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Capitolo 8 - I diritti umani, Sintesi del corso di Sociologia Del Diritto

in questo capitolo si tratta dei diritti umani e di tutta la loro evoluzione nel corso del tempo

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 17/11/2021

chiangl
chiangl 🇮🇹

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Scarica Capitolo 8 - I diritti umani e più Sintesi del corso in PDF di Sociologia Del Diritto solo su Docsity! I DIRITTI UMANI La definizione e le funzioni I diritti umani rientrano nella più ampia categoria dei diritti fondamentali che, a loro volta, sono una specie di diritti soggettivi. Sono quei diritti primari o sostanziali delle persone che spettano indistintamente a tutti gli esseri umani. Fanno eccezione a tale regola quei casi in cui il riconoscimento di uno status o di una situazione particolare di una determinata categoria di soggetti, incontrano delle problematiche e diventa così necessario apporre delle tutele più appropriate (ad esempio: minori, donne, minoranze etniche). La categoria dei diritti umani può essere considerata la più inclusiva tra tutte le categorie di diritti. Recentemente si è fatta strada l'idea di allargare la titolarità di questi diritti anche oltre la specie umana per esempio agli animali, alle piante, alle future generazioni e all'ambiente. Questa categoria di diritti acquista maggior importanza in quest'epoca nella quale stiamo assistendo a massicci fenomeni migratori. Ciò ha portato ad estendere questa categoria di diritti anche agli stranieri irregolari. Non si può certo negare il diritto alla salute o all'assistenza sanitaria ad un immigrato irregolare e non si può nemmeno negare il diritto sprone ad un minore figlio di immigrati irregolari. Oggi la qualificazione di un determinato diritto come diritto umano impegna gli Stati a riconoscere quel diritto a tutti gli esseri umani senza alcuna eccezione. La qualificazione di diritto umano è la conseguenza di scelte politiche, etiche, culturali, convenzionali che possono essere diverse a seconda delle condizioni storiche e sociali nelle quali ci si trova a decidere. Per questo motivo può accadere che un diritto sia considerato come diritto umano in Italia e non in Francia, e lo stesso diritto ugualmente riconosciuto può essere qualificato come diritto di cittadinanza in un altro Stato. Può accadere anche che un diritto che precedentemente era considerato un diritto di cittadinanza venga successivamente annoverato tra i diritti umani. Nel corso del XX secolo si è assistito ad un’estensione dei diritti umani e, più in generale dei diritti fondamentali (che ricomprendono sia i diritti di cittadinanza che quelli umani). La funzione dei diritti umani è stata inizialmente quella di limitare il potere politico. L’elenco dei diritti umani è stato modificato ed ampliato dalla Carta di Nizza (2000), modificata nel 2007, e tra i diritti umani oggi rientrano anche il diritto di lavorare, di esercitare una professione liberamente scelta ed accettata ed il diritto ad una buona amministrazione. I diritti umani nella Costituzione italiana I diritti umani contenuti nella nostra costituzione sono: il diritto alla libertà personale, il diritto all’inviolabilità del domicilio e della corrispondenza, il diritto di professare la propria fede religiosa, il diritto di manifestare il proprio pensiero, il diritto di difesa, quello alla salute e all'istruzione. Non rientra tra i diritti umani il diritto di proprietà (intesa come funzione sociale) ad eccezione del suo “nucleo essenziale” che, secondo un’autorevole dottrina, coincide con la proprietà personale Le fonti La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 può essere considerata l'atto di nascita dei diritti umani. Molti dei diritti elencati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo erano ricompresi în documenti precedenti come, ad esempio: 1. la Magna Charta Libertatum del 1215 emanata da Giovanni Senza Terra (nella quale erano presenti il diritto di proprietà, il diritto alla libertà personale, il diritto a non essere condannati senza motivo, ad essere giudicati da un organo legittimo). 2. Nell' Habeas Corpus Act del 1679 nel quale si stabiliva che nessuno potesse essere privato della propria libertà personale senza prove concrete sulla sua colpevolezza. 3. Il Bill of rights in cui sia affermavano la libertà di religione, di parola e di stampa. Qualche secolo più tardi una sistemazione più organica di questi diritti si trovava nella Dichiarazione della Virginia (1766) e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789). Fino al 1948, quindi fino alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, il riconoscimento di quei diritti aveva riguardato singoli Stati e i loro cittadini o comunque tutti coloro che si trovassero sul territorio di un determinato Stato. Solo la dichiarazione del 1948 conferisce a questi diritti il carattere dell'universalità in un duplice senso: - da un lato auspica un riconoscimento generalizzato di quei diritti da parte di tutti gli Stati - dall'altro formalizza l'impegno dei tuoi sottoscrittori di riconoscere questi diritti a qualsiasi essere umano ed in qualsiasi parte della terra. Dobbiamo capire il contesto storico nel quale ciò avviene. Il mondo era appena venuto fuori dalla terribile esperienza della Seconda guerra mondiale e del nazifascismo e le ferite lasciate da quel conflitto erano ancora aperte. Si voleva evitare che simili eventi potessero ripetersi. La fratellanza e la pace erano requ indispensabili per il riconoscimento dei diritti umani. Gli stati firmatari della Dichiarazione dei diritti dell’uomo si impegnarono a dare effettività ai diritti elencati ed a riconoscere gli stessi a tutti gli esseri umani che si trovassero all’interno dei confini nazionali. Si impegnarono anche a garantire che nel resto del pianeta venissero riconosciuti ad ogni individuo questi diritti. Non fu un impegno facile soprattutto perché ben presto l'umanità, sembrò dimenticare la recente storia (II° conflitto mondiale) e ci fu un difficile equilibrio tra due blocchi contrapposti: - quello dei paesi occidentali, facenti parte del Patto Atlantico - quello dei paesi di "oltre cortina" che erano uniti dal Patto di Varsavia. I due blocchi seguirono vie contrapposte anche nell'attuazione dei diritti umani: i paesi occidentali privilegiano i diritti di libertà ed in alcuni casi sacrificarono il principio di uguaglianza in nome della libertà, i paesi socialisti invece ritennero di invocare il principio di uguaglianza come principio guida a costo di limitare le libertà individuali. Ancora oggi la tensione tra libertà ed eguaglianza resta un problema irrisolto. Il principio di uguaglianza, a differenza dei diritti di libertà, non nasce però nell'ambito dei diritti soggettivi ma nasce nell'ambito dei diritti oggettivi. Una via meno partica, ma forse più efficace può essere quella di confrontare i diritti confliggenti non sul piano ontologico ma sul piano funzionale Sono le funzioni per le quali questi diritti sono stati concepiti, a poterci aiutare nella formulazione di criteri di risoluzione degli eventuali conflitti. Primo criterio: la tutela dei più deboli I diritti umani nascono per tutelare soggetti socialmente più deboli dalle prepotenze e dalle sopraffazioni di quelli più forti: ad es, i diritti delle minoranze contro quelli delle maggioranze; i diritti delle donne contro quelli degli uomini. Questo significa, che se vi è un conflitto, la titolarità, la preferenza spetta ai primi. Purtroppo, questo criterio non sempre è stato applicato. Le politiche di sicurezza, sia in ambito nazionale che in ambito locale, hanno spesso privilegiati logiche diverse: in nome del decoro, prostitute, migrati, nomadi, mendicati sono stati confinati in modo da risultare invisibili e da non recare disturbo alla vita delle persone “perbene”. > tra eguaglianza e libertà si dà preferenza alla libertà Secondo criterio: l'inclusione Se il primo criterio risulta non efficace, si applica un secondo criterio che lo si riscontra nel fondamento nella loro funzione. Nell’analizzare la storia dei diritti umani si è assistito ad un profondo ampliamento del loro numero e della loro titolarità (ad es, la Carta di Nizza ha allungato i diritti umani rispetto a quelli contenuti nella Costituzione, innalzando a tale titolarità quei diritti che prima spettavano solo ai cittadini). È stato un lungo e lento percorso, che in nome dell’eguaglianza, ha progressivamente eliminato qualsiasi forma di privilegio o di discriminazione nel godimento di alcuni diritti. Se ne può dedurre che in caso di conflitto debbano essere privilegiati i diritti che promuovono l’eguaglianza, a discapito di quelli che tendono a consolidare e stabilizzare le differenze. Infatti, si ricorda che i diritti umani sono i diritti più inclusivi tra i diritti che nascono dalla necessità di non lasciare nessuno escluso. [La tutela delle minoranze]: | dirittiumani mirano a proteggere le minoranze dallo strapotere della maggioranza. Sono definiti come diritti inviolabili, indisponibili ed inalienabili in quanto servono a sottrarre alcuni temi alla decisione e ai poteri delle maggioranze. Nessuna maggioranza e neanche l’umanità può decidere l’abolizione o la riduzione di quei diritti posti a tutela delle minoranze. [Diritti umani e multiculturalismo] Da quando è accresciuto il multiculturalismo delle nostre società, alcuni hanno tentato di inficiare queste affermazione, ricorrendo ad argomentazioni suggestive ma infondate. Si è particolarmente argomentato che il riconoscimento ad oltranza delle minoranze potrebbe portare al declino ed alla crisi dell'identità e dei valori della nostra civiltà. Ciò che si ignora è che i diritti umani non hanno mai come propri titolari interi gruppi o categorie di persone, bensì i singoli individui: per cui quando si parla di diritti delle minoranze, in realtà bisognerebbe parlare di diritti delle persone che fanno parte di quella minoranza. In secondo luogo, i diritti