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Appunti per esame dario martire di diritto pubblico
Tipologia: Sintesi del corso
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1.1. Introduzione Il saggio prende avvio collegando due principi costituzionali fondamentali: l’articolo 1 della Costituzione italiana, che definisce l’Italia come una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e l’articolo 4, che attribuisce a ogni cittadino il dovere di contribuire, con la propria attività, al progresso materiale e spirituale della società. Pinelli sottolinea che l’accostamento tra “lavoro” e “progresso” ha sempre creato difficoltà interpretative, soprattutto per la dottrina, più che per la giurisprudenza. Oggi, il legame tra lavoro e progresso appare ancora più problematico. Non solo è diventato difficile parlare di progresso – un termine ormai ambiguo o quantomeno controverso – ma anche il concetto di lavoro, proprio per il suo legame con il progresso, ha perso la chiarezza e centralità che aveva nel secondo dopoguerra. Questo rende necessaria una riflessione su come questi concetti siano cambiati nel tempo e su come possano ancora avere senso in un contesto costituzionale. Dato che la Repubblica democratica si fonda sul lavoro, il suo legame con la sovranità popolare (art. 1, comma 2) è diretto: la sovranità appartiene al popolo che la esercita secondo la Costituzione. Per questo motivo, è impossibile separare il concetto di lavoro da quello di democrazia e partecipazione popolare. Pinelli propone di affrontare l’analisi in ordine cronologico, per rispettare il significato che i termini avevano al momento della stesura costituzionale e comprendere come e perché essi abbiano perso efficacia nel dibattito contemporaneo. Il percorso del saggio sarà quindi articolato in quattro tappe:
1.2. Il lavoro come fondamento della Repubblica: i dibattiti della Costituente Uno degli elementi più originali della Costituzione italiana è contenuto già nell’articolo 1, che afferma: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Questa formula, che non ha eguali tra le Costituzioni europee dell’epoca, rappresenta una scelta precisa dei costituenti, che volevano dare al lavoro un ruolo centrale non solo sul piano economico, ma anche etico, politico e sociale. Durante i lavori dell’Assemblea Costituente, ci furono molte discussioni attorno a questa espressione. Alcuni, come esponenti della sinistra, avrebbero voluto definire l’Italia come “Repubblica dei lavoratori” , riprendendo l’esempio della Costituzione di Weimar. Tuttavia, questa formula fu scartata perché poteva sembrare troppo ideologica e classista. Si temeva che escludesse chi, pur non essendo un lavoratore manuale o subordinato, contribuiva comunque alla società (come imprenditori, professionisti, artigiani, ecc.). Fu il giurista Costantino Mortati a proporre una soluzione di equilibrio: parlare di una Repubblica “fondata sul lavoro” permetteva di includere tutte le persone che svolgevano attività socialmente utili, escludendo però coloro che vivevano di rendita o in modo parassitario. Il lavoro, quindi, veniva visto come il principio unificatore di una società democratica e moderna, in cui la dignità dell’individuo si realizza attraverso la partecipazione attiva alla vita economica e sociale. Questa visione ampia del lavoro influenzò molte scelte dei costituenti: per esempio, l’idea di dare valore ai sindacati e di istituire organismi come il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), o ancora la riflessione sulla rappresentanza politica dei “ceti produttivi”. Uno dei dibattiti più accesi riguardò però una proposta molto controversa: subordinare il diritto di voto all’adempimento del dovere di lavorare.
