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Appunti lezioni Casa, Appunti di Metodologia Giuridica

Appunti corso 24/25 - metodologia della scienza giuridica

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 24/11/2025

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valentina-rossi-4rh 🇮🇹

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METODOLOGIA E DIRITTO CIVILE di Velluzzi
SAGGIO 1: LA CHIAREZZA MOLTEPLICE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Il concetto di metodologia della scienza giuridica merita dei chiarimenti. !
Che cosa è la scienza giuridica? Per capirlo dobbiamo ancor prima domandarci che cos’è la
scienza. !
La scienza è un modo per conoscere la realtà, presuppone uno guardo sulla realtà mirante a
comprenderla, rappresentarla e a verificare se le teorie che sono state proposte sulla realtà stessa
siano teorie condivisibile. !
Il primo scienziato che inizia a fare scienza come la intendiamo noi è Galileo Galilei. I grandi fisici
del ‘900, Einstein fino a Bohr, hanno imparato il metodo della scienza da Galilei. È stato
contemporaneamente un grande scienziato e un grande filosofo della scienza. !
Galilei ci insegna che la formulazione di una teoria fisica o di una legge fisica, la teoria mira a
spiegare il funzionamento del mondo la legge fisica a esprimere in termini matematici alcune leggi
che regolano il funzionamento del mondo, ci spiega che non nascono dall’osservazione, secondo
Galilei non è procedimento induttivo; lo scienziato non parte dall’analisi dei particolari e ricava
leggi, ma osserva la realtà che deve spiegare e le sue teorie, le sue leggi, sono frutto di un’attività
abduttiva, lo scienziato fa delle congetture sul funzionamento stesso della realtà. A partire da
quelle ipotesi deduce una serie di conseguenze, l’ultima delle quali è la teoria che poi deve essere
espressa in termini matematici e verificata sperimentalmente, cercando di capire se l’esperimento
conferma o meno la teoria stessa. È l’esperimento che dice se la teoria è buona o cattiva. !
La filosofia della scienza o epistemologia è quella parte della filosofia che si occupa di capire
come ragionano, quali sono i procedimenti intellettuali, degli scienziati. !
Albert Einstein non si è mai occupato di filosofia della scienza, Karl Popper è stato il più noto
epistemologo del ‘900 ma non ha mai fatto scoperte scientifiche. !
Parliamo di una disciplina a cui si dedicano filosofi che dicono come dovrebbe ragionare lo
scienziato ma anche scienziati come Heisenberg che ci spiegano come lavorano gli scienziati. C’è
una filosofia della scienza interna (scienziati) e una esterna (filosofi). Il più delle volte queste teorie
sono opposte, la grande critica dello scienziato è la non comprensione dei filosofi delle modalità
operative. I filosofi rimproverano di essere dei pratici agli scienziati. I grandi filosofi della scienza
del ‘900 sono contemporaneamente scienziati.!
Perchè partiamo da qui? Perchè lo possiamo riproporre al diritto. !
Strettamente connesso è il rapporto tra VERITA’ e REALTA’ !
Lo scienziato formula enunciati e proposizioni che possono essere dichiarate vere o false o sono
solo convenzioni in grado di rappresentare la realtà in modo ipotetico. !
Nel ‘900 si aerma nella fisica quantistica gli inosservabili, oggi la fisica quantistica discute di un
oggetto che non ha mai o quasi mai modo di vedere, ne può conoscere gli eetti. Gli inosservabili
hanno profondamente posto il problema della verità o falsità delle proposizioni della scienza, dato
che si può facilmente dire, anche se in modo banale, che la fisica non vede nemmeno al
microscopio gli oggetti di cui parla. !
Concetto di progresso nella scienza, quando c’è progresso? Le teorie sono comparabili secondo
alcuni (Giorello, Lakatos)!
Le teorie scientifiche nascendo in programmi di ricerca, secondo alcuni, non sono comparabili e
quindi non è possibile aermare che una teoria sia migliore di un’altra in termini di accrescimento
di conoscenza. !
*principio di complementarietà
La domanda sulla quale sono scritte biblioteche è il giurista quando ha a che fare con il proprio
oggetto è uno scienziato?
Non c’è accordo su come ragiona il fisico, pensiamo alla complessità della risposta a questa
domanda. Ci sono alcuni studiosi, la maggioranza, che ritengono che la giurisprudenza non sia
una scienza così come lo sono le scienze fisiche, ma sia una c.d. scienza pratica, così come lo è
la politica, come lo è l’economia e la storia. Ci sono delle discipline, quelle umane, in cui prevale
la cultura sulla natura, quelle che hanno a che fare con gli eventi umani e non con la natura, che
non sono discipline scientifiche. !
Ci sono altri studiosi - come Casa - che ritengono la scienza giuridica, e quindi la giurisprudenza
(sin. di scienza giuridica), che ritengono che la scienza giuridica sia scienza come lo è la fisica,
proprio perchè occorre intendersi sul significato di scienza. !
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METODOLOGIA E DIRITTO CIVILE di Velluzzi SAGGIO 1: LA CHIAREZZA MOLTEPLICE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Il concetto di metodologia della scienza giuridica merita dei chiarimenti. Che cosa è la scienza giuridica? Per capirlo dobbiamo ancor prima domandarci che cos’è la scienza. La scienza è un modo per conoscere la realtà, presuppone uno guardo sulla realtà mirante a comprenderla, rappresentarla e a verificare se le teorie che sono state proposte sulla realtà stessa siano teorie condivisibile. Il primo scienziato che inizia a fare scienza come la intendiamo noi è Galileo Galilei. I grandi fisici del ‘900, Einstein fino a Bohr, hanno imparato il metodo della scienza da Galilei. È stato contemporaneamente un grande scienziato e un grande filosofo della scienza. Galilei ci insegna che la formulazione di una teoria fisica o di una legge fisica, la teoria mira a spiegare il funzionamento del mondo la legge fisica a esprimere in termini matematici alcune leggi che regolano il funzionamento del mondo, ci spiega che non nascono dall’osservazione, secondo Galilei non è procedimento induttivo; lo scienziato non parte dall’analisi dei particolari e ricava leggi, ma osserva la realtà che deve spiegare e le sue teorie, le sue leggi, sono frutto di un’attività abduttiva, lo scienziato fa delle congetture sul funzionamento stesso della realtà. A partire da quelle ipotesi deduce una serie di conseguenze, l’ultima delle quali è la teoria che poi deve essere espressa in termini matematici e verificata sperimentalmente, cercando di capire se l’esperimento conferma o meno la teoria stessa. È l’esperimento che dice se la teoria è buona o cattiva. La filosofia della scienza o epistemologia è quella parte della filosofia che si occupa di capire come ragionano, quali sono i procedimenti intellettuali, degli scienziati. Albert Einstein non si è mai occupato di filosofia della scienza, Karl Popper è stato il più noto epistemologo del ‘900 ma non ha mai fatto scoperte scientifiche. Parliamo di una disciplina a cui si dedicano filosofi che dicono come dovrebbe ragionare lo scienziato ma anche scienziati come Heisenberg che ci spiegano come lavorano gli scienziati. C’è una filosofia della scienza interna (scienziati) e una esterna (filosofi). Il più delle volte queste teorie sono opposte, la grande critica dello scienziato è la non comprensione dei filosofi delle modalità operative. I filosofi rimproverano di essere dei pratici agli scienziati. I grandi filosofi della scienza del ‘900 sono contemporaneamente scienziati. Perchè partiamo da qui? Perchè lo possiamo riproporre al diritto. Strettamente connesso è il rapporto tra VERITA’ e REALTA’ Lo scienziato formula enunciati e proposizioni che possono essere dichiarate vere o false o sono solo convenzioni in grado di rappresentare la realtà in modo ipotetico. Nel ‘900 si afferma nella fisica quantistica gli inosservabili, oggi la fisica quantistica discute di un oggetto che non ha mai o quasi mai modo di vedere, ne può conoscere gli effetti. Gli inosservabili hanno profondamente posto il problema della verità o falsità delle proposizioni della scienza, dato che si può facilmente dire, anche se in modo banale, che la fisica non vede nemmeno al microscopio gli oggetti di cui parla. Concetto di progresso nella scienza, quando c’è progresso? Le teorie sono comparabili secondo alcuni (Giorello, Lakatos) Le teorie scientifiche nascendo in programmi di ricerca, secondo alcuni, non sono comparabili e quindi non è possibile affermare che una teoria sia migliore di un’altra in termini di accrescimento di conoscenza.

