




































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
REGOLE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Tipologia: Appunti
1 / 76
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





































































del 19 dicembre 1958 (Stato 1° gennaio 2015)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 82 capoversi 1 e 2, 110 capoverso 1 lettera a, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ;^2 visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 1955,
decreta:
Art. 1 (^1) La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli. 3 (^2) I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26–57 a ) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi.^4 (^3) Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore, velocipedi e rimorchi, nonché dei loro componenti, si applica la legge federale del 12 giugno 2009^5 sulla sicurezza dei prodotti. 6
RU 1959 685 (^1) RS 101 (^2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). (^3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645). (^4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). (^5) RS 930. (^6) Introdotto dall’art. 20 cpv. 2 n. 2 della LF del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573; FF 2008 6513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
Campo d’applicazione
Circolazione stradale 741.
Art. 2 (^1) Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può:
a. dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito; b. vietare temporaneamente, in tutta la svizzera, la circolazione dei veicoli a motore o di singole categorie di essi; c.^7 … (^2) La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 8 (^3) Il Consiglio federale stabilisce un elenco delle strade aperte soltanto agli autoveicoli. Esso le designa, per quanto ciò non spetti all’Assem- blea federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati e a proposta dei medesimi. Esso determina le specie degli autoveicoli ammessi a circo- lare su tali strade.^9 3bis (^) L’Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concer- nenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali.^10 Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.^11 (^4) Per quanto sia necessario all’esercito o alla protezione civile, la cir- colazione su determinate strade può essere temporaneamente limitata o vietata. Il Consiglio federale designa le autorità militari o di protezione civile autorizzate a decidere. Esse informano preliminarmente le auto- rità cantonali. 12 (^5) Per le strade di proprietà della Confederazione, le autorità federali designate dal Consiglio federale stabiliscono se e a quali condizioni la circolazione pubblica è permessa. Esse provvedono al collocamento dei segnali necessari.
(^7) Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 534; FF 1988 II 1149). (^8) Nuovo testo giusta l’art. 6 n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2864; FF 1999 5092). (^9) Nuovo testo giusta l’art. 63 della LF dell’8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal 21 giu. 1960 (RU 1960 555; FF 1959 II 649). (^10) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). (^11) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). Nuovo testo giusta il n. 73 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). (^12) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185).
Competenza della Confederazione
Circolazione stradale 741.
Art. 4 (^1) È vietato intralciare la circolazione mediante ostacoli, salvo per motivi impellenti; gli ostacoli devono essere indicati in modo suffi- ciente e soppressi il più presto possibile. (^2) Chi intende effettuare scavi, depositare materiali o usare la strada per scopi analoghi deve ottenere un permesso secondo il diritto cantonale.
Art. 5 (^1) Le limitazioni e le prescrizioni concernenti la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi, che non valgono per tutto il territorio sviz- zero, devono essere indicate con segnali o demarcazioni. (^2) Non è necessario indicare con segnali o demarcazioni le strade e gli spiazzi manifestamente riservati all’uso privato o a scopi speciali. (^3) Per le strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velo- cipedi, possono essere usati solamente i segnali e le demarcazioni sta- biliti dal Consiglio federale; essi devono essere collocati solo dalle autorità competenti o con l’approvazione di queste.
Art. 6^19 (^1) La pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l’attenzione degli utenti della strada, sono proibiti sulle strade aperte alla circola- zione dei veicoli a motore o dei velocipedi e in prossimità di esse. (^2) Il Consiglio federale può vietare qualsiasi pubblicità e altro annuncio sulle autostrade e sulle semiautostrade, come pure in prossimità di esse.
