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comunione e comproprietà, Appunti di Diritto Privato

appunti relativi alla disciplina della comunione di diritto civile

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 12/09/2023

userxyz
userxyz 🇮🇹

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23 documenti

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Scarica comunione e comproprietà e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Lezione del 29/03/2021 Abbiamo visto come la proprietà non è un istituto unitario ma ci sono tante discipline specifiche delle singole categorie di beni che conformono le diverse proprietà. Non esistono discipline diverse solo in basse ai beni ma è possibile che sia soggetto a un regime diverso quaando la poprietà appartiene a piàù soggetti che hanno lo stesso diritto sullo stesso bene, c.d. contitolarità-. Qu<ndo siamo di fornte a fenomeni di contitolarità di diritti che possono essere sia di proprietà ma anche alrtri diritti reali, il fenomeno prende il nome della comunione (art. 1100 e seguenti). Si ha comunione quando due fratelli acquistano un terreno (comprorpietà) ecc. La misura in cui ciascuno partecipaa in questo diritto è espresso con il concetto di quota. A ciascuno su un terreno x comprato dai fratelli, spetta una quota. La misura della partecipazione è una quota, perché il diritto di tizio è limitato dal diritto di caio e il diritto di caio è limitato dal diritto di tizio. Si tratta comunque di un diritto unico, perché se uno dei due rinuncia, il diritto si accresce all’altro . Pag 329. Quando siamo di frontte a fenomeni di cominione il problema prinicplae è quello di conciliare interesse dei singoli e quelli collettivo. Tra quello singolo e quello collettivo, prevale quello collettivo, si adotta infatti il principio maggioritario, le deccisioni sono adottate a maggioranza, maggioranza che vincolerà anche la minoranza. Ovviamente questo vale per gli interessi comuni, per cui il gruppo non può ledere gli interessi del singolo, quindi ognuno dispone della sua quota (vendere o cedere la sua quota)e gli altri non possono interferire con questo. Altre figure che possono avvicinanrsi al fenomeno della comunione è il fenomeno associativo. Nella comunione non si crea un soggetto autonomo e diverso, ma nella comunione abbiamo tanti partecipanti quindi tanti soggetti distinti il cui interesse è il miglior godimento della cosa comune, ma non c’è un ulteriore soggetto, i soggetti nell’ambitp della comunione sono i comunisti quindi manca il vincolo di destinazione del bene. Ovviamente nel caso della comuunione l’interesse collettivo è la somma degliinteressi individuali, non c’è un interesse ullteriore. Abbiamo diversi tipi di comunione: -volontaria -legale, tipico caso è la comunione legale dei beni del regime patrimoniale della famiglia -forzosa, tipi di comunione in cui non è possibile procedere a divisione (es. parti comuni del condominio, parti che non possono essere divise e quindi costituiscono comunione forzosa. Altro esempio è quello del muro costruito sul confine) La comunione è retta dal principio che nel goDimento della cosa comune concorrono tutti i comunisti, purchè non ne alteri la destinazione e purchè non impedisca agli altri di fare uso della cosa (1102 c.c.), la misura di partecipazione è rappresentato dalla quota che viene fissata dal contratto di acquisto (se io e mio fratello compriamo il terreno, nel titolo di acquisto la nostra quota sarà fissata (o perché scegliamo noi es. 70% e 30% oppure se non indicata 50% e %0%) L’altro principio è il principio maggioritario , implica che la maggioranza decida anche per la minoranza. B isogna però distinguere il tipo di atti da compiere che riguardano la comunione, perché mentre l’uso della cosa comuhne spetta a ciascuno innragione della quota, l’amministrazione della cosa comune spetta a tutti per il principio di maggioranza che è una maggioranza semplice per atti di ordinaria amministrazione, per gli atti di straordinaria amministrazione (atti di innovazione es.) occorre una maggioranza per capi, numerica dei partecipanti, ma anche una maggioranza di quote). La maggioranza deve rappresentare i 2/3 delle quote. Non