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Il Sistema Processuale Penale in Italia: Accusatorio, Inquisitorio o Misto?, Appunti di Diritto Processuale Penale

Una panoramica del sistema processuale penale italiano, distinguendo i tre tipi: accusatorio, inquisitorio e misto. Esplora le caratteristiche di ciascuno, come la centralità del ruolo del giudice, la prevalenza dell'accusa sulla difesa e il tipo di prove utilizzate. Il testo illustra anche l'evoluzione del sistema penale italiano, dal codice rocco al codice vassalli.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 19/06/2012

s0211053
s0211053 🇮🇹

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Caratteri
del diritto
processuale
penale
Definizione
di diritto
processuale
penale
Capitolo 1
Il dIrItto
processuale penale
1
Il diritto penale sostanziale stabilisce quali fatti debbano essere puniti
come reati nonché le sanzioni per coloro che li commettono. Gran parte
delle norme penali sono contenute nel codice penale del 1930.
Il diritto processuale penale fissa, invece, le regole del procedimento di-
retto ad accertare la violazione delle norme penali, il soggetto colpevole e la
sanzione da applicare al caso concreto.
Più specificatamente il diritto processuale penale è il complesso delle norme
di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione del diritto penale
nel caso concreto (Tonini).
Si tende a individuare nel diritto processuale penale i seguenti caratteri
peculiari:
- strumentalità. La dottrina prevalente tende ad evidenziare il carattere
di strumentalità del diritto processuale rispetto al diritto sostanziale. Nel
diritto penale questa strumentalità è ancora più accentuata dal momento
che la norma penale non può trovare applicazione se non attraverso il pro-
cesso penale (nulla poena sine judicio). Il processo penale è dunque diretto
all’applicazione della norma penale sostanziale.
Un’altra dottrina (Conso, Dalia) attribuisce, invece, un’autonomia formale
al processo penale, affermando che oggetto del processo penale non è l’at-
tuazione del diritto sostanziale bensì della giurisdizione penale, attribuen-
do così al diritto processale una funzione pubblicistica autonoma;
- formalità. In passato la formalità del processo penale era fortemente
radicata, ma nonostante la semplificazione delle forme che ispira il nuovo
processo penale, ancora oggi nel procedimento penale è accentuato il rigore
delle forme degli atti processuali soprattutto quando sono in gioco diritti e
libertà fondamentali. Il rispetto di tali formalità è garantito da una serie di
sanzioni quali la nullità, l’inutilizzabilità, l’inammissibilità e la decadenza
(Cap. 9, par 6);
- giurisdizionalità. Per giurisdizionalità si intende la potestà decisionale
affidata ad un giudice. Nel processo penale il giudice è la figura centrale: a
1Il diritto penale e il diritto
processuale penale
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Caratteri del diritto processuale penale

Definizione di diritto processuale penale

Capitolo 1

Il dIrItto

processuale penale

Il diritto penale sostanziale stabilisce quali fatti debbano essere puniti come reati nonché le sanzioni per coloro che li commettono. Gran parte delle norme penali sono contenute nel codice penale del 1930. Il diritto processuale penale fissa, invece, le regole del procedimento di- retto ad accertare la violazione delle norme penali, il soggetto colpevole e la sanzione da applicare al caso concreto. Più specificatamente il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione del diritto penale nel caso concreto (Tonini).

Si tende a individuare nel diritto processuale penale i seguenti caratteri peculiari:

  • strumentalità. La dottrina prevalente tende ad evidenziare il carattere di strumentalità del diritto processuale rispetto al diritto sostanziale. Nel diritto penale questa strumentalità è ancora più accentuata dal momento che la norma penale non può trovare applicazione se non attraverso il pro- cesso penale (nulla poena sine judicio). Il processo penale è dunque diretto all’applicazione della norma penale sostanziale. Un’altra dottrina (Conso, Dalia) attribuisce, invece, un’autonomia formale al processo penale, affermando che oggetto del processo penale non è l’at- tuazione del diritto sostanziale bensì della giurisdizione penale, attribuen- do così al diritto processale una funzione pubblicistica autonoma;
  • formalità. In passato la formalità del processo penale era fortemente radicata, ma nonostante la semplificazione delle forme che ispira il nuovo processo penale, ancora oggi nel procedimento penale è accentuato il rigore delle forme degli atti processuali soprattutto quando sono in gioco diritti e libertà fondamentali. Il rispetto di tali formalità è garantito da una serie di sanzioni quali la nullità, l’inutilizzabilità, l’inammissibilità e la decadenza (Cap. 9, par 6);
  • giurisdizionalità. Per giurisdizionalità si intende la potestà decisionale affidata ad un giudice. Nel processo penale il giudice è la figura centrale: a

