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Assemblea. Diritto commerciale, Dispense di Diritto Commerciale

Dispensa sull'assemblea. Diritto commerciale

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 04/05/2018

tresor87
tresor87 🇮🇹

4.3

(35)

30 documenti

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ASSEMBLEA
ORGANI DELLA S.P.A.
All’interno delle società per azioni è necessaria la presenza di tre distinti organi:
1. L’ASSEMBLEA DEI SOCI: organo con funzioni deliberative sulle decisioni di maggior
rilievo, ma non inerenti la gestione dell’impresa;
2. L’ORGANO AMMINISTRATIVO: si occupa della gestione dell’impresa sociale e gode di
ampi poteri decisionali, oltre ad avere la “rappresentanza legale” della società ed il compito
di attuare le delibere assembleari;
3. L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO: vigila sull’amministrazione della società.
Per quanto riguarda l’amministrazione e il controllo, il codice civile del ’42 prevedeva un solo
sistema basato sulla presenza di due organi:
L’organo amministrativo, composto da un amministratore unico o da un consiglio di
amministrazione;
Il collegio sindacale, con funzioni di controllo del rispetto della legge e dello statuto, ed
inizialmente anche di controllo contabile.
La riforma del 2003 ha affiancato al sistema tradizionale di amministrazione ed di controllo, altri
due sistemi alternativi:
1. Il sistema dualistico: amministrazione e controllo sono esercitati da:
un consiglio di sorveglianza, nominato dall’assemblea e a cui spettano alcuni compiti che
nel sistema tradizionale sono affidati all’assemblea stessa;
un consiglio di gestione, nominato da quello di sorveglianza.
2. Il sistema monistico: amministrazione e controllo sono esercitati rispettivamente:
dal consiglio di amministrazione, di nomina assembleare;
da un comitato per il controllo sulla gestione, che sorge all’interno del consiglio di
amministrazione: in tal caso, dunque, abbiamo un organo dentro l’altro (ecco perché il
sistema viene definito monistico).
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ASSEMBLEA

ORGANI DELLA S.P.A.

All’interno delle società per azioni è necessaria la presenza di tre distinti organi:

  1. L’ASSEMBLEA DEI SOCI: organo con funzioni deliberative sulle decisioni di maggior rilievo, ma non inerenti la gestione dell’impresa;
  2. L’ORGANO AMMINISTRATIVO: si occupa della gestione dell’impresa sociale e gode di ampi poteri decisionali, oltre ad avere la “rappresentanza legale” della società ed il compito di attuare le delibere assembleari;
  3. L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO: vigila sull’amministrazione della società.

Per quanto riguarda l’amministrazione e il controllo, il codice civile del ’42 prevedeva un solo sistema basato sulla presenza di due organi:

  • L’organo amministrativo, composto da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione;
  • Il collegio sindacale, con funzioni di controllo del rispetto della legge e dello statuto, ed inizialmente anche di controllo contabile.

La riforma del 2003 ha affiancato al sistema tradizionale di amministrazione ed di controllo, altri due sistemi alternativi:

  1. Il sistema dualistico: amministrazione e controllo sono esercitati da:
  • un consiglio di sorveglianza, nominato dall’assemblea e a cui spettano alcuni compiti che nel sistema tradizionale sono affidati all’assemblea stessa;
  • un consiglio di gestione, nominato da quello di sorveglianza.
  1. Il sistema monistico: amministrazione e controllo sono esercitati rispettivamente:
    • dal consiglio di amministrazione, di nomina assembleare;
  • da un comitato per il controllo sulla gestione, che sorge all’interno del consiglio di amministrazione: in tal caso, dunque, abbiamo un organo dentro l’altro (ecco perché il sistema viene definito monistico).

