). Ovviamente la distinzione è che più si è in alto in questa struttura gerarchica più la creazione è ampia, più si scende più l’applicazione è ampia. Giurisdizione è quindi anche applicazione e creazione del diritto. → Schmitt: la giurisdizione è quella che noi chiamiamo sussunzione, sillogismo giuridico: riconduzione di un caso concreto ad una norma generale astratta. Per Schmitt è mera applicazione di un qualcosa che è già stato scelto dal legislatore. Accusa Kelsen di usare le categorie come vuole lui, Schmitt non vuole un tribunale costituzionale, i giudici devono solo applicare la legge. Quando si parla di controllo di legittimità costituzionale, di regolarità Kelsen sta attribuendo ad un tribunale costituzionale un compito che non si può definire come sussunzione, quel tribunale sta facendo un’altra operazione. Quando ci poniamo in termini di controllo sulla regolarità la domanda che ci si deve porre è in quale delle due leggi contrastanti deve essere sussunta la fattispecie concreta. Quando si tratta di verificare se una legge è conforme a costituzione, bisogna verificare che l’atto legge abbia un contenuto conforme all’atto costituzione, si fa un confronto fra contenuti. E quindi, quando si cerca di verificare i due contenuti, quelli che si fa in effetti è addirittura la determinazione del contenuto della legge, ed è perciò legislazione, addirittura legislazione a livello costituzionale costituzionale. Il controllo di conformità non parte da un fatto concreto, che è normalmente il punto da cui parte il giudice. Kelsen controbatte dicendo che lui non ha mai definito la giurisdizione come sussunzione, non ha mai detto che la giurisdizione non possa creare il diritto, o svolgere funzione di esecuzione, semplicemente la funzione di creazione diminuisce con l’abbassarsi del grado degli atti. II. CONCETTO DI COSTITUZIONE → Kelsen: la costituzione è ciò che serve a garantire l’equilibrio tra le forze dello stato, è l’ancora dello stato, la norma sulla produzione per eccellenza: è quell’insieme di regole che ci dice come devono essere create le altre fonti del diritto. Qui troviamo il massimo formalismo di Kelsen, cioè l’idea per cui la costituzione detta le regole sulla produzione delle altre fonti. L’equilibrio tra forze politiche è garantito dal rispetto delle regole sulla produzione del diritto. E’ perciò un armistizio, un compromesso, un contratto. Kelsen aveva un’idea di costituzione ancora diversa da quella che è la nostra, aveva un idea di regolarità solamente formale, non come noi oggi abbiamo il concetto di validità sostanziale. Kelsen disse che tutto è forma, non voleva dire che ogni atto potesse avere qualsiasi contenuto, la cosa importante era la forma cui si ricorreva per ottenere un determinato contenuto. La forma tutela la minoranza, garantisce il rispetto delle procedure, l’equilibrio di cui si parlava prima. L’incostituzionalità non è altro che aver sbagliato il tipo di forma. Non è un problema del contenuto. La costituzione non è atto unilaterale, è quell’atto che garantisce l’equilibrio tra forze politiche, che è a sua volta garantito dal rispetto delle forme: la minoranza può non condividere il contenuto di un atto, ma almeno sa che c’è il rispetto delle forme. Kelsen dice che ogni atto normativo è applicazione del diritto, ma anche esecuzione, ciò che muta fra un atto e l’altro è l’ampiezza del campo di creazione del diritto. Guardare alla regolarità vuol dire sicuramente fare un confronto fra atti. La costituzione è per Kelsen questo punto di equilibrio, essa ha anche contenuti di principi e di diritti, ma per lui questi dovrebbero essere ridotti al minimo, in quanto più si parla di diritti e principi maggiore sarà la possibilità di interpretazione. Il miglior modo per garantire la tutela della minoranza era garantire le procedure. → Schmitt: la costituzione di Schmitt è diversa, la costituzione del Reich si attiene all’idea dell’unità omogenea del popolo, è un atto unilaterale. La costituzione è la decisione per eccellenza, intesa però come decisione di quella parte del corpo che omogeneamente decide
per tutti, la decisione dei vincitori sui vinti. Si parla di decisionismo politico. L’obiettivo di Schmitt era favorire l’ascesa al potere del Capo di Stato. Il solo soggetto legittimato a difendere la Costituzione è il Capo di Stato, il quale ha poteri illimitati. Martedì 12 Marzo Lezione 4 Per Schmitt il Capo di Stato deve avere poteri illimitati, soprattutto per quanto riguarda la Costituzione, egli per difenderla poteva utilizzare qualunque mezzo. E’ per questo un modo di concepire la Costituzione completamente diverso da quello che oggi noi abbiamo in mente. Per noi la Costituzione è come dice Kelsen un equilibrio tra i poteri dello Stato, un compromesso. La Costituzione kelseniana è qualcosa di condiviso sia dalla maggioranza sia dalla minoranza. Questo equilibrio consiste nel sapere che c’è una cornice entro cui ci si muove: la minoranza nonostante ci siano magari contenuti che non condivide, sa che c’è comunque un rispetto della forma. In questo equilibrio non c’è sopraffazione della maggioranza sulla minoranza. Ciò porta Kelsen a dire che se tutto questo convince allora la Costituzione va custodita, c’è bisogno di una giustizia costituzionale, e a svolgere questo compito non può certo essere il Parlamento (l’idea di affidare al Parlamento il proprio autocontrollo può funzionare solo in astratto, questo compito non può essere assolto dal Parlamento, bensì dal Tribunale costituzionale). → Kelsen : per egli sarebbe un’ingenuità politica ritenere che il Parlamento dichiari illegittima una legge da esso votata solo perché un organo terzo l’ha così dichiarata. Ecco perché non può essere utilizzato lo schema per cui il Parlamento approva una legge, un organo terzo controlla eventuali difformità e in caso non ci sia nessuna difformità allora il Parlamento potrà procedere alla dichiarazione di legittimità della legge. Tale compito va quindi affidato ad un organo terzo, il Tribunale Costituzionale. Nei confronti del tribunale costituzionale vengono formulate delle obbiezioni:
costituzione rigida ma si capì che il procedimento aggravato di modifica non era sufficiente quindi crearono un organo apposito per far valere e affermare la stessa rigidità. Avevano il modello di Kelsen (modello accentrato, con organo unico a ciò deposto). Contrario al modello anglosassone. Si aveva una diffidenza nei confronti della magistratura dell’epoca (46-47) lavori sull’assemblea e costituzione entra in vigore 1° gennaio 1948. quelli che prima erano stati magistrati continuano ad essere tali, ma non erano pronti a far valere principi completamente diversi da quelli presenti nello Statuto Albertino. ‘48 → non più tolleranza per altre religioni → ma uguaglianza. C’era un’insicurezza nei confronti dei magistrati, vissuti e maturati nell’epoca fascista con le relative leggi, ed è per questo che non abbiamo optato per il modello diffuso (per non dare troppo potere ai magistrati), preferendo quello accentrato. Dibattito anni 30 in cui prevalse Schmitt, (Kelsen abbandono), dopo sconfitta nazionalsocialismo si rimette impostazione kelseniana, infatti impostazione della cost. ‘48 segue il modello kelseniano. 134, 135, 136, 137
87/53 → ha inserito il giudizio in via incidentale, e si prevede che il giudice che nel corso del proprio giudizio ritenga che la norma che deve applicare possa presentare dei vizi di costituzione deve sollevare la questione dinanzi alla corte costituzionale. “deve” ci fa capire che nel ostro sistema è prevalso un modello MISTO di giustizia costituzionale. All’epoca i modelli erano due: diffuso, accentrato. I costituenti scelgono accentrato, con l’organo apposito, ma con la legge 87/1953, e con il processo instaurato in via incidentale, si instaura contemporaneamente un modello misto, perché non è la corte che autonomamente sindaca la costituzionalità delle leggi, si arriva a essi tramite un qualsiasi giudice. → non è diffuso ma si da al giudice il ruolo di filtro, intermediario, cioè colui che nella fase esplicativa, con un dubbio costituzionale, trasmette il problema alla corte. Legge 87 prevede all’art. 30 → quando una norma è dichiarata incost., tale norma non può più essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta. → annullamento. Questo art non è inteso come contraddittorio con l’art. 136 (dal gg successivo alla pubblicazione la norma incostituzionale cessa di avere efficacia per il futuro), questo art invece dice che quella legge non può più essere applicata. Cioè non potrà più trovare applicazione neanche in quei giudizi che sono sorti prima della sentenza costituzionale. Serve un aggiunta al 136, perché solo con quello, la legge dichiarata incostituzionale non avrebbe più trovato efficacia per il futuro, ma il giudice in un processo già iniziato, avrebbe dovuto continuare ad applicare una legge già stata dichiarata incostituzionale. → motivo per cui prevedono art. 30 della legge 87/1953. “Effetti retroattivi delle sentenze di accoglimento”. Fino a quel momento il modello è kelseniano, legislatore negativo, successivamente la corte se ne separa. La dstinzione tra i due pacta, dà la definizione di politica.