1 Il diritto penale e il diritto

processuale penale

I FoNDAMENTI DEL DIRITTo PRoCESSuALE PENALE

Sistema accusatorio

lui spetta di fatto giudicare il comportamento di un proprio simile. A tal fine gli sono attribuiti una serie di poteri che sono più o meno accentuati a secon- da che il processo penale si ispiri ad un modello accusatorio o inquisitorio (vedi infra). In ogni caso se anche il suo ruolo riveste un’importanza limitata nella fase delle indagini, è nella fase dibattimentale, ossia nel processo vero e proprio, che il giudice diventa soggetto centrale, super partes e terzo rispetto all’accusa (di cui pure è titolare un altro magistrato) e alla difesa.

2 I sistemi processuali

Il modo in cui uno Stato amministra la giustizia penale è fortemente legato al livello di civiltà raggiunto dal suo popolo (così affermava già nel XVIII il giurista napoletano Mario Pagano). Il sistema processuale adottato è da sempre condizionato dall’esigenza di dover contemperare interessi contrapposti: da una parte l’interesse pubblici- stico alla repressione dei reati, dall’altro l’interesse del privato a non veder limitata la propria libertà personale.

Tradizionalmente si distinguono tre diversi tipi di sistema processuale:

  • il sistema accusatorio, tipico di ordinamenti sia antichi (come quello greco o romano) che moderni (come quello statunitense), si caratterizza per la parità di posizione tra accusa e difesa davanti al giudice il quale si trova in una posizione super partes. Lo schema del processo può identificar- si con un triangolo ideale che vede al vertice il giudice e alla base accusa e difesa, in posizione contrapposta, con pari facoltà e diritti. Il sistema accusatorio, che è il modello di processo proprio dei regimi politi- ci più garantisti, si basa sul principio dialettico, per il quale la verità si può accertare meglio quanto più le funzioni processuali sono ripartite tra sog- getti che hanno interessi antagonisti (Tonini). La separazione delle funzioni processuali si attua, in particolare, con il principio del contraddittorio che è tipico di questo tipo di processo. Nel sistema accusatorio è l’accusa che promuove l’azione penale (iniziativa di parte) e che deve provare la colpevolezza dell’imputato; questo a sua volta deve difendersi mediante la contestazione delle prove della sua inno- cenza e mediante la produzione di prove a discarico; il giudice, imparziale, partecipa al processo che è essenzialmente pubblico, controllando che que- sto si svolga nel rispetto della legge. L’imputato si presume innocente fino alla sua condanna e la custodia cau- telare sussiste soltanto come misura eccezionale.

Parte I

I FoNDAMENTI DEL DIRITTo PRoCESSuALE PENALE

Parte I

Il nuovo c.p.p.

Il codice Rocco

3 L’evoluzione del sistema

processuale penale italiano

Il primo codice di procedura penale dello Stato italiano fu promulgato nel 1913: esso proponeva un modello processuale di tipo misto con forti connotazioni accusatorie, riconoscendo ampi diritti all’imputato già nella fase istruttoria. Con la salita al potere di Mussolini, fu riformato tutto il sistema penale e nel 1930, insieme al codice penale, vide la luce un nuovo codice di procedura penale, il cd. codice rocco dal nome del Ministro guardasigilli di allora (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399 entrato in vigore nel 1931). Pur ispirandosi al sistema misto, il codice Rocco risultò essere più orientato al modello inqui- sitorio, soprattutto nella fase predibattimentale.

Il pubblico ministero, dotato di ampi poteri coercitivi, avviava un’istruzione sommaria (di tipo marcatamente inquisitorio) in cui poteva assumere prove e limitare la libertà personale dell’imputato come se fosse lui stesso il giudice (nelle preture vi era addirit- tura spesso l’identificazione del pubblico ministero con il giudice del dibattimento). In alternativa, il giudice istruttore procedeva all’istruzione formale in cui procedeva alla ricerca delle prove che potevano poi essere utilizzate dal giudice del dibattimento. L’imputato, pur godendo di alcune garanzie, non aveva alcun potere nella forma- zione delle prove.

Successivamente alla entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il codice Rocco fu più volte modificato dal legislatore: queste novelle tesero a smussare l’impostazione fortemente inquisitoria che aveva ispirato il legi- slatore fascista. Anche la Corte costituzionale intervenne più volte a dichia- rare l’illegittimità costituzionale di numerosi articoli del codice di procedu- ra penale ormai non più in sintonia con i principi in materia processuale sanciti dalla Costituzione (Cap. 2). Nonostante questi interventi, l’esigenza di riformare radicalmente il codice di procedura penale si fece sempre più sentire e numerosi furono i progetti di riforma presentati nelle legislature che si susseguirono dagli anni ’60 in poi.

Durante gli anni ’80, dopo un lungo dibattito tra le forze politiche, ispirato soprattutto dall’esigenza di contrastare i fenomeni di terrorismo che da anni tormentavano l’Italia, si arrivò all’approvazione della legge 16 febbraio 1987, n. 81 che delegava il Governo a disciplinare il nuovo processo penale. Il nuovo codice di procedura penale, cd. codice Vassalli dal nome del Mini- stro di grazia e giustizia di allora, veniva approvato dal Governo il 22 settem- bre 1988, per entrare in vigore il 24 ottobre 1989.

IL DIRITTo PRoCESSuALE PENALE

Capitolo 1

L’art. 2 della L. n. 81/1987 elencava dettagliatamente i principi che avrebbero dovuto ispirare il nuovo codice di procedura penale, secondo un modello nettamente ac- cusatorio. In particolare l’art. 2 stabiliva che il Governo dovesse attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono (se ne riportano solo alcuni dei 105 dettagliati dall’articolo):

  • massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;
  • adozione del metodo orale;
  • partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;
  • previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del proce- dimento;
  • obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comu- nicare immediatamente l’avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalità dell’interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;
  • diritto dell’imputato di nominare un difensore; diritto dell’imputato di farsi assistere nell’interrogatorio dal difensore; diritto dell’imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente;
  • previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, statuendo che si ha mancanza di prova anche quando essa è insufficiente o contraddittoria; specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di pro- scioglimento; obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estre- mi, anche in presenza di una causa estintiva del reato;
  • previsione dell’esercizio, nel processo penale, dell’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;
  • diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria;
  • potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell’eserci- zio dell’azione penale e dell’accertamento di fatti specifici, ivi compresi gli elementi favorevoli all’imputato;
  • potere del pubblico ministero di presentare l’imputato direttamente in giudizio;
  • immediatezza e concentrazione del dibattimento;
  • divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svol- to nello stesso procedimento, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;
  • previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia;
  • disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pub- blico ministero e delle parti private ad ottenere l’ammissione e l’acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvi casi manifesti di estraneità ed irrilevanza;
  • obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall’imputato;

IL DIRITTo PRoCESSuALE PENALE

Capitolo 1

Riti speciali

Fasi del pro- cedimento ordinario

Principi fondamentali del processo italiano

4 I caratteri del sistema processuale

italiano

Il nuovo codice di procedura penale si ispira a tre principi fondamentali (Tonini):

  1. principio di separazione delle funzioni per il quale il giudice non ha potere di indagine, ossia di ricercare le prove, ma ha il potere di assumere le prove; il pubblico ministero, invece, ha il potere di indagine ma non ha il potere di assumere le prove;
  2. principio di netta ripartizione delle fasi processuali, in base al quale il procedimento ordinario si struttura in tre fasi principali: indagini pre- liminari, udienza preliminare e dibattimento;

