




Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Una panoramica del sistema processuale penale italiano, distinguendo i tre tipi: accusatorio, inquisitorio e misto. Esplora le caratteristiche di ciascuno, come la centralità del ruolo del giudice, la prevalenza dell'accusa sulla difesa e il tipo di prove utilizzate. Il testo illustra anche l'evoluzione del sistema penale italiano, dal codice rocco al codice vassalli.
Tipologia: Appunti
1 / 8
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





Caratteri del diritto processuale penale
Definizione di diritto processuale penale
Capitolo 1
Il diritto penale sostanziale stabilisce quali fatti debbano essere puniti come reati nonché le sanzioni per coloro che li commettono. Gran parte delle norme penali sono contenute nel codice penale del 1930. Il diritto processuale penale fissa, invece, le regole del procedimento di- retto ad accertare la violazione delle norme penali, il soggetto colpevole e la sanzione da applicare al caso concreto. Più specificatamente il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione del diritto penale nel caso concreto (Tonini).
Si tende a individuare nel diritto processuale penale i seguenti caratteri peculiari:
I FoNDAMENTI DEL DIRITTo PRoCESSuALE PENALE
Sistema accusatorio
lui spetta di fatto giudicare il comportamento di un proprio simile. A tal fine gli sono attribuiti una serie di poteri che sono più o meno accentuati a secon- da che il processo penale si ispiri ad un modello accusatorio o inquisitorio (vedi infra). In ogni caso se anche il suo ruolo riveste un’importanza limitata nella fase delle indagini, è nella fase dibattimentale, ossia nel processo vero e proprio, che il giudice diventa soggetto centrale, super partes e terzo rispetto all’accusa (di cui pure è titolare un altro magistrato) e alla difesa.
Il modo in cui uno Stato amministra la giustizia penale è fortemente legato al livello di civiltà raggiunto dal suo popolo (così affermava già nel XVIII il giurista napoletano Mario Pagano). Il sistema processuale adottato è da sempre condizionato dall’esigenza di dover contemperare interessi contrapposti: da una parte l’interesse pubblici- stico alla repressione dei reati, dall’altro l’interesse del privato a non veder limitata la propria libertà personale.
Tradizionalmente si distinguono tre diversi tipi di sistema processuale:
Parte I
I FoNDAMENTI DEL DIRITTo PRoCESSuALE PENALE
Parte I
Il nuovo c.p.p.
Il codice Rocco
Il primo codice di procedura penale dello Stato italiano fu promulgato nel 1913: esso proponeva un modello processuale di tipo misto con forti connotazioni accusatorie, riconoscendo ampi diritti all’imputato già nella fase istruttoria. Con la salita al potere di Mussolini, fu riformato tutto il sistema penale e nel 1930, insieme al codice penale, vide la luce un nuovo codice di procedura penale, il cd. codice rocco dal nome del Ministro guardasigilli di allora (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399 entrato in vigore nel 1931). Pur ispirandosi al sistema misto, il codice Rocco risultò essere più orientato al modello inqui- sitorio, soprattutto nella fase predibattimentale.
Il pubblico ministero, dotato di ampi poteri coercitivi, avviava un’istruzione sommaria (di tipo marcatamente inquisitorio) in cui poteva assumere prove e limitare la libertà personale dell’imputato come se fosse lui stesso il giudice (nelle preture vi era addirit- tura spesso l’identificazione del pubblico ministero con il giudice del dibattimento). In alternativa, il giudice istruttore procedeva all’istruzione formale in cui procedeva alla ricerca delle prove che potevano poi essere utilizzate dal giudice del dibattimento. L’imputato, pur godendo di alcune garanzie, non aveva alcun potere nella forma- zione delle prove.
Successivamente alla entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il codice Rocco fu più volte modificato dal legislatore: queste novelle tesero a smussare l’impostazione fortemente inquisitoria che aveva ispirato il legi- slatore fascista. Anche la Corte costituzionale intervenne più volte a dichia- rare l’illegittimità costituzionale di numerosi articoli del codice di procedu- ra penale ormai non più in sintonia con i principi in materia processuale sanciti dalla Costituzione (Cap. 2). Nonostante questi interventi, l’esigenza di riformare radicalmente il codice di procedura penale si fece sempre più sentire e numerosi furono i progetti di riforma presentati nelle legislature che si susseguirono dagli anni ’60 in poi.
Durante gli anni ’80, dopo un lungo dibattito tra le forze politiche, ispirato soprattutto dall’esigenza di contrastare i fenomeni di terrorismo che da anni tormentavano l’Italia, si arrivò all’approvazione della legge 16 febbraio 1987, n. 81 che delegava il Governo a disciplinare il nuovo processo penale. Il nuovo codice di procedura penale, cd. codice Vassalli dal nome del Mini- stro di grazia e giustizia di allora, veniva approvato dal Governo il 22 settem- bre 1988, per entrare in vigore il 24 ottobre 1989.
IL DIRITTo PRoCESSuALE PENALE
Capitolo 1
L’art. 2 della L. n. 81/1987 elencava dettagliatamente i principi che avrebbero dovuto ispirare il nuovo codice di procedura penale, secondo un modello nettamente ac- cusatorio. In particolare l’art. 2 stabiliva che il Governo dovesse attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono (se ne riportano solo alcuni dei 105 dettagliati dall’articolo):
IL DIRITTo PRoCESSuALE PENALE
Capitolo 1
Riti speciali
Fasi del pro- cedimento ordinario
Principi fondamentali del processo italiano
Il nuovo codice di procedura penale si ispira a tre principi fondamentali (Tonini):
La fase delle indagini preliminari è quella diretta all’assunzione di tutti gli elementi inerenti all’esercizio dell’azione penale. Titolari del potere di indagine sono il pub- blico ministero e la polizia giudiziaria : solo in determinati casi interviene in questa fase il giudice delle indagini preliminari (g.i.p.) che ha solo il potere di provvedere sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato (art. 328) nonché di garantire la legittimità degli atti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. Terminate le indagini preliminari il pubblico ministero decide se richiedere l’archivia- zione oppure se esercitare l’azione penale, formulando l’ imputazione nei confronti dell’indagato. Il pubblico ministero esercita l’ azione penale presentando richiesta di rinvio a giudi- zio , che è l’atto introduttivo dell’udienza preliminare. Nell’udienza preliminare che si svolge alla presenza delle parti, il giudice dell’udien- za preliminare (g.u.p.) valuta la fondatezza dell’azione penale esercitata dal pubblico ministero. Se ritiene di dover proseguire il giudizio emana il decreto di rinvio a giudi- zio , che fissa il dibattimento. Il dibattimento è l’udienza pubblica in cui vengono assunte le prove nel contraddit- torio delle parti e all’esito della quale l’organo giudicante conclude il procedimento emanando la sentenza.
I FoNDAMENTI DEL DIRITTo PRoCESSuALE PENALE
Parte I
Caratteri del sistema processuale italiano
dimento per decreto di condanna manca sia l’udienza preliminare che il dibattimento. In funzione di quanto studieremo nei prossimi capitoli, i caratteri dell’attua- le sistema processuale italiano possono così classificarsi: