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Principi Etici per gli Ingegneri Italiani: Codice Deontologico, Sintesi del corso di Ingegneria Civile

Il codice deontologico degli ingegneri italiani, un insieme di regole etiche che disciplinano l'esercizio della professione ingegneria in italia. Il codice copre temi come integrità, lealtà, chiarezza, correttezza, qualità, riservatezza, legalità e trasparenza, e include sanzioni per le violazioni. Gli ordini professionali promuovono e applicano queste regole.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 23/06/2019

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IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI
Il termine “ingegnere” inizia ad essere utilizzato nel Medioevo per indicare una persona
esperta in campo tecnico, e si fa risalire la sua etimologia alla parola latina “ingenium”, nel
suo duplice significato di “congegno” e “capacità mentale”.
La professione intellettuale dell’ingegnere è caratterizzata dall’impiego di conoscenze
tecniche, di teorie scientifiche, di modelli e metodi matematici, statistici ed economici per
risolvere concretamente problemi e bisogni dell’individuo e della società, spaziando in
settori differenziati, con una sempre maggiore specializzazione.
In questo senso la professione di ingegnere risulta una delle professioni a maggior impatto
sociale. La rilevanza dell’esercizio dell’attività del professionista intellettuale spiega la
configurazione di uno specifico ordinamento professionale, con precise regole di accesso
e di esercizio, al fine di garantire i necessari requisiti di competenza e correttezza
nell’interesse dei professionisti e della collettività. Il codice deontologico rappresenta,
quindi, l’insieme delle regole di comportamento che disciplinano l’esercizio della
professione; non si tratta, in genere, di regole giuridiche, quanto di consuetudini etico-
sociali accettate e praticate dalla categoria professionale.
Gli Ordini professionali, tra le loro attività, devono:
Sensibilizzare i propri iscritti ai temi dell’etica nell’esercizio della professione
Promuovere i temi della morale e dell’etica nell’attività professionale
Tutelare, anche tramite il codice deontologico, la professione che rappresentano
Attivarsi, tramite provvedimenti disciplinari, qualora le norme del codice non
vengano rispettate.
Il “Codice deontologico degli ingegneri italiani” è stato emanato dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri ed è suddiviso in sette capi:
1. Parte generale
2. Doveri generali
3. Rapporti interni
4. Rapporti esterni
5. Rapporti con l’Ordine
6. Incompatibilità
7. Disposizioni finali
Nel primo capo vengono definiti i principi alla base della figura professionale
dell’ingegnere, le finalità e l’ambito di applicazione del Codice, specificando il carattere di
pubblica utilità intrinseco allo svolgimento della professione di ingegnere.
Nel secondo capo sono evidenziati i doveri dell’ingegnere nell’esercizio dell’attività
professionale e gli obblighi dell’ingegnere nei confronti del committente, dei colleghi e della
collettività, basati sui principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza, qualità della
prestazione, riservatezza, legalità, trasparenza.
Al terzo capo sono illustrate le modalità con cui devono essere improntati i rapporti
professionali tra colleghi, in modo da affermare una comune identità professionale, in
particolare in merito alla concorrenza e all’attività lavorativa in forma societaria.
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IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

Il termine “ingegnere” inizia ad essere utilizzato nel Medioevo per indicare una persona esperta in campo tecnico, e si fa risalire la sua etimologia alla parola latina “ingenium”, nel suo duplice significato di “congegno” e “capacità mentale”.

La professione intellettuale dell’ingegnere è caratterizzata dall’impiego di conoscenze tecniche, di teorie scientifiche, di modelli e metodi matematici, statistici ed economici per risolvere concretamente problemi e bisogni dell’individuo e della società, spaziando in settori differenziati, con una sempre maggiore specializzazione.

