Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), Schemi e mappe concettuali di Diritto Amministrativo

Riassunto degli articoli del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), ideale per un’esaustiva comprensione degli istituti e delle disposizioni in materia di contratti pubblici. Il presente riassunto può anche essere utilizzato ai fini della preparazione necessaria per i concorsi pubblici.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

In vendita dal 15/09/2023

cecilia-gi
cecilia-gi 🇮🇹

4.6

(18)

6 documenti

1 / 24

Toggle sidebar

Spesso scaricati insieme


Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! I CONTRATTI PUBBLICI CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI DELLA PA 1. Contratti ordinari: contratti di diritto comune caratteristici dell’autonomia privata; 2. Contratti speciali di diritto privato: contratti regolati da norme civilistiche di specie rispetto a quelle generali del codice civile; 3. Contratti ad oggetto pubblico: si caratterizzano per l’incontro e la commistione tra provvedimento amministrativo e contratto (esempio: convenzioni che si accompagnano alla concessione di un bene pubblico). A. Contratti passivi: la PA si procura beni e servizi necessari al proprio funzionamento dietro erogazione di somme di denaro (ad esempio: appalti, compravendita, locazione, contratto d’opera…); B. Contratti attivi: la PA si procura delle entrate finanziarie (ad esempio: la compravendita, nel caso in cui la PA rivesta il ruolo del venditore, la locazione quando il soggetto pubblico è il locatore). CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E NORMATIVA RELATIVA  d.lgs. 163/2006 , Codice dei contratti pubblici;  D.P.R. 207/2010 , Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici,  legge 11/2016 di recepimento delle direttive europee (dir. 2014/24/UE — dir. 2014/25/UE, su procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia dei trasporti e dei servizi postali — dir. 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione) e conseguente stravolgimento del quadro normativo,  d.lgs. 50/2016 , nuovo Codice dei contratti pubblici,  d.lgs. 56/2017 (cd. Decreto correttivo al Codice),  lgs d.L. 55/2019 (cd. Decreto sblocca cantieri), che prevede la sospensione di alcune norme del codice fino al 30/06/2023,  decreti semplificazioni 2020 e 2021 (d.l. 76/2020 e 108/2021),  legge 238/2021 – Legge europea 2019/2020,  d.lgs.36/2023 , Nuovo Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1º aprile 2023, acquista efficacia dal 1º luglio 2023). D.LGS. 36/2023 — Codice degli Appalti LIBRO I — Dei principi, della digitalizzazione, della progettazione, della programmazione PARTE I — Dei principi PRINCIPI GENERALI — artt. 1-3 e 5-11:  Principio del risultato: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti conseguono il risultato dell’ affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza è funzionale nel favorire il migliore risultato possibile, la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice. Il principio del risultato costituisce attuazione del principio di buon andamento, di efficienza, efficacia ed economicità e costituisce altresì criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale, per la valutazione della responsabilità del personale che partecipa alle fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché criterio prioritario per l’attribuzione degli incentivi.  Principio della fiducia: l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, corretta e trasparente dell’amministrazione, dei funzionari e degli operatori economici. Tale principio favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il p. del risultato. Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti contendenti adottano azioni per la copertura assicurativa del personale, per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e valorizzare le capacità professionali dei dipendenti.  Principio dell’accesso al mercato: è favorito dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti l’accesso a, mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità. 1  Principi di buona fede e di tutela dell’ affidamento: le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici, nella procedura di gara, si comportano nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’ affidamento. Anche prima dell’aggiudicazione, nel procedimento di gara, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizi del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.  Principi di solidarietà di sussidiarietà orizzontale – Rapporti con gli enti del Terzo settore: la PA può apprestare, in relazione a attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore (di cui al Codice del terzo settore ex d.lgs. 117/2017 — organizzazioni non commerciali o commerciali, costitutive come associazioni, comitati, fondazione o impresa che, perseguendo finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale si caratterizzano per lo svolgimento in esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse generale e per l’assenza dello scopo di lucro) sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.  Principio di autorganizzazione amministrativa: le PA organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione. Le stazioni appaltanti possono affidare direttamente alle società in house (v. TU società a partecipazione pubblica — d.lgs. 175/2016) lavori, servizi e forniture e adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di universalità, socialità, efficienza economicità, qualità ta della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. L’affidamento in house dei servizi di interesse economico di livello locale è disciplinato dal d.lgs. 201/2022. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune NON rientra nell’ambito di applicazione del codice se: a) intervenire esclusivamente tra due o più stazioni appaltai o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune […].  Principio di autonomia contrattuale — Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito: nel perseguite le proprie finalità istituzionali, le PA sono dotate di autonomia contrattava le e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito salve i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. Le prestazioni di opera intellettuale NON possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo tali casi eccezionali, è comunque garantita l’applicazione del principio dell’equo compenso. Le PA possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico, senza obbligo di gara.  Principio di conservazione dell’equilibro contrattuale: se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratti di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione di gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata al rischio delle interferenze da sopravvenienze, per il contesto economico di riferimento o per altre circostante.  Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione: i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. Le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulla e si considerano non apposte. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scale funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro-piccole-medie imprese (MPMI).  Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore — Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti: al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale 2 compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’ inquadramento contrattava le e delle relative mansioni. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nel l’avviso di indizione della gara o, in mancanza, nell’invito a presentare un offerta o nel provvedimento dell’ affidamento diretto. Fermo restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti contendenti possono individuare modelli organizzativi che prevedono la nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, programmazione ed esecuzione, e un responsabile del procedimento to per la fase di affidamento. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività di cui all’allegato I2 o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. CONFLITTO DI INTERESSI — art. 16 Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. La percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto, sulla base dei presupposto specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sua conseguibile solo subordinando un interesse a un altro. Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse ne dà comunicazione alla stazione appaltante e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione. FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO — art. 17 Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici (cd. deliberazione a contrarre). In caso di affidamento diretto, tale atto individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale. Le procedure di selezione sono condotte dalla stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nei trenini di cui all’allegato I3 al d.lgs. 36/2023. Il superamento dei termini costituisce silenzio-inadempimento e rileva ai fini della verifica del rispetto di buona fede. Ogni contraente può presentare una sola offerta, vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito (in caso di mancata indicazione, l’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine. L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. L’aggiudicazione NON equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato ai sensi dell’articolo 18 del Codice (“Il contratto e la sua stipulazione”). L’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione del contratto è sempre iniziata prima della stipulazione se sussistono le ragioni di urgenza che seguono: quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che la gara stessa è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea. IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE — art. 18 Il contratto è stipulato, a pena di nullità:  in forma scritta,  in modalità elettronica nel prospetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005),  in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante,  con atto notarile informatico,  oppure mediante scrittura privata. 5 In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale (scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o sistemi di recapito certificato). Divenuta efficace l’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di auto-tutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, a meno che non sia proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, nel caso di un termine diverso previsto nel bando o nell’invito a offrire, nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale che sollecita alla esecuzione del contratto. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei seguenti casi: 1) in presenza di una procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, oppure se le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; 2) se gli appalti sono basati su un accordo quadro; 3) se gli appalti sono specifici e basati su un sistema dinamico di acquisizione; 4) se i contratti di cui trattasi sono sotto le soglie di rilevanza europea. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione. Comunque, la mancata o tardiva stipula del contratto costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in presenza di contenzioso. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula; decorso tale termine, il contratto si intende approvato. PARTE II — Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti PRINCIPI E DIRITTI DIGITALI — art. 19 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, trasparenza, protezione dei dati personali e sicurezza informatica. In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo, non può essere richiesto da sistemi o banche date, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione dei contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogniqualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), mediante le piattaforme e i servizi digitali infra-strutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative per abilitare automaticamente l’accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti sono svolti digitalmente dalle stazioni appaltanti, dagli enti concedenti (nonché, per quanto li riguarda, dagli operatori economici) attraverso l’adozione di misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti egli enti concedenti assicurano altresì la traccia il ita e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dato e alle informazioni la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati. Ove possibile, si predilige il ricorso a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte. CICLO DI VITA DIGITALE DEI CONTRATTI PUBBLICI — art. 21 Il ciclo di vita dei contratti pubblici, di norma, si articola in:  programmazione;  progettazione;  pubblicazione;  affidamento;  esecuzione. Tali attività sono gestite nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) attraverso piattaforme e servizi digitali tra loro interoperabili. ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (E-PROCUREMENT) — art. 22 L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dalle 6 piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti. Le piattaforme e i servizi digitali, in particolare, consentono: a) la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e dei documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l’accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico; e) la presentazione delle offerte; f) l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti, anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI — art. 23 L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (articolo 6- bis del Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005), abilitante l’ecosistema nazionale di e- procurement, e ne sviluppa e ne gestisce i servizi. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con il Portale dei soggetti aggregatori (pubbliche amministrazioni o privati che offrono a terzi, soggetti aggregati, la possibilità di rendere accessibili i rispettivi servizi — v. d.l. 66/2014, conv. In legge 89/2014), per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma nazionale dati di cui all’art. 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale, con le basi di dati di interesse nazionale di di cui all’articolo 60 del Codice dell’amministrazione digitale e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice dell’amministrazione digitale coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all’articolo 2 del Codice dell’amministrazione digitale sono tenuti ad accreditarsi presso la piattaforma di cui all’art. 50-ter del Codice stesso, nonché presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità. L’ANAC individua, con proprio provvedimento, le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmetter alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche. Con proprio provvedimento, l’ANAC individua altresì i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANANC sulla piattaforma digitale nazionale dati di cui all’art 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale. L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli artt. 50 e 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale. L’omissione delle informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche date coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione degli obblighi di transizione digitale. FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO — art. 24 Presso la Banca nazionale dei contratti pubblici opera il Fascicolo virtuale dell’operatore economico, che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del presente Codice e dei requisiti di cui all’articolo 103 (“Requisiti di partecipazione a procedure per lavori di rilevante importo”) per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 (“Requisiti di ordine speciale”) l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Codice. I dati e i documenti ivi contenuti, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedura di affidamento cui l’operatore partecipa. A tali scopi, L’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (rinominato dal d.l. 22/2021 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili — MIMS) e con l’AGID, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, le tipologie di dati da 8 servire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE — art. 25 7  la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle commesse verifiche attraverso il progressivo uso d8 metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;  l’accessibilità e adattabilità, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;  la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera. Il Progetto di fattibilità tecnico-economica: a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire; b) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti in parola; d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; e) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa; f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il Progetto esecutivo, in coerenza con il Progetto di fattibilità tecnico-economica: a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funziona, i requisiti, la quali5a e il prezzo di elenco; b) è corredato dal Piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione; c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto; d) di regola è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il Progetto di fattibilità tecnico- economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale scuola in precedenza. VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE — art. 42 Nei contratti relativi a lavori, la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico- economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dell’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il professionista. L’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati dall’attesa azione della venuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informativo nazionale delle opere pubbliche del MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). La validazione del progetto posto a base di gara e l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali contro deduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi della avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. APPALTO INTEGRATO — art. 44 Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, possono stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato (in altre parole: l’appalto integrato è l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico). Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La scelta di svolgere il contratto di appalto in forma integrata deve essere sempre motivata 10 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. Quando il contratto viene affidato dunque secondo questa modalità integrata, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti (oppure avvalersi di progettisti qualificati), da indicare nell’offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione. L’offerta è valutata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. Nel caso in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e prevista presentazione dei documenti fiscali del progettista. CONCORSI DI PROGETTAZIONE — art. 46 I concorso di progettazione rientra nel gruppo degli appalti per servizi e, nella generalità dei casi, l’obiettivo della stazione appaltante è quello di acquisire un progetto con un livello di approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnico-economica e che preveda la realizzazione di un’opera. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicono un simile concorso in 2 fasi:  nella prima fase sono selezionate le proposte ideative;  nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI — art. 47 Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato. Opera con indipendenza di giudicio e di valutazione ed è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è presieduto dal Presidente ed è costituto dall’Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall’Osservatorio del collegio consultivo tecnico. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell’ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle Regioni, delle Province autonome, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50% dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri obbligatori sono resi se il costo complessivo dell’opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 200.000.000€ nel caso di infrastrutture lineari, o a 50.000.000€ negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche (organi decentrati del MIMS) esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50% dallo Stato se il costo complessivo dell’opera , come derivante dal quadro economico, è superiore a 25.000.000€ e inferiore a 200.000.000€, nel caso di infrastrutture lineari, oppure è superiore a 25.000.000€ e inferiore a 50.000.000€, negli altri casi. Invece non è obbligatorio il parere sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di opere di competenze statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50% dallo Stato se il costo complessivo dell’opera, come derivante dal quadro economico, è inferiore a 25.000.000€. LIBRO II — Dell’appalto PARTE I — Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE AI CONTRATTI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA — art. 48 L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando, per uno dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, la stazione appaltante avverta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure di cui alle Parti 11 seguenti del presente Codice. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalla vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla Presente parte, le disposizioni del Codice. PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI — art. 49 Gli affidamenti dei contratti sotto soglia avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione di tale principio, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due contieniti ì affidamento abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categorie di opere oppure nello stesso settore di servizi. In altre parole, il principio di rotazione nasce per garantire la libera concorrenza nelle procedure di gara e per evitare che un operatore economico possa monopolizzare gli affidamenti, innescando così un rapporto esclusivo con la stazione appaltante o con l’ente concedente. In casi motivato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del contratto precedente, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti sotto soglia affidati con le procedure di cui all’articolo 50, lett. c), d) ed e) (procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 150.000€ e inferiore a 1.000.000€; procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000€ e fino alle soglie di rilevanza europea; procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per l’affidamento di di servizi e forniture, ivi compreso o servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000€ e fino alle soglie di rilevanza europea), le stazioni appaltanti NON applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatore economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000€. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO — art. 50 Le stazioni appaltanti procedono al l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000€ anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, Ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000€, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150.000€ e inferiore a 1.000.000€; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000€ e fino alle soglie di rilevanza europea (articolo 14), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla parte IV del presente libro); e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000€ e fino alle soglie di rilevanza europea. Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione, l’aggiudicatario ha diritto del rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione. Per i contratti sotto soglia, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP 9 dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di 12 Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi. Queste clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione al costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alla prestazione da eseguire. La determinazione della variazione dei costi e dei prezzi avviene utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT con riguardo al costo di costruzione e al prezzo al consumo, al prezzo alla produzione dell’industria e dei servizi a e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi , le stazioni appaltanti utilizzano  nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;  le somme derivanti dai ribassi d’asta;  le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione. PARTE III — Dei soggetti TITOLO II — Gli operatori economici OPERATORI ECONOMICI — art. 65 [Operatore economico — art. 1, lett. l), Allegato I1: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi e forniture corrispondenti a quelle oggetto della procedura ad evidenza pubblica] Rientrano nella definizione di operatori economici: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; c) i consorzi tra imprese artigiane; d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; o consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; e) i raggruppanti temporanei tra concorrenti costituiti o costituendi dai soggetti di cui sopra i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 c.c., costituiti o costituendi dai soggetti di cui sopra, anche in forma di società; g) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete; h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) PARTE IV — Delle procedure di scelta del contraente PROCEDURA DI SCELTA E RELATIVI PRESUPPOSTI — art. 70 Per l’aggiudicazione degli appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano le seguenti procedure: 1) procedura aperta; 2) procedura ristretta; 3) procedura competitiva con negoziazione; 4) dialogo competitivo; 5) partenariato per l’innovazione. Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo: 1) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture e servizi, in presenza di una o più delle seguenti condizioni: a. quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; b. quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; c. quando l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari, in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 15 d. quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico. 2) per l’aggiudicazione di contratti di lavoro, forniture o servizi per i quali, a esito di una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto domande inammissibili (v. sotto). In tal caso, la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti e soltanto gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi a pi requisiti formali della procedura di appalto. Sono inammissibili le offerte (4º comma):  non conformi ai documenti di gara;  ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;  in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;  considerate anormalmente basse;  presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;  il cui prezzo superi l’importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto. (Dunque, in relazione a quanto detto sopra, si tratterebbe di offerte conformi a requisiti formali, ma comunque inammissibili — ad es., offerta che rispetta i requisiti formali, ma che contiene un prezzo anormalmente basso) Le stazioni appaltanti possono utilizzare il partenariato per l’innovazione quando l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi e i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. In ogni caso, il numero minimo d8 candidati non può essere inferiore a 5 nelle procedure ristrette e a 3 nelle altre procedure. PROCEDURA APERTA — art. 70 Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione della gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara se, per ragioni di urgenza, specificatamente motivate, il termine minimo non può essere rispettato. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione che non sia stato usato come mezzo di indizione della gara, il termine minimo di 30 giorni può essere ridotto a 15 giorni purché concorrano le seguenti condizioni: a) purché l’avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara, sempre che queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di pre- informazione; b) purché l’avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. Avviso di pre-informazione: è uno strumento per l’indizione della procedura di scelta del contraente, adottato da una stazione appaltante che intenda aggiudicare un contratto pubblico. Il periodo coperto dall’avviso di pre-informazione può durare al massimo 12 mesi. L’avviso di pre-informazione deve contenere:  specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi oggetto dell’appalto;  indicazione che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta, o mediante una procedura competitiva con negoziazione, senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione della gara;  un invito agli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;  ulteriori informazioni, tra cui: contatti dell’amministrazione aggiudicative e modalità di accesso ai documenti di gara, codici relativi all’appalto, breve descrizione dell’appalto, indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono fare conoscere all’amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per l’appalto, tipologia di procedura per l’aggiudicazione, termini e indirizzo per la ricezione delle manifestazione di interesse. PROCEDURA RISTRETTA — art. 72 16 Nelle procedure ristrette, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione della gara, fornendo le indicazioni richieste dalla stazione appaltante. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato l’avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data di invio a confermare il proprio interesse. A seguito della valutazione da parte della stazione appaltante delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell’invito a presentare le offerte. Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l’avviso di pre-informazione non utilizzato per l’indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 10 giorni, purché concorrano le seguenti condizioni: a) purché l’avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste e purché tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di pre-informazione; b) purché l’avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando. Quando, per motivate ragioni di urgenza, non è possibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invito a presentare offerte. PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE — art. 73 Nelle procedure competitive con negoziazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare specificando i criteri per l’aggiudicazione. Esse precisano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 10 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione della gara un avviso di pre- informazione, dalla data di invio dell’invito a confermare il proprio interesse. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di 25 giorni dalla data di trasmissione dell’invito. Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un’offerta iniziale. L’offerta iniziale e quelle successive (ma non quella finale) possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai quesiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. Se previsto nel bando di gara, nell’invito a confermare l’interesse o in altri documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive, per ridurre il numero delle offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse dalle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti dell’articolo 107 (“Principi generali in materia di selezione”), valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione a aggiudicano l’appalto ai sensi degli artt. 105 (“Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro online dei certificati e costi del ciclo di vita”), 108 (“Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavoro, servizi e forniture”) e 110 (“Offerte anormalmente basse”). Le stazioni appaltanti possono aggiudicare gli appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato, nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, che si riservano tale possibilità.  Avviso di indizione della gara;  Presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori economici (termine minimo 10 giorni);  La stazione appaltante invita a presentare le offerte;  Presentazione delle offerte da parte degli operatori economici (termine minimo 25 giorni);  Eventuale negoziazione delle offerte;  Valutazione delle offerte, scelta dell’offerta migliore e aggiudicazione dell’appalto. 17 CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA — art. 95 DISCIPLINA DELL’ESCLUSIONE — art. 96 CAUSE DI ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI A RAGGRUPPAMENTI — art. 97 ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE — art. 98 CAPO III — Gli altri requisiti di partecipazione alla gara VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI — art. 99 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE — art. 100 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI LAVORI DI RILEVANTE IMPORTO — art. 103 PARTE VI — Dell’esecuzione REQUISITI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO — art. 113 Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara o nell’invito in caso di procedure senza bando o capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali ed ambientali. DIREZIONE DEI LAVORI E DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI — art. 114 L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecuzione si avvale del Direttore dell’esecuzione del contratto o del Direttore dei lavori, del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione (previsto dal d.lgs. 81/2008), nonché del Collaudatore oppure della Commissione di collaudo o, ancora, del Verificatore della conformità, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori che può essere coadiuvato da un Ufficio di direzione dei lavori (costituito da uno o più Direttori operativi e da Ispettori di cantiere). Il Direttore dei lavori, con l’Ufficio di direzione dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, per eseguire i lavori a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di contratti di importo un superiore a 1.000.000€ e, comunque, in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il Direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti, svolge anche le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il Direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un Direttore operativo in possesso dei requisiti. In tal caso, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate, operando in piena autonomia. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti dal RUP che provvede, anche con l’ausilio di uno o più Direttori operativi individuati dalla stazione appaltante, in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale. 20 CONTROLLO TECNICO CONTABILE E AMMINISTRATIVO — art. 115 (Disposizioni di servizio) Le attività di direzione, controllo e contabilità si effettuano mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale (di cui all’art. 25). L’esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori, senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Nei contratti di servizi e forniture, le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al Direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale. In tali contratto di servizi e forniture, il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione. Le piattaforme di approvvigionamento digitale garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23) per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC. COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ — art. 116 I contratti sono soggetti a collaudo se si tratta di lavori e a verifica di conformità se si tratta di servizi e forniture, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre 6 mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato fino ad 1 anno. Nella lettera di incarico, in presenza di opere e servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. L’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare attività di collaudo dei lavori, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre Collaudatori, scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla topologia e alle caratteristiche del contratto, che siano in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. Il compenso varia in relazione al fatto che il collaudatore o i collaudatori nominati siano o meno dipendenti dell’amministrazione stessa o di altra amministrazione. Per i contratti di servizi e forniture, la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal Direttore dell’esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più Verificatori della conformità, diversi dal RUP o dal Direttore dell’esecuzione. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il Certificato di collaudo dei lavori e il Certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal Certificato di regolare esecuzione sono stabiliti da un apposto allegato (II.14). Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni, in modo tale da non ostacolare il reg9lare pagamento in favore degli operatori economici. GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO — artt. 117 e 118  DEFINITIVE  PER IMPORTI DI PARTICOLARE VALORE Per la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore deve costituire una garanzia cd. definitiva da rendere, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria (presentata in sede di offerta) da parte della stazione appaltante. La garanzia viene progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, fino all’80% dell’importo garantito: questa somma residua permane fino all’emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Lo svincolo è automatico, con la sola consegna dello stato di avanzamento dei lavori, o analogo documento, che dunque attesti l’avvenuta esecuzione. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare e, quando previsto nel bando o nell’avviso di gara, per gli appalti di ammontare superiore a 100.000.000€, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione una garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata garanzia di buon adempimento, e una 21 garanzia di conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contratto, denominata garanzia per la risoluzione. SUBAPPALTO — art. 119 I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto (principio della personalizzazione dell’esecuzione del contratto). La cessione del contratto è di regola nulla. È altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È tuttavia ammesso il subappalto. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi — previa autorizzazione della stazione appaltante — l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi, avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo (nolo a caldo: quando la formula di noleggio prevede la fornitura dell'attrezzatura con operatore abilitato), se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore 100.000€ e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia al 50% dell’importo del contratto da affidare. NON si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture e servizi:  Affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarietà a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;  La subfornitura a catalogo di prodotti informatici;  L’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000€ annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani;  Le prestazioni secondarie, accessorie e sussidiarie rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore al l’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I soggetti affidatari dei contratti in parola possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che: a) Il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o per le prestazioni da eseguire; b) Non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e segg. del presente Codice; c) All’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero servizi e le forniture che si intende subappaltare. L’affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito da8 contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; egli è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. La stazione appaltante corrisponde direttamente a, subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite nei seguenti casi:  Quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa;  In caso di inadempimento da parte del l’appaltatore;  Su richiesta del subcontraente, se la natura del contratto lo consente; Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza di rafforzare il controllo dell’attività di cantiere e il controllo dei luoghi di lavoro. MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE — art. 120 22