basta la maggioranza semplice. Chi dissente dalle decisioni prese può impugnare le delibere davanti all’autorità giudiziaria per manifestare il suo dissenso. Non bisogna confondere la rappresentanza della comunione (che spetta ad ongi comunista, come se avesse un mandato tacito a rappresentare gli altri. Es. il singolo può citare in giudiczio il vicino che non rispetta le distanze legali, rappresentando anche degli altri comunisti). Ciascun singolo può disporre pienamente della sua quota, può venderla, cederla, locarla ecc. esercitando diritto potestativi ma i comunisti potrebbero anche, per max. 10 anni., stabilire un vincolo. Mentre per l’alienazione totale del bene, ci vuole il consenso di tutti i contitolari. Un particolare tipo di comunione è il condominio degli edifici, che presenta una situazione particolare in cui ciascun condomino è proprietario della sua quota ma anche delle parti comuni. In questi casi parliamo ddi comunione forzosa, comunione non divisibile (però ad esempio per le aree a parcheggio si potrebbe prendere una decisione complessiva di tutti i condomini affinchè il parcheggio si divida in modo più preciso tra i condomini). Il condomino non può rinunciare o vendere la quota che gli spetta dalle cose comuni senza separarsi anche della quota individuale sull’immobile. (es. non possono rinunciare alla mia parte comune sull’androne perché esco da un'altra uscita, per non pagare le spese. Questo non si può fare). Si tratta di situazioni in cui non è possibile rinunciare. Ci sono poche occasioni in cui è possibile fare ciò, ma sono casi ben precisi. La regola generale esclude che si possa rinunciare al diritto sulle cose comune per non pagare le spesi. Non si può neancche vendere se non si vende anchcee l’unitàà immobilire, perché la vendita delle unità immobiliare determina anche la vendita delle parti comuni. C’è vincolo di desstinazione delle parti comuni, per cui ciascun condomino ha diritto esclusivo sulla sua quota individuale, ma c’è anche diritto concorrente sulle parti comune, affinchè ciò non arrechi pregiudizio alla cosa e non impedisca aglii altri di farne uso. Il tutto è stabilito in millesimi. Con le tabelle millesimale si determina quello che è il valore della quota anche con riguardo alle spese. Quindi i millesimi si determjinano considerando il valore esclusivo rispetto al complessivo. Questto anche in base alla collocazione dell’unità immobiliare. In base al valore dell’unità immobiliare all’interno dell’edificio si stabiliscono i millesimi, in base ai quali si ha diritto di voto nell’assemblea, si effettuano le spese e quindi si stabilisce la vita sulle parti comuni. Sono diritti intangibili a cui non si può rinunciare. Si potrebbero stabilire delle regole per disciplinare l’attvità e l’uso degli spazi comuni. Si possono regolare ma nessuno ne può rinunciare. I condomini danno il loro contributo sulla base delle tabelle millesimali redatte dal costruttore. Quesste tabelle possono essere modificate, ma solo in presenza di speccifiche maggioranze, questo perché queste tabelle incidono notevvolmente sulle spese. La gestione del condominio passa attreaaverso due organi: -assemblea (decide, delibera per le scelte del condominio con maggioranze differenti a seconda del tipo di atto e del tipo di convocazione, ci sono quorum costitutivo e deliberativo). Assemblea-> organo amministrativo Organo esecutivo è l’amministratore (rappresenta il condominio all’esterno, ed anche in giudizio se il caso). Può anche essere costituita da figure esterne (ci sono registri di amministratori, quindi di figure tecniche). Tiene la contabilità, i documenti giustificativi delle spece, i verbali delle assemblee, aprire il conto del condominio da cui si verificano le entrate e le uscite, la rappresentanza in giudizio ec. Quindi la giustizia Il condominio nel 2012 è stato riformato, e quindi gli aaltricoli sul condominio sono stati modificati dalla legge del 220 del 2012(?). prima c’era l’idea del condominio che si estendeva in verticale, ma a seguito anche del progresso architettonico, quindi delle nuove modalità di costruzione è sempre più frequente la costruzione di villette a schiera tipica forma di condominio orizzontale. Chi possiede può possedere direttamente, o altramento un altro soggetto. L’articolo 1140 2 comma, dice che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa (es. pensiamo ai parcheggi pubblici custoditi, il veicolo è nostro e nel nostro possesso ma adesso è nella disponibilià del depositario, che ne detiene la detenzione). È chiaro che il possessore possiede per mezzo di un terzo il terzo (possesso mediato dal detentore) Differenza possesso e detenzione, differenza teoricamente netta ma nella pratica non lo è altrettanto. Storicamente si diceva che il possesso consta di due elementi: uno oggettivo (corpus) e uno soggettivo( animus possidendi, desiderio di tenere la cosa per se). Nella detenione abbiamo solo il corpus perché l’animus è del possessore. In realtà questa affermazione non è accettabile. Il criterio allora deve essere sempre un criterio giuridico, perché non possiamo accontentarci di altri criteri. PAG 348 La detenzione è un potere che si fonda su un titolo che determina anche il suo contenuto, è solo legittima e il suo contenuto dipende da questo titolo e dipende dal soggetto che è designato sul titolo. Quindi è chiaro che se c’è un titolo che ci ddice come dobbiamo gestire tenere la cosa, quindi questta relazione basata sul titolo è una detenzzione. La detenzione necessità di un titolo mentre il possesso prescinde dal titolo. Il criterio per stabilire se siamo di fronte a un possesso o una detenzione è vedere se la relazione tra sogggetto e cosa sia basato sul titolo o no. L’art. 1141 offre una presunzione. La distinzione non si basa sull’animus ma sull’esistenza di un titolo. Se c’è un titolo che staabilisce anche l’esercizio del potere sulla cosa, abbiamo una detenzione. Se non c’è un titolo, e quindi il contenuto è stabilito unicamente dal soggetto che possiede, allora in questo caso parliamo di possesso. Si può modificare la detenzione in possesso, non possiamo fermarci a elementi psicologici ma GIURIDICI. questo avviene per: - causa proveniente da un terzo (tizio detiene la bicicletta data in comodato da caio, se però caio poi gliela dona, tizio terrà la cosa non più a titolo di detenzione ma come proprietario. Quindi tizio non detiene la cosa, ma la possiede. C’è voluto un fatto del terzo, la donazione è traslativa quindi implica un cambiamento del titolo che cambia da titolo di comodato a titolo di proprietà ). -causa legata a opposizione fatta contro il possessore (manifestazione esterna che rende univoco il singificato dei poteri che si esercitano sulla cosa. Se l’inquilino non paga più il canone e non restituisce il bene perché magari non è più detentore ma proprietario e quindi possessore del bene. La situazione si modifica) La detenzione si acquista sempre a titolo derivaativo (es. per mezzo di un contratto), il possesso ha origine a titolo originario (es. io occupo il bene e nello stesso tempo lo posssiedo quindi divento proprietaro e possessore. Ma affinchè questo avvenga non bast che il mio comportamento venga tollerato da altri, per esempio non acquistaa il possesso il mio vicino di casa che per mia tolleranza lo lascio parcheggiare nella mia casa. Il possesso per nascere deve prescindere da questa tolleranza altrui. Mentre acquisto a titolo derivativo quando il possesso è dato dal precedemente possessore quando si consegna la cosa (materialmetnee o simbolicamente) Simbolicamente: anche nella traditio brevi manu, il detentore diventa possessore perché l’inquilino acquista il bene quindi ne diviene possessore. O costituto possessorio, il gallerista che vende il quadro, ma non lo consegna subito. Quindi il gallerista tiene il quadro in galleria ma non lo possiede, semplicemente lo detiene per conto dell’acquirente. traditio ficta che cambiano le situazioni sostanziali. Qualificazione del possesso è determinato: - dallo stato psicologico del soggetto (se in buona o in mala fede (non può dirsi in buona fede l’ignoranza di un soggetto). La buona fede è presunta, spetta a colui che vuole dimostrare la mala fede di un soggetto in buona fede. Perché il possesso consenta l’acquisto della proprietà è necessaria non solo la buona fede di chi acquista il possesso, ma anche che ci sia un titolo anche astrattamente idoneo a trasferire la proprietà . -modalità di acquisto qualificano il possesso ( il possesso violento o clandestino, quando un soggetto possiede minacciando con la forza chi possedeva precedentemente il bene) - le modalità di esercizio del possesso possono determinare se questo sia continuo o interrotto (durata importante ad esempio nei riguardi dell’usucapione) Per quel che riguarda la durata, si ricorre al principio del tempo inttermedio (se ho posseduto un bene nel 2010 e lo possiedo oggi, si presume che anche nel periodo intermedio io abbia posseduto il bene). Il possesso attuale può far presumere quello anteriore se c’è un titolo che dimostra il possesso. La buona o la mala fede del possesso incide con l’acquisto a titolo orginilario o derivativo del soggetto. Se acquisto a titolo originario, se sono in buona fede il mio acquisto è in buona fede, lo acquisto direttamente a prescindere da chi prima lo possedeva. (es. se un ladro in malafede butta un orologio per terra, ed io raccolgo il bene in buona fede da terra, allora sono in buona fede). Se a titolo derivativo: -successore succede a titolo universale alla persona ( erede succede al de cuius, succede in debiti, crediti e sittuazioni di fatto quindi di possesso. In questo caso il subbentrante alla posizione precede,te subentra in tutte le situazione, anche nelle situazioni di possesso nelle stesso condizioni psicologiche. Se mio padre era in mala, anche io sarò in mala fede. Si acquista la stessa situazione psicologica del dante causa che mi ha lasciato il possesso) -successore succede a titolo particolare (per esempio succedo a titolo aprticolarre perché sono il legato di un bene, in questo caso io subentrerò ma in una situazione nuova, perchhè sono successore a titolo particolare quindi inizio un posssesso tutto nuovo che può essere diverso dallo status psicologico del precedente titolare (se quello era in mala fede non è detto che io sia in mala). Se sia il titolare che io siamo in buona fede, si può fare l’accessione del possesso, cioè possso unire i due possessi che mi permette di raggiungere il periodo necessario di tempo per diventarne proprietario per mezzo di usucapione (cosa che non può avvenire se il titolare era in mala e io sono in buona, perché l’usucapione vale solo se si è in buoan fede). Il possessore, in base al 1148 dovrebbe far propri i frutti che ha percepito fino al momento della domanda giudiziale e di quelli che fino a quel momento avrebbe potuto percepire con l’ordinaria diligenza. Tutti gli altri sono frutti che andrebbero al propretario. Il possessore deve restituire tutti i frutti percepiti. Per quel che riguarda le spese, sulle spese straordinario può ottenere il rimborso, e nel caso di miglioramenti ha dirittto al differenziale tra quanto speso e quanto migliorato. Le azioni possessorie, obiettivo di tutelare anticipatamente il possessso che finisce per favorire anche chi è iil proprietario dei beni. Le azioni possessorie servono a rispristinare la situazione che c’era prima che perdessi il possesso attraverso: -azione di reintegrazione ( o di spoglio) l’azione si può far valere entro un anno daa quanto si è verificato lo spoglio e questo anno decorre da quando c’è stata la violenza se c’è stato lo spoglio violento, o da un anno da quanto si è verificato lo spoglio clandestino quindi il furto. Riguarda i beni mobili -azione di manutenzione, opera quando un soggetto possiede i beni in modo non viziato e viene molestato per via di un comportamento molesto del vicino o comuqnue quanto un terzo causa turbamento o molestia al soggetto, con quest’azione si blocca la molestia e si stabilisce così un equilibrio. Le ultime due azioni, che sono concesse al possessore sono la denunzia di nuova opera o danno temuto, che sono azioni cautelari. La prima si ha quando il vicino ha iniziato da meno di un anno un azione di opera che potrebbe comportare molestia, quindi si porta in giudizio con la denuncia della nuova opera (1171). Mentre la denuncia di danno temuto si mette in atto quando si sta registrando un qualcosa che potrebbe comportare molestia (es. se dalla casa esistente del mio vicino inizia a crollare qualcosa dal cornicione, possono agire con azione di danno).