La fase delle indagini preliminari è quella diretta all’assunzione di tutti gli elementi inerenti all’esercizio dell’azione penale. Titolari del potere di indagine sono il pub- blico ministero e la polizia giudiziaria : solo in determinati casi interviene in questa fase il giudice delle indagini preliminari (g.i.p.) che ha solo il potere di provvedere sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato (art. 328) nonché di garantire la legittimità degli atti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. Terminate le indagini preliminari il pubblico ministero decide se richiedere l’archivia- zione oppure se esercitare l’azione penale, formulando l’ imputazione nei confronti dell’indagato. Il pubblico ministero esercita l’ azione penale presentando richiesta di rinvio a giudi- zio , che è l’atto introduttivo dell’udienza preliminare. Nell’udienza preliminare che si svolge alla presenza delle parti, il giudice dell’udien- za preliminare (g.u.p.) valuta la fondatezza dell’azione penale esercitata dal pubblico ministero. Se ritiene di dover proseguire il giudizio emana il decreto di rinvio a giudi- zio , che fissa il dibattimento. Il dibattimento è l’udienza pubblica in cui vengono assunte le prove nel contraddit- torio delle parti e all’esito della quale l’organo giudicante conclude il procedimento emanando la sentenza.

  1. principio di semplificazione del procedimento. Oltre al rito ordinario strutturato come abbiamo visto sopra, il codice di procedura penale disci- plina anche cinque riti semplificati (Cap. 21) diretti a snellire il carico delle aule giudiziarie. Questi riti speciali sono caratterizzati da un proce- dimento più celere in cui mancano alcune delle fasi processuali proprie del procedimento ordinario. In particolare nel giudizio abbreviato e nel patteggiamento della pena manca il dibattimento; nel giudizio immediato manca l’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo manca sia la fase delle indagini preliminari che l’udienza preliminare, mentre nel proce-

I FoNDAMENTI DEL DIRITTo PRoCESSuALE PENALE

Parte I

Caratteri del sistema processuale italiano

dimento per decreto di condanna manca sia l’udienza preliminare che il dibattimento. In funzione di quanto studieremo nei prossimi capitoli, i caratteri dell’attua- le sistema processuale italiano possono così classificarsi:

  • Caratteri accusatori:
  • terzietà del giudice (Cap. 3, par.12);
  • oralità: le prove si formano oralmente e in contraddittorio delle parti, dinanzi al giudice del dibattimento. Solo in alcuni casi (per es. nell’inci- dente probatorio – Cap.16, par. 7) possono valere prove scritte e preco- stituite nella fase delle indagini preliminari;
  • parità tra accusa e difesa nella fase dibattimentale;
  • riconoscimento dei diritti dell’imputato e del difensore e affermazione del principio di presunzione di innocenza dell’imputato;
  • conseguente limitata ammissibilità della custodia cautelare e di ogni misura vola ad incidere sulla libertà personale dell’imputato (tali misure sono rimesse esclusivamente al giudice).
  • Caratteri inquisitori:
  • preminenza del pubblico ministero nella fase investigativa: gli atti delle in- dagini preliminari sono, infatti, formati solo dall’ufficio dell’accusa (Cap. 16);
  • possibilità di formare anticipatamente la prova e di utilizzare documen- ti scritti formati nella fase predibattimentale;
  • alcuni riti speciali non prevedendo l’udienza dibattimentale (giudizio ab- breviato, patteggiamento e procedimento per decreto penale) presentano connotazioni fortemente inquisitorie, dal momento che il giudice delibera la sentenza in funzione delle risultanze delle sole indagini preliminari.

sai rispondere?

  1. Quali sono i caratteri propri del diritto processuale penale?
  2. Quali sono gli elementi peculiari del sistema accusatorio?
  3. Quali sono gli elementi peculiari del sistema inquisitorio?
  4. Qual è il sistema processuale adottato dall’attuale codice di procedura penale?
  5. A quali principi si ispira il processo penale italiano?