l’uomo esprime la propria personalità sociale , partecipa alla vita collettiva e contribuisce al bene comune. Mortati si rifà a una tradizione antica: già San Tommaso d’Aquino considerava il lavoro come un fondamento legittimo della proprietà e del guadagno , mentre Machiavelli lodava le repubbliche che rifiutavano la nobiltà oziosa, sostenendo che una società giusta non può tollerare cittadini che vivono solo di rendita senza contribuire con il proprio lavoro. In questa visione, l’ozioso volontario , ovvero colui che sceglie consapevolmente di non lavorare, è l’unico davvero escluso dal patto sociale. Per Mortati, il lavoro assume rilievo giuridico e politico , tanto che durante i lavori della Costituente propose – senza successo – di collegare l’esercizio dei diritti politici all’adempimento del dovere al lavoro , idea che continuò a difendere anche in seguito. Sebbene questa proposta non fu accettata, essa rivelava una visione profonda del rapporto tra lavoro, democrazia e uguaglianza sociale. Nel pensiero di Mortati, infatti, l’articolo 1 della Costituzione non si limita a riconoscere l’importanza economica del lavoro, ma riflette una concezione della vita in cui l’uomo realizza sé stesso attraverso l’impegno attivo nella società. Il lavoro è visto come terreno di perfezionamento personale, ma anche come debito verso la collettività. Questa idea contiene una forte carica egualitaria e progressista : rende consapevoli i ceti popolari della distanza tra i propri interessi e quelli delle classi privilegiate, contribuendo alla crisi dello Stato contemporaneo fondato su disuguaglianze strutturali. In questo senso, la Costituzione rappresenta non solo un assetto normativo, ma una risposta al bisogno di giustizia sociale e coesione democratica , indicando nel lavoro la chiave per superare i privilegi di classe. Mortati insiste sul fatto che il principio di pari dignità sociale non significa uniformare tutto e tutti, né ignorare i meriti individuali, ma eliminare le
disuguaglianze ingiuste che derivano da situazioni di vantaggio immeritato. Solo così si può realizzare una democrazia autentica, in cui il progresso coincide con la partecipazione, la giustizia e la responsabilità condivisa.
Ceti privilegiati e Repubblica: lavoro come fondamento della democrazia Mortati ritiene che la Repubblica sia un ordinamento possibile solo là dove esiste una sostanziale eguaglianza tra i cittadini. Secondo lui, perché il popolo possa davvero esercitare una funzione direttiva nella gestione dello Stato, è necessario che vi sia un’ampia condivisione di interessi e l’assenza di privilegi. Nel mondo contemporaneo, il criterio per valutare questa eguaglianza è rappresentato dalla concezione del lavoro produttivo: è il lavoro, infatti, a costituire il vero fondamento della posizione del cittadino all’interno della Repubblica. Tale concezione accomuna lavoratore e datore di lavoro, andando oltre il semplice conflitto di classe. Per Mortati, quindi, il lavoro non è solo una realtà economica, ma un’espressione concreta di virtù pubblica. Da ciò deriva anche la sua contrarietà al riconoscimento del diritto di voto ai "gentiluomini", coerente con il pensiero di Machiavelli: il privilegio sociale, privo di utilità pubblica, non giustifica alcuna partecipazione al governo.
L’articolo 1 e la mobilità sociale Nel suo commento all’articolo 1 della Costituzione del 1975, Mortati torna su questi temi, ma con un accento più forte sulla mobilità sociale. Il lavoro non è più solo criterio di valutazione del cittadino, ma anche strumento per eccitare quella mobilità sociale che, nelle democrazie moderne, è connessa alla necessità di una "circolazione delle aristocrazie". Esattamente come l’articolo 34 della Costituzione garantisce che le capacità personali non siano ostacolate da condizioni economiche
del lavoro nel campo pubblicistico. Tuttavia, Natoli interpreta il lavoro in senso più tecnico e restrittivo: si riferisce alla prestazione lavorativa vera e propria, piuttosto che alla categoria sociologica dei lavoratori. Per lui, il lavoro è collegato principalmente al principio di eguaglianza sostanziale. L’art. 4, secondo comma, viene letto come riferimento a una realtà più ampia, che include anche situazioni non immediatamente riconducibili al concetto di lavoro ma comunque rilevanti sul piano sociale. In quest’ottica, l’idea del "dovere al lavoro" appare più una forma di simmetria rispetto al "diritto al lavoro", piuttosto che un obbligo giuridicamente fondato. I pubblicisti e la svalutazione del lavoro Anche tra i giuristi pubblicisti si registrano resistenze all’interpretazione mortatiana. Massimo Severo Giannini, ad esempio, nega l’efficacia giuridica del dovere al lavoro affermato dall’art. 4, sostenendo che in un contesto di contrattazione collettiva il dovere lavorativo non può avere valore giuridico effettivo. Giannini arriva a definire il riferimento al lavoro contenuto nell’art. 1 come "espressione letteraria", destinata a divenire un "principio istituzionale apparente" o addirittura una "menzogna convenzionale della Costituzione", a meno che non si realizzi una reale trasformazione strutturale attraverso riforme istituzionali. Di diverso orientamento è Carlo Esposito, il quale apprezza il rigetto della formula "L’Italia è una Repubblica di lavoratori", ritenendola inappropriata in un testo costituzionale che mira a superare le divisioni di classe. Tuttavia, egli riconosce che negli articoli 35 e seguenti il lavoratore è chiaramente contrapposto al datore di lavoro, sottolineando così che il riferimento al lavoro, nella Costituzione, non è del tutto neutrale.
Il tentativo di Federico Mancini Nel 1975, Federico Mancini cerca di rilanciare il dibattito sull’art. 4, capoverso, cercando di uscire dalla dicotomia tra irrilevanza giuridica e retorica costituzionale. Egli individua nella legge n. 1423 del 1956 – che
disciplina il trattamento di oziosi e vagabondi – un possibile punto di partenza per un servizio sociale orientato al recupero di tali soggetti. L’idea è che se la Costituzione vuole che tutti i cittadini partecipino ad attività socialmente utili, allora deve anche rimuovere gli ostacoli che impediscono tale partecipazione. In questo modo, l’enunciato sul dovere al lavoro viene interpretato non più come minaccia sanzionatoria, ma come invito a promuovere inclusione e responsabilizzazione. Mortati, nel valorizzare il lavoro come fondamento dell’ordinamento repubblicano, ha sostenuto una visione profonda e coerente del rapporto tra democrazia, partecipazione e giustizia sociale. Il suo pensiero, sebbene isolato nel panorama giuridico italiano del tempo, appare oggi come una delle letture più complete e attuali del dettato costituzionale. A differenza di molte interpretazioni coeve, improntate a una riduzione tecnico-giuridica del concetto di lavoro, Mortati vi scorge un principio etico e politico capace di fondare l’intero edificio democratico.
1.4. La crisi delle interpretazioni prevalenti Quando si parla della crisi delle interpretazioni tradizionali, bisogna ricordare che la ricostruzione dei percorsi scientifici e quella dell’esperienza giuridica sono sempre strettamente collegate. In questo caso, però, non si fa riferimento al consolidamento del pensiero pluralista nel diritto sindacale, che aveva ormai superato la vecchia impostazione privatistica, anche grazie allo Statuto dei lavoratori. Piuttosto, ci si concentra su un altro fronte, meno celebrato: quello delle politiche occupazionali e delle riflessioni teoriche che le hanno accompagnate. Già negli anni ’70, osservatori attenti come Federico Mancini notavano come lo Stato apparisse energico nella difesa dei posti di lavoro già esistenti, ma debole e incerto nel combattere la disoccupazione. Eppure, Mancini prendeva le distanze da ogni interpretazione neoliberale di quel periodo. Più tardi, anche Gino Giugni evidenziava un altro problema: nel
Il distacco tra testo costituzionale e rappresentazioni collettive A questo punto viene da chiedersi: è la Costituzione ad aver fallito nel promuovere il diritto al lavoro, o sono le sue interpretazioni ad averla tradita? In realtà, guardando alle rappresentazioni collettive piuttosto che al testo in sé, il quadro si complica. Fino agli anni Ottanta, il progetto di attuazione costituzionale aveva camminato di pari passo con l’idea di progresso sociale e modernizzazione. Questo legame, molto forte in Italia, era condiviso anche in altri Paesi europei. Non a caso, il saggio di T.H. Marshall sulla cittadinanza sociale aveva trovato grande fortuna nel continente proprio in quegli anni. Ma questa visione, che vedeva la Costituzione come un testo capace di rispondere con flessibilità alle sfide del tempo, cominciava a perdere forza. Era incompatibile con il paradigma costruttivista che le generazioni successive avevano proiettato sulla Carta: un paradigma rigido, che immaginava un’attuazione dei diritti come un percorso unilineare, senza ritorni e senza possibilità di riformulazione. Anche Giugni, con un tono critico e lucido, metteva in guardia contro l’illusione che il diritto del lavoro potesse essere visto come una razionale espressione di valori sociali in grado di governare i processi economici. L’efficienza, egli sosteneva, non andava demonizzata come prerogativa del datore di lavoro, ma riconosciuta come una regola fondamentale del gioco: una metrica condivisa anche nei conflitti tra le parti.
