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Brevetti e invenzioni, Appunti di Diritto Della Concorrenza

brevetti e invenzioni

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 13/05/2013

dema1
dema1 🇮🇹

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Funzione e struttura del brevetto
L’innovazione nel processo economico. La concorrenza non sul prezzo.
L’innovazione è uno dei momenti centrali dell’attività d’impresa.
L’imprenditore che riesce a realizzare un’idea nuova, realizza un vantaggio concorrenziale sugli
altri operatori del settore.
L’innovazione rappresenta un importante strategia concorrenziale non sul prezzo, ed è uno
strumento essenziale di crescita dell’impresa.
L’idea nuova può attenere alla fase della produzione industriale, oppure può attenere alla fase della
organizzazione aziendale o anche alla fase della commercializzazione.
L’esclusiva sull’innovazione: il segreto ed i suoi rischi.
Per l’imprenditore non è importante solo realizzare un’innovazione o essere il primo a realizzarla,
è altrettanto importante essere l’unico .
Infatti l’imprenditore che innova consegue un vantaggio concorrenziale ma lo perde non appena i
concorrenti abbiano a loro volta adottato la stessa innovazione.
E’ quindi essenziale per l’imprenditore che innova cercare di conservare in esclusiva l’innovazione.
L’imprenditore può cercare di tenere nascosta la struttura della sua innovazione in modo da
impedire che essi possano copiarla.
Questo è lo strumento del segreto aziendale.
Il segreto però non è in grado di coprire qualunque innovazione e non sempre raggiunge l’effetto
voluto.
In primo luogo il segreto di solito non riesce a proteggere alcune innovazioni e in particolare quelle
che attengono alla struttura di un prodotto nuovo in quanto la messa in commercio del primo
esemplare del nuovo prodotto consente in genere lo smontaggio e la sua copiatura.
Il segreto può essere efficace invece in rapporto ad altre innovazioni e soprattutto in rapporto a
quelle che attengono a nuovi processi produttivi, in genere non copiabili da chi non abbia accesso
all’interno dell’azienda.
Così per quante cautele si adoperino la durata del segreto non è mai seriamente prevedibile.
D’altra parte esiste anche il rischio che il segreto sia custodito così bene da comportare la perdita
dell’innovazione stessa.
Infatti strumento normale di conservazione del segreto è la comunicazione dell’invenzione al
numero più basso possibile di soggetti, al limite nessuno.
Quindi la morte improvvisa dell’unico depositario del segreto può però provocare la perdita
dell’invenzione con grave danno per l’interesse collettivo.
Il brevetto per invenzione e le sue ragioni
Il brevetto per invenzione è l’istituto giuridico attraverso il quale l’ordinamento assicura
all’inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell’invenzione per un certo periodo di tempo.
Esso garantisce l’inventore contro il rischio di distruzione del segreto perché l’esclusiva durerà per
il tempo fissato dalla norma.
Il termine fisso all’efficacia del brevetto evita alla collettività il rischio che il monopolio
sull’invenzione si protragga per un periodo troppo lungo.
Inoltre il brevetto assicura alla collettività l’acquisizione stabile dell’invenzione al patrimonio
collettivo.
Si è ravvisato alla base del sistema brevettuale una sorta di contratto tra inventore e collettività.
L’inventore mette a disposizione della collettività la sua invenzione offrendo di essa una
descrizione adeguata nella domanda di brevetto e la collettività remunera l’acquisizione
dell’invenzione al patrimonio collettivo attraverso l’attribuzione di un diritto esclusivo di usi
limitato nel tempo.
Va notato che il brevetto non è uno strumento capace di proteggere tutte le invenzioni.
Esso copre soltanto l’innovazione tecnologica, cioè si indirizza solo verso le innovazioni che sono
qualificabili come invenzioni industriali.
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Funzione e struttura del brevetto

L’innovazione nel processo economico. La concorrenza non sul prezzo. L’innovazione è uno dei momenti centrali dell’attività d’impresa. L’imprenditore che riesce a realizzare un’idea nuova, realizza un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori del settore. L’innovazione rappresenta un importante strategia concorrenziale non sul prezzo, ed è uno strumento essenziale di crescita dell’impresa. L’idea nuova può attenere alla fase della produzione industriale, oppure può attenere alla fase della organizzazione aziendale o anche alla fase della commercializzazione. L’esclusiva sull’innovazione: il segreto ed i suoi rischi. Per l’imprenditore non è importante solo realizzare un’innovazione o essere il primo a realizzarla, è altrettanto importante essere l’unico. Infatti l’imprenditore che innova consegue un vantaggio concorrenziale ma lo perde non appena i concorrenti abbiano a loro volta adottato la stessa innovazione. E’ quindi essenziale per l’imprenditore che innova cercare di conservare in esclusiva l’innovazione. L’imprenditore può cercare di tenere nascosta la struttura della sua innovazione in modo da impedire che essi possano copiarla. Questo è lo strumento del segreto aziendale. Il segreto però non è in grado di coprire qualunque innovazione e non sempre raggiunge l’effetto voluto. In primo luogo il segreto di solito non riesce a proteggere alcune innovazioni e in particolare quelle che attengono alla struttura di un prodotto nuovo in quanto la messa in commercio del primo esemplare del nuovo prodotto consente in genere lo smontaggio e la sua copiatura. Il segreto può essere efficace invece in rapporto ad altre innovazioni e soprattutto in rapporto a quelle che attengono a nuovi processi produttivi, in genere non copiabili da chi non abbia accesso all’interno dell’azienda. Così per quante cautele si adoperino la durata del segreto non è mai seriamente prevedibile. D’altra parte esiste anche il rischio che il segreto sia custodito così bene da comportare la perdita dell’innovazione stessa. Infatti strumento normale di conservazione del segreto è la comunicazione dell’invenzione al numero più basso possibile di soggetti, al limite nessuno. Quindi la morte improvvisa dell’unico depositario del segreto può però provocare la perdita dell’invenzione con grave danno per l’interesse collettivo. Il brevetto per invenzione e le sue ragioni Il brevetto per invenzione è l’istituto giuridico attraverso il quale l’ordinamento assicura all’inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell’invenzione per un certo periodo di tempo. Esso garantisce l’inventore contro il rischio di distruzione del segreto perché l’esclusiva durerà per il tempo fissato dalla norma. Il termine fisso all’efficacia del brevetto evita alla collettività il rischio che il monopolio sull’invenzione si protragga per un periodo troppo lungo. Inoltre il brevetto assicura alla collettività l’acquisizione stabile dell’invenzione al patrimonio collettivo. Si è ravvisato alla base del sistema brevettuale una sorta di contratto tra inventore e collettività. L’inventore mette a disposizione della collettività la sua invenzione offrendo di essa una descrizione adeguata nella domanda di brevetto e la collettività remunera l’acquisizione dell’invenzione al patrimonio collettivo attraverso l’attribuzione di un diritto esclusivo di usi limitato nel tempo. Va notato che il brevetto non è uno strumento capace di proteggere tutte le invenzioni. Esso copre soltanto l’innovazione tecnologica, cioè si indirizza solo verso le innovazioni che sono qualificabili come invenzioni industriali.

Le innovazioni di tipo organizzativo e di tipo commerciale invece non possono essere protette

Queste spese sono spesso elevatissime e nessuno le affronterebbe pur dopo aver realizzato

