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Le caratteristiche comuni e le differenze tra diverse forme di società, tra cui società semplice, società in nome collettivo, società di persone, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa e mutue assicuratrici. Viene inoltre discusso il contratto di società, il capitale sociale, l'esercizio in comune di un'attività economica e la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale delle società.
Tipologia: Sintesi del corso
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Sistema legislativo Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall'autonomia privata per l'esercizio in comune di un'attività produttiva. Si tratta di imprese collettive e possono distinguersi in diverse tipologie, otto, tra le quali le parti possono scegliare liberamente. Tra le tipologie troviamo: Società semplice Società in nome collettivo Società di persone Società in accomandita semplice Società per azioni Società in accomandita per azioni Società di capitali Società a responsabilità limitata Società cooperativa Mutue assicuratrici Il contratto di società Se diversi sono i tipi di società, unica è la nozione legislativa di contratto di società : con tale contratto due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di divenirne utili ( art 2247 ). Di recente è stata prevista anche la possibilità sia per le Srl che per le Spa di essere costituite con atto unilaterale. Dal punto di vista contrattuale, le società possono essere inquadrate nei contratti associativi o con comunione di scopo: diversamente dai contratti di scambio, in essi l'avvenimento che soddisfa l'interesse dei contraenti è unico. Dal punto di vista strutturale invece: Nei contratti associativi, le prestazioni di ciascuna parte possono essere di diversa natura e ammontare. Esse non sono destinate ad essere scambiate fra loro, ma alla realizzazione di uno scopo comune e trovano il loro corrispettivo nella partecipazione ai risultati dell'attività comune; I contratti associativi sono plurilaterali (stipulato da più parti) e aperti ( sipulato da un numero illimitato di parti). Il numero delle parti può variare nel corso della vita della società, senza sciogliere l'originario contratto e stipularne uno nuovo; I contratti associativi e i contratti di società sono contratti di organizzazione di una futura attività, che presuppone lo svolgimento di un'attività in comune e la creazione di un'organizzazione di gruppo. Dal contratto nascono situazioni strumentali, non finali. Viene inoltre dettata una disciplina speciale per i contratti associativi: in essi la nullità, l'annullabilità, la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta che colpiscono il vincolo di una delle parti non comportano nullità, annullamento o risoluzione dell'intero contratto, salvo che la partecipazione venuta meno debba considerarsi essenziale. Caratteri delle società Le società sono enti associativi che si caratterizzano per: conferimento dei soci : sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società e la loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa. Col conferimento ciascun socio destina stabilmente parte della propria ricchezza personale all'attività comune e si espone al rischio di impresa. Per quanto rigguarda l'oggetto dei conferimenti, essi possono essere costituiti da beni o servizi: ogni entità suscettibile di valutazione. In tema di conferimenti, è bene dare una nozione di: a) patromonio sociale : è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Esso è inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci e successivamente subisce variazioni in relazione alle vicende economiche delle società. La consistenza del patrimonio sociale si verifica con la redazione annuale del bilancio di
esercizio. Si definisce patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività. Il patrimonio sociale ( l'attivo patrimoniale) svolge una funzione garanzia generica principale ( se per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci col proprio patrimonio) o esclusiva ( per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio) dei creditori. b)capitale sociale nominale : è un'entità numerica che esprime il valore in danaro dei conferimenti risultante dalla valutazione dell'atto costitutivo della società ( capitale sociale 100= i soci si sono obbligati o hanno versato danaro o altre entità che al momento avevano tale valore monetario. Il capitale sociale nominale rimane immutato nel corso della vita della società fin quando non se ne decide l'aumento: si tratta quindi di un valore storico. Svolge due funzioni: Funzione vincolistica: il capitale indica il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impeganti a non distrarre dall'attività di impresa e che perciò non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società essendo dunque un margine di garanzia patrimoniale supplementare per i creditori. Funzione organizzativa : è un termine di riferimento per accertare se la società ha conseguito utili o ha subito perdite. Inoltre nelle Spa funge da base di misurazione di alcune situazioni soggettive dei soci sia di carattere amministrativo (diritto di voto) sia di carattere patrimoniale ( diritto agli utili e alla quota di liquidazione). l'esercizio in comune di un'attività economica ( scopo - mezzo ) l'esercizio in comune di un'attività è lo scopo-mezzo del contratto di società e l' oggetto sociale si definisce la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere che deve essere predeterminata nell'atto costitutivo delle società ed è modificabile. In tutte le società, l'oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di: a) attività economica : cioè un'attività produttiva, cioè a contenuto patrimoniale condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o servizi. In genre presenta i caratteri dell'attività d'impresa. b)attività comune :deve essere esercitata in comune. Fissare i caratteri minimi per stabilire che l'attività sia in comune non è facile, soprattutto se si considera il profilo soggettivo dell'attività sociale: il potere del singolo socio di concorrere alla gestione di impresa comune. Infatti i poteri amministrativi e gestori del singolo socio sono diversi nelle società di persone e in quelle di capitali. Ciò non toglie che alcuni requisiti minimi possano essere fissati considerando il fenomeno societario sotto il profilo oggettivo. Perchè un'attività economica possa definirsi comune a più soggetti è necessario che essa sia preordinata alla realizzazione di un risultato unitario e comune, imputabile al gruppo prima che ai singoli membri. È il modo di svolgimento dell'attività che consente di qualificare la stessa come comune a più soggetti. È necessario che i singoli atti di impresa siano prodotti secondo modalità che ne consentano l'imputazione al gruppo unitariamente considerato: è necessario che chi agisce nei rapporti esterni sia abilitato per conto del gruppo ed agisca in nome dello stesso. Il carattere comune dell'attività consente una sicura distinzione tipologica fra società ed associazione in partecipazione : in quest'ultimo caso l'attività di impresa resta propria ed esclusiva dell'associante, i singoli atti di impresa possono e devono essere posti in essere solo in suo nome e a lui sono imputabili, anche se compiuti dall'associato. L'attività delle società presenta i caratteri dell'attività di impresa: è attività produttiva esercitata in modo professionale ed organizzato. Le società sono di regola titolari di un'impresa collettiva e ad esse è applicabile la disciplina dell'attività di impresa e se l'attività è commerciale anche le società sono esposte a fallimento. Le società possono anche non presentare tali caratteri e sono previste: società occasionali : la normativa richiede che l'attività delle società abbiano carattere produttivo, ma non fa cenno al requisito della professionalità, dunque si ritiene che l'esercizio occasionale ed in comune di un'attività economica sia sufficiente per far nascere una società,
protetta possono optare per la società e si ammette che alla società possano partecipare oltre ai soci professionisti, anche soci non professionisti, per la fornitura di prestaizoni tecniche o finalità di investimento. Altri aspetti riprendono principi in parte già affermati in precedenti interventi normativi: 1) la società di professionisti deve avere come oggetto esclusivo l'esecizio dell'attività professionale da parte dei soci. Può trattarsi anche di più attività professionali se i soci svolgono professioni diverse. 2) la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad un'altra società di professionisti. 3) la denominazione deve contenere l'indicazione di società tra professionisti 4) il socio professionista è tenuto all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, ma anche la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. La cancellazione del socio professionista dall'albo di appartenenza comporta l'esclusione dalla società. L'utente ha diritto di chiedere che la prestazione sia realizzata da un particolare socio professionista di sua fiducia e in mancanza di ciò la designazione viene effettuata dalla società e il nominativo prescelto deve essere comunicato previamente al cliente La società di professionisti va distinta da:
divieto di costituzione di società tra professionisti e rappresentava l'unico modello concesso per l'esercizio in forma societaria dell'attività di avvocato. In ogni caso, ad oggi, la società di avvocati è la figura societaria tra professionisti che riceve la disciplina legislativa più completa. La società fra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune dell'attività professionale dei propri soci, ossia l'attività di rappresentanza assistenza e difesa in giudizio nonchè anltre attività professionali dell'avvocato. La società può anche acquistare beni e diritti strumentali all'esercizio della professione. La società degli avvocati è regolata dalla norme della società in nome collettivo, se non diversamente previsto. Tutti i soci devono essere in possesso del titolo di avvocato e non è consentita la partecipazione ad altre società di avvocati. La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti, di uno o di più soci , deve contenere la forma abbreviata di società tra professionisti ( s.t.p.). Per la costituzione della società vale la disciplina delle società in nome collettivo. Essa è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese relativa alle società tra professionisti e l'iscrizione ha solo funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. Inoltre è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano le norme professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
Per quanto riguarda delle società di avvocati, vi sono norme specifiche che colmano il silenzio del codice civile. Fermo restando che le cause di invalidità sono quelle previste dalla disciplina genrale dei contratti, per gli effetti è dettata' una disciplina speciale che si discosta da quella di diritto comune in quanto recepisce quella dettata in tema di nullità della spa. Infatti: la dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società resta ferma la responsabilità presonale dei soci per le obbligazioni anteriori la sentenza di nullità o di annullamento nomina uno o più liquidatori dando avvio al procedimento di liquidazione della società. La società di avvocati non è soggetta a fallimento perchè non svolge attività di impresa, ma è assoggettata ad una disciplina simile volta a conciliare l'esercizio in forma societaria della professione forense con il rispetto della personalità della prestazione e di quello della diretta responsabilità del professionista nei confronti del cliente. È tutelato il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, in difetto la società deve comunicare cliente il nome del socio o dei soci incaricati prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato. Il socio e i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico e con essi risponde in solido la società con il loro patrimonio. lo scopo di divisione degli utili ( scopo-fine ) Le società possono avere molteplici fini:
scopo di divisione degli utili e questo è lo scopo tipico anche se non esclusivo meglio noto come scopo di lucro che il legislatore assegna alle società di persone e di capitale ( società lucrative).
