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Cap11 dualistico e monistico, Appunti di Diritto Commerciale

sistemi alternativi di amministrazione e controllo campobasso

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 13/12/2014

michela.cresta
michela.cresta 🇮🇹

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CAP.11 SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAIZONE E CONTROLLO
IL SISTEMA DUALISTICO
Il dualistico e il monistico, sono sistemi che trovano applicazione solo se espressamente adottati in sede di
costituzione della società o con modifica dello statuto. Il sistema dualistico prevede la presenza di un
consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza. Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del
consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale. Al consiglio di sorveglianza gli sono attribuite sia
funzioni di controllo proprie del collegio sindacale, sia alcune funzioni di indirizzo della gestione che nel
sistema tradizionale sono proprie dell’assemblea dei soci, come la nomina e la revoca dei componenti del
consiglio di gestione e l0approvazione del bilancio di esercizio. La presenza del consiglio di sorveglianza
riduce le competenze dell’assemblea ordinaria. Questa, infatti, nomina e revoca i componenti del consiglio di
sorveglianza, ne determina il compenso e delibera in ordine all’esercizio dell’azione di responsabilità nei
loro confronti. Nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Lo statuto può inoltre
ulteriormente comprimere il ruolo dell’assemblea attribuendo al consiglio di sorveglianza oppure al consiglio
di gestione alcune materie di competenza dell’assemblea straordinaria che, nel sistema tradizionale, possono
essere attribuite all’organo amministrativo.
IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
I componenti del consiglio di sorveglianza possono essere socie o non soci. Il loro numero, non inferiore a 3,
è fissato dallo statuto. I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente la loro
nomina compete all’assemblea ordinaria. Almeno un componente deve essere eletto dalla minoranza. La
legge prevede requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei consiglieri di sorveglianza. Nelle
società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio:
1. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve infatti essere scelto tra gli iscritti
nel registro dei revisori legali dei conti
2. Non possono poi essere eletti: i componenti del consiglio di gestione, nonché colore che sono legati
alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione
d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza
3. Trovano inoltre applicazione le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art 2382 per gli
amministratori.
Nelle società quotate e in quelle con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, i consiglieri di sorveglianza
devono ulteriormente rispettare i limiti al cumulo di incarichie. Nelle sole società quotate, infine, i
scongiglieri di sorveglianza, devono a pena di decadenza, essere anche in possesso dei requisiti di
professionalità ed onorabilità fissari per decreto dal ministro della giustizia. Sono inoltre intermanete
richiamate le cause di ineleggibilità.
A tutela dell’indipendenza dei consiglieri di sorveglianza si richiama inoltre la disciplina del compenso dei
sindaci: la retribuzione annuale deve essere predeterminata ed invariabile in corso di carica e viene
determinata dall’assemblea, se non è stabilita nello statuto. I componenti del consiglio di sorveglianza
restano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Come gli amministratori nel sistema tradizionale, sono inoltre
liberamente revocabili dall’assemblea, anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento.
Le competenze del consiglio di sorveglianza riguardano l’esercizio del controllo sull’amminitrazione che
spetta al collegio sindacale nel sistema tradizionale. I suoi componenti devono assistere alle assemblee e
possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione. Nelle società quotate a ciascuna riunione de
consiglio di gestione deve presenziare almeno un consigliere di sorveglianza. Al pari del collegio sindacale,
inoltre, il consiglio di sorveglianza, può convocare l’assemplea, previa comunicazione al presidente del
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CAP.11 SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAIZONE E CONTROLLO

IL SISTEMA DUALISTICO

Il dualistico e il monistico, sono sistemi che trovano applicazione solo se espressamente adottati in sede di costituzione della società o con modifica dello statuto. Il sistema dualistico prevede la presenza di un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza. Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale. Al consiglio di sorveglianza gli sono attribuite sia funzioni di controllo proprie del collegio sindacale, sia alcune funzioni di indirizzo della gestione che nel sistema tradizionale sono proprie dell’assemblea dei soci, come la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione e l0approvazione del bilancio di esercizio. La presenza del consiglio di sorveglianza riduce le competenze dell’assemblea ordinaria. Questa, infatti, nomina e revoca i componenti del consiglio di sorveglianza, ne determina il compenso e delibera in ordine all’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti. Nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Lo statuto può inoltre ulteriormente comprimere il ruolo dell’assemblea attribuendo al consiglio di sorveglianza oppure al consiglio di gestione alcune materie di competenza dell’assemblea straordinaria che, nel sistema tradizionale, possono essere attribuite all’organo amministrativo.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

I componenti del consiglio di sorveglianza possono essere socie o non soci. Il loro numero, non inferiore a 3, è fissato dallo statuto. I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente la loro nomina compete all’assemblea ordinaria. Almeno un componente deve essere eletto dalla minoranza. La legge prevede requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei consiglieri di sorveglianza. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio:

  1. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve infatti essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti
  2. Non possono poi essere eletti: i componenti del consiglio di gestione, nonché colore che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza
  3. Trovano inoltre applicazione le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art 2382 per gli amministratori.

