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TESTO SU BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT, UTILE PER INFORMATICA GIURIDICA
Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche
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La tecnologia blockchain ha la potenzialità di modificare in tempi brevi le modalità tradizionali di stipula e adempimento di molti contratti commerciali. Tuttavia, l'utilizzo sempre più diffuso di tale tecnologia pone, sia in Italia sia in altre giurisdizioni, una serie di interrogativi giuridici che, ove non risolti, costituiscono un ostacolo al suo pieno e completo sfruttamento. La mancanza di norme a livello nazionale ed europeo, infatti, lascia aperte molteplici questioni, soprattutto allorché la tecnologia blockchain si declina nei cc.dd. smart contract o 'contratti intelligenti', le cui caratteristiche peculiari non sono facilmente riconducibili a categorie giuridiche tradizionali. Sommario: Premessa - Primi vagiti istituzionali - Gli smart contract - Natura e interpretazione dello smart contract - Formazione del contratto - Forma del contratto - Adempimento del contratto - Integrazione e esecuzione forzata del contratto - ConclusioniPremessa Il blockchain è una tecnologia finalizzata alla gestione di transazioni attraverso la creazione di un database distribuito tra gli utenti di una rete (1)
. In altre parole, essa consiste in un registro pubblico e condiviso in grado di aggiornarsi automaticamente su ciascuno dei client che partecipano alla catena (i cc.dd. nodi). Tale registro è strutturato in blocchi, ognuno dei quali rappresenta un numero di transazioni la cui provenienza e ora di esecuzione sono attribuite in modo indelebile e immutabile, rispettivamente, attraverso un meccanismo di crittografia a chiave asimmetrica (2) e una marcatura temporale (il c.d. timestamping ). Ciascun blocco è collegato irreversibilmente a quello precedente tramite una particolare operazione logaritmica (la c.d. funzione di hash (3) ) e forma, in tal modo, la catena di blocchi (il blockchain appunto) accessibile e consultabile da tutti i nodi della rete. Prima di essere aggiunto alla catena, ogni blocco è controllato, validato e crittografato da alcuni dei nodi (cc.dd. miner ) tramite la soluzione di un'operazione matematica (4) e risulta così a prova di manomissione (5). Il blockchain , quindi, consente di verificare, approvare ed archiviare su tutti i nodi di una rete in maniera indelebile e immodificabile, i dati delle transazioni in esso registrate, senza la necessità di ricorrere ad un soggetto terzo o ad una autorità centrale. È proprio il carattere della disintermediazione e decentralizzazione (con la relativa semplificazione dei processi e la conseguente riduzione di costi) a rendere questa tecnologia particolarmente attraente per diversi settori e, in particolare, per tutti quelli
caratterizzati dalla presenza di intermediari. Il settore che ha testimoniato la nascita e diffusione della tecnologia in esame è quello finanziario, ove il blockchain è usato come 'motore' della moneta virtuale bitcoin. Bitcoin (6) , infatti, teorizzato a fine 2008 da una o più persone sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, rappresenta la prima applicazione pratica della tecnologia blockchain , finalizzata alla creazione di un nuovo sistema di moneta elettronica completamente paritetico (c.d. peer-to-peer ) (7). Nakamoto, in pratica, ha ideato una valuta digitale decentralizzata, la cui creazione (8) e gestione (grazie al procedimento che caratterizza il blockchain descritto in incipit ) sono sottratte ad una autorità centrale, sostituita in toto dalla sottostante rete di partecipanti. Se, ad oggi, l'utilizzo primario del blockchain è ancora rappresentato dal settore finanziario, questa tecnologia si sta diffondendo sempre più rapidamente in molti settori, quali, ad esempio, quello energetico (9) , quello automobilistico (10) e quello agroalimentare (11) , fermo restando che le possibilità di utilizzo della stessa sono potenzialmente infinite. Applicazione particolarmente interessante in campo giuridico della tecnologia in esame si è avuta in Francia ove, con l'ordinanza governativa n. 1674 datata 8 dicembre 2017, è stato introdotto l'utilizzo del blockchain al fine di registrare la proprietà e il trasferimento di titoli non quotati. Il blockchain , in pratica, opererà come registro decentralizzato che gli emittenti potranno utilizzare per la registrazione dei propri titoli. In particolare, l'ordinanza stabilisce che, qualora sia utilizzato un blockchain designato dall'emittente, le informazioni ivi inserite avranno gli stessi effetti giuridici di quelle iscritte nei registri pubblici. Primi vagiti istituzionaliLo sviluppo della tecnologia blockchain e il suo uso sempre più diffuso oltre i confini del settore finanziario e dei bitcoin , rendono attuale il problema della mancanza di qualsivoglia normativa sia a livello nazionale sia a livello comunitario.Lo scenario in cui ci troviamo attualmente è, infatti, ancora embrionale non solo dal punto di vista tecnologico e commerciale (12) , ma anche, e soprattutto, dal punto di vista normativo. Non vi sono, infatti, fonti del diritto italiano (13) o comunitario, né di primo né di secondo livello, che regolano tale settore né, allo stato, si può parlare di prassi commerciali diffuse, tali da costituire, almeno in nuce , una lex mercatoria a cui gli operatori del mercato possano fare riferimento. In uno scenario di questo tipo, ciò che il giurista è chiamato a fare è - citando Cesare Vivante - raccogliere sistematicamente i fatti e studiare le pratiche mercantili, per ricondurle agli istituti giuridici esistenti e, in tal modo, individuarne la disciplina applicabile.