In questo senso la professione di ingegnere risulta una delle professioni a maggior impatto sociale. La rilevanza dell’esercizio dell’attività del professionista intellettuale spiega la configurazione di uno specifico ordinamento professionale, con precise regole di accesso e di esercizio, al fine di garantire i necessari requisiti di competenza e correttezza nell’interesse dei professionisti e della collettività. Il codice deontologico rappresenta, quindi, l’insieme delle regole di comportamento che disciplinano l’esercizio della professione; non si tratta, in genere, di regole giuridiche, quanto di consuetudini etico- sociali accettate e praticate dalla categoria professionale.

Gli Ordini professionali, tra le loro attività, devono:

  • Sensibilizzare i propri iscritti ai temi dell’etica nell’esercizio della professione
  • Promuovere i temi della morale e dell’etica nell’attività professionale
  • Tutelare, anche tramite il codice deontologico, la professione che rappresentano
  • Attivarsi, tramite provvedimenti disciplinari, qualora le norme del codice non vengano rispettate.

Il “Codice deontologico degli ingegneri italiani” è stato emanato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed è suddiviso in sette capi:

  1. Parte generale
  2. Doveri generali
  3. Rapporti interni
  4. Rapporti esterni
  5. Rapporti con l’Ordine
  6. Incompatibilità
  7. Disposizioni finali

Nel primo capo vengono definiti i principi alla base della figura professionale dell’ingegnere, le finalità e l’ambito di applicazione del Codice, specificando il carattere di pubblica utilità intrinseco allo svolgimento della professione di ingegnere.

Nel secondo capo sono evidenziati i doveri dell’ingegnere nell’esercizio dell’attività professionale e gli obblighi dell’ingegnere nei confronti del committente, dei colleghi e della collettività, basati sui principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza, qualità della prestazione, riservatezza, legalità, trasparenza.

Al terzo capo sono illustrate le modalità con cui devono essere improntati i rapporti professionali tra colleghi, in modo da affermare una comune identità professionale, in particolare in merito alla concorrenza e all’attività lavorativa in forma societaria.

Il quarto capo disciplina i rapporti tra ingegnere e istituzioni, sottolineando il principio di legalità che deve essere alla base di questi. Viene specificata, in questo capo, la responsabilità dell’ingegnere nella tutela della collettività e del territorio, per cui durante la sua attività lavorativa l’ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del suolo e al minimo spreco di risorse energetiche.

Il quinto capo regola i rapporti tra l’ingegnere e l’Ordine professionale, basati sulla collaborazione tempestiva di ogni iscritto con il Consiglio dell’Ordine e sull’adeguamento di ogni professionista alle deliberazioni del Consiglio.

Al sesto capo sono definite le condizioni di incompatibilità con l’esercizio della professione, i casi in cui vige l’obbligo di astensione dall’assunzione di incarichi e le eventuali sanzioni a giudizio del Consiglio dell’Ordine del territorio di appartenenza.

Al capo sette sono indicate informazioni circa la pubblicazione del Codice.

La violazione dei doveri deontologici comporta una responsabilità disciplinare, il cui accertamento spetta al Consiglio dell’Ordine.

Le sanzioni disciplinari che il Consiglio può irrogare, in ordine crescente di gravità, secondo il R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925 (artt. dal 43 al 49), sono:

  • L’avvertimento: consiste in una comunicazione per iscritto all’ingegnere delle mancanze commesse, allo scopo di esortarlo a non ricadervi.
  • La censura: è una deplorazione formale del comportamento scorretto.
  • La sospensione dall’esercizio della professione: impedisce temporaneamente l’esercizio della professione.
  • La cancellazione dall’Albo: è una conseguenza obbligatoria della condanna del professionista per reati che impedirebbero l’iscrizione all’Albo. L’ingegnere cancellato dall’Albo può esservi di nuovo iscritto a sua domanda, quando abbia ottenuto la riabilitazione secondo le norme del codice di procedura penale, oppure fornendo, dopo due anni dalla cancellazione, documentate prove giustificative per la sua reinscrizione.