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Le forme di Stato e forme di governo, dalla monarchia assoluta al liberalismo e al parlamentarismo. la distinzione tra funzioni esecutive, legislative e giurisdizionali, e la relazione tra potere supremo e partiti politici. Vengono presentate le forme di governo di Locke, Montesquieu e Rousseau, e il rapporto tra monarchia costituzionale e parlamentarismo.
Tipologia: Dispense
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La forma di Stato esprime il quadro dei principi e dei valori costituzionali che presiedono al rapporto tra autorità e libertà, tra governanti e governati. Le finalità perseguite dagli organi costituzionali, il ruolo dello Stato-apparato e le regole che presiedono le sue modalità d’intervento, il ruolo dello Stato-comunità e dei cittadini intesi come singoli o come forme organizzate. L’insieme si riflette anche sulle caratteristiche del sistema politico, del sistema economico e del sistema sociale. La forma di governo contempla quelle regole che determinano gli organi di vertice dell’apparato statale, le funzioni attribuite e le relazioni reciproche. Forme di Stato e forme di governo non possono che fondarsi su una matrice comune. L’assetto complessivo della forma di governo dovrà risultare omogeneo rispetto al contesto politico-sociale, con particolare riferimento al sistema dei partiti.
Nel corso del XVI secolo l’Europa vide affermarsi l’era dell’assolutismo. Si diffonde un sistema di governo posto nelle mani del re, il quale agiva sostanzialmente pieno di freni. Lo Stato assoluto (absolutus) non riconosce nessuna autorità sovranazionale, agisce nel suo interesse esclusivo e nel caso trovasse ostacoli reagisce con forza. L’assolutismo si traduceva nella equiparazione della volontà del monarca della legge, la volontà del re diviene la fonte primaria del diritto e il suo potere assoluto non incontra limiti. Storicamente lo Stato assoluto si affermò in molti paesi, soprattutto in Francia, e la sua crisi è legata alle crisi finanziarie.
Una delle principali critiche al modello monarchico riguardò il principio della separazione dei poteri elaborato dal costituzionalismo liberale. Il principio di separazione dei poteri nasce dall’esigenza di limitare il potere politico accentrato nelle mani del monarca in modo da tutelare la libertà degli individui. La novità che caratterizza lo Stato moderno è l’idea di “separare” i poteri. Si parte dal riconoscimento della pluralità dei gruppi sociali e degli interessi in gioco e dall’affermazione di uno Stato garantista. Dunque, la “distinzione delle funzioni” si evolve in “separazione dei poteri”. Il primo a teorizzare questo principio fu Locke. Egli distingue: funzione legislativa, funzione esecutiva e funzione federativa. Locke attribuisce al re l’esercizio della funzione esecutiva e della funzione federativa, mentre la funzione legislativa è assegnata al Parlamento. Nella tradizione inglese, i giudici delle corti di Common
Law concorrevano nella produzione di regole giuridiche attraverso il vincolo dei procedimenti giudiziari. Al vertice del sistema giudiziari stava la Camera dei Lords, organo che partecipava alla formazione degli statutes, leggi scritte. Un altro contributo importante arrivò dalla teorizzazione di Montesquieu che nel 1748 identifica i tre poteri: potere legislativo, potere esecutivo e potere giurisdizionale. Si tratta di poteri nettamente separati, caratterizzati anche da una diversa fonte di legittimazione. La funzione legislativa si fonda sulla volontà popolare espressa dalle assemblee rappresentative. La funzione esecutiva scaturisce dalla volontà del monarca. La funzione esecutiva consiste nel preservare l’ordine sia all’interno che all’esterno dell’ordinamento. La funzione giurisdizionale fa a capo a un potere distinto che si esplica principalmente nel campo del diritto civile e si occupa della risoluzione delle controversie tra partiti. Infine, Rousseau teorizzò la forma di governo ideale che lascerebbe confluire nelle mani di un’assemblea democratica il potere legislativo e quello esecutivo. Egli ammette la distinzione tra i tre poteri: una distinzione puramente funzionale che assegna al popolo riunito in assemblee l’espressione della volontà generale attraverso le leggi. La funzione legislativa produce norme generali e astratte e ha la forma della legge; la funzione esecutiva assolve alla cura concreta degli interessi pubblici; la funzione giurisdizionale che risolve le controversie mediante l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche.
La monarchia assoluta presentava come carattere soggettivo quell’unicità della direzione politica: il potere supremo era interamente accentrato nelle mani di un unico soggetto, il monarca. Si trattava di una forma di governo pura, in contrapposizione con forme di governo miste come la monarchia costituzionale: essa si caratterizza per la netta separazione dei poteri tra il re e il parlamento. La monarchia costituzionale si fondava sulla coesistenza di due autorità politiche a cui venivano affidate funzioni proprie. Il sovrano conservava formalmente la pienezza delle sue potestà e traeva la sua legittimazione dal principio monarchico-ereditario. Il dualismo monarca-parlamento esprimeva le dinamiche sociali ed economiche del tempo, caratterizzate da un forte dinamismo. Sul piano della cronaca politica, l’azione del parlamento intesa a far valere la responsabilità dei ministri del re, e dunque a determinarne la revoca, indusse il sovrano a prediligere ministri con un ampio consenso all’interno del Parlamento. Il dualismo monarca-parlamento esprimeva le dinamiche sociali. Per parlamentarismo dualista, si intende come il potere esecutivo venga esercitato dal re e dal suo governo: tuttavia il governo deve
Vengono predisposti i vari Dipartimenti dell’amministrazione che formano il gabinetto del Presidente. Il Congresso è un organo parlamentare bicamerale. La Camera dei rappresentanti è composta da 435 deputati. Il Senato è invece composto da due rappresentanti di ogni Stato. Rispetto al Senato, la Camera ha la prerogativa dell’iniziativa legislativa. Il Senato ha il potere di approvazione delle nomine presidenziali dei funzionari e dei giudici della Corte Suprema. La Camera ha il potere esclusivo di promuovere la procedura di impeachment per la messa sotto accusa del Presidente, il giudizio spettava al Senato che era, in quel caso, diretto dal presidente della Corte Suprema. Il Presidente ha il potere di porre il veto sospensivo sulle leggi approvate dal Congresso. Il Presidente è privo del potere formale di iniziativa legislativa che spetta al Congresso. Un ruolo di spicco è svolto dalla Corte suprema. Composta da nove componenti designati dal Presidente e graditi dal Senato. La Corte rappresenta i vertici del sistema giudiziario. Il dualismo paritario conserva nel suo tempo la sua efficacia e il suo prestigio grazie ad una separazione dei poteri intersecata da reciproci checks and balances e alla funzione equilibratrice tra i poteri svolta dalla Corte suprema.
Negli ordinamenti nel quale il parlamento è diviso in due camere, il rapporto di fiducia si instaura tra il governo ed entrambe le camere, come in Italia, o anche con una sola camera, come in Germania. Il sistema politico e partitico esercita una forte influenza sulla stabilità del governo parlamentare. Un parlamento in balia di una molteplicità di partiti non consente il formarsi di maggioranze solide in grado di esprimere la fiducia a favore di governi stabili. I tentativi di razionalizzare il parlamentarismo si sono tradotti in disposizioni costituzionali scritte destinate a rendere il rapporto di fiducia più resistente e impermeabile alle variabili della vita politica. --------------------------------------------------------------------------------------------- In Gran Bretagna la forma di governo parlamentare vede una netta prevalenza del governo e una centralità di posizione del primo ministro. Il Primo ministro è nominato dal sovrano in seguito alle elezioni politiche: per convenzione costituzionale viene investito delle funzioni di capo del governo da leader del partito che ha vinto le elezioni. È improbabile che la Camera dei comuni voti la sfiducia al governo; viceversa, il governo può sollecitare la Corona a sciogliere anticipatamente la Camera elettiva quando ritenga di poter trarre vantaggi da nuove elezioni. La struttura del governo è divisa in Cabinet e Government. Il Cabinet , il gabinetto ministeriale, è presieduto dal Primo ministro e comprende i responsabili dei principali dicasteri, oltre ai ministri la cui presenza è ritenuta fondamentale dal
Premier: formano l’Inner Cabinet, che è il vero organo che dirige l’azione di governo. Il Government è invece il governo in senso ampio; include tutti i ministri e tutti gli altri soggetti che concorrono a dare corpo al Cabinet system. Il parlamento britannico è composto dalla Corona e dalle due camere : la camera dei Comuni e la Camera dei Lord. Le funzioni del sovrano sono ridotte a forme di pura formalità; la Camera dei Lord ha visto progressivamente ridursi il proprio ruolo politico. La funzione legislativa è prevalentemente nelle mani della Camera dei Comuni. Un dato che caratterizza il parlamento britannico è il ruolo dell’opposizione parlamentare. Il leader del partito secondo classificato assume un ruolo istituzionale di leader dell’opposizione di Sua Maestà. Egli forma un proprio gabinetto ombra (shadow cabinet): con il ruolo di costruire le basi politiche per l’alternanza. Il parlamentarismo britannico è riconducibile all’esperienza del parlamentarismo maggioritario, una maggioranza parlamentare stabile in grado di esprimere un “governo di legislatura”. Il quadro è integrato da regole costituzionali che assegnano al premier e al suo governo una posizione di preminenza.
Tra i parlamentarismi maggioritari, c’è il cosiddetto cancellierato della Repubblica federale tedesca rappresenta certamente un modello. La costituzione tedesca del 1949 ha prefigurato una forma di governo in cui il Cancelliere federale ha un ruolo di spicco. Il carattere federale dello Stato tedesco in cui la legge fondamentale riconosce gli Stati membri ( Laender) la potestà legislativa in numerosi ambiti della competenza. La forma di governo parlamentare disegnata dal costituente assegna una netta prevalenza al governo del Cancelliere. Egli è eletto dalla Camera bassa, Bundestag , su proposta del Presidente federale. Nel caso di mancata elezione, la Camera dispone di un tempo limitato di 14 giorni per eleggere un altro candidato alla Cancelleria. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Una volta eletto, al Cancelliere spetta il compito di determinare l’indirizzo politico governativo. Allo scopo di garantire la stabilità del governo, la costituzione predispone istituti incaricati di intensificare il rapporto di fiducia che scaturisce dall’investitura parlamentare del Cancelliere. Questi può essere rimosso nel momento in cui il Bundestag vota la fiducia e trova la maggioranza assoluta per un nuovo cancelliere. Quando il Cancelliere pone la questione della fiducia, il Bundestag la respinge, può essere richiesta al presidente federale lo “stato di emergenza legislativa”. La legge elettorale prevede una clausola di sbarramento al 5% per impedire un’eccessiva frammentazione. Il Parlamento è bicamerale: Bundestag e Bundesrat. Infine, c’è il Tribunale costituzionale con il compito di risolvere i conflitti tra i diversi assetti di potere.