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Articoli codice civile, Dispense di Analisi Matematica I

Articoli codice civile Articoli codice civileArticoli codice civileArticoli codice civileArticoli codice civileArticoli codice civileArticoli codice civileArticoli codice civile

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 27/08/2020

Nikita.Imaj
Nikita.Imaj 🇮🇹

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1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distinta- mente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti ci vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l’ammon- tare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cogno- me e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem- blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza 0 del comita- to per il controllo sulla gestione; 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste; 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem- blee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni; 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’arti- colo 2447-sexies. I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) so- no tenuti a cura degli amministratori 0 dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indica- to nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli ob- Dligazionisti 1 libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagi- na e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215 Note: Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del co- dice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato în G.U. 22.1.2003 n. 17, $.0. n.8. Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003: “Art. 2421 (Libri sociali obbligatori) - Oltre i libri e le altre seritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere: 1) il libro de soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il co- ‘gnome e il nome i titolari delle azioni nominative, i trasferimenti © i vincoli ad esse relativi © i versamenti eseguiti; 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazio- ni emesse e di quelle estinte, i cognome c il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ei trasferimenti è i vincoli ad esse relativi; 3) i libro delle adunanze e delle deliberazioni dlle assemblee, in cui devono es- sere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dl collegio sindacale; 6) 1 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste; 7) libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazio» nist, se sono state emesse obbligazioni I libri indicati nci numeri 1, 2,3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il li bro indicato nel n, 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato escewivo e il libro indicato nl n.7 a cura dl rappresentante comu- ne degli obbligazionisti I libri suddetti, rima che siano messi in uso, devono essere numerati progressi- vamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dellartcolo 2215.° Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbliga- zionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumen- ti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo. Note: Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del co- dice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, 8.0. n. 8. Testo precedente in vigore fino al 31.12.2003 “Art 2422 (Diritto d'ispezione dei libri social) - I soci hanno diritto di esamin rei libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di otteneme estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli bbligazionist peri libri dicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, c a singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n.7 dell'articolo medesimo.“ Sezione IX - Del bilancio (14) Art. 2423 Redazione del bilancio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico , dal rendiconto finanziario (1) e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappre- sentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimonia- le e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di leg- ge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fomire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture con- tabili. Le societa* illustrano nella nota integrativa i crite- ri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposi zione. (2) Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione de- gli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicame l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimo- niale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali u li derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto în unità di curo, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Note: Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del co dice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, 5.0. n. 8, Testo precedente in vigore fino al 31.12.2003 Art. 2423 (Redazione dl bilancio) - Gli amministratori devono redigere il bia cio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 11 bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare n modo veri- tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società cl risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono suff- int a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le infor- mazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, a disposizione non de- ve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione dlla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato, 1 bilancio è redatto in unità di curo, senza cifre decimali, tà integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. ad eccezione della no- (1) Le parole “ dal rendiconto finanziario” sono state inserite dall’art. 6, comma 2, letta), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall1,1.2016 0 si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. @) Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lett. b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubbli- cato in G.U. 4.9,2015 n.205. Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall"1.1.2016 e si applica i bilanci relativi agli eser- izi finanziari aventi inizio a partire da quella data Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio Nella redazione del bilancio devono essere osservati i se- guenti principi 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo pru- denza e nella prospettiva della continuazione dell'attività [ di I1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e’ effet- tuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto; (2) 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competen- za dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competen- za dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci de- vono essere valutati separatamente; 6) i criterî di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota inte- grativa deve motivare la deroga e indicame l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Not Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del co- dice civile, operata dall'art. 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, 8.0. n. 8. Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003 “Art 2423-bis (Principi di redazione del bilancio) - Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fata secondo prudenza e nella prospetti va della continuazione dell’atività; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizi 3) si deve tener conto de proventi e degli neri di competenza dell'esercizio, in- dipendentemente dlla data dll'incasso o dl pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, an- che se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati se- paratamente; 6) i criteri i valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono con- sentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicar- ne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e dl risultato economico. (1) Le parole, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell'ativo 0 del passivo considero” sono state soppresse dallart. 6, comma 3, Jett. a), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato in G.U. 4.9.2015 n. 205. Ai sensi dell'art, 12 co, 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall1.1.2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. @) Numero inserto dall'art 6, comma 3, lett.b), DLgs. 18.8.2015 n. 139, pub- blicato in GLU. 4.9,2015 n. 205, Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015, la disposizione entra in vigore dall'1.12016 © si applica i bilanci relativi agli oser- vanziari aventi nio a partire da quella data. Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che eser- citano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel con- to economico devono essere iscritte separatamente, e nell’or- dine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulierior- mente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggrup- pate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro im- porto, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 0 quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425 Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economi- co deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adatta- te: la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota inte- grativa. Sono vietati i compensi di partite Note: Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del co- dice civile, operata dall'art 1, comma 1, DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, $.0. n.8. Testo precedente, in vigore fio al 31.12.2003: “Art. 2423-tr (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico) - Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separata” mente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza iminazione dlla voce compiessiva e dell'importo corrispondente: esse posso- n0 essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del oro impor- to, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comm dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilrcio. In questo secondo caso a nota integrativa de- ve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte alte voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la na- tura dell'atività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del onto economico deve essere indica» to l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento 0 l'impossibilità dî questo devono essere se- gnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di parte" Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al se- guente schema. ATTIVO: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con se- parata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle con- cesse in locazione finanziaria: 1- Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; (1) 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. Il - Immobilizzazioni materiali: