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DIRITTO PENALE-DIRITTO TRIBUTARIO-BINARIO TRA PROCESSO PENALE E TRIBUTARIO, Tesi di laurea di Diritto Tributario

BINARIO TRA PROCESSO PENALE E TRIBUTARIO, CARATTERISTICHE ED ELEMENTI

Tipologia: Tesi di laurea

2021/2022

In vendita dal 15/04/2022

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CAPITOLO I
IL CONTROVERSO RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO
TRIIBUTARIO E PENALE: EVOLUZIONE STORICA
SOMMARIO: I.1 La pregiudiziale tributaria: nascita ed evoluzione.; - I.2
La legge cd. “manette agli evasori” e la regola del “doppio binario”.; - I.3
L’emanazione del Codice Vassalli e la mutata regolamentazione
dell’efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei giudizi
civili o amministrativi.
I.1 LA PREGIUDIZIALE TRIBUTARIA: NASCITA ED
EVOLUZIONE.
Il rapporto intercorrente tra processo penale e processo tributario
rappresenta da sempre un tema assai delicato e controverso, date le
ricadute pratiche derivanti dalle due tipologie processuali, ricadute in
grado di incidere in maniera rilevante sulla vita del soggetto
interessato. Difatti, sono varie le fattispecie concrete che contengono
al loro interno aspetti sia dell’uno che dell’altro e stabilire quale dei
due debba prevalere e quale delle diverse discipline che ne derivano
debba essere applicata risulta di fondamentale importanza, soprattutto
se si considera che la ratio e i principi che vi sono posti alla base, per
ovvie ragioni, sono differenti tra loro.
Una piena comprensione dell’argomento non può prescindere da una
sua analisi storica, dato che solo per il suo tramite si riesce a
comprendere il mutamento normativo che si è avuto nel corso del
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CAPITOLO I

IL CONTROVERSO RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO

TRIIBUTARIO E PENALE: EVOLUZIONE STORICA

SOMMARIO: I.1 La pregiudiziale tributaria: nascita ed evoluzione.; - I. La legge cd. “manette agli evasori” e la regola del “doppio binario”.; - I. L’emanazione del Codice Vassalli e la mutata regolamentazione dell’efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi.

I.1 LA PREGIUDIZIALE TRIBUTARIA: NASCITA ED

EVOLUZIONE.

Il rapporto intercorrente tra processo penale e processo tributario rappresenta da sempre un tema assai delicato e controverso, date le ricadute pratiche derivanti dalle due tipologie processuali, ricadute in grado di incidere in maniera rilevante sulla vita del soggetto interessato. Difatti, sono varie le fattispecie concrete che contengono al loro interno aspetti sia dell’uno che dell’altro e stabilire quale dei due debba prevalere e quale delle diverse discipline che ne derivano debba essere applicata risulta di fondamentale importanza, soprattutto se si considera che la ratio e i principi che vi sono posti alla base, per ovvie ragioni, sono differenti tra loro. Una piena comprensione dell’argomento non può prescindere da una sua analisi storica, dato che solo per il suo tramite si riesce a comprendere il mutamento normativo che si è avuto nel corso del

tempo, con il quale si è assistito al passaggio da un primo sistema incentrato sulla sussistenza della cosiddetta “pregiudiziale tributaria”, ad un secondo modello basato sull’esistenza della regola del “doppio binario”, sino a giungere all’attuale sistema meglio noto come “convergenza parallela”^1. Cronologicamente, la prima legge ad essersi occupata espressamente della questione in esame è stata la legge 7 gennaio 1929, n. 4, il cui articolo 21 2 , rubricato “ Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie ”, prevedeva al comma tre che per le controversie concernenti i tributi diretti, l’azione penale poteva essere esperita solo dopo che l’accertamento dell’imposta e della relativa sovraimposta fosse divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia. In tal modo, in pendenza dell’accertamento fiscale e del relativo processo tributario, al fine di evitare il rischio di un possibile contrasto di giudicati in ordine agli stessi fatti, si prevedeva che la decorrenza del termine di prescrizione del reato tributario venisse congelata e l’instaurazione dell’azione penale potesse avvenire solo in maniera “pregiudiziale” a quella tributaria, dovendosi attendere la definizione definitiva di quest’ultima. (^1) P. RIVELLA, I rapporti tra giudizio penale e tributario ed il rispetto del principio del ne bis in idem , in Diritto penale contemporaneo , n. 1/2018, p. 1, consultabile sul sito https://www.penalecontemporaneo.it/upload/8623-rivello118.pdf. (^2) L’art. 21 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4 così disponeva: “ La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta: 1) al pretore quando si tratti di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell’ammenda; 2) al tribunale in ogni altro caso. La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato. Per i reati previsti dalle legge sui tributi diretti l’ azione pena le ha corso dopo che l’accertamento dell’imposta e della relativa sovraimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia ”.

L’idea posta alla base di tale normativa si rinveniva nel principio di legalità tributaria stabilito dall’art. 23 della Costituzione, in ossequio al quale “ Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ”. Si sosteneva che come l’obbligazione tributaria traeva origine dalla legge, allo stesso modo la sanzione penale poteva essere irrogata solo dopo la determinazione dell’imponibile e del tributo evaso, e così come non era possibile riscontrare un tributo senza capacità contributiva, allo stesso modo non era pensabile riscontrare un reato senza imputabilità. Inoltre, se fosse stato ritenuto penalmente imputabile chi avesse avuto capacità di intendere e di volere, allora anche per rispondere di un reato tributario per colpa o dolo sarebbe stato necessario possedere la qualifica di soggetto di diritto tributario ed essere come tale titolare di capacità contributiva^4. Ulteriore motivazione posta a sostegno di tale normativa si rinveniva anche nel fatto che il processo tributario risultava caratterizzato da una estrema complessità fatta di concetti economici ed aziendalistici tradizionalmente estranei alla preparazione dei giudici ordinari, i quali venivano ritenuti non idonei ad offrire sicure garanzie tecniche in relazione alle stime e all’interpretazione di complesse disposizioni. In altre parole, il legislatore aveva ritenuto non opportuno sottoporre tale settore alla cognizione del giudice ordinario e, vincolando e subordinando il procedimento penale alla definitività del contenuto dell’avviso di accertamento e al giudicato formatosi nell’ambito del processo tributario, da un lato, si assicurava l’unità, la certezza e la (^4) L. FERLAZZO NATOLI e A. BUCCISANO, Contributo allo studio del processo tributario penale , Messina, Edas, 1997, pp. 19-20.

coerenza dell’accertamento giurisdizionale in campo tributario, impendendo ab origine il formarsi di conflitti di giudicati su un medesimo fatto, dall’altro, sollevava il giudice penale da oneri impropri, come, ad esempio, quantificare il reddito o l’imposta evasa^5. La pregiudiziale tributaria, pertanto, non rispondeva all’esigenza di svuotare di contenuto la comminatoria di sanzioni penali, ma allo scopo di non onerare il giudice di compiti che non gli appartenevano, quali le analisi estimative necessarie per l’individuazione dell’ an e del quantum dell’imposta evasa^6. Tale modello, tuttavia, così come congegnato, presentava degli inconvenienti di grosso rilievo. In primo luogo, i tempi d’intervento della giustizia penale risultavano notevolmente postergati, dovendosi attendere gli esiti del processo innanzi alla giustizia tributaria. Aspettare la fine del processo tributario significava comminare la sanzione penale dopo tempi lunghissimi, soprattutto se si considera che in passato il procedimento tributario, così come disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, prevedeva ben tre gradi di giudizio di merito, di cui il terzo esperibile alternativamente dinanzi alla Commissione tributaria centrale o presso la Corte di Appello, al di fuori del tradizionale grado di legittimità^7. A ciò si aggiunga il fatto che, prima della riforma avvenuta ad opera della Legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, i contribuenti, in materia di (^5) P. CORSO, I rapporti tra i procedimenti penale e tributario , in Corriere Tributario , n. 47, 2001, p. 3554. (^6) M. STAGNO, sub art. 20 d. lg. n. 158/2015. Rapporti tra procedimento penale e processo tributario , in C. NOCERINO - S. PUTINATI (a cura di), La riforma dei reati tributari , Torino, 2015, p. 390. (^7) N. POLLARI, Rapporti tra processo penale e amministrativo nel diritto tributario , in Rivista della Guardia di Finanza.