  • principio di complementarietà La domanda sulla quale sono scritte biblioteche è il giurista quando ha a che fare con il proprio oggetto è uno scienziato? Non c’è accordo su come ragiona il fisico, pensiamo alla complessità della risposta a questa domanda. Ci sono alcuni studiosi, la maggioranza, che ritengono che la giurisprudenza non sia una scienza così come lo sono le scienze fisiche, ma sia una c.d. scienza pratica, così come lo è la politica, come lo è l’economia e la storia. Ci sono delle discipline, quelle umane, in cui prevale la cultura sulla natura, quelle che hanno a che fare con gli eventi umani e non con la natura, che non sono discipline scientifiche. Ci sono altri studiosi - come Casa - che ritengono la scienza giuridica, e quindi la giurisprudenza (sin. di scienza giuridica), che ritengono che la scienza giuridica sia scienza come lo è la fisica, proprio perchè occorre intendersi sul significato di scienza.

Anche Velluzzi ritiene che la giurisprudenza sia una scelta. Casa e Velluzzi hanno concezione diversa del diritto e della scienza, ma ritengono entrambi che un determinato modo di studiare il diritto possa dirsi scientifico. Definiamo ora il termine metodologia , è quella disciplina che sta sotto l’epistemologia e che studia la correttezza dei metodi ai quali ricorre il giurista quando intende comportarsi scientificamente all’oggetto della propria ricerca. È epistemologia applicata. Si sono occupati del ragionamento del giurista, hanno prescritto e previsto una serie di operazioni che il giurista fa in modo scientifico per capire come sono andati determinati fatti. Esiste il metodo del giurista. Velluzzi è uno studioso di teoria analitica del diritto Casa ritiene che possa funzionare a patto di non avere una visione positivista e normativista. Velluzzi ritiene che l’oggetto della scienza giuridica sia il diritto positivo e in particolare le norme, ed è su quello che concentra la sua attenzione. Una determinata idea di scienza finisce per influenzare l’oggetto stesso della scienza. Avere una propria filosofia vuol dire avere una propria idea di scienza che è diversa da chi ha un’altra filosofia e conseguentemente anche l’oggetto stesso della scienza finisce per differire. Ha una visione pragmatica, è esponente della scuola analitica, il quale ritiene che la scienza giuridica debba essenzialmente - cioè la filosofia della scienza - verificare la correttezza dell’applicazione del metodo giuridico da parte degli scienziati. La sua idea del metodo è prescrittiva, ha un’idea del metodo giuridico, e verifica a partire da casi concreti se quello che hanno detto i giuristi in relazione a casi concreti costituisca un buon utilizzo del metodo giuridico. Ha particolare idea anche del metodo giuridico. Ha una visione anti- metafisica, corrisponde al diritto positivo, e non attribuisce nessun significato al diritto naturale. Casa ritiene che è la problematizzazione stessa del diritto positivo che rende impossibile non avere un approccio metafisico al diritto. Velluzzi ritiene che sia necessario criticare l’applicazione del metodo giuridico da parte dei giuristi, il metodo giuridico per lui è il metodo analitico. Il metodo analitico permette di purificare il linguaggio del giurista, gli analitici ritengono che tutto il pensiero si risolva nel linguaggio e che sia il linguaggio stesso a dare le regole del pensiero, quello che occorre analizzare è unicamente il linguaggio. Un analitico non può non essere un normativista. Si vede un problema, si vede come i giuristi lo hanno risolto, si vede se le soluzioni sono corrette alla luce del metodo analitico, si vedono esiti eventuali differenti con uso del metodo analitico. Il problema del primo saggio è L’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 1362 C.C. Velluzzi si interessa solo di problemi civilistici. È articolo che ci dice come interpretare i contratti, il legislatore disciplina le regole di interpretazione dei contratti e ha un significato cardine secondo Velluzzi. È articolo soggetto ad interpretazione. Cerca le risposte alla sua domanda nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, comincia a leggere le prime risposte che sono state date alla sua domanda iniziale, qual è il criterio più importante per interpretare un contratto? Nelle sentenze recenti della Corte vengono formulate delle risposte diverse, anzi Velluzzi individua quattro risposte diverse, le analizza e vede se i ragionamenti in virtù dei quali sono state date delle risposte sono coerenti con il metodo analitico.

