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ART. 5 TUE Il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità, Sintesi del corso di Diritto dell'Unione Europea

Il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità sintesi.

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 17/01/2018

Milena.Polichetti
Milena.Polichetti 🇮🇹

3.8

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Scarica ART. 5 TUE Il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità e più Sintesi del corso in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ART 5 Par 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. L’applicazione di questo principio non mette in questione la titolarità delle competenze conferite alle istituzioni dai Trattati, è l’esercizio di queste competenze che si fonda sul p. di sussidiarietà. L’eventuale decisione di non procedere all’adozione di un atto in ragione del p. non fa venire meno il successivo esercizio della sua competenza da parte dell’UE laddove siano mutate le circostanze, la sussidiarietà va considerata un concetto dinamico, e non opera nelle competenze esclusive UE. Per quanto riguarda gli atti legislativi e le proposte di atti ex art 352 TFUE , le procedure di verifica del ricorrere dei presupposti per il suo operare si trovano all’interno del protocollo sull’applicazione dei p. di sussidiarietà e proporzionalità. Prima della formulazione di una proposta di atto dell’Unione deve esserci una valutazione specifica alla luce del principio di sussidiarietà. Ogni progetto deve essere motivato sotto questo profilo, e dovrebbe essere accompagnato da una scheda dettagliata che fornisca tutti gli elementi che consentano di valutare se quel progetto rispetta i principi. Alla commissione, prima di assumere un’iniziativa di proposta di adozione di un atto legislativo, viene chiesto di effettuare ampie consultazioni sul rapporto tra la proposta che intende presentare e il p. di sussidiarietà. Tanto i progetti di atti legislativi dell’Unione che le deliberazioni preparatorie assunte nel corso dell’iter decisionale che porta all’adozione di tali atti dovranno essere trasmessi ai parlamenti nazionali, cui spetterà poi consultare all’occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi. Ciascun parlamento, o anche una singola camera in caso di bicameralismo, potrà eccepire la contrarietà del progetto al p. si sussidiarietà entro un termine, formulando un parere motivato. L’autore del progetto legislativo dovrà riesaminarlo, al fine di decidere se mantenerlo modificarlo o ritirarlo, quando i pareri motivati corrispondano ad un terzo dei voti complessivi (un quarto se riguarda la cooperazione giudiziaria in materi penale), sulla premessa che ciascun parere motivato corrisponde a due voti se espresso dal parlamento, un voto se espresso da una singola camera (c.d. cartellino giallo). Se si è però nel quadro della procedura legislativa ordinaria e la Commissione deicide di mantenere la proposta nonostante i pareri motivati corrispondano alla maggioranza semplice dei voti complessivi, il PE (a maggioranza dei voti espressi) o il Consiglio (con il voto favorevole del 55 % dei sui membri) possono bloccare definitivamente la proposta (c.d. cartellino arancione). Gli atti dell’unione che violano gli obblighi procedurali previsti dal Protocollo (n.2) quando si tratta di un atto legislativo, ma anche sotto il profilo del rispetto del principio in quanto tale possono essere impugnati dinnanzi alla Corte di giustizia. Lo stesso protocollo prevede esplicitamente che la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per annullamento di atti dell’Unione per violazione del principio di sussidiarietà, ricorsi di questo genere possono essere introdotti sia da uno stato membro, a nome del suo parlamento nazionale o di un ramo di questo, sia dal Comitato delel regioni se per l’adozione dell’atto legislativo è prevista la sua consultazione. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ ART 5