Nonostante ciò, la Corte Costituzionale, quantomeno nei primi anni ’70, ritenne la pregiudiziale tributaria uno strumento di garanzia per il contribuente. Dinanzi ad una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto proprio l’ultimo comma dell’art. 21 della legge n. 4/1929 per presunta violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, infatti, affermò^10 che la subordinazione dell’azione penale all’accertamento del tributo costituisse, in realtà, una vera e propria garanzia per il contribuente “ (…) il quale evita di essere esposto ad eventuali vessatorie denunce prima dell’accertamento definitivo dell’imposta. Il sistema accolto è dunque strumento di eguaglianza e di corretto uso dei poteri di indagine e di controllo fiscale ”. Solo 10 anni dopo tale intervento si poté assistere ad un auspicato mutamento di rotta, mutamento che si ebbe nella sentenza n. 88 del 27 aprile 1982, ove fu dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 6011 e 21, terzo comma, della L. 7 gennaio 1929, n. 4 per violazione dei parametri di cui agli articolo 101, comma 2 , 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui stabiliva che “ l’accertamento dell’imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette ”. In quest’occasione, la Consulta osservò che la pregiudiziale violava, (^10) In tal senso, Corte Cost., 6 febbraio 1973, n. 8 (^11) Secondo l’art. 60 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4: “ Le disposizioni contenute negli artt. 16, 19 e 22 (…) non si applicano in materia di redditi soggetti a tributi diretti, che continuano ad esser regolati dalle disposizioni e dalle norme stabilite nelle leggi e nei regolamenti che riguardano tale materia. ”.

in primo luogo, il diritto di difesa ex art. 24 Cost., dato che il soggetto interessato non poteva più contestare in sede penale gli esiti dell’accertamento amministrativo che ormai “faceva stato”; in secondo luogo il principio di parità di trattamento ex art. 3 Cost., in quanto tale meccanismo differenziava irrazionalmente la condizione degli imputati a seconda che l’imputazione fosse “ conseguente a un accertamento amministrativo o no e, nell’ambito degli accertamenti amministrativi tributari, fosse relativa a imposte dirette o indirette ”; in terzo e ultimo luogo, il principio della sottoposizione del giudice alla sola legge ex 101, comma 2 , Cost., dato che la normativa de quo limitava fortemente l’autonomia del giudice penale. “ L’accertamento amministrativo cui sia attribuita efficacia vincolante per il giudice penale è certamente incompatibile con il principio del libero coinvolgimento del giudice garantito dall’art. 101^12 , secondo comma, Cost., la cui violazione si combina con quella dell’art. 24 Cost, in quanto l’accertamento che fa stato nel giudizio penale impedisce l’esercizio del diritto inviolabile della difesa^13 , e con quella (^12) Art. 101, 2° comma, Cost., “ I giudici sono soggetti soltanto alla legge ”. E’ la stessa Corte Costituzione, nella sentenza n. 88 del 27 aprile 1982, a sottolineare come, nonostante il dispositivo invochi quali parametri di legittimità gli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione debba essere esaminata anche in riferimento all’articolo101, secondo comma, Cost, che si assume essere stato violato. (^13) Nella sentenza in esame, il contribuente aveva chiesto in tribunale (dove era stato condannato), e chiedeva in appello, di essere ammesso a provare che in realtà il reddito (che gli veniva contestato in quanto prodotto nel 1969 secondo le risultanze di un concordato fra un mandatario dello stesso contribuente e l’Ufficio delle Imposte) era stato percepito nel 1970 con successiva, tempestiva e corretta denuncia. Ma la Corte d’Appello, rilevava che l’art. 60 della L. 4/1929 (come interpretato dalla Cassazione) escludendo l’applicabilità alla materia delle imposte dirette dell’art. 22 della stessa legge, “ vincolava tassativamente il giudice penale all’esito di un procedimento amministrativo ” e quindi nella specie, precludeva la prova invocata dal contribuente al fine di escludere il fatto-reato imputatogli.

a quando l’accertamento della imposta non sia divenuto definitivo integra una deroga, senza alcuna giustificazione, al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale consacrato nell’art.112 della Costituzione, il che basta a determinare l’illegittimità costituzionale della norma indicata ”. Le pronunce della Consulta e il manifesto clima di insofferenza verso il modello della pregiudiziale tributaria rappresentarono le basi per una riforma del sistema idonea a mettere fine alle carenze e agli inconvenienti che il modello analizzato presentava, inconvenienti che animavano le critiche di gran parte di dottrina e giurisprudenza^17. A tal fine, fu emanato il d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, meglio nota come legge “manette agli evasori”, con la quale il legislatore optò per la cancellazione totale dall’ordinamento della pregiudiziale tributaria. In particolare, con l’art. 13 dello stesso ci fu l’abrogazione espressa, a partire dal 1° gennaio 1983, dell’ultimo comma dell’art. 21 e dell’ultimo comma dell’art. 58 D.P.R. n. 633/1972, e l’inapplicabilità delle disposizioni dell’art. 22 della legge n. 4/1929^18 ai reati in materia di imposte sui redditi ed IVA^19. (^17) A. MAMBRIANI, I reati tributari. Profili sostanziali e disciplina processuale , UTET, p.119. (^18) Secondo l’art. 22 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4: “ Qualora l’esistenza del reato dipenda da una risoluzione concernente il tributo, il Tribunale cui spetta la cognizione del reato, decide altresì della controversia relativa al tributo, osservate le forme previste dal codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale ”. (^19) E. MUSCO, Diritto penale tributario , Torino, 2002, p. 496.