  1. Se il testo contrattuale è chiaro non si fa luogo ad interpretazione, applica in claris non fit interpretatio. Ci si accontenta del significato letterale.
  2. Non si fa luogo a interpretazione se il testo è chiaro ed univoco, cioè se il testo esprime una chiarezza di significati e non ci sono dubbi sul risultato interpretativo_._
  3. Elevato grado di chiarezza. Se claris - è chiarissimo - non utilizziamo le modalità interpretative 1362-69 c.c.
  4. Non si fa luogo a interpretazione se il significato letterale è coerente con il comportamento tenuto dalle parti. Come fa a confutare queste tesi per comprendere se sono corrette? Usa il 1362 c.c. —> comune intenzione dei contraenti e non limitandosi al significato letterale delle parole utilizzate. Che c’entra questo articolo con il in claris non fit interpretatio? C’entra poco, è stato letto come dire - non si fa luogo a interpretazione se il testo contrattuale è sufficientemente chiaro - tutte e

Anche il miglior ragionamento impone sempre un superamento, il superamento è la c.d. metafisica. Il giurista non risolve solo problemi concreti; lo è in parte, a condizione che egli sappia che ogni volta che risolve un problema, l’impostazione del problema stesso e la sua soluzione rimanda sempre a qualcosa che va oltre. L’idea filosofica di fondo è che la problematicità della realtà rimanda sempre a qualcosa di altro. I quattro saggi del libro di Velluzzi sono quattro esempi del modo di ragionare analitico, che va conosciuto e posseduto, sono strumenti che vanno utilizzati, non pensiamo che il giurista vada risolto in utilizzatore di strumenti. Il diritto contiene la tecnica? Si può fare tutto o il diritto deve fissare delle regole di condotta? Si ha un rapporto tra diritto e etica? Che rapporto c’è tra diritto e giustizia? Il secondo saggio metodologicamente è strutturato come il primo; si pone un problema giuridico, verifica le soluzioni che giurisprudenza e dottrina hanno dato a questo problema giuridico, verifica gli argomenti che giurisprudenza e dottrina hanno fornito e cerca di dire se in relazione al metodo analitico le risposte siano soddisfacenti - cioè se il metodo utilizzato dai giuristi sia un metodo che sia privo di incoerenze, contraddizioni, imprecisioni. Che cos’è il metodo analitico? È l’applicazione dell’idea della purificazione del linguaggio e quindi è il dire “vediamo se il giurista ha ragionato bene, ha fatto buon uso delle regole del linguaggio e in particolare della sintassi, della semantica, della logica. Qual è il problema di questo saggio, è ancora una volta un problema interpretativo: interpretazione del co.2 art. 1322 c.c. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Se si conclude un contratto di compravendita, è ovvio che l’interesse è meritevole perchè il codice lo prevede e disciplina, se è diverso da quelli nominati dal codice - contratti atipici - da che cosa deve essere caratterizzato quel contratto per essere valido? Il legislatore dice che deve conseguire un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Ciò non significa che tutti i contratti tipici siano meritevoli di tutela poiché devono comunque essere validi ai sensi del 1321 (causa, oggetto, forma, volontà e ciascuna di questi elementi essenziali deve essere caratterizzato in un determinato modo). La causa non può essere illecita, l’oggetto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile. Quel “ meritevole ” che cosa vuol dire? Che interpretazione si da a quel meritevole? Velluzzi inizia ad analizzare le possibili risposte che ha trovato in giurisprudenza (Cassazione) e dottrina.

  1. Lecito (Corte di cassazione e dottrina importante). Ci arriva attraverso interpretazione sistematica: il legislatore utilizza spesso il termine meritevole di tutela come sinonimo di non illecito e quindi anche in questo caso si attribuisce al termine meritevole il significato di non illecito. Sempre attraverso un’interpretazione sistematica non illecito significa non contrario all’ordine pubblico, a norme imperative e buon costume.
  2. Argomento c.d. minore, argomento economico , dice che il legislatore ragiona in termine di economicità dei termini, delle parole, se ha sempre usato il termine liceità o non illiceità e ora utilizza un termine diverso, per il principio dell’economia del linguaggio, vuol dire che qualche differenza c’è. È argomento dell’incostanza terminologica che porta alla soluzione opposta. Alcuni autori dicono che deve avere una funzionalità sociale, cioè il contratto atipico che viene concluso non è sufficiente che sia lecito, ma deve anche avere una funzione socialmente apprezzabile. Altri dicono che non è questione di funzione socialmente apprezzabile ma deve essere in linea con alcuni principi costituzionalmente rilevanti , le parti devono perseguire dei principi che sono in linea con la costituzione. Altri ancora dicono che significa che il contratto NON miri a perseguire dei profitti ingiusti, contenga prestazioni sproporzionate e sia contrario ai principi di buona fede che devono caratterizzare i contraenti nell’esecuzione del contratto. Proviamo a verificare se queste soluzioni sono percorribili utilizzando gli argomenti dell’interpretazione.

a. Vediamo se meritevolezza vale come liceità NO , utilizza il criterio sistematico, ma anche facendolo si può ottenere soluzione opposta. La consapevolezza del ricorso a tale argomento comporta la fragilità dell’argomento stesso. Ci sono parti del codice civile dove è letta come liceità la meritevolezza e parti in cui non è così; l’argomento sistematico non è utilizzabile perchè non è sicuro perchè in virtù di questo si possono conseguire soluzioni opposte. b. Argomenti che differenziano meritevolezza da liceità

- Funzionalità sociale = quale argomento giuridico mi permette di dedurlo? Non c’è un

argomento che consente questa conclusione, è tesi priva di argomento. A meno che la lettura non voglia essere “quello che succede nella società”, ma non tutto è meritevole di tutela.

- Principi costituzione = quali sarebbero questi principi, la costituzione ha principi opposti che

porterebbero ad avere soluzioni opposte (libertà economica VS solidarietà sociale) c. Non è in grado di dare una soluzione alla lettura meritevole di tutela. Tutte le soluzioni opposte, per quanto ciascuna di esse abbia del buono, mostrano delle fragilità. La soluzione che maggiormente regge alla critica è quella della LICEITÀ. L’argomento proponibile è quello che nella prospettiva dell’autore è il MENO CONFUTABILE.