Nelle società quotate e in quelle con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, i consiglieri di sorveglianza devono ulteriormente rispettare i limiti al cumulo di incarichie. Nelle sole società quotate, infine, i scongiglieri di sorveglianza, devono a pena di decadenza, essere anche in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità fissari per decreto dal ministro della giustizia. Sono inoltre intermanete richiamate le cause di ineleggibilità.

A tutela dell’indipendenza dei consiglieri di sorveglianza si richiama inoltre la disciplina del compenso dei sindaci: la retribuzione annuale deve essere predeterminata ed invariabile in corso di carica e viene determinata dall’assemblea, se non è stabilita nello statuto. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Come gli amministratori nel sistema tradizionale, sono inoltre liberamente revocabili dall’assemblea, anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento.

Le competenze del consiglio di sorveglianza riguardano l’esercizio del controllo sull’amminitrazione che spetta al collegio sindacale nel sistema tradizionale. I suoi componenti devono assistere alle assemblee e possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione. Nelle società quotate a ciascuna riunione de consiglio di gestione deve presenziare almeno un consigliere di sorveglianza. Al pari del collegio sindacale, inoltre, il consiglio di sorveglianza, può convocare l’assemplea, previa comunicazione al presidente del

consiglio di gestione, qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere; deve sostituirsi agli amministratori in caso di omissione o di ingiustificato ritardo nella convocazione dell’assemblea e nell’esecuzione delle pubblicazioni prescritte per legge; è destinatario delle denucie dei soci; riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati; può presentare denunzia al tribunale e nelle società quotate è tenuto a denunciare le irregolarità riscontrate alla consob. Il consiglio di sorveglianza documenta l’attività svolta in un apposito libro. Nel contempo al consiglio di sorveglianza è attribuita larga parte delle funzioni dell’assemblea ordinaria. Infatti:

a. Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina altresi il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea

b. Approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato

c. Promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei coponenti del consiglio di gestione

Inoltre, se previsto dallo statuto, il consiglio di sorveglianza delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali, finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione. Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall’assemblea ed i suoi poteri sono determinati dallo statuto.

Il consiglio di sorveglianza deve riusnirsi almeno ogni 90 giorni,anche con mezzi di telecomunicazione se lo statuto lo consente. Nelle società quotate deve inoltre riunirsi ogni volta che un componente ne faccia richiesta al presidente, indicando gli argomenti da trattare. I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico- sono solidalmente responsabili coni componenti del cosnsiglio di gestione per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità dei doveri della loro carica.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE.

Più scarna è la disciplina del consiglio di gestione, le cui funzioni coincidono con quelle del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale. È costituito da un numero di componenti non inferiore a due. I primi sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente la loro nomina compete al consiglio di sorveglianza. Nelle società quotate, se i componenti sono più di 3, si applicano le regole sull’equilibrio fra uomini e donne nella composizione degli organi sociali. I componenti del cosiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza. Essi sono revocabili ad nutum dal consiglio di sorveglianza. Restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, ma sono rieleggibili.

Il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ed in tal caso si applica la disciplina delle deleghe del sistema tradizionale.

IL SISTEMA MONISTICO

Si caratterizza per la soppressione del collegio sindacale. L’amministrazione ed il controllo sono infatti esercitati dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione che svolge le funzioni proprie del collegio sindacale. La revisione legae dei conti è poi affidata ad un revisore o a una società di revisione. Al consiglio di amministrazione, si applicano le diposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale, con una sola ma significativa differenza determinata dal fatto che dal suo ambito devono essere estratti i componenti dell’organo di controllo. È infatti previsto che almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e di quelli previsti da codici di comportamento delle società di gestione o dei mercati regolamentati. I componenti del comitato per il cotrollo sulla gestione sono nominati dallo stesso consiglio di amministrazione tra i consiglieri in possesso di tali requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di