Il tramonto di una visione: tra crisi e ridefinizione Nel frattempo, però, la visione tradizionale dell’attuazione costituzionale cominciava a perdere la sua presa. L’idea di progresso sociale, che aveva avuto una forte carica utopica nel secondo dopoguerra, si indeboliva. Le aspettative di trasformazione radicale della società svanivano. La
modernizzazione, pur rimanendo nel linguaggio delle élite, si separava dall’orizzonte dei diritti sociali e si collegava invece a esigenze di efficienza e competitività. Il mantenimento dei diritti acquisiti cominciava a essere percepito come un ostacolo piuttosto che come una conquista. Là dove prima c’era convergenza, si apriva ora un conflitto. Ma questa crisi dell’attuazione costituzionale era solo il riflesso di un mutato contesto storico ed economico? Oppure era il modello stesso ad avere dei limiti? Considerata come un’opera di “inveramento” una volta per tutte, l’attuazione finiva per chiudere ogni possibilità di rilettura o di riforma. Una volta acquisiti, i diritti venivano solo difesi, non più sviluppati. Peggio ancora, non ci si chiedeva se la legislazione attuativa non avesse generato nuove disuguaglianze, da affrontare proprio in nome dell’eguaglianza sostanziale. Questa domanda, centrale ma scomoda, non trovava più spazio nel discorso pubblico. L’età dell’oro dell’attuazione era ormai screditata da un’idea di modernizzazione che si era svincolata dalla Costituzione, e che non cercava più legittimazione nei suoi principi fondamentali.
1.5. Ipotesi di rilettura degli enunciati Quello che abbiamo visto finora mostra come l’idea che i legami tra lavoro, democrazia e progresso sanciti dalla nostra Costituzione siano ormai superati non dipenda tanto dal testo in sé o da interpretazioni, anche quelle molto approfondite ma poco seguite come quella di Mortati, quanto piuttosto dal cumulo di significati che si sono stratificati nel tempo, durante l’esperienza repubblicana. Anzi, si potrebbe dire che la Costituzione abbia subito un doppio danno: da un lato, la rappresentazione dominante che un tempo si aveva del suo modo di attuarsi — che, bisogna dirlo, ha influenzato solo in parte il diritto del lavoro — e dall’altro le ingiustizie e le incongruenze che questa stessa attuazione ha prodotto.
Questa riflessione è ancora più convincente se ci liberiamo da un falso realismo che vede nella critica decostruttiva di teorici come Foucault e Lyotard una visione definitiva della società: secondo loro, la Costituzione sarebbe una “favola” nell’epoca della tecnica, in cui l’unico valore fondamentale è la potenza tecnologica che garantisce la sopravvivenza. Anche in questo scenario, la Costituzione italiana rischia di essere travolta dalla critica decostruttiva, soprattutto quando pone il progresso materiale e spirituale della società come dovere di ogni cittadino. Tuttavia, se riflettiamo su critiche più recenti, come quelle di Habermas e Dahrendorf, vediamo che il discorso sul progresso non è affatto superato. È necessario piuttosto collegarlo a una ricerca delle condizioni che la Costituzione stessa stabilisce come base del progresso: un progresso non paternalistico, né immutabile, ma che richiede un impegno condiviso. La parola “concorso” può aiutarci a comprendere questo aspetto, perché nella Costituzione la troviamo in vari contesti e con diversi significati: come obbligo, diritto di libertà, dovere morale o come istituto formale. In ogni caso, “concorso” significa “correre insieme”, non da soli. Anche la competizione deve avvenire nel rispetto di regole condivise, in un confronto leale e riconosciuto da tutti. Purtroppo, nella società italiana i concorsi spesso sono truccati, non solo quelli per accedere a cariche pubbliche, ma anche in altre forme di partecipazione civica. Dietro a queste ingiustizie c’è anche un’interpretazione distorta della Costituzione, vista come un mezzo per garantire tutto a tutti senza meritocrazia. Ma la Costituzione non è questo: non c’è spazio per “l’uomo assistito” che pretende tutto dallo Stato, né per l’individuo che vince solo grazie alla selezione naturale. La Costituzione promuove l’uomo come essere sociale, artefice della propria fortuna ma consapevole dei propri limiti, i cui meriti devono essere riconosciuti in una competizione basata sull’eguaglianza delle condizioni di partenza.
Come ha scritto Gaetano Silvestri, il punto d’incontro tra i principi liberali e quelli della democrazia pluralista è la libera competizione basata sul merito. Questa lotta quotidiana serve a combattere le disuguaglianze che limitano la libertà, come le differenze dovute alla fortuna o alla sopraffazione. Contro chi dobbiamo combattere questa battaglia? Contro quei “nuovi gentiluomini” che speculano sul lavoro altrui in tutte le forme possibili, vecchie o nuove. Questi ragionamenti si intrecciano con quelli di Costantino Mortati, che vedeva nel lavoro un criterio fondamentale per la valutazione sociale e un motore di mobilità nelle democrazie contemporanee. Mortati auspicava una selezione delle capacità non ostacolata da condizioni economiche svantaggiose e una discesa sociale che non dipendesse dalla trasmissione di posizioni di vantaggio ingiuste. Tutto ciò per incoraggiare l’occupabilità e scoraggiare il parassitismo. Non si tratta certo di tornare a ipotesi di “patti” tra profitto e lavoro contro la rendita, ormai superate e prive delle condizioni sociali necessarie, ma di rileggere la Costituzione con occhi nuovi, adatti alla complessità della società moderna. Così facendo, emergerà che, come hanno voluto i padri costituenti, alcuni principi sono il “nocciolo duro” della Costituzione e si possono valorizzare con un approccio che sappia guardare alla realtà senza pregiudizi.