I.2 LA LEGGE CD. “MANETTE AGLI EVASORI” E LA

REGOLA DEL “DOPPIO BINARIO”

L’operatività del modello della cd. pregiudiziale tributaria, come analizzato, aveva comportato una sorta di paralisi di fatto dell’esercizio dell’azione penale, con la conseguenza che le fattispecie di reato contestate finivano per cadere nelle more del procedimento amministrativo quasi tutte in prescrizione^20. E i pochi procedimenti penali aventi ad oggetto le violazioni alle disposizioni finanziarie, erano dovuti per lo più all’ingenuità dei contribuenti che non si erano adeguatamente preoccupati di portare fino in fondo il contenzioso tributario, in modo da beneficiare della prescrizione del reato^21. In altre parole, il modello operante nell’arco di tempo analizzato aveva fatto sì che nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina penale di repressione dell’evasione fiscale esistesse esclusivamente sulla carta^22. Difronte a ciò, varie furono le proposte di riforma presentate tra il 1978 e il 1981, tutte dirette a garantire una lotta all’evasione fiscale più efficace ed incisiva, evasione che cominciò ad essere vista in maniera sempre più negativa anche dall’opinione pubblica. Difatti, mentre in passato gli evasori fiscali erano considerati, più che dei delinquenti, dei “furbi” che erano riusciti a frodare il fisco, nel (^20) A. PERINI, La repressione penale dell’evasione fiscale nella legislazione italiana: evoluzione della normativa , in Il Fisco , n. 19, 2002, p. 2980. (^21) N. MONFREDA, La riforma del diritto penale tributario. L’introduzione del principio di specialità , HALLEY, 2006, p. 99. (^22) A. PERINI, La repressione penale dell’evasione fiscale nella legislazione italiana: evoluzione della normativa , in Il Fisco , n. 19, 2002, p. 2980.

seconda strada, la quale fu perseguita mediante l’emanazione della legge n. 516/1982 recante “ Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare le definizioni delle pendenze in materia tributaria ”. L’articolo 13 della stessa abrogò “ il secondo comma dell’art. 1, l’ultimo comma dell’art. 21 e l’art. 23 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l’art. 50 e l’ultimo comma dell’art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’art. 56 e i primi tre commi dell’art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il terzo comma dell’art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ogni altra disposizione incompatibile con il presente titolo. Le disposizioni dell’art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 non si applicano in materia di imposta sui redditi e di imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle altre prestazioni di servizi ”. Pertanto, il legislatore, mediante tale intervento, andò ad operare una rivisitazione completa della struttura dei reati finanziari ed una nuova regolamentazione dei rapporti tra il procedimento penale ed il procedimento tributario, il tutto mediante l’abbandono definitivo del sistema della pregiudiziale tributaria in favore del sistema del cd. “doppio binario”^26. Negli Atti Parlamentari, infatti, si affermava che con la stessa si intendeva soddisfare “ l’indilazionabile esigenza di pervenire senza indugio ad un più razionale, organico ed incisivo assetto del sistema normativo penale nella materia tributaria ”. In buona sostanza, posto che non si poteva più attendere l’esito naturale dei lunghi processi amministrativi e tenuto conto (^26) P. M. CAPPELLI, Abolizione della pregiudiziale. Giudicato penale e processo tributario , in Il Fisco 5/1985 , p. 621.