Un tema grosso che si pose sin da subito alla corte fu chiedersi se essa potesse sindacare le leggi entrate in vigore dopo il 1948, o anche quelle prima. Ovviamente fu un tema importantissimo, perché una risposta negativa avrebbe mantenuto in vigore tutte le leggi di stampo fascista. Con la prima sentenza, la corte costituzionale mette in chiaro due punti fondamentali del suo ruolo:
Notazioni statistiche.
arrivare ad un ampliamento notevole del lavoro riguardo a questi regolamenti, facendo sì che se ne occupassero i giudici. La corte ha detto che continua a non occuparsi delle fonti secondarie, ma e possibile che gli venga posta una legge dello stato, la quale può aver dato attuazione a dei regolamenti, e per comprender meglio la legge primaria e possibile che questi regolamenti vengano analizzati dinnanzi alla corte stessa, ovviamente non controlla i regolamenti, li utilizza per capire se la legge sia conforme o meno alla costituzionali. Alcuni dicono che sia una forma indiretta di controlla, perché non si basa sul contenuto della legge, ma sul contenuto dei regolamenti, di conseguenza deve analizzare il contenuto di questi, e se la legge che gli ha dato attuazione è incostituzionale, insieme ad essa cadranno anche i regolamenti. In pratica non può essere sollevata davanti a lei una questione che riguarda dei regolamenti, ma se gli si presenta una legge che attua dei regolamenti, di conseguenza effettuerà un controllo indiretto su di essi. Tuttavia non è una violazione di norma interposta, perché la corte si occupa del giudizio della legge sola, e i regolamenti li utilizza come argomentazione, ma non sono mai oggetto di giudizio costituzionale. Quindi si smentisce, perché dice di non sindacare mai le fonti secondarie ma indirettamente lo fa lo stesso. Se gli viene sollevata una questione su una fonte secondaria, la questione viene definita INAMMISSIBILE. -Sentenza 1/56, (sono oggetto di costituzionalità anche le leggi approvate prima dell’entrata in vigore della costituzione, quindi tutte le leggi ordinarie).
tutti i parametri, per rafforzare le sue argomentazioni in caso di incostituzionalità e magari anche per dare indicazioni al legislatore. Quindi si pronuncia sul rapporto tra legge delega e decreto, cioè il vizio procedurale, in questo senso restano assorbite le eventuali violazioni presenti all’interno del decreto, per quanto riguarda il contenuto non corrispondente alle richieste della legge delega. Nel caso in cui consideri infondato il contrasto con l’art 76 (no violazione con questo articolo), la corte dovrà andare a verificare la fondatezza degli altri parametri per i quali il decreto risulti viziato. Quindi la corte verifica la corrispondenza del decreto con la legge, in caso di esito positivo si avrà la incostituzionalità del decreto. È comunque possibile che sia sollevata la questione anche solo sulla legge delega, però ovviamente non si parlerà di legge interposta. Oppure, se il decreto ha direttamente un contenuto in contrasto con la costituzione, la corte va a vedere la legge delega, perché è possibile che il vizio sia presente anche in essa, e se succede la corte potrebbe dichiarare l’incostituzionalità della legge delega, anche se questa non era direttamente oggetto di controllo sulla legittimità costituzionale. Illegittimità consequenziale : corte dichiara incostituzionalità di un atto, la cui incostituzionale deriva come conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità dell’atto oggetto del controllo di legittimità costituzionale. Il giudice solleva la questione su un atto in contrasto con un determinato articolo, ma per quanto riguarda le fonti primarie, l corte può ritenere di dichiarare altri atti non oggetto del giudizio che devono essere dichiarare incostituzionali in conseguenza alla dichiarazione di incostituzionale dell’atto che era stato oggetto del sollevamento della questione di legittimità. Perché non ha senso lasciare in vigore un atto che ha come oggetto gli stessi contenuti sulla base dei quali la corte ha dichiarato incostituzionale un altro atto. Un esempio è proprio quello del decreto lgs in relazione alla legge delega, e quando si dichiarerà l’incostituzionalità della legge delega, si dichiarerà anche l’incostituzionalità consequenziale del d. lgs. In questo modo però la corte non risponde del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, cioè tra ciò che il giudice chiede e ciò su cui la corte si pronuncia. Infatti non si può trovare una sentenza in cui un atto sia incostituzionale perché viola tutti i parametri costituzionali, così come il giudice non può dire alla corte di verificare lei quali parametri costituzionali sta violando l’atto in questione, la corte non può definire il tema decidendum, perché spetta obbligatoriamente al giudice. Se la corte si accorge che l’atto viola altri parametri non indicati dal giudice che ha sollevato la questione, dovrà aspettare che un altro giudice sollevi la questione in relazione a quei parametri mancanti. Quindi, considerando l’incostituzionalità consequenziale, la corte va un po’ oltre al “chiesto” e quindi una parte della dottrina, all’inizio, aveva fatto notare questo rischio di abuso della posizione della corte. Ma la corte, quando ritiene che il contenuto di un atto incostituzionale rimanga in vigore in un altro atto che non era oggetto della questione non possa rimanere in vigore, perché si creerebbe una situazione paradossale, perché quel contenuto illegittimo continuerebbe a essere applicato, e quindi si occupa di provvedere ad una sorte di “pulizia dell’ordinamento”.