umani per loro natura e loro funzione, non possono essere piegati ad una logica di esclusione, proprio perché sono stati concepiti per superare le limitazioni. La tutela di cui si parla riguarda la possibilità di essere diversi e non quella di “fare” qualsiasi cosa in nome della propria diversità e che nessun diritto umano potrà mai impedirci di intervenire nei confronti di coloro che violano la libertà e la dignità di altri individui. La complementarità e la sussid tà tra diritti La situazione di confitto tra diritti è un’eventualità è tuttora un’eccezione. Alcuni diritti vengono negati, non perché contrastino con altri dirittima semplicemente perché si mette in dubbio la loro titolarità in capo a determinati soggetti. In altri casi, soprattutto quando l’attuazione di un diritto comporta una spesa per lo stato, due diritti possono essere posti in alternativa non in quanto incompatibili, ma semplicemente perché il soddisfacimento dell’uno sottrae risorse che potrebbero essere destinate all’altro. I diritti umani spesso non sono solo incompatibili ma sono anche complementari o sussidiari tra loro. [La libertà di fede e quella di opinione da una parte, e la libertà di associazione e di riunione dall’altra.] - Esempio di complementarietà sono: la libertà di scelta dei temi, la libertà di scelta dei partner della comunicazione. Alcuni diritti fondamentali, come ad esempio la libertà di opinione, sono concepiti a partire dai temi della comunicazione. Essere vincolati in un aspetto significa esserlo anche nell’altro: non si può essere liberi di comunicare ciò che si vuole se non si è liberi di scegliere i destinatari del proprio messaggio. - Siha sussidiarietà quando il riconoscimento di un diritto costituisce il presupposto per il riconoscimento di altri diritti. Esempio presente nella nostra Costituzione: la libertà di organizzazione delle confessioni religiose (art 8) è connessa a quella di professare la propria fede religiosa, di fare propaganda ed esercitare il culto in pubblico e privato (art 19), nonché alla libertà di associazione ai fini religiosi. Universalità dei diritti I diritti umani sono da molti definiti come diritti universali, non solo nel senso che sono i più inclusivi tra i diritti, ma anche nel senso che questi diritti dovrebbero essere riconosciuti ovunque. infatti, coloro che hanno sottoscritto la dichiarazione del1948 si sono assunti l'impegno di difenderli in ogni angolo della terra. Il fatto che questi diritti siano universali non significa che siano diritti naturali Infatti, in epoche diverse ed in situazioni diverse questi diritti sono stati negati, poi sostenuti e poi di nuovo negati a seconda dei mutamenti culturali, sociali e religiosi che la società ha subito. I diritti umani si sono affermati singolarmente e gradatamente nel corso della storia e questo è un dato non ci contestabile. Non è affatto scontato il riconoscimento di alcuni diritti. Ad esempio, la parità tra uomo e donna (così come la scomparsa delle discriminazioni raziali) è stata raggiunta faticosamente solo intorno alla metà del secolo scorso. Il reato di tortura in Italia è stato riconosciuto solo a Luglio del 2017 nonostante già da 30 anni vi sia la convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Di conseguenza la pretesa di universalità deve essere riformulata: essa non presuppone che diritti umani siano riconosciuti da tutti ma che siano riconosciuti a tutti. I diritti umani nel XXI secolo Nel corso del ventesimo secolo il numero dei diritti umani è notevolmente aumentato ma abbiamo assistito ad una costante inclusione di sempre nuovi soggetti nella loro titolarità. Ai diritti di libertà si sono affiancati i diritti politici e quelli sociali; ai cittadini sono stati sostituiti dagli uomini, poi si sono aggiunti gli animali, la natura, le future generazioni, i feti, gli embrioni. Ogni inclusione comportava un'esclusione. Il problema non è mai stato quello del riconoscimento dei diritti ma quello dell'attuazione dei diritti riconosciuti, nonché la loro giudiziabilità. Con l'inizio del XXI secolo si è iniziato ad obiettare che la lista dei diritti non può essere prolungata all'infinito, e il concepimento di nuovi diritti rischia di creare conflitti e contraddizioni con quelli già esistenti e che bisogna stabilire delle gerarchie per poter scegliere tra diritti diversi. Si è poi evidenziato come i diritti hanno un costo in termini economici, ragion per cui occorre individuare dei criteri di ragionevole selezioni nel loro riconoscimento e titolarità, portando come conseguenza che il riconoscimento di alcuni diritti in capo a certi soggetti comporta il sacrificio di alcuni diritti in capo ad altri soggetti. È necessario scegliere. Si sta facendo strada l'idea che la corsa al riconoscimento di nuovi diritti e nuove soggettività debba arrestarsi e che occorre compiere scelte coraggiose ma allo stesso tempo dolorose. C'è una necessità di scegliere. Le contrapposizioni riguardano sempre i soggetti più deboli della struttura sociale.