ai soci i beni, servizi e occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Lo scopo è procurare ai soci vantaggi patrimoniali che si producono direttamente nella sfera patrimoniale dei singoli soci e che potranno consistere:
nella disciplina e/o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche oppure di specifiche fasi delle rispettive imprese.Le società consortili non devono perseguire uno scopo di lucro in senso proprio. A parte le tre tipologie di scopi, le scietà in ogni caso mantengono un dato comune: sono enti associativi che operano con metodo economico per la realizzazione di un risultato economico a favore dei soci. La società è un fenomeno essenzialmente egoistico. Società e associazioni i criteri distintivi tra società e associazione risiedono nella natura dell'attività esercitabile e nello scopo-fine. Infatti: diversamente dalle associazioni, l'attività della società è positivamente individuata: cioè deve essere un'attività produttiva e condotta con metodo lucrativo o quanto meno economico lo scopo fine della società è uno scopo economico ( lucrativo, mutualistico, consortile). Principi opposti valgono per le associazioni che sono enti con scopi ideali e altruistici. Ne consegue che un gruppo associativo è da qualificare come associazione e non come società quando: svolge attività produttiva condotta con metodo non economico: produce cioè beni o servizi erogati gratuitamente o a prezzo politico. Quando l'attività è condotta con metodo economico ma gli utli sono istituzionalmente devoluti a scopi di beneficienza o altruistici. La linea di confine tra associazione e società risiede:
naturale destinazione o impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso b) ciascuno dei comproprietari può chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione c) i creditori personali dei singoli comproprietari può in ogni momento chiedere lo scioglimento della comunione L' art 2448 vieta la costituizione di società di mero godimento: esse costituiscono un abuso dell'istituto societario a danno dei creditori dei comproprietari. Per capire meglio, il legislatore ha stabilito che il regime patrimoniale delle società è applicabile solo quando i beni sono destinati allo svolgimento di un'attività di impresa. Solo tale destinazione legittima la formazione di un patrimonio comune, indivisibile su iniziativa unilaterale, perciò non si adatta agli scopi previsti dalla comunione. Il criterio distintivo fra ambito di operatività della disciplina delle società e della disciplina della comunione non sempre è di facile individuazione. Non lo è quando si è davanti ad un bene produttivo (fondo rustico) o ad un complesso di beni produttivi (anzienda commerciale): beni cioè il cui godimento presuppone lo svolgimento di attività produttiva. Ci si chiede se la loro utilizzazione da parte dei comproprietari, comporti l'instaurazione tra gli stessi di un rapporto societario, anche in mancanza di espressa pattuizione o si resta nel campo della comunione. Non è univoca la risposta. La chiave di volta si ravvede nella presenza o meno di un' attività comune di impresa che deve appunto fungere da scriminante. ES : si resta nella comunione quando due persone acquistano una sala cinematografica attrezzata e ne godono le utilità dandola in affitto ad un terzo: in tal caso l'attività è svolta dal terzo, non dai comproprietari, si da vita ad una società se i due comproprietari decidono di gestire la sala cinematografica in comune, pur non fissando per iscritto un accordo ( società di fatto). A riguardo è stata sollevata un'obiezione: per dare vita ad una società l'art 2247 richiede un accordo delle parti anche in merito ai conferimenti. Se l'obiezione fosse fondata si andrebbe ad affermare che è possibile l'esercizio di attività collettiva ferma restando l'applicazione della disciplina patrimoniale della comunione per i beni utilizzati, fenomeno definibile come comunione di impresa. L'obiezione, però, è priva di fondamento in quanto una società può essere fondata anche per fatti concludenti e per fatti concludenti può avvenire anche il conferimento, quando un atto scritto non sia richiesto dalla natura dei beni. L'effettivo esercizio dell'attività di impresa da parte dei comproprietari di un aziendaè oggettivamente apprezzabile come non equivoco atto di destinazione societaria dei relativi beni: tanto basta perchè dal regime della omunione si passi a quello della società di fatto. Impresa