Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Art.1 Legge fallimentare, Appunti di Diritto Commerciale

SINTESI RELATIVE: all'art. 1 della L. fallimentare; l' esdebitazione; il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 07/02/2021

roberta93lm
roberta93lm 🇮🇹

4.6

(26)

28 documenti

1 / 1

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
ART. 1 LEGGE FALLIMENTARE: IMPRESE SOGGETTE A FALLIMENTO ed AL
CONCORDATO PREVENTIVO
- Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, gli
imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
- NON sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo,
gli imprenditori di cui al 1° comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
a)aver avuto, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
fallimento e dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale
di ammontare complessivo annuo non superiore ad EURO 300 mila.
B) aver realizzato in qualunque modo risulti, nei 3 esercizi antecedenti la data di
deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore,
ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 200
mila.
C) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad Euro 500
mila.
I limiti del 2°comma possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro di
giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Anteprima parziale del testo

Scarica Art.1 Legge fallimentare e più Appunti in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity!

ART. 1 LEGGE FALLIMENTARE: IMPRESE SOGGETTE A FALLIMENTO ed AL CONCORDATO PREVENTIVO

  • Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
  • NON sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, gli imprenditori di cui al 1° comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a)aver avuto, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento e dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad EURO 300 mila. B) aver realizzato in qualunque modo risulti, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 200 mila. C) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad Euro 500 mila. I limiti del 2°comma possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro di giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.