Anche per le società che adottano questi due nuovi sistemi è previsto, comunque, il controllo contabile esterno. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, in ogni caso, sono responsabili sia civilmente che penalmente della “legalità dell’attività sociale”, nonché del rispetto delle norme di legge da parte dell’assemblea. Tutti gli organi che abbiamo citato, in ognuno dei sistemi, sono necessari e le loro funzioni risultano in larga parte inderogabili, non modificabili neanche dall’autonomia statutaria o dall’assemblea, sebbene sia possibile attribuire alcuni compiti dell’assemblea agli amministratori.

Per quanto riguarda la struttura dell’organo amministrativo è riconosciuta ampio spazio all’autonomia privata.

  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori.
  • (^) Nelle società che adottano il sistema “dualistico” :
  • Nomina e revoca i componenti del consiglio di sorveglianza, determinandone il compenso e deliberando anche sull’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Nomina il revisore;
  • Decide sulla distribuzione degli utili in base al bilancio.

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA, invece, è competente a deliberare:

  • Sulle modifiche dello statuto;
  • Sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
  • Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;

Sono previsti, per l’organo assembleare, quorum costitutivi e deliberativi a seconda che si tratti di assemblea ordinaria o straordinaria.

Inoltre, è sempre prevista una “seconda convocazione” con quorum inferiori e lo statuto può contemplarne anche una terza in caso di mancata partecipazione di tutti i soci alla seconda.

L’assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinaria. Quando, invece, sono state emesse diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, accanto all’assemblea generale troviamo le assemblee SPECIALI DI CATEGORIA. Ad esse si applicano le norme per l’assemblea straordinaria, laddove le azioni speciali non siano quotate, e le norme dell’assemblea degli azionisti di risparmio, qualora le azioni speciali siano quotate.

PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE

La convocazione dell’assemblea, in linea generale, viene decisa dall’organo amministrativo ogni volta che lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori è tuttavia obbligatoria in una serie di casi:

  • l’assemblea va convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro il termine stabilito dallo statuto o comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Lo statuto può stabilire un termine non superiore a 180 giorni per le società non quotate se tenute alla redazione del bilancio consolidato o in caso di particolari esigenze;
  • l’assemblea va convocata senza ritardo, tra l’altro, quando a richiedere la convocazione siano tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale o la minor percentuale prevista dallo statuto: se amministratori o sindaci non provvedono alla convocazione dell’assemblea, questa è ordinata con decreto del tribunale, il quale designa anche la persona che deve presiederla.

Nelle sole società quotate i soci che rappresentano almeno 1/40 del capitale possono chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno di un’assemblea già convocata o presentare proposte di

  • la presenza di tutti i soci con diritto di intervento, che rappresentano l’intero capitale sociale;
  • la partecipazione della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, nonché del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti. Agli assenti va data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

All’interno dell’assemblea totalitaria, qualora un singolo socio si opponga alla discussione di un argomento del quale non si ritiene adeguatamente informato, non si può deliberare su quel punto.

COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Per QUORUM COSTITUTIVO si intende la parte del capitale sociale che deve essere necessariamente rappresentata nell’assemblea affinché la stessa sia validamente costituita.

Per QUORUM DELIBERATIVO si intende la parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione/decisione affinché questa sia approvata.

Nel computo del quorum costitutivo non si tiene conto delle azioni prive del diritto di voto, mentre vanno conteggiate quelle per cui il voto sia occasionalmente sospeso.

Le azioni per le quali il voto è occasionalmente sospeso non sono computate, invece, ai fini del quorum deliberativo. Gli astenuti vengono calcolati nel quorum deliberativo.

L'assemblea ordinaria:

  • in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto (50% del capitale).

Essa delibera col voto favorevole della metà più uno, ossia a maggioranza assoluta delle azioni che hanno preso parte alla votazione (50% +1 del capitale rappresentato in assemblea);

  • in seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo; l'assemblea delibera a maggioranza assoluta delle azioni dei votanti (50% +1 del capitale rappresentato in assemblea).

Riguardo all’assemblea straordinaria:

  • Per le società non quotate è previsto che:
    • in prima convocazione non è previsto esplicitamente un quorum costitutivo. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale (50% +1 del capitale);
    • in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.
  • Per le società quotate è previsto che:
    • il quorum costitutivo minimo è almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione, mentre in seconda convocazione occorre oltre 1/3 del capitale sociale.
    • Per quanto riguarda i quorum deliberativi, l'assemblea straordinaria delibera con maggioranza dei 2/3 del capitale rappresentato, sia in prima che in seconda convocazione.

L’autonomia statutaria può prevedere solo in aumento le maggioranze previste per l’ assemblea ordinaria di prima convocazione e per l’assemblea straordinaria.

Per l’assemblea ordinaria di seconda convocazione lo statuto può prevedere delle maggioranze più elevate ma non per le delibere essenziali inerenti l’approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali.

Neanche lo statuto, però, può prevedere il consenso unanime dei soci o maggioranze troppo elevate, che rischierebbero di paralizzare la vita della società.

Lo statuto, infine, può prevedere ulteriori convocazioni oltre la seconda (terza, quarta ecc.), tanto dell’assemblea ordinaria quanto di quella straordinaria, alle quali si applicano le disposizioni previste per la seconda convocazione.

Per le convocazioni oltre la seconda dell’assemblea straordinaria delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio occorre un quorum costitutivo di almeno 1/5 del capitale sociale ed un quorum deliberativo di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, se lo statuto non dispone diversamente, l’attuale disciplina stabilisce che le assemblee si tengano in un’unica convocazione:

Il presidente:

  1. dirige i lavori dell’assemblea, assicurando che la stessa si svolga in modo ordinato e nel rispetto delle norme che ne regolano l’attività;
  2. verifica la legittimazione ad intervenire dei soci, oltre che il raggiungimento del quorum costitutivo e di quello deliberativo;
  3. dichiara aperta e chiusa la seduta;
  4. pone in discussione gli argomenti all’ordine del giorno;
  5. mette in votazione le proposte e proclama i risultati, occupandosi anche di impedire la partecipazione alla riunione di soggetti non legittimati o di escludere dalle votazioni chi non ha diritto di voto.

Questi sono tutti poteri propri del presidente, attribuiti allo stesso dalla legge o dallo statuto. Accanto ad essi, però, vi sono i cosiddetti POTERI DERIVATI, rimessi alla discrezionalità dell’assemblea: stiamo parlando delle scelte inerenti il sistema di votazione, lo scioglimento della riunione ecc., tutte ipotesi in cui il presidente funge da interprete della volontà assembleare.

Anche il dibattito in assemblea è gestito dal presidente, che può prevedere un tetto temporale massimo per ogni intervento o togliere la parola ai soci che si dilungano eccessivamente, proprio al fine di garantire il corretto svolgimento della riunione e la possibilità di addivenire ad una decisione.

I soci intervenuti che raggiungono 1/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea possono richiedere al presidente il “rinvio” dell’adunanza di non oltre 5 giorni, al fine di consentire agli stessi di informarsi sugli argomenti posti in discussione.

Gli amministratori sono tenuti a redigere e a depositare preventivamente, presso la sede sociale, determinati documenti informativi/ relazioni illustrative. Nelle società quotate gli amministratori devono mettere a disposizione del pubblico, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione sulle proprie proposte concernenti le materie all’ordine del giorno, entro il termine fissato per la convocazione dell’assemblea.

La scelta dei sistemi di votazione è libera, sebbene non sia concepibile il voto segreto, in quanto non sarebbe possibile individuare i soci in conflitto di interessi e quelli dissenzienti ai fini dell’impugnazione della delibera e del recesso.