2.1 Lavoro e pluralismo secondo Dario Martire Quando si parla del rapporto tra lavoro e intervento pubblico nell’economia, non si può prescindere da un punto fondamentale: l’articolo 1 della Costituzione italiana. Questo articolo, unico nel panorama delle Costituzioni democratiche europee, afferma che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Si tratta di una formulazione che rappresenta un vero e proprio punto di svolta rispetto al passato, perché indica una visione
Alfredo Rocco, con il suo progetto di “sistema corporativo”, puntava a creare un modello in cui i principali soggetti sociali – come i sindacati e le associazioni di categoria – fossero integrati all’interno dello Stato. Questo comportava anche un controllo molto rigido su queste organizzazioni, con sanzioni severe per chi scioperava e un sistema giudiziario speciale per le controversie collettive. L’obiettivo era un sistema in cui lo Stato avesse un ruolo centralissimo nell’organizzazione della società e dell’economia. Tuttavia, questo modello portò anche a una limitazione delle diversità sociali e delle autonomie collettive, trasformando le differenze individuali e di gruppo in un’unica struttura gerarchica dominata dallo Stato. Con la Costituzione repubblicana, invece, si rompe questo schema. Il lavoro torna ad essere il fondamento della Repubblica, ma si afferma anche un principio di pluralismo sociale: la società non è una massa indistinta, ma è composta da molteplici soggetti e gruppi con diritti e autonomie riconosciute. Questo pluralismo è anche giuridico, cioè le diverse organizzazioni sociali e sindacali trovano spazio e tutela all’interno del sistema costituzionale. In definitiva, il rapporto tra lavoro, economia, pluralismo e Costituzione è un tema complesso e dinamico, che riflette non solo un’identità collettiva, ma anche una natura relazionale dell’individuo nella società. La storia dimostra che il potere può tendere a isolare e atomizzare le persone, ma la Costituzione si pone come strumento per mantenere vivi i legami tra le persone e garantire la convivenza democratica, riconoscendo e valorizzando le differenze.
2.2. Una repubblica fondata sul lavoro L’articolo 1 della Costituzione italiana afferma che l’Italia è una Repubblica democratica «fondata sul lavoro». Questa formula non è nata per caso, ma dopo un acceso dibattito durante i lavori della Costituente. Inizialmente, le sinistre avevano proposto di definire l’Italia una “Repubblica di lavoratori”,
ispirandosi anche a modelli come la Costituzione sovietica del 1918 e quella spagnola del 1931. Di fronte a questa proposta, i democristiani reagirono con fermezza, preferendo una formula più moderata, «fondata sul lavoro». Anche il gruppo repubblicano, pur suggerendo una formula più articolata che includesse sia i diritti di libertà sia quelli del lavoro, decise alla fine di sostenere la proposta delle sinistre. Tuttavia, l’emendamento delle sinistre fu respinto per pochi voti, in parte grazie a una scelta strategica di Togliatti che spostò i voti repubblicani a favore della versione democristiana. In questo modo, la formula “fondata sul lavoro” passò con larga maggioranza.
Il significato della formula «fondata sul lavoro» Questa espressione venne spiegata da Fanfani all’Assemblea costituente in modo molto chiaro. Non si trattava solo di sottolineare il valore della fatica fisica o del lavoro manuale, come si potrebbe superficialmente pensare. Piuttosto, la Repubblica si fonda sul lavoro per escludere qualsiasi forma di privilegio, di nobiltà ereditaria o di sfruttamento del lavoro altrui. Il lavoro è visto come dovere, ma anche come diritto di ogni persona, che attraverso il proprio impegno e le proprie capacità può realizzare pienamente sé stessa e contribuire al bene della comunità nazionale. In sostanza, si valorizza l’idea che ogni individuo debba avere la possibilità di esprimere i propri talenti e di partecipare attivamente alla prosperità collettiva. È questo il cuore stesso della Costituzione.
