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Il Bilancio d'Esercizio: Struttura, Componenti e Principi di Redazione, Schemi e mappe concettuali di Economia

Il bilancio di esercizio è un insieme di documenti contabili che ogni impresa deve redigere periodicamente alla fine di ogni esercizio amministrativo. ... Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'assemblea convocata secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 02/02/2022

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natalia-ceglia 🇮🇹

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IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio è il documento, redatto al termine di ogni periodo
amministrativo (“esercizio”), con cui si rappresenta la situazione patrimoniale (beni
di proprietà dell’azienda), situazione finanziaria (crediti, debiti, denaro) e il
risultato economico (Utile o Perdita).
Nella società di capitali (s.p.a. s.r.l. s.a.p.a.), il bilancio d’esercizio è un
documento che deve essere reso pubblico (presso il “Registro delle Imprese” della
Camera di Commercio), perché rappresenta un importante strumento di
informazione per i vari soggetti (interni ed esterni) che hanno bisogno di avere
notizie sull’impresa. Questi soggetti, chiamati “Stakeholders”, sono i soci, fornitori,
banche e altri finanziatori, Stato, lavoratori.
Oltre a rappresentare uno “strumento di comunicazione/informazione” verso gli
stakeholders, il bilancio è anche uno “strumento di controllo” dell’attività svolta
nell’esercizio. Con esso si può capire se la gestione dell’azienda ha prodotto i
risultati sperati.
Il bilancio d’esercizio è composto, obbligatoriamente, di tre parti:
Lo STATO PATRIMONIALE, con cui si evidenzia la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’impresa.
Il CONTO ECONOMICO, che indica i ricavi e i costi (la cui differenza può dar
vita ad un Utile o Perdita).
La NOTA INTEGRATIVA, che serve per dare più informazioni e rendere più
chiaro il significato dei valori numerici contenuti nello Stato Patrimoniale e
nel Conto Economico.
Il RENDICONTO FINANZIARIO, obbligatorio solo per le società che redigono
il bilancio ordinario (sono escluse quelle che redigono il bilancio abbreviato).
Esso fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria
(compresa la liquidità e solvibilità) ovvero permette di comprendere in quale
area si produce o si consuma “denaro”.
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO

Il bilancio d’esercizio è il documento, redatto al termine di ogni periodo amministrativo (“esercizio”), con cui si rappresenta la situazione patrimoniale (beni di proprietà dell’azienda), situazione finanziaria (crediti, debiti, denaro) e il risultato economico (Utile o Perdita). Nella società di capitali (s.p.a. – s.r.l. – s.a.p.a.), il bilancio d’esercizio è un documento che deve essere reso pubblico (presso il “Registro delle Imprese” della Camera di Commercio), perché rappresenta un importante strumento di informazione per i vari soggetti (interni ed esterni) che hanno bisogno di avere notizie sull’impresa. Questi soggetti, chiamati “Stakeholders”, sono i soci, fornitori, banche e altri finanziatori, Stato, lavoratori. Oltre a rappresentare uno “strumento di comunicazione/informazione” verso gli stakeholders, il bilancio è anche uno “strumento di controllo” dell’attività svolta nell’esercizio. Con esso si può capire se la gestione dell’azienda ha prodotto i risultati sperati. Il bilancio d’esercizio è composto, obbligatoriamente, di tre parti:

  • Lo STATO PATRIMONIALE , con cui si evidenzia la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
  • Il CONTO ECONOMICO , che indica i ricavi e i costi (la cui differenza può dar vita ad un Utile o Perdita ).
  • La NOTA INTEGRATIVA , che serve per dare più informazioni e rendere più chiaro il significato dei valori numerici contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
  • Il RENDICONTO FINANZIARIO , obbligatorio solo per le società che redigono il bilancio ordinario (sono escluse quelle che redigono il bilancio abbreviato). Esso fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria (compresa la liquidità e solvibilità) ovvero permette di comprendere in quale area si produce o si consuma “denaro”.

Di preciso, dà informazioni su:  le disponibilità liquide (depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa) prodotte/assorbite dall’attività  la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine (debiti a breve termine)  la capacità della società di autofinanziarsi

Lo Stato Patrimoniale ha due sezioni: Attivo e Passivo. Nell’ Attivo troviamo: A. Crediti verso soci B. Immobilizzazioni C. Attivo circolante

Nel Passivo troviamo: A. Patrimonio netto (Capitale sociale, Riserve, Utili) B. Fondi per rischi ed oneri C. Trattamento di fine rapporto (TFR) D. Debiti

Il Conto Economico , redatto in forma scalare, contiene: A. Valore della produzione (RICAVI) B. Costi della produzione (COSTI) Differenza tra valore e costi della produzione C. Proventi ed oneri finanziari (ad esempio, spese e interessi bancari) D. Rettifiche di valore di attività finanziarie (rivalutazioni e svalutazioni) E. Proventi ed oneri straordinari (ad esempio, proventi derivanti dalla vincita di un premio da parte dell’azienda oppure spese derivanti da un incendio)

Il bilancio è chiaro quando sono rigorosamente osservate le disposizioni del codice civile. L’art. 2423 bis continua con l’esposizione di altri principi fondamentali:

 Continuità  il bilancio deve essere redatto presupponendo che l’attività continui, quindi non potrà essere un bilancio di “liquidazione” dell’attività (fine attività aziendale).  Prudenza  comporta l’inserimento nel bilancio anche delle perdite presunte e non deve contenere gli utili che non sono certi e definitivi (non è possibile inserire i ricavi che si pensa di realizzare). Per esempio, se alla chiusura dell’esercizio si ha notizia del fallimento di un cliente, occorre tener conto della probabile perdita sul credito che si ha verso quel cliente. Viceversa, se si suppone che ci sarà un incremento dei ricavi (ma è solo un’idea!) non si inseriscono tali ricavi, in quanto non certi.  Competenza economica  bisogna inserire in bilancio i ricavi di competenza e i costi di competenza. Secondo l’articolo 2423 bis la competenza economica non ha nulla a che vedere con l’incasso effettivo del ricavo, infatti un ricavo affinché sia considerato di competenza di un esercizio occorre che soddisfi 2 condizioni:

  1. È necessario che il processo produttivo del bene o del servizio sia stato completato
  2. Lo scambio deve essere già avvenuto, cioè per i beni ci deve già essere stato il passaggio di proprietà tramite la spedizione o consegna, e per i servizi devono essere già stati resi. I costi di competenza sono quelli riferiti ai ricavi realizzati.