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Cosa sono i titoli di debito, come vengono classificati secondo l'oic 20 e come vengono valutati. Il testo include anche informazioni sui titoli strutturati e i casi in cui il criterio del costo ammortizzato non si applica. Inoltre, vengono discusse le perdite durevoli di valore e il cambiamento di destinazione dei titoli.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Cosa sono? I titoli di debito sono costituiti da titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione della società che li ha emessi. I flussi di liquidità prodotti dal titolo, oltre al rimborso del capitale a scadenza, possono derivare dall’obbligazione dell’emittente a corrispondere interessi o altri elementi che concorrono a formare il rendimento per il possessore. Questi possono essere determinati (tasso fisso) o determinabili (tasso variabile). Esempi sono i titoli emessi da stati sovrani, obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie o altre società. I titoli di debito includono anche i titoli strutturati. I titoli strutturati sono una fattispecie di contratto ibrido e sono costituiti dalla combinazione di un titolo (“titolo primario”) e di uno strumento finanziario derivato (“derivato incorporato”). Classificazione: dove vanno in bilancio? Secondo l’OIC 20 i titoli sono esposti nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. Il criterio che regola la scelta in merito alla classificazione nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie è quello della destinazione del titolo conferita dagli amministratori. I titoli che costituiscono investimenti finanziari duraturi (destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale) si iscrivono tra le immobilizzazioni. I titoli di debito che costituiscono investimenti finanziari temporanei , in quanto destinati alla vendita, vanno iscritti nell’Attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo. L’OIC21 richiede che l’organo amministrativo consideri anche la capacità dell’impresa di mantenere durevolmente l’investimento, cioè che non abbia necessità di vendere il titolo nel breve periodo per esigenze finanziarie. Criteri di valutazione
Titoli di debito e metodo del costo ammortizzato – Contabilizzazione OIC A partire dall’1° gennaio 2016, con le modifiche apportate all’OIC 20, le società che redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili italiani devono contabilizzare i titoli di debito secondo il criterio del Costo ammortizzato. Il Costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione, operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento, a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. Il tasso di interesse effettivo viene calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo e poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale. Se si applica il costo ammortizzato, i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del titolo. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del titolo da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili. Casi di esonero dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato Il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti rispetto alla rilevazione al costo d’acquisto. Gli effetti sono irrilevanti se: I titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; I titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Svalutazione dei titoli immobilizzati per perdita durevole La perdita durevole di valore si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell’emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa (in linea capitale o interessi) previsti dal contratto. Indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente sono, ad esempio: Ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi; Ristrutturazione del debito; Valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio; Indicatori economico-patrimoniali dell’emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza. La perdita durevole di valore è pari alla differenza tra il valore contabile in assenza di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si stima di non incassare. Nel caso in cui vengano meno le ragioni della svalutazione, l’OIC 20 richiede il ripristino del valore, parziale o totale, nei limiti del costo ammortizzato determinato in assenza della svalutazione precedentemente apportata. In ogni caso il processo di ripristino del valore non può eccedere il costo originario. Cambiamento di destinazione dei titoli Il cambiamento di classificazione è giustificato al verificarsi di situazioni non ricorrenti, connesse a mutamenti significativi nelle condizioni esterne di mercato o interne di gestione, ad esempio: Decisione di negoziare il titolo originariamente immobilizzato a causa della sopravvenuta impossibilità dell’azienda di mantenere l’investimento; Decisione di negoziare il titolo originariamente immobilizzato a causa del mutamento delle condizioni di mercato; Assunzione di un impegno di garantire una passività con titoli precedentemente acquistati per investimento temporaneo di liquidità. Il cambiamento deve risultare da una decisione dell'organo amministrativo (delibera del consiglio) e deve essere basato su ragionevoli e fondate previsioni che il titolo sarà/non sarà negoziato o riscosso entro breve tempo. È stato chiarito che deve essere utilizzato il criterio di valutazione del comparto di provenienza e che a fine esercizio deve essere utilizzato come base di partenza della valutazione tale criterio e non quello originario (impatto sul ripristino di valore). Il cambiamento va indicato nella Nota Integrativa, specificando: beni, loro valore, ragioni del cambiamento e gli effetti del cambiamento sul bilancio.