Il testo dell’art 2585 c.c. presenta una serie esemplificativa di invenzioni brevettabili. L’art 45 c.p.i. presenta invece una lista di realtà che non sono considerate come invenzioni. Entrambe le norme evitano di dare una definizione dell’invenzione. L’invenzione come soluzione originale di un problema tecnico: un concetto aperto. In Italia è diffusa una definizione dell’invenzione brevettabile come soluzione originale da un problema tecnico. Questa formula affida la linea di confine tra ciò che è e ciò che non è in sé brevettabile alla contrapposizione tra scienza e tecnica, tra attività puramente conoscitiva e attività di trasformazione dell’esistente. L’invenzione si colloca così nel mondo della tecnica visto in contrapposizione al mondo della scienza. Questa concezione dell’invenzione appare troppo vaga per avere una funzione costruttiva e rimane destinata a svolgere un ruolo puramente descrittivo. Concretamente il concetto di invenzione brevettabile assume rilievo solo quando si deve valutare l’accesso al sistema brevettuale di un trovato tipologicamente nuovo. In passato per la soluzione del problema dell’accesso al brevetto di un trovato tipologicamente nuovo non è mai stata decisiva una riflessione di tipo puramente concettuale, cioè nessun sistema giuridico ha mai deciso della brevettabilità di un trovato tipologicamente nuovo solo in base alla possibilità teorica di qualificare il trovato come invenzione. Piuttosto si è deciso in base a considerazioni di ordine funzionale valutando se l’affermazione della brevettabilità di quel trovato sarebbe stata produttiva di effetti positivi per lo sviluppo del settore. In definitiva il concetto di invenzione non è un apriori ma è un dato aperto, suscettibile di accogliere al proprio interno realtà diverse, collegate non da nessi logici ma da un vincolo funzionale. Il sistema brevettuale si presenta quindi caratterizzato da una recettività amplissima e la sua estensione dipende non da ragioni concettuali ma solo da ragioni funzionali. Le ipotesi che non sono considerate come invenzioni: riflessioni generali. Un primo interrogativo rispetto all’art 45 c.p.i.n è se lo si debba intendere come un elenco aperto o un elenco chiuso. Si dovrebbe ritenere che l’elenco debba considerarsi tassativo anche se non può escludersi la possibilità di interpretare in termini non restrittivi taluna delle sue formule. Le varie ipotesi infatti rispondono a logiche diverse. Una prima serie di ipotesi è costituita da creazioni che non sono considerate invenzioni brevettabili perché ritenute altre rispetto al concetto di invenzione. Una seconda serie è composta da vere e proprie eccezioni alla brevettibilità, ossia da creazioni che sono ritenute concettualmente invenzioni, ma sono escluse dalla brevettazione per ragioni di politica legislativa. Le realtà che non sono considerate invenzioni. Il secondo comma dell’art 45 elenca varie realtà che non sono considerate come invenzioni. Questa serie da scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici, piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi e per attività commerciali, programmi per elaboratori e presentazioni di informazioni. La scoperta che è considerata non brevettabile è la mera scoperta, la scoperta puramente teorica. E’ invece prevista la brevettabilità delle applicazioni tecniche di scoperte e principi scientifici. La mera scoperta si distingue dall’invenzione per la sua distanza da un scopo pratico e richiede per un’applicazione pratica ulteriori passaggi. Le teorie scientifiche sono modelli di spiegazione della realtà. Sono il frutto della creazione umana che però non serve alcun fine pratico. Metodi, principi e piani per attività intellettuali sono metodi di studio e di insegnamento, sistemi di spiegazione, metodi di analisi e codici di catalogazione. Metodi, principi e piani per attività commerciali sono metodi pubblicitari, tecniche contabili, sistemi di vendita, sistemi organizzativi, sistemi di remunerazione.

L’espressione gioco comprende giochi di società, quiz, enigmi, giochi sportivi. Presentazioni di informazioni sono le realizzazioni di linguaggi artificiali, formulari, scale. Il terzo comma dell’art 45 esclude la brevettibilità di realtà sopra esaminate solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto riguardi scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali. Sono invece brevettabili sia le applicazioni tecniche di scoperte e principi, sia i materiali e i procedimenti realizzati per ottenere la scoperta o la teoria o il principio matematico, o destinati all’applicazione pratica dei risultati ottenuti. Il problema dei programmi per elaboratori. Il divieto di brevettazione del software fu previsto dalla convenzione di Monaco per varie ragioni. La prima fu sicuramente la scarsa conoscenza di questa materia e la convinzione dell’esistenza di una radicale alterità tra le creazioni di software e le invenzioni dei settori tradizionali. La seconda fu la convinzione che gli uffici brevetti non sarebbero stati in grado di gestire adeguatamente le invenzioni di software. Infine la brevettabilità del software era avversata dai produttori di hardware convinti allora che la brevettabilità del software avrebbe potuto intralciare le vendite di hardware. Ben presto tuttavia la crescita enorme degli investimenti in software e la grande facilità tecnica di copiatura dei programmi hanno dato vita ad una forte domanda di protezione del software tramite un regime di esclusiva. La tutela del software è oggi riferita in parte dal diritto d’autore in parte dal brevetto. Per la codificazione di queste regole giurisprudenziali e per ulteriori sviluppi in questa direzione la commissione CE sta lavorando da tempo ad una direttiva per la brevettazione delle invenzioni di software. Secondo la giurisprudenza europea si tende oggi ad ammettere la brevettabilità di due categorie di invenzioni di software: le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico interno al computer o ad altri elementi del sistema di elaborazione, e le invenzioni nelle quali il programma gestisce tramite computer un apparato o un procedimento industriale esterno al computer. Nel primo gruppo rientrano le invenzioni che permettono di comandare il funzionamento di unità di elaborazione o unità periferiche del sistema. Nel secondo gruppo rientrano le applicazioni dell’informatica alla soluzione di problemi tecnici etserni al computer. Al contrario altre possibili creazioni di software ricevono tutela dal diritto d’autore. Questa normativa protegge i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purchè originali quali risultato di creazione intellettuale dell’autore. Metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici. L’ultima serie di creazioni non brevettabili è riferita dal co 4 art 45 ed è costituita dai metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dai metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. La regola che ne esclude la brevettabilità deriva dalla preoccupazione di lasciare in pubblico dominio le tecniche coinvolgenti la salute o la vita perché il brevetto potrebbe essere d’ostacolo alla loro diffusione. Le attività chirurgiche sono definite correntemente come attività di intervento cruento su un organismo vivente ed esse comprendono anche le attività a finalità puramente estetiche come la chirurgia plastica o distruttive come le tecniche di sterilizzazione. Deve escludersi invece che siano da qualificare attività chirurgiche gli interventi su organismi morti e le attività puramente ausiliarie della chirurgia. Metodi di trattamento terapeutico sono tutte le attività curative in senso stretto comprese le attività ausiliarie alla chirurgia aventi finalità curative come anestesie e le tecniche di inserimento di strumenti come cateteri. Metodi di diagnosi sono metodi che realizzano un esame del paziente e la raccolta di dati, il confronto dei dati con valori standard. Questi metodi sono esclusi dalla bevettabilità se applicati al corpo umano o animale.

L’invenzione dipendente dispone di una regola speciale solo in riferimento al regime della sua

attuazione. Infatti l’attuazione dell’invenzione dipendente costituisce di per sé contraffazione del precedente brevetto e quindi può essere legittimata solo dal consenso del titolare di questo.

I requisiti di brevettibilità

Generalità I requisiti di validità dell’invenzione sono tradizionalmente 4: industrialità, novità, originalità e liceità. Industrialità Il requisito dell’industrialità si confonde con la stessa definizione di invenzione brevettabile. Sul piano storico potrebbe avanzarsi l’ipotesi che tale requisito non abbia avuto per secoli effettiva consistenza ed il cui contenuto era tutto solo riferito dal sostantivo invenzione e l’aggettivo industriale non avesse alcun valore. Sotto altra prospettiva si potrebbe ipotizzare che nel corso dell’800 l’aggettivo industriale sia stato adoperato per distinguere le invenzioni industriali ritenute brevettabili dalla invenzioni non industriali ritenute non brevettabili. Invenzioni non industriali venivano considerate quelle agricole, quelle che riguardavano le nuove varietà vegetali. Se l’uno o l’altra delle due ipotesi storiche appena indicata risultasse confermata si avrebbe la ragione della difficoltà di trovare un contenuto accettabile per il requisito della industrialità. Secondo la norma vigente un invenzione è considerata atta ad avere un applicazione industriale se il suo oggetto per essere fabbricato in qualsiasi genere di industria compresa quella agricola. La norma definisce l’industrialità come fabbricabilità o utilizzabilità industriale e le due note sono chiaramente alternative e si riferiscono rispettivamente all’invenzione di prodotto e all’invenzione di procedimento. La fabbricazione industriale non implica fabbricabilità in serie ma implica la ripetibilità del processo di fabbricazione per un numero non finito di volte con risultati costanti. In giurisprudenza sono molto rare le ipotesi in cui il requisito dell’industrialità viene indagato. S afferma che tale requisito inteso come utilizzabilità industriale esige che l’invenzione si proponga uno scopo tecnicamente raggiungibile. Perciò preclude la brevettabilità di invenzioni che si prefiggono di realizzare uno scopo teoricamente irraggiungibile. Si afferma inoltre che l’utilizzabilità industriale esige che l’invenzione funzioni secondo il suo scopo riuscendo a conseguire realmente e costantemente il risultato promesso e perciò non sarebbero brevettabili le invenzioni che pur proponendosi di raggiungere un risultato teoricamente raggiungibile non sono però di fatto capaci di conseguirlo. Il problema dell’utilità Al requisito dell’industrialità viene tradizionalmente agganciato il problema dell’utilità dell’invenzione. Ad esso si tende a dare risposta negativa in quanto la brevettabilità non può dipendere dal fatto che l’invenzione sia più utile dei trovati già noti ed offra un rendimento migliore. Se invece si pensa all’utilità dell’invenzione come esigenza che l’invenzione presenti una esplicita o implicita indicazione dell’uso si coglie allora un esigenza effettiva del diritto dei brevetti e deve dirsi che tale requisito deve certamente essere presente. Ma questo punto deve essere ricondotto più che al requisito dell’industrialità al concetto stesso di invenzione. La novità: stato della tecnica ed anteriorità opponibili. Un’invenzione è nuova secondo gli artt. 46 e 47 se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all’estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.

Tuttavia se qualcuno dei soggetti tenuti al segreto viola tale obbligo e rende l’invenzione accessibile

al pubblico si ha perdita di novità. All’inventore non rimane che un’azione risarcitoria contro il collaboratore infedele. Solo in un caso particolarissimo e precisamente quando la domanda di brevetto viene depositata entro i 6 mesi successivi alla predivulgazione e questa risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa, l’art 47 co 1 consente la brevettabilità valutando irrilevante la predivulgazione. L’originalità Il requisito dell’originalità ha la funzione di selezionare tra tutto ciò che è nuovo ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica. Lo stato della tecnica viene inteso come un patrimonio mobile in continuo progressivo accrescimento per via delle piccole innovazioni che vengono quotidianamente realizzate dalla massa degli operatori di ciascun settore. L’originalità segna una linea di confine tra ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore, che potrebbe essere realizzato da qualunque operatore del settore e quindi non merita il brevetto, e ciò che è frutto di un’idea che supera le normali aspettative di evoluzione del settore che non è alla portata di tanti che in esso operano e quindi merita l’attribuzione del diritto esclusivo. Il testo vigente fissa il requisito dell’originalità all’art 48 per il quale un’invenzione è originale se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Originalità quindi equivale a non evidenza per il tecnico medio del settore. Nelle invenzioni della meccanica per le quali il rapporto tra struttura e funzione del prodotto è normalmente univoco, l’originalità sarà riferita alla sola struttura. Nelle invenzioni della chimica per le quali invece il rapporto tra struttura e funzione non è di solito né univoco né facilmente leggibile l’originalità viene riferita sia alla struttura sia alla funzione del prodotto. Si avrà così originalità del prodotto quando il composto nuovo è radicalmente altro rispetto ai composti noti e quando il composto nuovo è assai simile ai composti noti se però la funzione del composto è radicalmente altra o molto lontana da quella propria dei composti simili noti. Il giudizio di originalità si svolge secondo le seguenti fasi: occorre prima individuare il settore cui l’invenzione attiene, si deve poi costruire un modello di persona esperta del ramo, e infine il giudice deve valutare se quel modello considererebbe l’invenzione evidente o non evidente. L’individuazione del settore pertinente è di solito agevole. Essa si presenta problematica per l’ipotesi in cui l’invenzione viene realizzata con l’apporto di competenze polisettoriali e per l’ipotesi in cui l’invenzione viene realizzata in un settore ma attuata in un altro. In tutti questi casi il settore pertinente deve essere visto nella combinazione di tutti i settori coinvolti e non in uno solo di essi. La costruzione del modello astratto di persona esperta del ramo, di tecnico medio del settore esige l’individuazione del bagaglio di conoscenze e capacità del suddetto modello. Per il settore pertinente le conoscenze sono fissate dallo stato della tecnica. Per il resto le conoscenze del tecnico medio devono essere fissate in modo da rispecchiare le presumibili conoscenze di un operatore reale di livello medio. Al tecnico saranno attribuite anche le false conoscenze ed i pregiudizi che in quel momento affliggono i tecnici di quel settore. Le capacità del tecnico medio devono essere ricostruite in accordo con le capacità effettivamente presenti tra gli operatori del settore. A questo fine si tiene presente solo il territorio nazionale. Capacità sono le doti intellettuali, culturali e professionali, il livello di professionalità, il tipo di dotazione finanziaria e strumentale ed anche, se si fa riferimento a ricerca di gruppo, il tipo di organizzazione e coordinamento tra i membri dell’equipe. D’altra parte sicuramente deve essere riconosciuta al tecnico medio la capacità di combinare le anteriorità in un mosaico coerente. E’ sicuro , in giurisprudenza, che le anteriorità ai fini del giudizio di non evidenza

La liceità Il requisito della liceità è posto dall’art 50 che esclude la brevettabilità di invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume e precisa poi che la mera presenza di un divieto legale di attuazione non basta a far ritenere l’invenzione priva di liceità e perciò non brevettabile. Si ritiene che il rilascio del brevetto sia escluso solo per le invenzioni per le quali non è pensabile neppure un uso lecito. Si ritiene applicabile ai casi di una bomba carta, o di alimenti, bevande o farmaci nocivi alla salute. Il rilascio del brevetto implica solo un esclusiva di produzione, commercializzazione ed uso ma non anche un generale autorizzazione all’uso. Al diritto dei brevetti ed al requisito della liceità dell’invenzione non compete vietare lo svolgimento di certe attività di ricerca o di produzione , compete solo decidere quali attività produttive possono essere svolte in regime di esclusiva. Il secondo comma dell’art 50 esclude poi la brevettabilità delle nuove razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse.

La procedura di brevettazione

La domanda di brevetto Il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione sorge con il rilascio del brevetto da parte dell’ufficio italiano brevetti e marchi. L’inventore deve presentare una domanda direttamente all’ufficio o ad una camera di commercio. La domanda può essere presentata personalmente dall’inventore, ma nella prassi si ricorre di solito all’opera di un consulente in proprietà industriale perché la predisposizione del contenuto della domanda è opera delicata che è bene affidare ad un esperto. La data di deposito della domanda di brevetto funge da criterio di soluzione di conflitto tra più inventori. Il nostro sistema aderisce infatti al principio del first to file e lo stesso lo fanno tutti i sistemi moderni ad eccezione del sistema U.S.A. che adotta il principio del first to invent attribuendo il brevetto nel corso di più domande a chi risulti essere il primo inventore. La data di deposito della domanda di brevetto segna anche il momento di decorrenza del termine ventennale di efficacia del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono però non dalla data di deposito della domanda ma dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico. Il contenuto della domanda di brevetto è prefissato dalla legge. Ciascuna domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione, deve individuare l’invenzione, proporre per essa un titolo, articolare le rivendicazioni e fornire una descrizione dell’invenzione. L’individuazione dell’invenzione di procedimento si realizza tramite l’indicazione dell’obbiettivo del procedimento e delle sue caratteristiche fondamentali. L’individuazione dell’invenzione di prodotto si realizza tenendo conto che l’invenzione non è il prodotto in sé ma il prodotto in quanto rivolto ad un certo uso. Nella meccanica tale rilievo spesso è superfluo perché di solito l’individuazione della struttura del prodotto basta a rivelarne anche la funzione quindi spesso non occorre una espressa indicazione dell’uso del prodotto nella domanda di brevetto. Nella chimica invece il rapporto tra struttura e funzione molto spesso non è né evidente, né univoco quindi non basterà individuare un prodotto ma si dovrà indicare esplicitamente anche la funzione che da tale prodotto viene svolta. L’indicazione dell’uso vale da elemento che limita l’ambito di estensione del brevetto il quale avrà effetto limitatamente all’uso indicato. In assenza di un’indicazione dell’uso non può aversi una valida brevettazione. Le rivendicazioni segnalano i punti per i quali il richiedente intende acquisire il diritto di esclusiva e svolgono un ruolo essenziale in sede di interpretazione del brevetto. La descrizione dell’invenzione è un altro elemento necessario.

La descrizione deve essere tale da consentire ad una persona esperta del ramo l’attuazione

Con il d.m. 27 giugno del 2008 ha introdotto nel sistema nazionale l’esame preventivo affidando

all’ufficio europeo dei brevetti il compito di effettuare la ricerca. Il procedimento. La modifica della domanda. La domanda di brevetto viene ricevuta dall’ufficio e rimane segreta. Sarà resa accessibile al pubblico solo dopo 18 mesi e dalla data di tale pubblicazione decorrono gli effetti del brevetto. Il richiedente può domandare la pubblicazione anticipata della domanda ed in questo caso essa viene messa a disposizione del pubblico dopo 90 giorni dalla data di deposito. Inoltre se il richiedente vuole che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato , può notificargli la domanda di brevetto, ed in questo caso gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica. L’intervallo tra il deposito della domanda e la sua pubblicazione offre al richiedente una pausa di riflessione. Infatti l’inventore tende a depositare la domanda il più presto possibile e quindi spesso non è in condizione di valutare né la brevettabilità dell’invenzione né la sua effettiva resa in termini industriali. Egli rischia di imbarcarsi senza un reale interesse in una procedura costosa. Se il richiedente intende dar corso alla procedura deve chiedere entro un certo termine che essa si avvii, se invece non intende affrontare la procedura non ne dichiarerà l’avvio e la domanda viene intesa come ritirata. Durante la procedura la domanda può essere modificata o integrata ma l’oggetto del brevetto non può mai estendersi oltre il contenuto della domanda iniziale. Per il caso di modifica della domanda oltre il contenuto della domanda iniziale è disposta la nullità del brevetto. L’ufficio effettua prima di tutto un controllo formale della domanda e ne verifica la ricevibilità. Accerta poi che l’invenzione sia un’invenzione brevettabile ai sensi dell’art 45 e non riguardi un modello di utilità e inoltre accerta anche che la domanda individui una sola invenzione. L’ufficio inoltre dà l’incarico all’ufficio europeo dei brevetti di redigere il rapporto di ricerca cioè il documento che identifica tutte le anteriorità rilevanti e di predisporre una opinione in ordine alla brevettabilità dell’invenzione in esame. Il rapporto di ricerca e l’opinione dell’u.e.b. vengono comunicati al richiedente che può modificare la domanda in accordo con gli esiti della ricerca oppure proporre argomentazioni a difesa della domanda. L’ufficio provvede quindi all’esame e decide se accogliere o meno la domanda di brevetto. Nel primo caso viene redatto il brevetto in un originale e due copie, una da inserire nel fascicolo della domanda, l’altra da consegnare al richiedente. Se invece la decisione dell’ufficio è di rigetto, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni alla commissione dei ricorsi la quale se accoglie il ricorso ordina all’ufficio di rilasciare il brevetto. Una regola generale di grande rilievo è espressa nell’art 193 che dispone la cd reintegrazione. Per tale regola l’autore di una domanda di brevetto ed il titolare di un brevetto che non abbia potuto osservare un termine e perciò abbia subito il rigetto della domanda di brevetto o di un’istanza ad essa relativa o la decadenza del brevetto o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso è reintegrato nei suoi diritti se compie l’atto omesso o presenta istanza di reintegrazione entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento e comunque entro un anno dalla scadenza del termine non osservato. Essa esige tuttavia che il richiedente provi di aver usato la diligenza richiesta nelle circostanze. Le regole di garanzia di unità dell’invenzione Secondo l’art 161 ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione. Questa regola muove da una ragione essenzialmente fiscale ossia una tassa di brevetto per ogni invenzione. Rimane tuttavia regola di difficile applicazione perché è spesso difficile davanti ad un trovato complesso precisare se si ha unica invenzione o più invenzioni.