coniugale Una figura speciale di comunione di impresa è stata per legge introdotta dalla riforma del diritto di famiglia. In base a tale disciplina, formano oggetto della comunione legale fra coniugi anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. L'impresa coniugale è certamente un'impresa collettiva e nulla vieta ai coniugi di costituire una società per il relativo esercizio. Nel silenzio è applicabile la disciplina propria della comunione familiare sia per quanto riguarad la gestione dell'impresa sia per quanto riguarda il regime patrimoniale. L'applicazione della disciplina della comunione familiare comporta che: i creditori di impresa potranno soddisfarsi su tutti i beni della comunione, ma alla pari con gli altri creditori della comunione e senza avere alcun diritto di preferenza rispetto rispetto a questi ultimi sui beni aziendali. Essi possono anche aggredire il patrimonio personale di ciascun coniuge ma solo nella misura della metà del credito se i beni della comunione non sono sifficienti a soddisfare i debiti sulla stessa gravanti. I creditori particolari del singolo coniuge possono soddisfarsi direttamente anche sui beni della comunione legale e quindi anche sui beni aziendali. Tale diritto è però riconosciuto solo fino al valore corrispondente alla quota del coniuge loro debitore e purchè i beni personali di questo non siano sufficienti a soddisfarli.
L'attività delle società solleva problemi di disciplina rispetto all'attività della singola persona fisica e dell'imprenditore individuale. Problemi di carattere organizzativo che riguardano: l'ordinamento interno dellla società ( rapporti interni) in questo caso è necessario definire: a ) le regole procedimentali di formazione della volontà di gruppo, L b ) le regole che riguardano la gestione dell'impresa comune ( amministrazione della società) c ) le regole che riguardano le possibili modifiche delle stesse basi organizzative della società (modificazione dell'atto costitutivo) d ) è necessario inoltre definire le modalità di partecipazione del singolo socio alla formazione della volontà sociale ( diritti amministrativi) nonchè ai risultati dell'attività comune ( diritti patrimoniali) i rapporti tra sociatà e terzi ( rapporti esterni) è necessario stabilire: a ) chi e secondo quali modalità è abilitato ad agire con i terzi dando luogo all'acquisto di diritti di gruppo ed all'assunzione di obbligazioni di gruppo con conseguente responsabilità patrimoniale del gruppo; b ) il regime di responsabilità per le obbligazoni sociali in ogni caso, le società formano un sistema composto da una pluralità di tipi, di modelli organizzativi ciascuno dei quali costituisce una diversa combinazione di risposte legislative a tali problemi. Gli 8 tipi di società previsti possono essere aggregate in categorie omogenee sulla base di criteri di classificazione:
Sul piano giuridico-formale si deve fermamente dissentire: infatti numerosi dati normativi testimoniano con chiarezza che un fenomeno di unificazione soggettiva è presente anche nelle società di persone. Significativo è il dettato dell'art 2266 che stabilisce che la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi è dunque la società che diventa titolare dei diritti e delle obbligazioni relative. A tutto ciò si aggiunga che la società ha un nome e una propria sede formalmente distinti da quelli dei soci, si conclude che esse sono trattate come soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci. Dunque: a) anche nelle società di persone i beni sociali non sono beni in comproprietà speciale fra i soci, bensì in proprietà della società b) le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma della società c) la responsabilità personale dei soci non è qualificabile come responsabilità per debito proprio d) imprenditore è la società non il gruppo dei soci Tipi di società ed autonomia privata chi costituisce una società può sempre contare tra tutti i tipi di società previsti, tranne la società semplice se l'attività è commerciale. Altre limitazioni sulla scelta sono stabilite da leggi speciali per particolari imprese commerciali ( imprese bancarie ecc). La scelta di un determinato tipo di società non è una scelta essenziale, soprattutto se: L'attività non è commerciale , infatti in tal caso si applica la disciplina della società semplice , a meno che i soci non abbiano voluto costituire la società seguendo altre tipologie: la scelta del tipo in questo caso non è necessaria, ma