Le interpretazioni della dottrina Nel corso del tempo, diversi studiosi hanno riflettuto sul significato di questa formula. Alcuni, come Giannini, l’hanno considerata una semplice espressione retorica, priva di reale valore normativo. Altri, come Mortati,
capaci di orientare l’azione dello Stato. La Costituzione riconosce inoltre la pluralità delle forze sociali organizzate, come imprese, sindacati e partiti, e distingue chiaramente tra il lavoro del lavoratore subordinato, tutelato da specifici diritti, e l’attività imprenditoriale, libera ma soggetta al rispetto dei diritti dei lavoratori. Perché tutto questo possa essere reale e concreto, è però necessario un impegno costante da parte di tutte le forze sociali coinvolte.
2.3. Le formazioni sociali Per “formazioni sociali” si intende ogni tipo di comunità, semplice o complessa, che favorisca il libero sviluppo della persona nella sua vita di relazione, valorizzando un modello pluralistico. Durante i lavori dell’Assemblea Costituente, il tema del pluralismo fu centrale. I socialisti, come anche altre forze politiche, proponevano una “terza via” tra l’individualismo liberale e il totalitarismo, puntando su un modello basato sulle autonomie locali, sull’autogoverno e sulla partecipazione popolare. L’idea era quella di una società fondata sugli enti locali, i sindacati, i partiti e le forme di gestione comunitaria. Questo pluralismo trovava differenti declinazioni all’interno delle stesse forze politiche. Per Giannini, ad esempio, doveva realizzarsi attraverso il riconoscimento dei comuni come “cellule di vita dello Stato”. Olivetti, ripreso poi dallo stesso Giannini, parlava invece di comunità territoriali di circa 75.000-100.000 persone, spazi in cui fosse possibile un rapporto diretto tra le persone, condizione essenziale per una sana vita collettiva. Giannini riteneva che l’organizzazione formale fosse meno importante rispetto alla vitalità degli organismi intermedi tra il popolo e il potere centrale. Questi organismi rappresentavano, secondo lui, la vera anima della democrazia e lo strumento più efficace per esercitare il potere. Il suo progetto riformista prevedeva Comuni non come entità separate dallo Stato, ma come circoscrizioni statali di autogoverno, dotate di funzioni
proprie e non subordinati al potere centrale. Essi costituivano l’asse portante di un pluralismo da inserire nella Costituzione. Quello che poteva apparire inizialmente come un semplice pluralismo territoriale e amministrativo, in realtà si fondava su un pluralismo sociale radicato nelle comunità locali, caratterizzate da una vitalità indispensabile per lo sviluppo libero della personalità. Questo concetto avrebbe trovato poi eco nell’articolo 5 della Costituzione. Anche altri partiti, come il Partito Repubblicano, si avvicinavano a questa visione, sostenendo l’autogoverno tramite la libertà locale nei comuni e nelle regioni. Il Partito d’Azione, invece, insisteva sulle autonomie locali e sul controllo diretto dei lavoratori sull’economia. Diversa era la posizione della Democrazia Cristiana, che opponeva alla visione atomistica del liberalismo una concezione organica della società. L’uomo, secondo questa prospettiva, è inserito naturalmente in una serie di comunità (famiglia, scuola, categoria professionale, chiesa, enti locali) che si dispongono come cerchi concentrici, all’interno dei quali si espande progressivamente la sua personalità. Con il tempo, l’ala più progressista della DC superò l’antistatalismo tipico del pensiero cattolico. Il pluralismo sociale organicista si fondava anche sul cosiddetto codice di Malines del 1927, elaborato dall’Unione Internazionale di Studi Sociali, che individuava le formazioni sociali attraverso cui l’uomo sviluppa la propria personalità: la famiglia, la società civile e politica, le associazioni professionali, artistiche, scientifiche, caritatevoli, industriali e infine la Chiesa. Questo elenco, tendenzialmente chiuso e gerarchico, influenzò il pensiero di don Luigi Sturzo, gli Enunciati della Settimana e il Codice di Camaldoli, mostrando tuttavia un certo scetticismo verso i cosiddetti “diritti sociali”. In Assemblea Costituente fu il democristiano La Pira a introdurre esplicitamente il tema del pluralismo sociale. Durante i lavori della prima Sottocommissione, auspicava che la Costituzione portasse in sé il “soffio