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Come il codice civile definisce un imprenditore e come i professionisti intellettuali possono diventare imprenditori. Viene discusso anche il problema di chi deve essere imputato la qualità di imprenditore e la necessità di avere la capacità di agire per esercitare un'attività commerciale. Il documento include anche informazioni sui diversi tipi di imprenditori, come quelli commerciali, agricoli, e familiari.
Tipologia: Appunti
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Riassunti completi del “Corso di diritto commerciale”
testo di riferimento Presti Gaetano e Rescigno Matteo, Zanichelli 2011 + altro materiale vario-campobasso-altri testi-internet.
L’origine del diritto commerciale risale all’età comunale -XI sec, dove qui assistiamo alla ripresa del commercio e alla ricomparsa di una figura molto importante ovvero quella del mercante.
Il mercante infatti è il protagonista di questo grande cambiamento che si è avuto nel sistema del commercio e questo perché, mentre nella società feudale non si aveva questa idea di produrre per vendere poi nel mercato o scambiare i beni prodotti con altri beni nel mercato, ma si produceva solo per se stessi e per i signori feudali, nella società comunale questa idea cambia ed infatti si produce per scambiare i beni nel mercato e per comprarne altri. In seguito poi all’industrializzazione e alla nascita del sistema economico capitalistico, abbiamo un’idea diciamo ancora più “forte” di commercializzazione ovvero si lavora per ottenere un profitto!
Questa situazione porta poi alla nascita anche di altre figure importanti affianco a quella del mercante come quella:
-dell’ industriale dove svolge lo stesso ruolo del mercante; egli infatti entra nel mercato con un capitale monetario al fine di acquistare macchinari, materi prime, capacità lavorativa di operai ecc... ne organizza il processo produttivo e va nel mercato con i
beni che egli ha prodotto al fine di scambiarli con denaro e con quel denaro compra altri beni, ottenendo così un profitto.
-del banchiere dove egli raccoglie denaro presso i risparmiatori e poi li presta con interessi maggiori ad altri industriali e commerciali al fine di aumentare questo denaro nelle sue mani, e tutto ciò al fine di ottenere un profitto.
A seguito di questa conquista, si avvertì l’esigenza di organizzare con delle regole tutta la società civile. Ecco che queste regole vengono fissate con la codificazione napoleonica nel 1804 e poi con l’emanazione del codice civile e nel 1807 con l’emanazione del codice di commercio.
Riguardo il codice di commercio del 1807 questo prevedeva un aspetto molto importante ovvero che:
“chiunque poteva dedicarsi liberamente al compimento di atti di commercio ed entrare nel mondo degli affari”.
Coloro che decidevano di dedicarsi professionalmente a questa attività, erano soggetti ad una particolare disciplina ovvero avevano:
Il codice civile non definisce l'impresa ma l'imprenditore con lo scopo di, porre l'accento più sulla persona che svolge l'attività d'impresa che sull'attività stessa.
L’ articolo ci dice quindi che è imprenditore chi:
-Svolge un’attività diretta alla produzione di beni e servizi = ovvero chi acquista e vende beni o servizi nel mercato o li scambia con altri. Non è imprenditore chi non scambia questi beni e servizi nel mercato.
Non è x esempio imprenditore chi coltiva il proprio orto per consumare personalmente i beni ottenuti o per regalarli ad amici o parenti.
-Svolge un’attività economica = cioè un’attività diretta a sopportare dei costi ( pagare i macchinari, i propri dipendenti) per ottenere poi dei ricavi.
-Svolge un’attività professionale = cioè in modo abituale e non in modo occasionale;
-Svolge un’attività organizzata = cioè che sia organizzata al fine di qualificarla come impresa, e per poterla qualificare come impresa è necessario che i fattori della produzione siano coordinati.
Riguardo poi la liceità dell’attività ciò non è essenziale al fine della qualificazione dell’attività come impresa, perché
“è imprenditore anche chi esercita un’attività d’impresa illecita”.
Riguardo i professionisti intellettuali o liberi professionisti come ad esempio: avvocati, medici, notai, commercialisti, ingegneri ecc...
L’ art 2238 stabilisce che:
“ad essi non si applicano le disposizioni in tema di impresa a meno che l’esercizio della loro professione/ attività è organizzata in forma di impresa”.
Il professionista intellettuale diviene quindi imprenditore soltanto se svolge un’attività d’impresa come ad esempio: un medico che gestiste una casa di cura oppure, un architetto che gestisce un’impresa di costruzioni ecc...
Uno dei problemi importanti riguardo l’impresa è a chi deve essere imputato la qualità di imprenditore cioè se ad un soggetto oppure ad un altro.
