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Il bilancio di esercizio è un insieme di documenti contabili che ogni impresa deve redigere periodicamente alla fine di ogni esercizio amministrativo. ... Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'assemblea convocata secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Il bilancio d’esercizio è il documento, redatto al termine di ogni periodo amministrativo (“esercizio”), con cui si rappresenta la situazione patrimoniale (beni di proprietà dell’azienda), situazione finanziaria (crediti, debiti, denaro) e il risultato economico (Utile o Perdita). Nella società di capitali (s.p.a. – s.r.l. – s.a.p.a.), il bilancio d’esercizio è un documento che deve essere reso pubblico (presso il “Registro delle Imprese” della Camera di Commercio), perché rappresenta un importante strumento di informazione per i vari soggetti (interni ed esterni) che hanno bisogno di avere notizie sull’impresa. Questi soggetti, chiamati “Stakeholders”, sono i soci, fornitori, banche e altri finanziatori, Stato, lavoratori. Oltre a rappresentare uno “strumento di comunicazione/informazione” verso gli stakeholders, il bilancio è anche uno “strumento di controllo” dell’attività svolta nell’esercizio. Con esso si può capire se la gestione dell’azienda ha prodotto i risultati sperati. Il bilancio d’esercizio è composto, obbligatoriamente, di tre parti:
Di preciso, dà informazioni su: le disponibilità liquide (depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa) prodotte/assorbite dall’attività la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine (debiti a breve termine) la capacità della società di autofinanziarsi
Lo Stato Patrimoniale ha due sezioni: Attivo e Passivo. Nell’ Attivo troviamo: A. Crediti verso soci B. Immobilizzazioni C. Attivo circolante
Nel Passivo troviamo: A. Patrimonio netto (Capitale sociale, Riserve, Utili) B. Fondi per rischi ed oneri C. Trattamento di fine rapporto (TFR) D. Debiti
Il Conto Economico , redatto in forma scalare, contiene: A. Valore della produzione (RICAVI) B. Costi della produzione (COSTI) Differenza tra valore e costi della produzione C. Proventi ed oneri finanziari (ad esempio, spese e interessi bancari) D. Rettifiche di valore di attività finanziarie (rivalutazioni e svalutazioni) E. Proventi ed oneri straordinari (ad esempio, proventi derivanti dalla vincita di un premio da parte dell’azienda oppure spese derivanti da un incendio)
Il bilancio è chiaro quando sono rigorosamente osservate le disposizioni del codice civile. L’art. 2423 bis continua con l’esposizione di altri principi fondamentali:
Continuità il bilancio deve essere redatto presupponendo che l’attività continui, quindi non potrà essere un bilancio di “liquidazione” dell’attività (fine attività aziendale). Prudenza comporta l’inserimento nel bilancio anche delle perdite presunte e non deve contenere gli utili che non sono certi e definitivi (non è possibile inserire i ricavi che si pensa di realizzare). Per esempio, se alla chiusura dell’esercizio si ha notizia del fallimento di un cliente, occorre tener conto della probabile perdita sul credito che si ha verso quel cliente. Viceversa, se si suppone che ci sarà un incremento dei ricavi (ma è solo un’idea!) non si inseriscono tali ricavi, in quanto non certi. Competenza economica bisogna inserire in bilancio i ricavi di competenza e i costi di competenza. Secondo l’articolo 2423 bis la competenza economica non ha nulla a che vedere con l’incasso effettivo del ricavo, infatti un ricavo affinché sia considerato di competenza di un esercizio occorre che soddisfi 2 condizioni: