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Caratteristiche dell'IVA, Appunti di Diritto Tributario

Base imponibile dell'IVA, aliquote, detrazione, inversione contabile

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 24/03/2024

sara-pittella
sara-pittella 🇮🇹

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Base imponibile
La base imponibile dell’IVA è data dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti secondo le
condizioni contrattuali. La cosa più importante da ricordare è che nella base imponibile sono compresi gli
oneri e le spese inerenti all’esecuzione del contratto, i debiti e gli altri oneri verso terzi accollati al
cessionario, e le ulteriori integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
Dentro questa formula molto ampia, sono comprese anche delle voci che non ci aspetteremmo: è il caso
delle accise, o delle imposte sui consumi o sulla produzione. Ci sono delle operazioni soggette a IVA che
riguardano beni o attività soggette ad accisa che viene addebitata al consumatore finale. Il caso più comune
perché riguarda tutti sulle forniture di energia elettrica è dovuta anche l’accisa, ossia l’imposta sulla
produzione di energia elettrica. Questa imposta viene addebitata all’utente del servizio energetico, il quale
paga il prezzo della fornitura e l’imposta. La cosa particolare è che l’IVA dovuta sulla fornitura di energia
elettrica si calcola anche sull’imposta, sull’accisa. La base imponibile quindi comprende non solo il prezzo
della fornitura ma anche l’accisa: è un caso di imposta sull’imposta che si verifica per le forniture di energia
elettrica, di gas, in generale per questi consumi relativi a erogazione di servizi. Questa è una cosa molto
particolare spesso soggetta a critiche; appare certamente paradossale che l’IVA si applichi anche
sull’imposta (che ripetiamo diventa un’imposta su un’imposta). Addirittura poi c’è quel qualcuno che per
mettersi in mostra propone venga eliminata questa struttura. In realtà tutto ciò è impossibile perché il
principio in base al quale l’IVA è dovuta anche sull’accisa piaccia o no deriva dalla normativa europea,
quindi non è possibile rimuovere questa strana modalità di prelievo. Per quanto poco gradevole e per certi
versi poco razionale, tuttavia è non solo prevista dalla normativa nazionale ma anche europea che prevale
ed è inderogabile su questo punto.
Ci sono poi che sono espressamente escluse dalla base imponibile:
Somme dovute per interessi di mora, penalità per ritardi, indennizzi
Gli sconti. Se rispetto ad uno sconto in denaro corrispondente a un minor corrispettivo non grava
l’VA, lo stesso vale se c’è una cessione gratuita di beni a titolo di sconto (premi o abbuoni), tranne
nel caso in cui si tratti di beni soggetti ad aliquota più elevata. Questo per evitare che sotto le
mentite spoglie di uno sconto si venda sostanzialmente un bene ad aliquota più elevata abbinato a
un bene con aliquota ridotta perché altrimenti si pagherebbe solo il bene ad aliquota ridotta e poi si
passerebbe al bene con aliquota più elevata come forma di sconto. In realtà se c’è una differenza di
aliquota questo non è possibile.
Anticipazioni fatte nel nome e per conto della controparte. Se per eseguire la prestazione vengono
anticipate delle spese, bisogna distinguere se queste spese vengono semplicemente anticipate e
riaddebitate (es. spese di trasporto, spedizione), queste sono tassabili; fanno parte del corrispettivo
soggetto a IVA. Se invece queste spese sono fatte in nome e per conto della controparte, allora
sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA perché si tratta di semplici movimentazioni di denaro.
Un caso tipico è quello degli avvocati. Gli avvocati quando avviano una causa sostengono delle
spese anche per imposta di bollo, per il contributo unificato. Queste spese vengono riaddebitate al
cliente insieme all’onorario ma si considerano sostenute in nome e per conto del cliente; in questo
caso non sono soggette a IVA.
Aliquote
Abbiamo:
Aliquota base: del 22%
Aliquote ridotte: 4%, 5%, 10% per i beni e servizi elencati dalla legge. Abbiamo detto che siamo in
un sistema di tributo armonizzato. Questo comporta che l’ambito di ampiezza entro cui fissare
l’aliquota è stabilito dalla direttiva europea per cui ogni stato membro ha la possibilità di stabilire
un’aliquota di base e un’aliquota ridotta. In Italia ne abbiamo tre ridotte perché chi le aveva
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Base imponibile La base imponibile dell’IVA è data dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali. La cosa più importante da ricordare è che nella base imponibile sono compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione del contratto, i debiti e gli altri oneri verso terzi accollati al cessionario, e le ulteriori integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Dentro questa formula molto ampia, sono comprese anche delle voci che non ci aspetteremmo: è il caso delle accise, o delle imposte sui consumi o sulla produzione. Ci sono delle operazioni soggette a IVA che riguardano beni o attività soggette ad accisa che viene addebitata al consumatore finale. Il caso più comune perché riguarda tutti sulle forniture di energia elettrica è dovuta anche l’accisa, ossia l’imposta sulla produzione di energia elettrica. Questa imposta viene addebitata all’utente del servizio energetico, il quale paga il prezzo della fornitura e l’imposta. La cosa particolare è che l’IVA dovuta sulla fornitura di energia elettrica si calcola anche sull’imposta, sull’accisa. La base imponibile quindi comprende non solo il prezzo della fornitura ma anche l’accisa: è un caso di imposta sull’imposta che si verifica per le forniture di energia elettrica, di gas, in generale per questi consumi relativi a erogazione di servizi. Questa è una cosa molto particolare spesso soggetta a critiche; appare certamente paradossale che l’IVA si applichi anche sull’imposta (che ripetiamo diventa un’imposta su un’imposta). Addirittura poi c’è quel qualcuno che per mettersi in mostra propone venga eliminata questa struttura. In realtà tutto ciò è impossibile perché il principio in base al quale l’IVA è dovuta anche sull’accisa piaccia o no deriva dalla normativa europea, quindi non è possibile rimuovere questa strana modalità di prelievo. Per quanto poco gradevole e per certi versi poco razionale, tuttavia è non solo prevista dalla normativa nazionale ma anche europea che prevale ed è inderogabile su questo punto. Ci sono poi che sono espressamente escluse dalla base imponibile:  Somme dovute per interessi di mora, penalità per ritardi, indennizzi  Gli sconti. Se rispetto ad uno sconto in denaro corrispondente a un minor corrispettivo non grava l’VA, lo stesso vale se c’è una cessione gratuita di beni a titolo di sconto (premi o abbuoni), tranne nel caso in cui si tratti di beni soggetti ad aliquota più elevata. Questo per evitare che sotto le mentite spoglie di uno sconto si venda sostanzialmente un bene ad aliquota più elevata abbinato a un bene con aliquota ridotta perché altrimenti si pagherebbe solo il bene ad aliquota ridotta e poi si passerebbe al bene con aliquota più elevata come forma di sconto. In realtà se c’è una differenza di aliquota questo non è possibile.  Anticipazioni fatte nel nome e per conto della controparte. Se per eseguire la prestazione vengono anticipate delle spese, bisogna distinguere se queste spese vengono semplicemente anticipate e riaddebitate (es. spese di trasporto, spedizione), queste sono tassabili; fanno parte del corrispettivo soggetto a IVA. Se invece queste spese sono fatte in nome e per conto della controparte, allora sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA perché si tratta di semplici movimentazioni di denaro. Un caso tipico è quello degli avvocati. Gli avvocati quando avviano una causa sostengono delle spese anche per imposta di bollo, per il contributo unificato. Queste spese vengono riaddebitate al cliente insieme all’onorario ma si considerano sostenute in nome e per conto del cliente; in questo caso non sono soggette a IVA. Aliquote Abbiamo:  Aliquota base: del 22%  Aliquote ridotte: 4%, 5%, 10% per i beni e servizi elencati dalla legge. Abbiamo detto che siamo in un sistema di tributo armonizzato. Questo comporta che l’ambito di ampiezza entro cui fissare l’aliquota è stabilito dalla direttiva europea per cui ogni stato membro ha la possibilità di stabilire un’aliquota di base e un’aliquota ridotta. In Italia ne abbiamo tre ridotte perché chi le aveva

precedentemente a una certa data le può mantenere, oppure chi è stato autorizzato ad applicare un’aliquota ridotta. Di regola dovrebbe essere un’aliquota di base e un’aliquota ridotta perché si vuole in generale che l’aliquota sia uniforme per tutte le transazioni; tuttavia si prevede l’applicazione di aliquote ridotte per tenere conto del fatto che esistano beni e servizi considerati di prima necessità o comunque meritevoli di un trattamento più favorevole e quindi da assoggettare a un’aliquota più bassa e più vantaggiosa. Per esempio nell’aliquota del 4% troviamo per esempio una serie di generi alimentari; in quella del 10% beni e servizi considerati rilevanti (esempi di beni: miele naturale, latte conservato, yogurt, crema di latte fresco, aceto di vino; tra i servizi contratti di scrittura negli spettacoli, somministrazioni di alimenti e bevande anche tramite distributori automatici, fornitura di apparecchiature per energia termica per uso domestico tramite teleriscaldamento, spettacoli teatrali comprese opere liriche per ragione di sostegno alla cultura). Se vogliamo fare degli esempi al 5%: basilico, rosmarino, salvia fresca, origano a rametti o sgranato. Al 4% abbiamo giornali, notiziari quotidiani di spaccio alle agenzie di stampa per tutelare l’informazione; latte fresco non concentrato, burro, formaggi, latticini legumi da granella secchi e sgranati anche decorticati o spezzati, frutta, olio d’oliva. Quindi abbiamo tra le aliquote più basse beni e servizi considerati di prima necessità o meritevoli di una particolare tutela. L’aliquota dell’IVA, sia base che ridotta, potrebbe aumentare per le cosiddette clausole di salvaguardia. Sono delle clausole automatiche di aumento dell’IVA che sono inserite nella legge di bilancio e che di anno in anno vengono replicate nelle varie leggi di bilancio sempre con differimento all’anno successivo. Per il 2021 sono previsi aumenti rilevanti d’IVA (l’aliquota base arriverebbe al 25-26%), tranne che non si trovi il modo di coprire diversamente quegli introiti. Rivalsa La caratteristica dell’IVA è il meccanismo della rivalsa che è un obbligo di rivalsa. Rivalsa vuol dire che ciascun operatore economico soggetto passivo dell’IVA deve calcolare l’IVA sul prezzo di vendita dei beni e dei servizi che presta e deve far pagare questa IVA al proprio cliente, che sia un operatore economico a sua volta o meno. Questo serve per fare in modo che l’onere dell’IVA via via in ogni fase del processo produttivo arrivi fino al consumatore finale che sarà poi il contribuente di fatto che rimane inciso. Detrazione Abbiamo detto che l’IVA si basa su un meccanismo di applicazione del tributo sul valore aggiunto di ogni fase del processo produttivo attraverso un sistema imposta da imposta. L’imposta addebitata in via di rivalsa va versata al netto dell’imposta subita sugli acquisti per effetto della rivalsa applicata dai propri fornitori. Il sistema della rivalsa e della detrazione sono fondamentale per il corretto funzionamento dell’IVA. L’IVA è un tributo che deve essere neutrale rispetto all’ampiezza della filiera produttiva e questa neutralità può funzionare solo se c’è un perfetto funzionamento di rivalsa e detrazione. Se si introducono lungo la filiera delle limitazioni alla rivalsa e alla detrazione, si potrebbe compromettere il principio della neutralità. Sul principio della neutralità c’è un’amplissima giurisprudenza soprattutto della Corte di Giustizia che si preoccupa sempre che questa venga garantita anche quando certi formalismi previsti dalla legge non vengono rispettati. Non è detto che tutta l’IVA sorta a monte (cioè l’VA pagata dai propri fornitori; quella addebitata con rivalsa si dice sorta a valle) sia detraibile perché deve trattarsi di un’operazione che sia inerente all’attività svolta quindi deve riguardare beni o servizi acquistati nell’esercizio della professione. E’ chiaro che se il professionista acquista dei beni o servizi destinati a uso personale ma vengono fatti figurare come relativi all’attività economica svolta chiaramente c’è una detrazione dell’IVA che è indebita; c’è il rischio che in sede di controllo quell’IVA venga disconosciuta. E’ indetraibile anche l’IVA che riguarda operazioni esenti o non soggette al tributo perché il sistema vuole sempre che l’IVA vada in avanti nel processo produttivo. E’ indetraibile l’IVA afferente operazioni imponibili e non imponibili. Siccome la non imponibilità è

Riguarda operazioni fatte nei confronti di soggetti pubblici e si società quotate (quindi soggetti particolarmente qualificati). Regolarmente la fattura viene emessa con iva però il soggetto che emette la fattura non la paga, la paga il soggetto che la riceve perché se sono soggetti pubblici o quotati si ritengono più affidabili e si evita il rischio che il fornitore faccia una fattura con iva e non la versi. Anche in questo caso si determina a carico del soggetto emittente la fattura, l’insorgenza di crediti iva, quindi è qualcosa che potrebbe danneggiare il soggetto coinvolto in questo.