Se un incapace di agire come può essere il minore, l’interdetto o l’ inabilitato esercita un’impresa commerciale, i contratti da lui conclusi sono annullabili.
Il codice civile però a riguardo pone una serie di regole volte ad agevolare in determinate ipotesi l’esercizio di un’impresa commerciale da parte dell’incapace e queste sono:
-Il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono iniziare ma possono continuare l’esercizio di un’impresa commerciale ricevuta per esempio in eredità sotto autorizzazione del tribunale. Questo per consentire all’incapace di beneficiare degli utili che possono derivare dalla continuazione dell’impresa ricevuta. Nel caso del minore e dell’interdetto l’esercizio di impresa sarà effettuata dal rappresentante legale e quindi il genitore o il tutore, mentre per l’inabilitato dal curatore.
-Il minore emancipato invece, può sotto autorizzazione del tribunale sia iniziare che continuare l’esercizio di un’impresa commerciale.
Quando si acquista e quando si perde la qualità di imprenditore?
Secondo il Principio di effettività :
“si diventa imprenditori con l’effettivo inizio dell’ attività e si smette di esserlo con la sua effettiva cessazione”.
Quindi l’acquisto o la perdita della qualità di imprenditore si può ricollegare all’iscrizione o la cancellazione del soggetto dal registro delle imprese.
Per quanto riguarda le società esse divengono impresa dal momento della loro costituzione mentre cessano quando non vi è nessun rapporto giuridico al suo interno. VARI TIPI DI IMPRENDITORI
Il codice civile distingue diversi tipi di imprenditori che sono:
gli imprenditori commerciali, gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori ecc..
il legislatore sottopone però solo gli imprenditori commerciali ad una particolare disciplina (statuto speciale) che consiste:
-Nell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese: ciò al fine di rendere conoscibili e opponibili a terzi, certi atti e fatti che riguardano l’impresa.
Vengono iscritti in tale registro tutti gli elementi identificativi dell’imprenditore e dell’impresa come ad esempio il nome e cognome dell’imprenditore, la ditta, l’oggetto e la sede dell’impresa, il nome e il cognome degli eventuali institori e procuratori ecc...
Il registro è tenuto dalle camere di commercio sotto vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
Il registro è pubblico e quindi tutti vi hanno accesso.
Esso viene organizzato e gestito secondo tecniche informatiche.
Queste devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
Le scritture contabili possono essere utilizzate in giudizio come mezzo di prova sia a favore che contro l’imprenditore che le ha tenute.
-E nell’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, gli imprenditori che esercitano una delle attività indicate nell’ Art. 2195 c.c.
denominate attività commerciali e queste sono:
-un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; -un’attività intermediari nella circolazione dei beni,
-un’attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
-un'attività bancaria e assicurativa;
-altre attività ausiliarie alle precedenti per esempio: agente di commercio, mediatore, spedizioniere...
Ci poniamo una domanda: Perché l’imprenditore commerciale è sottoposto a un particolare statuto?
Perché l’imprenditore commerciale per poter esercitare la sua attività a bisogno di un capitale monetario, e quindi di poter assumere dei dipendenti, per comprare delle merci, le materie prime, i macchinari ecc... dove senza questo capitale non potrebbe diventare imprenditore.
Questo capitale allo stesso tempo condiziona l’attività che si vuole intraprendere e ciò dipende dalla sua grandezza e dall’ammontare del profitto.
Al fine di tutelare non solo l’imprenditore ma anche coloro che entrano in rapporto con lui, si è deciso di ricorrere all’applicazione di uno statuto speciale, dove tramite questo statuto viene sottoposto l’imprenditore ad una particolare disciplina ed in caso per esempio di insolvenza, tramite l’obbligo di seguire queste regole come quello di tenere le scritture contabili si può ricostruire tutta la situazione dell’attività dell’imprenditore e valutare, quali sono gli atti che hanno pregiudicato i creditori e cosi via...
L’IMPRENDITORE AGRICOLO
E’ imprenditore agricolo (art 2135)
“chi esercita un’attività cosiddetta essenziale e sono la coltivazione del fondo, la selvicoltura, e l’allevamento ovvero quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale che utilizzino o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine, e chi esercita un’attività cosiddetta connessa cioè quelle attività esercitata dall’imprenditore diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti da un’attività agricola essenziale. E quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola”.
loro lavoro senza avere un contratto di lavoro con l’imprenditore stesso e senza neppure essere legati a quest’ultimo con l’imprenditore da altri tipi di rapporto”.
(come per esempio quello di società).
L’impresa familiare può essere di tipo: commerciale o agricola,
piccola o di grandi dimensioni.
