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CODICE DEGLI APPALTI, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto

CODICE DEGLI APPALTI AGGIORNATO 2019

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2018/2019

Caricato il 28/11/2019

cinziadisarno
cinziadisarno 🇮🇹

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D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O)
Codice dei contratti pubblici
Parte I
Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni
Titolo I
Principi generali e disposizioni comuni
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Art. 3 Definizioni
Titolo II
Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione
Art. 4 Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e
accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore
pubblico
Art. 6 Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o
ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture
Art. 7 Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata
Art. 8 Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza
Art. 9 Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo
Art. 10 Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
Art. 11 Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e
per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione
di energia
Art. 12 Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico
Art. 13 Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi
Art. 14 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi
dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in
un Paese terzo
Art. 15 Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
Art. 16 Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a
norme internazionali
Art. 17 Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi
Art. 17-bis Altri appalti esclusi
Art. 18 Esclusioni specifiche per contratti di concessioni
Art. 19 Contratti di sponsorizzazione
Art. 20 Opera pubblica realizzata a spese del privato
Titolo III
Pianificazione programmazione e progettazione
Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
Art. 22 Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché
per i servizi
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D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O)

Codice dei contratti pubblici

Parte I Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni

Titolo I Principi generali e disposizioni comuni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione Art. 2 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome Art. 3 Definizioni

Titolo II Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione

Art. 4 Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico Art. 6 Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture Art. 7 Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata Art. 8 Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza Art. 9 Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo Art. 10 Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali Art. 11 Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia Art. 12 Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico Art. 13 Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi Art. 14 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un Paese terzo Art. 15 Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche Art. 16 Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali Art. 17 Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi Art. 17- bis Altri appalti esclusi Art. 18 Esclusioni specifiche per contratti di concessioni Art. 19 Contratti di sponsorizzazione Art. 20 Opera pubblica realizzata a spese del privato

Titolo III Pianificazione programmazione e progettazione

Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici Art. 22 Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

Art. 24 Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici Art. 25 Verifica preventiva dell'interesse archeologico Art. 26 Verifica preventiva della progettazione Art. 27 Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori

Titolo IV Modalità di affidamento - principi comuni

Art. 28 Contratti misti di appalto Art. 29 Principi in materia di trasparenza Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni Art. 31 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento Art. 33 Controlli sugli atti delle procedure di affidamento Art. 34 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

Parte II Contratti di appalto per lavori servizi e forniture

Titolo I Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti Art. 36 Contratti sotto soglia

Titolo II Qualificazione delle stazioni appaltanti

Art. 37 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze Art. 38 Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza Art. 39 Attività di committenza ausiliarie Art. 40 Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione Art. 41 Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza Art. 42 Conflitto di interesse Art. 43 Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi

Titolo III Procedura di affidamento

Capo I Modalità comuni alle procedure di affidamento

Sezione I Disposizioni comuni

Art. 44 Digitalizzazione delle procedure Art. 45 Operatori economici Art. 46 Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria Art. 47 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

Art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio Art. 84 Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici Art. 85 Documento di gara unico europeo Art. 86 Mezzi di prova Art. 87 Certificazione delle qualità Art. 88 Registro on line dei certificati (e-Certis) Art. 89 Avvalimento Art. 90 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni Art. 91 Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare Art. 92 Riduzione del numero di offerte e soluzioni Art. 93 Garanzie per la partecipazione alla procedura

Titolo IV Aggiudicazione per i settori ordinari

Art. 94 Principi generali in materia di selezione Art. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto Art. 96 Costi del ciclo di vita Art. 97 Offerte anormalmente basse Art. 98 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati Art. 99 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Titolo V Esecuzione

Art. 100 Requisiti per l'esecuzione dell'appalto Art. 101 Soggetti delle stazioni appaltanti Art. 102 Collaudo e verifica di conformità Art. 103 Garanzie definitive Art. 104 Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore Art. 105 Subappalto Art. 106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia Art. 107 Sospensione Art. 108 Risoluzione Art. 109 Recesso Art. 110 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione Art. 111 Controllo tecnico, contabile e amministrativo Art. 112 Appalti e concessioni riservati Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche Art. 113- bis Termini di pagamento. Clausole penali

Titolo VI Regimi particolari di appalto

Capo I Appalti nei settori speciali

Sezione I Disposizioni applicabili e ambito

Art. 114 Norme applicabili e ambito soggettivo Art. 115 Gas ed energia termica Art. 116 Elettricità

Art. 117 Acqua Art. 118 Servizi di trasporto Art. 119 Porti e aeroporti Art. 120 Servizi postali Art. 121 Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

Sezione II Procedure di scelta del contraente

Art. 122 Norme applicabili Art. 123 Scelta delle procedure Art. 124 Procedura negoziata con previa indizione di gara Art. 125 Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara Art. 126 Comunicazione delle specifiche tecniche Art. 127 Pubblicità e avviso periodico indicativo Art. 128 Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione Art. 129 Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati Art. 130 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi Art. 131 Inviti ai candidati Art. 132 Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

Sezione III Selezione dei partecipanti e delle offerte e relazioni uniche

Art. 133 Principi generali per la selezione dei partecipanti Art. 134 Sistemi di qualificazione Art. 135 Criteri di selezione qualitativa e avvalimento Art. 136 Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione Art. 137 Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi Art. 138 Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture Art. 139 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Sezione IV Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione

Art. 140 Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali Art. 141 Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali

Capo II Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari

Art. 142 Pubblicazione degli avvisi e dei bandi Art. 143 Appalti riservati per determinati servizi Art. 144 Servizi di ristorazione

Capo III Appalti nel settore dei beni culturali

Art. 145 Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali Art. 146 Qualificazione Art. 147 Livelli e contenuti della progettazione Art. 148 Affidamento dei contratti