Sentenza n 29/1995 : il decreto legge può avere vizi di forma (assenza presupposti di necessità o urgenza o straordinarietà) o vizi sostanziali. Parametro di riferimento sarà l’art 77 della costituzione, (sul decreto legge). La presenza dei presupposti sono requisiti di validità del decreto legge, l’eventuale mancanza di essi costituisce vizio legittimità costituzionale del decreto ma anche un vizio in procedendo della legge di conversione, avendo quest’ultima valutato erroneamente i requisiti di urgenza e avendo convertito lo stesso il decreto. La corte in questo caso inventa “l’effetto del trasferimento dell’oggetto”. La questione di legittimità è sollevata sul decreto legge, quando esso è convertito in legge, una parte della dottrina diceva, se il decreto è convertito, il parlamento ha sanato l’eventuale vizio, (x decreto deve esserci urgenza, ma parlamento può legiferare senza questo requisito), perciò la legge di conversione, secondo loro non viola nessun parametro costituzionale. La corte non è d’accordo, perché se non ci fossero state le situazioni di urgenza per le quali è previsto il decreto legge, il parlamento avrebbe potuto fin da subito fare una legge ordinaria. Anche se c’è la legge di conversione, essa non sana il vizio del decreto, perché si è in presenza di un vizio della stessa legge di conversione, che ha convertito un atto in legge, che non poteva essere convertito perché non aveva i requisiti per essere adottato come decreto (figuriamoci come legge). Quindi la corte, da sola, estende il tema decidendum sulla legge di conversione (perché decreto è stato convertito e non esiste più), e può dichiarare incostituzionale questa ritornando al decreto e verificando l’assenza dei requisiti previsti per la validità costituzionale di esso. Le scelte di opportunità politica (per cui il Governo sceglie di utilizzare il decreto legge), non possono prevaricare principi di valenza dati dalla costituzione, ossia i requisiti di urgenza, ecc. Sentenza 29/95: “fenomeno di trasferimento”, dell’oggetto della questione costituzionale che passa dal decreto legge alla legge di conversione, automaticamente fatto dalla Corte, senza che un giudice debba risollevare la questione sulla legge di conversione. Lunedì 1 Aprile 2019 C’è un ruolo della corte nel definire i limiti del proprio controllo. La Corte ha elaborato questo fenomeno di trasferimento, il quale viene da lei utilizzato anche in altre ipotesi, non solo in questa. Ad es se in pendenza di un giudizio viene approvata una legge successiva che però non riesce a sanare tutti i vizi della legge oggetto di giudizio da parte della Corte. Dichiarazioni anticipate di volontà (testamento biologico) → in Friuli si può mettere nella carta d’identità. → questione di legittimità sulla legge che prevedeva questa ipotesi → questione sollevata (dallo Stato, quindi in via principale) perché in contrasto con l’art. 3 e in particolare fu invocato l’art. 117 (prerogativa della legge statale di legiferare sulla tutela della salute, è una delle materie CONCORRENTI, ci deve essere un concorso tra legge regionale e legge statale, per garantire uniformità della legge sul territorio), perché potevano solo i friulani. Inizialmente fu approvata una prima legge regionale, e il consiglio regionale approvò un’ulteriore legge, che doveva sanare il vizio della precedente, in pendenza del giudizio di legittimità. Visto che la nuova legge non aveva sanato la prima legge, la Corte estende il giudizio su tutte e due le leggi, è più una tecnica di espansione, ma è comunque la tecnica che aveva iniziato ad usare per i decreti legge, “il fenomeno di trasferimento”. La corte afferma che in sede di conversione da parte del Parlamento, i poteri di questo non sono del tutto “pieni”, esso non può, solo perché ha ottenuto una valutazione positiva, sanare il contenuto del decreto legge, con la legge di conversione, perché essa stessa è viziata da un vizio in procedendo. Se la legge di conversione modifica il contenuto e sana il vizio del decreto legge può ovviamente farlo, e quando la Corte si trovi a decidere sulla legge di conversione è possibile che dichiari la questione “manifestatamente inammissibile”, ma non si può presumere che automaticamente la legge di conversione sani i vizi del decreto legge, i quali hanno portato alla questione di legittimità.
È opinione largamente condivisa che l'assetto delle fonti normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che s'ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo. La corte sta cercando di costruire un’argomentazione per spiegare perché può dar luogo ad un’affermazione da lei fatta nel 95. comprensibilmente parte facendo riferimento alla struttura del governo, alla separazione dei poteri, perché altrimenti non si spiega la sua decisione. Quando si parla di atti, ovviamente si parla di poteri, da una lato si parla di fonti, ma questo sistema di fonti corrisponde alla forma di governo, non sono due mondi separati, il rapporto tra Parlamento e Governo avviene alla luce degli atti che essi possono porre in essere. Sono gli atti quelli che spiegano un certo potere. Questo per dire che non c’è atto che sfugge al controllo da parte della Corte, di conseguenza non c’è potere che possa sfuggire al controllo della Corte, la quale deve far sì che i poteri rimangano all’interno della cornice costituzionale. Dietro gli atti c’è un equilibrio di quelli che sono i poteri dello stato, ed è per questo che la Corte parte da lontano per spiegare la sindacabilità del decreto legge, deve spiegare il contesto in cui sta assumendo la sua decisione. È importante sottolineare il rapporto tra gli atti dei diversi poteri perché serve a indicare il contesto normativo in cui siamo oggi. Ad esempio nell’epoca fascista il decreto legge era previsto, ma aveva efficacia di due anni, e questo indicava quindi un forte potere del governo, cosa che nell’odierno stato costituzionale non è più così. “è significativo che l'art. 77 Cost., al primo comma, stabilisca che «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria». Tenuto conto del tenore dell'art. 70 Cost., la norma suddetta (primo comma del 77) potrebbe apparire superflua se non le si attribuisse il fine di sottolineare che le disposizioni dei commi successivi – nel prevedere e regolare l'ipotesi che il Governo, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, sotto la sua responsabilità, adotti provvedimenti provvisori con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni – hanno carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale.” Questo per sottolineare il fatto che il primo comma dell’art. 77 (il governo non può emanare atti aventi forza di legge senza la delega del parlamento), non è da dimenticare, perché il decreto legge deve essere inteso come situazione eccezionale, è una deroga al normale funzionamento che prevede che il titolare del potere legislativo sia solo il Parlamento, tanto è vero che il governo può utilizzare il decreto legislativo solo sulla base di una legge delega del Parlamento. “4.–– È sulla base di siffatti presupposti che questa Corte, con giurisprudenza costante dal 1995 (sentenza n. 29 del 1995), ha affermato che l'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità. La Corte tuttavia, nell'affermare l'esistenza del suindicato proprio compito, è stata ed è consapevole che il suo esercizio non sostituisce e non si sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento in sede di conversione – in cui le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti – ma deve svolgersi su un piano diverso, con la funzione di preservare l'assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto .” La Corte riprende i precedenti, dando l’idea che ci sia una continuità nelle sue decisioni, spiga che il suo compito è diverso da quello che svolgono Parlamento e Governo, perché la valutazione politica sull’opportunità di intervenire con un decreto legge e di convertire il decreto legge in legge, e quindi la relativa valutazione dal punto di vista politico di quei presupposti di necessità e urgenza, spettano esclusivamente al Governo e al Parlamento. La Corte non può sostituirsi, non può dire che