Al fine di tutelare questi familiari che collaborano di fatto con l’imprenditore, l’art. 230-bis , riconosce hai familiari una serie di diritti che vengono denominati diritti di partecipazione all’impresa familiare ed essi sono:
-diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia; -diritto a partecipare agli utili e hai beni acquistati con essa nonchè agli incrementi dell’azienda compreso l’incremento di valore dell’avviamento, in proporzione della quantità e qualità del lavoro prestato;
-diritto di partecipare alle decisioni relative all’impiego degli utili e degli incrementi, nonché a quelle relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa. Queste decisioni devono essere prese a maggioranza dai familiari. Le decisioni relative invece alla gestione ordinaria dell’impresa spettano invece all’imprenditore.
L’imprenditore può essere inoltre= PRIVATO è quello finora di qui ho parlato O PUBBLICO ne sono esempio l’Enel. Ina, ecc... si tratta di imprenditori commerciali e come tali hanno l’obbligo di iscriversi nel registro delle imprese e di tenere le scritture contabili, ma non sono soggetti al fallimento in caso di insolvenza, ma alla liquidazione coatta amministrativa.
= INDIVIDUALE si ha quando fa capo ad un’impresa commerciale o agricola una singola persona fisica O COLLETTIVO quando fa capo più persone come le società o un ente pubblico.
Vi possono poi essere casi di esercizio collettivo dell’impresa diversi dalla società e le più importanti sono:
terzo. Il terzo in questo caso può agire contro institore e anche contro il proponente per gli atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è proposto.
Il procuratore diciamo che è un funzionario munito di poteri decisionali autonomi anche se in modo limitato.
Sono per esempio i commessi/gli impiegati di banca che stanno allo sportello, i camerieri di un bar, gli addetti di un negozio ecc...
Salvo che non siano a ciò autorizzati, essi non possono: esigere il prezzo delle merci della quali non facciano consegna, concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso, derogare alle condizioni generali di contratto dell’impresa.
Secondo l’ ART.2555 c.c. l’azienda è:
“ il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Possono trattarsi di beni mobili come macchinari, materie prime..., beni immobili come edifici, terreni... e anche beni immateriali come brevetti per invenzioni industriali, diritti d’autore...
Fanno parte inoltre dell’azienda non soltanto i beni di proprietà dell’imprenditore ma anche quelli sui quali egli ha un diritto di godimento come ad esempio il locale adibito a negozio preso in locazione.
L’imprenditore può decidere di trasferire-alienare la propria azienda.
Questo trasferimento avviene mediante la stipulazione di un contratto (di vendita) che deve essere redatto secondo le forme stabilite dalla legge.
Con il trasferimento dell’azienda, l’acquirente subentra non soltanto nella proprietà dei beni aziendali, ma anche, nelle posizioni contrattuali dell’alienante, quindi nei suoi crediti e debiti.
Essa deve però contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, e può contenere nomi di fantasia o l’indicazione dell’attività svolta per esempio: autotrasporti di P. Rossi... Deve inoltre rispettare il principio di novità, al fine di evitare confusione.
La ditta può essere: originaria: cioè scelta direttamente dall’imprenditore;
derivata: ovvero quella ottenuta dall’imprenditore in occasione di un trasferimento d’azienda.
-L’insegna:
“è il segno distintivo che individua i locali ove si esercita l’attività d’impresa”.
Anche l’insegna come la ditta deve presentare il carattere della novità al fine di non creare confusione, in caso contrario l’imprenditore è tenuto a modificarla.
-Il marchio:
“serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi dell’imprenditore da quelli dei concorrenti (è la marca di un prodotto) ”.
Il marchio è il segno distintivo più importante.
Il marchio può essere: denominativo cioè formato da parole,
emblematico costituito cioè da disegni, lettere, cifre o suoni,
oppure misto.
Può inoltre essere: registrato
o
non registrato.
La registrazione del marchio presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi fa acquistare all’imprenditore l’uso esclusivo del marchio su tutto il territorio nazionale.
Il diritto all’uso esclusivo del marchio dura 10 anni ma può essere rinnovato di 10 anni in 10 anni.
Può accadere che un imprenditore usi un marchio senza chiederne la sua registrazione (marchio non registrato o di fatto). A riguardo se tale marchio con il suo utilizzo ha acquistato una certa notorietà nazionale, l’imprenditore acquista il diritto all’uso esclusivo di questo marchio e può impedire che altri lo registrino. Se invece non ha acquistato notorietà, o lo ha acquistato localmente, non può impedire che altri lo registrino e ne acquistino l’uso esclusivo.