SAGGIO 3: ABUSO DEL DIRITTO E RAGIONAMENTO GIUDIZIARIO

È un saggio dedicato all’abuso del diritto. Il percorso è sempre il medesimo:

  • Velluzzi individua un tema
  • Lo enuncia
  • Spiega quale è il problema che caratterizza quel tema
  • Illustrando le soluzioni rispetto al problema posto che sono date in giurisprudenza e in dottrina, cerca di mostrare i limiti di alcune di queste soluzioni e prova a proporre egli stesso una soluzione che cerchi di tenere buoni i risultati migliori delle tesi proposte. Sullo sfondo di tutti i problemi che velluzzi affronta ci sono gli argomenti dell’interpretazione. Essi sono un’elencazione e una descrizione che la scuola analitica propone quale paradigma dei possibili ragionamenti dei giuristi. Gli analitici dicono che quando i giuristi ragionano e propongono le loro tesi e le giustificano, più o meno consapevolmente i giuristi tutti fanno uso di una serie predeterminata di argomenti. Studioso analitico —> deve individuare ciascuno di questi argomenti, dargli un nome, descriverlo e verificare se il giurista ne abbia fatto un buon uso. Condividiamo questo modo di procedere? La risposta è —> questo modo di procedere presuppone 2 considerazioni preliminari:
  1. Tutto l’ordinamento giuridico è costituito da norme
  2. C’è una netta separazione tra fatto e diritto, tanto è vero che per tutti gli studiosi analitici vale la legge di Hume. Domanda: condividiamo queste premesse? Non le condividiamo, il nostro corso hanno sullo sfondo idea che ordinamento giuridico non sia costituito solo da norme ma il diritto deriva da ovunque. Inoltre, è impossibile da un punto di vista ideale separare il fatto dal diritto anche se poi ogni qualvolta si propongono tesi, può essere utile discutere la questione di fatto e di diritto. Dal punto di vista descritto può essere un buon metodo ma costituisce una agevolazione, un modo di chiarezza espositiva di separare il fatto dal diritto perché non possono mai essere separati perché non si sa quando inizia il fatto e finisce il diritto. La norma e il fatto sono così connessi che è difficile separarli. Ecco allora che diciamo che è vero che gli argomenti dell’interpretazione aiutano molto il giurista, anzi, in qualche misura sono un bel riassunto dei tipi di ragionamento giudiziale e del giurista. Possono aiutare molto nell’attività interpretativa delle disposizioni giuridiche. Anche con riferimento alla bontà o all’interesse per gli argomenti dell’interpretazione , la risposta è duplice: se noi pensiamo di risolvere l’attività del giurista all’utilizzo dei metodi dell’interpretazione sbagliamo, i giuristi è moto di più anche perché abbiamo dimostrato che l’idea che ogni metodo dell’interpretazione sia in qualche modo riconducibile ad una determinata visione del diritto, già di per se stesso questo ragionamento li indebolisce perché ne limita la certezza. È altrettanto vero che nell’attinta di attribuzione di significato ad una disposizione giuridica gli argomenti della interpretazione sono molto utili. Diciamo che noi studiamo le teorie prevalenti, che si sono materialmente affermate ma ne evidenziamo i limiti e ci prendiamo di quelle il buono che interessa e che è in qualche modo non sperabile dalla nostra visione del diritto. La nostra visione del diritto

al terzo, ogni modalità di esercizio è valida. Es. chi strappa le pagine del suo libro in piazza —> secondo questa prospettiva lo pò fare a meno che nel mio comportamento non ci sia l’intento di ledere terzi. Se nell’esercizio del diritto cagiono un danno, va risarcito.