Art. 6 a^20 (^1) Nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell’in- frastruttura stradale, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono adeguatamente conto delle esigenze legate alla sicurezza della circola- zione. (^2) In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione emana prescri- zioni riguardanti l’assetto e le caratteristiche dei passaggi pedonali. (^3) La Confederazione, i Cantoni e i Comuni esaminano la loro rete stra- dale per individuare i tratti pericolosi e a rischio d’incidente ed elabo- rano un piano per il loro risanamento.
(^19) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1053). (^20) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013, i cpv. 1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° lug. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
Ostacoli alla circolazione
Segnali e demarcazioni
Pubblicità
Sicurezza dell’infrastrut- tura stradale
Circolazione stradale. LF 741.
(^4) La Confederazione e i Cantoni nominano una persona di contatto responsabile della sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).^21
Art. 7 (^1) È considerato veicolo a motore, secondo la presente legge, ogni vei- colo con un dispositivo proprio di propulsione che circoli su terra senza guida di rotaia. (^2) La presente legge è parimente applicabile ai filobus e veicoli simili, nella misura prevista dalla legislazione sulle imprese filoviarie.
Art. 8 (^1) Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l’equi- paggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (^2) Esso prende al riguardo le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o molesti dell’uso dei veicoli. Tiene inoltre conto delle esigenze dei disabili. 22 (^3) Esso tiene adeguato conto delle esigenze derivanti dall’uso militare dei veicoli.
Art. 9^23 (^1) Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t; l’altezza massima consentita è di 4 m e la larghezza massima consen- tita è di 2,55 m o di 2,6 m per i veicoli climatizzati. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m.^24 1bis (^) Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto
(^21) Correzione della CdR dell’AF del 27 mag. 2014, pubblicata l’11 giu. 2014 (RU 2014 1387). Concerne soltanto il testo francese. (^22) Per. introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477). (^23) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877; FF 1999 5092). (^24) Nuovo testo giusta l’art. 7 della LF del 13 dic. 2013 sul corridoio di quattro metri, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1111; FF 2013 3185).
Veicoli a motore
Costruzione ed equipaggiamento
Dimensioni e peso
Circolazione stradale. LF 741.
(^2) La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l’imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che: a. il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento; b. il veicolo è stato assoggettato all’imposta o esentato dall’im- posta secondo la legge del 21 giugno 1996 29 sull’imposizione degli autoveicoli; e c. la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giusta la legge federale del 19 dicembre 1997^30 con- cernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.^31 (^3) Se un veicolo è trasferito di stanza in un altro Cantone o passa a un altro detentore, deve essere chiesta una nuova licenza di circolazione.
Art. 12^32 (^1) I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all’approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sotto- porre all’approvazione del tipo: a. le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velo- cipedi; b. i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicu- rezza della circolazione; c. i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di vei- coli. (^2) I veicoli e gli oggetti sottoposti all’approvazione del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello appro- vato. (^3) Il Consiglio federale può rinunciare all’approvazione del tipo sviz- zera di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se: a. esiste un’approvazione del tipo straniera rilasciata in base a prescrizioni d’esame e di equipaggiamento di valore equiva- lente a quelle vigenti in Svizzera; e b. sono a disposizione i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.
(^29) RS 641. (^30) RS 641. (^31) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743). (^32) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837).
Approvazione del tipo
Circolazione stradale 741.
(^4) Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per l’esame, il rilevamento dei dati, l’approvazione del tipo e la verifica successiva; disciplina la procedura e determina le tasse.
Art. 13 (^1) Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale. (^2) Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall’esame singolo per i veicoli dei quali sia già stato approvato il tipo.^33 (^3) Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. (^4) Il Consiglio federale prescrive l’esame periodico dei veicoli.
Art. 14^34 (^1) I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. (^2) È idoneo alla guida chi:
a. ha compiuto l’età minima; b. ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore; c. è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore; e d. per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. (^3) È capace di condurre chi:
a. conosce le norme della circolazione; e b. sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre.