dell’esigenza di dotare il sistema tributario di un apparato sanzionatorio efficace ed effettivo, era necessario compiere un mutamento radicale nella natura dei reati tributari, mutamento attuato, in primo luogo, mediante lo svincolamento del loro perfezionamento da un evento di danno patrimoniale per l’erario; in secondo luogo, anticipando la soglia di punibilità a fattispecie dove si ravvisava solo un pericolo di evasione; e in terzo luogo, affidando al giudice penale incaricato l’accertamento di sole e semplici “questioni di fatto”, ad esclusione delle questioni più complesse e specialistiche riguardanti l’interpretazione delle norme tributarie sostanziali^27. In merito, fu affermato che “ L’abbandono del sistema della pregiudiziale tributaria era stato imposto da ragioni di effettività e non certo da un’intrinseca incoerenza o addirittura incostituzionalità del meccanismo che postponeva l’intervento penale: se è vero che la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima qualche fattispecie di pregiudiziale tributaria, ciò è avvenuto solo con riguardo ai casi in cui non vi era ragione tributaria per dilazionare l’attivarsi dell’Autorità giudiziaria penale e non perché la Consulta avesse ravvisato una incompatibilità tra Costituzione e pregiudiziale tributari ”^28. Si intese, quindi, dare vita ad un sistema caratterizzato da una forte anticipazione dell’intervento punitivo dello Stato, mediante il quale le fattispecie illecite si perfezionavano non più con il verificarsi dell’evento dell’evasione e, quindi del conseguente danno per l’Erario, (^27) N. POLLARI, Rapporti tra processo penale e amministrativo nel diritto tributario , in Rivista della Guardia di Finanza. (^28) P. CORSO, I rapporti tra i procedimenti penale e tributario , in Corriere Tributario , n.47/2001.

Tuttavia, la forte anticipazione della tutela penale fu accompagnata anche dalla necessaria previsione di pene più lievi, le quali si mostrarono comunque inidonee a trasmettere nell’opinione pubblica una civile consapevolezza della pericolosità sociale e morale dell’evasione fiscale. Quest’ultima circostanza comportò un indebolimento del sistema, accompagnata dalla previsione della nella natura contravvenzionale di molti reati, natura che attribuiva al contravventore la possibilità di richiederne l’estinzione mediante l’oblazione ex art. 162-bis c.p.^30 e ciò non solo per le ipotesi sanzionate con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ma anche per quelle più gravi sanzionate con pena congiunta, attraverso la concessione di attenuanti generiche equivalenti o, addirittura, prevalenti rispetto alla aggravante dell’importo rilevante di imposta evasa^31. In sostanza, è vero che il sistema prevedeva l’incriminazione di una serie di condotte preparatorie che potevano portare ad un mero rischio di evasione fiscale e che le stesse anticipavano effettivamente la punibilità, emancipando il giudice penale dalla necessità di attendere gli esiti del giudizio amministrativo, ma è altrettanto vero che le medesime ipotesi di reato si caratterizzavano, inevitabilmente, per una (^30) ART. 162-bis del c.p., rubricato “ Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative ”: “ Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento(1° comma). (…) Il pagamento delle somme indicate nelle prima parte del presente articolo estingue il reato (6° comma)”. (^31) N. MONFREDA, La riforma del diritto penale tributario. L’introduzione del principio di specialità , Matelica (MC), Halley Editrice, 2006, p. 33.

carica lesiva troppo bassa, definita da alcuni come “solamente indiretta”, e quindi necessariamente attenuata rispetto al bene giuridico finale rappresentato dall’interesse patrimoniale erariale alla corretta percezione dei tributi^32. In ogni caso, il passaggio dalle fattispecie di danno alle nuove fattispecie di pericolo astratto, fu accompagnato anche da un radicale mutamento del rapporto fra i due sistemi processuali penale e tributario: l’art. 12 della legge 7 agosto del 1982, n. 516, infatti, come anticipato costituiva il cd. “sistema del doppio binario”, in virtù del quale il Giudice tributario e il Giudice penale potevano procedere in maniera autonoma all’accertamento e alla valutazione delle questioni di propria competenza, senza nessun tipo di pregiudizialità. In altre parole, il giudice penale, una volta avuto conoscenza della notitia criminis , poteva esercitare immediatamente l’azione penale e svolgere le indagini necessarie, senza dover attendere prima la statuizione del giudice tributario. Era da tempo, infatti, che la dottrina chiedeva che l’esercizio dell’azione penale non fosse intralciato dalle “lungaggini” di un procedimento amministrativo che frustravano l’efficacia di deterrente ed il significato intimidatorio di una sanzione che, salvo provvedimento di condono, poteva essere concretamente applicata soltanto dopo svariati anni^33. Tuttavia, è bene specificare che, nonostante la decantata autonomia, i due procedimenti anche con il nuovo sistema continuavano a non (^32) N. POLLARI – F. LORIA, Diritto punitivo e processuale tributario , Milano, 2017, p. 39; E. M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI e M. RONCO, Diritto penale dell’impresa , ed. 2, Bologna, Zanichelli Editore, 2009, p. 374. (^33) M. REDI, Effetti del giudicato penale sul regime probatorio del processo tributario , in Bollettino Tributario 14/1987, p. 1109.