La delibera deve essere accompagnata dal verbale, redatto dal segretario o dal notaio (è necessario che sia redatto da quest’ultimo per le assemblee straordinarie), il quale viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, tenuto dagli amministratori. Non c’è bisogno che il verbale venga redatto contestualmente all’assemblea, ma occorre comunque la stesura senza ritardo. Esso devo indicare la data dell’adunanza, le materie affrontate, l’identificazione dei soci partecipanti ed il capitale rappresentato, il risultato delle votazioni e l’identificazione di soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

Diritto di intervento e diritto di voto sono tra loro collegati: in assemblea possono intervenire tutti gli azionisti con diritto di voto , nonché i soggetti non soci ma che godono di tale diritto, come l’usufruttuario ed il creditore pignoratizio. Gli azionisti senza diritto di voto , dunque, non hanno diritto di intervento, almeno che lo statuto non preveda diversamente. Anche gli azionisti con diritto di voto sospeso (quelli morosi per esempio) hanno diritto di intervento, tant’è che vengono computati per il raggiungimento del quorum costitutivo.

Per le società non quotate la titolarità del diritto di voto si deve avere nel giorno stesso dell’adunanza. Ciò va dimostrato mediante l’esibizione all’ingresso del certificato azionario oppure, se si tratta di azioni de materializzate o inserite in un sistema di gestione accentrata, è certificato da una comunicazione dell’intermediario che tiene i conti.

Per le società quotate invece la legittimazione ad intervenire in assemblea si determina in modo immodificabile con riferimento alla situazione esistente il settimo giorno feriale precedente l’adunanza (sistema della data di registrazione).

Lo statuto può prevedere l’intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, così come il voto per corrispondenza, le cui modalità di esercizio sono dettate per le società non quotate dallo statuto stesso e dalla Consob per le società quotate.

divieti soggettivi e quantitativi di rappresentanza, oltre che le eventuali disposizioni statutarie inerenti il divieto di farsi rappresentare.

La “SOLLECITAZIONE” è una richiesta di conferimento delle deleghe di voto rivolta da uno o più soggetti (c.d. promotori ) a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee ad influenzarne il voto. Essa può riguardare anche solo alcuni degli argomenti all’ordine del giorno. Il promotore deve già possedere l’1% delle azioni con diritto di voto da almeno sei mesi. Il promotore deve necessariamente rivolgersi ad un intermediario abilitato (banche, imprese di investimento, ecc.), il quale provvede alla diffusione di un prospetto e di un modulo di delega, il cui contenuto è regolamentato dalla Consob e deve essere idoneo a consentire all’azionista di assumere una decisione consapevole. La delega può essere conferita solo per le singole assemblee già convocate, non può essere rilasciata in bianco: deve indicare il nome del delegato, le istruzioni di voto, delegante. Può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto del modulo delega o solo per alcune materie all’ordine del giorno. È il promotore che deve decidere se accettare o meno le deleghe non conformi alle proprie proposte; il voto per delega è esercitato dal promotore che può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

La “RACCOLTA DELLE DELEGHE”, invece, è una richiesta di conferimento delle deleghe di voto da parte di una associazione di azionisti , fatta esclusivamente nei confronti dei propri associati. Le associazioni di azionisti possono essere liberamente costituite, ma devono essere obbligatoriamente composte da almeno 50 persone fisiche, proprietarie di un quantitativo di azioni non superiore, singolarmente, allo 0,1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. La raccolta delle deleghe agevola l’esercizio indiretto del voto da parte dei piccoli azionisti, contrariamente alla sollecitazione che permette al gruppo minoritario di comando di raccogliere il consenso dei piccoli azionisti o agli azionisti di minoranza di contrastare il gruppo di comando. L’associazione esercita la raccolta tramite la diffusione del solo modulo di delega, all’interno del quale l’associato specifica come debba essere espresso il voto in assemblea, potendo scegliere anche di non conferire la delega o di votare contrariamente a quanto prevede l’associazione stessa.

LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL VOTO. CONFLITTO DI INTERESSI

Esercitando il diritto di voto, il singolo socio concorre alla formazione della volontà sociale proporzionalmente al numero di azioni possedute, ma è sempre la maggioranza a prendere le decisioni. Ovviamente, però, il socio è tenuto a votare nell’interesse della società e le deliberazioni assembleari sono annullabili solo nell’ipotesi in cui la maggioranza sia ispirata da interessi extra- sociali, con danno, anche solo potenziale, per la società stessa.

Si ha CONFLITTO DI INTERESSI nel momento in cui il socio, per conto proprio o di terzi, persegue un interesse personale contrastante con quello della società. Oggi il socio (art. 2373 c.c.) può liberamente decidere se esprimere il proprio voto oppure astenersi, in quanto la delibera risulta annullabile nella sola ipotesi in cui “il voto del soggetto sia stato determinante” e “la delibera possa recare un danno alla società”; in tutti gli altri casi la delibera è del tutto valida ed inattaccabile. Sono previste, poi, due ipotesi tipiche di conflitto di interessi:

  1. è vietato ai soci amministratori di votare nelle deliberazioni inerenti le azioni di responsabilità nei propri confronti;
  2. è vietato, nel sistema dualistico, ai componenti del consiglio di gestione di votare nelle deliberazioni inerenti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Possiamo riscontrare delle ipotesi in cui una decisione viene presa dalla maggioranza dei soci non al fine di trarne un beneficio arrecando un danno alla società, ma arrecando un danno agli altri soci di minoranza. In tal caso, in alcun modo può essere invocato l’articolo 2373 c.c., in quanto la società non subisce alcun danno patrimoniale né attuale né potenziale. Giurisprudenza e dottrina, in tutti modi, hanno voluto tutelare i soci di minoranza, prevedendo che in tal caso si configuri un ABUSO DEL DIRITTO DI VOTO A DANNO DEI SOCI MINORITARI, anche se è necessario, da parte di chi l’ha subito, dimostrare che la delibera abbia avuto il solo scopo di ledere, arbitrariamente e fraudolentemente, i diritti dei soci diversi da quelli di maggioranza. Dottrina e giurisprudenza prevalente tendono ad applicare il principio della correttezza e della buona fede nell’attuazione del contratto; per cui si ha annullabilità della delibera quando questa è ispirata al solo scopo di danneggiare i singoli soci.

In altri casi si può avere anche un ABUSO DELLA MINORANZA, la quale può fare ostruzionismo, per esempio, nel dibattito assembleare o abusare del diritto di convocazione, paralizzando di fatto la vita della società: in tale ipotesi è previsto il risarcimento dei danni da parte dei soci minoritari (non l’annullamento della delibera), sia nei confronti della società, sia nei

I limiti di durata non si applicano ai “patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società non quotate interamente possedute dai partecipanti all’accordo” , proprio per favorire accordi consortili di lunga durata.

Per quanto riguarda, invece, la pubblicità dei patti parasociali, occorre sottolineare che essa vale solo per le società con azionariato diffuso tra il pubblico:

  • Se si tratta di società non quotate che fanno appello al mercato del capitale di rischio, i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, oltre che trascritti nel verbale di assemblea, poi depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. L’omessa dichiarazione rende impugnabile la delibera e sospende il diritto di voto per le azioni a cui il patto si riferisce.
  • Se si tratta, invece, di società quotate (o loro controllanti) i sindacati di voto e gli altri patti parasociali devono essere comunicati, entro 5 giorni dalla stipulazione, alla Consob ed alla società quotata, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana e depositati presso il registro delle imprese del luogo dove ha sede la società; non occorre la dichiarazione in apertura di assemblea: in caso di violazione di tali norme i patti sono nulli; si va incontro a sanzioni pecuniarie ed i soci aderenti sono liberi di votare come credono. Per le sole società quotate, escluse le controllanti non quotate, si ha anche sospensione del diritto di voto relativo alle azioni sindacate e la delibera è impugnabile, anche dalla Consob, se adottata con voto determinante di tali azioni. Non è prevista alcuna forma di pubblicità per le società chiuse, ossia quelle che non fanno appello al mercato del capitale di rischio.

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI INVALIDE

L’invalidità delle delibere assembleari può essere determinata dalla violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o da vizi che riguardano il contenuto della delibera. La riforma del 2003 ha ricondotto le varie fattispecie di invalidità all’interno della nullità o dell’annullabilità.

L’annullabilità è sempre la regola per le deliberazioni non conformi alla legge o allo statuto, mentre la nullità è prevista in soli tre casi tassativi previsti dall’art.2379 c.c.

DELIBERE ANNULLABILI

Rientrano nella categoria delle delibere annullabili:

  • quelle in cui vi è stata partecipazione di persone non legittimate (azionisti senza voto), ma solo laddove tale partecipazione abbia determinato l’irregolarità della costituzione dell’assemblea;
  • quelle in cui siano stati conteggiati erroneamente voti invalidi, determinanti per il raggiungimento della maggioranza;
  • le delibere il cui verbale risulti incompleto o inesatto, quando impediscono l’accertamento di effetti e contenuto delle delibere stesse.

L’impugnativa può essere proposta solo da soggetti individuati dalla legge: soci assenti, dissenzienti o astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza e collegio sindacale, rappresentante comune degli azionisti di risparmio ed in alcuni casi anche la Consob, la Banca d’Italia e l’ISVAP. Non compete, invece, tale legittimazione ai soci che hanno votato a favore della delibera, a quelli titolari di azioni senza voto o ai terzi creditori sociali. Non ogni socio con diritto di voto, tra l’altro, ha diritto ad impugnare la delibera:

Inoltre si ha nullità solo se la delibera è contraria a “norme imperative che tutelano un interesse generale o lo stesso rapporto esistente all’interno della società, o il patrimonio della stessa”, mentre sono solo annullabili, nonostante la delibera sia illecita, qualora vengano violate norme imperative dettate a tutela del singolo socio o di gruppi di soci”;

  • (^) Mancata convocazione dell’assemblea: la convocazione, però, non è mancante e non produce nullità della delibera nell’ipotesi di irregolarità dell’avviso che consente comunque di conoscere la data ed il luogo dell’assemblea; allo stesso tempo l’azione di nullità non può essere esercitata da chi, anche in un secondo momento, abbia dato il proprio assenso alla svolgimento dell’assemblea nonostante la mancata convocazione;
  • Mancanza del verbale: il verbale non è “mancante” se contiene la data e l’oggetto della deliberazione, oltre alla sottoscrizione del presidente dell’assemblea o del presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e del segretario/notaio incaricato della stesura. La nullità, nel caso di mancanza del verbale, è sanata con effetto retroattivo se viene steso un verbale precedentemente alla successiva assemblea.

La nullità delle delibere può essere fatta valere da “chiunque vi abbia interesse” e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

La delibera nulla è inefficace se non successivamente sanata (per sostituzione con altra delibera o decorrenza del termine di impugnazione): possono, infatti, essere impugnate senza limiti di tempo solo le delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. In tutti gli altri casi la delibera nulla è impugnabile nel termine di 3 anni dall’iscrizione nel registro delle imprese o dall’iscrizione nel registro delle adunanze.

La nullità della delibera non può essere dichiarata se essa viene sostituita da un’altra delibera conforme alla legge; sono fatti, tra l’altro, salvi i diritti di terzi acquistati in buona fede.

Per le delibere aventi ad oggetto l’aumento o la riduzione del capitale sociale, così come per quelle inerenti l’emissione di obbligazioni, il termine di decadenza è di 180 giorni, mentre in caso di mancata convocazione di assemblee riguardanti il medesimo oggetto, il termine è di 90 giorni dall’approvazione del bilancio.

Per le società che fanno appello al mercato del capitale di rischio, la delibera non può essere impugnata e dichiarata nulla se è stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione riguardante l’aumento del capitale parzialmente eseguito. L’esecuzione parziale preclude la pronuncia di nullità anche delle deliberazioni inerenti riduzione del capitale ed emissione di obbligazioni. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante a soci e terzi.