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La disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è regolata dalla legge 146/1990 e prevede obblighi di contemperamento, compiti della commissione di garanzia e sanzioni per lavoratori, sindacati e datori di lavoro. La corte costituzionale ha stabilito che il diritto di sciopero deve rispettare gli interessi generali di rilievo costituzionale. La precettazione garantisce i diritti costituzionali durante lo sciopero, mentre la serrata è la risposta dei datori di lavoro.
Tipologia: Appunti
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CAP. 3 – IL CONFLITTO COLLETTIVO (continuo ..) Limiti esterni allo sciopero La Corte Costituzionale ha affermato l'esistenza di limitazioni coessenziali al diritto di sciopero desumibili dalla necessità di far accordare le esigenze di autotutela di categoria con le esigenze discendenti da interessi generali, che trovano protezione nei principi costituzionali. Quindi la Corte, con alcune sentenze ha evidenziato che il diritto di sciopero va esercitato nel rispetto di interessi generali di rilievo costituzionale, come il diritto alla vita, alla salute, all'incolumità delle persone. Disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali L’art. 40 Cost riconosce il diritto di sciopero, ma nel contempo afferma che si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Nel 1990 è intervenuta la legge n 146 per regolamentare lo sciopero nei soli servizi pubblici essenziali. La legge individua un elenco non tassativo di servizi pubblici in tutto o in parte essenziali: sanità e igiene pubblica; approvvigionamento di energia e beni di prima necessità; amministrazione della giustizia; servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; trasporti. Gli obblighi La disciplina legislativa prevede una serie di obblighi di contemperamento: l’obbligo di predisporre, nei contratti collettivi riferiti ai settori disciplinati dalla legge procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie, da espletare obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero. L’obbligo, per chi promuove lo sciopero, di un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni. L’obbligo di preavviso è stabilito al fine di consentire all’ente erogatore del servizio di predisporre le misure necessarie ad assicurare le prestazioni indispensabili. A quest’ultimo proposito è altresì previsto l’obbligo per gli enti erogatori del servizio di comunicare agli utenti, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, i modi ed i tempi di erogazione dei servizi indispensabili Per evitare il c.d. mero “effetto annuncio” dello sciopero dopo la comunicazione all’utenza, non è più consentita la revoca dell’astensione collettiva, salvo vi sia stata richiesta da parte della Commissione di garanzia. L’individuazione, nei contratti collettivi delle prestazioni indispensabili che devono essere comunque assicurate durante lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, unitamente alle modalità e alle procedure di erogazione delle stesse Compiti della commissione di garanzia La Commissione svolge principalmente un duplice compito: da un lato, esegue una funzione di controllo, effettuando (anche di propria iniziativa) un giudizio di idoneità della disciplina contenuta nei contratti e nei regolamenti circa le prestazioni indispensabili e le relative modalità di erogazione; dall’altro, svolge un ruolo regolatorio vero e proprio sia pure in un’ottica suppletiva. Entrambi i compiti devono essere svolti considerando una serie di parametri il cui rispetto dovrebbe garantire il principio di contemperamento dei diversi diritti costituzionali coinvolti.
Sanzioni Nei confronti dei lavoratori che partecipino ad uno sciopero illegittimo, la legge prevede la possibile irrogazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, escluso comunque il licenziamento e le misure che comportino mutamenti definitivi del rapporto. A seconda dei soggetti coinvolti, sono previste differenti sanzioni: I lavoratori subordinati sono sanzionati se partecipano ad uno sciopero qualificabile come illegittimo per la violazione delle regole prescritte. Sono previste solo sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro anche su prescrizione della Commissione di garanzia. I sindacati sono sanzionati se proclamano o aderiscono ad uno sciopero qualificabile come illegittimo oppure se revocano ingiustamente uno sciopero già proclamato e comunicato agli utenti. Sono previste sanzioni civili, consistenti nella perdita dei permessi sindacali retribuiti e/o dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione per la durata dello sciopero illegittimo Per quanto riguarda i datori di lavoro è prevista una sanzione amministrativa per l'omesso espletamento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione, per l'omessa informazione agli utenti. Per i lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria al cui pagamento sono obbligati in solido i singoli e le loro organizzazioni. La precettazione La precettazione, prevista dalla legge 146/1990, è un'ordinanza contenente le misure a garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati (libertà di circolazione, vita, salute, assistenza sociale, etc.), che sussiste quando si rileva il pericolo che tali diritti possano essere violati a causa dell'interruzione o dell'alterazione del funzionamento dei servizi pubblici essenziali e da cui può originarsi uno sciopero di lavoratori dipendenti. La precettazione ha un articolato procedimento. L'iniziativa per la precettazione spetta alla Commissione di garanzia che segnala all'autorità competente la situazione di pericolo. Se la situazione non si risolve, emanano l'ordinanza di precettazione comunicandola alle organizzazioni proclamanti l'astensione, ai singoli partecipanti, alle imprese erogatrici del servizio L'ordinanza deve essere motivata ed emanata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'astensione. Per quanto riguarda il contenuto dell'ordinanza di precettazione, essa deve imporre misure idonee ad assicurare il rispetto dei diritti della persona. I destinatari dell'ordinanza di precettazione possono impugnarla innanzi al Tribunale amministrativo regionale entro 7 giorni dalla comunicazione/affissione, ma il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza medesima a meno che ciò non sia stabilito dal TAR. La serrata La serrata si pone come la risposta dei datori di lavoro allo sciopero indicando la chiusura dell’azienda. Sul piano civilistico costituisce mora credendi del datore di lavoro il quale rimane obbligato a retribuire le prestazioni rifiutate senza motivo legittimo. La persistenza dell’obbligo retributivo esclude l’utilità della serrata la cui attuazione finirebbe per danneggiare lo stesso datore di lavoro.