dall’accertamento dei fatti oggetto del processo penale, ponendo un’espressa deroga al vecchio codice di procedura penale 35 . Allo stesso tempo, però, l’art. 12 stabiliva anche che la sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio, relativa a reati in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, avesse l’autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerneva i fatti materiali oggetto del giudizio penale 36 . Sul punto, infatti, attenta dottrina affermava che “ l’art. 12, primo comma, prima parte, aveva effettivamente una funzione concreta ed importante, nella misura in cui serviva ad “inibire” il principio processuale penale, allora vigente, della sospensione obbligatoria del processo civile o amministrativo avente ad oggetto una questione pregiudiziale sulla quale si stava già pronunciando il giudice penale. Tramite l’art. 12, si rendevano “momentaneamente” autonomi, in pratica, il giudizio tributario ed il giudizio penale, salvo poi procedersi ad un finale momento di raccordo e/o revisione, sui c.d. (^35) U. NANNUCCI, La riforma del diritto penale tributario: d.lgs 10 marzo 2000, n.74 , CEDAM, 2000, p. 357. (^36) La disposizione dell’art. 12, come si legge nella relazione governativa al D.L. n. 429/1982, tende ad assicurare l’uniformità tra il giudicato penale e il giudicato tributario e l’accertamento amministrativo tributario. Essa è stata evidentemente costruita sul modello dell’art. 28 del codice di procedura penale del 1930, che disciplinava l’autorità del giudicato penale nei giudizi civili e amministrativi, con la sola differenza della mancata previsione delle preclusioni derivanti dalle limitazioni probatorie eventualmente poste, ossia “ salvo che la legge civile ponga limitazioni alla prova del diritto controverso ”. E’ palese la ragione che informa il limite apposto all’esplicarsi dell’efficacia del giudicato penale in altre specie di processi: se il giudice penale dispone di mezzi di prova maggiori di quelli consentiti ad altri giudici, la sua esperienza conoscitiva non si ritiene che sia generalizzabile. In altri termini, il giudice civile o amministrativo non deve subire il vincolo di un accertamento raggiunto con risorse a lui precluse.

fatti materiali accertati dal giudice penale per effetto della seconda parte dell’art. 12, primo e secondo comma, della legge 516/ 37 ”. La disposizione in esame subordinava l’efficacia vincolante del giudicato penale nel processo tributario limitatamente a quei fatti materiali che rappresentavano il presupposto logico e giuridico della pronuncia penale e che avevano una stretta correlazione con l’oggetto del giudizio stesso. Quindi, lungi dal sancire una piena e totale autonomia dei due sistemi, si introduceva la preminenza del processo penale, attribuendo all’esito di quest’ultimo efficacia vincolante nel processo amministrativo tributario^38. La riforma in esame, dunque, allo scopo di evitare due distinte e contrastanti qualificazioni giuridiche su un medesimo fatto, aveva cercato di trovare un giusto contemperamento tra il principio ispiratore del precedente sistema, basato sull’unità della giurisdizione, e il nuovo principio del doppio binario, basato, invece, sull’indipendenza e sull’autonomia dei due procedimenti^39. Ma tale obiettivo, secondo la dottrina maggioritaria^40 , nemmeno con tale intervento poté dirsi pienamente raggiunto^41. Infatti, come (^37) N. POLLARI, Rapporti tra processo penale e amministrativo nel diritto tributario , in Rivista della Guardia di Finanza. (^38) G. TREMONTI, La parabola della legge 516/82, da modello a problema , in R. BETTIOL (a cura di), La riforma del diritto penale tributario, vecchia e nuova legge 516/82 , Padova, 1993. (^39) M. REDI, Effetti del giudicato penale sul regime probatorio del processo tributario , in Bollettino Tributario , 1987, p. 1109. (^40) Si vedano sul punto E. AMODIO, L’abolizione della pregiudiziale nel nuovo processo penale tributario , in Rivista italiana di diritto processuale penale , 1992, p. 561 ss. P. RIVELLO, Processo penale e giudizio tributario. Inapplicabilità dell’art. 20 c.p.p ., in Il fisc o, 1984, n. 31, p. 4154 ss.; A. TANZI, Note in tema di rapporti tra processo penale e processo tributario , in Rivista italiana di diritto tributario , 1996, p. 31 ss.