interviene solo se le parti abbiano così deciso. L'attività è commerciale : anche in questo caso la scelta del tipo non è fondamentale: infatti il silenzio delle arti viene interpretato come implicita scelta de regime societario della snc. Quindi le società semplici e le snc operano iin via residuale nelle società non commerciali e commerciali. Una volta scelto il tipo di società, le parti hanno la possibilità di apporre clausole contrattuali stabilendo un assetto organizzativo diverso in parte da quello previsto dalla disciplina legale del tipo societario prescelto. Infatti i modelli prescelti dal legislatore si adattano al caso concreto attraverso l'applicazione di clausole che però devono essere compatibili con la disciplina societaria prescelta. Carattere cogente assumono diversi aspetti della disciplina quali ad esempio i regimi di responsabilità per le obbligazioni sociali ( perchè coinvolgono la posizione dei terzi). In ogni caso la nullità della clausola comporterà l'automatica applicazione della disciplina legale. È da ritenere invece che le società atipiche non possano costituirsi, ma sono ammessi solo i tipi stabiliti dal legislatore: essi costituiscono un numero chiuso. Ciò è giustificato dal principio secondo cui la società non crea effetti giuridici solo nei confronti dei soci, ma anche nei confronti dei terzi, pertanto per questioni di sicurezza e di tutela degli stessi, è opportuno garantire la prevedibilità degli effetti. Dalle clausole atipiche si differenziano i patti parasolciali : sono accordi stipulati dai soci al di fuori dell'atto costitutivo destinati a regolare il loro comportamento nella società o coi terzi. A differenza delle clausole dell'atto costitutivo che si ricolgono a tutti i soci presenti e futuri, i patti parasociali hanno efficacia obbligatoria e si rivolgono solo agli attuali soci contraenti e non anche i futuri. La loro eventuale invalidità non coplisce la validita della società e degli atti societari su cui sono destinati a riflettersi: infine la loro violazione porta solo all'obbligo di risarcimento dei danni. Contratti di società ed organizzazione La società è: un contratto Con la stipula del contratto di società, le parti contraenti diventano membri della struttura organizzativa così creata. Acquistano la qualità di soci e diventano titolari di una serie articolata di situazioni soggettive di diversa natura, sia attive che passive distinguibili in due grandi categorie:
a) situazioni di natura amministrativa aventi ad oggetto la partecipazione individuale all'attività comune ( diritto di voto, potere di amministrare la società ecc) b) situazioni di natura patrimoniale aventi ad oggetto la partecipazione individuale ai risultati dell'attività comune. Le situazioni soggettive di cui ciascun socio è investito variano per contenuto e grado di tutela nei singoli tipi di società, però in tutte le società presentano il comune carattere di essere destinate ad esplicarsi all'interno e nei confronti di un gruppo organizzato per la realizzazione di uno scopo comune. Il che non è senza conseguenze per quanto riguarda le situazioni soggettive attive di cui ciascun è investito: i diritti sociali. forma di organizzazione giuridica I diritti di cui ciascun socio gode vanno inseriti e valutati nell'ambito dell'organizzazione di gruppo in comune creata con il contratto di società: in essa si esprimono i diritti ammnistrativi per la realizzazione dell'interesse del gruppo. Tramite l'organizzazione di gruppo trova soddisfacimento l'interesse individuale e finale di ciascun socio: l'inserimento del singolo in un gruppo giustifica la subordinazione degli interessi individuali al comune interesse del gruppo nei punti in cui il legislatore rimette alla maggioranza dei soci la definizione delle scelte relative all'attuazione del contratto sociale. La subordinazione del singolo alle decisioni drl gruppo non è senza limiti anche nelle società in cui il funzionamento è dominato dal principio della maggioranza e ciò in quanto l'organizzazione societaria è e resta un'organizzazione strumentale, ossia mezzo per la migliore attuazione del contratto di società ed è quest'ultimo a fissare le basi della partecipazione d ciascun socio all'attività comune e ai risultati della stessa. Non è legittimo ii sacrificio del socio o di gruppi di soci a vantaggio degli altri per via dei seguenti principi: parità di trattamento esecuzione del contratto secondo correttezza e buonafede.