Capo III Esecuzione delle concessioni

Art. 174 Subappalto Art. 175 Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia Art. 176 Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro Art. 177 Affidamenti dei concessionari Art. 178 Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio

Parte IV Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento

Art. 179 Disciplina comune applicabile

Titolo I Partenariato pubblico privato

Art. 180 Partenariato pubblico privato Art. 181 Procedure di affidamento Art. 182 Finanziamento del progetto Art. 183 Finanza di progetto Art. 184 Società di progetto Art. 185 Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto Art. 186 Privilegio sui crediti Art. 187 Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità Art. 188 Contratto di disponibilità Art. 189 Interventi di sussidiarietà orizzontale Art. 190 Baratto amministrativo Art. 191 Cessione di immobili in cambio di opere

Titolo II In house

Art. 192 Regime speciale degli affidamenti in house Art. 193 Società pubblica di progetto

Titolo III Contraente generale

Art. 194 Affidamento a contraente generale Art. 195 Procedure di aggiudicazione del contraente generale Art. 196 Controlli sull'esecuzione e collaudo Art. 197 Sistema di qualificazione del contraente generale Art. 198 Norme di partecipazione alla gara del contraente generale Art. 199 Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale

Parte V Infrastrutture e insediamenti prioritari

Art. 200 Disposizioni generali Art. 201 Strumenti di pianificazione e programmazione Art. 202 Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie

Art. 203 Monitoraggio delle Infrastrutture e degli insediamenti prioritari

Parte VI Disposizioni finali e transitorie

Titolo I Contenzioso

Capo I Ricorsi giurisdizionali

Art. 204 Ricorsi giurisdizionali

Capo II Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Art. 205 Accordo bonario per i lavori Art. 206 Accordo bonario per i servizi e le forniture Art. 207 Collegio consultivo tecnico Art. 208 Transazione Art. 209 Arbitrato Art. 210 Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari Art. 211 Pareri di precontenzioso dell'ANAC

Titolo II Governance

Art. 212 Indirizzo e coordinamento Art. 213 Autorità Nazionale Anticorruzione Art. 214 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione Art. 215 Consiglio superiore dei lavori pubblici

Titolo III Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento Art. 217 Abrogazioni Art. 218 Aggiornamenti Art. 219 Clausola di invarianza finanziaria Art. 220 Entrata in vigore

Allegati

Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di di- ritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'ar- ticolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disci- plinano il collaudo.

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
  2. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sov- venzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costi- tuisce causa di decadenza dal contributo.
  3. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti: a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'ar- ticolo 6 del medesimo decreto.
  4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo ac- cordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni in- ternazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle pro- cedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 26.
  5. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'ag- giudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt).

Articolo 2 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

  1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della com- petenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.
  2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di compe- tenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
  3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Articolo 3 Definizioni

  1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici ter- ritoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associa- zioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'al- legato III e i soggetti giuridici loro succeduti; c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali; d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:

  1. istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carat- tere non industriale o commerciale;
  2. dotato di personalità giuridica;
  3. la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
  4. parte II del presente codice, gli enti che: 1.1.sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle at- tività di cui agli articoli da 115 a 121; 1.2.pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
  5. parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali: 2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti; 2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma; 2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3; f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V; g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice; h) « joint venture », l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un pro- getto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria; i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di com- mittenza ausiliarie; l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
  6. l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  7. l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
  8. infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  9. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione; cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta; dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti; ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi; ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35; gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geogra- fica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici; hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elet- tricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice; ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più sta- zioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi; ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni ap- paltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

  1. l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
  2. l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
  3. la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze speci- ficate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'in- fluenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera; mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici; nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrut- turazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere; oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono ca- ratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logi- stiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla sta- zione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria preva- lente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal de- creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e im- piantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energe- tiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzio- nalità; pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica; qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con sepa- rata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progetta- zione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipenden- temente dalla realizzazione delle altre parti; rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44- bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96; ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll); tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progetta- zione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecu- tiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corri- spettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accom- pagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi; zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si consi- dera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nomi- nale o trascurabile; aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V; ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'ap- palto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrit- tivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari; ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appal- tanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli ele- menti della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari; qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere atti- vità economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevola- zioni finanziarie; rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o for- niture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi me- diante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee; sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta; ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore econo- mico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli opera- tori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice; uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le con- dizioni dell'appalto; vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appal- tante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i can- didati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura; zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di teleco- municazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice; aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elet- tronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mer- cato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione; bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica; cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

  1. le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
  2. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
  3. il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effet- tuati a catalogo; dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
  1. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti spe- cifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
  2. il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
  3. il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effet- tuati attraverso confronto concorrenziale;
  4. i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgi- mento delle procedure ai sensi del presente codice; eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», stru- menti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico; ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettro- nico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico; gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedi- mento; hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'uti- lizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione; iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti; llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura; mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audio- visivo e ne determina le modalità di organizzazione; nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edifica- zione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle rela- zioni esterne; oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse; pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di ela- borazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di co- municazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le ammini- strazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddi- sfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel pro- gramma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima an- nualità del programma stesso; ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che indivi- dua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, an- che in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono desti- nati; ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le ca- ratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di re- quisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione; ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qua- lificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura di- retta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'ap- paltatore.

Titolo II Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione

Articolo 4 Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi

  1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico

  1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuri- dica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

  1. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
  2. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore control- lante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudica- trice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiu- dicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad ec- cezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
  3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un ap- palto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresen- tanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rap- presentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni signi- ficative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle ammini- strazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
  5. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mer- cato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
  6. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministra- zione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.
  7. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, se- gnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.