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capitolo 12 marinucci dolcini diritto penale
Tipologia: Prove d'esame
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CIRCOSTANZE : situazioni inerenti al reato o alla persone del colpevole, che presuppongono la sussistenza nel caso concreto di una responsabilità penale [quindi di un fatto antigiuridico, colpevole e punibile] e comportano soltanto una modificazione della pena, aggravandola o attenuandola ("circum stant" stanno intorno a un reato già perfetto).
PROBLEMA : quando una determinata disposizione descrive un elemento costitutivo di un'autonoma figura di reato , speciale rispetto a quella di riferimento, ovvero descrive una mera circostanza?
> IMPLICAZIONI:
L' evento aggravante è elemento costitutivo di autonoma figura di reato (prima addebitato a titolo responsabilità oggettiva, oggi almeno colpa) o circostanza del reato?
SOLUZIONE : sistema del codice sembra orientato a considerarlo elemento costitutivo di un'autonoma figura di reato.
NB: RIFORMA 1974 --> BAGATELLIZZAZIONE DEL REATO AGGRAVATO DA EVENTO Non più limiti alla possibilità di bilanciare circostanze concorrenti tra loro: in particolare, comprese anche:
PREMESSA: DISCIPLINA ORIGINARIA : le circostanze sia aggravanti sia attenuanti rilevavano obiettivamente (si applicavano anche se non conosciute dall'agente o per errore ritenute inesistenti). PROBLEMA: responsabilità oggettiva --> nuovo testo contenente limite colpa.
DISCIPLINA VIGENTE ( L. 19/1990 ): nuovo testo art. 59: > IRRILEVANZA CIRCOSTANZE PUTATIVE (comma 3): se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggrava timo attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. > RILEVANZA OGGETTIVA ATTENUANTI (comma 1): le circostanze che attenuano la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti. > RILEVANZA AGGRAVANTI + PRINCIPIO COLPEVOLEZZA (comma 2): possono essere poste a carico dell'agente solo se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa ovvero ritenute inesistenti per errore dovuto a colpa. Interpretazioni:
DEROGHE: ERRORE SULLA PERSONA DELL'OFFESO (art. 60)
> IPOTESI:
> CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (comma 1): Se legge contempla una o più circostanze aggravanti che riguardano talune condizioni o qualità dal vittima reale o i suoi rapporti con il colpevole, queste non sono mai poste a carico dell'agente (neanche se errore o ignoranza dovuti a colpa: deroga a art. 59,2).
> CIRCOSTANZE ATTENUANTI (comma 2): Se l'agente suppone di trovarsi in presenza di situazione che integrerebbe circostanza attenuante relativa a qualità o condizioni personali dell'offeso ovvero ai rapporti tra colpevole ed offeso, la circostanza attenuante erroneamente suppostanè valutata a favore del colpevole (deroga a art. 59,3, normale irrilevanza circostanze putative).
> ECCEZIONE (comma 3): Disciplina commi 1-2 non si applica (si applica art. 59 disciplina generale) se errore cade su circostanze relative all'età o a condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa.
UNA SOLA CIRCOSTANZA (art. 63,1)
L'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena, cheil giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
RAPPORTO CIRCOSTANZE DEL REATO // CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA PENA IN SENSO STRETTO (art. 133): Premessa: le circostanze attenuanti o aggravanti attribuiscono particolare rilevanza a connotazioni del reato o della personalità del suo autore già di per sè riconducibili a questo o quel criterio di cui all'art. 133. Rapporto di specialità : essendo la circostanza speciale rispetto al corrispondente criterio di commisurazione della pena in senso stretto, mette "fuori gioco" tale criterio --> non può farsi doppia valutazione dello stesso elemento sia nella prima sia nella seconda fase.
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI AUMENTO O DIMINUZIONE:
TIPI DI CIRCOSTANZE:
A EFFICACIA COMUNE: pena aumentata o diminuita fino a 1/ Limiti : reclusione + circostanza aggravante = massimo 30 anni; ergastolo + circostanza attenuante = reclusione da 20 a 24 anni. A EFFICACIA SPECIALE:
CONCORSO OMOGENEO DI CIRCOSTANZE TUTTE A EFFICACIA COMUNE ( art. 63,2 ): l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o della diminuzione precedente [limiti artt. 66 (aggravanti) e 67 (attenuanti)];
EFFICACIA SPECIALE: in realtà art. 63,3 menziona solo le circostanze autonome e le circostanze a effetto speciale, ma l'opinione più accreditata