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codice della crisi di impresa e insolvenza, Appunti di Diritto fallimentare

codice della crisi di impresa e insolvenza

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 17/12/2022

Mauriziopalmeri
Mauriziopalmeri 🇮🇹

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STUDIO CIMOLAI
Slide 1)
Condizioni per addebito responsabilità agli organi di amministrazione per gestione non conservativa
dopo la perdita del capitale sociale (combinato disposto artt. 2447, 2484, 2485 e 2486)
È necessario che:
1 il capitale sociale sia sceso al di sotto dei limiti di legge;
2 gli amministratori si siano accorti di tale circostanza, o se ne potessero accorgere utilizzando la
diligenza richiesta dalla natura dellincarico;
3 abbiano omesso di convocare senza indugio lassemblea ex art. 2447 finalizzata alla:
- ricapitalizzazione o alla
- trasformazione
della società;
4 ovvero, essendo stata tenuta lassemblea, non siano state adottate delibere che consentano
lordinaria prosecuzione e, in ogni caso, non abbiano iscritto la causa di scioglimento della società
e quindi non labbiano posta in liquidazione;
5 abbiano poi compiuto nuove operazioni generative di danno ovvero abbiano proseguito nella
gestione dellattività con modalità e fini estranei alla mera conservazione dellintegrità e del valore
del patrimonio netto;
6 la prosecuzione dellattività abbia prodotto danno alla società o ai creditori depauperando il
patrimonio sociale.

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STUDIO CIMOLAI

Slide 1) Condizioni per addebito responsabilità agli organi di amministrazione per gestione non conservativa dopo la perdita del capitale sociale (combinato disposto artt. 2447, 2484, 2485 e 2486)

È necessario che:

1 il capitale sociale sia sceso al di sotto dei limiti di legge; 2 gli amministratori si siano accorti di tale circostanza, o se ne potessero accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico; 3 abbiano omesso di convocare senza indugio l’assemblea ex art. 2447 finalizzata alla:

  • ricapitalizzazione o alla
  • trasformazione della società; 4 ovvero, essendo stata tenuta l’assemblea, non siano state adottate delibere che consentano l’ordinaria prosecuzione e, in ogni caso, non abbiano iscritto la causa di scioglimento della società e quindi non l’abbiano posta in liquidazione; 5 abbiano poi compiuto nuove operazioni generative di danno ovvero abbiano proseguito nella gestione dell’attività con modalità e fini estranei alla mera conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio netto; 6 la prosecuzione dell’attività abbia prodotto danno alla società o ai creditori depauperando il patrimonio sociale.