Art. 14 a^35 (^1) La licenza per allievo conducente è rilasciata se il richiedente:
(^33) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837). (^34) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). (^35) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
Esame dei veicoli
Idoneità alla guida e capacità di condurre
Licenza per allievo conducente
Circolazione stradale 741.
Art. 15 a^42 (^1) La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di tre anni. (^2) La licenza di condurre in prova è rilasciata se il richiedente:
a. ha frequentato la formazione prescritta; e b. ha superato l’esame pratico di conducente.^43 2bis (^) I titolari di una licenza di condurre in prova sono tenuti a fre- quentare corsi di perfezionamento. Tali corsi, prevalentemente pratici, devono fornire ai partecipanti le capacità necessarie per riconoscere ed evitare i pericoli durante la guida e per guidare rispettando l’ambiente. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e la forma dei corsi di perfezionamento.^44 (^3) Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un’infrazione da cui consegue la revoca della licenza. Se la revoca ter- mina dopo la scadenza del periodo di prova, la proroga inizia alla data della restituzione della licenza di condurre. (^4) La licenza di condurre in prova scade con la seconda infrazione che comporta la revoca della licenza. (^5) Una nuova licenza di condurre può essere rilasciata al più presto dopo un anno dall’infrazione e soltanto sulla base di una perizia di psi- cologia del traffico che accerti l’idoneità alla guida. Il termine è proro- gato di un anno se la persona interessata ha guidato un motoveicolo o un autoveicolo durante questo periodo. (^6) Superato nuovamente l’esame di guida, è rilasciata una nuova licenza di condurre in prova.
Art. 15 b^45 (^1) La licenza di condurre definitiva è rilasciata se il richiedente:
a. ha frequentato la formazione prescritta; e b. ha superato l’esame pratico di conducente. (^2) Allo scadere del periodo di prova, ai titolari di licenze di condurre in prova è rilasciata la licenza di condurre definitiva se hanno frequentato i corsi di perfezionamento prescritti.
(^42) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837). (^43) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). (^44) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). (^45) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
Licenza di condurre in prova
Licenza di condurre definitiva
Circolazione stradale. LF 741.
Art. 15 c^46 (^1) Le licenze di condurre hanno di norma una validità illimitata. (^2) Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone domici- liate all’estero. (^3) L’autorità cantonale può limitare la durata di validità delle licenze di condurre se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate.
Art. 15 d^47 (^1) Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, quest’ul- tima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di: a. guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all’1,6 per mille o con una concentra- zione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata; b. guida sotto l’influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stu- pefacenti che compromettono seriamente la capacità di condur- re o che comportano un elevato rischio di dipendenza; c. violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada; d. comunicazione di un ufficio cantonale AI secondo l’arti- colo 66 c della legge federale del 19 giugno 1959 48 sull’assicu- razione per l’invalidità; e. comunicazione di un medico attestante l’incapacità di una per- sona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di un’infermità oppure di una dipendenza. (^2) Dal compimento dei 70 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall’autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia. L’autorità cantonale può ridurre l’intervallo delle visite medi- che se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate. (^3) I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all’autorità cantonale competente in
(^46) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). (^47) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013, la lett. a del cpv. 1 entra in vigore il 1° lug. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455, 2012 5259). (^48) RS 831.
Durata di validità delle licenze di condurre
Accertamento dell’idoneità alla guida o della capacità di condurre
Circolazione stradale. LF 741.
(^4) La licenza di circolazione può essere revocata per una durata ade- guata se: a. vi è stato abuso della licenza o delle targhe di controllo; b. finché non sono state pagate le imposte o le tasse di circola- zione per veicoli del medesimo detentore.^53 (^5) La licenza di circolazione viene revocata se:
a. la tassa eventualmente dovuta per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 1997^54 sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato; oppure b. il veicolo non è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.^55
Art. 16 a^56 (^1) Commette un’infrazione lieve chi:
a. violando le norme della circolazione provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera; b. guida un veicolo a motore in stato d’ebrietà ma senza una con- centrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere altre infrazioni alle prescrizioni sulla circo- lazione stradale; c.^57 viola il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis), senza tuttavia commettere un’altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale. (^2) Dopo un’infrazione lieve, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata o è stato deciso un altro provve- dimento amministrativo. (^3) La persona colpevole è ammonita se nei due anni precedenti non le è stata revocata la licenza o non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi. (^4) Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.
53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). (^54) RS 641. (^55) Introdotto dal n. II della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743). (^56) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837). (^57) Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455).
Ammonimento o revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione lieve
Circolazione stradale 741.
Art. 16 b^58 (^1) Commette un’infrazione medio grave chi:
a. violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo; b. guida un veicolo a motore in stato d’ebrietà ma senza una con- centrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6) e commette inoltre un’infrazione lieve alle prescrizioni sulla cir- colazione stradale; b bis.59^ viola il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis) e commette inoltre un’infrazione lieve alle prescri- zioni sulla circolazione stradale; c. guida un veicolo a motore senza essere in possesso della licenza di condurre valida per la categoria corrispondente; d. ha sottratto un veicolo a motore per farne uso. (^2) Dopo un’infrazione medio grave, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per: a. almeno un mese; b. almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o medio grave; c. almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi; d. almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi; e. un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata tre volte per infra- zioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo; f.^60 definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera e o l’articolo 16 c capoverso 2 lette- ra d.
(^58) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837). (^59) Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455). (^60) Vedi anche le disp. fin. della mod. del 14 dic. 2001 alla fine del presente testo.
Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione medio grave
Circolazione stradale 741.
commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo; e.^63 definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera d o l’articolo 16 b capoverso 2 let- tera e. (^3) La revoca della licenza per un’infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso. (^4) Se, nonostante una revoca secondo l’articolo 16 d , la persona interes- sata ha guidato un veicolo a motore, è deciso un periodo di sospen- sione che corrisponde alla durata minima di revoca prevista per l’infra- zione.
Art. 16 c bis (^1) Dopo un’infrazione commessa all’estero, la licenza per allievo con- ducente o la licenza di condurre è revocata se: a. all’estero è stato pronunciato un divieto di condurre; e b. l’infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli arti- coli 16 b e 16 c. (^2) Per stabilire la durata della revoca della licenza devono essere ade- guatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all’estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104 b ), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all’estero nel luogo dell’infrazione.
Art. 16 d^65 (^1) La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per un tempo indeterminato se: a. le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono o non con- sentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore; b. soffre di una forma di dipendenza che esclude l’idoneità alla guida; c. a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.
(^63) Vedi anche le disp. fin. della mod. del 14 dic. 2001 alla fine del presente testo. (^64) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008. in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3939; FF 2007 6889). (^65) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).
Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione commessa all’estero
Revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità alla guida
Circolazione stradale. LF 741.
(^2) Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca secondo gli articoli 16 a –16 c , vi è connesso un periodo di sospensione che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l’infrazione commessa. (^3) La licenza è revocata definitivamente:
a. ai conducenti incorreggibili; b. alle persone la cui licenza è già stata revocata una volta negli ultimi cinque anni in applicazione dell’articolo 16 c capo- verso 2 lettera abis.
Art. 17^67 (^1) La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo determinato può essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata della revoca se la persona interessata ha partecipato a una formazione complementare riconosciu- ta dall’autorità. La durata minima della revoca non può essere ridot- ta. 68 (^2) La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata per almeno un anno può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se il comportamento della persona interessata dimostra che la misura amministrativa ha conseguito il suo scopo. Devono tuttavia essere trascorsi almeno la durata minima della revoca e due terzi della durata della revoca prescritta. (^3) La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida. (^4) La licenza di condurre revocata definitivamente può essere nuova- mente rilasciata soltanto alle condizioni di cui all’articolo 23 capo- verso 3. Se è stata revocata in applicazione dell’articolo 16 d capoverso 3 lettera b, la licenza può essere nuovamente rilasciata al più presto dopo dieci anni e unicamente sulla base di una valutazione positiva sotto il profilo della psicologia del traffico.^69
(^66) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). (^67) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837). (^68) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). (^69) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
Nuovo rilascio della licenza di condurre
Circolazione stradale. LF 741.
Art. 21^76 (^1) Può condurre veicoli a trazione animale chi ha compiuto 14 anni. (^2) Non possono condurre veicoli a trazione animale le persone che non sono in grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica oppure di una dipendenza. L’autorità può vietare a queste persone di condurre veicoli a trazione animale.
Art. 22 (^1) Le licenze sono rilasciate e revocate dall’autorità amministrativa. La competenza spetta al Cantone di stanza per i veicoli e al Cantone di domicilio per i conducenti. Il Consiglio federale può rinunciare alla permuta della licenza di condurre in caso di cambiamento di domicilio e prevedere licenze federali per i veicoli militari e i loro conducenti.^77 (^2) Le stesse norme sono applicabili all’esame dei veicoli e dei condu- centi, come anche agli altri provvedimenti previsti nel presente titolo. (^3) Per il veicolo che non ha un luogo di stanza fisso e per il conducente che non ha domicilio in Svizzera, la competenza è determinata dal luogo in cui si trova prevalentemente. In caso di dubbio, è competente il Cantone che inizia la procedura per primo.
Art. 23 (^1) Il rifiuto e la revoca d’una licenza di circolazione o d’una licenza di condurre, come anche il divieto di circolare in velocipede o di con- durre un veicolo a trazione animale devono essere notificati per iscritto all’interessato, con indicazione dei motivi. Di regola, prima della revoca della licenza di condurre e prima dell’assoggettamento a un divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale, l’interessato deve essere sentito. (^2) Un Cantone può proporre tali provvedimenti a quello competente, se viene a conoscenza di motivi che li giustificano: può parimente pro- porli alla Confederazione, se essa è competente. (^3) Qualora un provvedimento contro un conducente sia in vigore da cinque anni, l’autorità del Cantone di domicilio, se ne è richiesta, prende una nuova decisione, in quanto l’interessato renda attendibile che i presupposti del provvedimento non esistono più. Se l’interessato
(^76) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). (^77) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003, seconda parte del per. 3 in vigore il 1° feb. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837).
Conducenti di veicoli a trazione animale
Autorità competente
Provvedimenti amministrativi: procedura e durata
Circolazione stradale 741.
ha cambiato domicilio, il Cantone che ha preso il provvedimento da revocare deve essere consultato.
Art. 24^78 (^1) La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’ammi- nistrazione della giustizia federale. (^2) Sono inoltre legittimate a ricorrere:
a. l’autorità di prima istanza, contro la decisione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione; b. l’autorità competente del Cantone che ha proposto a un altro Cantone di prendere una decisione.
Art. 25 (^1) Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti: a. i ciclomotori, i carri a mano provvisti di motore, gli altri vei- coli di potenza e velocità minime e quelli usati raramente sulla strada pubblica; b. i veicoli a motore usati per scopi militari; c. le trattrici agricole di velocità limitata e i rimorchi agricoli; d. le macchine semoventi e i carri con motore. (^2) Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:
a. le luci e i catarifrangenti dei veicoli stradali senza motore; b. i veicoli a motore e i velocipedi stranieri e i loro conducenti, come anche le licenze di circolazione e le licenze di condurre internazionali; c.^79 i maestri conducenti e i loro veicoli; d. le licenze e le targhe di controllo, comprese quelle temporanee per i veicoli a motore e i loro rimorchi esaminati o no, come anche per le aziende dell’industria dei veicoli a motore; e. il modo di contrassegnare i veicoli speciali; f. 80 gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antin- cendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, se
(^78) Nuovo testo giusta il n. 73 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). (^79) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1053).
Ricorsi
Prescrizioni completive di ammissione