- La dottrina più recente —> dà una risposta positiva. Esiste un principio nel nostro ordinamento nel nostro ardimento ma per capire se si sta abusando, occorre svolgere una interpretazione teleologica della norma che attribuisce il diritto soggettivo. Si deve andare a vedere di volta in volta quali sono le giustificazioni che chi esercita il diritto pone a fondamento della sua attività. - Altra dottrina recente —> l’abuso del diritto non è il risultato di una interpretazione teleologica della norma che attribuisce il diritto soggettivo ma che esiste un principio nel nostro procedimento civilistico in virtù del quale è sempre possibile sindacare le modalità di esercizio di un diritto. Tutto il problema si pone perché non esiste una norma di carattere generale. Si deve andare alla ricerca di un principio perché o si ha una disposizione giuridica o si ha un principio. Il principio o è enunciato si deve costruire, partendo da delle disposizioni giuridiche da cui si presume che siano l’effetto di un principio che le ispira (= es. principio dell’affidamento che lo si desume da una serie di norme dell’ordinamento civilistico). Da quale norma si desume un principio dell’ordinamento giuridico che dica che è possible sindacare òa modalità di esercizio del diritto a tal punto che l’esercizio abusivo può essere vietato? Non si può ricorrere al 833 perché quell’articolo presuppone un danno e quindi è espressione della risarcibilità dei c.d danni giusti, ossia quei danni che un soggetto procura a terzi pur esercitando un diritto soggettivo. Non c’è per Velluzzi una norma che mi consente di proporre quel ragionamento. Allora la dottrina dice che quel principio dell’abuso di diritto non è un principio ma un corollario del principio di BUONA FEDE, ex art 1375 cc. La dottrina dice: io desumo l’esistenza del principio o del sotto principio dall’esistenza del principio di buona fede nell’esercizio del contratto, espressamente sancito dal legislatore. Velluzzi osserva che si tratta di una attività metodologica debole, perché non è desumibile il principio dell’abuso di diritto dal principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Punto di vista della giurisprudenza —> si riassume la giurisprudenza della corte di cassazione e la suddivide in 3 grandi categorie. Tutta la giurisprudenza della corte di cassazione è a favore dell’esistenza dell’abuso del diritto. 1. Si ha abuso del diritto ogni volta che vi sia un uso distorto del diritto soggettivo che procura al titolare una situazione di vantaggio non giustificabile. Perché si possa parlare di abuso del diritto occorrono 4 presupposti:

  • Che vi sia un titolare
  • Che le modalità di esercizio del dirti non prevedano un utilizzo predeterminato, ossia non sia esplicitato come il titolare del diritto soggettivo lo debba eseguire
  • Occorre che il comportamento del titolare sia censurabile
  • Le modalità di esercizio devono creare una situazione a vantaggio del titolare sproporzionata rispetto alle ragioni per cui il diritto soggettivo è stato attributo 2. Più succinto e Velluzzi analizza la giurisprudenza che dice più semplicemente: **vi è abuso del diritto ogni volta le modalità di esercizio del medesimo comportino un disvalore sociale.
  1. C’è abuso del diritto ogni volta che l’esercizio non sia coerente rispetto alla norma**. Critica che muove Velluzzi a questi 3 orientamenti —> ma l’idea del disvalore sociale da dove si trae? Da dove è possibile desumere nell’ordinamento giuridico il potere per il giudice di analizzare il disvalore sociale di una condotta relativa all’esercizio di un diritto soggettivo? Se anche così fosse, se anche tale condotta procurasse un disvalore sociale, quale disposizione dell’ordinamento vieta il disvalore sociale? Velluzzi suggerisce 3 indicazioni per individuare quando si ha abuso del dirotto. Occorre:
  2. Individuare e specificare le condizioni di esercizio normale del diritto soggettivo
  3. Individuare alcuni dei comportamenti sicuramente consentiti
  4. Individuare e specificare le condizioni di esercizio a- normale del diritto soggettivo che egli chiama l’area del lecito ma non del legittimo.
  1. Individuare e pre determinare tutti i comportamenti abusivi Film:
  • Libro: Hrabal —> treni strettamente sorvegliati —> personaggi da analizzare in contrapposizione con i personaggi di Kafka
  • Film: processi finti: “la più bella serata della mia vita” / “sleepers”